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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 01/11/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor IO NA, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 437/2023 R.G. promossa da
, , E , quali eredi Parte_1 Parte_2 Parte_3 legittimi di , rappresentati e difesi dall'avvocato Anna Di Santo Persona_1
-RICORRENTE-
contro
, in persona del in carica pro tempore, Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, con l'avvocato Luca Matarese
-RESISTENTE -
oggetto: riconoscimento differenze somme dovute ex l. n. 229/2005.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 20.03.2023, i ricorrenti in epigrafe, eredi legittimi del defunto Per_1
– premesso che con sentenza n. 490/2016, emessa dal Tribunale di Paola-Sez.
[...]
Lav. e Prev., a definizione del giudizio n. 534/2013, passata in giudicato, era stato accertato che a seguito di vaccinazione non obbligatoria il loro dante causa aveva subito un danno alla propria salute e, per l'effetto, era stato riconosciuto il suo diritto a percepire,
1 a decorrere dal 1° novembre 2007, l'indennizzo stabilito dalla l. n. 210/1992, per danno da vaccinazione, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, avvenuta nel mese di ottobre 2007, nonché l'assegno una tantum ex art. 2, c. 2, legge 210/92 – deducevano che, a causa della mancata rivalutazione annuale secondo la variazione degli indici ISTAT dell'indennità integrativa speciale, ex art. 2 comma 2 della legge 210 del 1992, costituente base di calcolo di ulteriori e diverse indennità di cui il loro dante causa aveva conseguito diritto, quest'ultimo aveva percepito dal resistente un importo nettamente più basso sia dell'indennizzo, ex art. 1, CP_1 che dell'assegno una tantum, ex art. 4, della legge 229 del 2005. Tanto premesso, adivano il giudice del lavoro del Tribunale di Paola chiedendogli di: “1) accertare e dichiarare che gli odierni ricorrenti hanno diritto alla corresponsione della complessiva somma di euro 191.843,86 (centonovantunomilaottocentoquarantatre/86), a titolo di differenze ex art. 1 l. n. 229/2005, comprensiva di interessi legali e rivalutazione monetaria sino alla data del 31/12/2022, oltre ulteriori interessi legali e rivalutazione monetaria ulteriori sino all'effettivo soddisfo;
2) accertare e dichiarare che gli odierni ricorrenti hanno diritto alla corresponsione della somma di euro 306.858,17 (trecentoseimilaottocentocinquantotto/17), a titolo di differenze ex art. 4 l. n. 229/2005, comprensiva di interessi legali e rivalutazione monetaria sino alla data del 31/12/2022, oltre ulteriori interessi legali e rivalutazione monetaria ulteriori, sino all'effettivo soddisfo;
3) per l'effetto condannare il , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro – tempore, al pagamento della complessiva somma di euro
498.702,03 (quattrocentonovantottomilasettecentodue/03), ovvero della diversa maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, a titolo di differenze da ricevere ex artt. 1 e 4 l. n. 229/2005, oltre ulteriori interessi legali e rivalutazione monetaria, sino all'effettivo soddisfo.” Vinte le spese di lite da distrarsi.
Si è costituito il , con l'assistenza dell'Avvocatura dello Stato di Controparte_1
Catanzaro, il quale ha variamente argomentato per il rigetto del ricorso. Vinte le spese di lite.
Acquisita la documentazione offerta dalle parti e disposta CTU contabile, la causa, ritenuta matura per la decisione, viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite, che
2 ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2. Il ricorso deve essere accolto per quanto di ragione.
2.1. ha agito giudizialmente per ottenere l'indennizzo per danni da Persona_1 vaccinazione ex lege n. 210 del 1992. Con la sentenza del Tribunale di Paola - Sezione
Lavoro – n. 490 del 2016, passata in giudicato, veniva riconosciuto al predetto il diritto all'indennizzo, ex lege citata, per danni da vaccinazione con decorrenza 1.11.2007, per infermità ascrivibile alla Quarta Categoria della Tabella A, allegata al D.P.R. 30.12.1981,
n. 384, avendo il predetto contratto la poliomielite a seguito di vaccinazioni del 1958 (cfr. all. 1 ricorso).
