Articolo 62 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
Articolo 61Articolo 63
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1 gennaio 1993
Art. 62.
(Aree di servizio destinate a parcheggio e sosta)
1. Le aree di servizio destinate al parcheggio ed alla sosta dei veicoli devono essere dotate di un'area apposita per il parcheggio, con indicazioni, a mezzo di strisce longitudinali bianche a terra, dei singoli posti macchina. Tale area deve essere munita del segnale di parcheggio, come stabilito dal presente regolamento.
2. Esse devono essere dotate, inoltre, di area destinata alla sosta, con spazi destinati alla medesima, con zona a verde e devono essere attrezzate con camminamenti pedonali, sedili e, se possibile, con punti per picnic. Devono essere dotate, altresi', di adeguati servizi igienici collettivi e di contenitori per la raccolta differenziale dei rifiuti.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1993
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