Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/02/2025, n. 1930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1930 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 6827/2024 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
10 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 24/02/2025, nella 10 SEZIONE civile del Tribunale di Napoli, all'udienza del Giudice dott. Marcello Amura, è chiamata la causa
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to in Roma, alla via Parte_1 C.F._1
dell'Amba Aradam n. 24, presso lo studio dell'Avv. MARIOTTI RICCARDO (c.f.:
dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura in atti. C.F._2
- Appellante
E
(c.f.: in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Prefetto pro tempore, con sede in Piazza del Plebiscito. CP_1
- Appellato contumace
È presente l'Avv. Valentina Marcello per delega dell'Avvocato MARIOTTI RICCARDO per parte appellante, la quale evidenzia che in data 20 febbraio 2025 è stata depositata documentazione comprovante la rituale notifica alla controparte e la documentazione depositata dalla Prefettura di el corso del giudizio di primo grado. CP_1
Si riporta alle difese e conclusioni in atti e chiede accogliersi l'appello proposto.
Il Giudice, letti gli artt.3 51 4° comma e 281 sexies c.p.c., invita i difensori a precisa- re le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa.
Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies 1° comma c.p.c. a mezzo del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt.351 4° comma e 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 6827/2024
r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to in Roma, alla via Parte_1 C.F._1
dell'Amba Aradam n. 24, presso lo studio dell'Avv. MARIOTTI RICCARDO (c.f.:
dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura in atti. C.F._2
- Appellante
E
(c.f.: in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Prefetto pro tempore, con sede in Piazza del Plebiscito. CP_1
- Appellato contumace
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione in appello notificato in data 28.03.2024 ed iscritto a ruolo in pari data, il sig. ha impugnato la sentenza n. 37017/2023 del Giudice Parte_1
di Pace di II sezione civile, in persona dell'avv. Stefano Massa, resa nel giudizio di CP_1
primo grado recante R.G. n. 810/2019, pubblicata in data 29.09.2023, con cui veniva rigettata l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione del Prefetto della Provincia di
. M_ITPR NAUTG 00383515 del 03.10.2018, notificata in data 19.11.2018. CP_1
Tale ordinanza traeva origine dall'opposizione al Prefetto avverso il verbale della
Polizia Stradale di n. 12600012107723 del 05.03.2018, con cui veniva accertata la CP_1
presunta violazione dell'art. 126-bis, comma 2, del C.d.S., sull'assunto secondo cui egli
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avrebbe omesso, senza giustificato e documentato motivo, di comunicare, entro 60 gg. dalla notifica, chi fosse l'autore della violazione dell'art. 158 C.d.S. (“divieto di fermata e sosta dei veicoli”) accertata a carico del veicolo targato X4VFNC di proprietà dell'appellante, di cui al verbale di contravvenzione n. 7/14103260 del 03.09.2017, notificato il 9.11.2017.
In sede di ricorso al Prefetto l'appellante lamentava l'omessa notifica del verbale presupposto (da cui sarebbe derivato il sanzionato obbligo di comunicazione del nominativo del conducente) nonché l'impossibilità di risalire al conducente dell'autovettura.
Con l'impugnata ordinanza prefettizia il ricorso veniva rigettato, sicchè
l'appellante proponeva ricorso al Giudice di Pace con cui, oltre a reiterarsi le doglianze già mosse (difetto di notifica del verbale presupposto e impossibilità di risalire all'autore della violazione), veniva stigmatizzata la carenza di motivazione di detta ordinanza, che non aveva specificamente valutato i rilievi mossi.
Nel giudizio di primo grado la depositava note difensive (cfr. quanto CP_1
depositato da parte appellante in data 20 febbraio 2025) con cui evidenziava la possibili- tà di una motivazione per relationem dell'impugnata ordinanza;
in ordine alla notifica del verbale presupposto, deduceva che la prova della rituale notifica del verbale presupposto in data 09 novembre 2017 si traeva dalla circostanza che l'opponente aveva finanche oblato la contravvenzione in data 13 novembre 2017, come da scheda allegata in cui venivano riportati i dati identificativi di detto pagamento.
