TRIB
Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 05/07/2025, n. 1149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1149 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico, dott. Liborio Fazzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 724 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, vertente
TRA
(C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
(C.F. , Parte_2 CodiceFiscale_2 [...]
(C.F. ), n.q. di eredi legittimi del Parte_3 CodiceFiscale_3
SI. (C.F. , NA CodiceFiscale_4 deceduto il 25/08/2019m tutti elettivamente domiciliati in Reggio
Calabria sulla Via Trieste n. 1, presso lo studio legale dell'Avv.
ALESSANDRO VILLA che li assiste e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione per prosecuzione del giudizio ex art. 302
c.p.c. del 24 gennaio 2020.
Attori
E
, rappresentata e Controparte_1 C.F._5 difesa dall'avv. PIETRO COLICCHIA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Reggio Calabria, via Crisafi n. 25/b, giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
1 OGGETTO: Arricchimento senza causa
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note ex art.127 ter c.p.c. a cui ci si riporta integralmente.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il SI. NA
, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria,
[...] la SI.ra per sentire accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale di Reggio Calabria, per tutti i motivi esposti in narrativa, rigettata ogni eventuale contraria istanza, deduzione, eccezione, richiesta e conclusione: a) Riconoscere e dichiarare il diritto del SI. a pretendere la NA restituzione dell'integrale somma, pari a € 50.100,00 (euro cinquantamilacento,00) che lo stesso ha versato in prestito a favore della SI.ra e conceSS ex art. 1813 c.c.; b) Per Controparte_1
l'effetto condannare la SI.ra al pronto ed Controparte_1 immediato pagamento in favore dell'odierno ricorrente, SI.
[...]
, dell'importo residuo ancora dovuto pari a € NA
40.100,00 (Euro quarantamilacento,00) oltre interessi nella misura legale dalla data del 23.05.2008 (di esecuzione del bonifico a Sagrantino S.r.l. nell'interesse della resistente) sino all'integrale soddisfo;
c) Condannare, altresì, la SI.ra al Controparte_1 pronto e immediato pagamento in favore dell'istante, a titolo di risarcimento danni patrimoniali derivati dalla ceSSzione dell'attività commerciale condotta da parte attrice, quantificati nella somma complessiva di € 10.000,00 (Euro diecimila,00), ovvero in quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa congrua, giusta ed equa oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal 23.05.2008 al soddisfo;
d) Condannare, infine, la suddetta convenuta al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi a favore del procuratore costituito ai sensi dell'art. 93 c.p.c., nonché valutare la condanna della SI.ra al risarcimento per lite CP temeraria ex art. 96 c.p.c. attesa la mancata risposta all'invito formale alla stipulazione della convenzione di negoziazione assistita”.
A sostegno della propria pretesa creditoria premetteva che: era legato alla SI.ra da vincolo di affinità, in quanto la Controparte_1
2 convenuta era cugina della moglie;
la aveva stipulato un CP mutuo fondiario n. 0067339/2-0067339/3-0067339/4- con il Credito Fondiario S.p.A., successivamente ceduto alla Parte_4
nel maggio 2008 l'odierna convenuta rappresentava a lui e alla
[...] moglie, ma anche ad altri membri della propria famiglia, Parte_1 di essere in difficoltà economiche ed evidenziava l'urgente necessità di reperire delle somme di denaro per evitare azioni giudiziarie, dirette al recupero delle somme dovute, da parte dell'istituto di credito Sagrantino S.r.l.; nel maggio 2008, considerati i predetti rapporti personali e di affinità, concedeva in prestito alla la somma CP di € 50.100,00, senza stipulare alcun atto scritto, ritenendo sufficiente concludere un semplice accordo verbale;
in base agli accordi intercorsi egli doveva versare la suddetta somma, di € 50.100,00, direttamente a favore della Sagrantino S.r.l., -quale Società cessionaria del sopra richiamato mutuo fondiario n. 0067339/2-0067339/30067339/4 – in favore dell'odierna convenuta, la quale a sua volta si impegnava a restituire nel più breve tempo possibile quanto concesso in prestito, maggiorato dei relativi interessi;
versata la somma predetta, in data 23.05.2008, a mezzo bonifico bancario Rif. CRO n. 61148614409, a favore della Sagrantino S.r.l. con causale “Mutui fondiari n. 0067339/2-0067339/3-0067339/4 erogati da Credito Fondiario S.p.A. alla SI.ra ”, la , contrariamente alle Controparte_1 CP pattuizioni, non provvedeva alla restituzione dell'importo ricevuto in prestito;
solo nell'anno 2013, a ben cinque anni di distanza, nonostante i vari solleciti avanzati egli riceveva solo un piccolo acconto pari ad € 10.000,00, sulla maggiore somma oggetto del prestito;
la somma in questione veniva corrisposta, a mezzo assegno bancario dalla DO.SS , figlia dell'odierna convenuta;
a causa della Persona_2 mancata restituzione di quanto dato in prestito, egli subiva un grave detrimento della propria posizione patrimoniale e si vedeva, a sua volta, costretto, vista la mancanza di liquidità, ad accendere diversi mutui e prestiti personali con istituti di credito;
a causa dell'esposizione debitoria cui versava si era reso moroso circa i canoni di locazione dovuti per l'immobile nel quale era ubicato l'esercizio commerciale che gestiva, tanto che, in data 21.10.2015, gli veniva notificata una intimazione di sfratto, con citazione avanti il Tribunale di Reggio Calabria;
detta procedura di sfratto non proseguiva e anzi, veniva estinta grazie alla sottoscrizione, in data 23.11.2015, di una scrittura privata tra le parti, nella quale egli si impegnava a restituire le somme dovute al locatore;
tale accordo comportava un aggravio di spese, a suo carico, da aggiungersi all'ordinario canone di locazione, circa 200,00 € mensili;
al fine di evitare ulteriore procedura di sfratto, in data 30.06.2017, si vedeva costretto a rilasciare l'immobile nel quale era ubicato il proprio esercizio commerciale con la conseguente ceSSzione dell'attività steSS ed era costretto a sottoscrivere un 3 ulteriore accordo transattivo relativo alla morosità pregreSS;
con raccomandata, del 22.03.2016, intimava alla la restituzione CP della residua somma di € 40.100,00 oltre interessi legali, tale missiva rimaneva però senza esito;
con raccomandata, del 21.10.2016, notificava all'odierna convenuta formale e sostanziale invito a sottoscrivere convenzione di negoziazione assistita, ai sensi degli articoli 2, 3, 4, 5 e 8 della Legge n. 162/2014, al fine di cooperare in buona fede e con lealtà per addivenire, in via amichevole, alla risoluzione della controversia, anche questa missiva rimaneva, tuttavia, senza alcun riscontro.
Celebrata la prima udienza, in data 11.09.2019, si costituiva in giudizio la convenuta, con comparsa di costituzione e risposta, impugnando e contestando tutto quanto dedotto da parte attrice.
Eccepiva, in via preliminare, che era veritiera la circostanza che aveva contratto dei mutui con il credito Fondiario Spa che stava cercando di rifinanziare e che di tale difficoltà economica aveva reso edotti i propri familiari. Deduceva che proprio in virtù dei vincoli di affinità, il SI.
si offriva spontaneamente e senza alcuna pretesa NA restitutoria di ripianare la situazione debitoria pari ad €. 50.100,00. Evidenziava che la figlia, la SI.ra , nel 2013, considerato Persona_2 che il SI. aveva bisogno di un aiuto economico, si offriva, Per_1 spontaneamente e senza alcuna pretesa restitutoria, a far fronte con la somma di €. 10.000,00. Rappresentava che era legata da vincoli di affinità – ascendente del defunto – con il SI. , zio _3 diretto, in quanto fratello della propria madre, , e che Persona_4 pertanto, alla di lui morte avrebbe partecipato alla suddivisione ereditaria insieme alla RE, per Controparte_2 rappresentazione della defunta mamma . Persona_4
Le parti legate da vincoli di affinità, stabilivano, prima del decesso del SI. , che egli donasse la propria abitazione sita in _3
Reggio Calabria, via San Giorgio Extra, 7, al SI. , Parte_2 figlio di , mantenendo il donante, SI. NA
, la riserva di usufrutto, il tutto anche al fine di _3 ripianare la situazione debitoria della . In data 24 agosto CP
2016 veniva effettuato l'atto notarile di donazione al netto dell'usufrutto, per un valore di €. 118.544,35.
