TRIB
Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 18/07/2025, n. 1132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1132 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
n. 3019/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Padova, in composizione monocratica, nella persona della Giudice Maria Antonia
Maiolino, nella causa civile n. 3019/2024 RG ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
(C.F. ), con l'avv. Mario Azzarita Parte_1 P.IVA_1
- attrice -
E
), contumace Controparte_1 P.IVA_2
- convenuta -
rappresentata da con l'avv. Fabio Controparte_2 Controparte_3
Sebastiano
- intervenuta - sulle conclusioni come precisate dalle parti:
Conclusioni nella causa n. 3019/2024 r.g.
Per l'attrice Parte_1
“Accertarsi l'inesistenza di una valida cessione del credito da parte di ed in Controparte_4 favore della convenuta opposta in relazione ai due contratti di finanziamento per cui è causa e conseguentemente la mancanza di titolarità sostanziale del credito in capo alla opposta CP_1
Accertarsi conseguentemente che nulla deve alla opposta in relazione al contratto Parte_1 di finanziamento per cui è causa.
Accogliere dunque la presente opposizione e, per l'effetto, revocare, annullare, dichiarare nullo e/o inefficacie il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo per i motivi esposti in narrativa.
In via riconvenzionale Accertata la nullità di contratti di finanziamento per cui è causa per l'indeterminatezza e l'indeterminabilità del tasso ultralegale concordato tra le parti e per la mancanza di pattuizioni in merito al piano di ammortamento ed alle modalità di pagamento e capitalizzazione degli interessi applicabili, con conseguente violazione degli art. 1346, 1284 c.c. e 117 del Testo Unico
Bancario, accertarsi l'esatto dare/avere tra le parti, rideterminandosi l'importo del capitale e degli interessi al tasso BOT ai sensi dell'art. 117 del TUB e sottraendo all'importo così ottenuto i pagamenti effettuati ad oggi da . Parte_1
In via subordinata rideterminarsi gli interessi contrattuali di cui al ricorso per decreto ingiuntivo, quantificandone il valore al tasso BOT ai sensi dell'art. 117 del TUB e rideterminando anche gli interessi moratori eventualmente dovuti.
In ogni caso, in esito all'accoglimento delle superiori eccezioni e istanze, revocarsi/annullarsi il decreto ingiuntivo opposto.
Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre accessori (spese generali, iva e cpa).
In via istruttoria
Ammettersi le istanze istruttorie così come formulate nelle memorie ex art. 171 ter c.p.c. depositate in atti”.
Per l'intervenuta quale mandataria di Controparte_3 Controparte_2
“Nel merito
I) rigettarsi l'opposizione e per l'effetto confermarsi in ogni sua parte il d.i. opposto n. 963/2024 ing. – n. 2166/2024 R.G. Tribunale di Padova;
II) rigettarsi tutte le domande riconvenzionali svolte dall'opponente in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa;
III) accertare e dichiarare che la società in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, c.f. con sede legale in Padova, via Emanuele Filiberto n. 14, è P.IVA_1 debitrice nei confronti oggi di (per effetto di cessione del credito da Controparte_2 CP_5 ad da quest'ultima a , da a , come sopra CP_1 CP_6 CP_6 Controparte_2 rappresentata, della somma di euro 14.793.050,64 oltre interessi al tasso di mora contrattualmente previsto dal 11.01.2024 al saldo effettivo;
IV) per l'effetto condannare in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, c.f. con sede legale in Padova, via Emanuele Filiberto n. 14 a pagare a P.IVA_1
(per effetto di cessione del credito da ad da quest'ultima a Controparte_2 CP_5 CP_1
, da a , come sopra rappresentata, la somma di euro CP_6 CP_6 Controparte_2
14.793.050,64 oltre interessi al tasso di mora contrattualmente previsto dal 11.01.2024 al saldo effettivo;
2 in ogni caso
V) Con vittoria di spese di lite del presente giudizio”.
Conclusioni nella causa n. 3146/2024 r.g.
Per l'attrice Parte_1
“Accertarsi l'inesistenza di una valida cessione del credito da parte di ed in Controparte_4 favore della convenuta opposta in relazione ai due contratti di finanziamento per cui è causa e conseguentemente la mancanza di titolarità sostanziale del credito in capo alla opposta CP_1
Accertarsi conseguentemente che nulla deve alla opposta in relazione al contratto Parte_1 di finanziamento per cui è causa.
Accogliere dunque la presente opposizione e, per l'effetto, revocare, annullare, dichiarare nullo e/o inefficacie il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo per i motivi esposti in narrativa.
In via riconvenzionale
Accertata la nullità di contratti di finanziamento per cui è causa per l'indeterminatezza e l'indeterminabilità del tasso ultralegale concordato tra le parti e per la mancanza di pattuizioni in merito al piano di ammortamento ed alle modalità di pagamento e capitalizzazione degli interessi applicabili, con conseguente violazione degli art. 1346, 1284 c.c. e 117 del Testo Unico
Bancario, accertarsi l'esatto dare/avere tra le parti, rideterminandosi l'importo del capitale e degli interessi al tasso BOT ai sensi dell'art. 117 del TUB e sottraendo all'importo così ottenuto i pagamenti effettuati ad oggi da . Parte_1
In via subordinata rideterminarsi gli interessi contrattuali di cui al ricorso per decreto ingiuntivo, quantificandone il valore al tasso BOT ai sensi dell'art. 117 del TUB e rideterminando anche gli interessi moratori eventualmente dovuti.
In ogni caso, in esito all'accoglimento delle superiori eccezioni e istanze, revocarsi/annullarsi il decreto ingiuntivo opposto.
Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre accessori (spese generali, iva e cpa).
In via istruttoria
Ammettersi le istanze istruttorie così come formulate nelle memorie ex art. 171 ter c.p.c. depositate in atti”.
Per l'intervenuta Controparte_2
“Nel merito
I) rigettarsi l'opposizione e per l'effetto confermarsi in ogni sua parte il d.i. opposto n.
1224/2024 ing. – n. 2723/2024 R.G. Tribunale di Padova;
3 II) rigettarsi tutte le domande riconvenzionali svolte dall'opponente in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa;
III) accertare e dichiarare che la società in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, c.f. con sede legale in Padova, via Emanuele Filiberto n. 14, è P.IVA_1 debitrice nei confronti oggi di (per effetto di cessione del credito da Controparte_2 CP_5 ad da quest'ultima a , da a , come sopra CP_1 CP_6 CP_6 Controparte_2 rappresentata, della somma di euro 13.468.889,05, oltre interessi al tasso di mora contrattualmente previsto dal 11.01.2024 al saldo effettivo;
IV) per l'effetto condannare in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, c.f. con sede legale in Padova, via Emanuele Filiberto n. 14 a pagare a P.IVA_1
(per effetto di cessione del credito da ad da quest'ultima a Controparte_2 CP_5 CP_1
, da a , come sopra rappresentata, la somma di euro CP_6 CP_6 Controparte_2
13.468.889,05 oltre interessi al tasso di mora contrattualmente previsto dal 11.01.2024 al saldo effettivo;
in ogni caso
V) Con vittoria di spese di lite del presente giudizio”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha proposto tempestiva e rituale opposizione ai sensi dell'art. 645 Parte_1
c.p.c. avverso il provvedimento monitorio n. 963/2024, con cui
[...]
(d'ora in avanti per brevità ha chiesto il pagamento Controparte_7 CP_1 della somma di € 14.793.050,64, quale debito maturato per 85 rate impagate del contratto di mutuo ipotecario-fondiario di € 27.000.000 stipulato con Controparte_8 il 30.6.2010 (doc. 1 fascicolo monitorio), in forza del quale veniva iscritta in data
[...]
15.2.10 ipoteca volontaria per € 54.000.000 (doc. 2 fascicolo monitorio).
2. ha svolto molteplici doglianze: Parte_1 la dedotta mancata prova della titolarità del credito, la dedotta nullità del contratto di finanziamento per indeterminatezza della pattuizione sull'entità degli interessi e sulle modalità di rimborso e calcolo, non risultando allegato al contratto il piano di ammortamento;
sulla base di tali conteggi l'importo ingiunto andava ridotto di complessivi € 5.770.814,66, previo riconteggio degli interessi dovuti al tasso
BOT ai sensi dell'art. 117 TUB e quindi quantificazione in € 1.045.184,26; la dedotta invalidità per mancata indicazione del TAE.
4 3. non si è costituita ed è intervenuta in giudizio ex art. 111 c.p.c. CP_1 Controparte_2
e per essa la mandataria quale nuova titolare del credito di
[...] CP_3 CP_1 insistendo per il rigetto dell'opposizione.
4. Veniva così instaurato il giudizio n. 3019/2024 r.g.
5. ha poi proposto tempestiva e rituale opposizione ai sensi dell'art. 645 Parte_1
c.p.c. avverso il successivo provvedimento monitorio n. 1224/2024 che, a fronte del medesimo contratto, le ha ingiunto di pagare in favore di € 13.468.889,05 (€ 2 CP_1 per spese accessorie insolute, euro 2.452.279,38 per mora maturata, € 916,55 per oneri diversi, € 10.998.582,22 per capitale residuo, € 17.108,90 per interessi maturati). I motivi di opposizione sono identici a quelli svolti nella causa n. 3019/2024 r.g.
6. Anche in detto giudizio non si è costituita ed è intervenuta ex art. 111 c.p.c. CP_1 [...]
e per essa la mandataria , quale nuova titolare del credito di Controparte_2 CP_3
insistendo per il rigetto dell'opposizione. CP_1
7. Veniva così instaurato il giudizio n. 3146/2024 r.g.
8. Con provvedimento 17/06/2025 la causa n. 3146/2024 r.g. è stata riunita alla causa n.
3019/2024 r.g. ed entrambe sono state trattenute in decisione, con rinuncia ai termini per memorie conclusionali e repliche, in quanto già depositate nel corso dei procedimenti prima della riunione dei due giudizi.