Con la gravata sentenza il Giudice di Pace ha rigettato l'opposizione valorizzando gli argomenti difensivi svolti dalla . CP_1
Con l'atto di appello l'appellante ha eccepito l'insufficiente e contraddittoria mo- tivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui il Giudice di Pace di ha CP_1
ritenuto l'ordinanza di ingiunzione prefettizia corretta, sia sotto il profilo formale che sostanziale, per la violazione dell'art. 204 del codice della strada e dell'art. 7 del d.lgs.
150/2011.
Ha eccepito poi la violazione delle norme di cui all'art. 2697 c.c., in tema di onere della prova, e di cui all'art. 2700 c.c. in tema di valore probatorio dell'atto pubblico,
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nonché di quelle di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c. sulla disponibilità delle prove e di loro valutazione.
Pur ritualmente evocata in giudizio, la ha omesso di costituir- Controparte_1
si in appello.
All'udienza del 10.10.2024, la causa veniva rinviata all'udienza del 24.02.2025, per la discussione e decisione a norma dell'art. 281 sexies c.p.c.
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L'appello risulta infondato e deve pertanto essere rigettato, per i motivi che se- guono.
Circa il riproposto motivo afferente al presunto difetto di motivazione dell'ordinanza ingiunzione opposta, l'infondatezza del motivo di appello discende dal principio affermato dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite secondo cui “in tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrati- ve - emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto ai sensi dell'art. 204 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ovvero a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 - i vizi di motivazione in ordine alle difese presen- tate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedi- mento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motiva- tamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto (Cass.
Sez. U., 28/01/2010, n. 1786, Rv. 611243 - 01).
Venendo alle doglianze avanzate dall'appellante avverso la statuizione secondo cui la prova della rituale notifica del verbale presupposto si ricaverebbe dall'oblazione dello stesso, occorre rimarcare come le stesse si fondino essenzialmente sul richiamo ai principi in tema di riparto dell'onere della prova ed al mancato assolvimento di detto onere da parte della resistente amministrazione.
Anche tale motivo non appare accoglibile in ragione delle seguenti argomentazioni che
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vanno ad integrare le, obiettivamente fuorvianti, affermazioni del Giudice di Pace.
Quest'ultimo, infatti, ha erroneamente affermato che la prova della notifica del verbale presupposto di ricaverebbe dalla allegata scheda sintetica, attestante l'oblazione di detto verbale, avente valore probatorio privilegiato ex art.2700 c.c..
Ritiene questo Giudice che il rigetto dell'opposizione vada confermato, ma sulla base di tali diverse argomentazioni che vanno ad integrare e correggere l'impianto motivazione contenuto nella grava sentenza.
Invero parte appellante non si misura con gli effetti derivanti dall'applicazione del principio di cui all'art.115 1° comma c.p.c., secondo cui “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costitui- ta”.
In applicazione di tale principio, a fronte della specifica e dettagliata allegazione (cfr. riferimenti del pagamento), da parte della , della circostanza secondo cui il CP_1
verbale di contravvenzione presupposto sarebbe stato oblato in data 13 novembre
2017, costituiva onere di parte opponente specificamente contestare e negare tale circostanza (l'oblazione), a nulla valendo il mero richiamo ai principi in tema di riparto dell'onere probatorio in ordine alla prova della notifica di detto verbale.
In difetto di specifica contestazione, l'intervenuta oblazione ha costituito un fatto non contestato ex art.115 c.p.c., non abbisognevole di prova, da cui il Giudice di Pace ha, poi, tratto l'ovvio ed ineludibile convincimento, condiviso anche da questo Giudice, che il verbale fosse stato in precedenza ritualmente notificato, non potendosi configurare un'oblazione in difetto di notifica.
Conclusivamente l'appello va rigettato.
Nulla per le spese attesa la contumacia della CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
➢ Dichiara la contumacia della Controparte_1
➢ rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 37017/2023 Parte_1
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del Giudice di Pace di el 29.09.2023; CP_1
➢ nulla per le spese;
➢ ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.p.r. n.115/2002 (TU Spese di Giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante , di un ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1
unificato, pari a quello dovuto per il presente appello.
E' verbale.
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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