Spiegava da ultimo le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale ordinario di Reggio Calabria Sez. Lavoro, in persona dell'Ecc.mo Magistrato adito, contrariis rejectis, per le causali sia in fatto che in diritto esposte nella comparsa di costituzione e risposta, che qui si hanno per riportate e trascritte e in quelle contenute nella presente comparsa, così giudicare in via preliminare e principale dichiarare la carenza di legittimazione attiva per sopravvenuta morte del SI. 4 . Nel merito rigettare la domanda attrice siccome NA infondata in fatto e diritto e non provata e accertare e dichiarare la compensazione del credito vantato dal SI. nei NA confronti della SI.ra in virtù di quanto esposto Controparte_1 in fatto e che qui si ha per richiamato e trascritto. In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
A seguito del decesso di , in data 24 gennaio NA
2020, si costituivano in giudizio , il dott. Parte_1 Parte_2
e , nq di eredi dell'attore.
[...] Parte_3
Istruita la causa mediante l'escussione dei testi, sia di parte attrice che di parte convenuta, effettuato senza successo un tentativo di bonario componimento tra le parti, il G.I. all'udienza del 20/05/2025 assumeva la causa in decisione.
2.- Le ragioni della decisione
Le domande attoree sono fondate e meritano di trovare accoglimento sulla scorta delle motivazioni che seguono.
Preliminarmente deve essere confermata la statuizione assunta con l'ordinanza del 17.11.2020, con la quale è stata rilevata la decadenza della convenuta dall'eccezione di prescrizione- per altro sollevata con la memoria ex art. 183 c. VI secondo termine-, attesa la tardività della costituzione della convenuta.
PaSSndo ad esaminare il merito della res controversa, nel caso in esame l'attore, , oggi deceduto, ha NA instaurato il giudizio de quo contro la SI.ra , al fine di CP vedersi riconosciuto il diritto alla restituzione della somma elargita alla steSS, esclusivamente a titolo di prestito, ex art. 1813 c.c., nel lontano maggio 2008. Chiedeva all'adito Tribunale di condannare la convenuta sia al pagamento dell'importo residuo ancora dovuto, di € 40.100,00, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali derivanti dalla ceSSzione dell'attività commerciale da lui condotta.
Di contro, la , costituendosi in giudizio, deduceva di aver CP ricevuto la somma di denaro dal , ma rappresentava NA che tale somma le era stata conceSS a titolo di donazione, eccepiva, inoltre, la compensazione del credito vantato dall'attore.
Orbene, va preliminarmente rilevato che il nostro ordinamento giuridico è caratterizzato dal c.d. principio di causalità, per cui ogni trasferimento patrimoniale deve essere assistito, a pena di nullità, da una giustificazione causale, così come risulta dal combinato disposto degli artt. 1325 e 1418 c.c.
5 Nel caso che ci occupa la traditio della somma, € 50.100,00, oltre che riconosciuta dalla steSS convenuta, risulta pacificamente provata a mezzo bonifico bancario Rif. CRO n. 61148614409, a favore della Sagrantino S.r.l., con causale “Mutui fondiari n. 0067339/2- 0067339/3-0067339/4 erogati da Credito Fondiario S.p.A. alla SI.ra
”. Va, pertanto, stabilito a che titolo questa Controparte_1 somma sia stata effettivamente versata dal alla Sagratino s.r.l. Per_1 nell'interesse della . CP
2.1. – La natura giuridica del rapporto negoziale dedotto in giudizio (donazione o mutuo)
In base agli assunti di parte convenuta, tale dazione di denaro andrebbe ricompresa nell'alveo della donazione, giustificata dal rapporto di affinità tra le parti in causa e dalle difficoltà economiche in cui versava la . CP
Invero, la donazione di modico valore, cui la convenuta, indubbiamente, intende riferirsi, - “…che ha per oggetto beni mobili è valida anche se manca l'atto pubblico [782 c.c.], purché vi sia stata la tradizione. La modicità deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante” e non deve essere tale da alterare il patrimonio del donante;
sul punto la giurisprudenza consolidata afferma: “La donazione di modico valore (art. 783 cod. civ.) per la quale non si richiede la forma scritta ad “substantiam” va accertata alla stregua di due criteri: quello oggettivo, correlato al valore del bene che ne è oggetto, e quello soggettivo, per il quale si tiene conto delle condizioni economiche del donante. Ne consegue che l'atto di liberalità, per essere considerato di modico valore, non deve mai incidere in modo apprezzabile sul patrimonio del donante.”, Corte Cass., Sez I, sent. n. 11304 del 30/12/1994.
Sempre sul punto, la Suprema Corte, nell'interpretare il disposto dell'art. 783 c.c., ha statuito che “ai fini del riconoscimento del modico valore di una donazione, l'art. 783 c.c. non detta criteri rigidi cui ancorare la relativa valutazione, dovendosi eSS apprezzare alla stregua di due elementi di valutazione la cui ricorrenza, involgendo un giudizio di fatto ed imponendo il contemperamento di dati analitici, è rimeSS all'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, se non ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: quello obiettivo, correlato al valore del bene che ne è oggetto, e quello soggettivo, per il quale si tiene conto delle condizioni economiche del donante. Ne consegue che l'atto di liberalità, per essere considerato di modico valore, non deve mai incidere in modo apprezzabile sul patrimonio del donante.” (Cass. Civ., Sez. II, 17.02.20, n. 3858)
6 Nel caso di specie si osserva che la somma di € 50.100,00 non può essere considerata una donazione di modico valore, e ciò principalmente in relazione al patrimonio dell'attore -quale risulta dai bonifici bancari versati in atti- intestatario di una pensione di invalidità (di € 969,00) e di una impresa individuale- l'impresa artigiana “la Murano Vetri”-, né, può essere considerata tale, in relazione all'incidenza che la dazione di denaro ha avuto sulla situazione finanziaria dell'attore- “donante”.
Ed infatti è stato provato, tramite una copiosa documentazione versata in atti dall'attore, che successivamente all'emissione del bonifico de quo lo stesso sia venuto a trovarsi in difficoltà economiche tali da rendere neceSSrio l'accensione di prestiti, e segnatamente: finanziamento del 12.10.2009 con Presti Nuova, tramite cessione del quinto;
finanziamento del 16.06.2011 con Compass s.p.a; cessione del quinto della pensione del 26.06.2018 con Banca Controparte_3
Inoltre, è stato parimenti documentato, che lo stesso sia stato raggiunto da una intimazione di sfratto per morosità, in quanto non era riuscito a far fronte ai canoni di locazione relativi al suo esercizio commerciale, e che, in conseguenza di ciò, abbia dovuto anche ceSSre la propria attività commerciale, il 15.09.2017, non potendone più sopportare i costi.
Alla luce delle suindicate emergenze non può certo ricomprendersi l'elargizione della somma di € 50.100, 00, effettuata dal nei Per_1 confronti della , nell'alveo della donazione di modico valore CP non sussistendone i requisiti fondamentali.
La dazione della somma, per cui è causa, non può essere ricompresa nemmeno nell'alveo delle donazioni indirette.
Ed infatti, anche se per le donazioni indirette non è richiesta la forma dell'atto pubblico, di cui all'art. 782 c.c., essendo sufficiente l'osservanza delle forme prescritte per il tipo di negozio adottato dalle parti - tale assunto discende dal dato testuale dell'art. 809 c.c. che, nel sancire l'applicabilità delle norme sulle donazioni agli altri atti di liberalità realizzatisi con negozi diversi da quelli previsti dall'art. 769 c.c., quali sono le donazioni indirette, non richiama l'art. 782 c.c. (che prescrive appunto la forma dell'atto pubblico per la donazione)- per configurare la donazione indiretta occorrerà pur sempre la prova dell'animus donandi, e tale onere probatorio grava sulla convenuta.
Sul punto la Corte di CaSSzione ha precisato che “la donazione indiretta si identifica con ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da un fine di liberalità e abbia l'effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario, sicché l'intento di donare emerge solo in via indiretta dal rigoroso esame di tutte le circostanze
7 del singolo caso, nei limiti in cui siano tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio” (cfr. Cass. n.9379/2020 - Rv. 657703 – 01).
Orbene, nel caso di specie, non sono stati forniti elementi probatori a conforto della prova dell'animus donandi del . Pertanto, la Per_1 dazione della somma di € 50.100,00 da parte dell'attore nei confronti della non può essere considerata neanche una donazione CP indiretta.
Alla luce delle considerazioni esposte, non potendosi configurare l'elargizione di denaro concesso dal alla come Per_1 CP donazione (né di modico valore, né indiretta), difettandone i requisiti fondamentali, risulta chiaro che il paSSggio di denaro debba invece ricondursi nell'alveo dei prestiti con il conseguente obbligo di restituzione da parte della convenuta.
Giova rammentare che con la locuzione “prestito personale” si intende la concessione di una somma di denaro ad un soggetto con l'intesa che questi la restituisca entro un certo termine. Il prestito va, pertanto, inquadrato nel contratto di mutuo oneroso se chi riceve il denaro deve restituirlo maggiorato di interessi, gratuito in caso contrario.
È appena il caso di rilevare che il mutuo, ai sensi dell'art. 1813 c.c., è il contratto che si perfeziona con la dazione della cosa o di una determinata quantità di denaro e che non richiede la forma scritta, se non ad probationem. In tal senso la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “il mutuo va annoverato tra i contratti reali, il cui perfezionamento avviene, cioè, con la consegna del denaro o delle altre cose fungibili che ne sono oggetto;
ne consegue che la prova della materiale meSS a disposizione dell'uno o delle altre in favore del mutuatario e del titolo giuridico da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione costituisce condizione dell'azione, la cui dimostrazione ricade neceSSriamente sulla parte che la “res” oggetto del contratto di mutuo chiede in restituzione, non valendo ad invertire tale onere della prova la deduzione, ad opera del convenuto, di un diverso titolo implicante l'obbligo restitutorio, non configurandosi siffatta difesa quale eccezione in senso sostanziale” (cfr. Cass. n. 35959/2021).
Nel caso di specie, l'attore ha dedotto, quale titolo da cui deriva il preteso obbligo di restituzione della somma di € 50.100,00, un prestito personale di denaro effettuato alla mediante consegna allo CP stesso di un bonifico bancario, Rif. CRO n. 61148614409, a favore della Sagrantino S.r.l. con causale “Mutui fondiari n. 0067339/2-0067339/3- 0067339/4 erogati da Credito Fondiario S.p.A. alla SI.ra CP
.
[...]
8 Tale circostanza, invero trova riscontro nell'escussione testimoniale. Ed infatti, eloquenti su questo punto sono le dichiarazioni rese dai teste
, moglie di , e Testimone_1 Parte_2 Testimone_2
fratello di In particolare la teste
[...] Parte_1 Tes_1 riferisce: “ io ero presente a casa dei miei suoceri quando si parlava di questa somma di denaro perché mia suocera ne parlava con i figli, ricordo di essere stata presente in più occasioni quando il marito della SI. si recava a casa dei miei suoceri dicendo che avrebbero CP restituito la somma a breve. Ricordo anche che la restituzione doveva essere imminente, anche perché in occasione del mio matrimonio, quando andammo a consegnare l'invito, intorno al maggio del 2012, a casa della SI. ra , anche in quella occasione mia suocera CP aveva richiesto i soldi per poter contribuire al matrimonio del figlio e la SI.ra aveva affermato di volerli restituire a breve. La CP somma era circa di 50.000,00 euro. Sono a conoscenza della circostanza che la SI. ra ha chiesto anche ad altri membri CP della famiglia somme di denaro in prestito, in particolare al fratello di mia suocera, Io lo so perché lui ce l'ha riferito. Testimone_2
Credo di ricordare che ad un certo punto la figlia della SI.ra
[...]
, , avrebbe fatto un prestito per restituire parte della CP Per_2 somma ricevuta dalla madre”.
Anche il teste conferma: “so che mia RE ha dato in prestito Pt_1 circa 48.000,00 euro alla SI.ra ed anche io ho dato in
CP prestito una somma di denaro di circa 320.000,00 per la steSS problematica della SI. ra;
le ho dato queste somme perché
CP le stavano pignorando la casa;
La SI. ra si è impegnata a
CP restituirci le somme, massimo entro sei mesi;
confermo che è stata la SI. ra a dirmi che anche mia RE le aveva prestato dei
CP soldi per la steSS ragione;
la SI. ra mi ha detto che
CP avrebbe saldato tutti i debiti con noi grazie alla vendita di un terreno. Sono a conoscenza del fatto che mia RE e mio TO hanno chiesto più volte la restituzione delle somme alla SI. ra , in
CP particolare ero presente una volta al ponte di Sant'Anna quando ho incrociato insieme al SI. la , alla quale il Per_1 CP_4 Per_1 ha chiesto il denaro dato in prestito in quanto si trovava in difficoltà economiche con il suo negozio, che poi chiuse”. Anche i testimoni citati da parte convenuta, sentiti su altre circostanze, ovvero sull'immobile donato dal a , riferendosi alla _3 Parte_2 dazione di denaro lo qualificano come un prestito ed infatti la SI.ra
, figlia della , afferma: “Confermo che il SInor CP_4 CP
era a conoscenza del prestito fatto a mia madre da _3
. Preciso che i soldi li aveva dati per il bonifico la NA moglie di . Confermo che il SInor NA _3 decise di donare l'immobile al figlio del SInor NA
9 interamente perché mia madre avrebbe rinunciato alla sua quota di eredità su questo immobile anche se di valore superiore al prestito ottenuto e questo per appianare la situazione che si era creata”; sul punto anche il teste , marito della , riferisce: Testimone_3 CP
“Confermo anche che il SI. era a conoscenza del _3 prestito gratuito fatto dal SI. alla SI.ra NA [...]
; Ricordo che in quella occasione si è discusso del debito che CP mia moglie aveva nei confronti di ”. NA
Risulta pertanto di palmare evidenza, anche alla luce delle testimonianze riportate, che la dazione di denaro effettuata dal Per_1 alla , debba considerarsi un prestito con il conseguente CP diritto per il SI. , ovvero per i suoi eredi, oggi parte in causa, di Per_1 riceverne la restituzione.
Parte attrice ha riconosciuto espreSSmente di avere già ricevuto dalla convenuta – dopo i vari solleciti avanzati - la somma di € 10.000,00, con la conseguenza che parte convenuta rimane ancora debitrice della somma di € 40.100,00. A tale somma vanno aggiunti gli interessi legali a far data dal momento della consegna del denaro in prestito (23.05.2008) fino al soddisfo, atteso che ai sensi dell'art.1815 c.c. il muto deve presumersi a titolo oneroso fino a prova contraria;
prova contraria che nel caso di specie manca.
2.2.- L'eccezione di compensazione di parte convenuta
PaSSndo ad esaminare l'eccezione di compensazione formulata dalla convenuta , la steSS si appalesa priva di pregio e CP assolutamente scevra di ogni sostegno probatorio.
Ed infatti, la asserisce, nella comparsa di costituzione e CP risposta, di “essere legata da vincoli di affinità – ascendente del defunto
- con il SI. zio diretto, in quanto fratello della propria _3 mamma e che alla di lui morte avrebbero partecipato alla Persona_4 suddivisione ereditaria, insieme alla RE, la SI.ra CP
, per rappresentazione della defunta mamma
[...] Persona_4 dirette all'eredità di ”. Evidenzia dunque che: “in virtù _3 del prestito effettuato dal SI. , stabilivano che prima NA del decesso del SI. che questi, donasse la propria _3 abitazione sita in Reggio Calabria via San Giorgio Extra, 7, al SI.
figlio di oggi parte Parte_2 NA attrice e, TE del SI. e, mantenendo il donante, _3
SI. la riserva di usufrutto”. _3
Orbene, tutte le circostanze testé menzionate: la qualità di erede legittimaria del , la partecipazione pro quota ad una _3
10 asserita suddivisione ereditaria alla morte di quest'ultimo, e la donazione effettuata per ripianare il suo debito con il NA
, non risultano suffragate da validi elementi probatori.
[...]
Ed infatti, nessuna delle circostanze menzionate è stata provata né documentalmente, né tramite le testimonianze, le quali tra di esse risultano discordanti su questo punto e dunque non possono essere considerate di per sé idonee a sostenere la tesi della . CP
Di contro, risulta documentalmente provato solo l'atto di donazione, atto notarile Rep. n. 8838, Racc. n. 3953e registrato in data 22.09.2016, al n. 3677 serie 1T, con il quale il SI. _3 donava a l'appartamento e vano deposito Parte_2 pianterreno, sito in Via San Giorgio Extra, 7 piano secondo, conservandone l'usufrutto; ma nell'atto in questione non viene fatta alcun riferimento al debito contratto dalla con il . CP Per_1
Pertanto, la domanda di compensazione, spiegata dalla , si CP appalesa come assolutamente fondata, atteso che parte convenuta non ha allegato alcun elemento teso a far ritenere dissimulata la volontà dei contraenti della donazione, né tanto meno ha assolto l'onere probatorio su di esso gravante ex art. 2697 c.c. [cfr Cass. Civ. Sez. 3, 14.06.2002 n. 8585 “E' onere della parte che adduce la simulazione offrire, in linea col disposto dell'art. 2697 cod. civ., la prova del contratto dissimulato attraverso la dimostrazione della sussistenza degli elementi che positivamente lo connotano”.
Alla luce delle considerazioni esposte, non risultando suffragato da specifiche prove che la donazione, effettuata da nei _3 confronti del TE , rappresenti un negozio Parte_2 simulato, effettuato quindi con il precipuo scopo di ripianare il debito che la aveva contratto con il , CP NA non può dirsi compensato il credito della . CP
2.3 - La domanda risarcitoria spiegata dall'attore.
Parte attrice lamenta di avere subito un danno a causa della mancata restituzione delle somme date in prestito, che quantifica in € 10.000,00.
La domanda risulta meritevole di accoglimento.
In punto di diritto si deve osservare che in tema di risarcibilità dei danni e per quanto di stretto interesse ai fini del decidere, l'onere della dimostrazione di aver subito un danno è a carico di colui che agisce per il risarcimento (cfr. ex multis Cass. n. 28995 del 5.12.2017). Ai sensi dell'art. 2697 c.c., spetta a chi chiede il risarcimento del danno offrire
11 la prova del fatto storico lamentato, dell'evento dannoso prodottosi, dei pregiudizi a esso conseguenti, del nesso di causa tra il fatto storico e i danni pretesi. Inoltre, si precisa che il risarcimento del danno patrimoniale richiede comunque la prova circa la certezza della reale esistenza di un vero e proprio danno, nonché della relativa quantificazione;
in quanto la sola declaratoria di responsabilità del debitore per inadempimento dell'obbligazione non esaurisce il sistema della risarcibilità del danno di cui agli artt. 1223 e ss. c.c..
Nella specie, un tale specifico onere della prova è stato assolto dall'attore nell'ambito del presente giudizio. Sotto il profilo del danno patrimoniale lamentato, infatti, il prova, attraverso la Per_1 produzione di una copiosa documentazione contabile, di aver subito una diminuzione della propria capacità economica, successivamente al prestito effettuato alla . CP
Ed infatti, risulta dimostrato in atti che lo stesso, venutosi a trovare in difficoltà economiche, sia stato costretto a richiedere numerosi prestiti, e segnatamente: finanziamento del 12.10.2009 con Presti Nuova tramite cessione del quinto, finanziamento del 16.06.2011 con Compass S.p.A., cessione del quinto della pensione del 26.06.2018 con Banca Progetto s.p.a.
Inoltre, è parimenti documentato, che lo stesso sia stato raggiunto da una intimazione di sfratto per morosità in quanto non era riuscito a far fronte al pagamento dei canoni di locazione relativi il suo esercizio commerciale, e che, in conseguenza di ciò, abbia dovuto chiudere la propria attività commerciale, ceSSta il 15.09,2017 come da visura catastale allegata, non potendone più sopportarne i costi. Inoltre, è stato provato, e allegato agli atti di causa, che la figlia della , CP la SI.ra , abbia versato al un assegno di € Persona_2 Per_1
10.000,00.
Appare quindi di tutta evidenza, che la mancata restituzione della somma data in prestito alla abbia aggravato la situazione CP economico-finanziaria del , il quale è stato costretto a fare Per_1 ricorso a finanziamenti per la gestione dell'attività commerciale di cui era titolare e che fu costretto a ceSSre.
Parte convenuta va quindi condannata al risarcimento del danno patito dal , che può essere quantificato equitativamente in € Per_1
10.000,00. Su tale somma vanno calcolati gli interessi dalla presente pronuncia al soddisfo.
3.- Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del DM 55/2014, (aggiornato al DM 147/2022), in complessive € 3.809,00,
12 oltre spese per contributo unificato, spese generali, iva e cpa, da distrarre in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c..
Va disattesa l'ulteriore domanda di condanna della convenuta al risarcimento per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. , atteso che non sono emersi elementi probatori indicativi della circostanza che la convenuta abbia resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, nella persona del dr. Liborio Fazzi, definitivamente pronunziando sulla domanda giudiziale di , e Parte_1 Parte_2 [...]
tutti nella qualità di eredi di , Parte_3 NA nei confronti di , disattesa ogni contraria istanza, Controparte_1 eccezione e difesa, così provvede:
1) condanna la convenuta alla restituzione, in Controparte_1 favore di , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 tutti nella qualità di eredi di , della somma NA di € 40.100,00, oltre interessi legali a far data dal 23/05/2008 fino al soddisfo.
2) Condanna, inoltre, al pagamento a favore degli Controparte_1 attori, per le causali di cui in parte motiva, della somma di € 10,000,00, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al soddisfo.
3) Condanna, infine, alla refusione delle spese di Controparte_5 lite a favore di parte attrice, che liquida in complessive € 3.809,00 oltre spese per contributo unificato, spese generali, iva e cpa, da distrarre in favore del difensore antistatario, Avv. AleSSndro Villa.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Reggio Calabria il 05/07/2025
Il Giudice
Liborio Fazzi
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico, dott. Liborio Fazzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 724 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, vertente
TRA
(C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
(C.F. , Parte_2 CodiceFiscale_2 [...]
(C.F. ), n.q. di eredi legittimi del Parte_3 CodiceFiscale_3
SI. (C.F. , NA CodiceFiscale_4 deceduto il 25/08/2019m tutti elettivamente domiciliati in Reggio
Calabria sulla Via Trieste n. 1, presso lo studio legale dell'Avv.
ALESSANDRO VILLA che li assiste e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione per prosecuzione del giudizio ex art. 302
c.p.c. del 24 gennaio 2020.
Attori
E
, rappresentata e Controparte_1 C.F._5 difesa dall'avv. PIETRO COLICCHIA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Reggio Calabria, via Crisafi n. 25/b, giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
1 OGGETTO: Arricchimento senza causa
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note ex art.127 ter c.p.c. a cui ci si riporta integralmente.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il SI. NA
, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria,
[...] la SI.ra per sentire accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale di Reggio Calabria, per tutti i motivi esposti in narrativa, rigettata ogni eventuale contraria istanza, deduzione, eccezione, richiesta e conclusione: a) Riconoscere e dichiarare il diritto del SI. a pretendere la NA restituzione dell'integrale somma, pari a € 50.100,00 (euro cinquantamilacento,00) che lo stesso ha versato in prestito a favore della SI.ra e conceSS ex art. 1813 c.c.; b) Per Controparte_1
l'effetto condannare la SI.ra al pronto ed Controparte_1 immediato pagamento in favore dell'odierno ricorrente, SI.
[...]
, dell'importo residuo ancora dovuto pari a € NA
40.100,00 (Euro quarantamilacento,00) oltre interessi nella misura legale dalla data del 23.05.2008 (di esecuzione del bonifico a Sagrantino S.r.l. nell'interesse della resistente) sino all'integrale soddisfo;
c) Condannare, altresì, la SI.ra al Controparte_1 pronto e immediato pagamento in favore dell'istante, a titolo di risarcimento danni patrimoniali derivati dalla ceSSzione dell'attività commerciale condotta da parte attrice, quantificati nella somma complessiva di € 10.000,00 (Euro diecimila,00), ovvero in quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa congrua, giusta ed equa oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal 23.05.2008 al soddisfo;
d) Condannare, infine, la suddetta convenuta al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi a favore del procuratore costituito ai sensi dell'art. 93 c.p.c., nonché valutare la condanna della SI.ra al risarcimento per lite CP temeraria ex art. 96 c.p.c. attesa la mancata risposta all'invito formale alla stipulazione della convenzione di negoziazione assistita”.
A sostegno della propria pretesa creditoria premetteva che: era legato alla SI.ra da vincolo di affinità, in quanto la Controparte_1
2 convenuta era cugina della moglie;
la aveva stipulato un CP mutuo fondiario n. 0067339/2-0067339/3-0067339/4- con il Credito Fondiario S.p.A., successivamente ceduto alla Parte_4
nel maggio 2008 l'odierna convenuta rappresentava a lui e alla
[...] moglie, ma anche ad altri membri della propria famiglia, Parte_1 di essere in difficoltà economiche ed evidenziava l'urgente necessità di reperire delle somme di denaro per evitare azioni giudiziarie, dirette al recupero delle somme dovute, da parte dell'istituto di credito Sagrantino S.r.l.; nel maggio 2008, considerati i predetti rapporti personali e di affinità, concedeva in prestito alla la somma CP di € 50.100,00, senza stipulare alcun atto scritto, ritenendo sufficiente concludere un semplice accordo verbale;
in base agli accordi intercorsi egli doveva versare la suddetta somma, di € 50.100,00, direttamente a favore della Sagrantino S.r.l., -quale Società cessionaria del sopra richiamato mutuo fondiario n. 0067339/2-0067339/30067339/4 – in favore dell'odierna convenuta, la quale a sua volta si impegnava a restituire nel più breve tempo possibile quanto concesso in prestito, maggiorato dei relativi interessi;
versata la somma predetta, in data 23.05.2008, a mezzo bonifico bancario Rif. CRO n. 61148614409, a favore della Sagrantino S.r.l. con causale “Mutui fondiari n. 0067339/2-0067339/3-0067339/4 erogati da Credito Fondiario S.p.A. alla SI.ra ”, la , contrariamente alle Controparte_1 CP pattuizioni, non provvedeva alla restituzione dell'importo ricevuto in prestito;
solo nell'anno 2013, a ben cinque anni di distanza, nonostante i vari solleciti avanzati egli riceveva solo un piccolo acconto pari ad € 10.000,00, sulla maggiore somma oggetto del prestito;
la somma in questione veniva corrisposta, a mezzo assegno bancario dalla DO.SS , figlia dell'odierna convenuta;
a causa della Persona_2 mancata restituzione di quanto dato in prestito, egli subiva un grave detrimento della propria posizione patrimoniale e si vedeva, a sua volta, costretto, vista la mancanza di liquidità, ad accendere diversi mutui e prestiti personali con istituti di credito;
a causa dell'esposizione debitoria cui versava si era reso moroso circa i canoni di locazione dovuti per l'immobile nel quale era ubicato l'esercizio commerciale che gestiva, tanto che, in data 21.10.2015, gli veniva notificata una intimazione di sfratto, con citazione avanti il Tribunale di Reggio Calabria;
detta procedura di sfratto non proseguiva e anzi, veniva estinta grazie alla sottoscrizione, in data 23.11.2015, di una scrittura privata tra le parti, nella quale egli si impegnava a restituire le somme dovute al locatore;
tale accordo comportava un aggravio di spese, a suo carico, da aggiungersi all'ordinario canone di locazione, circa 200,00 € mensili;
al fine di evitare ulteriore procedura di sfratto, in data 30.06.2017, si vedeva costretto a rilasciare l'immobile nel quale era ubicato il proprio esercizio commerciale con la conseguente ceSSzione dell'attività steSS ed era costretto a sottoscrivere un 3 ulteriore accordo transattivo relativo alla morosità pregreSS;
con raccomandata, del 22.03.2016, intimava alla la restituzione CP della residua somma di € 40.100,00 oltre interessi legali, tale missiva rimaneva però senza esito;
con raccomandata, del 21.10.2016, notificava all'odierna convenuta formale e sostanziale invito a sottoscrivere convenzione di negoziazione assistita, ai sensi degli articoli 2, 3, 4, 5 e 8 della Legge n. 162/2014, al fine di cooperare in buona fede e con lealtà per addivenire, in via amichevole, alla risoluzione della controversia, anche questa missiva rimaneva, tuttavia, senza alcun riscontro.
Celebrata la prima udienza, in data 11.09.2019, si costituiva in giudizio la convenuta, con comparsa di costituzione e risposta, impugnando e contestando tutto quanto dedotto da parte attrice.
Eccepiva, in via preliminare, che era veritiera la circostanza che aveva contratto dei mutui con il credito Fondiario Spa che stava cercando di rifinanziare e che di tale difficoltà economica aveva reso edotti i propri familiari. Deduceva che proprio in virtù dei vincoli di affinità, il SI.
si offriva spontaneamente e senza alcuna pretesa NA restitutoria di ripianare la situazione debitoria pari ad €. 50.100,00. Evidenziava che la figlia, la SI.ra , nel 2013, considerato Persona_2 che il SI. aveva bisogno di un aiuto economico, si offriva, Per_1 spontaneamente e senza alcuna pretesa restitutoria, a far fronte con la somma di €. 10.000,00. Rappresentava che era legata da vincoli di affinità – ascendente del defunto – con il SI. , zio _3 diretto, in quanto fratello della propria madre, , e che Persona_4 pertanto, alla di lui morte avrebbe partecipato alla suddivisione ereditaria insieme alla RE, per Controparte_2 rappresentazione della defunta mamma . Persona_4
Le parti legate da vincoli di affinità, stabilivano, prima del decesso del SI. , che egli donasse la propria abitazione sita in _3
Reggio Calabria, via San Giorgio Extra, 7, al SI. , Parte_2 figlio di , mantenendo il donante, SI. NA
, la riserva di usufrutto, il tutto anche al fine di _3 ripianare la situazione debitoria della . In data 24 agosto CP
2016 veniva effettuato l'atto notarile di donazione al netto dell'usufrutto, per un valore di €. 118.544,35.