Il difetto di titolarità del credito
9. Va in primo luogo rigettata la censura è imperniata sul difetto di titolarità del credito.
10. In estrema sintesi va ricordato come la cessione in esame tragga origine non da una pura e semplice operazione contrattuale bensì da una previsione normativa, atteso che con decreto n. 186 del 25.06.2017 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha disposto la sottoposizione di alla procedura di liquidazione coatta Controparte_8 amministrativa, ai sensi dell'art. 80 comma 1 TUB e dell'art. 2 del decreto legge n. 99 del
25.06.2017; l'articolo 5 di quest'ultima norma prevedeva poi che i crediti classificati come deteriorati fossero ceduti a (poi . Con D.M. 22.02.2018, CP_9 CP_1 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29.05.2018, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in attuazione di quanto previsto da detto art. 5 ha costituito all'interno di il CP_9
Patrimonio Destinato denominato “Gruppo Vicenza”. In data 11.04.2018 i Commissari
Liquidatori della e della hanno ceduto Controparte_8 Parte_2
a i crediti classificati come deteriorati alla data di apertura della liquidazione CP_9 coatta amministrativa.
5 La dedotta indeterminatezza dei tassi di interesse debitorio
11. Re melius perpensa, rispetto ai provvedimenti assunti in corso di giudizio, non risulta fondata neppure la seconda censura.
12. Partendo dalla disamina dei documenti, il contratto di mutuo (doc. n. 1 fascicolo monitorio) disciplina il tasso di interesse, prevedendo un tasso variabile ancorato all'euribor e maggiorato di uno spread di 1,50 punti annui (clausola 3). La medesima clausola prevede testualmente: “la parte finanziata si obbliga a rimborsare il finanziamento erogato mediante il pagamento di numero 180 (…) rate mensili posticipate di euro 177.502,16 (…), ciascuna comprendente gli interessi e la parte di capitale necessaria per il graduale rimborso del finanziamento” (punto 1.); è inoltre indicato al punto 3. il TAEG, pari al 2,47%.
13. Venendo alle censure dell'opponente, va in primo luogo chiarito che l'allegazione al contratto di mutuo del piano contenente lo sviluppo del piano di ammortamento non è un elemento essenziale della pattuizione nei limiti in cui il contratto contenga tutti gli elementi utili ed imprescindibili per consentire al mutuatario di conoscere, eventualmente attraverso un ausilio contabile, l'univoca composizione delle rate: nel caso di specie non
è contestato che il piano di ammortamento allegato al fascicolo monitorio (doc. n. 11) non era allegato al contratto di mutuo sottoscritto dalla società opponente.
14. In secondo luogo, ritiene il Tribunale sia opportuno il richiamo alla recente sentenza
Cass. SSUU n. 15130/2024, che - a seguito di rinvio pregiudiziale - ha preso in esame in seguente quesito: "se, in presenza di un mutuo a tasso fisso con piano di ammortamento
c.d. "alla francese" allegato al contratto (…), il contratto debba contenere, a pena di nullità, anche l'esplicitazione del regime di ammortamento, cioè delle modalità di rimborso del prestito (mediante rate fisse costanti comprensive di quote capitali crescenti
e di quote interessi decrescenti nel tempo) e della eventuale maggiore onerosità del suddetto piano rispetto ad altri piani di ammortamento" (pag. 11 motivazione); in particolare, nel caso esaminato dalla Suprema Corte il regime finanziario utilizzato era quello c.d. composto, ove “il debito da (cioè una certa quantità di) interessi diventa esigibile prima che diventi esigibile il capitale cui è correlato e per una misura superiore alla quota di capitale nel contempo divenuto esigibile, il che si assume non essere consentito dall'art. 821, comma 3, c.c.” (pag. 19 motivazione).
15. La Cassazione ha in primo luogo escluso ricorra anche solo astrattamente un problema di determinatezza del contenuto contrattuale, “quando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca
6 indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso
e del tasso di interesse predeterminato”.
16. La Suprema Corte, facendosi carico della censura di particolare onerosità del regime di ammortamento alla francese, osserva altresì che “il maggior carico di interessi del prestito non dipende (…) da un fenomeno di produzione di "interessi su interessi", cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi "scaduti"
(propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante
(calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto”.
17. Sulla base della esposta premessa si giunge altresì ad escludere che il problema di determinatezza ricorra neanche nell'accezione di difetto di trasparenza: esclude cioè la
Cassazione che “la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. "alla francese" e del regime di capitalizzazione
"composto" degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale” (pag. 22 e seguenti motivazione).
18. Infine, per altro verso la Cassazione ha escluso ricorra un deficit di trasparenza nelle condizioni contrattuali, atteso che “un piano di rimborso come quello controverso nel giudizio di merito contiene, come s'è detto, in modo dettagliato, la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi” (pag. 28 motivazione). “Risulta, in tal modo, soddisfatta la possibilità per il mutuatario di conoscere agevolmente l'importo totale del rimborso mediante una semplice sommatoria, conoscenza che egli difficilmente potrebbe avere sviluppando autonomamente una complessa formula matematica attraverso la quale il piano di ammortamento è sviluppato, una volta scelta la rata sostenibile e determinato il tasso di interesse” (pag.
29 motivazione).
19. Deve quindi concludersi nel senso che, ricorrendo i presupposti indicati, il mancato richiamo in seno al contratto di mutuo del regime finanziario composto, nonché della sua maggiore onerosità rispetto al regime semplice, non integra un motivo di invalidità del contratto né fonda profili di indeterminatezza civilisticamente sanzionabili.
7 20. Ritiene altresì il Tribunale che, nonostante la Corte precisi di occuparsi del solo mutuo con tasso debitorio fisso, le conclusioni tratte si adattino anche al mutuo con tasso di interesse debitorio variabile, giacché, fintantochè il piano di rimborso riporta “la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi”, il mutuatario ha piena cognizione degli elementi contrattuali giuridici ed economici che gli consentono di ricostruire quale sarà l'esborso finale e di condurre eventuali comparazioni con altre soluzioni di finanziamento. Il fatto che per sua natura il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile possa contenere solo una ipotesi di ammontare finale delle restituzioni (c.d. piano di ammortamento indicativo), basandosi sul tasso cristallizzato al momento della conclusione del contratto, non esclude infatti che il mutuatario possa farsi una concreta idea della somma finale da restituire per interessi sulla base dell'unico parametro noto al momento della pattuizione, che possa condurre quella comparazione tra le possibili offerte sul mercato, che è una delle facoltà per il cui presidio è raccomandata la trasparenza di condizioni ed infine che, aggiornato il parametro variabile, possa in ogni momento ricostruire l'ammontare della rata dovuta nelle sue componenti di interesse e capitale (ha di recente confermato la correttezza di questo orientamento Cass. n. 8322/2025).
21. Venendo ad applicare i principi esposti al caso di specie, il contratto di mutuo concluso dalla società opponente, contenendo puntuale indicazione di un tasso di interesse debitorio variabile, dell'importo erogato, del TAEG, del numero delle rate (180) e del loro ammontare, per quanto ancorato al tasso applicabile al momento della pattuizione, garantisce “la possibilità per il mutuatario di conoscere agevolmente l'importo totale del rimborso mediante una semplice sommatoria” (anzi, per la verità, moltiplicando l'importo della singola rata per il numero di rate da versare), rispondendo quindi esattamente ai dettami indicati dalla Suprema Corte.
22. Si deve, pertanto, escludere qualsiasi forma di invalidità del contratto per non avere specificato la natura composta della capitalizzazione sulla base dell'iter argomentativo sviluppato in sede nomofilattica.
23. D'altro canto, il contenuto contrattuale riportato consentiva di ricostruire un unico piano di ammortamento relativo alla restituzione del capitale maggiorato degli interessi come pattuito. Una volta che sia indicato l'ammontare della rata costante ed il numero complessivo delle rate, nonché il TAEG, la combinazione possibile di componenti di
8 capitale ed interessi per le singole rate era una sola, portando quindi alla costruzione di un unico piano di ammortamento: il che esclude l'impossibilità per il mutuatario di conoscere in qualsiasi momento del regolare ammortamento quanto capitale abbia già restituito, salva plausibilmente la necessità di avvalersi di un ausilio contabile;
di conseguenza, è consentito allo stesso mutuatario di estinguere anticipatamente il mutuo, garantendogli la possibilità di conoscere esattamente in qualsiasi momento dell'ammortamento la porzione di capitale ancora da restituire.
24. In conclusione sul punto, non ricorre alcuna forma di indeterminatezza nella pattuizione in discussione.
La mancata indicazione del TAE infrannuale
25. L'opponente contesta altresì la violazione dell'art. 6 della delibera CICR 9.2.2000, che prevede che i contratti di esercizio del credito che prevedano una capitalizzazione infrannuale, debbano indicare “il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione”.
26. Sennonché, come già chiarito, la Suprema Corte ha espressamente escluso che il regime composto degli interessi sia sovrapponibile alla capitalizzazione: si veda per brevità di esposizione il passo della pronuncia SSUU n. 15130/2024 riportato sopra.
27. Se ne deve trarre la conclusione che, non configurandosi alcuna capitalizzazione, non si rientra nel campo di applicazione dell'art. 6 della delibera CICR menzionata: non ricorre cioè alcuna capitalizzazione infrannuale che imponga l'indicazione in contratto del tasso debitorio comprensivo degli effetti della capitalizzazione. Questa conclusione è del resto affermata dalla citata Cass. SSUU n. 15130/2024, che ha espressamente escluso l'applicabilità dell'art. 6 della delibera CICR al mutuo con regime composto analizzato, proprio per la non configurabilità di una ipotesi di capitalizzazione.
Conclusioni
28. L'opposizione va rigettata ed i due decreti ingiuntivi opposti vanno confermati.
29. Dalla soccombenza discende la condanna dell'opponente alla rifusione delle spese legali sostenute dall'intervenuta, liquidate come in dispositivo.
30. Dall'art. 282 c.p.c. discende la provvisoria esecutività della presente decisione.
PQM
Il Tribunale di Padova, II sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata (r.g. n. 3019/2024), disattesa ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
9 - rigetta l'opposizione e conferma i decreti ingiuntivi n. 963/2024 e n. 1224/2024 del Tribunale di
Padova;
- condanna l'opponente a rifondere a rappresentata da il Controparte_2 Controparte_3 compenso di € 50.000, oltre 15%, iva e cpa come per legge.
