Sentenza 18 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 18/05/2025, n. 1753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1753 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato la seguente
…………………………. SENTENZA NOTIF. APPELLO
nella causa iscritta al n. 2703/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESA DI
…………………………. PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente TRA
(C.F. e P.IVA ), in persona del Sindaco p.t., Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in NAPOLI ALLA VIA G. MELISURGO N. 44, presso lo studio dell'Avv. PICONE MARCELLO (C.F. ), che lo C.F._1 rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione OPPONENTE E (c.f. , in persona della Controparte_1 P.IVA_2 [...]
p.t. CP_2
OPPOSTO
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 5/2/2025 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate. MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato, il proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 279/2017, del 27/2/2017 e notificato il 28/3/2017, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento, in favore del CP_1
della somma di € 10.660,87, oltre interessi e spese, per il mancato pagamento
[...] di quote di compartecipazione obbligatorie destinate alla realizzazione delle prestazioni previste dal Piano Sociale di Zona III annualità del II Piano sociale Regionale, nelle modalità e nei termini previsti dal regolamento obbligatorio F.U.A. Parte opponente eccepiva la nullità del decreto ingiuntivo per assoluta contraddittorietà, indeterminatezza e genericità dei fatti elementi di diritto. Evidenziava che, sulla base dei mandati di pagamento sottoscritti e timbrati dal responsabile dei servizi finanziari del comune, la spesa complessivamente destinata ai servizi sociali era pari ad € 80.675,00 a fronte degli € 50.899,74 indicati in ricorso per l'anno 2015. Con riguardo all'anno 2016, a fronte dell'affermazione secondo cui il Comune di
N.R.G. 2703/2017 - G.M. TT.SA LUCIA ESPOSITO 1
Chiedeva dunque l'accoglimento dell'opposizione e la condanna ex articolo 96 cpc. Si costituiva il evidenziando, in primo luogo, come l'obbligo di Controparte_1 rendicontazione, in base all'articolo 13 della convenzione del 28/6/2013, incomba sull'Ufficio del Piano di Zona e non sul obbligo tra l'altro imposto Controparte_3 in favore del Coordinamento istituzionale non dei singoli Comuni dell'Ambito. Evidenziava, che, dall'esame della documentazione prodotta, dal conteggio delle fatture dei servizi socio assistenziali in favore del raffrontato alle Parte_1 reversali di pagamento effettuate in favore del capofila, emergeva Controparte_1 una posizione debitoria del della residua somma di € 26.549,28 CP_1
La causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Questioni preliminari. Preliminarmente va rilevato che all'udienza del 20.02.2019, il Giudice, osservava che
“Rilevato preliminarmente che a fronte della costituzione dell'avv. Marciano in sostituzione del precedente difensore, non risulta tuttavia depositato alcuna revoca o rinunzia al mandato da parte dell'avv. Emilia Di Palma, rinvia la causa all'udienza del 13.02.2020 al fine di consentire al di regolarizzare la propria costituzione in giudizio”. Controparte_1
In data 14/2/2020 il Giudice, rilevato il mancato deposito della determina dirigenziale di incarico, fissava un termine per la regolarizzazione. Nuovamente, a fronte della mancata regolarizzazione, il Giudice con ordinanza del
03/062020 fissava l'udienza del 09/122020 invitando l'opposto “alla regolarizzazione della propria costituzione in giudizio mediante deposito della delibera da parte dell'Ente, fino a 10 gg. prima dell'udienza”. Parte opposta non ottemperava alla regolarizzazione della costituzione e, all'udienza del successivo 09/12.2020, il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. Pertanto, il non ha mai regolarizzato la propria costituzione, così Controparte_1 come richiesto nelle ordinanze emesse ai sensi dell'art. 182 c.p.c., con conseguente nullità dell'avversa costituzione e conseguente declaratoria di contumacia.
2. Sul merito. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, con l'instaurazione del presente giudizio di opposizione valgono le regole in tema riparto dell'onere probatorio proprie del giudizio ordinario di cognizione (art. 2697 c.c.), tenuto conto della posizione sostanziale delle parti, per cui il creditore opposto riveste la posizione sostanziale di attore ai sensi dell'art. 2697, co. 1, c.c., mentre il debitore opponente quella di
N.R.G. 2703/2017 - G.M. TT.SA LUCIA ESPOSITO 2 convenuto ai sensi dell'art. 2697, co. 2, c.c.
