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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/02/2025, n. 1135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1135 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20230/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA CIVILE Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona della dott.ssa Ada Favarolo, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 20230 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 TRA (C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Grecchi e dall'avv. Salvatore Buccheri, C.F._2 i presso lo studio di quest'ultimo in Milano, via Bergamo, 12/A, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione OPPONENTI E con sede in , Piazza Garibaldi, 19, P.I. Controparte_1 CP_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dagli avvocati Marco P.IVA_1
(C.F. ) e Federica Bellini Bressi (C.F. ) ed C.F._3 C.F._4 elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Milano, Piazza Sant'Ambrogio n. 8 pec
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OPPOSTA CONTUMACE NONCHÈ (C.F. e P. I.V.A. , rappresentata da Controparte_2 P.IVA_2 [...] (C.F. e P. Iva persona del procur Controparte_3 P.IVA_3 CP_4 rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Lo Giudice, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Viale Bianca Maria n. 24, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione CHIAMATA IN CAUSA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo CONCLUSIONI parte opponente (come da atto di citazione in opposizione):
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, premessa ogni più opportuna declaratoria del caso, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, per i motivi esposti in narrativa:
- in via preliminare, con decreto inaudita altera parte, o in subordine con ordinanza, previa instaurazione del contraddittorio sospendere l'esecutività del decreto;
- in via ulteriormente preliminare, qualora il Giudice ritenga di aderire all'orientamento che richiede l'autorizzazione del Giudice, anche nella chiamata del terzo da parte dell'opponente a decreto ingiuntivo, autorizzare la chiamata del terzo già all'udienza di prima comparizione fissata con il presente atto di citazione o eventualmente ad altra udienza appositamente fissata per la citazione del terzo;
- in via principale, dichiarata, in accoglimento della querela di falso, la falsità delle sottoscrizioni risultanti dalle ricevute postali prodotte da per ottenere l'esecutività del decreto ingiuntivo n. 117/2015 RG 76052 del Controparte_1 Tribunale di Mila ntivo tardivamente opposto, ammettendo in via istruttoria l'interpello della controparte e la CTU grafologica;
pagina 1 di 9 - in via principale, nel merito, revocare e dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo opposto n. 117/2015 RG 76052 emesso dal Tribunale di Milano.
[…] Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”
parte opposta “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano adito, contrariis rejectis, In via preliminare e/o pregiudiziale:
- respingere l'istanza avversaria di sospensione dell'esecuzione provvisoria ex art. 649 c.p.c. del decreto ingiuntivo n. 117/2015 - RG n. 76052/2014 reso dal Tribunale di Milano il 02.01.2015 e munito di formula esecutiva il 12.01.2016, per tutti i motivi esposti nei precedenti scritti difensivi;
Nel merito:
- respingere l'opposizione proposta dagli attori opponenti e in quanto infondata, in fatto ed in diritto, e, Parte_1 Parte_2 per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 117/2015 - RG n. 76052/2014 nei limiti della somma di € 502.932,10 oltre interessi convenzionali maturati e maturandi;
In subordine:
- accertare e dichiarare, per tutto quanto esposto nei precedenti scritti difensivi, l'esistenza del credito vantato dalla cessionaria nei confronti degli attori opponenti, quali fideiussori di nei limiti dell'importo di € 680.000,00 Controparte_2 Parte_3 deiussione rilasciata dal sig. il 15. nei limiti dell'importo di € 680.000,00 Parte_1 garantito dalla fideiussione rilasciata dalla sig.ra il 15.02.2011 e, per l'effetto, condannare gli opponenti al Parte_2 pagamento delle somme dovute in favore di Controparte_2 In via istruttoria:
- rigettare tutte le istanze istruttorie ex adverso formulate, rigettare la richiesta di esibizione ex art. 210 cpc, rigettare la richiesta di CTU contabile in quanto inammissibile, nonché meramente esplorativa;
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di lite.”
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato nel corso dell'anno 2014, la
[...] ha chiesto di ingiungere alla società quale debitrice, nonché ai Controparte_5 Parte_3 signori e quali garanti in virtù di fideiussione omnibus del 15 febbraio Parte_1 Parte_2
2011, il pagamento degli importi di euro 840.822,67, quanto al debitore principale, e di euro 680.000,00 quanto ai garanti, oltre interessi, a titolo di saldo di conto corrente (per euro 1286,00) nonché quale residuo dovuto per un finanziamento del 4.03.2011 concesso nella forma dell'apertura di credito (per euro 711.410,57) e, infine, quale residuo dovuto in relazione al contratto di mutuo fondiario del 6.08.2013 (Rep.
n. 183.111 – Racc. 41.757) stipulato tra la banca e la società (per euro 128.126,02), tutto oltre interessi Pt_3 convenzionali.
Con decreto ingiuntivo n. 117/2015 del 2 gennaio 2015 il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso e ha ingiunto alla società, in solido con i garanti, il pagamento delle somme nei termini richiesti, oltre interessi di mora e spese processuali.
1.2. Con atto di citazione notificato telematicamente in data 16 maggio 2022, i signori
[...]
e hanno proposto opposizione tardiva, ai sensi dell'art. 650 c.p.c., eccependo, Parte_1 Parte_2 in merito all'ammissibilità dell'opposizione, che:
- non avevano mai avuto conoscenza del decreto ingiuntivo sino alla notifica di atto di un atto di precetto e di atto di pignoramento presso terzi da parte della società qualificatasi quale cessionaria Controparte_2 del credito originariamente vantato dalla;
Controparte_1
- quanto alla documentazione inerente alla notifica del decreto ingiuntivo, gli opponenti hanno rilevato come, all'epoca dell'emissione del decreto ingiuntivo, fossero entrambi residenti in [...]e che le pagina 2 di 9 “attestazioni prodotte” dalla banca, in virtù dell'art. 6 della Convezione dell'Aja del 1965 applicabile alla fattispecie, e in base alle quali il Tribunale aveva accolto l'istanza ex art. 647 c.p.c., in realtà, non potevano qualificarsi quali attestazioni da parte dell'Autorità svizzera di avvenuta esecuzione della domanda di notifica e le ricevute allegate riportavano firme non riconducibili ai signori e che, Parte_1 Parte_2 pertanto, venivano disconosciute, eventualmente anche mediante la proposizione della querela di falso;
- vi era un'evidente divergenza tra il luogo della notifica come indicato nella relazione di notifica dell'Ufficiale giudiziario italiano, ove si faceva riferimento alla residenza dei signor e in Parte_1 Parte_2
Lugano, via Vanoni n. 3, e quello indicato nella domanda ai fini della notifica redatta secondo la convenzione dell'Aja ove era stato riportato, quale luogo della notifica, , via Sant'Abbondio n. 65; Per_1
- sia ai sensi della citata Convenzione sia in base all'art. 650 c.p.c. gli ingiunti avevano diritto a proporre l'opposizione anche oltre la scadenza del termine fissato nel decreto ingiuntivo. Dal punto di vista processuale, stante la necessità di svolgere le proprie contestazioni sia nei confronti della banca, originaria creditrice, sia nei confronti della cessionaria del credito, gli opponenti hanno invocato la necessità di chiamare in causa il terzo, precisando di aver già notificato l'atto di citazione, contestualmente alla proposizione dell'opposizione. In subordine, hanno chiesto di essere autorizzati a chiamare in causa la cessionaria del credito. Nel merito, gli opponenti hanno contestato:
- la nullità dei contratti posti a fondamento del decreto ingiuntivo, in particolare del mutuo fondiario del 6 agosto 2013 per l'originario importo di euro 120.000,00, trattandosi di contratto destinato unicamente a coprire gli interessi nel frattempo maturati sull'apertura di credito del 4.03.2011 (posta, unitamente al mutuo fondiario, a fondamento del decreto);
- con tale operazione i pregressi interessi (relativi all'apertura di credito del 2011) erano stati trasformati in capitale facendo dunque maturare altri interessi, con elusione della normativa in tema di anatocismo e aggravamento della posizione del debitore, evidenziandosi la natura fraudolenta dell'operazione, come confermato anche dalla circostanza che alla scadenza della prima rata del mutuo fondiario, non pagata, la banca aveva comunicato la revoca di tutti gli affidamenti e dichiarato il recesso dai rapporti in essere;
- sotto un diverso profilo, l'intervenuta liberazione dei garanti, ai sensi dell'art. 1956 c.c., avendo la banca concesso ulteriore credito alla società (con il mutuo del 2013) nonostante l'aggravamento delle sue Pt_3 condizioni economiche, come confermato dal fatto che il primo finanziamento, stipulato poco più di due anni prima, non era stato rimborsato nemmeno in parte ma aveva accumulato solo interessi, e dal fatto che il debitore non aveva alcun reale interesse a stipulare un mutuo che andasse a rimborsare solo i pregressi interessi;
- infine, sotto un ulteriore profilo, gli opponenti hanno eccepito la nullità della fideiussione dagli stessi rilasciata nel 2011 in considerazione della sua conformità allo schema di fideiussione predisposto nel 2003 dall'Associazione Bancaria ITna, dichiarato in contrasto con l'art. 2 l n. 287\1990 con provvedimento della Banca d'IT n. 55 del 2 maggio 2005; conseguentemente, in quanto applicazione di un'intesa restrittiva della concorrenza, la fideiussione oggetto di causa era affetta da nullità. Gli opponenti hanno chiesto, in via preliminare, di sospendere l'esecutività del decreto, ai sensi dell'art. 650 c.p.c. e, nel merito, di revocare il decreto.
1.3. La non si è costituita in giudizio, così che, accertata la regolarità della Controparte_1 notifica telematica perfezionatasi in data 16 maggio 2022, è stata dichiarata la sua contumacia.
1.4. Si è costituita in giudizio la società quale avente causa dalla Controparte_2 Controparte_1
in virtù di un contratto di cessione di crediti pecuniari, ai sensi e per gli effetti degli art. 4 e 7.1
[...]
pagina 3 di 9 della Legge sulla Cartolarizzazione di cui alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n.68 del 11-6-2020. La società intervenuta ha allegato (cfr. comparsa p. 3-4) di essere subentrata alla Controparte_6 in tutti i diritti e le garanzie che assistevano i crediti ceduti, ivi compreso, il credito vantato in forza
[...] del suddetto decreto ingiuntivo n. 117/2015 oggetto di opposizione. La società opposta ha contestato la fondatezza dei motivi di opposizione rilevando che:
- a seguito del fallimento della società (dichiarato con sentenza n. 1066/2015 del 3 dicembre 2015) la Pt_3 banca aveva incassato l'importo di euro 53.205,31;
- in forza del decreto ingiuntivo non opposto, la società , quale cessionaria del credito, vantava CP_2 un credito residuo di euro 787.617,36 e per tale motivo aveva notificato ai fideiussori l'atto di precetto e successivamente l'atto di pignoramento presso terzi;
- la notifica del decreto ingiuntivo risalente al 2015 doveva intendersi come regolare, alla luce della documentazione prodotta dall'originaria creditrice;
- in ogni caso, i motivi di opposizione non erano fondati, stante la piena validità dei contratti posti a fondamento del decreto, in particolare del mutuo stipulato nel 2013, essendo legittima la stipula di un contratto per ripianare una pregressa esposizione debitoria;
- anche l'eccezione sollevata ai sensi dell'art. 1956 c.c. era infondata considerato che il signor era Parte_1
Amministratore unico della società mentre la signora ne era socia di maggioranza (per la Pt_3 Parte_2 quota del 60%) così che entrambi erano perfettamente a conoscenza sia dell'intervenuta concessione del mutuo sia delle effettive condizioni economiche della società;
- infine, quanto all'eccezione di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, si sarebbe trattato, al più, di una nullità parziale, e la banca aveva tempestivamente intimato il pagamento di quanto dovuto sia al debitore sia ai garanti ex art. 1957 c.c. La difesa della società ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo o, in subordine, la CP_2 condanna degli opponenti al pagamento della somma oggetto di ingiunzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, pari ad euro 680.000,00, con vittoria delle spese di lite.
1.5. Nel corso del giudizio è stata rigettata l'istanza avanzata dagli opponenti, ai sensi dell'art. 649 c.p.c., sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e successivamente, dopo diversi rinvii concessi al fine di definire la controversia e all'esito di un tentativo di conciliazione, la causa è stata ritenuta matura per la decisione, senza ammissione dei mezzi di prova richiesti dalla difesa degli opponenti in quanto superflui o inammissibili. All'esito dell'udienza del 20 novembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti a giorni trenta per il deposito delle comparse conclusionali e a ulteriori giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
2. Preliminarmente, occorre rilevare che, con nota depositata in data 10 giugno 2024, il difensore degli opponenti ha dichiarato di aver rinunciato al mandato difensivo ma, come prescritto dall'art. 85 c.p.c., la rinuncia è inefficace nei confronti della controparte sino a quando non sia avvenuta la sostituzione del difensore, circostanza che, nella specie, non si è verificata.
3. In via pregiudiziale, quanto alla legittimazione della società la società si è Controparte_2 costituita in qualità di successore a titolo particolare ex art. 111 c.p.c. nel diritto controverso, per effetto del contratto di cessione di crediti pro soluto ai sensi della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell'art 58 del TUB, stipulato in data 1 giugno 2020, con avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 dell'11 giugno 2020 (doc. 5 del fascicolo di parte), ove si è dato atto dell'intervenuto acquisto da parte della società di tutti di crediti della cedente della Controparte_2
pagina 4 di 9 Cedente “derivanti da contratti di mutuo, di finanziamento e da sconfinamenti di conto corrente” aventi le caratteristiche ivi indicate. Alcuna specifica contestazione circa la successione ex art. 111 c.p.c. o, comunque, in merito alla titolarità del credito in capo alla società è stata avanzata dagli opponenti, con la conseguenza che la Controparte_2 società è l'attuale creditrice dei signori e quale cessionaria del credito Controparte_2 Parte_1 Parte_2 originariamente vantato dalla In tal senso si richiama anche Controparte_6
l'orientamento della Suprema Corte secondo cui «la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, abbia anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta» (così, Cass., ord., 5 novembre 2020 n. 24798; nello stesso senso, già Cass., 2 marzo 2016 n. 4116). 4. Tanto premesso, analizzando, anzitutto, il profilo inerente all'ammissibilità dell'opposizione tardiva, si riportano integralmente le considerazioni già espresse in occasione della valutazione dell'istanza ex art. 650 c.p.c. (cfr. ordinanza del 13 luglio 2022), ossia che:
- non risultano svolte contestazioni specifiche da parte della società in ordine alla Controparte_2 irregolarità della notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo n. 117/2015 nei confronti di Parte_1
e di irregolarità che sembra evincersi dall'omessa compilazione del modello cui fa Parte_2 riferimento l'art. 6 della Convenzione dell'Aja del 1965 avente ad oggetto proprio l'attestazione che dà atto dell'esecuzione della richiesta di notifica;
- sebbene la giurisprudenza di legittimità abbia chiarito come, ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo (di cui all'art. 650 c.p.c.), non sia sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio ma occorra altresì la prova che a causa di detta irregolarità l'opponente, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione, è stato anche precisato che tale prova deve considerarsi raggiunta ogni qualvolta, alla stregua delle modalità di esecuzione della notificazione del richiamato provvedimento, sia da ritenere che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario (Cass., ord., 21 agosto 2018 n. 20850; analogamente, Cass., 1 settembre 2006 n. 18943);
- nel caso di specie, tenuto conto della divergenza tra il luogo indicato nella relazione di notificazione dell'ufficiale giudiziario (Lugano, via Vanoni n. 3) e quello riportato nella domanda di notifica redatta in conformità al Modello di cui alla Convenzione dell'Aja del 1965 , Via sant'Abbondio n. 65) e Per_1 considerato il disconoscimento operato da entrambi gli opponenti in merito alle sottoscrizioni apposte in calce alle ricevute postali relative alle notifiche (doc. 5A e 5B di parte opponente), sussistono validi motivi per dubitare che l'atto sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità dei due destinatari;
- né, d'altro canto, è stata offerta la prova di una data certa, anteriore alla notifica dell'atto di pignoramento presso terzi, in cui il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione è entrato nella sfera di conoscibilità degli opponenti. Da tali rilievi discende la legittimità dell'opposizione proposta ai sensi dell'art. 650 c.p.c.. 5. Passando all'esame del merito, è pacifico che il credito oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo, pari ad euro 840.822,67, si sia ridotto ad euro 502.932,10, per effetto dell'intervenuto pagamento in favore della , originaria creditrice, della somma di euro 337.890,87 nel corso della Controparte_1 procedura fallimentare della società Parte_3
pagina 5 di 9 Sin dall'udienza del 13 luglio 2022 il difensore degli opponenti ha rilevato come il credito della
[...]
si fosse ridotto, per effetto dell'intervenuto pagamento in suo favore, nell'ambito della Controparte_1 procedura fallimentare della società dell'importo di euro 337.890,57 rispetto al credito ammesso Parte_3 di euro 711.410,57 relativamente al finanziamento del 4.03.2011. Nel corso del giudizio, precisamente con il deposito della seconda memoria istruttoria, gli opponenti hanno prodotto documentazione volta a fornire la prova di tale circostanza, in particolare sia i progetti di riparto parziale e finale, sia una comunicazione email da parte di un collaboratore del curatore del fallimento (doc. 15-20 del fascicolo di parte). Nel corso del giudizio, il difensore della società cessionaria ha riconosciuto tale circostanza, dichiarando di aver ricevuto, nel corso della procedura fallimentare, l'importo di euro 337.890,57 così che il credito si era corrispondentemente ridotto (cfr. verbale del 10 aprile 2024). La circostanza dell'intervenuto pagamento di una parte del credito vantato con il ricorso per decreto ingiuntivo, qui opposto, impone, di per sé, la revoca del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, in virtù del consolidato orientamento secondo cui “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - che, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione - l'opponente che eccepisca l'avvenuto pagamento con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, è gravato del relativo onere probatorio e il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, l'eccezione deve revocare 'in toto' il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo” (tra le altre, Cass., 17 ottobre 2011 n. 21432). 6. Tanto premesso, la società riproducendo la documentazione già prodotta dalla Controparte_2 banca cedente nella fase monitoria, ha depositato:
- una copia del contratto di conto corrente n. 035\001688 intestato alla con gli ultimi Parte_4 estratti sino alla data del passaggio a sofferenza (estratti dal 31.01.2014 al 10.03.2014) e la relativa certificazione ai sensi dell'art. 50 T.U.B. attestante un saldo, alla data del 24 novembre 2014, di euro 1.286,08 (doc. 1 e doc. 8 del fascicolo di parte);
- una copia del contratto di finanziamento di euro 680.000,00, stipulato tra la società e la Parte_3 [...]
, da utilizzare mediante apertura di credito in conto corrente (3614/71) con garanzia Controparte_1 ipotecaria, stipulata in data 4 marzo 2011, accompagnato dall'ultimo estratto (dal 31.12.2013 al 6.03.2014) prima del passaggio a sofferenza, e dalla relativa certificazione ai sensi dell'art. 50 T.U.B., attestante un saldo, alla data del 24 novembre 2014, di euro 711.410,57 (doc. 2, 3 e 9 del fascicolo di parte);
- una copia del contratto di mutuo fondiario per l'importo di euro 120.000,00 stipulato in data 6 agosto 2013 tra la società e la , con la relativa certificazione ai sensi dell'art. Parte_3 Controparte_1
50 T.U.B., attestante un saldo, alla data del 24 novembre 2014, di euro 128.126,02 (doc. 4 e 10 del fascicolo di parte);
- una copia delle fideiussioni omnibus rilasciate, in data 15 febbraio 2011, dai signori e Parte_1
cui gli stessi si sono costituiti fideiussori della società sino alla concorrenza Parte_2 Pt_3 dell'importo di euro 680.000,00, “per l'adempimento delle obbligazioni verso codesta Azienda di credito, derivanti da operazioni bancarie di qualsiasi natura, già consentite o che venissero in seguito consentite al predetto nominativo, quali, ad esempio, finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito[…]” (doc. 5-6);
- una copia delle lettere con cui la banca ha esercitato il recesso dai rapporti in essere e revocato gli affidamenti concessi alla società dichiarando il debitore e i garanti decaduti dal beneficio del termine. Pt_3
pagina 6 di 9 La società ha poi allegato l'inadempimento alle obbligazioni derivanti dal contratto di Controparte_2 mutuo, sostenendo di vantare un credito complessivo di euro di euro 840.822,67, nel corso del giudizio ridotto ad euro 502.932,10 per le ragioni già esposte (retro par. 5), oltre agli ulteriori interessi sino al saldo. La società ha quindi prodotto i documenti posti a fondamento della pretesa e allegato Controparte_2
l'inadempimento dei garanti, conformemente a quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il creditore che agisce per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, potendosi limitare alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere di provare l'eventuale fatto estintivo della pretesa fatta valere (Cass. Sez.Un. 13533\2001; Cass. 3373\2010). Questo giudice ritiene che la società creditrice abbia assolto all'onere della prova sulla stessa gravante, tenuto conto in particolare della documentazione prodotta a fondamento della pretesa creditoria (contratti di conto corrente, di finanziamento e di mutuo fondiario e fideiussioni) nonché dell'assenza di contestazioni circa l'erogazione degli importi finanziati o in ordine alla specifica determinazione delle somme richieste.
7. A fronte di tali circostanze, i motivi di opposizione proposti dai signori e Parte_1 non sono meritevoli di accoglimento. Parte_2
La difesa degli opponenti, sotto un primo profilo, ha contestato la nullità del mutuo fondiario stipulato il 6 agosto 2013, per l'importo di euro 120.000,00, stipulato all'unico fine di “coprire” gli interessi nel frattempo maturati in relazione al precedente finanziamento stipulato nel 2011. Gli opponenti hanno quindi sollevato la questione relativa alla validità del mutuo stipulato per ripianare una pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, cd. mutuo solutorio, sostenendo l'illegittimità dell'utilizzo di un finanziamento come strumento di «autofinanziamento» della banca, la quale si sarebbe avvantaggiata anche con la costituzione di una garanzia ipotecaria. Tuttavia, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, allo stato prevalente, cui questo giudice ritiene di aderire ha però confermato la validità del mutuo cd. solutorio (cfr. Cass., ordinanza 30 novembre 2021 n. 37654 e Cass., 25 luglio 2022 n. 23149).
8. In secondo luogo, gli opponenti hanno contestato la violazione dell'art. 1956 c.c. da parte della banca originaria creditrice e la conseguente liberazione dalle garanzie, sostenendo che la banca avrebbe continuato a far credito alla società debitrice, concedendo il mutuo del 2013, senza autorizzazione dei fideiussori e pur conoscendo le sopravvenute condizioni di difficoltà economica della società Parte_3 come confermato dal mancato rimborso delle rate del precedente finanziamento del 2011 e dal fatto che fatto che la stipula del mutuo fondiario era avvenuta a distanza di soli 29 mesi dalla concessione del precedente finanziamento. L'infondatezza di questo motivo di opposizione emerge laddove si consideri che all'epoca della concessione del mutuo fondiario il signor era l'amministratore Unico della società Parte_1 Pt_3 mentre la signora era titolare di una rilevante quota del capitale sociale (secondo le
[...] Parte_2 allegazioni della controparte, la signora era socia di maggioranza, con una quota del 60%); si tratta Parte_2 di circostanze in parte documentate (quanto alla qualifica del signor la stessa emerge dal suo Parte_1 intervento alla stipula del mutuo quale legale rappresentante e amministratore unico) e comunque pacifiche, essendo state allegate dalla società e mai contestate dagli opponenti nel corso del giudizio. Controparte_2
Sul punto, si richiama l'orientamento della giurisprudenza per cui “Nella fideiussione per obbligazione futura, l'onere del creditore, previsto dall'art. 1956 c.c., di richiedere l'autorizzazione del fideiussore prima di far credito al terzo, le cui condizioni patrimoniali siano peggiorate dopo la stipulazione del contratto di garanzia, assolve alla finalità di consentire al fideiussore di sottrarsi, negando l'autorizzazione, all'adempimento di un'obbligazione divenuta, senza sua colpa, più gravosa;
pagina 7 di 9 tale onere non sussiste allorché nella stessa persona coesistano le qualità di fideiussore e di legale rappresentante della società debitrice principale, giacché, in tale ipotesi, la richiesta di credito da parte della persona obbligatasi a garantirlo comporta di per sè la preventiva autorizzazione del fideiussore alla concessione del credito” (Cass., Ordinanza 23 marzo 2017 n. 7444; analogamente, Cass., ordinanza 29 novembre 2019 n. 31227). 9. Infine, gli opponenti hanno eccepito la nullità della fideiussione omnibus rilasciata nel 2011 in quanto redatta dalla banca utilizzando un modulo analogo a quello elaborato dalla Associazione Bancaria ITna nel 2003, frutto di un'intesa vietata ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a) della Legge 287/1990, come accertato con provvedimento della Banca d'IT n. 55/2005 e riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità. Rappresentando la fideiussione oggetto di causa un'applicazione dell'accertata intesa restrittiva della concorrenza, la stessa sarebbe nulla. Anche questo motivo di opposizione non è meritevole di accoglimento. L'infondatezza dell'eccezione emerge laddove si consideri che non è stata nemmeno dimostrata la conformità tra le garanzie oggetto di causa e il modello predisposto dall' non essendo stato prodotto Pt_5 in causa tale modulo. In ogni caso, anche laddove si ritenesse di superare questo profilo, la circostanza rappresenta dalla conformità tra le clausole della fideiussione oggetto di causa, stipulata nel 2011, e il modello dell'A.B.I. risalente al 2003, non sarebbe di per sé sufficiente al fine di dimostrare la violazione della legge n. 287/1990. Giova premettere che con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 la Banca d'IT ha disposto, testualmente, che “gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”. La Banca d'IT ha ritenuto che le condizioni generali di contratto di cui al sopracitato schema ABI rientrassero nella nozione di
“deliberazioni di un'associazione di imprese”, ai fini di cui all'art. 2 della L. n. 287/90, ritenendo che le clausole 2, 6 e 8, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'art. 2, co. 2, lett. a), della L. n. 287/1990. Più in particolare, la Banca d'IT ha reputato che le suindicate clausole, di cui è stata accertata nel corso dell'istruttoria, l'utilizzazione “standardizzata” nell'ambito di una prassi bancaria, “hanno lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa”. L'accertamento dell'autorità di vigilanza ha riguardato lo schema contrattuale di “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, il cui contenuto è stato predisposto dall'Associazione Bancaria ITna nel mese di ottobre 2002 e destinato alla diffusione presso le banche associate a partire dall'anno 2003. Il periodo oggetto dell'accertamento della Banca d'IT ha quindi riguardato l'arco temporale compreso tra la fine dell'anno 2002 e l'anno 2005. Per quanto concerne, invece, l'eccezione di nullità relativa alle fideiussioni omnibus oggetto di causa, rilasciate in data 15 febbraio 2011, si ritiene che il mero richiamo al provvedimento della Banca d'IT non integri una prova sufficiente dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza anche alla data di sottoscrizione delle fideiussioni oggetto di causa, dal momento che le stesse sono state stipulate a distanza di diversi anni da quel provvedimento, relativo a una fase temporale conclusasi nel maggio del 2005. La vicenda contrattuale che interessa gli odierni opponenti dà origine a un giudizio c.d. stand alone, nel quale l'attore, chiamato a dar prova dei fatti costitutivi della domanda, non può giovarsi – come nelle c.d. follow on actions – dell'accertamento dell'intesa illecita contenuto in un provvedimento dell'autorità amministrativa competente a vigilare sulla conservazione dell'assetto concorrenziale del mercato, e ciò perché un simile accertamento o manca del tutto o c'è, ma riguarda un periodo diverso da quello in cui si colloca la specifica pagina 8 di 9 vicenda negoziale che avrebbe leso la sfera giuridica dell'attore (in tal senso, Trib. Milano, Sez. Impresa, 17 ottobre 2022 n. 8031; nel medesimo senso, già Trib. Milano, Sezione Impresa, 28 settembre 2020 n. 5751). Tale inquadramento implica che gli opponenti erano onerati dell'allegazione e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, tra i quali rientrava la perdurante esistenza di un'intesa illecita all'epoca della sottoscrizione del contratto di fideiussione per cui è causa;
tale prova non è stata fornita.
10. In conclusione, in parziale accoglimento delle domande proposte da il decreto Controparte_2 ingiuntivo deve essere revocato ma i signori e devono essere Parte_1 Parte_2 condannati al pagamento della somma di euro 502.932,10 oltre interessi di mora al tasso legale ex art. 1284 comma 1 c.c. (in assenza di qualsivoglia allegazione circa la misura degli interessi convenzionali), con decorrenza dalla domanda e, quindi, dalla data di deposito del ricorso avvenuta il 10 dicembre 2014, sino alla concorrenza dell'importo massimo garantito di euro 680.000,00. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore domanda o eccezione proposte, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare conclusioni di tipo diverso.
11. Le spese di lite seguono la sostanziale soccombenza degli opponenti e si liquidano in dispositivo, secondo i parametri indicati nel d.m. 55/2014, come aggiornati dal recente d.m. n. 147\2022, tenuto conto del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 5 del decreto, della complessità delle questioni esaminate e dell'attività effettivamente svolta, con particolare riferimento alla limitata attività inerente alla fase istruttoria e a quella decisionale. Tali circostanze giustificano la liquidazione dei compensi in applicazione dei valori medi per le fasi di studio e introduttiva e dei valori minimi con riferimento alla fase di trattazione/istruttoria e alla fase decisoria.
Quanto al rapporto processuale tra gli opponenti e la , nulla si dispone in Controparte_1 considerazione della contumacia della CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da e Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 117/2015 del 2 gennaio 2015 emesso nei confronti di Parte_2
con l'intervento di così provvede: Controparte_6 Controparte_2
a. revoca il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano n. 117/2015 del 2 gennaio 2015; b. accoglie la domanda proposta in via subordinata dalla società e, per l'effetto, CP_2 CP_2 condanna gli opponenti al pagamento, di euro 502.932,10, oltre interessi al tasso legale dell'art. 1284, comma 1, c.c. con decorrenza dal 10 dicembre 2014, sino alla concorrenza dell'importo massimo garantito di euro 680.000,00; c. condanna gli opponenti al pagamento, in favore della società delle spese di Controparte_2 giudizio, che liquida in euro 14.170,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge;
d. nulla sulle spese in favore della Controparte_6
Milano, 10 febbraio 2025 Il giudice Ada Favarolo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA CIVILE Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona della dott.ssa Ada Favarolo, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 20230 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 TRA (C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Grecchi e dall'avv. Salvatore Buccheri, C.F._2 i presso lo studio di quest'ultimo in Milano, via Bergamo, 12/A, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione OPPONENTI E con sede in , Piazza Garibaldi, 19, P.I. Controparte_1 CP_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dagli avvocati Marco P.IVA_1
(C.F. ) e Federica Bellini Bressi (C.F. ) ed C.F._3 C.F._4 elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Milano, Piazza Sant'Ambrogio n. 8 pec
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OPPOSTA CONTUMACE NONCHÈ (C.F. e P. I.V.A. , rappresentata da Controparte_2 P.IVA_2 [...] (C.F. e P. Iva persona del procur Controparte_3 P.IVA_3 CP_4 rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Lo Giudice, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Viale Bianca Maria n. 24, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione CHIAMATA IN CAUSA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo CONCLUSIONI parte opponente (come da atto di citazione in opposizione):
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, premessa ogni più opportuna declaratoria del caso, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, per i motivi esposti in narrativa:
- in via preliminare, con decreto inaudita altera parte, o in subordine con ordinanza, previa instaurazione del contraddittorio sospendere l'esecutività del decreto;
- in via ulteriormente preliminare, qualora il Giudice ritenga di aderire all'orientamento che richiede l'autorizzazione del Giudice, anche nella chiamata del terzo da parte dell'opponente a decreto ingiuntivo, autorizzare la chiamata del terzo già all'udienza di prima comparizione fissata con il presente atto di citazione o eventualmente ad altra udienza appositamente fissata per la citazione del terzo;
- in via principale, dichiarata, in accoglimento della querela di falso, la falsità delle sottoscrizioni risultanti dalle ricevute postali prodotte da per ottenere l'esecutività del decreto ingiuntivo n. 117/2015 RG 76052 del Controparte_1 Tribunale di Mila ntivo tardivamente opposto, ammettendo in via istruttoria l'interpello della controparte e la CTU grafologica;
pagina 1 di 9 - in via principale, nel merito, revocare e dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo opposto n. 117/2015 RG 76052 emesso dal Tribunale di Milano.
[…] Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”
parte opposta “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano adito, contrariis rejectis, In via preliminare e/o pregiudiziale:
- respingere l'istanza avversaria di sospensione dell'esecuzione provvisoria ex art. 649 c.p.c. del decreto ingiuntivo n. 117/2015 - RG n. 76052/2014 reso dal Tribunale di Milano il 02.01.2015 e munito di formula esecutiva il 12.01.2016, per tutti i motivi esposti nei precedenti scritti difensivi;
Nel merito:
- respingere l'opposizione proposta dagli attori opponenti e in quanto infondata, in fatto ed in diritto, e, Parte_1 Parte_2 per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 117/2015 - RG n. 76052/2014 nei limiti della somma di € 502.932,10 oltre interessi convenzionali maturati e maturandi;
In subordine:
- accertare e dichiarare, per tutto quanto esposto nei precedenti scritti difensivi, l'esistenza del credito vantato dalla cessionaria nei confronti degli attori opponenti, quali fideiussori di nei limiti dell'importo di € 680.000,00 Controparte_2 Parte_3 deiussione rilasciata dal sig. il 15. nei limiti dell'importo di € 680.000,00 Parte_1 garantito dalla fideiussione rilasciata dalla sig.ra il 15.02.2011 e, per l'effetto, condannare gli opponenti al Parte_2 pagamento delle somme dovute in favore di Controparte_2 In via istruttoria:
- rigettare tutte le istanze istruttorie ex adverso formulate, rigettare la richiesta di esibizione ex art. 210 cpc, rigettare la richiesta di CTU contabile in quanto inammissibile, nonché meramente esplorativa;
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di lite.”
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato nel corso dell'anno 2014, la
[...] ha chiesto di ingiungere alla società quale debitrice, nonché ai Controparte_5 Parte_3 signori e quali garanti in virtù di fideiussione omnibus del 15 febbraio Parte_1 Parte_2
2011, il pagamento degli importi di euro 840.822,67, quanto al debitore principale, e di euro 680.000,00 quanto ai garanti, oltre interessi, a titolo di saldo di conto corrente (per euro 1286,00) nonché quale residuo dovuto per un finanziamento del 4.03.2011 concesso nella forma dell'apertura di credito (per euro 711.410,57) e, infine, quale residuo dovuto in relazione al contratto di mutuo fondiario del 6.08.2013 (Rep.
n. 183.111 – Racc. 41.757) stipulato tra la banca e la società (per euro 128.126,02), tutto oltre interessi Pt_3 convenzionali.
Con decreto ingiuntivo n. 117/2015 del 2 gennaio 2015 il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso e ha ingiunto alla società, in solido con i garanti, il pagamento delle somme nei termini richiesti, oltre interessi di mora e spese processuali.
1.2. Con atto di citazione notificato telematicamente in data 16 maggio 2022, i signori
[...]
e hanno proposto opposizione tardiva, ai sensi dell'art. 650 c.p.c., eccependo, Parte_1 Parte_2 in merito all'ammissibilità dell'opposizione, che:
- non avevano mai avuto conoscenza del decreto ingiuntivo sino alla notifica di atto di un atto di precetto e di atto di pignoramento presso terzi da parte della società qualificatasi quale cessionaria Controparte_2 del credito originariamente vantato dalla;
Controparte_1
- quanto alla documentazione inerente alla notifica del decreto ingiuntivo, gli opponenti hanno rilevato come, all'epoca dell'emissione del decreto ingiuntivo, fossero entrambi residenti in [...]e che le pagina 2 di 9 “attestazioni prodotte” dalla banca, in virtù dell'art. 6 della Convezione dell'Aja del 1965 applicabile alla fattispecie, e in base alle quali il Tribunale aveva accolto l'istanza ex art. 647 c.p.c., in realtà, non potevano qualificarsi quali attestazioni da parte dell'Autorità svizzera di avvenuta esecuzione della domanda di notifica e le ricevute allegate riportavano firme non riconducibili ai signori e che, Parte_1 Parte_2 pertanto, venivano disconosciute, eventualmente anche mediante la proposizione della querela di falso;
- vi era un'evidente divergenza tra il luogo della notifica come indicato nella relazione di notifica dell'Ufficiale giudiziario italiano, ove si faceva riferimento alla residenza dei signor e in Parte_1 Parte_2
Lugano, via Vanoni n. 3, e quello indicato nella domanda ai fini della notifica redatta secondo la convenzione dell'Aja ove era stato riportato, quale luogo della notifica, , via Sant'Abbondio n. 65; Per_1
- sia ai sensi della citata Convenzione sia in base all'art. 650 c.p.c. gli ingiunti avevano diritto a proporre l'opposizione anche oltre la scadenza del termine fissato nel decreto ingiuntivo. Dal punto di vista processuale, stante la necessità di svolgere le proprie contestazioni sia nei confronti della banca, originaria creditrice, sia nei confronti della cessionaria del credito, gli opponenti hanno invocato la necessità di chiamare in causa il terzo, precisando di aver già notificato l'atto di citazione, contestualmente alla proposizione dell'opposizione. In subordine, hanno chiesto di essere autorizzati a chiamare in causa la cessionaria del credito. Nel merito, gli opponenti hanno contestato:
- la nullità dei contratti posti a fondamento del decreto ingiuntivo, in particolare del mutuo fondiario del 6 agosto 2013 per l'originario importo di euro 120.000,00, trattandosi di contratto destinato unicamente a coprire gli interessi nel frattempo maturati sull'apertura di credito del 4.03.2011 (posta, unitamente al mutuo fondiario, a fondamento del decreto);
- con tale operazione i pregressi interessi (relativi all'apertura di credito del 2011) erano stati trasformati in capitale facendo dunque maturare altri interessi, con elusione della normativa in tema di anatocismo e aggravamento della posizione del debitore, evidenziandosi la natura fraudolenta dell'operazione, come confermato anche dalla circostanza che alla scadenza della prima rata del mutuo fondiario, non pagata, la banca aveva comunicato la revoca di tutti gli affidamenti e dichiarato il recesso dai rapporti in essere;
- sotto un diverso profilo, l'intervenuta liberazione dei garanti, ai sensi dell'art. 1956 c.c., avendo la banca concesso ulteriore credito alla società (con il mutuo del 2013) nonostante l'aggravamento delle sue Pt_3 condizioni economiche, come confermato dal fatto che il primo finanziamento, stipulato poco più di due anni prima, non era stato rimborsato nemmeno in parte ma aveva accumulato solo interessi, e dal fatto che il debitore non aveva alcun reale interesse a stipulare un mutuo che andasse a rimborsare solo i pregressi interessi;
- infine, sotto un ulteriore profilo, gli opponenti hanno eccepito la nullità della fideiussione dagli stessi rilasciata nel 2011 in considerazione della sua conformità allo schema di fideiussione predisposto nel 2003 dall'Associazione Bancaria ITna, dichiarato in contrasto con l'art. 2 l n. 287\1990 con provvedimento della Banca d'IT n. 55 del 2 maggio 2005; conseguentemente, in quanto applicazione di un'intesa restrittiva della concorrenza, la fideiussione oggetto di causa era affetta da nullità. Gli opponenti hanno chiesto, in via preliminare, di sospendere l'esecutività del decreto, ai sensi dell'art. 650 c.p.c. e, nel merito, di revocare il decreto.