Padova, 17/07/2025
La Giudice
Maria Antonia Maiolino
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Padova, in composizione monocratica, nella persona della Giudice Maria Antonia
Maiolino, nella causa civile n. 3019/2024 RG ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
(C.F. ), con l'avv. Mario Azzarita Parte_1 P.IVA_1
- attrice -
E
), contumace Controparte_1 P.IVA_2
- convenuta -
rappresentata da con l'avv. Fabio Controparte_2 Controparte_3
Sebastiano
- intervenuta - sulle conclusioni come precisate dalle parti:
Conclusioni nella causa n. 3019/2024 r.g.
Per l'attrice Parte_1
“Accertarsi l'inesistenza di una valida cessione del credito da parte di ed in Controparte_4 favore della convenuta opposta in relazione ai due contratti di finanziamento per cui è causa e conseguentemente la mancanza di titolarità sostanziale del credito in capo alla opposta CP_1
Accertarsi conseguentemente che nulla deve alla opposta in relazione al contratto Parte_1 di finanziamento per cui è causa.
Accogliere dunque la presente opposizione e, per l'effetto, revocare, annullare, dichiarare nullo e/o inefficacie il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo per i motivi esposti in narrativa.
In via riconvenzionale Accertata la nullità di contratti di finanziamento per cui è causa per l'indeterminatezza e l'indeterminabilità del tasso ultralegale concordato tra le parti e per la mancanza di pattuizioni in merito al piano di ammortamento ed alle modalità di pagamento e capitalizzazione degli interessi applicabili, con conseguente violazione degli art. 1346, 1284 c.c. e 117 del Testo Unico
Bancario, accertarsi l'esatto dare/avere tra le parti, rideterminandosi l'importo del capitale e degli interessi al tasso BOT ai sensi dell'art. 117 del TUB e sottraendo all'importo così ottenuto i pagamenti effettuati ad oggi da . Parte_1
In via subordinata rideterminarsi gli interessi contrattuali di cui al ricorso per decreto ingiuntivo, quantificandone il valore al tasso BOT ai sensi dell'art. 117 del TUB e rideterminando anche gli interessi moratori eventualmente dovuti.
In ogni caso, in esito all'accoglimento delle superiori eccezioni e istanze, revocarsi/annullarsi il decreto ingiuntivo opposto.
Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre accessori (spese generali, iva e cpa).
In via istruttoria
Ammettersi le istanze istruttorie così come formulate nelle memorie ex art. 171 ter c.p.c. depositate in atti”.
Per l'intervenuta quale mandataria di Controparte_3 Controparte_2
“Nel merito
I) rigettarsi l'opposizione e per l'effetto confermarsi in ogni sua parte il d.i. opposto n. 963/2024 ing. – n. 2166/2024 R.G. Tribunale di Padova;
II) rigettarsi tutte le domande riconvenzionali svolte dall'opponente in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa;
III) accertare e dichiarare che la società in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, c.f. con sede legale in Padova, via Emanuele Filiberto n. 14, è P.IVA_1 debitrice nei confronti oggi di (per effetto di cessione del credito da Controparte_2 CP_5 ad da quest'ultima a , da a , come sopra CP_1 CP_6 CP_6 Controparte_2 rappresentata, della somma di euro 14.793.050,64 oltre interessi al tasso di mora contrattualmente previsto dal 11.01.2024 al saldo effettivo;
IV) per l'effetto condannare in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, c.f. con sede legale in Padova, via Emanuele Filiberto n. 14 a pagare a P.IVA_1
(per effetto di cessione del credito da ad da quest'ultima a Controparte_2 CP_5 CP_1
, da a , come sopra rappresentata, la somma di euro CP_6 CP_6 Controparte_2
14.793.050,64 oltre interessi al tasso di mora contrattualmente previsto dal 11.01.2024 al saldo effettivo;
2 in ogni caso
V) Con vittoria di spese di lite del presente giudizio”.
Conclusioni nella causa n. 3146/2024 r.g.
Per l'attrice Parte_1
“Accertarsi l'inesistenza di una valida cessione del credito da parte di ed in Controparte_4 favore della convenuta opposta in relazione ai due contratti di finanziamento per cui è causa e conseguentemente la mancanza di titolarità sostanziale del credito in capo alla opposta CP_1
Accertarsi conseguentemente che nulla deve alla opposta in relazione al contratto Parte_1 di finanziamento per cui è causa.
Accogliere dunque la presente opposizione e, per l'effetto, revocare, annullare, dichiarare nullo e/o inefficacie il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo per i motivi esposti in narrativa.
In via riconvenzionale
Accertata la nullità di contratti di finanziamento per cui è causa per l'indeterminatezza e l'indeterminabilità del tasso ultralegale concordato tra le parti e per la mancanza di pattuizioni in merito al piano di ammortamento ed alle modalità di pagamento e capitalizzazione degli interessi applicabili, con conseguente violazione degli art. 1346, 1284 c.c. e 117 del Testo Unico
Bancario, accertarsi l'esatto dare/avere tra le parti, rideterminandosi l'importo del capitale e degli interessi al tasso BOT ai sensi dell'art. 117 del TUB e sottraendo all'importo così ottenuto i pagamenti effettuati ad oggi da . Parte_1
In via subordinata rideterminarsi gli interessi contrattuali di cui al ricorso per decreto ingiuntivo, quantificandone il valore al tasso BOT ai sensi dell'art. 117 del TUB e rideterminando anche gli interessi moratori eventualmente dovuti.
