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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 02/12/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Anna Lucia FANELLI Presidente dott.ssa Francesca AJELLO Giudice dott.ssa Filomena PICCIRILLO Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 3080/2025, promossa con ricorso depositato in data 14/10/2025 da
, con avv. ANGELA FILIPPI, e , con avv. CLARA ANNA Parte_1 Parte_2
MARTEGANI.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
I ricorrenti hanno adito congiuntamente ex art. 473 bis 51 c.p.c. questo Tribunale esponendo in particolare quanto segue, in fatto: - Dall'unione non coniugale tra loro è nata la figlia in data Persona_1
29.06.2024, riconosciuta da entrambi i genitori;
all'inizio del corrente anno venuta meno l'affectio, le parti hanno condiviso l'opportunità, nell'interesse della figlia comune, di interrompere la convivenza e di porre fine alla loro relazione sentimentale, al contempo regolamentando le modalità di affido, collocamento e mantenimento della minore.
Inoltre, le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nonché provveduto al deposito della documentazione prescritta.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, i ricorrenti hanno confermato le condizioni concordate, chiedendo quindi accogliersi le seguenti conclusioni:
“1 - I genitori condivideranno l'affidamento di , che avrà la residenza anagrafica con la madre. Per_1
2 - La bambina trascorrerà con ciascun genitore un tempo di compresenza paritetico secondo un calendario ordinario che prevede settimane alternate, con passaggio della bambina dalla sfera di accudimento di un genitore all'altro al venerdì alle ore 16.00, con prelievo a carico del genitore che inizia la sua settimana di competenza presso l'altro genitore ovvero presso l'asilo/scuola/attività della minore.
3 - I genitori altresì concordano che trascorrerà ad anni alterni la vigilia di Natale con la madre, il Per_1 giorno di Natale con il padre (dalle ore 10:00 con pernotto e riaccompagnamento alle 10:00 del giorno pagina 1 di 3 seguente). Detta alternanza sarà applicata anche a tutte le altre festività ed ai periodi di vacanza pasquali, sempre salvo eventuale altro accordo genitoriale nello spirito collaborativo dell'affidamento condiviso, tenendo conto delle rispettive esigenze e di quelle della bambina. In tale ottica i genitori staranno congiuntamente con la bambina nella giornata del suo compleanno ed in tutte le occasioni durante le quali è necessaria la presenza di entrambi i genitori (es: avvenimenti scolastici). Inoltre nel periodo di sospensione scolastica in concomitanza con le vacanze natalizie trascorrerà ad anni alterni con un genitore il periodo dalla fine dell'asilo/scuola Per_1 al 30/12 ore 10:00 e dal 30/12 alla ripresa dell'asilo/scuola con l'altro genitore, ferma l'alternanza dei giorni della vigilia e di Natale come sopra meglio specificati;
4 - Quanto ai periodi di vacanza estivi, ciascun genitore potrà trascorrere con la bambina due settimane all'anno non continuative. A tal fine i genitori si impegnano a comunicare l'uno all'altro con congruo anticipo gli eventuali periodi di vacanza che ciascuno di loro intenderà trascorrere con la figlia, lasciando un valido recapito.
5 - Le parti potranno sempre derogare alla predetta disciplina di compresenza con la figlia sulla base del reciproco accordo.
6 - Le parti favoriranno il mantenimento di un significativo rapporto di con gli ascendenti e gli Per_1 appartenenti di entrambi i rami parentali. Inoltre, nei rispettivi tempi di compresenza continueranno a beneficiare del sostegno nell'accudimento della bambina ciascuno da parte dei propri genitori, nonni della minore.
7 - Il documento di identità di valido per l'espatrio verrà conservato dal genitore che, in quel momento, Per_1 avrà la bambina con sé.
8 - Ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento ordinario della bambina. Quanto alle spese riguardanti la bambina ed aventi carattere straordinario, come indicato dal Protocollo del Tribunale di Trieste, queste saranno sopportate in misura del 50% da ciascun genitore, ivi da intendersi incluse le spese della mensa dell'asilo/scuola, il doposcuola, il trasporto pubblico urbano ed extraurbano. In deroga al Protocollo le richieste di rimborso potranno avvenire a mezzo posta elettronica semplice.
9 - L'assegno unico per la figlia verrà percepito dai genitori in misura del 50% ciascuno. Persona_1
10 - Eventuali rimborsi e sussidi INPS e/o regionali per la prole verranno richiesti e fruiti dai genitori in misura del 50% ciascuno.
11 - I ricorrenti si danno reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé e per la figlia minore . Persona_1
12 - Le spese legali del presente giudizio saranno compensate integralmente tra le parti con rinuncia alla solidarietà professionale dei rispettivi legali”.
Il Giudice delegato ha riservato la decisione al Collegio.
Ciò premesso, si dispone in conformità al raggiunto accordo tra le parti, nulla ostando effettivamente all'accoglimento delle concordate condizioni, che appaiono congrue e adeguate in relazione agli interessi della pagina 2 di 3 figlia minore, senza che ne sia necessario l'ascolto, anche alla luce della documentazione dimessa;
né si ravvisano contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico.
Infine, le spese vanno compensate, come pure concordato.
P.Q.M.
dispone nei termini di cui alle concordate conclusioni sopra riportate e da intendersi qui trascritte, quali parte integrante della presente decisione.
Spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Trieste, il 2/12/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Anna Lucia Fanelli
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Anna Lucia FANELLI Presidente dott.ssa Francesca AJELLO Giudice dott.ssa Filomena PICCIRILLO Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 3080/2025, promossa con ricorso depositato in data 14/10/2025 da
, con avv. ANGELA FILIPPI, e , con avv. CLARA ANNA Parte_1 Parte_2
MARTEGANI.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
I ricorrenti hanno adito congiuntamente ex art. 473 bis 51 c.p.c. questo Tribunale esponendo in particolare quanto segue, in fatto: - Dall'unione non coniugale tra loro è nata la figlia in data Persona_1
29.06.2024, riconosciuta da entrambi i genitori;
all'inizio del corrente anno venuta meno l'affectio, le parti hanno condiviso l'opportunità, nell'interesse della figlia comune, di interrompere la convivenza e di porre fine alla loro relazione sentimentale, al contempo regolamentando le modalità di affido, collocamento e mantenimento della minore.
Inoltre, le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nonché provveduto al deposito della documentazione prescritta.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, i ricorrenti hanno confermato le condizioni concordate, chiedendo quindi accogliersi le seguenti conclusioni:
“1 - I genitori condivideranno l'affidamento di , che avrà la residenza anagrafica con la madre. Per_1
2 - La bambina trascorrerà con ciascun genitore un tempo di compresenza paritetico secondo un calendario ordinario che prevede settimane alternate, con passaggio della bambina dalla sfera di accudimento di un genitore all'altro al venerdì alle ore 16.00, con prelievo a carico del genitore che inizia la sua settimana di competenza presso l'altro genitore ovvero presso l'asilo/scuola/attività della minore.
3 - I genitori altresì concordano che trascorrerà ad anni alterni la vigilia di Natale con la madre, il Per_1 giorno di Natale con il padre (dalle ore 10:00 con pernotto e riaccompagnamento alle 10:00 del giorno pagina 1 di 3 seguente). Detta alternanza sarà applicata anche a tutte le altre festività ed ai periodi di vacanza pasquali, sempre salvo eventuale altro accordo genitoriale nello spirito collaborativo dell'affidamento condiviso, tenendo conto delle rispettive esigenze e di quelle della bambina. In tale ottica i genitori staranno congiuntamente con la bambina nella giornata del suo compleanno ed in tutte le occasioni durante le quali è necessaria la presenza di entrambi i genitori (es: avvenimenti scolastici). Inoltre nel periodo di sospensione scolastica in concomitanza con le vacanze natalizie trascorrerà ad anni alterni con un genitore il periodo dalla fine dell'asilo/scuola Per_1 al 30/12 ore 10:00 e dal 30/12 alla ripresa dell'asilo/scuola con l'altro genitore, ferma l'alternanza dei giorni della vigilia e di Natale come sopra meglio specificati;
4 - Quanto ai periodi di vacanza estivi, ciascun genitore potrà trascorrere con la bambina due settimane all'anno non continuative. A tal fine i genitori si impegnano a comunicare l'uno all'altro con congruo anticipo gli eventuali periodi di vacanza che ciascuno di loro intenderà trascorrere con la figlia, lasciando un valido recapito.
5 - Le parti potranno sempre derogare alla predetta disciplina di compresenza con la figlia sulla base del reciproco accordo.
6 - Le parti favoriranno il mantenimento di un significativo rapporto di con gli ascendenti e gli Per_1 appartenenti di entrambi i rami parentali. Inoltre, nei rispettivi tempi di compresenza continueranno a beneficiare del sostegno nell'accudimento della bambina ciascuno da parte dei propri genitori, nonni della minore.
7 - Il documento di identità di valido per l'espatrio verrà conservato dal genitore che, in quel momento, Per_1 avrà la bambina con sé.
8 - Ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento ordinario della bambina. Quanto alle spese riguardanti la bambina ed aventi carattere straordinario, come indicato dal Protocollo del Tribunale di Trieste, queste saranno sopportate in misura del 50% da ciascun genitore, ivi da intendersi incluse le spese della mensa dell'asilo/scuola, il doposcuola, il trasporto pubblico urbano ed extraurbano. In deroga al Protocollo le richieste di rimborso potranno avvenire a mezzo posta elettronica semplice.
9 - L'assegno unico per la figlia verrà percepito dai genitori in misura del 50% ciascuno. Persona_1
10 - Eventuali rimborsi e sussidi INPS e/o regionali per la prole verranno richiesti e fruiti dai genitori in misura del 50% ciascuno.
11 - I ricorrenti si danno reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé e per la figlia minore . Persona_1
12 - Le spese legali del presente giudizio saranno compensate integralmente tra le parti con rinuncia alla solidarietà professionale dei rispettivi legali”.
Il Giudice delegato ha riservato la decisione al Collegio.
Ciò premesso, si dispone in conformità al raggiunto accordo tra le parti, nulla ostando effettivamente all'accoglimento delle concordate condizioni, che appaiono congrue e adeguate in relazione agli interessi della pagina 2 di 3 figlia minore, senza che ne sia necessario l'ascolto, anche alla luce della documentazione dimessa;
né si ravvisano contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico.
Infine, le spese vanno compensate, come pure concordato.
P.Q.M.
dispone nei termini di cui alle concordate conclusioni sopra riportate e da intendersi qui trascritte, quali parte integrante della presente decisione.
Spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Trieste, il 2/12/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Anna Lucia Fanelli
pagina 3 di 3