1.3. La non si è costituita in giudizio, così che, accertata la regolarità della Controparte_1 notifica telematica perfezionatasi in data 16 maggio 2022, è stata dichiarata la sua contumacia.
1.4. Si è costituita in giudizio la società quale avente causa dalla Controparte_2 Controparte_1
in virtù di un contratto di cessione di crediti pecuniari, ai sensi e per gli effetti degli art. 4 e 7.1
[...]
pagina 3 di 9 della Legge sulla Cartolarizzazione di cui alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n.68 del 11-6-2020. La società intervenuta ha allegato (cfr. comparsa p. 3-4) di essere subentrata alla Controparte_6 in tutti i diritti e le garanzie che assistevano i crediti ceduti, ivi compreso, il credito vantato in forza
[...] del suddetto decreto ingiuntivo n. 117/2015 oggetto di opposizione. La società opposta ha contestato la fondatezza dei motivi di opposizione rilevando che:
- a seguito del fallimento della società (dichiarato con sentenza n. 1066/2015 del 3 dicembre 2015) la Pt_3 banca aveva incassato l'importo di euro 53.205,31;
- in forza del decreto ingiuntivo non opposto, la società , quale cessionaria del credito, vantava CP_2 un credito residuo di euro 787.617,36 e per tale motivo aveva notificato ai fideiussori l'atto di precetto e successivamente l'atto di pignoramento presso terzi;
- la notifica del decreto ingiuntivo risalente al 2015 doveva intendersi come regolare, alla luce della documentazione prodotta dall'originaria creditrice;
- in ogni caso, i motivi di opposizione non erano fondati, stante la piena validità dei contratti posti a fondamento del decreto, in particolare del mutuo stipulato nel 2013, essendo legittima la stipula di un contratto per ripianare una pregressa esposizione debitoria;
- anche l'eccezione sollevata ai sensi dell'art. 1956 c.c. era infondata considerato che il signor era Parte_1
Amministratore unico della società mentre la signora ne era socia di maggioranza (per la Pt_3 Parte_2 quota del 60%) così che entrambi erano perfettamente a conoscenza sia dell'intervenuta concessione del mutuo sia delle effettive condizioni economiche della società;
- infine, quanto all'eccezione di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, si sarebbe trattato, al più, di una nullità parziale, e la banca aveva tempestivamente intimato il pagamento di quanto dovuto sia al debitore sia ai garanti ex art. 1957 c.c. La difesa della società ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo o, in subordine, la CP_2 condanna degli opponenti al pagamento della somma oggetto di ingiunzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, pari ad euro 680.000,00, con vittoria delle spese di lite.
1.5. Nel corso del giudizio è stata rigettata l'istanza avanzata dagli opponenti, ai sensi dell'art. 649 c.p.c., sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e successivamente, dopo diversi rinvii concessi al fine di definire la controversia e all'esito di un tentativo di conciliazione, la causa è stata ritenuta matura per la decisione, senza ammissione dei mezzi di prova richiesti dalla difesa degli opponenti in quanto superflui o inammissibili. All'esito dell'udienza del 20 novembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti a giorni trenta per il deposito delle comparse conclusionali e a ulteriori giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
2. Preliminarmente, occorre rilevare che, con nota depositata in data 10 giugno 2024, il difensore degli opponenti ha dichiarato di aver rinunciato al mandato difensivo ma, come prescritto dall'art. 85 c.p.c., la rinuncia è inefficace nei confronti della controparte sino a quando non sia avvenuta la sostituzione del difensore, circostanza che, nella specie, non si è verificata.
3. In via pregiudiziale, quanto alla legittimazione della società la società si è Controparte_2 costituita in qualità di successore a titolo particolare ex art. 111 c.p.c. nel diritto controverso, per effetto del contratto di cessione di crediti pro soluto ai sensi della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell'art 58 del TUB, stipulato in data 1 giugno 2020, con avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 dell'11 giugno 2020 (doc. 5 del fascicolo di parte), ove si è dato atto dell'intervenuto acquisto da parte della società di tutti di crediti della cedente della Controparte_2
pagina 4 di 9 Cedente “derivanti da contratti di mutuo, di finanziamento e da sconfinamenti di conto corrente” aventi le caratteristiche ivi indicate. Alcuna specifica contestazione circa la successione ex art. 111 c.p.c. o, comunque, in merito alla titolarità del credito in capo alla società è stata avanzata dagli opponenti, con la conseguenza che la Controparte_2 società è l'attuale creditrice dei signori e quale cessionaria del credito Controparte_2 Parte_1 Parte_2 originariamente vantato dalla In tal senso si richiama anche Controparte_6
l'orientamento della Suprema Corte secondo cui «la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, abbia anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta» (così, Cass., ord., 5 novembre 2020 n. 24798; nello stesso senso, già Cass., 2 marzo 2016 n. 4116). 4. Tanto premesso, analizzando, anzitutto, il profilo inerente all'ammissibilità dell'opposizione tardiva, si riportano integralmente le considerazioni già espresse in occasione della valutazione dell'istanza ex art. 650 c.p.c. (cfr. ordinanza del 13 luglio 2022), ossia che:
- non risultano svolte contestazioni specifiche da parte della società in ordine alla Controparte_2 irregolarità della notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo n. 117/2015 nei confronti di Parte_1
e di irregolarità che sembra evincersi dall'omessa compilazione del modello cui fa Parte_2 riferimento l'art. 6 della Convenzione dell'Aja del 1965 avente ad oggetto proprio l'attestazione che dà atto dell'esecuzione della richiesta di notifica;
- sebbene la giurisprudenza di legittimità abbia chiarito come, ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo (di cui all'art. 650 c.p.c.), non sia sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio ma occorra altresì la prova che a causa di detta irregolarità l'opponente, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione, è stato anche precisato che tale prova deve considerarsi raggiunta ogni qualvolta, alla stregua delle modalità di esecuzione della notificazione del richiamato provvedimento, sia da ritenere che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario (Cass., ord., 21 agosto 2018 n. 20850; analogamente, Cass., 1 settembre 2006 n. 18943);
- nel caso di specie, tenuto conto della divergenza tra il luogo indicato nella relazione di notificazione dell'ufficiale giudiziario (Lugano, via Vanoni n. 3) e quello riportato nella domanda di notifica redatta in conformità al Modello di cui alla Convenzione dell'Aja del 1965 , Via sant'Abbondio n. 65) e Per_1 considerato il disconoscimento operato da entrambi gli opponenti in merito alle sottoscrizioni apposte in calce alle ricevute postali relative alle notifiche (doc. 5A e 5B di parte opponente), sussistono validi motivi per dubitare che l'atto sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità dei due destinatari;
- né, d'altro canto, è stata offerta la prova di una data certa, anteriore alla notifica dell'atto di pignoramento presso terzi, in cui il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione è entrato nella sfera di conoscibilità degli opponenti. Da tali rilievi discende la legittimità dell'opposizione proposta ai sensi dell'art. 650 c.p.c.. 5. Passando all'esame del merito, è pacifico che il credito oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo, pari ad euro 840.822,67, si sia ridotto ad euro 502.932,10, per effetto dell'intervenuto pagamento in favore della , originaria creditrice, della somma di euro 337.890,87 nel corso della Controparte_1 procedura fallimentare della società Parte_3
pagina 5 di 9 Sin dall'udienza del 13 luglio 2022 il difensore degli opponenti ha rilevato come il credito della
[...]
si fosse ridotto, per effetto dell'intervenuto pagamento in suo favore, nell'ambito della Controparte_1 procedura fallimentare della società dell'importo di euro 337.890,57 rispetto al credito ammesso Parte_3 di euro 711.410,57 relativamente al finanziamento del 4.03.2011. Nel corso del giudizio, precisamente con il deposito della seconda memoria istruttoria, gli opponenti hanno prodotto documentazione volta a fornire la prova di tale circostanza, in particolare sia i progetti di riparto parziale e finale, sia una comunicazione email da parte di un collaboratore del curatore del fallimento (doc. 15-20 del fascicolo di parte). Nel corso del giudizio, il difensore della società cessionaria ha riconosciuto tale circostanza, dichiarando di aver ricevuto, nel corso della procedura fallimentare, l'importo di euro 337.890,57 così che il credito si era corrispondentemente ridotto (cfr. verbale del 10 aprile 2024). La circostanza dell'intervenuto pagamento di una parte del credito vantato con il ricorso per decreto ingiuntivo, qui opposto, impone, di per sé, la revoca del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, in virtù del consolidato orientamento secondo cui “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - che, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione - l'opponente che eccepisca l'avvenuto pagamento con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, è gravato del relativo onere probatorio e il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, l'eccezione deve revocare 'in toto' il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo” (tra le altre, Cass., 17 ottobre 2011 n. 21432). 6. Tanto premesso, la società riproducendo la documentazione già prodotta dalla Controparte_2 banca cedente nella fase monitoria, ha depositato:
- una copia del contratto di conto corrente n. 035\001688 intestato alla con gli ultimi Parte_4 estratti sino alla data del passaggio a sofferenza (estratti dal 31.01.2014 al 10.03.2014) e la relativa certificazione ai sensi dell'art. 50 T.U.B. attestante un saldo, alla data del 24 novembre 2014, di euro 1.286,08 (doc. 1 e doc. 8 del fascicolo di parte);
- una copia del contratto di finanziamento di euro 680.000,00, stipulato tra la società e la Parte_3 [...]
, da utilizzare mediante apertura di credito in conto corrente (3614/71) con garanzia Controparte_1 ipotecaria, stipulata in data 4 marzo 2011, accompagnato dall'ultimo estratto (dal 31.12.2013 al 6.03.2014) prima del passaggio a sofferenza, e dalla relativa certificazione ai sensi dell'art. 50 T.U.B., attestante un saldo, alla data del 24 novembre 2014, di euro 711.410,57 (doc. 2, 3 e 9 del fascicolo di parte);
- una copia del contratto di mutuo fondiario per l'importo di euro 120.000,00 stipulato in data 6 agosto 2013 tra la società e la , con la relativa certificazione ai sensi dell'art. Parte_3 Controparte_1
50 T.U.B., attestante un saldo, alla data del 24 novembre 2014, di euro 128.126,02 (doc. 4 e 10 del fascicolo di parte);
- una copia delle fideiussioni omnibus rilasciate, in data 15 febbraio 2011, dai signori e Parte_1
cui gli stessi si sono costituiti fideiussori della società sino alla concorrenza Parte_2 Pt_3 dell'importo di euro 680.000,00, “per l'adempimento delle obbligazioni verso codesta Azienda di credito, derivanti da operazioni bancarie di qualsiasi natura, già consentite o che venissero in seguito consentite al predetto nominativo, quali, ad esempio, finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito[…]” (doc. 5-6);
- una copia delle lettere con cui la banca ha esercitato il recesso dai rapporti in essere e revocato gli affidamenti concessi alla società dichiarando il debitore e i garanti decaduti dal beneficio del termine. Pt_3
pagina 6 di 9 La società ha poi allegato l'inadempimento alle obbligazioni derivanti dal contratto di Controparte_2 mutuo, sostenendo di vantare un credito complessivo di euro di euro 840.822,67, nel corso del giudizio ridotto ad euro 502.932,10 per le ragioni già esposte (retro par. 5), oltre agli ulteriori interessi sino al saldo. La società ha quindi prodotto i documenti posti a fondamento della pretesa e allegato Controparte_2
l'inadempimento dei garanti, conformemente a quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il creditore che agisce per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, potendosi limitare alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere di provare l'eventuale fatto estintivo della pretesa fatta valere (Cass. Sez.Un. 13533\2001; Cass. 3373\2010). Questo giudice ritiene che la società creditrice abbia assolto all'onere della prova sulla stessa gravante, tenuto conto in particolare della documentazione prodotta a fondamento della pretesa creditoria (contratti di conto corrente, di finanziamento e di mutuo fondiario e fideiussioni) nonché dell'assenza di contestazioni circa l'erogazione degli importi finanziati o in ordine alla specifica determinazione delle somme richieste.
7. A fronte di tali circostanze, i motivi di opposizione proposti dai signori e Parte_1 non sono meritevoli di accoglimento. Parte_2
La difesa degli opponenti, sotto un primo profilo, ha contestato la nullità del mutuo fondiario stipulato il 6 agosto 2013, per l'importo di euro 120.000,00, stipulato all'unico fine di “coprire” gli interessi nel frattempo maturati in relazione al precedente finanziamento stipulato nel 2011. Gli opponenti hanno quindi sollevato la questione relativa alla validità del mutuo stipulato per ripianare una pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, cd. mutuo solutorio, sostenendo l'illegittimità dell'utilizzo di un finanziamento come strumento di «autofinanziamento» della banca, la quale si sarebbe avvantaggiata anche con la costituzione di una garanzia ipotecaria. Tuttavia, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, allo stato prevalente, cui questo giudice ritiene di aderire ha però confermato la validità del mutuo cd. solutorio (cfr. Cass., ordinanza 30 novembre 2021 n. 37654 e Cass., 25 luglio 2022 n. 23149).