In ogni caso, in esito all'accoglimento delle superiori eccezioni e istanze, revocarsi/annullarsi il decreto ingiuntivo opposto.
Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre accessori (spese generali, iva e cpa).
In via istruttoria
Ammettersi le istanze istruttorie così come formulate nelle memorie ex art. 171 ter c.p.c. depositate in atti”.
Per l'intervenuta Controparte_2
“Nel merito
I) rigettarsi l'opposizione e per l'effetto confermarsi in ogni sua parte il d.i. opposto n.
1224/2024 ing. – n. 2723/2024 R.G. Tribunale di Padova;
3 II) rigettarsi tutte le domande riconvenzionali svolte dall'opponente in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa;
III) accertare e dichiarare che la società in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, c.f. con sede legale in Padova, via Emanuele Filiberto n. 14, è P.IVA_1 debitrice nei confronti oggi di (per effetto di cessione del credito da Controparte_2 CP_5 ad da quest'ultima a , da a , come sopra CP_1 CP_6 CP_6 Controparte_2 rappresentata, della somma di euro 13.468.889,05, oltre interessi al tasso di mora contrattualmente previsto dal 11.01.2024 al saldo effettivo;
IV) per l'effetto condannare in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, c.f. con sede legale in Padova, via Emanuele Filiberto n. 14 a pagare a P.IVA_1
(per effetto di cessione del credito da ad da quest'ultima a Controparte_2 CP_5 CP_1
, da a , come sopra rappresentata, la somma di euro CP_6 CP_6 Controparte_2
13.468.889,05 oltre interessi al tasso di mora contrattualmente previsto dal 11.01.2024 al saldo effettivo;
in ogni caso
V) Con vittoria di spese di lite del presente giudizio”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha proposto tempestiva e rituale opposizione ai sensi dell'art. 645 Parte_1
c.p.c. avverso il provvedimento monitorio n. 963/2024, con cui
[...]
(d'ora in avanti per brevità ha chiesto il pagamento Controparte_7 CP_1 della somma di € 14.793.050,64, quale debito maturato per 85 rate impagate del contratto di mutuo ipotecario-fondiario di € 27.000.000 stipulato con Controparte_8 il 30.6.2010 (doc. 1 fascicolo monitorio), in forza del quale veniva iscritta in data
[...]
15.2.10 ipoteca volontaria per € 54.000.000 (doc. 2 fascicolo monitorio).
2. ha svolto molteplici doglianze: Parte_1 la dedotta mancata prova della titolarità del credito, la dedotta nullità del contratto di finanziamento per indeterminatezza della pattuizione sull'entità degli interessi e sulle modalità di rimborso e calcolo, non risultando allegato al contratto il piano di ammortamento;
sulla base di tali conteggi l'importo ingiunto andava ridotto di complessivi € 5.770.814,66, previo riconteggio degli interessi dovuti al tasso
BOT ai sensi dell'art. 117 TUB e quindi quantificazione in € 1.045.184,26; la dedotta invalidità per mancata indicazione del TAE.
4 3. non si è costituita ed è intervenuta in giudizio ex art. 111 c.p.c. CP_1 Controparte_2
e per essa la mandataria quale nuova titolare del credito di
[...] CP_3 CP_1 insistendo per il rigetto dell'opposizione.
4. Veniva così instaurato il giudizio n. 3019/2024 r.g.
5. ha poi proposto tempestiva e rituale opposizione ai sensi dell'art. 645 Parte_1
c.p.c. avverso il successivo provvedimento monitorio n. 1224/2024 che, a fronte del medesimo contratto, le ha ingiunto di pagare in favore di € 13.468.889,05 (€ 2 CP_1 per spese accessorie insolute, euro 2.452.279,38 per mora maturata, € 916,55 per oneri diversi, € 10.998.582,22 per capitale residuo, € 17.108,90 per interessi maturati). I motivi di opposizione sono identici a quelli svolti nella causa n. 3019/2024 r.g.
6. Anche in detto giudizio non si è costituita ed è intervenuta ex art. 111 c.p.c. CP_1 [...]
e per essa la mandataria , quale nuova titolare del credito di Controparte_2 CP_3
insistendo per il rigetto dell'opposizione. CP_1
7. Veniva così instaurato il giudizio n. 3146/2024 r.g.
8. Con provvedimento 17/06/2025 la causa n. 3146/2024 r.g. è stata riunita alla causa n.
3019/2024 r.g. ed entrambe sono state trattenute in decisione, con rinuncia ai termini per memorie conclusionali e repliche, in quanto già depositate nel corso dei procedimenti prima della riunione dei due giudizi.
Il difetto di titolarità del credito
9. Va in primo luogo rigettata la censura è imperniata sul difetto di titolarità del credito.
10. In estrema sintesi va ricordato come la cessione in esame tragga origine non da una pura e semplice operazione contrattuale bensì da una previsione normativa, atteso che con decreto n. 186 del 25.06.2017 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha disposto la sottoposizione di alla procedura di liquidazione coatta Controparte_8 amministrativa, ai sensi dell'art. 80 comma 1 TUB e dell'art. 2 del decreto legge n. 99 del
25.06.2017; l'articolo 5 di quest'ultima norma prevedeva poi che i crediti classificati come deteriorati fossero ceduti a (poi . Con D.M. 22.02.2018, CP_9 CP_1 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29.05.2018, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in attuazione di quanto previsto da detto art. 5 ha costituito all'interno di il CP_9
Patrimonio Destinato denominato “Gruppo Vicenza”. In data 11.04.2018 i Commissari
Liquidatori della e della hanno ceduto Controparte_8 Parte_2
a i crediti classificati come deteriorati alla data di apertura della liquidazione CP_9 coatta amministrativa.
5 La dedotta indeterminatezza dei tassi di interesse debitorio
11. Re melius perpensa, rispetto ai provvedimenti assunti in corso di giudizio, non risulta fondata neppure la seconda censura.
12. Partendo dalla disamina dei documenti, il contratto di mutuo (doc. n. 1 fascicolo monitorio) disciplina il tasso di interesse, prevedendo un tasso variabile ancorato all'euribor e maggiorato di uno spread di 1,50 punti annui (clausola 3). La medesima clausola prevede testualmente: “la parte finanziata si obbliga a rimborsare il finanziamento erogato mediante il pagamento di numero 180 (…) rate mensili posticipate di euro 177.502,16 (…), ciascuna comprendente gli interessi e la parte di capitale necessaria per il graduale rimborso del finanziamento” (punto 1.); è inoltre indicato al punto 3. il TAEG, pari al 2,47%.
13. Venendo alle censure dell'opponente, va in primo luogo chiarito che l'allegazione al contratto di mutuo del piano contenente lo sviluppo del piano di ammortamento non è un elemento essenziale della pattuizione nei limiti in cui il contratto contenga tutti gli elementi utili ed imprescindibili per consentire al mutuatario di conoscere, eventualmente attraverso un ausilio contabile, l'univoca composizione delle rate: nel caso di specie non
è contestato che il piano di ammortamento allegato al fascicolo monitorio (doc. n. 11) non era allegato al contratto di mutuo sottoscritto dalla società opponente.
14. In secondo luogo, ritiene il Tribunale sia opportuno il richiamo alla recente sentenza
Cass. SSUU n. 15130/2024, che - a seguito di rinvio pregiudiziale - ha preso in esame in seguente quesito: "se, in presenza di un mutuo a tasso fisso con piano di ammortamento
c.d. "alla francese" allegato al contratto (…), il contratto debba contenere, a pena di nullità, anche l'esplicitazione del regime di ammortamento, cioè delle modalità di rimborso del prestito (mediante rate fisse costanti comprensive di quote capitali crescenti
e di quote interessi decrescenti nel tempo) e della eventuale maggiore onerosità del suddetto piano rispetto ad altri piani di ammortamento" (pag. 11 motivazione); in particolare, nel caso esaminato dalla Suprema Corte il regime finanziario utilizzato era quello c.d. composto, ove “il debito da (cioè una certa quantità di) interessi diventa esigibile prima che diventi esigibile il capitale cui è correlato e per una misura superiore alla quota di capitale nel contempo divenuto esigibile, il che si assume non essere consentito dall'art. 821, comma 3, c.c.” (pag. 19 motivazione).
15. La Cassazione ha in primo luogo escluso ricorra anche solo astrattamente un problema di determinatezza del contenuto contrattuale, “quando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca
6 indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso
e del tasso di interesse predeterminato”.
16. La Suprema Corte, facendosi carico della censura di particolare onerosità del regime di ammortamento alla francese, osserva altresì che “il maggior carico di interessi del prestito non dipende (…) da un fenomeno di produzione di "interessi su interessi", cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi "scaduti"
(propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante
(calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto”.
17. Sulla base della esposta premessa si giunge altresì ad escludere che il problema di determinatezza ricorra neanche nell'accezione di difetto di trasparenza: esclude cioè la
Cassazione che “la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. "alla francese" e del regime di capitalizzazione
"composto" degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale” (pag. 22 e seguenti motivazione).
18. Infine, per altro verso la Cassazione ha escluso ricorra un deficit di trasparenza nelle condizioni contrattuali, atteso che “un piano di rimborso come quello controverso nel giudizio di merito contiene, come s'è detto, in modo dettagliato, la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi” (pag. 28 motivazione). “Risulta, in tal modo, soddisfatta la possibilità per il mutuatario di conoscere agevolmente l'importo totale del rimborso mediante una semplice sommatoria, conoscenza che egli difficilmente potrebbe avere sviluppando autonomamente una complessa formula matematica attraverso la quale il piano di ammortamento è sviluppato, una volta scelta la rata sostenibile e determinato il tasso di interesse” (pag.
29 motivazione).
19. Deve quindi concludersi nel senso che, ricorrendo i presupposti indicati, il mancato richiamo in seno al contratto di mutuo del regime finanziario composto, nonché della sua maggiore onerosità rispetto al regime semplice, non integra un motivo di invalidità del contratto né fonda profili di indeterminatezza civilisticamente sanzionabili.
