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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 03/04/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro e Previdenza, in persona del dott. Mario Miele in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 286 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “retribuzione”, e vertenteTRA
(c.f. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in Prignano Cilento (SA), in Piazza del Popolo n. 3, presso lo Studio dell'avv. Antonella Cataneo ed avv. Paolo Farnetano, dai quali è rappresentata e difesa, come da procura agli atti;
RICORRENTE
E
, (c.f.: ), elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._2 in Castelnuovo Cilento (SA), alla via Vigne n. 26, presso lo studio degli avvocati Modestino Rosiello e Luca Leoni, dai quali è rappresentato e difeso come da procura agli atti;
RESISTENTE
E
, c.f. , elettivamente domiciliato in CP_2 C.F._3
Salerno alla Via San Nicola di Giovi n. 44, presso lo studio dell'avv. Grazia Ferrara, dalla quale è rappresentato e difeso come da procura agli atti;
TERZO CHIAMATO
NONCHE'
(c.f. , nella sua qualità di Controparte_3 C.F._4 amministratore di sostegno del Sig. , elettivamente domiciliato Controparte_1 in Castelnuovo Cilento (SA), alla via Vigne n. 26, presso lo studio degli avvocati Modestino Rosiello e Luca Leoni, dai quali è rappresentato e difeso come da procura agli atti;
RESISTENTE
CONCLUSIONI Le parti concludevano come da note all'udienza del 03.04.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art 414 cpc, la sig.ra conveniva in giudizio, innanzi il Parte_1
Giudice del Lavoro, il sig. al fin di sentirlo condannare al Controparte_1 pagamento della complessiva somma di € 83.802,77 quali differenze paga, Tfr, XIII, straordinario, festività e ferie non godute relative ad un rapporto di lavoro intercorso fra le parti.
Si costituiva in giudizio il sig. disconoscendo e contestando il Controparte_1 contenuto del ricorso, chiedendo il rigetto dello stesso con vittoria di spese.
Nella memoria di costituzione, i legali facevano presente che il sig. da anni CP_1 era affetto da gravi patologie che gli impedivano di badare agli atti quotidiani della vita ed ai suoi affari, con conseguente rilascio di una procura generale al Sig. CP_2
.
[...]
Il si costituiva altresì in giudizio, concludendo nel sentir dichiarare la CP_2 sua carenza di legittimazione passiva di terzo chiamato in causa con conseguenziale estromissione dal giudizio, oltre vittoria di spese.
Successivamente a causa dell'aggravarsi della situazione veniva nominato un amministratore di sostegno in persona del dott. che si costituiva Controparte_3 in giudizio, eccependo anche egli il difetto di legittimazione passiva e concludendo per il rigetto del ricorso.
Si procedeva all'escussione di testi ed all'espletamento della CTU, e successivamente, all'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo con motivazione contestuale.
La domanda va accolta nei limiti della motivazione che segue.
In merito alla legittimazione passiva di e di CP_2 Controparte_3 chiamati in causa da parte resistente si osserva che il rapporto di lavoro – come dedotto già in ricorso – si è svolto con il sig. , che esercitava il potere Controparte_1 direttivo e, quindi, provvedendo, di sua sponte, ed in piena autonomia, anche al
Pag. 2 di 5 pagamento pro manibus degli importi concordati. Pertanto, si provvede con la reiezione delle domande svolte nei confronti di e di CP_2 CP_3
in ragione della rilevata loro carenza di legittimazione passiva.
[...]
Nel merito delle domande svolte dalla ricorrente, dall'esame della documentazione in atti e all'esito delle dichiarazioni resa dai testi escussi emerge che la ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa con vincolo di subordinazione alle dipendenze del resistente limitatamente al periodo risultate dagli atti, svolgendo le mansioni di
“badante”.
I testi, infatti, hanno confermato che la ricorrente ha sempre prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze di parte resistente, con mansioni di badante per le ore e i giorni indicati in ricorso. Si richiamano a tal fine i testi e Testimone_1
rispettivamente escussi all'udienza del 18.11.2021 e 6.7.2023 che Testimone_2 hanno confermato le circostanze fattuali dedotte nei capitoli di prova indicati da parte ricorrente nel proprio ricorso introduttivo.
