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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 25/08/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3002/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annalisa Boido, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3002/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ROBERTA GRONDONA, elettivamente domiciliata presso il difensore
ATTORE contro
(C.F. , in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_1 speciale , con il patrocinio dell'avv. STEFANIA DI STEFANI, Controparte_2 elettivamente domiciliata presso il difensore e contro
(C.F. , in persona Controparte_3 P.IVA_2 del procuratore speciale con il patrocinio dell'avv. GERARDO Controparte_4
MACRINI, elettivamente domiciliata presso il difensore
CONVENUTI
Oggetto: contratti e obbligazioni varie – rendiconto – inadempimento - indebito
CONCLUSIONI
Per parte attrice Parte_1
“Si chiede al Tribunale di così giudicare, respinta ogni contraria domanda, istanza, deduzione:
A) accertare e dichiarare che le parti convenute non hanno provveduto a restituire all'esponente Contr tutte le eccedenze residue spettanti a ed intestate al – Parte_1
[...] presso le quali dovevano essere Controparte_1 Controparte_3 pagina 1 di 18 immediatamente svincolate in forza del decreto giudiziale di dissequestro di cui in narrativa e Contr sono, invece, rimaste intestate al e depositate presso Intesa San Paolo Private Banking S.p.a. illegittimamente e/o senza titolo,
B) dare atto dell'effetto ricognitivo/confessorio emergente dalle dichiarazioni rese dalle convenute e dal pagamento effettuato in data 25/10/2022 (ricevuto dall'attrice, per quanto di competenza, in acconto sul maggior dovuto);
C) ordinare alle convenute di presentare il completo rendiconto di gestione e disporre l'espletamento di consulenza tecnica contabile sulle inerenti risultanze, come infra specificato sub H) – H1) – H2);
D) dichiarare la responsabilità delle convenute, in concorso tra loro o come meglio ritenuto, per grave inadempimento agli obblighi di legge e violazione del provvedimento di dissequestro, nonché per avere deprivato l'attrice, per quanto di competenza, dei capitali alla stessa spettanti e dei proventi dalla medesima ritraibili, in relazione ai fatti tutti esposti in narrativa;
E) dichiarare pertanto obbligate e/o Controparte_1 Controparte_3
a rifondere all'attrice, per quanto di competenza della stessa, qualsiasi importo e valore
[...] illegittimamente ritenuto nonostante i decreti di dissequestro, incrementato come specificato in atti;
F) dato atto del versamento parziale avvenuto il 25/10/2022 e di quanto esposto in atti, attribuire all'attrice, per quanto di spettanza della stessa, l'inerente somma a titolo di acconto sul maggior dovuto, determinandone la quota di imputazione a favore di Parte_1
G) condannare le convenute, in via solidale tra loro o come meglio ritenuto, a liquidare e versare a (per quanto di competenza): Parte_1
(I) ogni ulteriore somma e valore spettante in linea capitale a qualsiasi titolo, da determinarsi, anche equitativamente, in corso di causa all'esito del richiesto rendiconto e dell'espletamento di CTU contabile,
(II) i frutti civili, ogni cedola, provento o utilità connessa ai capitali ritenuti, oltre a interessi compensativi, moratori, rivalutazione e rifusione integrale di tutti i maggiori pregiudizi per perdite e mancato guadagno, anche ai sensi dell'art. 1224, I e II comma, c.c. ed in via equitativa, con decorrenza dalle date del decreto di dissequestro e sino all'effettivo soddisfo, con anatocismo dalla domanda;
H) in relazione alla proposta domanda di rendiconto:
H1) si chiede ordinarsi alle convenute l'esibizione, per quanto di ragione con riguardo all'oggetto della presente causa:
(i) e/c completi dei movimenti relativi ai cd. conti specchio afferenti a ciascuna delle risorse oggetto di sequestro specificate in atti e nella produzione sub doc. 17 dell'attrice (conti correnti bancari, rapporti di Gestione Patrimoniale, Depositi Amministrati, titoli, strumenti finanziari e
pagina 2 di 18 rapporti comunque denominati), dalle date di apertura e fino alla completa reintestazione e restituzione all'esponente di qualsiasi valore;
(ii) “eseguiti” relativi alla vendita degli strumenti finanziari presenti nei rapporti di Gestione Patrimoniale / Depositi Amministrati e degli inerenti prezzi;
(iii) dettagli di somme e/o risorse ancora intestate al FUG e depositate presso;
CP_6
(iv) dettagli inerenti ai frutti già prodotti dai rapporti sopra indicati e/o di futura produzione fino all'effettiva liquidazione;
c
(v) conto di gestione ex artt. 1713 c.c. - 263 s. c.p.c., corredato delle registrazioni contabili di supporto, ex artt. 2711, II comma c.c. e 212 c.p.c., con separata indicazione delle seguenti partite:
(a) composizione quanti/qualitativa delle risorse al momento del sequestro;
(b) plus/minusvalenze relative agli strumenti finanziari sequestrati;
(c) consistenze quanti/qualitative delle risorse al momento del decreto di dissequestro;
(d) modalità e destinazione di utilizzo delle somme sequestrate alla luce dell'Accordo di definizione del 01/08/2014 [nostro doc. 10] e dei documenti in atti, con specifica della provenienza dei mezzi impiegati;
(e) saldi finali;
(f) specifica delle quote d'imputazione della quota spettante a Parte_1
(g) aggio percepito per ogni anno;
H2) Si chiede nominarsi Ausiliario del Giudice ai fini dell'espletamento di Consulenza Tecnico- Contabile d'ufficio:
i sulle risultanze della richiesta rendicontazione;
ii sulla determinazione degli importi spettanti all'attrice Parte_1
I) respingere ogni contraria istanza, deduzione, domanda, produzione siccome illegittima, infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata;
L) disporre il pagamento a favore dell'esponente di compensi professionali, anticipazioni, rimborso spese forfettario, Iva e Cpa come per legge.
Per parte convenuta (conclusioni da intendersi limitate alla Controparte_1 posizione dell'attrice come da verbale dell'udienza del 21.1.2025) Parte_1
“- rigettare la domanda promossa dai sig.ri e nei Parte_2 Parte_1 confronti di , stante la legittimità del comportamento tenuto dalla società Controparte_1 nel pieno rispetto della speciale normativa di settore;
pagina 3 di 18 - in via subordinata, condannare la sola , in persona del Controparte_3 legale pro tempore, al pagamento di tutte le somme che ad ogni titolo dovessero eventualmente esser riconosciute agli attori;
- in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite”.
Per (conclusioni da intendersi limitate alla Controparte_3 posizione dell'attrice come da verbale dell'udienza del 21.1.2025) Parte_1
“a. in via principale: rigettare integralmente le domande formulate da parte attrice nei propri confronti, in quanto infondate in ogni loro parte, sia in punto di fatto che di diritto, nonché attesa la carenza di ogni responsabilità in capo alla comparente rispetto i fatti di causa;
CP_6
b. in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda formulata da parte attrice, limitare l'obbligazione restitutoria di in favore Controparte_3 degli odierni attori alle sole somme presenti sul c/c FUG (quale “specchio” del c/c 74324 C.F._2 cointestato con su cui insisteva il D/A FUG 1089112_22 (quale “specchio” Parte_1 del d/a 1086674 cointestato condannando la sola Parte_1 Controparte_1 alla corresponsione di tutte le ulteriori somme eventualmente riconosciute ai sigg.ri
[...]
e in ragione dell'esclusiva responsabilità di Pt_2 Parte_1 Controparte_1 nella determinazione dell'asserito evento dannoso.
[...]
In ogni caso, con vittoria di competenze, spese ed onorari. Con ogni salvezza”.
***
Motivi in fatto e in diritto della decisione
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, co. 2 c.p.c. (nel quale si prevede che la sentenza contenga “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”).
Si farà riferimento ad atti, documenti e provvedimenti di causa, pertanto, nei limiti di quanto necessario ai fini della motivazione, rinviandosi per il resto integralmente al fascicolo processuale.
1.
In conseguenza della separazione delle posizioni attoree disposta con ordinanza dell'11.10.2024, permangono oggetto del presente giudizio le sole domande proposte da
Parte_1
Nell'atto di citazione l'attrice ha ripercorso la vicenda penale che costituisce l'antefatto del presente giudizio, esponendo che: - nell'anno 2012 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Novara, nell'ambito di procedimento iscritto, fra gli altri, a carico della stessa per il reato di cui all'art. 4 D.Lgs. 74/2000 (proveniente, per ragioni di competenza, da Verbania), dispose sequestro preventivo a fini di confisca per pagina 4 di 18 un valore di € 5.206.011,00; - la custodia dei valori sequestrati, costituiti da saldi attivi di conto corrente, titoli ed altri strumenti finanziari, fu accentrata presso
[...]
(quale gestore del Fondo Unico Giustizia), che, per il tramite degli Controparte_1 intermediari bancari designati, ha amministrato le risorse in appositi conti correnti c.d.
“specchio”, intestati al FUG e speculari agli altrettanti conti correnti c.d. “origine”, riconducibili al soggetto attinto dalla misura cautelare (in taluni casi cointestati a e;
- nelle more del procedimento penale e Pt_2 Parte_1 Pt_1 [...] indagati in due diversi procedimenti, addivennero ciascuno a transazione con Parte_2
Agenzia delle Entrate, con cui fu definito il debito, per quanto qui rileva, a carico di per complessivi € 2.979.905,00, a fronte di importi sequestrati per € Parte_1
5.206.011; - pertanto, con provvedimento di dissequestro dell'08.10.2014 la Procura di Novara dispose contestualmente il pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate a valere sulle somme sequestrate, fino alla concorrenza dell'importo necessario ad estinguere il debito tributario accertato, e la restituzione dell'eventuale residuo nei confronti dell'indagata, nei cui confronti in data 4.5.2015 fu pronunciato decreto di archiviazione, in mancanza di elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio;
- tra il 2014 e il 2015 furono effettuati i pagamenti dovuti all'Erario, il quale, una volta soddisfatto, autorizzò a dare ulteriore corso al decreto di dissequestro Controparte_1 quanto alla restituzione all'avente diritto dell'eventuale residuo.
L'attrice lamentava, nell'atto introduttivo, al pari di di non aver Parte_2 ancora ottenuto da parte del FUG, a distanza di oltre sette anni dal dissequestro e nonostante le richieste, lo svincolo delle rimanenze in particolare detenute presso l'intermediario né informazioni circa l'attività di custodia Controparte_3
e l'entità delle somme ancora giacenti. Si doleva, altresì, che le istanze parimenti rivolte a fossero rimaste prive di soddisfazione, sostenendo la banca che fosse il FUG a CP_6 doverne dare conto.
In mancanza di rendicontazione da parte tanto del FUG quanto di , l'attrice, CP_6 unitamente a affermando di non potersi basare se non sul raffronto Parte_2 tra le risorse in origine sequestrate e le somme versate all'Erario, affermava nella citazione di poter ritenere che fossero ancora arbitrariamente intestati al FUG presso almeno € 470.000 in linea capitale (non veniva indicato se riferibili a o a CP_6 Pt_2
o eventualmente a entrambi e in quale proporzione), da incrementarsi Parte_1 con i proventi di gestione (cedole, frutti civili, interessi moratori) calcolati dalle date del dissequestro fino a quella di effettivo pagamento, formulando al contempo riserva di quantificazione dei crediti restitutori in corso di causa, anche previo esperimento di consulenza tecnico-contabile (gli attori riferivano, altresì, che sarebbe stata d'altra parte confessata da la sussistenza di un debito verso Controparte_1 Parte_2 per oltre € 340.000 per sorte capitale, ciò in alcuni documenti acquisiti nel giudizio pagina 5 di 18 svolto dinanzi al Tribunale di Roma, attualmente pendente dinanzi alla Corte d'Appello, ma la questione esula dal presente giudizio).
Ritenuto che, dal momento in cui l'Autorità Giudiziaria ha ordinato la restituzione delle eccedenze agli aventi diritto, sia sorto un obbligo legale di adempiere tanto in capo al Contr
, quale custode, quanto in capo a , quale depositario e configura CP_6
l'inottemperanza come inadempimento ai sensi dell'art. 1218 c.c. e rilevato, inoltre, che in ogni caso, una volta revocato il sequestro, il titolo che inizialmente legittimava la detenzione delle somme è venuto meno, con conseguente applicazione, in via subordinata, delle norme sull'indebito e/o sull'arricchimento senza causa, parte attrice ha domandato accertarsi la mancata restituzione e, conseguentemente, condannarsi e , in solido tra loro o come ritenuto, Controparte_1 Controparte_3
a versarsi immediatamente, a (unitamente a a Parte_1 Parte_2 ciascuno per quanto di competenza, nelle originarie conclusioni) il complessivo importo di € 470.000,00, o altra minore o maggiore somma da determinarsi in corso di causa previa presentazione del conto di gestione da parte delle convenute, oltre ad ogni capitale e valore da accertarsi in giudizio, rivalutato ed incrementato dei frutti civili e di ogni provento o utilità connessa, con decorrenza dalle date dei decreti di dissequestro e sino all'effettivo soddisfo, con anatocismo dalla domanda.
In via istruttoria, parte attrice ha chiesto ordinarsi alle convenute l'esibizione del conto ex artt. 1713 c.c. - 263 s. c.p.c., oltre all'esperimento di consulenza tecnico-contabile.
Con la prima memoria depositata ex art. 183, co. 6 n. 1 c.p.c., gli attori hanno dato atto che in data 25/10/2022 ha accreditato in loro favore la somma complessiva di € CP_6
388.505,16 (ricevuta a titolo di acconto sui maggiori importi ritenuti dovuti), rispetto alla quale hanno lamentato la mancata ripartizione fra gli attori medesimi da parte di
, che ha ritenuto di rimetterla ai destinatari. CP_6
Parte attrice, e per quanto qui interessa in particolare ha chiesto, Parte_1 pertanto, la liquidazione di proventi, rivalutazione, interessi moratori e maggior danno sull'acconto di € 388.505,16 a far data dai decreti di dissequestro sino alla data di pagamento (25/10/2022), domandando altresì al Tribunale di stabilire la quota di propria spettanza;
ha insistito per la completa rendicontazione dei rapporti amministrati Contr dal presso , da sottoporsi a CTU contabile, ai fini della determinazione dei CP_6 maggiori importi in linea capitale ancora ritenuti;
ha chiesto dichiararsi “la responsabilità delle convenute, in concorso tra loro o come meglio ritenuto, per grave inadempimento agli obblighi di legge e violazione dei provvedimenti di dissequestro, nonché per avere deprivato i convenuti, ciascuno per quanto di competenza, dei capitali loro spettanti e dei proventi dagli stessi ritraibili, in relazione ai fatti tutti esposti in narrativa”, con conseguente condanna delle convenute, in via solidale tra loro o come meglio ritenuto, a versare all'attrice, per quanto di sua competenza, “ogni ulteriore somma e valore spettante in linea capitale a qualsiasi
pagina 6 di 18 titolo, da determinarsi, anche equitativamente, in corso di causa all'esito del richiesto rendiconto e dell'espletamento di CTU contabile”, oltre a “i frutti civili, ogni cedola, provento o utilità connessa ai capitali ritenuti, oltre a interessi compensativi, moratori, rivalutazione e rifusione integrale di tutti i maggiori pregiudizi per perdite e mancato guadagno, anche ai sensi dell'art. 1224, I e II comma, c.c. ed in via equitativa, con decorrenza dalle date dei decreti di dissequestro e sino all'effettivo soddisfo, con anatocismo dalla domanda”.
In via istruttoria, ha chiesto “ordinarsi alle convenute l'esibizione (i) degli e/c completi relativi ai cd. conti specchio afferenti a ciascuna delle risorse oggetto di sequestro, dalle date di apertura e fino alla completa reintestazione e restituzione agli esponenti qualsiasi valore;
(ii) del conto ex artt. 1713 c.c. - 263 s. c.p.c.”, ribadendo l'istanza di ammissione di CTU contabile.
In sede conclusiva, le conclusioni sono state infine articolate come in epigrafe.
2.
Riepilogate le pretese attoree nel presente giudizio, va in primo luogo ricostruita la disciplina applicabile alle risorse patrimoniali sequestrate nell'ambito di un processo penale, esposta nei propri atti da in conformità a quanto risultante Controparte_1 dalle disposizioni normative di settore.
A norma dell'art. 61, co. 23 del d.l. n. 112/2008, conv. con modif. in l. n. 133/2008, “le somme di denaro sequestrate nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, affluiscono ad un unico fondo”.
L'art. 2 del d.l. n. 143/2008, conv. con modif. in l. n. 181/2008, prevede: “
1. Il Fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, denominato: "Fondo unico giustizia", è gestito da con le modalità stabilite con il decreto di cui al predetto articolo 61, Controparte_1 comma 23. 2. Rientrano nel "Fondo unico giustizia", con i relativi interessi, le somme di denaro ovvero i proventi: a) di cui al medesimo articolo 61, comma 23; [..] 2-ter. Gli utili della gestione finanziaria delle somme di cui al comma 2-bis ((...)) sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione, in misura pari al 50 per cento, al Controparte_7
, al netto degli interessi spettanti, rispettivamente, ai creditori del fallimento e
[...] all'assegnatario. […]”.
Gli ulteriori commi prevedono, con rinvio a regolamentazione ministeriale, la remunerazione spettante a titolo di aggio a per la gestione delle Controparte_1 Contr risorse intestate , nonché le modalità di utilizzazione delle somme afferenti al Fondo da parte dell'amministratore delle somme o dei beni che formano oggetto di sequestro o confisca per provvedere al pagamento delle spese di conservazione o amministrazione, le modalità di controllo e di rendicontazione delle somme gestite da pagina 7 di 18 , nonché la natura delle risorse utilizzabili ai sensi del comma 7, i Controparte_1 criteri e le modalità da adottare nella gestione del Fondo in modo che venga garantita la pronta disponibilità delle somme necessarie per eseguire le restituzioni eventualmente disposte e, infine, le quote del FUG, anche frutto di utili della loro gestione finanziaria, da destinare mediante riassegnazione al Controparte_8
, al per assicurare il
[...] Controparte_7 funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali e all'entrata del bilancio dello Stato.
Quando l'Autorità Giudiziaria dispone un sequestro, il competente ufficio giudiziario iscrive le risorse che ne sono oggetto nel proprio registro FUG e, utilizzando apposito modello, comunica a le risorse finanziarie sottoposte a vincolo. Controparte_1
Gli operatori finanziari depositari della risorsa, ricevuta la notifica del provvedimento di sequestro penale, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del suddetto d.l. n. 143/2008, “[…] intestano “Fondo Unico Giustizia” i titoli, i valori, i crediti, i conti, i libretti, nonché le attività di cui alla lettera c) del comma 2” e “[…] trasmettono a , con modalità Controparte_1 telematica e nel formato elettronico reso disponibile dalla medesima società sul proprio sito internet all'indirizzo www.equitaliagiustizia.it, le informazioni individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Giustizia, dapprima con decreto 23 ottobre 2008 e poi con decreto 25 settembre 2009, ha individuato le informazioni che , le banche e gli altri operatori finanziari CP_9 devono trasmettere con modalità telematiche, tramite la cd. piattaforma Entratel, a con riferimento alle risorse, intestate al FUG, dagli stessi detenute. Controparte_1
Il citato decreto del 25 settembre 2009, in particolare, prevede che, in relazione ai rapporti intestati FUG, debbano essere trasmessi “attraverso il ricorso ai “Servizi Telematici dell'Agenzia delle Entrate” (il canale “entratel”) informazioni identificative del rapporto, del provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria o amministrativa, dell'anagrafica e degli eventuali soggetti collegati.
E' stato altresì confermato da che, in ottemperanza a quanto previsto Controparte_1 dalla Circolare ABI serie Legale n. 6 – 27 gennaio 2010, per ogni rapporto oggetto di provvedimento giudiziario di cui alla legge n. 181/2008, l'operatore finanziario provvede alla accensione di un corrispondente nuovo rapporto intestato al FUG, che ne mantiene inalterata la tipologia (un conto corrente a fronte di un conto corrente, un deposito titoli a fronte di un deposito titoli).
Inoltre, finché perdura il sequestro , pur senza essere depositaria delle Controparte_1 risorse vincolate penalmente, provvede alla c.d. “gestione finanziaria” delle risorse pagina 8 di 18 confluite nel FUG, allo scopo di massimizzarne il rendimento e nel rispetto dei vincoli previsti dalle norme vigenti.
In particolare, , oltre a tenere a disposizione del Controparte_1 Controparte_7 Contro
, del , del e del apposito rendiconto delle
[...] Controparte_8 CP_10 spese di conservazione e amministrazione delle risorse oggetto di intestazione dalla stessa sostenute, a norma dell'art. 6 del DM 30 luglio 2009, n. 127 : “
2. Fino al momento del versamento all'entrata del bilancio dello Stato, ai fini della successiva riassegnazione per le destinazioni disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui ai commi da 7 a 7-ter dell'articolo 2 della legge n. 181, CP_1
gestisce le risorse intestate Fondo unico giustizia avendo riguardo alle esigenze di
[...] liquidità del Fondo unico giustizia e garantendo la pronta disponibilità delle risorse diverse dal denaro ovvero delle somme di denaro necessarie per eseguire le restituzioni e i prelevamenti di cui al presente decreto.
3. Anche al fine di assicurare la pronta disponibilità di cui al comma 2, : a) relativamente alle risorse sequestrate che alla data della intestazione Controparte_1 risultano in forma diversa dal denaro, non effettua disinvestimenti, nuovi investimenti ovvero diversificazione degli investimenti, salvo diversa disposizione appositamente impartitale dal relativo amministratore;
b) relativamente alle risorse sequestrate che alla data della intestazione risultano in forma di denaro, nonché alle risorse assicurative registra la misura del tasso d'interesse attivo riconosciuto dagli Operatori e dagli Operatori assicurativi alla data dell'intestazione, nonché ogni variazione del predetto tasso che fosse successivamente comunicata dagli Operatori e dagli Operatori assicurativi;
c) intrattiene un apposito conto corrente, intestato Fondo unico giustizia, con l'Operatore che riconosce il più elevato tasso di interesse attivo, in ogni caso superiore alla media dei tassi di interesse attivi applicati dalle maggiori banche sui conti correnti dei loro clienti, di cui alla pubblicazione Bankitalia-depositi overnight presso l'Eurosistema; […]”.
L'utile realizzato in ciascun anno da a seguito dell'attività di gestione Controparte_1 finanziaria viene versato allo Stato entro il 30 aprile dell'anno successivo, in conformità a quanto stabilito prima dall'art. 2 del DM 15.09.2010 e ora dall'art. 2 del DM 20.04.2012.
Nel caso in cui venga disposto il dissequestro della risorsa precedentemente sequestrata,
riceve dall'ufficio giudiziario una disposizione di restituzione Controparte_1 impartita tramite l'apposito “modello C”, approvato con la citata nota n. 0099827.U del 30.07.2009 del Ministero della Giustizia.
Con l'acquisizione di tale modello, come evidenziato da medesima, Controparte_1 quest'ultima avvia l'iter di restituzione, impartendo, in ottemperanza all'art. 2, comma 2, del DM n. 127/2009, il conseguente ordine di restituzione all'operatore finanziario depositario, dopo aver effettuato gli opportuni riscontri amministrativi in ordine alla coerenza tra il modello di sequestro e quello di dissequestro (e dopo aver “decentrato” -
pagina 9 di 18 cioè riportato sul conto corrente originariamente sequestrato – le somme eventualmente
“accentrate” su altri operatori finanziari per esigenze di gestione finanziaria”).
Dalle stesse difese di emerge come sia tale soggetto – che, perdurante Controparte_1 il vincolo, diviene intestatario delle risorse tramite il FUG ed è responsabile della relativa gestione secondo i criteri normativamente previsti – a ricevere la disposizione giudiziaria di dissequestro, quando emessa, e a darvi corso impartendo all'operatore finanziario, presso cui è aperto il conto specchio, l'ordine di restituzione all'avente diritto.
L'operatore finanziario, d'altra parte, non ha diretto contatto con l'Autorità giudiziaria, avendo come proprio unico interlocutore : a quest'ultima, dunque, una Controparte_1 volta effettuate le necessarie verifiche, compete l'individuazione dei beni oggetto del dissequestro e dei soggetti aventi diritto alla restituzione.
Da quanto sopra, discende, inoltre, che è tenuta a fornire il conto Controparte_1 della gestione ai soggetti ai quali risponde, ossia l'Autorità giudiziaria, vigente il vincolo, e successivamente l'avente diritto alla restituzione, individuato nel provvedimento di dissequestro.
Né l'una, né l'altro, infatti, una volta disposto il vincolo, hanno alcun controllo sui beni sequestrati. In caso, in particolare, di risorse patrimoniali, viene addirittura creato un
“conto corrente specchio”, su cui le risorse transitano dal conto corrente di origine (comunque bloccato a ogni iniziativa del titolare). I conti corrente “specchio” sono intestati al FUG e rientrano nella gestione del Fondo da parte di , alla Controparte_1 quale, dunque, si deve l'impulso rispetto a ogni eventuale iniziativa di operatività (se del caso su autorizzazione dell'autorità giudiziaria, ove esulante dalla ordinaria gestione finanziaria regolata normativamente).
L'operatore finanziario presso cui il conto corrente “specchio” è aperto è, a sua volta, titolare dell'obbligo delle informative di rendere al titolare del conto (il FUG e, dunque,
) le informative previste sia dal contratto, in relazione alla specifica Controparte_1 tipologia di strumento (estratti conto, documenti relativi all'esecuzione delle disposizioni, ecc.), sia dalla normativa di settore.
3.
Gli attori e che hanno agito congiuntamente, lamentano di Pt_2 Parte_1 essere stati entrambi destinatari di provvedimento di sequestro penale, nell'ambito dei procedimenti in cui sono rispettivamente risultati indagati, fino alla concorrenza della somma individuata, in tesi accusatoria, come profitto dei reati agli stessi ascritti, pari a € 5.253.853,00 per e a € 5.206.011,00 per Parte_2 Parte_1
Lamentavano, in particolare, nell'atto di citazione di non aver ricevuto, pagate le somme dovute ad Agenzia delle Entrate in base agli accordi con la stessa conclusi, restituzione delle somme residue, che ipotizzavano ammontare almeno ad € 420.000. Come
pagina 10 di 18 riepilogato, in corso di causa è stata restituita agli attori la somma di € 388 505,16, ancora giacente sul conto specchio n. 127252.
L'attrice ha mantenuto ferme le proprie domande, pur dopo il pagamento suddetto, chiedendo di ottenere la rendicontazione della gestione di tutte le risorse sequestrate e il pagamento del residuo sulle stesse ancora esistente alla data del dissequestro (oltre a frutti, cedole e altri proventi a decorrere da tale data).
Va, dunque, immediatamente rilevato che, a differenza di quanto assume (cfr. le CP_6 memorie conclusive), l'attrice non ha concentrato le proprie domande sulla menzionata risorsa n. 127252, né nell'atto introduttivo né nel prosieguo di causa.
Al riguardo si osserva, anzi, quanto segue.
Il destinatario di un sequestro - pur dato atto che egli non è in grado di verificare, fino a che non sia esibita la relativa documentazione, quali somme residuino di quelle originariamente colpite dal vincolo, tanto più ove si tratti non di denaro liquido, costituente il saldo attivo di un conto corrente, ma di strumenti finanziari – è, però, tenuto a svolgere una precisa allegazione, sorretta da idonea documentazione, circa l'individuazione dei beni sequestrati, di cui chiede la restituzione, e circa il valore di ogni specifica risorsa al momento del sequestro, da confrontarsi con le successive evenienze che, attivamente e passivamente, possono aver inciso sullo stesso, anche in considerazione della natura del bene vincolato (ad esempio, liquidazioni, prelievi per spese, perdite o incrementi di valore dei titoli, maturazione di frutti e così via) al fine di determinare i beni (in ipotesi: i titoli costituenti la gestione patrimoniale, in essa rimasti fermi) o l'importo da restituirsi. Ciò tanto più quando, come nel caso di specie, si tratti di sequestro finalizzato alla confisca, eseguibile per equivalente sulle risorse concretamente reperite dall'autorità giudiziaria, e, comunque, infine potenzialmente non eseguito per l'intero ammontare sequestrabile.
In linea di principio, pertanto, la pretesa di dissequestro e la correlata domanda di rendiconto non possono prescindere dalla considerazione (in questa sede, estranea all'originario procedimento penale, altresì dalla produzione) del verbale di sequestro, da cui risulta quali beni siano stati effettivamente vincolati e quale sia il valore di ciascuna specifica risorsa. Trattasi, infatti, dell'allegazione minima necessaria volta a sorreggere una istanza di dissequestro e ad evitare che la contestazione circa l'asserita mancata restituzione di tutto quanto sequestrato non appaia del tutto astratta e meramente esplorativa.
Tale verbale non è stato prodotto e, per vero, nei propri atti neppure Parte_1 ha individuato i rapporti sequestrati, la loro natura e il loro valore al momento del sequestro. Ciò nondimeno, rispetto all'attrice gli elementi complessivamente risultanti dagli atti sono sufficienti per ricostruire tali dati nei termini seguenti.
pagina 11 di 18 L'istanza istruttoria e la domanda di rendiconto sono stati riferiti dall'attrice alle “risorse oggetto di sequestro specificate in atti e nella produzione sub doc. 17 dell'attrice”.
Il provvedimento di sequestro, in mancanza del relativo verbale di esecuzione, non contiene alcuna indicazione di risorse, disponendo “il sequestro del profitto ovvero anche per equivalente di altre somme, titoli quote sociali o beni nella titolarità dell'indagata”.
Nel documento dall'attrice prodotto sub n. 17 si legge che “tra gli altri venivano fatti oggetto di sequestro i valori presenti sui seguenti rapporti (di seguito, “i Rapporti”): gestione patrimoniale n. 09000/3350/8138, intestato a […]; - conto corrente n. Parte_1
09000/1000/74234 cointestato a e a - deposito amministrato n Pt_2 Parte_1
09000/9000/1086874 cointestato a e a […]”. Pt_2 Parte_1
Dal modello C riferibile a – da cui si ricava, indirettamente, quali Parte_1 rapporti furono vincolati - risulta, di quelli indicati nel doc. 17, la disposizione di dissequestro solo della gestione patrimoniale n. 09000/3350/8138 (nel modello C sono menzionate altre due risorse, che tuttavia non sono indicate nel documento n. 17 come riferibili a va ricordato che il Gip di Novara dispose sequestro e Parte_1 dissequestro sia nei confronti della sia nei confronti della coindagata Parte_1 Per_1
.
[...]
Il conto corrente n. 09000/1000/74234, cointestato a e a Pt_2 Parte_1
(al quale corrispondeva il deposito amministrato indicato come n. 1086674 da nei CP_6 propri scritti: non è noto se esso coincida con il n. 09000/9000/1086874, così indicato nel doc. n. 17 per errore di battitura, o se tale ultimo deposito fosse ulteriore e diverso dal primo e fosse appoggiato su altro conto corrente ancora) risulta sequestrato solo a carico di come si evince dal relativo modello C prodotto da Parte_2
. Controparte_1
Le deduzioni di chiariscono e confermano quanto sopra. CP_6
La Banca ha infatti riferito che presso la filiale di Borgomanero la sig.ra CP_6 Parte_1 era intestataria della gestione Patrimoniale
[...] Controparte_3
n. 09000/3350/00008138 e che (oltre a essere titolare di altri Parte_2 rapporti, che riguardano la sua sola posizione e che, pertanto, non è qui necessario esaminare) era titolare con del conto corrente n 74234, su cui insisteva il Pt_1 deposito amministrato n. 1086674, di cui si è detto.
ha, inoltre, esposto di avere apposto, in conseguenza della notifica del sequestro, un CP_6 blocco operativo alla gestione patrimoniale summenzionata di per un Parte_1 controvalore di € 5.206.011,00 (dunque per l'intero ammontare del provvedimento di sequestro: cfr. anche il doc. 3 di , da cui risulta la relativa informativa al nucleo di CP_6
Polizia Tributaria di Novara), provvedendo successivamente a intestare al FUG il conto pagina 12 di 18 corrente n. 09000/1000/127252 SU (quale “specchio” del c/c di “origine” n. 620640 private) collegato alla Gestione patrimoniale n. 09000/3350/00008138. CP_6
Il sequestro della gestione patrimoniale suddetta, disposto a carico di Parte_1 ha dunque esaurito il valore del sequestro, il che fornisce la riprova che non vennero sequestrate altre risorse a carico della stessa.
Le pretese di possono, dunque, ammissibilmente appuntarsi sul Parte_1 suddetto conto e sulla relativa gestione patrimoniale, quale risorsa, puntualmente individuata, documentatamente colpita da sequestro per un valore dichiarato dalle convenute medesime (da , senza rilievi sul punto da parte di ). CP_6 Controparte_1
Nessuna indagine, invece, potrà essere compiuta rispetto alle ulteriori risorse menzionate nel doc. n. 17 dell'attrice (il conto corrente n. 09000/1000/74234 e il deposito amministrato n. 09000/9000/1086874, entrambi cointestati a e a Pt_2 Parte_1
.
[...]
Quanto al deposito n. 09000/9000/1086874, se diverso dal n. 1086674, neppure è stata dimostrata la sottoposizione a vincolo.
Ove, invece, si tratti della gestione n. 1086674, aperta presso il conto n. 74234, cui corrispondeva il conto specchio n. 127256 (il cui ammontare residuo è stato liquidato in corso di causa), deve osservarsi che dette risorse, sebbene cointestate agli attori, sono state sequestrate a carico del solo (come si evince dal fatto che esse Parte_2 sono inserite nel modello C relativo a quest'ultimo, mentre non sono inserite nel modello C relativo a . Parte_1
Non è noto se il vincolo abbia attinto solo la metà del valore delle due suddette risorse o se sia stato sequestrato tutto quanto giacente sul conto, unitamente all'intero deposito titoli. In entrambi i casi, tuttavia, nulla può pretendere in questa sede. Parte_1
Nel primo, infatti, ella sarebbe rimasta nella disponibilità della metà residua, non sequestrata, per cui la questione esulerebbe in radice dall'oggetto di questo giudizio. Nel secondo, il sequestro avrebbe potuto colpire l'intera giacenza solo sul presupposto che, al di là della formale intestazione, tutte le somme e i valori fossero riferibili a
[...] presupposto che , quale terza estranea al sequestro, avrebbe dovuto Parte_2 Pt_1 fare valere nella sede penale o impugnando il sequestro o, comunque, chiedendo l'accertamento della propria qualità di avente diritto alla restituzione al momento del dissequestro. Nulla di tutto ciò risulta essere avvenuto e il provvedimento di dissequestro è stato emesso in favore del solo né in questa sede è Parte_2 consentito svolgere accertamenti differenti, rientranti nell'ambito della giurisdizione penale sulla misura cautelare emessa.
4.
pagina 13 di 18 dunque, una volta ricostruito che la stessa fu destinataria di Parte_1 sequestro della gestione Patrimoniale aperta presso n. Controparte_3
09000/3350/00008138, che valeva all'epoca € 5.206.011,00 e rispetto alla quale fu creato il conto specchio intestato al FUG n. 127252, avrebbe avuto diritto alla restituzione di quanto (eventualmente) residuato, in tale gestione, una volta liquidatane una parte per pagare il dovuto ad Agenzia delle Entrate (per € 2.979.905, secondo quanto riferito dall'attrice e non contestato dalle convenute).
L'eccezione di per cui le pretese restitutorie dell'attrice troverebbero Controparte_1 ostacolo nella previsione di cui agli artt. 150, comma 4, e 154, comma 2, del D.P.R. n. 115/2002 (T.U. Spese di Giustizia), secondo cui decorso inutilmente il termine di tre mesi dalla comunicazione all'avente diritto del provvedimento di restituzione unitamente all'avviso che le somme o valori sequestrati, decorsi tre mesi dalla comunicazione medesima senza che l'avente diritto abbia provveduto al ritiro, sono devoluti alla cassa delle ammende, non può trovare accoglimento.
L'attrice, per vero, risulta avere ricevuto rituale comunicazione, unitamente al provvedimento di dissequestro, come da doc. 12 prodotto dall'attrice medesima. Risulta, infatti, dal documento l'avvenuta trasmissione via fax al difensore dell'attrice in data 14.10.2014 da parte della Guardia di Finanza, evidentemente incaricata della notifica, con indicazione espressa della pregressa elezione di domicilio dell'indagata presso lo studio del difensore e con invito alla restituzione della copia notificata “munita dell'attestazione di ricevuta”, effettivamente apposta (in alto a destra nella prima pagina) in vista del reinvio al notificante.
L'avvenuta trasmissione via fax comprova che pervenne regolarmente anche la pagina contenente la comunicazione (la quinta di cinque, tutte regolarmente inviate).
E' provato, dunque, che la comunicazione di cui all'art. 150, co. 4 del DPR n. 115/2002 sia stata ritualmente rivolta all'indagata, avente diritto al dissequestro, subito dopo la pronuncia del relativo provvedimento.
Ciò nondimeno, è indiscusso, e ve ne è riscontro documentale, che la materiale restituzione all'avente diritto non si sarebbe potuta disporre già a partire dalla data della comunicazione, poiché era previsto che gli indagati ritornassero in possesso delle residue somme solo all'esito dei pagamenti all'Agenzia delle Entrate. Con unico provvedimento di revoca era disposto il dissequestro sia delle somme necessarie a dare adempimento agli accordi intercorsi con Agenzia delle Entrate, sia delle eventuali somme residue in favore delle indagate, così prevedendosi necessariamente una scansione di atti e, pertanto, cronologica nell'esecuzione del dissequestro.
Dalla nota di AdE del 18.11.2014, emerge che i pagamenti a quella data erano ancora in corso e che, peraltro, si poneva il problema dei pagamenti dovuti dalla per cui Per_1
AdE avvertiva che, essendo insufficienti le risorse sequestrate alla stessa, le sostanze di pagina 14 di 18 e si sarebbero dovute utilizzare per far fronte ai debiti tributari anche Pt_2 Pt_1 della Per_1
Ebbene, non è noto quando dette operazioni siano terminate e non consta che l'attrice abbia ricevuto nuovo avviso ai sensi dell'art. 150, co. 4 DPR n. 115/2002. Dunque, non è noto se la prima formale richiesta dell'attrice di svincolo delle somme residue, prodotta in atti, sia intervenuta nei tre mesi da quando la restituzione sarebbe stata effettivamente possibile e dalla ricezione della comunicazione che la invitava, a quel punto in modo efficace, al ritiro.
ha opposto, inoltre, che l'attrice non avrebbe fornito la prova Controparte_1 dell'esistenza di rimanenze. Il destinatario del sequestro, tuttavia, non è in condizione di fornire detta prova, se non sulla base di informazioni e di documentazione ricevute dal FUG medesimo e che l'attrice, non smentita, lamenta di non avere ottenuto stragiudizialmente. , d'altra parte, non l'ha ad oggi prodotta neppure Controparte_1 in giudizio, né ha positivamente affermato che alla data del dissequestro il saldo del conto specchio n. 127252 fosse pari a zero.
E' ben vero che l'attrice, anche sotto questo profilo, ha fornito deduzioni carenti, non avendo chiarito in modo puntuale se e di quali restituzioni abbia beneficiato (considerato che la stessa lamentava, nell'atto di citazione, la mancata restituzione di un residuo di soli € 470.000, dato che, tanto più accertata la riferibilità della maggior parte di tale somma al sequestro di alla luce di quanto sopra osservato, Parte_2 porterebbe a concludere che una buona parte delle somme, al di là di quelle devolute ad Agenzia delle Entrate, siano state restituite o siano state utilizzate per l'estinzione del debito tributario della Per_1
Sarebbe spettato, tuttavia, alle convenute (entrambe nella possibilità di farlo, impregiudicata, al momento, la valutazione circa eventuali responsabilità per inadempimento nei confronti dell'attrice a carico delle stesse) dedurre e provare sia la liquidazione di valori per poter provvedere ai pagamenti ad Agenzia delle Entrate – per conto di o di terzi - sia l'avvenuta restituzione di somme, all'esito Parte_1 degli stessi.
In ogni caso, in assenza di rendiconto, non sarebbe possibile stabilire se le somme eventualmente pagate corrispondano all'integrale residuo dovuto all'avente diritto.
5.
Va, pertanto, in primo luogo accolto l'ordine di esibizione degli estratti del suddetto conto corrente specchio e della gestione patrimoniale sullo stesso appoggiata, oltre che di ogni ulteriore documentazione relativa all'operatività del conto e della gestione relativa, sia nei confronti di , quale titolare del conto, sia nei confronti di , Controparte_1 CP_6 che li ha formati (trattandosi di mero strumento istruttorio, in astratto attivabile anche pagina 15 di 18 nei confronti di soggetti terzi, non è necessario, ai limitati fini in esame, stabilire se l'attrice avrebbe avuto diritto ad ottenerli, fuori del giudizio, dalla sola CP_1
o anche, direttamente, dall'operatore finanziario).
[...]
L'attrice ha altresì diritto al compiuto rendiconto della gestione della risorsa sequestrata da parte di , come da domanda ex art. 263 c.p.c. Controparte_1
Il procedimento di cui all'art. 263 c.p.c. è uno strumento processuale che permette di richiedere al soggetto che vi sia tenuto l'adempimento di un suo obbligo sostanziale: quello di rendere il conto, inteso come evidenza dei risultati di una sua attività, in quanto influente nella sfera di interessi patrimoniali altrui o, contemporaneamente, nella altrui e nella propria (Cass., n. 17283/2010).
Come tale, esso si ricollega all'esistenza di un rapporto di natura sostanziale, si instaura a seguito di domanda di rendiconto proposta in via principale o incidentale e si sviluppa come un giudizio di cognizione di merito, sia pure speciale, il cui atto terminale può essere un'ordinanza non impugnabile del giudice istruttore, in caso di accettazione del conto, ovvero, in caso contrario, una sentenza (se del caso parziale quando trattasi di procedimento promosso in via incidentale) avente attitudine ad acquisire efficacia di giudicato sul modo di essere della situazione sostanziale inerente l'obbligo di rendiconto, ciò in via esclusiva o in via strumentale rispetto ad altra situazione costituente il diritto principale cui si ricollega l'obbligo di rendiconto (Cass., n. 26222/2022; n. 17283/2010 cit.; n. 12463/1999).
In presenza di una controversia in ordine alla situazione o al negozio da cui si fa discendere l'obbligo di rendiconto, l'ordine del giudice di presentazione del conto deve essere preceduto dall'accertamento dell'esistenza di detta situazione o negozio, che ne costituiscono la base imprescindibile (Cass., n. 26222/2022; n. 4765/2007), ragione per la quale è risultata necessaria la pronuncia della presente sentenza non definitiva.
Nella specie, è ben vero, come rilevato da , che quest'ultima agisce non Controparte_1 come mandatario del singolo soggetto, ma su ordine dell'autorità giudiziaria, quale gestore di somme vincolate alla destinazione pubblica nell'interesse dello Stato. E, infatti, nel perdurare del vincolo l'attrice non avrebbe avuto legittimazione, rispondendo unicamente all'autorità giudiziaria, solo soggetto legittimato a Controparte_1 chiedere conto della gestione.
Nella specie, tuttavia, è pacifico che le somme siano state dissequestrate in favore dell'avente diritto, individuato – per quanto qui di rilievo – nella stessa indagata che aveva subito il sequestro.
Non constano – non ha opposto – ulteriori evenienze di natura Controparte_1 penalistica che impediscano la restituzione (d'altra parte l'attrice ha visto archiviato il pagina 16 di 18 procedimento penale, per cui non è questione di pagamento di spese di giustizia o di confisca).
Ogni interferenza con il procedimento penale pare, dunque, ormai venuta meno, ragione per cui si ritiene corretto che l'attrice abbia agito in questa sede civile al fine di ottenere la corresponsione del dovuto direttamente dalle convenute – quale Controparte_1 gestore del FUG e quale depositaria delle risorse, impregiudicata al momento la CP_6 questione della configurabilità di inadempimenti a carico dell'uno o dell'altro soggetto, dovendosi la questione valutare all'esito dell'istruttoria - piuttosto che promuovere incidente di esecuzione in sede penale (eccezione che, d'altra parte, neppure le convenute hanno opposto).
Va ancora precisato che il procedimento di rendimento del conto si distingue da altri strumenti processuali, quale l'ordine di esibizione di cui all'art. 210 c.p.c., che sono volti ad ottenere la mera esibizione documenti, di regola, preesistenti;
tramite l'art. 263 c.p.c., infatti, si richiede al destinatario uno specifico facere di natura dimostrativa, che può certo essere realizzato tramite la produzione di documenti, ma può anche concretarsi in forma non esclusivamente documentale o implicare la formazione di documenti nuovi, generati espressamente a quello scopo (cfr. Cass., n. 19991/2012). Così come il procedimento ex art. 263 c.p.c. si distingue dalla richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c., così il rendimento del conto − come attività − si distingue dunque dal “rendiconto” come esito documentale (così, condivisibilmente, Trib. Torino, 22/03/2023, n. 1251).
Alla mera produzione documentale – proveniente da quella più diligente fra le due convenute cui l'ordine di esibizione è indirizzato – dovrà affiancarsi, pertanto, il rendiconto della gestione della risorsa in esame – sia conto corrente, sia soprattutto gestione patrimoniale sullo stesso insistente - da parte di . Controparte_1
6.
La causa va, dunque, rimessa sul ruolo come da separata ordinanza per lo svolgimento dell'istruttoria indicata e per la prosecuzione.
Ogni ulteriore statuizione, come la regolamentazione delle spese, va riservata alla pronuncia della sentenza definitiva.
PQM
il Tribunale di Novara, in composizione monocratica, parzialmente e non definitivamente decidendo nel proc. n. 3002/2021:
1) accerta il diritto di ad ottenere da il Parte_1 Controparte_1 rendiconto della gestione del conto corrente intestato al FUG n. 09000/1000/127252 SU (quale “specchio” del c/c di “origine” n. 620640 private, acceso presso nonché della Gestione Controparte_3 patrimoniale collegata n. 09000/3350/00008138, dalla data del sequestro sino pagina 17 di 18 alla data dell'integrale restituzione all'avente diritto o, in mancanza, sino alla data del rendiconto;
2) ordina, pertanto, a di rendere il conto suddetto ai sensi dell'art. Controparte_1
263 c.p.c. e seguenti;
3) rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per l'istruttoria e la prosecuzione;
4) spese al definitivo.
Novara, 23 agosto 2023
Il giudice
Dott. Annalisa Boido
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annalisa Boido, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3002/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ROBERTA GRONDONA, elettivamente domiciliata presso il difensore
ATTORE contro
(C.F. , in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_1 speciale , con il patrocinio dell'avv. STEFANIA DI STEFANI, Controparte_2 elettivamente domiciliata presso il difensore e contro
(C.F. , in persona Controparte_3 P.IVA_2 del procuratore speciale con il patrocinio dell'avv. GERARDO Controparte_4
MACRINI, elettivamente domiciliata presso il difensore
CONVENUTI
Oggetto: contratti e obbligazioni varie – rendiconto – inadempimento - indebito
CONCLUSIONI
Per parte attrice Parte_1
“Si chiede al Tribunale di così giudicare, respinta ogni contraria domanda, istanza, deduzione:
A) accertare e dichiarare che le parti convenute non hanno provveduto a restituire all'esponente Contr tutte le eccedenze residue spettanti a ed intestate al – Parte_1
[...] presso le quali dovevano essere Controparte_1 Controparte_3 pagina 1 di 18 immediatamente svincolate in forza del decreto giudiziale di dissequestro di cui in narrativa e Contr sono, invece, rimaste intestate al e depositate presso Intesa San Paolo Private Banking S.p.a. illegittimamente e/o senza titolo,
B) dare atto dell'effetto ricognitivo/confessorio emergente dalle dichiarazioni rese dalle convenute e dal pagamento effettuato in data 25/10/2022 (ricevuto dall'attrice, per quanto di competenza, in acconto sul maggior dovuto);
C) ordinare alle convenute di presentare il completo rendiconto di gestione e disporre l'espletamento di consulenza tecnica contabile sulle inerenti risultanze, come infra specificato sub H) – H1) – H2);
D) dichiarare la responsabilità delle convenute, in concorso tra loro o come meglio ritenuto, per grave inadempimento agli obblighi di legge e violazione del provvedimento di dissequestro, nonché per avere deprivato l'attrice, per quanto di competenza, dei capitali alla stessa spettanti e dei proventi dalla medesima ritraibili, in relazione ai fatti tutti esposti in narrativa;
E) dichiarare pertanto obbligate e/o Controparte_1 Controparte_3
a rifondere all'attrice, per quanto di competenza della stessa, qualsiasi importo e valore
[...] illegittimamente ritenuto nonostante i decreti di dissequestro, incrementato come specificato in atti;
F) dato atto del versamento parziale avvenuto il 25/10/2022 e di quanto esposto in atti, attribuire all'attrice, per quanto di spettanza della stessa, l'inerente somma a titolo di acconto sul maggior dovuto, determinandone la quota di imputazione a favore di Parte_1
G) condannare le convenute, in via solidale tra loro o come meglio ritenuto, a liquidare e versare a (per quanto di competenza): Parte_1
(I) ogni ulteriore somma e valore spettante in linea capitale a qualsiasi titolo, da determinarsi, anche equitativamente, in corso di causa all'esito del richiesto rendiconto e dell'espletamento di CTU contabile,
(II) i frutti civili, ogni cedola, provento o utilità connessa ai capitali ritenuti, oltre a interessi compensativi, moratori, rivalutazione e rifusione integrale di tutti i maggiori pregiudizi per perdite e mancato guadagno, anche ai sensi dell'art. 1224, I e II comma, c.c. ed in via equitativa, con decorrenza dalle date del decreto di dissequestro e sino all'effettivo soddisfo, con anatocismo dalla domanda;
H) in relazione alla proposta domanda di rendiconto:
H1) si chiede ordinarsi alle convenute l'esibizione, per quanto di ragione con riguardo all'oggetto della presente causa:
(i) e/c completi dei movimenti relativi ai cd. conti specchio afferenti a ciascuna delle risorse oggetto di sequestro specificate in atti e nella produzione sub doc. 17 dell'attrice (conti correnti bancari, rapporti di Gestione Patrimoniale, Depositi Amministrati, titoli, strumenti finanziari e
pagina 2 di 18 rapporti comunque denominati), dalle date di apertura e fino alla completa reintestazione e restituzione all'esponente di qualsiasi valore;
(ii) “eseguiti” relativi alla vendita degli strumenti finanziari presenti nei rapporti di Gestione Patrimoniale / Depositi Amministrati e degli inerenti prezzi;
(iii) dettagli di somme e/o risorse ancora intestate al FUG e depositate presso;
CP_6
(iv) dettagli inerenti ai frutti già prodotti dai rapporti sopra indicati e/o di futura produzione fino all'effettiva liquidazione;
c
(v) conto di gestione ex artt. 1713 c.c. - 263 s. c.p.c., corredato delle registrazioni contabili di supporto, ex artt. 2711, II comma c.c. e 212 c.p.c., con separata indicazione delle seguenti partite:
(a) composizione quanti/qualitativa delle risorse al momento del sequestro;
(b) plus/minusvalenze relative agli strumenti finanziari sequestrati;
(c) consistenze quanti/qualitative delle risorse al momento del decreto di dissequestro;
(d) modalità e destinazione di utilizzo delle somme sequestrate alla luce dell'Accordo di definizione del 01/08/2014 [nostro doc. 10] e dei documenti in atti, con specifica della provenienza dei mezzi impiegati;
(e) saldi finali;
(f) specifica delle quote d'imputazione della quota spettante a Parte_1
(g) aggio percepito per ogni anno;
H2) Si chiede nominarsi Ausiliario del Giudice ai fini dell'espletamento di Consulenza Tecnico- Contabile d'ufficio:
i sulle risultanze della richiesta rendicontazione;
ii sulla determinazione degli importi spettanti all'attrice Parte_1
I) respingere ogni contraria istanza, deduzione, domanda, produzione siccome illegittima, infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata;
L) disporre il pagamento a favore dell'esponente di compensi professionali, anticipazioni, rimborso spese forfettario, Iva e Cpa come per legge.
Per parte convenuta (conclusioni da intendersi limitate alla Controparte_1 posizione dell'attrice come da verbale dell'udienza del 21.1.2025) Parte_1
“- rigettare la domanda promossa dai sig.ri e nei Parte_2 Parte_1 confronti di , stante la legittimità del comportamento tenuto dalla società Controparte_1 nel pieno rispetto della speciale normativa di settore;
pagina 3 di 18 - in via subordinata, condannare la sola , in persona del Controparte_3 legale pro tempore, al pagamento di tutte le somme che ad ogni titolo dovessero eventualmente esser riconosciute agli attori;
- in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite”.
Per (conclusioni da intendersi limitate alla Controparte_3 posizione dell'attrice come da verbale dell'udienza del 21.1.2025) Parte_1
“a. in via principale: rigettare integralmente le domande formulate da parte attrice nei propri confronti, in quanto infondate in ogni loro parte, sia in punto di fatto che di diritto, nonché attesa la carenza di ogni responsabilità in capo alla comparente rispetto i fatti di causa;
CP_6
b. in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda formulata da parte attrice, limitare l'obbligazione restitutoria di in favore Controparte_3 degli odierni attori alle sole somme presenti sul c/c FUG (quale “specchio” del c/c 74324 C.F._2 cointestato con su cui insisteva il D/A FUG 1089112_22 (quale “specchio” Parte_1 del d/a 1086674 cointestato condannando la sola Parte_1 Controparte_1 alla corresponsione di tutte le ulteriori somme eventualmente riconosciute ai sigg.ri
[...]
e in ragione dell'esclusiva responsabilità di Pt_2 Parte_1 Controparte_1 nella determinazione dell'asserito evento dannoso.
[...]
In ogni caso, con vittoria di competenze, spese ed onorari. Con ogni salvezza”.
***
Motivi in fatto e in diritto della decisione
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, co. 2 c.p.c. (nel quale si prevede che la sentenza contenga “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”).
Si farà riferimento ad atti, documenti e provvedimenti di causa, pertanto, nei limiti di quanto necessario ai fini della motivazione, rinviandosi per il resto integralmente al fascicolo processuale.
1.
In conseguenza della separazione delle posizioni attoree disposta con ordinanza dell'11.10.2024, permangono oggetto del presente giudizio le sole domande proposte da
Parte_1
Nell'atto di citazione l'attrice ha ripercorso la vicenda penale che costituisce l'antefatto del presente giudizio, esponendo che: - nell'anno 2012 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Novara, nell'ambito di procedimento iscritto, fra gli altri, a carico della stessa per il reato di cui all'art. 4 D.Lgs. 74/2000 (proveniente, per ragioni di competenza, da Verbania), dispose sequestro preventivo a fini di confisca per pagina 4 di 18 un valore di € 5.206.011,00; - la custodia dei valori sequestrati, costituiti da saldi attivi di conto corrente, titoli ed altri strumenti finanziari, fu accentrata presso
[...]
(quale gestore del Fondo Unico Giustizia), che, per il tramite degli Controparte_1 intermediari bancari designati, ha amministrato le risorse in appositi conti correnti c.d.
“specchio”, intestati al FUG e speculari agli altrettanti conti correnti c.d. “origine”, riconducibili al soggetto attinto dalla misura cautelare (in taluni casi cointestati a e;
- nelle more del procedimento penale e Pt_2 Parte_1 Pt_1 [...] indagati in due diversi procedimenti, addivennero ciascuno a transazione con Parte_2
Agenzia delle Entrate, con cui fu definito il debito, per quanto qui rileva, a carico di per complessivi € 2.979.905,00, a fronte di importi sequestrati per € Parte_1
5.206.011; - pertanto, con provvedimento di dissequestro dell'08.10.2014 la Procura di Novara dispose contestualmente il pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate a valere sulle somme sequestrate, fino alla concorrenza dell'importo necessario ad estinguere il debito tributario accertato, e la restituzione dell'eventuale residuo nei confronti dell'indagata, nei cui confronti in data 4.5.2015 fu pronunciato decreto di archiviazione, in mancanza di elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio;
- tra il 2014 e il 2015 furono effettuati i pagamenti dovuti all'Erario, il quale, una volta soddisfatto, autorizzò a dare ulteriore corso al decreto di dissequestro Controparte_1 quanto alla restituzione all'avente diritto dell'eventuale residuo.
L'attrice lamentava, nell'atto introduttivo, al pari di di non aver Parte_2 ancora ottenuto da parte del FUG, a distanza di oltre sette anni dal dissequestro e nonostante le richieste, lo svincolo delle rimanenze in particolare detenute presso l'intermediario né informazioni circa l'attività di custodia Controparte_3
e l'entità delle somme ancora giacenti. Si doleva, altresì, che le istanze parimenti rivolte a fossero rimaste prive di soddisfazione, sostenendo la banca che fosse il FUG a CP_6 doverne dare conto.
In mancanza di rendicontazione da parte tanto del FUG quanto di , l'attrice, CP_6 unitamente a affermando di non potersi basare se non sul raffronto Parte_2 tra le risorse in origine sequestrate e le somme versate all'Erario, affermava nella citazione di poter ritenere che fossero ancora arbitrariamente intestati al FUG presso almeno € 470.000 in linea capitale (non veniva indicato se riferibili a o a CP_6 Pt_2
o eventualmente a entrambi e in quale proporzione), da incrementarsi Parte_1 con i proventi di gestione (cedole, frutti civili, interessi moratori) calcolati dalle date del dissequestro fino a quella di effettivo pagamento, formulando al contempo riserva di quantificazione dei crediti restitutori in corso di causa, anche previo esperimento di consulenza tecnico-contabile (gli attori riferivano, altresì, che sarebbe stata d'altra parte confessata da la sussistenza di un debito verso Controparte_1 Parte_2 per oltre € 340.000 per sorte capitale, ciò in alcuni documenti acquisiti nel giudizio pagina 5 di 18 svolto dinanzi al Tribunale di Roma, attualmente pendente dinanzi alla Corte d'Appello, ma la questione esula dal presente giudizio).