Spiegava da ultimo le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale ordinario di Reggio Calabria Sez. Lavoro, in persona dell'Ecc.mo Magistrato adito, contrariis rejectis, per le causali sia in fatto che in diritto esposte nella comparsa di costituzione e risposta, che qui si hanno per riportate e trascritte e in quelle contenute nella presente comparsa, così giudicare in via preliminare e principale dichiarare la carenza di legittimazione attiva per sopravvenuta morte del SI. 4 . Nel merito rigettare la domanda attrice siccome NA infondata in fatto e diritto e non provata e accertare e dichiarare la compensazione del credito vantato dal SI. nei NA confronti della SI.ra in virtù di quanto esposto Controparte_1 in fatto e che qui si ha per richiamato e trascritto. In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
A seguito del decesso di , in data 24 gennaio NA
2020, si costituivano in giudizio , il dott. Parte_1 Parte_2
e , nq di eredi dell'attore.
[...] Parte_3
Istruita la causa mediante l'escussione dei testi, sia di parte attrice che di parte convenuta, effettuato senza successo un tentativo di bonario componimento tra le parti, il G.I. all'udienza del 20/05/2025 assumeva la causa in decisione.
2.- Le ragioni della decisione
Le domande attoree sono fondate e meritano di trovare accoglimento sulla scorta delle motivazioni che seguono.
Preliminarmente deve essere confermata la statuizione assunta con l'ordinanza del 17.11.2020, con la quale è stata rilevata la decadenza della convenuta dall'eccezione di prescrizione- per altro sollevata con la memoria ex art. 183 c. VI secondo termine-, attesa la tardività della costituzione della convenuta.
PaSSndo ad esaminare il merito della res controversa, nel caso in esame l'attore, , oggi deceduto, ha NA instaurato il giudizio de quo contro la SI.ra , al fine di CP vedersi riconosciuto il diritto alla restituzione della somma elargita alla steSS, esclusivamente a titolo di prestito, ex art. 1813 c.c., nel lontano maggio 2008. Chiedeva all'adito Tribunale di condannare la convenuta sia al pagamento dell'importo residuo ancora dovuto, di € 40.100,00, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali derivanti dalla ceSSzione dell'attività commerciale da lui condotta.
Di contro, la , costituendosi in giudizio, deduceva di aver CP ricevuto la somma di denaro dal , ma rappresentava NA che tale somma le era stata conceSS a titolo di donazione, eccepiva, inoltre, la compensazione del credito vantato dall'attore.
Orbene, va preliminarmente rilevato che il nostro ordinamento giuridico è caratterizzato dal c.d. principio di causalità, per cui ogni trasferimento patrimoniale deve essere assistito, a pena di nullità, da una giustificazione causale, così come risulta dal combinato disposto degli artt. 1325 e 1418 c.c.
5 Nel caso che ci occupa la traditio della somma, € 50.100,00, oltre che riconosciuta dalla steSS convenuta, risulta pacificamente provata a mezzo bonifico bancario Rif. CRO n. 61148614409, a favore della Sagrantino S.r.l., con causale “Mutui fondiari n. 0067339/2- 0067339/3-0067339/4 erogati da Credito Fondiario S.p.A. alla SI.ra
”. Va, pertanto, stabilito a che titolo questa Controparte_1 somma sia stata effettivamente versata dal alla Sagratino s.r.l. Per_1 nell'interesse della . CP
2.1. – La natura giuridica del rapporto negoziale dedotto in giudizio (donazione o mutuo)
In base agli assunti di parte convenuta, tale dazione di denaro andrebbe ricompresa nell'alveo della donazione, giustificata dal rapporto di affinità tra le parti in causa e dalle difficoltà economiche in cui versava la . CP
Invero, la donazione di modico valore, cui la convenuta, indubbiamente, intende riferirsi, - “…che ha per oggetto beni mobili è valida anche se manca l'atto pubblico [782 c.c.], purché vi sia stata la tradizione. La modicità deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante” e non deve essere tale da alterare il patrimonio del donante;
sul punto la giurisprudenza consolidata afferma: “La donazione di modico valore (art. 783 cod. civ.) per la quale non si richiede la forma scritta ad “substantiam” va accertata alla stregua di due criteri: quello oggettivo, correlato al valore del bene che ne è oggetto, e quello soggettivo, per il quale si tiene conto delle condizioni economiche del donante. Ne consegue che l'atto di liberalità, per essere considerato di modico valore, non deve mai incidere in modo apprezzabile sul patrimonio del donante.”, Corte Cass., Sez I, sent. n. 11304 del 30/12/1994.
Sempre sul punto, la Suprema Corte, nell'interpretare il disposto dell'art. 783 c.c., ha statuito che “ai fini del riconoscimento del modico valore di una donazione, l'art. 783 c.c. non detta criteri rigidi cui ancorare la relativa valutazione, dovendosi eSS apprezzare alla stregua di due elementi di valutazione la cui ricorrenza, involgendo un giudizio di fatto ed imponendo il contemperamento di dati analitici, è rimeSS all'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, se non ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: quello obiettivo, correlato al valore del bene che ne è oggetto, e quello soggettivo, per il quale si tiene conto delle condizioni economiche del donante. Ne consegue che l'atto di liberalità, per essere considerato di modico valore, non deve mai incidere in modo apprezzabile sul patrimonio del donante.” (Cass. Civ., Sez. II, 17.02.20, n. 3858)
6 Nel caso di specie si osserva che la somma di € 50.100,00 non può essere considerata una donazione di modico valore, e ciò principalmente in relazione al patrimonio dell'attore -quale risulta dai bonifici bancari versati in atti- intestatario di una pensione di invalidità (di € 969,00) e di una impresa individuale- l'impresa artigiana “la Murano Vetri”-, né, può essere considerata tale, in relazione all'incidenza che la dazione di denaro ha avuto sulla situazione finanziaria dell'attore- “donante”.
Ed infatti è stato provato, tramite una copiosa documentazione versata in atti dall'attore, che successivamente all'emissione del bonifico de quo lo stesso sia venuto a trovarsi in difficoltà economiche tali da rendere neceSSrio l'accensione di prestiti, e segnatamente: finanziamento del 12.10.2009 con Presti Nuova, tramite cessione del quinto;
finanziamento del 16.06.2011 con Compass s.p.a; cessione del quinto della pensione del 26.06.2018 con Banca Controparte_3
Inoltre, è stato parimenti documentato, che lo stesso sia stato raggiunto da una intimazione di sfratto per morosità, in quanto non era riuscito a far fronte ai canoni di locazione relativi al suo esercizio commerciale, e che, in conseguenza di ciò, abbia dovuto anche ceSSre la propria attività commerciale, il 15.09.2017, non potendone più sopportare i costi.
Alla luce delle suindicate emergenze non può certo ricomprendersi l'elargizione della somma di € 50.100, 00, effettuata dal nei Per_1 confronti della , nell'alveo della donazione di modico valore CP non sussistendone i requisiti fondamentali.
La dazione della somma, per cui è causa, non può essere ricompresa nemmeno nell'alveo delle donazioni indirette.
Ed infatti, anche se per le donazioni indirette non è richiesta la forma dell'atto pubblico, di cui all'art. 782 c.c., essendo sufficiente l'osservanza delle forme prescritte per il tipo di negozio adottato dalle parti - tale assunto discende dal dato testuale dell'art. 809 c.c. che, nel sancire l'applicabilità delle norme sulle donazioni agli altri atti di liberalità realizzatisi con negozi diversi da quelli previsti dall'art. 769 c.c., quali sono le donazioni indirette, non richiama l'art. 782 c.c. (che prescrive appunto la forma dell'atto pubblico per la donazione)- per configurare la donazione indiretta occorrerà pur sempre la prova dell'animus donandi, e tale onere probatorio grava sulla convenuta.
Sul punto la Corte di CaSSzione ha precisato che “la donazione indiretta si identifica con ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da un fine di liberalità e abbia l'effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario, sicché l'intento di donare emerge solo in via indiretta dal rigoroso esame di tutte le circostanze
7 del singolo caso, nei limiti in cui siano tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio” (cfr. Cass. n.9379/2020 - Rv. 657703 – 01).
Orbene, nel caso di specie, non sono stati forniti elementi probatori a conforto della prova dell'animus donandi del . Pertanto, la Per_1 dazione della somma di € 50.100,00 da parte dell'attore nei confronti della non può essere considerata neanche una donazione CP indiretta.
Alla luce delle considerazioni esposte, non potendosi configurare l'elargizione di denaro concesso dal alla come Per_1 CP donazione (né di modico valore, né indiretta), difettandone i requisiti fondamentali, risulta chiaro che il paSSggio di denaro debba invece ricondursi nell'alveo dei prestiti con il conseguente obbligo di restituzione da parte della convenuta.
Giova rammentare che con la locuzione “prestito personale” si intende la concessione di una somma di denaro ad un soggetto con l'intesa che questi la restituisca entro un certo termine. Il prestito va, pertanto, inquadrato nel contratto di mutuo oneroso se chi riceve il denaro deve restituirlo maggiorato di interessi, gratuito in caso contrario.
È appena il caso di rilevare che il mutuo, ai sensi dell'art. 1813 c.c., è il contratto che si perfeziona con la dazione della cosa o di una determinata quantità di denaro e che non richiede la forma scritta, se non ad probationem. In tal senso la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “il mutuo va annoverato tra i contratti reali, il cui perfezionamento avviene, cioè, con la consegna del denaro o delle altre cose fungibili che ne sono oggetto;
ne consegue che la prova della materiale meSS a disposizione dell'uno o delle altre in favore del mutuatario e del titolo giuridico da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione costituisce condizione dell'azione, la cui dimostrazione ricade neceSSriamente sulla parte che la “res” oggetto del contratto di mutuo chiede in restituzione, non valendo ad invertire tale onere della prova la deduzione, ad opera del convenuto, di un diverso titolo implicante l'obbligo restitutorio, non configurandosi siffatta difesa quale eccezione in senso sostanziale” (cfr. Cass. n. 35959/2021).
Nel caso di specie, l'attore ha dedotto, quale titolo da cui deriva il preteso obbligo di restituzione della somma di € 50.100,00, un prestito personale di denaro effettuato alla mediante consegna allo CP stesso di un bonifico bancario, Rif. CRO n. 61148614409, a favore della Sagrantino S.r.l. con causale “Mutui fondiari n. 0067339/2-0067339/3- 0067339/4 erogati da Credito Fondiario S.p.A. alla SI.ra CP
.
[...]
8 Tale circostanza, invero trova riscontro nell'escussione testimoniale. Ed infatti, eloquenti su questo punto sono le dichiarazioni rese dai teste
, moglie di , e Testimone_1 Parte_2 Testimone_2
fratello di In particolare la teste
[...] Parte_1 Tes_1 riferisce: “ io ero presente a casa dei miei suoceri quando si parlava di questa somma di denaro perché mia suocera ne parlava con i figli, ricordo di essere stata presente in più occasioni quando il marito della SI. si recava a casa dei miei suoceri dicendo che avrebbero CP restituito la somma a breve. Ricordo anche che la restituzione doveva essere imminente, anche perché in occasione del mio matrimonio, quando andammo a consegnare l'invito, intorno al maggio del 2012, a casa della SI. ra , anche in quella occasione mia suocera CP aveva richiesto i soldi per poter contribuire al matrimonio del figlio e la SI.ra aveva affermato di volerli restituire a breve. La CP somma era circa di 50.000,00 euro. Sono a conoscenza della circostanza che la SI. ra ha chiesto anche ad altri membri CP della famiglia somme di denaro in prestito, in particolare al fratello di mia suocera, Io lo so perché lui ce l'ha riferito. Testimone_2
Credo di ricordare che ad un certo punto la figlia della SI.ra
[...]
, , avrebbe fatto un prestito per restituire parte della CP Per_2 somma ricevuta dalla madre”.
Anche il teste conferma: “so che mia RE ha dato in prestito Pt_1 circa 48.000,00 euro alla SI.ra ed anche io ho dato in
CP prestito una somma di denaro di circa 320.000,00 per la steSS problematica della SI. ra;
le ho dato queste somme perché
CP le stavano pignorando la casa;
La SI. ra si è impegnata a
CP restituirci le somme, massimo entro sei mesi;
confermo che è stata la SI. ra a dirmi che anche mia RE le aveva prestato dei
CP soldi per la steSS ragione;
la SI. ra mi ha detto che
CP avrebbe saldato tutti i debiti con noi grazie alla vendita di un terreno. Sono a conoscenza del fatto che mia RE e mio TO hanno chiesto più volte la restituzione delle somme alla SI. ra , in
CP particolare ero presente una volta al ponte di Sant'Anna quando ho incrociato insieme al SI. la , alla quale il Per_1 CP_4 Per_1 ha chiesto il denaro dato in prestito in quanto si trovava in difficoltà economiche con il suo negozio, che poi chiuse”. Anche i testimoni citati da parte convenuta, sentiti su altre circostanze, ovvero sull'immobile donato dal a , riferendosi alla _3 Parte_2 dazione di denaro lo qualificano come un prestito ed infatti la SI.ra
, figlia della , afferma: “Confermo che il SInor CP_4 CP
era a conoscenza del prestito fatto a mia madre da _3
. Preciso che i soldi li aveva dati per il bonifico la NA moglie di . Confermo che il SInor NA _3 decise di donare l'immobile al figlio del SInor NA
9 interamente perché mia madre avrebbe rinunciato alla sua quota di eredità su questo immobile anche se di valore superiore al prestito ottenuto e questo per appianare la situazione che si era creata”; sul punto anche il teste , marito della , riferisce: Testimone_3 CP
“Confermo anche che il SI. era a conoscenza del _3 prestito gratuito fatto dal SI. alla SI.ra NA [...]
; Ricordo che in quella occasione si è discusso del debito che CP mia moglie aveva nei confronti di ”. NA
Risulta pertanto di palmare evidenza, anche alla luce delle testimonianze riportate, che la dazione di denaro effettuata dal Per_1 alla , debba considerarsi un prestito con il conseguente CP diritto per il SI. , ovvero per i suoi eredi, oggi parte in causa, di Per_1 riceverne la restituzione.
Parte attrice ha riconosciuto espreSSmente di avere già ricevuto dalla convenuta – dopo i vari solleciti avanzati - la somma di € 10.000,00, con la conseguenza che parte convenuta rimane ancora debitrice della somma di € 40.100,00. A tale somma vanno aggiunti gli interessi legali a far data dal momento della consegna del denaro in prestito (23.05.2008) fino al soddisfo, atteso che ai sensi dell'art.1815 c.c. il muto deve presumersi a titolo oneroso fino a prova contraria;
prova contraria che nel caso di specie manca.