Per consolidato insegnamento giurisprudenziale, la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto è determinata dal vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, il quale si estrinseca nell'emanazione di ordini specifici (con valutazione da effettuarsi in concreto, avendo riguardo alla specificità dei compiti affidati al prestatore di lavoro), oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative (cfr. Cass.
Civ. sez. lav. n. 15903/2004), con conseguente limitazione dell'autonomia del lavoratore e del suo inserimento nell'organizzazione aziendale (tra le tante, Cass. 18 gennaio 2013, n. 1227; Cass. n. 9 marzo 2009, n. 5645; Cass. 28 settembre 2006;
Cass. 24 febbraio 2006, n. 4171; Cass. 25 ottobre 2004, n. 20669). Detto vincolo di subordinazione può, poi, assumere un diverso grado di intensità e di evidenza, a seconda della natura e delle modalità di svolgimento delle mansioni, nonché del livello di responsabilità del prestatore d'opera. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo
2697 c.c. è onere del prestatore di lavoro fornire la prova della sussistenza di tutti gli
Pag. 3 di 5 elementi necessari e sufficienti alla qualificazione del rapporto come subordinato, posto che l'idoneità qualificatoria dell'articolo in parola consiste proprio nel parametro dell'eterodeterminazione.
Alla stregua di quanto sopra, dal complessivo esame delle dichiarazioni dei testi e dalla documentazione in atti si può ritenere la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, per le ore i giorni indicati in ricorso.
Per quanto concerne, invece, il quantum della pretesa economica avanzata dalla ricorrente, alla luce delle prove testimoniali espletate che hanno confermato le tesi di parte ricorrente, si ritengono corrette e immuni da vizi le conclusioni del nominato
CTU contabile. Pertanto per il periodo dal 01.09.2011 – 27.05.2016, così come indicate nella consulenza tecnica, le differenze retributive, straordinari, festivi e tfr dovute alla ricorrente al netto di quanto già percepito ammontano al lordo a complessivi € 69.389,85.
La parte resistente , pertanto, va condannata al pagamento in favore Controparte_1 della ricorrente della somma complessiva di € 69.389,85, oltre Parte_1 ulteriori interessi e rivalutazione dal giorno del dovuto al soddisfo. Le spese e competenze processuali seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte resistente così come liquidate in dispositivo nei confronti di parte Controparte_1 ricorrente. Invece si compensano le spese legali tra il resistente e i Controparte_1 terzi chiamati, sussistendone i presupposti.
Le spese e competenze di CTU si liquidano con separato decreto e vanno poste a carico di parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro, in persona del Giudice del
Lavoro, Mario Miele definitivamente pronunciando, in ordine alla domanda proposta con ricorso del 07.02.2019 da nei confronti di Parte_1 CP_1
e , in qualità di amministratore di sostegno
[...] CP_2 Controparte_3 del sig. , ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così Controparte_4 provvede:
Pag. 4 di 5 - Rigetta il ricorso nei confronti dei terzi chiamati in causa di CP_3
e , per mancanza di legittimazione passiva;
[...] CP_2
- Accoglie il ricorso e dichiara che tra la ricorrente ed il sig. Parte_1
è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo Controparte_1 indeterminato per i periodi e orario indicato in ricorso con mansioni di badante, e per l'effetto, condanna il sig. al pagamento in Controparte_1 favore della ricorrente della somma complessiva di € 69.389,85 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto sino al soddisfo;
- Condanna il sig. in favore della ricorrente Controparte_1 Parte_1 alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 5.000,00 oltre rimborso forfettario, IVA e quanto altro dovuto per legge con attribuzione ai difensori dichiaratosi antistatari;
- Compensa le spese di lite tra e Controparte_1 Controparte_3 CP_2
;
[...]
- liquida il compenso del CTU con separato decreto ponendo il pagamento a carico di parte resistente.
Si comunichi.
Così deciso in Vallo della Lucania 03 aprile 2025
IL GDL
Dott. Mario Miele
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro e Previdenza, in persona del dott. Mario Miele in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 286 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “retribuzione”, e vertenteTRA
(c.f. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in Prignano Cilento (SA), in Piazza del Popolo n. 3, presso lo Studio dell'avv. Antonella Cataneo ed avv. Paolo Farnetano, dai quali è rappresentata e difesa, come da procura agli atti;
RICORRENTE
E
, (c.f.: ), elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._2 in Castelnuovo Cilento (SA), alla via Vigne n. 26, presso lo studio degli avvocati Modestino Rosiello e Luca Leoni, dai quali è rappresentato e difeso come da procura agli atti;
RESISTENTE
E
, c.f. , elettivamente domiciliato in CP_2 C.F._3
Salerno alla Via San Nicola di Giovi n. 44, presso lo studio dell'avv. Grazia Ferrara, dalla quale è rappresentato e difeso come da procura agli atti;
TERZO CHIAMATO
NONCHE'
(c.f. , nella sua qualità di Controparte_3 C.F._4 amministratore di sostegno del Sig. , elettivamente domiciliato Controparte_1 in Castelnuovo Cilento (SA), alla via Vigne n. 26, presso lo studio degli avvocati Modestino Rosiello e Luca Leoni, dai quali è rappresentato e difeso come da procura agli atti;
RESISTENTE
CONCLUSIONI Le parti concludevano come da note all'udienza del 03.04.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art 414 cpc, la sig.ra conveniva in giudizio, innanzi il Parte_1
Giudice del Lavoro, il sig. al fin di sentirlo condannare al Controparte_1 pagamento della complessiva somma di € 83.802,77 quali differenze paga, Tfr, XIII, straordinario, festività e ferie non godute relative ad un rapporto di lavoro intercorso fra le parti.
Si costituiva in giudizio il sig. disconoscendo e contestando il Controparte_1 contenuto del ricorso, chiedendo il rigetto dello stesso con vittoria di spese.
Nella memoria di costituzione, i legali facevano presente che il sig. da anni CP_1 era affetto da gravi patologie che gli impedivano di badare agli atti quotidiani della vita ed ai suoi affari, con conseguente rilascio di una procura generale al Sig. CP_2
.
[...]
Il si costituiva altresì in giudizio, concludendo nel sentir dichiarare la CP_2 sua carenza di legittimazione passiva di terzo chiamato in causa con conseguenziale estromissione dal giudizio, oltre vittoria di spese.
Successivamente a causa dell'aggravarsi della situazione veniva nominato un amministratore di sostegno in persona del dott. che si costituiva Controparte_3 in giudizio, eccependo anche egli il difetto di legittimazione passiva e concludendo per il rigetto del ricorso.
Si procedeva all'escussione di testi ed all'espletamento della CTU, e successivamente, all'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo con motivazione contestuale.
La domanda va accolta nei limiti della motivazione che segue.
In merito alla legittimazione passiva di e di CP_2 Controparte_3 chiamati in causa da parte resistente si osserva che il rapporto di lavoro – come dedotto già in ricorso – si è svolto con il sig. , che esercitava il potere Controparte_1 direttivo e, quindi, provvedendo, di sua sponte, ed in piena autonomia, anche al
Pag. 2 di 5 pagamento pro manibus degli importi concordati. Pertanto, si provvede con la reiezione delle domande svolte nei confronti di e di CP_2 CP_3
in ragione della rilevata loro carenza di legittimazione passiva.
[...]
Nel merito delle domande svolte dalla ricorrente, dall'esame della documentazione in atti e all'esito delle dichiarazioni resa dai testi escussi emerge che la ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa con vincolo di subordinazione alle dipendenze del resistente limitatamente al periodo risultate dagli atti, svolgendo le mansioni di
“badante”.
I testi, infatti, hanno confermato che la ricorrente ha sempre prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze di parte resistente, con mansioni di badante per le ore e i giorni indicati in ricorso. Si richiamano a tal fine i testi e Testimone_1
rispettivamente escussi all'udienza del 18.11.2021 e 6.7.2023 che Testimone_2 hanno confermato le circostanze fattuali dedotte nei capitoli di prova indicati da parte ricorrente nel proprio ricorso introduttivo.
Per consolidato insegnamento giurisprudenziale, la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto è determinata dal vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, il quale si estrinseca nell'emanazione di ordini specifici (con valutazione da effettuarsi in concreto, avendo riguardo alla specificità dei compiti affidati al prestatore di lavoro), oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative (cfr. Cass.
Civ. sez. lav. n. 15903/2004), con conseguente limitazione dell'autonomia del lavoratore e del suo inserimento nell'organizzazione aziendale (tra le tante, Cass. 18 gennaio 2013, n. 1227; Cass. n. 9 marzo 2009, n. 5645; Cass. 28 settembre 2006;
Cass. 24 febbraio 2006, n. 4171; Cass. 25 ottobre 2004, n. 20669). Detto vincolo di subordinazione può, poi, assumere un diverso grado di intensità e di evidenza, a seconda della natura e delle modalità di svolgimento delle mansioni, nonché del livello di responsabilità del prestatore d'opera. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo
2697 c.c. è onere del prestatore di lavoro fornire la prova della sussistenza di tutti gli
Pag. 3 di 5 elementi necessari e sufficienti alla qualificazione del rapporto come subordinato, posto che l'idoneità qualificatoria dell'articolo in parola consiste proprio nel parametro dell'eterodeterminazione.
Alla stregua di quanto sopra, dal complessivo esame delle dichiarazioni dei testi e dalla documentazione in atti si può ritenere la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, per le ore i giorni indicati in ricorso.
Per quanto concerne, invece, il quantum della pretesa economica avanzata dalla ricorrente, alla luce delle prove testimoniali espletate che hanno confermato le tesi di parte ricorrente, si ritengono corrette e immuni da vizi le conclusioni del nominato
CTU contabile. Pertanto per il periodo dal 01.09.2011 – 27.05.2016, così come indicate nella consulenza tecnica, le differenze retributive, straordinari, festivi e tfr dovute alla ricorrente al netto di quanto già percepito ammontano al lordo a complessivi € 69.389,85.
La parte resistente , pertanto, va condannata al pagamento in favore Controparte_1 della ricorrente della somma complessiva di € 69.389,85, oltre Parte_1 ulteriori interessi e rivalutazione dal giorno del dovuto al soddisfo. Le spese e competenze processuali seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte resistente così come liquidate in dispositivo nei confronti di parte Controparte_1 ricorrente. Invece si compensano le spese legali tra il resistente e i Controparte_1 terzi chiamati, sussistendone i presupposti.
Le spese e competenze di CTU si liquidano con separato decreto e vanno poste a carico di parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro, in persona del Giudice del
Lavoro, Mario Miele definitivamente pronunciando, in ordine alla domanda proposta con ricorso del 07.02.2019 da nei confronti di Parte_1 CP_1
e , in qualità di amministratore di sostegno
[...] CP_2 Controparte_3 del sig. , ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così Controparte_4 provvede:
Pag. 4 di 5 - Rigetta il ricorso nei confronti dei terzi chiamati in causa di CP_3
e , per mancanza di legittimazione passiva;
[...] CP_2
- Accoglie il ricorso e dichiara che tra la ricorrente ed il sig. Parte_1
è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo Controparte_1 indeterminato per i periodi e orario indicato in ricorso con mansioni di badante, e per l'effetto, condanna il sig. al pagamento in Controparte_1 favore della ricorrente della somma complessiva di € 69.389,85 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto sino al soddisfo;
- Condanna il sig. in favore della ricorrente Controparte_1 Parte_1 alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 5.000,00 oltre rimborso forfettario, IVA e quanto altro dovuto per legge con attribuzione ai difensori dichiaratosi antistatari;
- Compensa le spese di lite tra e Controparte_1 Controparte_3 CP_2
;
[...]
- liquida il compenso del CTU con separato decreto ponendo il pagamento a carico di parte resistente.
Si comunichi.
Così deciso in Vallo della Lucania 03 aprile 2025
IL GDL
Dott. Mario Miele
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