8. In secondo luogo, gli opponenti hanno contestato la violazione dell'art. 1956 c.c. da parte della banca originaria creditrice e la conseguente liberazione dalle garanzie, sostenendo che la banca avrebbe continuato a far credito alla società debitrice, concedendo il mutuo del 2013, senza autorizzazione dei fideiussori e pur conoscendo le sopravvenute condizioni di difficoltà economica della società Parte_3 come confermato dal mancato rimborso delle rate del precedente finanziamento del 2011 e dal fatto che fatto che la stipula del mutuo fondiario era avvenuta a distanza di soli 29 mesi dalla concessione del precedente finanziamento. L'infondatezza di questo motivo di opposizione emerge laddove si consideri che all'epoca della concessione del mutuo fondiario il signor era l'amministratore Unico della società Parte_1 Pt_3 mentre la signora era titolare di una rilevante quota del capitale sociale (secondo le
[...] Parte_2 allegazioni della controparte, la signora era socia di maggioranza, con una quota del 60%); si tratta Parte_2 di circostanze in parte documentate (quanto alla qualifica del signor la stessa emerge dal suo Parte_1 intervento alla stipula del mutuo quale legale rappresentante e amministratore unico) e comunque pacifiche, essendo state allegate dalla società e mai contestate dagli opponenti nel corso del giudizio. Controparte_2
Sul punto, si richiama l'orientamento della giurisprudenza per cui “Nella fideiussione per obbligazione futura, l'onere del creditore, previsto dall'art. 1956 c.c., di richiedere l'autorizzazione del fideiussore prima di far credito al terzo, le cui condizioni patrimoniali siano peggiorate dopo la stipulazione del contratto di garanzia, assolve alla finalità di consentire al fideiussore di sottrarsi, negando l'autorizzazione, all'adempimento di un'obbligazione divenuta, senza sua colpa, più gravosa;
pagina 7 di 9 tale onere non sussiste allorché nella stessa persona coesistano le qualità di fideiussore e di legale rappresentante della società debitrice principale, giacché, in tale ipotesi, la richiesta di credito da parte della persona obbligatasi a garantirlo comporta di per sè la preventiva autorizzazione del fideiussore alla concessione del credito” (Cass., Ordinanza 23 marzo 2017 n. 7444; analogamente, Cass., ordinanza 29 novembre 2019 n. 31227). 9. Infine, gli opponenti hanno eccepito la nullità della fideiussione omnibus rilasciata nel 2011 in quanto redatta dalla banca utilizzando un modulo analogo a quello elaborato dalla Associazione Bancaria ITna nel 2003, frutto di un'intesa vietata ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a) della Legge 287/1990, come accertato con provvedimento della Banca d'IT n. 55/2005 e riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità. Rappresentando la fideiussione oggetto di causa un'applicazione dell'accertata intesa restrittiva della concorrenza, la stessa sarebbe nulla. Anche questo motivo di opposizione non è meritevole di accoglimento. L'infondatezza dell'eccezione emerge laddove si consideri che non è stata nemmeno dimostrata la conformità tra le garanzie oggetto di causa e il modello predisposto dall' non essendo stato prodotto Pt_5 in causa tale modulo. In ogni caso, anche laddove si ritenesse di superare questo profilo, la circostanza rappresenta dalla conformità tra le clausole della fideiussione oggetto di causa, stipulata nel 2011, e il modello dell'A.B.I. risalente al 2003, non sarebbe di per sé sufficiente al fine di dimostrare la violazione della legge n. 287/1990. Giova premettere che con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 la Banca d'IT ha disposto, testualmente, che “gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”. La Banca d'IT ha ritenuto che le condizioni generali di contratto di cui al sopracitato schema ABI rientrassero nella nozione di
“deliberazioni di un'associazione di imprese”, ai fini di cui all'art. 2 della L. n. 287/90, ritenendo che le clausole 2, 6 e 8, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'art. 2, co. 2, lett. a), della L. n. 287/1990. Più in particolare, la Banca d'IT ha reputato che le suindicate clausole, di cui è stata accertata nel corso dell'istruttoria, l'utilizzazione “standardizzata” nell'ambito di una prassi bancaria, “hanno lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa”. L'accertamento dell'autorità di vigilanza ha riguardato lo schema contrattuale di “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, il cui contenuto è stato predisposto dall'Associazione Bancaria ITna nel mese di ottobre 2002 e destinato alla diffusione presso le banche associate a partire dall'anno 2003. Il periodo oggetto dell'accertamento della Banca d'IT ha quindi riguardato l'arco temporale compreso tra la fine dell'anno 2002 e l'anno 2005. Per quanto concerne, invece, l'eccezione di nullità relativa alle fideiussioni omnibus oggetto di causa, rilasciate in data 15 febbraio 2011, si ritiene che il mero richiamo al provvedimento della Banca d'IT non integri una prova sufficiente dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza anche alla data di sottoscrizione delle fideiussioni oggetto di causa, dal momento che le stesse sono state stipulate a distanza di diversi anni da quel provvedimento, relativo a una fase temporale conclusasi nel maggio del 2005. La vicenda contrattuale che interessa gli odierni opponenti dà origine a un giudizio c.d. stand alone, nel quale l'attore, chiamato a dar prova dei fatti costitutivi della domanda, non può giovarsi – come nelle c.d. follow on actions – dell'accertamento dell'intesa illecita contenuto in un provvedimento dell'autorità amministrativa competente a vigilare sulla conservazione dell'assetto concorrenziale del mercato, e ciò perché un simile accertamento o manca del tutto o c'è, ma riguarda un periodo diverso da quello in cui si colloca la specifica pagina 8 di 9 vicenda negoziale che avrebbe leso la sfera giuridica dell'attore (in tal senso, Trib. Milano, Sez. Impresa, 17 ottobre 2022 n. 8031; nel medesimo senso, già Trib. Milano, Sezione Impresa, 28 settembre 2020 n. 5751). Tale inquadramento implica che gli opponenti erano onerati dell'allegazione e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, tra i quali rientrava la perdurante esistenza di un'intesa illecita all'epoca della sottoscrizione del contratto di fideiussione per cui è causa;
tale prova non è stata fornita.
10. In conclusione, in parziale accoglimento delle domande proposte da il decreto Controparte_2 ingiuntivo deve essere revocato ma i signori e devono essere Parte_1 Parte_2 condannati al pagamento della somma di euro 502.932,10 oltre interessi di mora al tasso legale ex art. 1284 comma 1 c.c. (in assenza di qualsivoglia allegazione circa la misura degli interessi convenzionali), con decorrenza dalla domanda e, quindi, dalla data di deposito del ricorso avvenuta il 10 dicembre 2014, sino alla concorrenza dell'importo massimo garantito di euro 680.000,00. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore domanda o eccezione proposte, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare conclusioni di tipo diverso.
11. Le spese di lite seguono la sostanziale soccombenza degli opponenti e si liquidano in dispositivo, secondo i parametri indicati nel d.m. 55/2014, come aggiornati dal recente d.m. n. 147\2022, tenuto conto del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 5 del decreto, della complessità delle questioni esaminate e dell'attività effettivamente svolta, con particolare riferimento alla limitata attività inerente alla fase istruttoria e a quella decisionale. Tali circostanze giustificano la liquidazione dei compensi in applicazione dei valori medi per le fasi di studio e introduttiva e dei valori minimi con riferimento alla fase di trattazione/istruttoria e alla fase decisoria.
Quanto al rapporto processuale tra gli opponenti e la , nulla si dispone in Controparte_1 considerazione della contumacia della CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da e Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 117/2015 del 2 gennaio 2015 emesso nei confronti di Parte_2
con l'intervento di così provvede: Controparte_6 Controparte_2
a. revoca il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano n. 117/2015 del 2 gennaio 2015; b. accoglie la domanda proposta in via subordinata dalla società e, per l'effetto, CP_2 CP_2 condanna gli opponenti al pagamento, di euro 502.932,10, oltre interessi al tasso legale dell'art. 1284, comma 1, c.c. con decorrenza dal 10 dicembre 2014, sino alla concorrenza dell'importo massimo garantito di euro 680.000,00; c. condanna gli opponenti al pagamento, in favore della società delle spese di Controparte_2 giudizio, che liquida in euro 14.170,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge;
d. nulla sulle spese in favore della Controparte_6
Milano, 10 febbraio 2025 Il giudice Ada Favarolo
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