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Ordinanza 25 marzo 2025
Ordinanza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, ordinanza 25/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Francesca Fucci, letti gli atti del procedimento cautelare n. R.G.7903/2024 promosso da
[...]
, rappresentato e difeso dall'avv. M. MANSELLI, contro Parte_1
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dagli avv. CP_1
GIUSEPPE e GENEROSO SANTARPIA, sciogliendo la riserva formulata all'udienza dell'11-3-2025
OSSERVA
Con ricorso depositato il 17/12/2024, parte ricorrente deduceva di essere stato assunto, a decorrere dal 14 gennaio 2008, alle dipendenze della Controparte_2
– società che opera nel settore della riscossione tributi e gestione servizi di
[...]
tesoreria per conto degli enti locali – con inquadramento nella 2^ Area
Professionale, 1° livello retributivo del CCNL Esattorie e Tesorerie, mansioni di impiegato, sede di lavoro Cercola;
di essere iscritto, quale lavoratore impiegato nel settore esattoriale, al “Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette”, regolato dalla l. n. 377 del
02/04/1958, che “costituisce una gestione autonoma in seno all'Istituto nazionale della previdenza sociale”; che la ha ricoperto il ruolo di CP_2 CP_2
Tesoriere del per molti anni (dal 1989), essendosi Parte_2
aggiudicata le gare per l'affidamento del servizio di volta in volta bandite dal per cui per molti anni non si era posto un problema di salvaguardia Pt_2
occupazionale del personale addetto al servizio, che nel settore esattoriale, è garantita dall'art. 63, comma 4, del D. Lgs. n. 112/99, come modificato ed integrato dall'art. 52, comma 61 della L. n. 448/2001; che, in vista dell'avvio della procedura per l'affidamento del servizio di tesoreria relativo al biennio
2020/2022, il con nota del 16.01.2020, chiedeva a Parte_2
quale tesoriere “uscente”, “ai fini di quanto previsto Controparte_2
1 dall'art. 52 comma 61 Legge 28.12.2001 n. 448” di fornire i dati anagrafici, la qualifica ed il costo del personale addetto alle attività del Servizio di Tesoreria presso l'ente; che con lettera del 30.01.2020 comunicava i Controparte_2 nominativi (signori e ) dei propri Parte_3 Controparte_3
dipendenti addetti al servizio;
che pertanto l'Ente comunale era a conoscenza dell'esistenza e della vigenza di una specifica norma di legge che, in caso di avvicendamento di diversi operatori economici nella gestione dei servizi di
Tesoreria, garantisce il diritto al mantenimento del posto di lavoro al personale già addetto al servizio;
che all'esito della gara, risultava Controparte_2
nuovamente aggiudicataria del servizio di Tesoreria del Parte_2
che con successive determine del 24/07/2020 e del 04/08/2020, il
[...]
dapprima, affidava alla società il servizio in via provvisoria con Pt_2
decorrenza dal 01/08/2020, onde evitare interruzioni dello stesso, poi, con determina del 3.12.2020, provvedeva alla aggiudicazione definitiva ed alla stipula della relativa convenzione, nella quale prevedeva, tra l'altro, l'applicabilità della cd. clausola sociale di assorbimento del personale già addetto allo svolgimento del servizio (art. 3 della convenzione), benché in quella sede irrilevante atteso che era stato confermato nell'affidamento del servizio il medesimo operatore economico ( ; che sino ad allora Controparte_2 Controparte_2
aveva destinato alla gestione della Tesoreria del il Pt_2 Parte_2
proprio dipendente sig. (e, per eventuali sostituzioni in Parte_3 caso di sua assenza, il sig. ), il cui nominativo, su richiesta Controparte_3 dello stesso Ente comunale, era stato comunicato in occasione dell'avvio della procedura per l'affidamento del servizio per il periodo 2020/2022; che in data 10 novembre 2020 veniva a cessare il rapporto di lavoro tra il sig. e Pt_3
a causa del decesso del lavoratore per cui, in pari data, la Controparte_2
società comunicava all'Izzo “a decorrere dal 10.11.2020 Lei sarà addetto al servizio di tesoreria del Comune di precisando che: “tale Pt_2 Pt_2
adibizione si rende necessaria in seguito al decesso del dipendente che vi era adibito sig. al fine di garantire la continuità del servizio Parte_3
di tesoreria del di cui la scrivente è tesoriere”; che Parte_2 Pt_2
per effetto di tale ultimo affidamento relativo al periodo 2020/2022,
[...]
[...] continuava ad essere il tesoriere del CP_4 Parte_2
anche dopo la scadenza contrattuale del 31/12/2022 e sino all'affidamento del servizio ad altro operatore (intervenuto solo nel 2024 a favore della convenuta
, come comunicato dal con nota del 12/12/2022; che di Controparte_1 Pt_2
conseguenza, a decorrere dal 10/11/2020 per tutto l'ultimo periodo di vigenza contrattuale e sino all'affidamento del servizio ad altro operatore, il ricorrente era stato l'unico dipendente di continuativamente ed Controparte_2
esclusivamente addetto al servizio di Tesoreria del Parte_2 cioè, ex art. 209 del D.Lgs. n. 267/2000, al “complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'ente locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'ente
o da norme pattizie”; che il ricorrente, quale addetto alla tesoreria del
[...]
dal novembre 2020, aveva svolto la propria attività lavorativa Parte_2
presso gli uffici di Cercola della dal momento che, già da Controparte_2
diversi anni, i servizi di tesoreria erano svolti con modalità quasi esclusivamente telematiche, tali da non richiedere una vera e propria attività di sportello, ma che tuttavia, mediamente due volte a settimana, egli era tenuto a recarsi presso la sede comunale o per effettuare la riscossione dei pochi pagamenti ancora effettuati in contanti ed assegni, o per prelevare gli incassi settimanali effettuati dall'Ufficio
Anagrafe, ovvero per confrontarsi con il responsabile e gli addetti del Settore
Servizi Finanziari del Comune al fine di risolvere problematiche inerenti alla gestione del servizio di tesoreria;
che con determinazione dirigenziale n. del
05/04/2024, il dopo aver premesso l'esito Parte_2 infruttuoso delle procedure per l'affidamento del servizio di Tesoreria esperite nel corso del 2023, provvedeva all'affidamento diretto del servizio a Controparte_5
per il periodo dal 01/05/2024 al 31/12/2025, ma che nel frattempo, poiché
[...]
nel 2023 il Comune aveva già avviato le procedure per l'affidamento del servizio
(seppur poi andate deserte), la già con nota inviata al Controparte_2 il 27/07/2023 aveva ricordato all' il nominativo del sig. Pt_2 Pt_4 [...]
, quale dipendente già addetto alla Tesoreria del avente diritto Parte_1 Pt_2
ad essere mantenuto in servizio da parte dell'affidatario subentrante ex art. 63,
3 comma 4, del D. Lgs. n. 112/99, come modificato dall'art. 52, comma 61 della L.
n. 448/2001; che preso atto dell'affidamento a , la CP_5 Controparte_2
con nota dell'8/04/2024 (trasmessa per conoscenza anche al ricorrente ed al comunicava al nuovo tesoriere i dati del sig. , in qualità Pt_2 Parte_1
di dipendente avente diritto al mantenimento in servizio ai sensi delle disposizioni di legge innanzi citate e che, a seguito di tale nota, ritirava la propria CP_5
offerta; che con determinazione del 24/06/2024 il Comune di Parte_2
che nel 2020 aveva espressamente richiamato l'operatività dell'art. 63, comma 4, del D. Lgs. n. 112/99, come modificato dall'art. 52, comma 61 della L. n.
448/2001, revocava l'affidamento a negando il diritto CP_5 all'assunzione del dipendente già addetto al servizio (si legge “l'operatore uscente in data 09/04/2024 scriveva a per Controparte_2 Controparte_5
“sollecitare” l'assunzione del dipendente che sarebbe “addetto” al Servizio di
Tesoreria del di con nota prot. 5638 del 18/04/2024 si Pt_2 Parte_2 fornivano all'o.e. chiarimenti in merito alla problematica della Controparte_5
c.d. “clausola sociale” sollevata dall'operatore uscente , Controparte_2
confermando che né la vigente Convenzione, né le modalità di esecuzione del servizio, prevedevano la necessità e l'obbligo di assunzione del dipendente”); che con Delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 07/08/2024 il Comune modificava lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di Tesoreria approvando una variazione con cui si eliminava qualsiasi riferimento all' art. 63, comma 4, del D. Lgs. n. 112/99, come modificato dall'art. 52, comma 61 della L. n.
448/2001, introducendo l'art.
3-bis recante l'esclusione espressa della c.d.
“clausola sociale”; che, in seguito, con determinazione del 05/09/2024 il
[...]
approvava un nuovo avviso di indagine di mercato al fine di Parte_2
individuare un operatore economico da invitare per la trattativa diretta e che, nonostante l'intervento della FISAC/CGIL, il Comune con Determinazione del
07/10/2024 provvedeva ad affidare la Tesoreria, fino al 31/12/2029, alla convenuta per un importo inferiore rispetto a quello riconosciuto Controparte_1
ai precedenti Tesorieri proprio in misura pari al costo di un impiegato del settore
Esattorie e Tesorerie (circa 30.000 euro); che, a differenza di , la CP_5
nonostante la comunicazione da parte della Controparte_1 Parte_5
[...] del nominativo di , si adeguava alla posizione del Comune
[...] Parte_1
ritenendo che lo schema di convenzione dallo stesso approvato escludesse la
“clausola sociale”; che infine con nota del 21/11/2024, avente ad oggetto
“Comunicazione cambio istituto tesoriere”, il informava la Banca Pt_2
d'Italia, la e la dell'avvicendamento tra le Controparte_2 Controparte_1 due società nel ruolo di tesoriere precisando che: “La decorrenza del servizio è fissata dal 01/12/2024” e che con nota del 27/11/2024, quest'ultima dichiarava apertamente che: “..sulla scrivente non grava alcun obbligo di legge cosi come rappresentato nella citata nota..”; che infine con nota del 4/12/2024 il Pt_2
fissava la data del 5/12/2024 per l'effettuazione, con il tesoriere uscente, delle verifiche di cassa relative al 2024 e per la formalizzazione del passaggio di cassa da a che all'incontro del 5/12/2024, Controparte_2 Controparte_1
presente anche il sig. , le parti effettuavano le verifiche di cassa e Parte_1
siglavano un “Verbale di passaggio di cassa e consegna del servizio di tesoreria”, per effetto del quale la era a tutti gli effetti subentrata quale nuovo Controparte_1
tesoriere del che nel frattempo avendo ricevuto Pt_2 Controparte_2
in data 22/11/2024 la comunicazione del Comune che fissava al 1°dicembre 2024 il passaggio al nuovo tesoriere, in pari data aveva avviato la procedura di licenziamento per giustificato motivo oggettivo del ricorrente, per perdita del servizio al quale era addetto e conseguente soppressione della sua posizione lavorativa;
che con nota del 09/10/2024 il Parte_2 Parte_2 interveniva in difesa della avallandone l'inottemperanza ad un Controparte_1
obbligo di legge e, con nota del 22/11/24, comunicava formalmente il subentro di quale tesoriere a decorrere dal 1°dicembre 2024; che il ricorrente Controparte_1
con lettera del 27/11/2024 provvedeva a diffidare e mettere in mora il nuovo tesoriere affinché procedesse alla sua assunzione “senza soluzione di continuità” ai sensi e per gli effetti art. 63, comma 4, del D. Lgs. n. 112/99, come modificato ed integrato dall'art. 52, comma 61 della L. n. 448/2001, ma che ciò non sortiva alcun effetto e che pertanto lo stesso si vedeva costretto ad adire la giustizia.
Poste alcune preliminari considerazioni in ordine alla competenza territoriale, parte ricorrente argomentava diffusamente in diritto in merito alla sussistenza del diritto del ricorrente all'assunzione “senza soluzione di continuità” da parte di
5 quale tesoriere subentrato, che non si fonderebbe sulle “clausole Controparte_1 sociali” di cui all'art. 57 del D. Lgs. n. 36/2023 o su quelle contemplate da diversi contratti collettivi di settore, ma piuttosto su una norma imperativa di legge, l'art. 63, comma 4, del D. Lgs. n. 112/99, modificata ed integrata dall'art. 52, comma
61 della L. n. 448/2001, che si riferisce al settore della riscossione tributi e gestione dei servizi di tesoreria, garantendo il “mantenimento in servizio” nei casi, frequenti nel settore, di successione di diversi operatori economici nella gestione dei servizi di riscossione tributi e di tesoreria.
Parte ricorrente concludeva quindi nei seguenti termini:
Voglia l'adito Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, inaudita altera parte ovvero previa fissazione dell'udienza di discussione, in accogliemmo del presente ricorso:
- Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al mantenimento in servizio senza soluzione di continuità e, pertanto, ad essere assunto da parte della convenuta
subentrata, a decorrere dal 05/12/2024, nella gestione del Controparte_1
servizio di tesoreria del Comune di;
Parte_2
- conseguentemente, condannare in persona del suo legale Controparte_1
rapp.te p.t., alla immediata assunzione del ricorrente con decorrenza dal
06/12/2024 (o dalla diversa data che il Tribunale vorrà determinare), con contratto a tempo indeterminato full time, inquadramento nella 2^Area
Professionale 1°livello retributivo del CCNL Esattorie e Tesorerie, mansioni di impiegato addetto alla Tesoreria del nonché al Parte_2
pagamento delle retribuzioni maturate dal 06/12/2024 sino alla effettiva costituzione del rapporto di lavoro, sulla base di una retribuzione mensile pari a lorde euro 2.354,20 (o il diverso importo ritenuto di giustizia);
- condannare parte convenuta, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione.
Si costituiva la società convenuta, eccependo l'incompetenza territoriale per essere competente il Tribunale di Roma o di Napoli nord e l'inammissibilità del ricorso cautelare essendosi in presenza di una domanda di accertamento di un preteso diritto soggettivo all'assunzione in sé qualificabile quale domanda di natura costitutiva incompatibile con la sommarietà del procedimento cautelare.
6 Nel merito, evidenziava comunque l'insussistenza del fumus boni juris stante l'inapplicabilità del combinato disposto degli artt. 63 c.4 d.lgs. 112/99 e 52 c.61
l.448/2001 e la mancanza di prova della collocazione esclusiva al servizio di tesoreria del ricorrente, oltre che il difetto del periculum in mora.
Sciolta la riserva assunta all'udienza del 30-1-25 sulla preliminare questione della competenza per territorio, risolta in senso positivo, il Giudice rinviava la causa all'udienza dell'11-3-2025 alla quale, a seguito della trattazione scritta della stessa, si riservava;
a scioglimento della riserva assunta a tale ultima udienza il
Giudice provvede quindi come dalla presente ordinanza.
Va in limine ritenuta sussistente la competenza territoriale del Tribunale adito, anche alla luce dell'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 2765/2020, in cui la S.C. ha da ultimo affermato il principio secondo cui “Qualora un rapporto di lavoro si configuri come presupposto per il sorgere del diritto alla costituzione di un successivo rapporto, i criteri di identificazione della competenza territoriale, previsti in modo alternativo e concorrente dall'art. 413 c.p.c., vanno riferiti al rapporto in essere, stante il collegamento funzionale sussistente tra questo e quello da costituire”.
Nel caso di specie, nella prospettazione attorea, si è in presenza del subentro di una nuova società nella gestione del servizio di tesoreria di un ipotesi a Pt_2
fronte della quale il personale dipendente della società uscente ha diritto al passaggio diretto, senza soluzione di continuità, alle dipendenze della società subentrante, a norma del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 63, comma 4 e L. n. 448 del
2001, art. 52, comma 61, in quanto disciplina speciale rispetto a quella generale dell'art. 2112 c.c., alla stregua di clausola di "salvaguardia sociale" in funzione della continuità del servizio e dell'occupazione, in caso di discontinuità dell'affidatario, atteso che il contratto di tesoreria si configura come concessione di servizio pubblico (Cass. 28 ottobre 2021, n. 30480).
Ne deriva che, dovendosi la competenza territoriale valutare alla luce della prospettazione contenuta in ricorso, la controversia appare correttamente incardinata dinanzi alla sezione lavoro del Tribunale di Nola, a prescindere dalla fondatezza nel merito della ricostruzione attorea.
7 Sempre in linea preliminare, va affrontato il profilo dell'ammissibilità di una pronuncia cautelare anticipatoria con contenuto costitutivo, questione che come è noto ha diviso gli interpreti.
Questo giudicante aderisce invero all'orientamento di segno positivo oramai dominante che prende le mosse dall'assunto secondo cui la costituzione del nuovo rapporto postula sempre una collaborazione del datore di lavoro che deve adempiere riconoscendo il diritto (posto dalla legge o dal contratto) all'assunzione.
Ed invero, nei casi di mancato adempimento datoriale il giudice interviene accertando l'inadempimento, come si ha, ad esempio, nel caso di “passaggio di cantiere” ove lo strumento cautelare è impiegato in via strumentale, non già ad un'azione costitutiva (art. 2932 c.c.) bensì ad un'azione di condanna del datore di lavoro all'assunzione del lavoratore pretermesso, ipotesi diversa da quella in cui mediante lo strumento cautelare si richieda un provvedimento che tenga luogo del contratto non concluso (art. 2932 c.c.).
Va pertanto affermata l'ammissibilità della presente azione cautelare.
Venendo al merito, è noto che costituiscono presupposti normativi di ogni azione cautelare sia il “fumus boni iuris”, inteso quale verosimiglianza di fondatezza del diritto azionato, che il “periculum in mora”, inteso quale pregiudizio imminente ed irreparabile al quale il diritto fatto valere dal ricorrente è esposto durante il tempo occorrente per farlo valere in via ordinaria.
Prendendo le mosse dal fumus boni juris, parte ricorrente invoca l'applicazione del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 63, comma 4 e L. n. 448 del 2001, art. 52, comma
61, a mente dei quali in caso di subentro di una nuova società nella gestione del servizio di tesoreria di un Comune sussiste un diritto del personale dipendente della società uscente al passaggio diretto, senza soluzione di continuità, alle dipendenze della società subentrante, trattandosi di una disciplina speciale rispetto a quella generale dell'art. 2112 c.c., che pone una clausola di
"salvaguardia sociale" in funzione della continuità del servizio e dell'occupazione, in caso di discontinuità dell'affidatario, sull'assunto della natura del contratto di tesoreria quale concessione di servizio pubblico (Cass. 28 ottobre 2021, n.
30480).
8 Tale ricostruzione su cui si fonda la tesi attorea è contestata da parte resistente, che ritiene inapplicabili nel caso di specie tali disposizioni per due ordini di ragioni: da un lato, per la diversa natura dei contratti di tesoreria intercorsi tra il e la e tra il e la ,, trattandosi Pt_2 Controparte_2 Pt_2 CP_1
rispettivamente di un rapporto di concessione e di un appalto di servizi, e, dall'altro, per difetto di prova della collocazione esclusiva del ricorrente al servizio di Tesoreria del in qualità di dipendente Pt_2 Parte_2
della . Controparte_2
Ad avviso del Tribunale nessuno di tali profili appare condivisibile.
In merito alla natura del rapporto tra il e la resistente, Parte_2
che quest'ultima vorrebbe ricondurre nell'alveo dell'appalto di servizi con conseguente inapplicabilità della normativa in materia di concessione amministrativa, si osserva che il contratto di tesoreria deve essere qualificato alla stregua di rapporto concessorio, implicando il conferimento di funzioni pubblicistiche, quali il maneggio del denaro pubblico e il controllo sulla regolarità dei mandati e dei prospetti di pagamento, nonché sul rispetto dei limiti degli stanziamenti in bilancio (Cass. s.u. 30 aprile 2009, n. 8113; Cass. s.u. 12 settembre 2019, n. 22769: entrambe in tema di riparto di giurisdizione), nell'irrilevanza, a fini scriminanti le due fattispecie, delle modalità di remunerazione e dell'allocazione del rischio di gestione del servizio.
Né la scelta di una diversa natura da attribuire ad un servizio, per quanto detto, di pubblico interesse potrebbe essere rimessa ad una libera determinazione dell'ente, tanto più che nel caso di specie la stessa avrebbe una finalità elusiva dell'applicazione della disciplina normativa posta a tutela dei livelli occupazionali, come parte resistente vorrebbe far discendere dalla deliberazione comunale n. 28 del 7-8-2024.
Ne discende che appare destituita di fondamento la tesi propugnata dalla difesa resistente secondo cui nella fattispecie si sarebbe di fronte all'assunzione a titolo originario del servizio, che troverebbe la sua fonte unicamente nel contratto di appalto di servizi regolarmente aggiudicato sulla base di uno schema di convenzione che espressamente aveva escluso obblighi di sorta riguardo al
9 personale già alle dipendenze del precedente concessionario all'atto della cessazione o scadenza del rapporto con quest'ultimo.
Ed invero, nella specie non si tratta di valutare il passaggio del dipendente, in precedenza addetto a quel servizio di riscossione e tesoreria, alla stregua di una clausola contenuta nella lex specialis di gara ovvero riferibile alla contrattazione collettiva, da intendersi come impegno – che grava sull'aggiudicatario nella fase dell'esecuzione del servizio – ad assumere prioritariamente gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell'appaltatore uscente a condizione che il loro numero e la loro qualifica fossero armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante (argomento discendente da un'interpretazione estensiva del sesto comma dell'art. 63 cit.), trattandosi piuttosto di riconoscere l'esistenza di un diritto incondizionato del lavoratore ad essere mantenuto in servizio dal subentrante concessionario senza soluzione di continuità indipendentemente da possibili implicazioni riguardanti la vicenda negoziale nei suoi aspetti formali.
Dalla correttezza della qualificazione del contratto di tesoreria tra il
[...]
e l'odierna resistente operata dal ricorrente discende Parte_2
l'applicabilità della disciplina speciale rappresentata dall'art. 63, commi 4-6 del d.lgs 112/1999 a mente del quale “il personale che alla scadenza o cessazione del rapporto di concessione, risulti iscritto da almeno due anni al relativo fondo di previdenza, ha diritto ad essere mantenuto in servizio dal subentrante concessionario senza soluzione di continuità.
5. La disposizione del comma 4 non si applica ai dipendenti che alla data di inizio della nuova gestione abbiano maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54. 6. Nel caso in cui alla scadenza delle concessioni della riscossione dei tributi e di altre entrate degli enti locali, il relativo servizio venga esercitato direttamente dall'ente locale o affidato ad altri soggetti, il nuovo concessionario del servizio di riscossione riconosce nell'assunzione di personale da adibire all'attività di riscossione, priorità ai dipendenti dei precedenti concessionari e, in particolare, agli ufficiali della
10 riscossione abilitati dalle procure della Repubblica o dai prefetti e solo successivamente agli ufficiali della riscossione di cui al comma 1”.
Va poi rilevato come il comma 61 dell'art. 52 della legge 448/2001 (legge finanziaria 2002) ha esteso espressamente l'applicazione del menzionato articolo
63, comma 4 “anche in caso di trasferimento dei servizi di riscossione dei tributi
e di tesoreria degli enti locali”.
Transitando all'esame del secondo argomento difensivo della società e segnatamente l'insussistenza del requisito soggettivo della collocazione esclusiva del ricorrente al servizio di Tesoreria del in qualità Parte_2
di dipendente della , si osserva come, sia pure alla luce di una Controparte_2
delibazione sommaria, debba ritenersi provato che il ricorrente versasse nelle condizioni richieste dalla norma e segnatamente l'iscrizione da almeno due anni al relativo fondo di previdenza e l'essere dipendente della società uscente adibito all'attività di riscossione.
Quanto al requisito soggettivo dell'iscrizione al relativo fondo previdenziale da almeno due anni, la disposizione che disciplina l'iscrizione dei dipendenti al
Fondo di Previdenza degli Impiegati Dipendenti dalle Esattorie (art. 8 della Legge
n. 377/1958:“Norme sul riordinamento del Fondo di previdenza degli impiegati
Dipendenti dalle Esattorie e ricevitorie delle imposte dirette”) stabilisce che
“Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo, con effetto dalla data di assunzione, tutti i dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette(…) cui sia attribuibile la qualifica impiegatizia a norma del regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825(…) che abbiano superato il periodo di prova previsto dai contratti collettivi della categoria esattoriale. Sono compresi fra i predetti dipendenti anche (…) coloro che, pur avendo incarichi permanenti, prestano servizio intermittente, salvo che il servizio stesso risulti prestato per una durata inferiore alla media annua di 180 giorni ad orario normale”.
Nel caso di specie il possesso del requisito da parte del ricorrente emerge dall'estratto contributivo . CP_6
Risulta poi documentalmente che, a seguito del decesso del dipendente Pt_3
in precedenza addetto al sevizio di Tesoreria del la Parte_2
con nota del 10-11-2020 versata in atti di parte ricorrente Controparte_2
11 comunicava all' la sua adibizione al medesimo servizio e che quest'ultimo lo Pt_1
svolgeva sino a tutto il 2024, come attesta la lista movimenti del giornale di cassa
2020-2024 (sub doc. 11 della produzione di parte ricorrente), oltre alla copiosa corrispondenza intrattenuta dallo stesso con la ragioneria del via mail e Pt_2
via messaggistica (sub 12 e 13).
Peraltro, nella nota del del 10-11-2020 veniva chiarito che l'adibizione Pt_2
del ricorrente al servizio di tesoreria, in sostituzione del collega deceduto era resa necessaria al fine di garantire la continuità del Parte_3 servizio, per cui deve ritenersi che l' subentrava proprio nella posizione in Pt_1
precedenza ricoperta dal per lo svolgimento delle mansioni dallo stesso Pt_3
svolte.
Alla luce di ciò appare allora non trascurabile il fatto che in occasione dell'avvio della precedente procedura di affidamento del servizio per il 2020/2022 nella nota del 30-1-2020 la società allora concessionaria comunicava Controparte_2
proprio il nominativo del quale dipendente avente diritto al subentro. Pt_3
Infine, del tutto irrilevante appare la contestazione da parte della società resistente dei documenti depositati da parte ricorrente.
In particolare, quanto alle eccezioni solevate da parte resistente in merito alla documentazione depositata dal ricorrente, consistente nel fatto che il contratto di lavoro e le buste paga sarebbero sforniti di data certa, si osserva come l'esistenza del rapporto di lavoro dell' con la non può essere seriamente Pt_1 CP_2 revocata in dubbio tanto più alla luce dell'estratto contributivo da cui lo CP_6
stesso risulta proprio nei termini dedotti in ricorso;
quanto poi al presunto errore di individuazione del CCNL applicabile, si osserva che trattasi di circostanza del tutto irrilevante alla luce delle considerazioni che precedono in ordine alla fonte legale dell'obbligo di assunzione.
Transitando all'esame del periculum in mora, lo stesso appare sussistere, in relazione all'invocato accertamento del proprio diritto all'assunzione, alla luce del certificato di famiglia da cui risulta un nucleo familiare composto dal ricorrente, dalla madre ultrasettantenne di lui, dalla moglie e dalla figlia minore, oltre che dei due contratti di finanziamento stipulati con Findomestic e dalle
12 bollette delle utenze a lui intestate, spese rispetto alle quali sarebbe incapiente un eventuale trattamento di disoccupazione.
Non appare invece sussistere il periculum in mora in relazione alla domanda di condanna al pagamento delle retribuzioni maturate e maturande, che avrebbe richiesto la prospettazione di un danno già consumatosi e non riparabile neppure attraverso l'assunzione in servizio, allegazione di cui non vi è traccia in ricorso, né tanto meno in relazione alla domanda di regolarizzazione assicurativo- contributiva.
Il ricorso va in conclusione accolto e per l'effetto va ordinata alla la CP_1
immediata assunzione del ricorrente per lo svolgimento delle medesime mansioni precedentemente espletate, a decorrere dal 5-12-2024.
Le spese di lite sono compensate per metà stante il parziale accoglimento e nella restante parte seguono la soccombenza nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e per l'effetto ordina alla la immediata assunzione CP_1
del ricorrente per lo svolgimento delle medesime mansioni precedentemente espletate a decorrere dal 5-12-2024; compensa le spese di lite per metà e condanna parte resistente alla refusione della restante parte che liquida in euro 900,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. M. Manselli.
Si comunichi.
Nola, 25/03/2025
IL GIUDICE dott. ssa Francesca Fucci
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