7 20. Ritiene altresì il Tribunale che, nonostante la Corte precisi di occuparsi del solo mutuo con tasso debitorio fisso, le conclusioni tratte si adattino anche al mutuo con tasso di interesse debitorio variabile, giacché, fintantochè il piano di rimborso riporta “la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi”, il mutuatario ha piena cognizione degli elementi contrattuali giuridici ed economici che gli consentono di ricostruire quale sarà l'esborso finale e di condurre eventuali comparazioni con altre soluzioni di finanziamento. Il fatto che per sua natura il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile possa contenere solo una ipotesi di ammontare finale delle restituzioni (c.d. piano di ammortamento indicativo), basandosi sul tasso cristallizzato al momento della conclusione del contratto, non esclude infatti che il mutuatario possa farsi una concreta idea della somma finale da restituire per interessi sulla base dell'unico parametro noto al momento della pattuizione, che possa condurre quella comparazione tra le possibili offerte sul mercato, che è una delle facoltà per il cui presidio è raccomandata la trasparenza di condizioni ed infine che, aggiornato il parametro variabile, possa in ogni momento ricostruire l'ammontare della rata dovuta nelle sue componenti di interesse e capitale (ha di recente confermato la correttezza di questo orientamento Cass. n. 8322/2025).
21. Venendo ad applicare i principi esposti al caso di specie, il contratto di mutuo concluso dalla società opponente, contenendo puntuale indicazione di un tasso di interesse debitorio variabile, dell'importo erogato, del TAEG, del numero delle rate (180) e del loro ammontare, per quanto ancorato al tasso applicabile al momento della pattuizione, garantisce “la possibilità per il mutuatario di conoscere agevolmente l'importo totale del rimborso mediante una semplice sommatoria” (anzi, per la verità, moltiplicando l'importo della singola rata per il numero di rate da versare), rispondendo quindi esattamente ai dettami indicati dalla Suprema Corte.
22. Si deve, pertanto, escludere qualsiasi forma di invalidità del contratto per non avere specificato la natura composta della capitalizzazione sulla base dell'iter argomentativo sviluppato in sede nomofilattica.
23. D'altro canto, il contenuto contrattuale riportato consentiva di ricostruire un unico piano di ammortamento relativo alla restituzione del capitale maggiorato degli interessi come pattuito. Una volta che sia indicato l'ammontare della rata costante ed il numero complessivo delle rate, nonché il TAEG, la combinazione possibile di componenti di
8 capitale ed interessi per le singole rate era una sola, portando quindi alla costruzione di un unico piano di ammortamento: il che esclude l'impossibilità per il mutuatario di conoscere in qualsiasi momento del regolare ammortamento quanto capitale abbia già restituito, salva plausibilmente la necessità di avvalersi di un ausilio contabile;
di conseguenza, è consentito allo stesso mutuatario di estinguere anticipatamente il mutuo, garantendogli la possibilità di conoscere esattamente in qualsiasi momento dell'ammortamento la porzione di capitale ancora da restituire.
24. In conclusione sul punto, non ricorre alcuna forma di indeterminatezza nella pattuizione in discussione.
La mancata indicazione del TAE infrannuale
25. L'opponente contesta altresì la violazione dell'art. 6 della delibera CICR 9.2.2000, che prevede che i contratti di esercizio del credito che prevedano una capitalizzazione infrannuale, debbano indicare “il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione”.
26. Sennonché, come già chiarito, la Suprema Corte ha espressamente escluso che il regime composto degli interessi sia sovrapponibile alla capitalizzazione: si veda per brevità di esposizione il passo della pronuncia SSUU n. 15130/2024 riportato sopra.
27. Se ne deve trarre la conclusione che, non configurandosi alcuna capitalizzazione, non si rientra nel campo di applicazione dell'art. 6 della delibera CICR menzionata: non ricorre cioè alcuna capitalizzazione infrannuale che imponga l'indicazione in contratto del tasso debitorio comprensivo degli effetti della capitalizzazione. Questa conclusione è del resto affermata dalla citata Cass. SSUU n. 15130/2024, che ha espressamente escluso l'applicabilità dell'art. 6 della delibera CICR al mutuo con regime composto analizzato, proprio per la non configurabilità di una ipotesi di capitalizzazione.
Conclusioni
28. L'opposizione va rigettata ed i due decreti ingiuntivi opposti vanno confermati.
29. Dalla soccombenza discende la condanna dell'opponente alla rifusione delle spese legali sostenute dall'intervenuta, liquidate come in dispositivo.
30. Dall'art. 282 c.p.c. discende la provvisoria esecutività della presente decisione.
PQM
Il Tribunale di Padova, II sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata (r.g. n. 3019/2024), disattesa ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
9 - rigetta l'opposizione e conferma i decreti ingiuntivi n. 963/2024 e n. 1224/2024 del Tribunale di
Padova;
- condanna l'opponente a rifondere a rappresentata da il Controparte_2 Controparte_3 compenso di € 50.000, oltre 15%, iva e cpa come per legge.
Padova, 17/07/2025
La Giudice
Maria Antonia Maiolino
10