2.2.- L'eccezione di compensazione di parte convenuta
PaSSndo ad esaminare l'eccezione di compensazione formulata dalla convenuta , la steSS si appalesa priva di pregio e CP assolutamente scevra di ogni sostegno probatorio.
Ed infatti, la asserisce, nella comparsa di costituzione e CP risposta, di “essere legata da vincoli di affinità – ascendente del defunto
- con il SI. zio diretto, in quanto fratello della propria _3 mamma e che alla di lui morte avrebbero partecipato alla Persona_4 suddivisione ereditaria, insieme alla RE, la SI.ra CP
, per rappresentazione della defunta mamma
[...] Persona_4 dirette all'eredità di ”. Evidenzia dunque che: “in virtù _3 del prestito effettuato dal SI. , stabilivano che prima NA del decesso del SI. che questi, donasse la propria _3 abitazione sita in Reggio Calabria via San Giorgio Extra, 7, al SI.
figlio di oggi parte Parte_2 NA attrice e, TE del SI. e, mantenendo il donante, _3
SI. la riserva di usufrutto”. _3
Orbene, tutte le circostanze testé menzionate: la qualità di erede legittimaria del , la partecipazione pro quota ad una _3
10 asserita suddivisione ereditaria alla morte di quest'ultimo, e la donazione effettuata per ripianare il suo debito con il NA
, non risultano suffragate da validi elementi probatori.
[...]
Ed infatti, nessuna delle circostanze menzionate è stata provata né documentalmente, né tramite le testimonianze, le quali tra di esse risultano discordanti su questo punto e dunque non possono essere considerate di per sé idonee a sostenere la tesi della . CP
Di contro, risulta documentalmente provato solo l'atto di donazione, atto notarile Rep. n. 8838, Racc. n. 3953e registrato in data 22.09.2016, al n. 3677 serie 1T, con il quale il SI. _3 donava a l'appartamento e vano deposito Parte_2 pianterreno, sito in Via San Giorgio Extra, 7 piano secondo, conservandone l'usufrutto; ma nell'atto in questione non viene fatta alcun riferimento al debito contratto dalla con il . CP Per_1
Pertanto, la domanda di compensazione, spiegata dalla , si CP appalesa come assolutamente fondata, atteso che parte convenuta non ha allegato alcun elemento teso a far ritenere dissimulata la volontà dei contraenti della donazione, né tanto meno ha assolto l'onere probatorio su di esso gravante ex art. 2697 c.c. [cfr Cass. Civ. Sez. 3, 14.06.2002 n. 8585 “E' onere della parte che adduce la simulazione offrire, in linea col disposto dell'art. 2697 cod. civ., la prova del contratto dissimulato attraverso la dimostrazione della sussistenza degli elementi che positivamente lo connotano”.
Alla luce delle considerazioni esposte, non risultando suffragato da specifiche prove che la donazione, effettuata da nei _3 confronti del TE , rappresenti un negozio Parte_2 simulato, effettuato quindi con il precipuo scopo di ripianare il debito che la aveva contratto con il , CP NA non può dirsi compensato il credito della . CP
2.3 - La domanda risarcitoria spiegata dall'attore.
Parte attrice lamenta di avere subito un danno a causa della mancata restituzione delle somme date in prestito, che quantifica in € 10.000,00.
La domanda risulta meritevole di accoglimento.
In punto di diritto si deve osservare che in tema di risarcibilità dei danni e per quanto di stretto interesse ai fini del decidere, l'onere della dimostrazione di aver subito un danno è a carico di colui che agisce per il risarcimento (cfr. ex multis Cass. n. 28995 del 5.12.2017). Ai sensi dell'art. 2697 c.c., spetta a chi chiede il risarcimento del danno offrire
11 la prova del fatto storico lamentato, dell'evento dannoso prodottosi, dei pregiudizi a esso conseguenti, del nesso di causa tra il fatto storico e i danni pretesi. Inoltre, si precisa che il risarcimento del danno patrimoniale richiede comunque la prova circa la certezza della reale esistenza di un vero e proprio danno, nonché della relativa quantificazione;
in quanto la sola declaratoria di responsabilità del debitore per inadempimento dell'obbligazione non esaurisce il sistema della risarcibilità del danno di cui agli artt. 1223 e ss. c.c..
Nella specie, un tale specifico onere della prova è stato assolto dall'attore nell'ambito del presente giudizio. Sotto il profilo del danno patrimoniale lamentato, infatti, il prova, attraverso la Per_1 produzione di una copiosa documentazione contabile, di aver subito una diminuzione della propria capacità economica, successivamente al prestito effettuato alla . CP
Ed infatti, risulta dimostrato in atti che lo stesso, venutosi a trovare in difficoltà economiche, sia stato costretto a richiedere numerosi prestiti, e segnatamente: finanziamento del 12.10.2009 con Presti Nuova tramite cessione del quinto, finanziamento del 16.06.2011 con Compass S.p.A., cessione del quinto della pensione del 26.06.2018 con Banca Progetto s.p.a.
Inoltre, è parimenti documentato, che lo stesso sia stato raggiunto da una intimazione di sfratto per morosità in quanto non era riuscito a far fronte al pagamento dei canoni di locazione relativi il suo esercizio commerciale, e che, in conseguenza di ciò, abbia dovuto chiudere la propria attività commerciale, ceSSta il 15.09,2017 come da visura catastale allegata, non potendone più sopportarne i costi. Inoltre, è stato provato, e allegato agli atti di causa, che la figlia della , CP la SI.ra , abbia versato al un assegno di € Persona_2 Per_1
10.000,00.
Appare quindi di tutta evidenza, che la mancata restituzione della somma data in prestito alla abbia aggravato la situazione CP economico-finanziaria del , il quale è stato costretto a fare Per_1 ricorso a finanziamenti per la gestione dell'attività commerciale di cui era titolare e che fu costretto a ceSSre.
Parte convenuta va quindi condannata al risarcimento del danno patito dal , che può essere quantificato equitativamente in € Per_1
10.000,00. Su tale somma vanno calcolati gli interessi dalla presente pronuncia al soddisfo.
3.- Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del DM 55/2014, (aggiornato al DM 147/2022), in complessive € 3.809,00,
12 oltre spese per contributo unificato, spese generali, iva e cpa, da distrarre in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c..
Va disattesa l'ulteriore domanda di condanna della convenuta al risarcimento per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. , atteso che non sono emersi elementi probatori indicativi della circostanza che la convenuta abbia resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, nella persona del dr. Liborio Fazzi, definitivamente pronunziando sulla domanda giudiziale di , e Parte_1 Parte_2 [...]
tutti nella qualità di eredi di , Parte_3 NA nei confronti di , disattesa ogni contraria istanza, Controparte_1 eccezione e difesa, così provvede:
1) condanna la convenuta alla restituzione, in Controparte_1 favore di , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 tutti nella qualità di eredi di , della somma NA di € 40.100,00, oltre interessi legali a far data dal 23/05/2008 fino al soddisfo.
2) Condanna, inoltre, al pagamento a favore degli Controparte_1 attori, per le causali di cui in parte motiva, della somma di € 10,000,00, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al soddisfo.
3) Condanna, infine, alla refusione delle spese di Controparte_5 lite a favore di parte attrice, che liquida in complessive € 3.809,00 oltre spese per contributo unificato, spese generali, iva e cpa, da distrarre in favore del difensore antistatario, Avv. AleSSndro Villa.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Reggio Calabria il 05/07/2025
Il Giudice
Liborio Fazzi
13