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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 16/10/2025, n. 1809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1809 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2522 /2020 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Via Cristoforo Colombo C.F._1
N.5 98061 Brolo ITALIA presso lo studio dell'Avv. BONINA CARMELA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA V. EMANUELE,100 CP_1 P.IVA_1
98100 MESSINA presso lo studio dell'Avv. FALQUI CAO MAURIZIO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
ha proposto ricorso per ottenere l'iscrizione/reiscrizione Parte_2 negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per gli anni 2013 e 2014, deducendo di avere effettivamente lavorato (78 giornate nel 2013 e 102 nel 2014) alle dipendenze della e di avere appreso la Controparte_2 cancellazione/mancata iscrizione solo in data 31.01.2020, all'atto della consultazione dell'estratto conto previdenziale (così il ricorso e le relative domande e richieste istruttorie).
Si è costituito l' eccependo, in via pregiudiziale, la decadenza CP_1 dall'azione, assumendo che la cancellazione/mancata iscrizione per il 2014 è stata resa conoscibile mediante pubblicazione sul sito istituzionale con “1° elenco di variazione 2016 progr. 36 e 37”, dal 15.06.2016 al 01.07.2016; il ricorso giudiziale sarebbe stato quindi depositato oltre il termine decadenziale di 120 giorni (memoria , par. “DECADENZA”). CP_1
La difesa del ricorrente ha formalmente disconosciuto la “notifica” prodotta dall' , contestando l'autenticità/completezza dell'annotazione CP_1
“pubblicato sul sito…” e, comunque, l'incertezza della data di pubblicazione, sostenendo che, in difetto di certezza sul dies a quo, non può operare la decadenza.
L'art. 22 prevede che contro i provvedimenti definitivi adottati in materia di elenchi dei lavoratori agricoli l'interessato può proporre azione giudiziaria nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento della conoscenza del provvedimento. La memoria dell' ricostruisce il contesto normativo sui CP_1 provvedimenti “definitivi” anche in relazione al procedimento amministrativo
(d.lgs. 357/1993, art. 11, e organi subentrati), e richiama il consolidato CP_1 principio per cui la decadenza è istituto di ordine pubblico, volto alla certezza delle determinazioni incidenti sui bilanci pubblici, rilevabile d'ufficio.
Giurisprudenza di legittimità, costantemente richiamata anche da , CP_1 configura la decadenza in termini sostanziali e di ordine pubblico, con improponibilità dell'azione una volta spirato il termine .
L' assume che la cancellazione/mancata iscrizione sia stata resa CP_1 conoscibile mediante pubblicazione sul sito istituzionale dal 15.06.2016 al
01.07.2016, in conformità all'art. 38, co. 7, l. 6 luglio 2011, n. 111; la relativa produzione documentale è richiamata nella memoria.
Il ricorrente disconosce la dicitura in calce al documento, deducendo difformità rispetto all'originale e, in ogni caso, incertezza della data di pubblicazione.
In punto onere della prova: posto il carattere pubblicistico del sistema degli elenchi e la possibilità legale di conoscenza tramite pubblicazione, ove l' alleghi la pubblicazione nei tempi e modi di legge e produca il supporto CP_1 documentale (qui richiamato nella memoria), incombe sulla parte che la contesta l'onere di fornire specifiche ragioni di non riferibilità, non autenticità o inattendibilità, non bastando un generico disconoscimento. Nel caso concreto, dagli atti emerge una contestazione formale ma non supportata da elementi tecnici o riscontri idonei a scalfire la presunzione di conoscibilità derivante dalla pubblicazione istituzionale negli intervalli temporali indicati. Ne deriva che il dies a quo va ancorato alla pubblicazione 2016.
Assunta la pubblicazione tra il 15.06.2016 e l'01.07.2016, il termine di 120 giorni ex art. 22 è spirato ben prima del deposito del ricorso (12.05.2020). Il ricorrente invoca, in via subordinata, la decorrenza dalla conoscenza soggettiva del 31.01.2020, attestata nel ricorso, con eventuale incidenza delle sospensioni
COVID.
Le sospensioni introdotte dalla normativa emergenziale (in particolare art. 83 d.l. 17 marzo 2020, n. 18 e succ. mod.) hanno riguardato, in via principale, i termini processuali per il compimento di atti all'interno di procedimenti pendenti, non i termini sostanziali di decadenza per la proposizione dell'azione, salvo espressa deroga. Per costante ricostruzione, il termine dell'art. 22 è sostanziale e di ordine pubblico, non comprimibile né differibile se non nei casi espressamente tipizzati dal legislatore;
in mancanza di una previsione che estenda la sospensione ai termini decadenziali sostanziali per l'introduzione della domanda giudiziale,
l'emergenza pandemica non incide sul computo del termine in esame.
Anche volendo ragionare in via gradata sulla decorrenza dal 31.01.2020,
l'applicazione delle sospensioni COVID non determinerebbe, in ogni caso, la reviviscenza di un diritto già decaduto per effetto della pubblicazione legale del
2016 (principio di irrilevanza di vicende sopravvenute dopo il compimento del termine decadenziale). Tali coordinate risultano perfettamente allineate alla ratio di certezza sottesa all'art. 22, richiamata negli atti . CP_1
La Consulta ha ribadito, in materia di termini decadenziali in ambito previdenziale/assistenziale, l'esigenza di bilanciamento tra tutela dell'affidamento e salvaguardia dei bilanci pubblici, circoscrivendo gli interventi correttivi ai soli casi in cui il sacrificio del diritto risulti irragionevole o disproporzionato rispetto alla finalità di certezza. Nel caso di specie, la previsione dell'art. 22—che ancora la decorrenza alla notifica o alla legale conoscibilità del provvedimento—non determina effetti sproporzionati: l'ordinamento assicura un ampio termine (120 giorni) decorrente anche dalla mera conoscenza legale (pubblicazione), sì che, una volta comprovata tale pubblicazione, l'interesse pubblico alla stabilità degli elenchi prevale.
Alla luce di quanto precede, l'eccezione di decadenza è fondata e va accolta. La questione di decadenza ha carattere assorbente rispetto al merito, che pertanto non viene esaminato.
Considerata la particolare complessità della questione, anche in ragione della stratificazione normativa e delle incertezze applicative emerse in costanza dell'emergenza COVID, appare opportuno disporre la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti, trattandosi di soluzione conforme a equità e alla recente evoluzione giurisprudenziale che può avere indotto in errore la parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti – Sezione Lavoro e Previdenza – definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da contro , così provvede: Parte_2 CP_1
1. Dichiara la decadenza dall'azione giudiziaria ex art. 22 d.l. 7/1970, come conv. in l. 83/1970;
2. Dichiara assorbito ogni ulteriore profilo di merito;
3. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti, per le ragioni di cui in motivazione.
Così deciso in Patti 16/10/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo