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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 12/06/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. 952 /2024 R.G.
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 11/06/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da
nato a [...] il [...], C. F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. SANTANGELO CALOGERO
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di remesso Parte_2
positivamente quanto formulato nel ricorso introduttivo del giudizio ed impugnativamente quanto dedotto ed eccepito dalla resistente, sulla scorta della consulenza medico-legale espedita dal Dott.
, si ribadiscono le conclusioni di cui al ricorso introduttivo del presente Persona_1
giudizio.
Alla redazione delle presenti note hanno preso parte ai fini della pratica forense la Dott.ssa
ed il Dott. . Persona_2 Persona_3 vista la nota depositata dal procuratore dell' Controparte_1
“richiama le conclusioni precedentemente formulate, da intendersi
[...]
qui come integralmente ritrascritte».
Ai fini della pratica forense si da atto che le presenti note sono state redatte con la collaborazione della Dott.ssa Persona_4
oggetto Assegno - pensione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
17/07/2024, il ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità di cui alla l. n. 22/84, non riconosciuta in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_2
Fissata udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_2
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. –è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
***********
Preliminarmente, va ritenuto osservato il requisito della tempestività, riferito sia alla domanda per accertamento tecnico preventivo, che al ricorso introduttivo del giudizio di merito
Nel merito, va ritenuta la sussistenza del dedotto requisito sanitario.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che il ricorrente è affetto da “Diabete mellito tipo II scompensato, cardiopatia ipertensiva, disturbo depressivo reattivo, esiti di laminectomia per ernia discale L5-S1, poliartrosi a notevole incidenza funzionale con interessamento del rachide cervicale lombosacrale , coxartrosi bilaterale, episodi ricorrenti di lombosciatalgia dx e cervicobrachialgia sinistra, meniscopatia e condropatia ginocchio dx.
Le suddette affezioni sono presenti nel ricorrente dalla data di presentazione della domanda di invalidità e in atto mostrano notevoli segni di aggravamento..
Il ricorrente è invalido con riduzione a meno di un terzo della sua capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini.
Il ricorrente ha diritto all'assegno ordinario di invalidità(ex art.1 L12.6.1984 n.222) dal 01/01/2024.
La prosecuzione dell'attività lavorativa costituisce pericolo di usura e di danno. “ (v. conclusioni della relazione tecnica).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
Pertanto, va ritenuto che il ricorrente presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità(ex art.1 L12.6.1984 n.222) dal 01/01/2024.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Essendo stato riconosciuto il diritto del ricorrente con decorrenza dalla domanda amministrativa Le vanno riconosciute le spese legali che liquida come in dispositivo. CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- accoglie la domanda e dichiara che presenta i requisiti sanitari per Parte_1
il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità(ex art.1 L12.6.1984 n.222) dal 01/01/2024.
- condanna l'Ente resistente al pagamento in favore di delle spese Parte_1 di lite che liquida in € 1.500,00 oltre Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con CP_3
riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito) –
Così deciso in Sciacca 12/06/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 11/06/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da
nato a [...] il [...], C. F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. SANTANGELO CALOGERO
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di remesso Parte_2
positivamente quanto formulato nel ricorso introduttivo del giudizio ed impugnativamente quanto dedotto ed eccepito dalla resistente, sulla scorta della consulenza medico-legale espedita dal Dott.
, si ribadiscono le conclusioni di cui al ricorso introduttivo del presente Persona_1
giudizio.
Alla redazione delle presenti note hanno preso parte ai fini della pratica forense la Dott.ssa
ed il Dott. . Persona_2 Persona_3 vista la nota depositata dal procuratore dell' Controparte_1
“richiama le conclusioni precedentemente formulate, da intendersi
[...]
qui come integralmente ritrascritte».
Ai fini della pratica forense si da atto che le presenti note sono state redatte con la collaborazione della Dott.ssa Persona_4
oggetto Assegno - pensione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
17/07/2024, il ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità di cui alla l. n. 22/84, non riconosciuta in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_2
Fissata udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_2
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. –è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
***********
Preliminarmente, va ritenuto osservato il requisito della tempestività, riferito sia alla domanda per accertamento tecnico preventivo, che al ricorso introduttivo del giudizio di merito
Nel merito, va ritenuta la sussistenza del dedotto requisito sanitario.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che il ricorrente è affetto da “Diabete mellito tipo II scompensato, cardiopatia ipertensiva, disturbo depressivo reattivo, esiti di laminectomia per ernia discale L5-S1, poliartrosi a notevole incidenza funzionale con interessamento del rachide cervicale lombosacrale , coxartrosi bilaterale, episodi ricorrenti di lombosciatalgia dx e cervicobrachialgia sinistra, meniscopatia e condropatia ginocchio dx.
Le suddette affezioni sono presenti nel ricorrente dalla data di presentazione della domanda di invalidità e in atto mostrano notevoli segni di aggravamento..
Il ricorrente è invalido con riduzione a meno di un terzo della sua capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini.
Il ricorrente ha diritto all'assegno ordinario di invalidità(ex art.1 L12.6.1984 n.222) dal 01/01/2024.
La prosecuzione dell'attività lavorativa costituisce pericolo di usura e di danno. “ (v. conclusioni della relazione tecnica).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
Pertanto, va ritenuto che il ricorrente presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità(ex art.1 L12.6.1984 n.222) dal 01/01/2024.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Essendo stato riconosciuto il diritto del ricorrente con decorrenza dalla domanda amministrativa Le vanno riconosciute le spese legali che liquida come in dispositivo. CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- accoglie la domanda e dichiara che presenta i requisiti sanitari per Parte_1
il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità(ex art.1 L12.6.1984 n.222) dal 01/01/2024.
- condanna l'Ente resistente al pagamento in favore di delle spese Parte_1 di lite che liquida in € 1.500,00 oltre Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con CP_3
riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito) –
Così deciso in Sciacca 12/06/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini