Articolo 21 della Legge 25 giugno 1982, n. 419
Articolo 20Articolo 22
Versione
23 luglio 1982
Art. 21. I residui passivi alla chiusura dell'eser-
cizio 1977 risultano stabiliti in . . . . . . L. 81.528.851 dei quali furono pagati nel 1978. . . . . . . " 55.249.646
---------------------- e rimasero da pagare al 31 dicembre 1978. . . L. 26.279.205 ======================
Entrata in vigore il 23 luglio 1982