Ritenuto che, dal momento in cui l'Autorità Giudiziaria ha ordinato la restituzione delle eccedenze agli aventi diritto, sia sorto un obbligo legale di adempiere tanto in capo al Contr
, quale custode, quanto in capo a , quale depositario e configura CP_6
l'inottemperanza come inadempimento ai sensi dell'art. 1218 c.c. e rilevato, inoltre, che in ogni caso, una volta revocato il sequestro, il titolo che inizialmente legittimava la detenzione delle somme è venuto meno, con conseguente applicazione, in via subordinata, delle norme sull'indebito e/o sull'arricchimento senza causa, parte attrice ha domandato accertarsi la mancata restituzione e, conseguentemente, condannarsi e , in solido tra loro o come ritenuto, Controparte_1 Controparte_3
a versarsi immediatamente, a (unitamente a a Parte_1 Parte_2 ciascuno per quanto di competenza, nelle originarie conclusioni) il complessivo importo di € 470.000,00, o altra minore o maggiore somma da determinarsi in corso di causa previa presentazione del conto di gestione da parte delle convenute, oltre ad ogni capitale e valore da accertarsi in giudizio, rivalutato ed incrementato dei frutti civili e di ogni provento o utilità connessa, con decorrenza dalle date dei decreti di dissequestro e sino all'effettivo soddisfo, con anatocismo dalla domanda.
In via istruttoria, parte attrice ha chiesto ordinarsi alle convenute l'esibizione del conto ex artt. 1713 c.c. - 263 s. c.p.c., oltre all'esperimento di consulenza tecnico-contabile.
Con la prima memoria depositata ex art. 183, co. 6 n. 1 c.p.c., gli attori hanno dato atto che in data 25/10/2022 ha accreditato in loro favore la somma complessiva di € CP_6
388.505,16 (ricevuta a titolo di acconto sui maggiori importi ritenuti dovuti), rispetto alla quale hanno lamentato la mancata ripartizione fra gli attori medesimi da parte di
, che ha ritenuto di rimetterla ai destinatari. CP_6
Parte attrice, e per quanto qui interessa in particolare ha chiesto, Parte_1 pertanto, la liquidazione di proventi, rivalutazione, interessi moratori e maggior danno sull'acconto di € 388.505,16 a far data dai decreti di dissequestro sino alla data di pagamento (25/10/2022), domandando altresì al Tribunale di stabilire la quota di propria spettanza;
ha insistito per la completa rendicontazione dei rapporti amministrati Contr dal presso , da sottoporsi a CTU contabile, ai fini della determinazione dei CP_6 maggiori importi in linea capitale ancora ritenuti;
ha chiesto dichiararsi “la responsabilità delle convenute, in concorso tra loro o come meglio ritenuto, per grave inadempimento agli obblighi di legge e violazione dei provvedimenti di dissequestro, nonché per avere deprivato i convenuti, ciascuno per quanto di competenza, dei capitali loro spettanti e dei proventi dagli stessi ritraibili, in relazione ai fatti tutti esposti in narrativa”, con conseguente condanna delle convenute, in via solidale tra loro o come meglio ritenuto, a versare all'attrice, per quanto di sua competenza, “ogni ulteriore somma e valore spettante in linea capitale a qualsiasi
pagina 6 di 18 titolo, da determinarsi, anche equitativamente, in corso di causa all'esito del richiesto rendiconto e dell'espletamento di CTU contabile”, oltre a “i frutti civili, ogni cedola, provento o utilità connessa ai capitali ritenuti, oltre a interessi compensativi, moratori, rivalutazione e rifusione integrale di tutti i maggiori pregiudizi per perdite e mancato guadagno, anche ai sensi dell'art. 1224, I e II comma, c.c. ed in via equitativa, con decorrenza dalle date dei decreti di dissequestro e sino all'effettivo soddisfo, con anatocismo dalla domanda”.
In via istruttoria, ha chiesto “ordinarsi alle convenute l'esibizione (i) degli e/c completi relativi ai cd. conti specchio afferenti a ciascuna delle risorse oggetto di sequestro, dalle date di apertura e fino alla completa reintestazione e restituzione agli esponenti qualsiasi valore;
(ii) del conto ex artt. 1713 c.c. - 263 s. c.p.c.”, ribadendo l'istanza di ammissione di CTU contabile.
In sede conclusiva, le conclusioni sono state infine articolate come in epigrafe.
2.
Riepilogate le pretese attoree nel presente giudizio, va in primo luogo ricostruita la disciplina applicabile alle risorse patrimoniali sequestrate nell'ambito di un processo penale, esposta nei propri atti da in conformità a quanto risultante Controparte_1 dalle disposizioni normative di settore.
A norma dell'art. 61, co. 23 del d.l. n. 112/2008, conv. con modif. in l. n. 133/2008, “le somme di denaro sequestrate nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, affluiscono ad un unico fondo”.
L'art. 2 del d.l. n. 143/2008, conv. con modif. in l. n. 181/2008, prevede: “
1. Il Fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, denominato: "Fondo unico giustizia", è gestito da con le modalità stabilite con il decreto di cui al predetto articolo 61, Controparte_1 comma 23. 2. Rientrano nel "Fondo unico giustizia", con i relativi interessi, le somme di denaro ovvero i proventi: a) di cui al medesimo articolo 61, comma 23; [..] 2-ter. Gli utili della gestione finanziaria delle somme di cui al comma 2-bis ((...)) sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione, in misura pari al 50 per cento, al Controparte_7
, al netto degli interessi spettanti, rispettivamente, ai creditori del fallimento e
[...] all'assegnatario. […]”.
Gli ulteriori commi prevedono, con rinvio a regolamentazione ministeriale, la remunerazione spettante a titolo di aggio a per la gestione delle Controparte_1 Contr risorse intestate , nonché le modalità di utilizzazione delle somme afferenti al Fondo da parte dell'amministratore delle somme o dei beni che formano oggetto di sequestro o confisca per provvedere al pagamento delle spese di conservazione o amministrazione, le modalità di controllo e di rendicontazione delle somme gestite da pagina 7 di 18 , nonché la natura delle risorse utilizzabili ai sensi del comma 7, i Controparte_1 criteri e le modalità da adottare nella gestione del Fondo in modo che venga garantita la pronta disponibilità delle somme necessarie per eseguire le restituzioni eventualmente disposte e, infine, le quote del FUG, anche frutto di utili della loro gestione finanziaria, da destinare mediante riassegnazione al Controparte_8
, al per assicurare il
[...] Controparte_7 funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali e all'entrata del bilancio dello Stato.
Quando l'Autorità Giudiziaria dispone un sequestro, il competente ufficio giudiziario iscrive le risorse che ne sono oggetto nel proprio registro FUG e, utilizzando apposito modello, comunica a le risorse finanziarie sottoposte a vincolo. Controparte_1
Gli operatori finanziari depositari della risorsa, ricevuta la notifica del provvedimento di sequestro penale, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del suddetto d.l. n. 143/2008, “[…] intestano “Fondo Unico Giustizia” i titoli, i valori, i crediti, i conti, i libretti, nonché le attività di cui alla lettera c) del comma 2” e “[…] trasmettono a , con modalità Controparte_1 telematica e nel formato elettronico reso disponibile dalla medesima società sul proprio sito internet all'indirizzo www.equitaliagiustizia.it, le informazioni individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Giustizia, dapprima con decreto 23 ottobre 2008 e poi con decreto 25 settembre 2009, ha individuato le informazioni che , le banche e gli altri operatori finanziari CP_9 devono trasmettere con modalità telematiche, tramite la cd. piattaforma Entratel, a con riferimento alle risorse, intestate al FUG, dagli stessi detenute. Controparte_1
Il citato decreto del 25 settembre 2009, in particolare, prevede che, in relazione ai rapporti intestati FUG, debbano essere trasmessi “attraverso il ricorso ai “Servizi Telematici dell'Agenzia delle Entrate” (il canale “entratel”) informazioni identificative del rapporto, del provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria o amministrativa, dell'anagrafica e degli eventuali soggetti collegati.
E' stato altresì confermato da che, in ottemperanza a quanto previsto Controparte_1 dalla Circolare ABI serie Legale n. 6 – 27 gennaio 2010, per ogni rapporto oggetto di provvedimento giudiziario di cui alla legge n. 181/2008, l'operatore finanziario provvede alla accensione di un corrispondente nuovo rapporto intestato al FUG, che ne mantiene inalterata la tipologia (un conto corrente a fronte di un conto corrente, un deposito titoli a fronte di un deposito titoli).
Inoltre, finché perdura il sequestro , pur senza essere depositaria delle Controparte_1 risorse vincolate penalmente, provvede alla c.d. “gestione finanziaria” delle risorse pagina 8 di 18 confluite nel FUG, allo scopo di massimizzarne il rendimento e nel rispetto dei vincoli previsti dalle norme vigenti.
In particolare, , oltre a tenere a disposizione del Controparte_1 Controparte_7 Contro
, del , del e del apposito rendiconto delle
[...] Controparte_8 CP_10 spese di conservazione e amministrazione delle risorse oggetto di intestazione dalla stessa sostenute, a norma dell'art. 6 del DM 30 luglio 2009, n. 127 : “
2. Fino al momento del versamento all'entrata del bilancio dello Stato, ai fini della successiva riassegnazione per le destinazioni disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui ai commi da 7 a 7-ter dell'articolo 2 della legge n. 181, CP_1
gestisce le risorse intestate Fondo unico giustizia avendo riguardo alle esigenze di
[...] liquidità del Fondo unico giustizia e garantendo la pronta disponibilità delle risorse diverse dal denaro ovvero delle somme di denaro necessarie per eseguire le restituzioni e i prelevamenti di cui al presente decreto.
3. Anche al fine di assicurare la pronta disponibilità di cui al comma 2, : a) relativamente alle risorse sequestrate che alla data della intestazione Controparte_1 risultano in forma diversa dal denaro, non effettua disinvestimenti, nuovi investimenti ovvero diversificazione degli investimenti, salvo diversa disposizione appositamente impartitale dal relativo amministratore;
b) relativamente alle risorse sequestrate che alla data della intestazione risultano in forma di denaro, nonché alle risorse assicurative registra la misura del tasso d'interesse attivo riconosciuto dagli Operatori e dagli Operatori assicurativi alla data dell'intestazione, nonché ogni variazione del predetto tasso che fosse successivamente comunicata dagli Operatori e dagli Operatori assicurativi;
c) intrattiene un apposito conto corrente, intestato Fondo unico giustizia, con l'Operatore che riconosce il più elevato tasso di interesse attivo, in ogni caso superiore alla media dei tassi di interesse attivi applicati dalle maggiori banche sui conti correnti dei loro clienti, di cui alla pubblicazione Bankitalia-depositi overnight presso l'Eurosistema; […]”.
L'utile realizzato in ciascun anno da a seguito dell'attività di gestione Controparte_1 finanziaria viene versato allo Stato entro il 30 aprile dell'anno successivo, in conformità a quanto stabilito prima dall'art. 2 del DM 15.09.2010 e ora dall'art. 2 del DM 20.04.2012.
Nel caso in cui venga disposto il dissequestro della risorsa precedentemente sequestrata,
riceve dall'ufficio giudiziario una disposizione di restituzione Controparte_1 impartita tramite l'apposito “modello C”, approvato con la citata nota n. 0099827.U del 30.07.2009 del Ministero della Giustizia.
Con l'acquisizione di tale modello, come evidenziato da medesima, Controparte_1 quest'ultima avvia l'iter di restituzione, impartendo, in ottemperanza all'art. 2, comma 2, del DM n. 127/2009, il conseguente ordine di restituzione all'operatore finanziario depositario, dopo aver effettuato gli opportuni riscontri amministrativi in ordine alla coerenza tra il modello di sequestro e quello di dissequestro (e dopo aver “decentrato” -
pagina 9 di 18 cioè riportato sul conto corrente originariamente sequestrato – le somme eventualmente
“accentrate” su altri operatori finanziari per esigenze di gestione finanziaria”).
Dalle stesse difese di emerge come sia tale soggetto – che, perdurante Controparte_1 il vincolo, diviene intestatario delle risorse tramite il FUG ed è responsabile della relativa gestione secondo i criteri normativamente previsti – a ricevere la disposizione giudiziaria di dissequestro, quando emessa, e a darvi corso impartendo all'operatore finanziario, presso cui è aperto il conto specchio, l'ordine di restituzione all'avente diritto.
L'operatore finanziario, d'altra parte, non ha diretto contatto con l'Autorità giudiziaria, avendo come proprio unico interlocutore : a quest'ultima, dunque, una Controparte_1 volta effettuate le necessarie verifiche, compete l'individuazione dei beni oggetto del dissequestro e dei soggetti aventi diritto alla restituzione.
Da quanto sopra, discende, inoltre, che è tenuta a fornire il conto Controparte_1 della gestione ai soggetti ai quali risponde, ossia l'Autorità giudiziaria, vigente il vincolo, e successivamente l'avente diritto alla restituzione, individuato nel provvedimento di dissequestro.
Né l'una, né l'altro, infatti, una volta disposto il vincolo, hanno alcun controllo sui beni sequestrati. In caso, in particolare, di risorse patrimoniali, viene addirittura creato un
“conto corrente specchio”, su cui le risorse transitano dal conto corrente di origine (comunque bloccato a ogni iniziativa del titolare). I conti corrente “specchio” sono intestati al FUG e rientrano nella gestione del Fondo da parte di , alla Controparte_1 quale, dunque, si deve l'impulso rispetto a ogni eventuale iniziativa di operatività (se del caso su autorizzazione dell'autorità giudiziaria, ove esulante dalla ordinaria gestione finanziaria regolata normativamente).
L'operatore finanziario presso cui il conto corrente “specchio” è aperto è, a sua volta, titolare dell'obbligo delle informative di rendere al titolare del conto (il FUG e, dunque,
) le informative previste sia dal contratto, in relazione alla specifica Controparte_1 tipologia di strumento (estratti conto, documenti relativi all'esecuzione delle disposizioni, ecc.), sia dalla normativa di settore.
3.
Gli attori e che hanno agito congiuntamente, lamentano di Pt_2 Parte_1 essere stati entrambi destinatari di provvedimento di sequestro penale, nell'ambito dei procedimenti in cui sono rispettivamente risultati indagati, fino alla concorrenza della somma individuata, in tesi accusatoria, come profitto dei reati agli stessi ascritti, pari a € 5.253.853,00 per e a € 5.206.011,00 per Parte_2 Parte_1
Lamentavano, in particolare, nell'atto di citazione di non aver ricevuto, pagate le somme dovute ad Agenzia delle Entrate in base agli accordi con la stessa conclusi, restituzione delle somme residue, che ipotizzavano ammontare almeno ad € 420.000. Come
pagina 10 di 18 riepilogato, in corso di causa è stata restituita agli attori la somma di € 388 505,16, ancora giacente sul conto specchio n. 127252.
L'attrice ha mantenuto ferme le proprie domande, pur dopo il pagamento suddetto, chiedendo di ottenere la rendicontazione della gestione di tutte le risorse sequestrate e il pagamento del residuo sulle stesse ancora esistente alla data del dissequestro (oltre a frutti, cedole e altri proventi a decorrere da tale data).
Va, dunque, immediatamente rilevato che, a differenza di quanto assume (cfr. le CP_6 memorie conclusive), l'attrice non ha concentrato le proprie domande sulla menzionata risorsa n. 127252, né nell'atto introduttivo né nel prosieguo di causa.
Al riguardo si osserva, anzi, quanto segue.
Il destinatario di un sequestro - pur dato atto che egli non è in grado di verificare, fino a che non sia esibita la relativa documentazione, quali somme residuino di quelle originariamente colpite dal vincolo, tanto più ove si tratti non di denaro liquido, costituente il saldo attivo di un conto corrente, ma di strumenti finanziari – è, però, tenuto a svolgere una precisa allegazione, sorretta da idonea documentazione, circa l'individuazione dei beni sequestrati, di cui chiede la restituzione, e circa il valore di ogni specifica risorsa al momento del sequestro, da confrontarsi con le successive evenienze che, attivamente e passivamente, possono aver inciso sullo stesso, anche in considerazione della natura del bene vincolato (ad esempio, liquidazioni, prelievi per spese, perdite o incrementi di valore dei titoli, maturazione di frutti e così via) al fine di determinare i beni (in ipotesi: i titoli costituenti la gestione patrimoniale, in essa rimasti fermi) o l'importo da restituirsi. Ciò tanto più quando, come nel caso di specie, si tratti di sequestro finalizzato alla confisca, eseguibile per equivalente sulle risorse concretamente reperite dall'autorità giudiziaria, e, comunque, infine potenzialmente non eseguito per l'intero ammontare sequestrabile.
In linea di principio, pertanto, la pretesa di dissequestro e la correlata domanda di rendiconto non possono prescindere dalla considerazione (in questa sede, estranea all'originario procedimento penale, altresì dalla produzione) del verbale di sequestro, da cui risulta quali beni siano stati effettivamente vincolati e quale sia il valore di ciascuna specifica risorsa. Trattasi, infatti, dell'allegazione minima necessaria volta a sorreggere una istanza di dissequestro e ad evitare che la contestazione circa l'asserita mancata restituzione di tutto quanto sequestrato non appaia del tutto astratta e meramente esplorativa.
Tale verbale non è stato prodotto e, per vero, nei propri atti neppure Parte_1 ha individuato i rapporti sequestrati, la loro natura e il loro valore al momento del sequestro. Ciò nondimeno, rispetto all'attrice gli elementi complessivamente risultanti dagli atti sono sufficienti per ricostruire tali dati nei termini seguenti.
pagina 11 di 18 L'istanza istruttoria e la domanda di rendiconto sono stati riferiti dall'attrice alle “risorse oggetto di sequestro specificate in atti e nella produzione sub doc. 17 dell'attrice”.
Il provvedimento di sequestro, in mancanza del relativo verbale di esecuzione, non contiene alcuna indicazione di risorse, disponendo “il sequestro del profitto ovvero anche per equivalente di altre somme, titoli quote sociali o beni nella titolarità dell'indagata”.
Nel documento dall'attrice prodotto sub n. 17 si legge che “tra gli altri venivano fatti oggetto di sequestro i valori presenti sui seguenti rapporti (di seguito, “i Rapporti”): gestione patrimoniale n. 09000/3350/8138, intestato a […]; - conto corrente n. Parte_1
09000/1000/74234 cointestato a e a - deposito amministrato n Pt_2 Parte_1
09000/9000/1086874 cointestato a e a […]”. Pt_2 Parte_1
Dal modello C riferibile a – da cui si ricava, indirettamente, quali Parte_1 rapporti furono vincolati - risulta, di quelli indicati nel doc. 17, la disposizione di dissequestro solo della gestione patrimoniale n. 09000/3350/8138 (nel modello C sono menzionate altre due risorse, che tuttavia non sono indicate nel documento n. 17 come riferibili a va ricordato che il Gip di Novara dispose sequestro e Parte_1 dissequestro sia nei confronti della sia nei confronti della coindagata Parte_1 Per_1
.
[...]
Il conto corrente n. 09000/1000/74234, cointestato a e a Pt_2 Parte_1
(al quale corrispondeva il deposito amministrato indicato come n. 1086674 da nei CP_6 propri scritti: non è noto se esso coincida con il n. 09000/9000/1086874, così indicato nel doc. n. 17 per errore di battitura, o se tale ultimo deposito fosse ulteriore e diverso dal primo e fosse appoggiato su altro conto corrente ancora) risulta sequestrato solo a carico di come si evince dal relativo modello C prodotto da Parte_2
. Controparte_1
Le deduzioni di chiariscono e confermano quanto sopra. CP_6
La Banca ha infatti riferito che presso la filiale di Borgomanero la sig.ra CP_6 Parte_1 era intestataria della gestione Patrimoniale
[...] Controparte_3
n. 09000/3350/00008138 e che (oltre a essere titolare di altri Parte_2 rapporti, che riguardano la sua sola posizione e che, pertanto, non è qui necessario esaminare) era titolare con del conto corrente n 74234, su cui insisteva il Pt_1 deposito amministrato n. 1086674, di cui si è detto.
ha, inoltre, esposto di avere apposto, in conseguenza della notifica del sequestro, un CP_6 blocco operativo alla gestione patrimoniale summenzionata di per un Parte_1 controvalore di € 5.206.011,00 (dunque per l'intero ammontare del provvedimento di sequestro: cfr. anche il doc. 3 di , da cui risulta la relativa informativa al nucleo di CP_6
Polizia Tributaria di Novara), provvedendo successivamente a intestare al FUG il conto pagina 12 di 18 corrente n. 09000/1000/127252 SU (quale “specchio” del c/c di “origine” n. 620640 private) collegato alla Gestione patrimoniale n. 09000/3350/00008138. CP_6
Il sequestro della gestione patrimoniale suddetta, disposto a carico di Parte_1 ha dunque esaurito il valore del sequestro, il che fornisce la riprova che non vennero sequestrate altre risorse a carico della stessa.
Le pretese di possono, dunque, ammissibilmente appuntarsi sul Parte_1 suddetto conto e sulla relativa gestione patrimoniale, quale risorsa, puntualmente individuata, documentatamente colpita da sequestro per un valore dichiarato dalle convenute medesime (da , senza rilievi sul punto da parte di ). CP_6 Controparte_1
Nessuna indagine, invece, potrà essere compiuta rispetto alle ulteriori risorse menzionate nel doc. n. 17 dell'attrice (il conto corrente n. 09000/1000/74234 e il deposito amministrato n. 09000/9000/1086874, entrambi cointestati a e a Pt_2 Parte_1
.
[...]
Quanto al deposito n. 09000/9000/1086874, se diverso dal n. 1086674, neppure è stata dimostrata la sottoposizione a vincolo.
Ove, invece, si tratti della gestione n. 1086674, aperta presso il conto n. 74234, cui corrispondeva il conto specchio n. 127256 (il cui ammontare residuo è stato liquidato in corso di causa), deve osservarsi che dette risorse, sebbene cointestate agli attori, sono state sequestrate a carico del solo (come si evince dal fatto che esse Parte_2 sono inserite nel modello C relativo a quest'ultimo, mentre non sono inserite nel modello C relativo a . Parte_1
Non è noto se il vincolo abbia attinto solo la metà del valore delle due suddette risorse o se sia stato sequestrato tutto quanto giacente sul conto, unitamente all'intero deposito titoli. In entrambi i casi, tuttavia, nulla può pretendere in questa sede. Parte_1
Nel primo, infatti, ella sarebbe rimasta nella disponibilità della metà residua, non sequestrata, per cui la questione esulerebbe in radice dall'oggetto di questo giudizio. Nel secondo, il sequestro avrebbe potuto colpire l'intera giacenza solo sul presupposto che, al di là della formale intestazione, tutte le somme e i valori fossero riferibili a
[...] presupposto che , quale terza estranea al sequestro, avrebbe dovuto Parte_2 Pt_1 fare valere nella sede penale o impugnando il sequestro o, comunque, chiedendo l'accertamento della propria qualità di avente diritto alla restituzione al momento del dissequestro. Nulla di tutto ciò risulta essere avvenuto e il provvedimento di dissequestro è stato emesso in favore del solo né in questa sede è Parte_2 consentito svolgere accertamenti differenti, rientranti nell'ambito della giurisdizione penale sulla misura cautelare emessa.