“Nel procedimento per ingiunzione per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto;
ciò esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova, ma anche in ordine ai poteri e alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti” (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. I, n. 22113/2015). Pertanto, in ossequio ai principi statuiti dalle Sezioni Unite sul riparto dell'onere probatorio in materia di obbligazioni di fonte contrattuale, il creditore opposto è tenuto a fornire la prova della titolarità e dell'esigibilità del credito, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre il debitore opponente è tenuto a provare l'avvenuto adempimento ovvero la non imputabilità dell'inadempimento (cfr. SS.UU. civ. n. 13533/2001, testualmente: “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”; “le richiamate esigenze di omogeneità del regime probatorio inducono ad estendere anche all'ipotesi dell'inesatto adempimento il principio della sufficienza dell'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando anche in tale eventualità sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento”). Spettando dunque al creditore opposto fornire la prova della propria pretesa, dal momento che la circostanza di aver ottenuto un decreto ingiuntivo a proprio favore non esime l'opposto dal fornire piena prova del proprio credito nel corso del giudizio a cognizione piena.
Va rilevato che, però, nel caso di specie, l'opposto non risulta ritualmente costituito. In proposito, va osservato che, per molto tempo la giurisprudenza è stata ferma nel ritenere che il fascicolo depositato dal creditore con il ricorso monitorio, in quanto contente produzioni di parte, onerasse il creditore, nella successiva fase di opposizione instaurata dall'ingiunto, della riproduzione di tale fascicolo, peraltro nel rispetto dei termini processuali di decadenza dalle produzioni e istanze probatorie. In caso di inosservanza del detto onere di riproduzione, la maturazione delle preclusioni rendeva la produzione successiva inammissibile, con l'effetto di precludere al giudice dell'opposizione la possibilità di tenere conto dei documenti prodotti dal creditore nel detto fascicolo monitorio (così, ex plurimis, Cass. 8955/2006). Con la sentenza n. 14474/2015 le Sezioni Unite della Cassazione affermano invece che
“l'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ. (nel testo introdotto dall'art. 52 della legge 26 novembre 1990, n. 353, con decorrenza dal 30 aprile 1995) va interpretato nel senso che i documenti allegati alla richiesta di decreto ingiuntivo e rimasti a disposizione della controparte, agli effetti dell'art. 638, terzo comma, cod. proc. civ., seppur non prodotti
N.R.G. 2703/2017 - G.M. TT.SA LUCIA ESPOSITO 3 nuovamente nella fase di opposizione, rimangono nella sfera di cognizione del giudice di tale fase, in forza del principio “di non dispersione della prova” ormai acquisita al processo, e non possono perciò essere considerati nuovi, sicché, ove siano in seguito allegati all'atto di appello contro la sentenza che ha definito il giudizio di primo grado, devono essere ritenuti ammissibili”. Tale orientamento risulta confermato dalla più recente giurisprudenza (Cassazione civile, Sez. I, ord. 29 ottobre 2024, n. 27865). Si devono tuttavia distinguere due diversi profili della questione: nella sentenza sopra citata, come nel precedente delle Sezioni Unite del 2015, l'ipotesi è quella nella quale il creditore opposto produca, anche se in un momento successivo alla sua costituzione in giudizio o addirittura in appello, il fascicolo monitorio, sicché il giudice viene portato a conoscenza di tali documenti attraverso una loro rituale produzione di parte. Nel caso che ci occupa, invece, l'opposto non ha prodotto in primo grado il detto fascicolo e i documenti in esso contenuti. In questo caso, sempre le dette Sezioni Unite del 2015 hanno chiarito che “Il principio, che può essere definito “di non dispersione della prova” una volta che questa sia stata acquisita al processo, implica, con specifico riferimento al procedimento per decreto ingiuntivo, che i documenti allegati al ricorso, in base ai quali sia stato emesso il decreto, devono rimanere nella sfera di cognizione del giudice anche nella, eventuale, fase di opposizione, che completa il giudizio di primo grado”. Il fascicolo della fase monitoria deve dunque considerarsi già parte del fascicolo della fase di opposizione, indipendentemente dalla sua riproduzione ad opera del creditore opposto. Va tenuto inoltre conto che oggi il perimetro della “sfera di cognizione del giudice” di cui parlano le Sezioni Unite del 2015 deve misurarsi con il metro del processo telematico. L'esistenza di un fascicolo telematico, che in quanto tale non è suscettibile di “ritiro” ai sensi dell'art. 169 c.p.c., e la disponibilità dei documenti informatici in esso contenuti imponevano un ripensamento dei su ricordati principi.
Su tali basi, con ordinanza n. 14534/2022, la Seconda sezione civile della Corte di Cassazione aveva rimesso alle Sezioni Unite la pronuncia sulle seguenti questioni:«a) – se l'adozione del processo telematico, che prevede la creazione di un unico fascicolo e non contempla l'ipotesi del ritiro dei documenti in esso contenuti, comporti l'abbandono della distinzione tra fascicolo d'ufficio e fascicolo di parte di cui agli artt. 168 e 169 c.p.c., artt. 72, 73, 74, 75, 76 e 77 disp. att. c.p.c.; b) – se ciò determini il superamento della posizione interpretativa, fatta propria con le pronunce delle Sezioni Unite n. 28498 del 2005 e n. 3033 del 2013, secondo cui l'appellante “subisce le conseguenze della mancata restituzione del fascicolo dell'altra parte, quando questo contenga documenti a lui favorevoli che non ha avuto cura di produrre in copia e che il giudice d'appello non ha quindi avuto la possibilità di esaminare”; c) – se tale superamento valga solo per le cause ove i documenti sono contenuti nel cosiddetto fascicolo informatico ovvero se – al fine di evitare irragionevoli differenze di trattamento – valga anche per cause ove i documenti siano ancora presenti in formato cartaceo nel fascicolo di parte». Con la sentenza a Sezioni unite n. 4835/2023 del 16 febbraio 2023, le Sezioni Unite si sono pronunciate sull'argomento, enunciando i seguenti principi di diritto: «Il principio
N.R.G. 2703/2017 - G.M. TT.SA LUCIA ESPOSITO 4 di “non dispersione (o di acquisizione) della prova”, operante anche per i documenti
– prodotti sia con modalità telematiche che in formato cartaceo -, comporta che il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un'efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, né può dipendere dalle successive scelte difensive della parte che li abbia inizialmente offerti in comunicazione. Ne consegue che i documenti allegati al ricorso per ingiunzione devono considerarsi essere già stati prodotti nel giudizio e, quindi, devono rientrare nel materiale probatorio rimesso alla cognizione del giudice dell'opposizione. Sulla base del principio più volte affermato del carattere unitario, sia pure bifasico, del giudizio instaurato con il ricorso per ingiunzione e proseguito con l'opposizione a decreto ingiuntivo, ne consegue sul piano probatorio, che devono ritenersi acquisiti nel giudizio di opposizione i documenti già allegati alla prima fase inaudita altera parte del procedimento. Il fascicolo di ufficio del procedimento monitorio deve essere acquisito direttamente dalla cancelleria del giudice dell'opposizione e quindi essere inserito nel relativo fascicolo di causa, con la precisazione che esso necessariamente deve contenere anche il fascicolo monitorio di parte. L'art. 638 terzo comma c.p.c., infatti, deve essere interpretato nel senso che il ricorrente possa ritirare il proprio fascicolo di parte solo dopo lo spirare del termine per proporre opposizione al decreto ingiuntivo, ma ciò nel caso in cui l'opposizione non sia stata proposta e il giudizio si sia concluso alla prima fase. Là dove, invece, venga proposta opposizione, la natura unitaria del giudizio proseguito con la seconda fase a cognizione ordinaria comporta che il ricorrente potrà ritirare il proprio fascicolo di parte solo una volta ottenutane l'autorizzazione da parte del giudice ex art. 169 primo comma c.p.c.. Ne consegue che, al di fuori dell'ipotesi di una simile autorizzazione, l'acquisizione d'ufficio del fascicolo monitorio per iniziativa della stessa cancelleria comporterà che nel fascicolo della fase di opposizione inevitabilmente dovrà confluire anche il fascicolo di parte della fase monitoria, con tutti i documenti ivi contenuti, i quali devono considerarsi essere già stati prodotti in giudizio. Ciò va confermato, a maggior ragione, quando, come nel caso di specie il fascicolo monitorio sia telematico. In proposito, Tribunale di Bologna ha infatti avuto modo di affermare, ad esempio, con sentenza del 7.12.2017, che lo stesso giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo può oggi “ottenere la piena visione dei documenti relativi al fascicolo monitorio attivando la funzione di acquisizione del 'fascicolo collegato' tramite la consolle magistrato, ossia semplicemente cliccando … sul pulsante rosso in alto a destra nel menù dei comandi e dopo aver eseguito la ricerca del fascicolo monitorio al fine della sua estrazione”. Deve ritenersi, pertanto, utilizzabile la documentazione di cui al fascicolo monitorio. Passando, dunque, al merito della pretesa, va premesso che la Legge quadro di riforma dei servizi sociali n. 328/00 attribuisce ai Comuni, associati in Ambiti territoriali omogenei, la titolarità delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali;
N.R.G. 2703/2017 - G.M. TT.SA LUCIA ESPOSITO 5 la modifica del titolo V della Costituzione di cui alla legge n 3/01 ha trasferito la titolarità legislativa esclusiva in materia di servizi sociali alle Regioni;
la CP_4 ha approvato la legge regionale n. 11/07, di riforma dei servizi sociali
[...] denominata "Legge per la dignità e la cittadinanza sociale"; l'art. 10 di detta legge regionale sancisce, al comma 1, che: "i comuni sono titolari della programmazione, della realizzazione e valutazione a livello locale degli interventi sociali e, di concerto con le ASL, degli interventi socio-sanitari, nonché delle funzioni amministrative inerenti l'erogazione dei servizi e delle prestazioni del sistema integrato locale"; il medesimo articolo 10, al comma 2 della L.R. 11/07 sancisce che " per la realizzazione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali, nell'ambito delle direttive regionali ed in coerenza con il piano sociale regionale, i comuni associati in ambiti territoriali ai sensi dell'articolo 19, in particolare adottano, su proposta del coordinamento istituzionale di cui all'articolo 11, entro centottanta gg dall 'entrata in vigore della presente legge, le forme associative e modalità di gestione degli interventi e dei servizi programmati nel piano sociale di ambito, ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"'. L'art. 7 della medesima legge regionale sancisce che: "I comuni esercitano in forma associata i compiti e le funzioni amministrative loro attribuite dalla presente legge fatto salvo il caso in cui il territorio di un singolo comune coincida con l'estensione territoriale dell 'ambito determinato ai sensi dell 'articolo 19". La nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 31 Controparte_4 marzo 1998, n. 112, ha determinato, ai sensi dell'art. 8 della Legge 23 ottobre 2007, n.11, tramite le forme di concertazione con gli enti locali interessati, gli ambiti territoriali, le modalità e gli strumenti per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete, prevedendo incentivi a favore dell'esercizio associato delle funzioni sociali in ambiti territoriali di norma coincidenti con i distretti sanitari già operanti per le prestazioni sanitarie;
la Giunta Regionale della con la CP_4
Deliberazione n. 134 del 27 maggio 2013 ha adottato il Piano sociale regionale che illustra il percorso e la successione temporale della pianificazione sociale per la triennalità 2013-2015.
I Comuni di Nocera Inferiore, , Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , San Marzano sul Sarno, Sarno,
[...] Parte_5 CP_5 Pt_6
e hanno stipulato e sottoscritto una convenzione, ai CP_6 Pt_1 CP_1 sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che ha per oggetto l'esercizio associato delle funzioni amministrative e la gestione in forma associata dei servizi e delle attività previste nel Piano di Zona dei servizi sociali dell'Ambito S1, ai sensi degli artt. 7 e 10 della legge regionale n. 11 del 2007, come successivamente modificata ed integrata dalla L.15 del 06.07.2012. Con deliberazione della G.R.C. n. 134/2013 è stato approvato il “Piano Sociale Regionale 2013/2015”. L'art. 21, comma 1, della legge regionale n.11/07 ha espressamente previsto che il Piano di Zona è adottato attraverso un Accordo di programma, a cui partecipano i Comuni associati, la Provincia e l'azienda sanitaria locale di riferimento. Tra i Comuni dell' l e Parte_7 CP_7 la Provincia di era stato sottoscritto specifico Accordo di Programma in data CP_7
27/11/2001, avente ad oggetto l'adozione del Piano Sociale di Zona 2002-2004, nel rispetto di quanto stabilito dalla L. 328/2000 e dalle delibere della Giunta Regionale
N.R.G. 2703/2017 - G.M. TT.SA LUCIA ESPOSITO 6 della n. 1824 e 1826 del 29 giugno 2001, al quale sono seguiti analoghi CP_4 accordi annuali. Successivamente tra gli stessi soggetti è stata sottoscritta in data 21/2/2002 la prima convenzione ai sensi dell'art. 30 del Dlgs. N. 267/00, poi rinnovata e alla quale sono seguite analoghe convenzioni fino all'ultima approvata dal
[...]
in data 28/06/2013, per la definizione delle modalità di Controparte_8 esercizio associato delle relative funzioni, investendo l'Ente capofila, CP_1
della titolarità a sottoscrivere il conseguente accordo di programma, ai sensi
[...] dell'art.6 della Convenzione. L'esercizio associato delle funzioni amministrative e la gestione associata dei servizi rappresentano un obbligo di legge e, pertanto sono presupposti essenziali per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano di Zona dei servizi sociali che deve tendere in ogni caso a garantire pubblicità, economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa. Gli enti convenzionati individuano nel proprio seno il Comune capofila, con funzioni di Controparte_1 coordinamento attribuendogli, nel contempo, responsabilità amministrative e gestione delle risorse economiche, così come specificato dalle LL.RR. n. 11/2007 e 15/2012. Le funzioni associate sono esercitate attraverso l'ufficio comune, ex articolo 30, comma 4, del Dlgs n. 267/00, denominato Ufficio di Piano. Il Sindaco del Comune capofila assume la rappresentanza legale nei rapporti con i terzi ed in giudizio e si obbliga, attraverso l'Ufficio di Piano, a dare esecuzione alle deliberazioni del Coordinamento, attiva le azioni finalizzate a rafforzare la collaborazione tra gli enti convenzionati e relaziona al Coordinamento Istituzionale sull'andamento delle attività previste dal Piano di Zona. Il capofila riceve da parte delle amministrazioni competenti e stanzia nel CP_1 proprio bilancio di previsione le risorse necessarie per la costituzione del fondo di Ambito e per l'attuazione delle misure previste dal Piano di Zona secondo gli indirizzi previsti dal Coordinamento Istituzionale.
Il fondo di Ambito è finalizzato all'attuazione del Piano di zona. La partecipazione finanziaria al funzionamento dell'Ufficio di Piano è determinata, in misura non inferiore alla soglia minima pro-capite indicata nel Piano Sociale Regionale. La Provincia concorre annualmente con una quota minima. Le quote relative sono corrisposte al comune capofila ogni anno, Controparte_1 entro 30 giorni dall'esecutività della deliberazione di approvazione del bilancio di previsione di ciascun ente sottoscrittore. Il Responsabile dell'Ufficio di Piano redige apposito rendiconto delle spese sostenute per la gestione, al termine di ciascun esercizio finanziario, e lo trasmette al entro il termine di approvazione del bilancio consuntivo del Comune CP_8 capofila. Ai sensi del regolamento contabile per la gestione del , Parte_8 in applicazione della Legge Regionale n° 11/2007, il F.U.A. costituisce l'insieme delle fonti finanziamento previste dalla normativa di settore per l'attuazione del Piano Sociale di Zona. Il F.U.A. è costituito dalle seguenti risorse finanziarie: Fondo Sociale
N.R.G. 2703/2017 - G.M. TT.SA LUCIA ESPOSITO 7 Regionale (FSR); fondi propri dei Comuni per i Servizi sociali e socio sanitari (FC); fondi dell'Unione Europea assegnati all'Ente Capofila per la gestione dei Servizi sociali e socio sanitari, ovvero intercettati e gestiti, attraverso l'Ufficio di Piano di Zona, nell'ambito delle proprie attività di fund raising;
fondi della compartecipazione dell'utenza ai costi dei Servizi sociali e socio sanitari;
altre risorse (A), provenienti dai finanziamenti aggiuntivi, pubblici e privati;
fondi A.S.L. finalizzati a realizzare l'integrazione socio sanitaria. I Comuni Associati devono destinare al F.U.A. risorse proprie non inferiori alla media della spesa sociale sostenuta nel triennio 2006/2008, non inferiore, comunque, ad €. 7,00 per abitante e, in ogni caso, all'importo definito dalla normativa vigente di riferimento dei Piani Sociali di Zona. L'art. 3 del regolamento vigente di Gestione Fua prevede che: “I fondi propri dei Comuni per le politiche sociali (FC) devono essere trasferiti all'Ente Capofila, previa adozione di determinazione da parte del responsabile del servizio sociale di ciascun Ente, nel numero massimo di tre tranches: - la prima, pari al 25%, entro e non oltre il 31 marzo;
qualora entro la suddetta data non fosse stato approvato il bilancio di previsione il Comune associato dovrà versare entro lo stesso termine quanto previsto dagli art. 162 e seguenti del D.Lgs. 267/2000; -la seconda, pari al 50% del totale, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno;
-la terza, pari al saldo del 50%, entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno. Ai fini del rispetto del termine prescritto per il trasferimento dei fondi da parte degli Enti associati, si assume quale data di trasferimento quella di sottoscrizione del mandato di pagamento, emesso secondo quanto disposto dall'art.185 del D.Lgs. n.267/2000. Il mancato rispetto dei termini di trasferimento dei fondi comunali fissati al precedente comma 6 comporta, nei confronti degli Enti inadempienti, l'immediato avvio della procedura di recupero coattivo del credito attraverso l'emissione dell'ingiunzione di pagamento. Se all'emissione di quest'atto non si determina un pagamento, segue l'attività esecutiva giudiziale tendente al recupero dei crediti. Agli Enti inadempienti verranno addebitati tutti i maggiori oneri sostenuti per la procedura di recupero. Il mancato trasferimento dei fondi comunali dopo il termine assegnato dal provvedimento di messa in mora comporterà la sospensione dell'erogazione dei servizi da parte del Piano di Zona”.
Il è parte del Piano di Zona dei servizi sociali e sociosanitari, come Parte_1 prescritto dall'art. 19 comma 2 della L. n° 328/2000 e che in linea con la legge quadro dei servizi sociali, che attribuisce ai comuni, la titolarità delle funzioni amministrative relative alle politiche sociali, ha previsto una serie di attività per i cittadini svantaggiati in ordine a prestazioni di tipo socio-sanitario. Con riguardo al va rilevato come risulti documentalmente provato Parte_1 Part che lo stesso, per l'anno 2015, con la dichiarazione di trasferimento al del 20/10/2015, di cui alla delibera di giunta su proposta di delibera del 13/04/15 del responsabile Uoc, si impegnava a trasferire alla tesoreria del Controparte_1 comune capofila, tesoreria unica dell'Ambito S01, l'importo di € 79.900,00, mentre per l'anno 2016 si impegnava a versare la somma di € 81.250,00. Parte opponente ha provato, con il deposito dei relativi mandati di pagamento, di aver versato integralmente quanto dovuto per il 2015, mentre per il 2016, ha provato di aver versato la somma di € 31865,17, residuando pertanto, un credito superiore rispetto a quello di cui al decreto ingiuntivo opposto, con conseguente rigetto dell'opposizione.
N.R.G. 2703/2017 - G.M. TT.SA LUCIA ESPOSITO 8
3.Sulle spese di lite. Nulla per le spese non risultando ritualmente costituito il Controparte_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 2703/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente tra
, ogni contraria istanza disattesa Parte_1 Controparte_1 così provvede:
1. rigetta, per le causali di cui in motivazione, l'opposizione e per l'effetto:
2. conferma il decreto ingiuntivo n. 279/2017, del 27/2/2017, che va dichiarato definitivamente esecutivo;
3. nulla per le spese del giudizio di opposizione.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 17/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Esposito
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