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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/06/2025, n. 2600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2600 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. Gabriella Giammona Giudice dr. Eleonora Bruno Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7109 dell'anno 2022 del Ruolo Generale de- gli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. PECORARO CARMELA parte ricorrente
CONTRO
(C.F. , con il Controparte_1 C.F._2
patrocinio dell'avv. SOLLI DANIELE parte resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 21 gennaio 2025, alle quali si rinvia;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
La domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione de- gli effetti civili del matrimonio va senz'altro accolta, essendo tra- scorsi i termini di legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nell'ambito del giu- dizio di separazione, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della loro comunione di vita materiale e spirituale.
Tali circostanze militano nel senso della definitiva cessazione del- la communio omnis vitae coessenziale al vincolo di coniugio.
La separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal
Tribunale di Palermo con decreto del 2 marzo 2021.
I coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Ne discende che deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente uf- ficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza.
Con riferimento, invece, al regime di affidamento dei figli minori e va evidenziato che l'affidamento esclusivo dei Per_1 Per_2
figli ad uno solo dei genitori può essere disposto soltanto quando vi siano elementi concreti che consentano di ritenere che l'affidamento
- 2 -
all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore.
Ora, pur in considerazione dell'intervenuta entrata in vigore della riforma varata dal legislatore con la L. n. 54/2006, che, impone di valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affi- dati ad entrambi i genitori (art. 337-ter, secondo comma, c.c.) ed ha previsto l'affidamento condiviso come la regola, nel caso di specie, tenuto conto delle circostanze allegate e delle dichiarazioni rese dai minori, devono ritenersi sussistenti i presupposti per disporre l'affi- damento esclusivo dei minori in favore della odierna ricorrente.
Nel caso di specie, infatti, la ricorrente ha allegato un sostanziale di- sinteresse materiale e morale del padre nei riguardi della vita dei fi- gli minori, tanto che lo stesso non ha neppure corrisposto le somme previste a titolo di contributo al loro mantenimento.
Tali circostanze sono state confermate dagli stessi minori in sede di audizione (vedi verbale di udienza del 17 giugno 2024).
Lo stesso resistente, in sede di udienza presidenziale, ha riferito di non riuscire a corrispondere il mantenimento previsto in favore dei figli.
In generale, si rileva infatti che il disinteresse manifestato da un ge- nitore nei confronti della prole attraverso la sistematica violazione degli obblighi di cura e sostegno attuata attraverso il perdurante mancato rispetto dell'obbligo di contribuzione al mantenimento dei minori nella misura fissata dalle statuizioni giudiziali, ovvero la corresponsione di somme di importo talmente esiguo da non con- sentire ai minori un sostentamento decoroso, anche con riferimento
- 3 -
al tenore di vita goduto durante il matrimonio, rappresentano circo- stanze idonee a giustificare l'adozione di un provvedimento di affi- damento esclusivo.
Secondo l'orientamento dominante della Cassazione Civile, al ri- guardo, “integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (Cass. Civ. 17 dicembre 2009, n. 26587).
Dal momento che anche nel caso di affidamento esclusivo va rispet- tato il più possibile il principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affetti- ve con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assi- stenza, educazione ed istruzione, si stabilisce che il padre possa in futuro incontrare i minori, secondo accordi liberamente presi e te- nendo conto della volontà degli stessi.
❖❖❖
Quanto alla domanda di corresponsione di un contributo al mante- nimento della prole, occorre premettere che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 147 c.c., impone ai genitori, anche in caso di separazione, di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili
- 4 -
al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abi- tativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, alla assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a ri- spondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, giusto dispo- sto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle "rispettive sostanze", ma an- che dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle ri- sorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità reddituali.
La fissazione di una somma quale contributo per il mantenimento di un figlio minore può legittimamente venir correlata non tanto al- la quantificazione delle entrate derivanti dall'attività professionale svolta dal genitore non convivente, quanto piuttosto ad una valuta- zione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita di un bambino dell'età suindicata (in tal senso cfr. Cassazione civile, sez. I, 8 novembre 1997, n. 11025).
Deve rammentarsi, poi, che l'obbligo di mantenere i figli non viene meno con carattere di automaticità quando costoro abbiano raggiunto la maggiore età, ma è destinato a protrarsi oltre là dove i figli, senza colpa, siano ancora dipendenti dai genitori (Cass.,
20.8.2020 n. 17380; Cass., 14.12.2018 n 32529).
Il resistente, in sede di udienza presidenziale, ha riferito di per-
- 5 -
cepire il reddito di cittadinanza, di non trovare lavoro e di vivere in un immobile ereditato dal padre.
Ora, nel caso in esame, alla luce della scarna documentazione pro- dotta, tenuto conto delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, nonché dei tempi di permanenza dei figli presso la madre ap- pare opportuno prevedere l'obbligo a carico del resistente di versare alla ricorrente la somma di € 300,00 a titolo di contributo per il man- tenimento dei figli minori e della maggiorenne , ancora Per_3
studentessa (€ 100,00 per ciascun figlio).
Il resistente va, inoltre, obbligato a partecipare, nella misura del
50%, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per i figli, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo.
Va altresì disposto, in conformità alla disciplina prevista in caso di affido esclusivo, che l'assegno unico universale per i figli sia perce- pito unicamente dalla madre Parte_2
❖❖❖
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositi- vo, disponendone il pagamento in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giu- stizia), data l'ammissione di al patrocinio a Parte_1
spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvo- cati di Palermo del 15 aprile 2022 [cfr. doc. allegato al ricorso].
P.Q.M.
- 6 -
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:
• dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concor- datario contratto a Palermo il giorno 20 settembre 2001 da
[...]
(C.F. ) e Parte_3 C.F._1
(C.F. , tra- Controparte_1 C.F._2
scritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 219, parte II, serie A dell'anno 2001;
• dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga tra- smessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
• dispone l'affidamento esclusivo dei figli minori Persona_4
(nato a [...] il [...]) e (na-
[...] Persona_5
ta a Palermo il 28 ottobre 2009) alla madre Parte_4
[..
, con facoltà per il padre di vederli e tenerli con sé secondo le modalità indicate in parte motiva;
• pone a carico di l'obbligo di corrispondere Controparte_1
in favore di la somma mensile di € Parte_1
300,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli della coppia (€ 100,00 per ciascun figlio), da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT F.O.I., oltre al 50% delle spese straordinarie con le modalità e secondo le prescrizioni specificate in motivazione;
- 7 -
• dispone che l'assegno unico universale previsto per i figli sia percepito unicamente dalla madre Parte_5
[...]
• condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite soste- nute da parte ricorrente, liquidate in complessivi € 3.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. nel- la misura legalmente dovuta ed oltre le spese prenotate a debito da liquidarsi a cura della cancelleria, ponendone il pagamento in favore dell'Erario;
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della prima sezio- ne civile del Tribunale, il 5/06/2025
Il Presidente
Il Giudice est. Francesco Micela
Eleonora Bruno
- 8 -
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. Gabriella Giammona Giudice dr. Eleonora Bruno Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7109 dell'anno 2022 del Ruolo Generale de- gli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. PECORARO CARMELA parte ricorrente
CONTRO
(C.F. , con il Controparte_1 C.F._2
patrocinio dell'avv. SOLLI DANIELE parte resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 21 gennaio 2025, alle quali si rinvia;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
La domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione de- gli effetti civili del matrimonio va senz'altro accolta, essendo tra- scorsi i termini di legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nell'ambito del giu- dizio di separazione, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della loro comunione di vita materiale e spirituale.
Tali circostanze militano nel senso della definitiva cessazione del- la communio omnis vitae coessenziale al vincolo di coniugio.
La separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal
Tribunale di Palermo con decreto del 2 marzo 2021.
I coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Ne discende che deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente uf- ficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza.
Con riferimento, invece, al regime di affidamento dei figli minori e va evidenziato che l'affidamento esclusivo dei Per_1 Per_2
figli ad uno solo dei genitori può essere disposto soltanto quando vi siano elementi concreti che consentano di ritenere che l'affidamento
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all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore.
Ora, pur in considerazione dell'intervenuta entrata in vigore della riforma varata dal legislatore con la L. n. 54/2006, che, impone di valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affi- dati ad entrambi i genitori (art. 337-ter, secondo comma, c.c.) ed ha previsto l'affidamento condiviso come la regola, nel caso di specie, tenuto conto delle circostanze allegate e delle dichiarazioni rese dai minori, devono ritenersi sussistenti i presupposti per disporre l'affi- damento esclusivo dei minori in favore della odierna ricorrente.
Nel caso di specie, infatti, la ricorrente ha allegato un sostanziale di- sinteresse materiale e morale del padre nei riguardi della vita dei fi- gli minori, tanto che lo stesso non ha neppure corrisposto le somme previste a titolo di contributo al loro mantenimento.
Tali circostanze sono state confermate dagli stessi minori in sede di audizione (vedi verbale di udienza del 17 giugno 2024).
Lo stesso resistente, in sede di udienza presidenziale, ha riferito di non riuscire a corrispondere il mantenimento previsto in favore dei figli.
In generale, si rileva infatti che il disinteresse manifestato da un ge- nitore nei confronti della prole attraverso la sistematica violazione degli obblighi di cura e sostegno attuata attraverso il perdurante mancato rispetto dell'obbligo di contribuzione al mantenimento dei minori nella misura fissata dalle statuizioni giudiziali, ovvero la corresponsione di somme di importo talmente esiguo da non con- sentire ai minori un sostentamento decoroso, anche con riferimento
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al tenore di vita goduto durante il matrimonio, rappresentano circo- stanze idonee a giustificare l'adozione di un provvedimento di affi- damento esclusivo.
Secondo l'orientamento dominante della Cassazione Civile, al ri- guardo, “integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (Cass. Civ. 17 dicembre 2009, n. 26587).
Dal momento che anche nel caso di affidamento esclusivo va rispet- tato il più possibile il principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affetti- ve con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assi- stenza, educazione ed istruzione, si stabilisce che il padre possa in futuro incontrare i minori, secondo accordi liberamente presi e te- nendo conto della volontà degli stessi.
❖❖❖
Quanto alla domanda di corresponsione di un contributo al mante- nimento della prole, occorre premettere che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 147 c.c., impone ai genitori, anche in caso di separazione, di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili
- 4 -
al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abi- tativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, alla assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a ri- spondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, giusto dispo- sto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle "rispettive sostanze", ma an- che dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle ri- sorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità reddituali.
La fissazione di una somma quale contributo per il mantenimento di un figlio minore può legittimamente venir correlata non tanto al- la quantificazione delle entrate derivanti dall'attività professionale svolta dal genitore non convivente, quanto piuttosto ad una valuta- zione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita di un bambino dell'età suindicata (in tal senso cfr. Cassazione civile, sez. I, 8 novembre 1997, n. 11025).
Deve rammentarsi, poi, che l'obbligo di mantenere i figli non viene meno con carattere di automaticità quando costoro abbiano raggiunto la maggiore età, ma è destinato a protrarsi oltre là dove i figli, senza colpa, siano ancora dipendenti dai genitori (Cass.,
20.8.2020 n. 17380; Cass., 14.12.2018 n 32529).
Il resistente, in sede di udienza presidenziale, ha riferito di per-
- 5 -
cepire il reddito di cittadinanza, di non trovare lavoro e di vivere in un immobile ereditato dal padre.
Ora, nel caso in esame, alla luce della scarna documentazione pro- dotta, tenuto conto delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, nonché dei tempi di permanenza dei figli presso la madre ap- pare opportuno prevedere l'obbligo a carico del resistente di versare alla ricorrente la somma di € 300,00 a titolo di contributo per il man- tenimento dei figli minori e della maggiorenne , ancora Per_3
studentessa (€ 100,00 per ciascun figlio).
Il resistente va, inoltre, obbligato a partecipare, nella misura del
50%, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per i figli, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo.
Va altresì disposto, in conformità alla disciplina prevista in caso di affido esclusivo, che l'assegno unico universale per i figli sia perce- pito unicamente dalla madre Parte_2
❖❖❖
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositi- vo, disponendone il pagamento in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giu- stizia), data l'ammissione di al patrocinio a Parte_1
spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvo- cati di Palermo del 15 aprile 2022 [cfr. doc. allegato al ricorso].
P.Q.M.
- 6 -
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:
• dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concor- datario contratto a Palermo il giorno 20 settembre 2001 da
[...]
(C.F. ) e Parte_3 C.F._1
(C.F. , tra- Controparte_1 C.F._2
scritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 219, parte II, serie A dell'anno 2001;
• dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga tra- smessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
• dispone l'affidamento esclusivo dei figli minori Persona_4
(nato a [...] il [...]) e (na-
[...] Persona_5
ta a Palermo il 28 ottobre 2009) alla madre Parte_4
[..
, con facoltà per il padre di vederli e tenerli con sé secondo le modalità indicate in parte motiva;
• pone a carico di l'obbligo di corrispondere Controparte_1
in favore di la somma mensile di € Parte_1
300,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli della coppia (€ 100,00 per ciascun figlio), da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT F.O.I., oltre al 50% delle spese straordinarie con le modalità e secondo le prescrizioni specificate in motivazione;
- 7 -
• dispone che l'assegno unico universale previsto per i figli sia percepito unicamente dalla madre Parte_5
[...]
• condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite soste- nute da parte ricorrente, liquidate in complessivi € 3.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. nel- la misura legalmente dovuta ed oltre le spese prenotate a debito da liquidarsi a cura della cancelleria, ponendone il pagamento in favore dell'Erario;
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della prima sezio- ne civile del Tribunale, il 5/06/2025
Il Presidente
Il Giudice est. Francesco Micela
Eleonora Bruno
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