4.
pagina 13 di 18 dunque, una volta ricostruito che la stessa fu destinataria di Parte_1 sequestro della gestione Patrimoniale aperta presso n. Controparte_3
09000/3350/00008138, che valeva all'epoca € 5.206.011,00 e rispetto alla quale fu creato il conto specchio intestato al FUG n. 127252, avrebbe avuto diritto alla restituzione di quanto (eventualmente) residuato, in tale gestione, una volta liquidatane una parte per pagare il dovuto ad Agenzia delle Entrate (per € 2.979.905, secondo quanto riferito dall'attrice e non contestato dalle convenute).
L'eccezione di per cui le pretese restitutorie dell'attrice troverebbero Controparte_1 ostacolo nella previsione di cui agli artt. 150, comma 4, e 154, comma 2, del D.P.R. n. 115/2002 (T.U. Spese di Giustizia), secondo cui decorso inutilmente il termine di tre mesi dalla comunicazione all'avente diritto del provvedimento di restituzione unitamente all'avviso che le somme o valori sequestrati, decorsi tre mesi dalla comunicazione medesima senza che l'avente diritto abbia provveduto al ritiro, sono devoluti alla cassa delle ammende, non può trovare accoglimento.
L'attrice, per vero, risulta avere ricevuto rituale comunicazione, unitamente al provvedimento di dissequestro, come da doc. 12 prodotto dall'attrice medesima. Risulta, infatti, dal documento l'avvenuta trasmissione via fax al difensore dell'attrice in data 14.10.2014 da parte della Guardia di Finanza, evidentemente incaricata della notifica, con indicazione espressa della pregressa elezione di domicilio dell'indagata presso lo studio del difensore e con invito alla restituzione della copia notificata “munita dell'attestazione di ricevuta”, effettivamente apposta (in alto a destra nella prima pagina) in vista del reinvio al notificante.
L'avvenuta trasmissione via fax comprova che pervenne regolarmente anche la pagina contenente la comunicazione (la quinta di cinque, tutte regolarmente inviate).
E' provato, dunque, che la comunicazione di cui all'art. 150, co. 4 del DPR n. 115/2002 sia stata ritualmente rivolta all'indagata, avente diritto al dissequestro, subito dopo la pronuncia del relativo provvedimento.
Ciò nondimeno, è indiscusso, e ve ne è riscontro documentale, che la materiale restituzione all'avente diritto non si sarebbe potuta disporre già a partire dalla data della comunicazione, poiché era previsto che gli indagati ritornassero in possesso delle residue somme solo all'esito dei pagamenti all'Agenzia delle Entrate. Con unico provvedimento di revoca era disposto il dissequestro sia delle somme necessarie a dare adempimento agli accordi intercorsi con Agenzia delle Entrate, sia delle eventuali somme residue in favore delle indagate, così prevedendosi necessariamente una scansione di atti e, pertanto, cronologica nell'esecuzione del dissequestro.
Dalla nota di AdE del 18.11.2014, emerge che i pagamenti a quella data erano ancora in corso e che, peraltro, si poneva il problema dei pagamenti dovuti dalla per cui Per_1
AdE avvertiva che, essendo insufficienti le risorse sequestrate alla stessa, le sostanze di pagina 14 di 18 e si sarebbero dovute utilizzare per far fronte ai debiti tributari anche Pt_2 Pt_1 della Per_1
Ebbene, non è noto quando dette operazioni siano terminate e non consta che l'attrice abbia ricevuto nuovo avviso ai sensi dell'art. 150, co. 4 DPR n. 115/2002. Dunque, non è noto se la prima formale richiesta dell'attrice di svincolo delle somme residue, prodotta in atti, sia intervenuta nei tre mesi da quando la restituzione sarebbe stata effettivamente possibile e dalla ricezione della comunicazione che la invitava, a quel punto in modo efficace, al ritiro.
ha opposto, inoltre, che l'attrice non avrebbe fornito la prova Controparte_1 dell'esistenza di rimanenze. Il destinatario del sequestro, tuttavia, non è in condizione di fornire detta prova, se non sulla base di informazioni e di documentazione ricevute dal FUG medesimo e che l'attrice, non smentita, lamenta di non avere ottenuto stragiudizialmente. , d'altra parte, non l'ha ad oggi prodotta neppure Controparte_1 in giudizio, né ha positivamente affermato che alla data del dissequestro il saldo del conto specchio n. 127252 fosse pari a zero.
E' ben vero che l'attrice, anche sotto questo profilo, ha fornito deduzioni carenti, non avendo chiarito in modo puntuale se e di quali restituzioni abbia beneficiato (considerato che la stessa lamentava, nell'atto di citazione, la mancata restituzione di un residuo di soli € 470.000, dato che, tanto più accertata la riferibilità della maggior parte di tale somma al sequestro di alla luce di quanto sopra osservato, Parte_2 porterebbe a concludere che una buona parte delle somme, al di là di quelle devolute ad Agenzia delle Entrate, siano state restituite o siano state utilizzate per l'estinzione del debito tributario della Per_1
Sarebbe spettato, tuttavia, alle convenute (entrambe nella possibilità di farlo, impregiudicata, al momento, la valutazione circa eventuali responsabilità per inadempimento nei confronti dell'attrice a carico delle stesse) dedurre e provare sia la liquidazione di valori per poter provvedere ai pagamenti ad Agenzia delle Entrate – per conto di o di terzi - sia l'avvenuta restituzione di somme, all'esito Parte_1 degli stessi.
In ogni caso, in assenza di rendiconto, non sarebbe possibile stabilire se le somme eventualmente pagate corrispondano all'integrale residuo dovuto all'avente diritto.
5.
Va, pertanto, in primo luogo accolto l'ordine di esibizione degli estratti del suddetto conto corrente specchio e della gestione patrimoniale sullo stesso appoggiata, oltre che di ogni ulteriore documentazione relativa all'operatività del conto e della gestione relativa, sia nei confronti di , quale titolare del conto, sia nei confronti di , Controparte_1 CP_6 che li ha formati (trattandosi di mero strumento istruttorio, in astratto attivabile anche pagina 15 di 18 nei confronti di soggetti terzi, non è necessario, ai limitati fini in esame, stabilire se l'attrice avrebbe avuto diritto ad ottenerli, fuori del giudizio, dalla sola CP_1
o anche, direttamente, dall'operatore finanziario).
[...]
L'attrice ha altresì diritto al compiuto rendiconto della gestione della risorsa sequestrata da parte di , come da domanda ex art. 263 c.p.c. Controparte_1
Il procedimento di cui all'art. 263 c.p.c. è uno strumento processuale che permette di richiedere al soggetto che vi sia tenuto l'adempimento di un suo obbligo sostanziale: quello di rendere il conto, inteso come evidenza dei risultati di una sua attività, in quanto influente nella sfera di interessi patrimoniali altrui o, contemporaneamente, nella altrui e nella propria (Cass., n. 17283/2010).
Come tale, esso si ricollega all'esistenza di un rapporto di natura sostanziale, si instaura a seguito di domanda di rendiconto proposta in via principale o incidentale e si sviluppa come un giudizio di cognizione di merito, sia pure speciale, il cui atto terminale può essere un'ordinanza non impugnabile del giudice istruttore, in caso di accettazione del conto, ovvero, in caso contrario, una sentenza (se del caso parziale quando trattasi di procedimento promosso in via incidentale) avente attitudine ad acquisire efficacia di giudicato sul modo di essere della situazione sostanziale inerente l'obbligo di rendiconto, ciò in via esclusiva o in via strumentale rispetto ad altra situazione costituente il diritto principale cui si ricollega l'obbligo di rendiconto (Cass., n. 26222/2022; n. 17283/2010 cit.; n. 12463/1999).
In presenza di una controversia in ordine alla situazione o al negozio da cui si fa discendere l'obbligo di rendiconto, l'ordine del giudice di presentazione del conto deve essere preceduto dall'accertamento dell'esistenza di detta situazione o negozio, che ne costituiscono la base imprescindibile (Cass., n. 26222/2022; n. 4765/2007), ragione per la quale è risultata necessaria la pronuncia della presente sentenza non definitiva.
Nella specie, è ben vero, come rilevato da , che quest'ultima agisce non Controparte_1 come mandatario del singolo soggetto, ma su ordine dell'autorità giudiziaria, quale gestore di somme vincolate alla destinazione pubblica nell'interesse dello Stato. E, infatti, nel perdurare del vincolo l'attrice non avrebbe avuto legittimazione, rispondendo unicamente all'autorità giudiziaria, solo soggetto legittimato a Controparte_1 chiedere conto della gestione.
Nella specie, tuttavia, è pacifico che le somme siano state dissequestrate in favore dell'avente diritto, individuato – per quanto qui di rilievo – nella stessa indagata che aveva subito il sequestro.
Non constano – non ha opposto – ulteriori evenienze di natura Controparte_1 penalistica che impediscano la restituzione (d'altra parte l'attrice ha visto archiviato il pagina 16 di 18 procedimento penale, per cui non è questione di pagamento di spese di giustizia o di confisca).
Ogni interferenza con il procedimento penale pare, dunque, ormai venuta meno, ragione per cui si ritiene corretto che l'attrice abbia agito in questa sede civile al fine di ottenere la corresponsione del dovuto direttamente dalle convenute – quale Controparte_1 gestore del FUG e quale depositaria delle risorse, impregiudicata al momento la CP_6 questione della configurabilità di inadempimenti a carico dell'uno o dell'altro soggetto, dovendosi la questione valutare all'esito dell'istruttoria - piuttosto che promuovere incidente di esecuzione in sede penale (eccezione che, d'altra parte, neppure le convenute hanno opposto).
Va ancora precisato che il procedimento di rendimento del conto si distingue da altri strumenti processuali, quale l'ordine di esibizione di cui all'art. 210 c.p.c., che sono volti ad ottenere la mera esibizione documenti, di regola, preesistenti;
tramite l'art. 263 c.p.c., infatti, si richiede al destinatario uno specifico facere di natura dimostrativa, che può certo essere realizzato tramite la produzione di documenti, ma può anche concretarsi in forma non esclusivamente documentale o implicare la formazione di documenti nuovi, generati espressamente a quello scopo (cfr. Cass., n. 19991/2012). Così come il procedimento ex art. 263 c.p.c. si distingue dalla richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c., così il rendimento del conto − come attività − si distingue dunque dal “rendiconto” come esito documentale (così, condivisibilmente, Trib. Torino, 22/03/2023, n. 1251).
Alla mera produzione documentale – proveniente da quella più diligente fra le due convenute cui l'ordine di esibizione è indirizzato – dovrà affiancarsi, pertanto, il rendiconto della gestione della risorsa in esame – sia conto corrente, sia soprattutto gestione patrimoniale sullo stesso insistente - da parte di . Controparte_1
6.
La causa va, dunque, rimessa sul ruolo come da separata ordinanza per lo svolgimento dell'istruttoria indicata e per la prosecuzione.
Ogni ulteriore statuizione, come la regolamentazione delle spese, va riservata alla pronuncia della sentenza definitiva.
PQM
il Tribunale di Novara, in composizione monocratica, parzialmente e non definitivamente decidendo nel proc. n. 3002/2021:
1) accerta il diritto di ad ottenere da il Parte_1 Controparte_1 rendiconto della gestione del conto corrente intestato al FUG n. 09000/1000/127252 SU (quale “specchio” del c/c di “origine” n. 620640 private, acceso presso nonché della Gestione Controparte_3 patrimoniale collegata n. 09000/3350/00008138, dalla data del sequestro sino pagina 17 di 18 alla data dell'integrale restituzione all'avente diritto o, in mancanza, sino alla data del rendiconto;
2) ordina, pertanto, a di rendere il conto suddetto ai sensi dell'art. Controparte_1
263 c.p.c. e seguenti;
3) rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per l'istruttoria e la prosecuzione;
4) spese al definitivo.
Novara, 23 agosto 2023
Il giudice
Dott. Annalisa Boido
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