2.2. Tanto premesso in fatto, sul piano normativo l'indennizzo ex lege 210/92 è strutturato in due componenti, una soltanto delle quali è stata assoggettata in passato dall'Amministrazione resistente alla rivalutazione prevista per legge in applicazione del
Tasso di inflazione programmato (TIP). Più precisamente, è stata rivalutata la sola componente dell'indennizzo in senso stretto (c.d. “assegno”), con esclusione dell'indennità integrativa speciale.
L'art. 2 della legge n. 210 del 1992 al primo comma così recita: “L'indennizzo di cui all'art. 1, comma 1, consiste in un assegno reversibile per quindici anni, determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'art. 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111. L'indennizzo è cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito ed è rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato”. Lo stesso art. 2 al secondo comma così dispone:
“L'indennizzo di cui al primo comma è integrato da una somma corrispondente all'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, prevista per la prima qualifica funzionale degli impiegati civili dello
Stato…”.
Sulla interpretazione dell'art. 2 della legge 210 del 1992 si sono formati nella giurisprudenza di legittimità due diversi orientamenti interpretativi, il primo (Cass. n.
15894 del 2005; conf. n. 18109 del 2007), favorevole alla tesi dei danneggiati, ha affermato che entrambe le componenti dell'indennizzo sono rivalutabili secondo il tasso annuale di inflazione programmata, come previsto dall'art. 2, primo comma, legge n. 210 del 1992; il secondo (Cass. 21703 del 2009, n. 22112 del 2009) ha invece ritenuto che la 3 rivalutazione annuale non debba applicarsi all'indennità integrativa speciale prevista all'art. 2, secondo comma, della legge n. 210 del 1995.
Secondo Cass. n. 15894 del 2005: “…non sarebbe logico ritenere rivalutabile solo la prima componente del complessivo indennizzo e non la seconda componente - indennità integrativa speciale -, atteso peraltro che quest'ultima, anche se nella sua originaria struttura portava in sè il meccanismo di adeguamento richiamato dalla difesa dell'amministrazione ricorrente, non lo ha conservato a seguito del c.d. taglio della scala mobile riguardante l'indennità di contingenza in generale e la stessa indennità integrativa speciale (si richiama al riguardo l'art. 3 del DL. n. 70 del 1984 - convertito dalla legge n. 219 del 1984 - che dal 1 maggio 1984 fissò in non più di due i punti di variazione della misura di tali indennità; si richiama altresì il protocollo d'intesa del
31.7.1992, con cui il Governo e le parti sociali presero atto dell'intervenuta cessazione del sistema di indicizzazione dei salari). Orbene l'indennità integrativa speciale, entrando a far parte dell'indennizzo inteso nella sua globalità, ne ha acquistato tutte le caratteristiche, ivi compresa quella della rivalutabilità secondo il tasso annuale di inflazione programmata, previsto all'art.
2 - primo comma - della legge n. 210/1992.
D'altro canto l'assunto di parte ricorrente non è in linea con un'interpretazione conforme ai principi costituzionali, giacché la misura dell'indennizzo, se ritenuta non rivalutabile per intero nelle sue componenti, non sarebbe equa rispetto al danno subito, da rapportare al pregiudizio alla salute (in questo senso Corte Costituzionale sentenze n. 307 del 1990
e sentenza n. 118 del 1996), tanto più che nel caso di specie gli aumenti ISTAT dal 1995 al 2000 dell'indennizzo (al netto della voce indennità integrativa speciale, come risultanti dalle tabelle ministeriali: doc. 10 del fascicolo per il ricorso per decreto ingiuntivo, trascritto nel controricorso) sono modesti e l'indennità integrativa speciale è rimasta ferma a L. 1.991.765 (euro 1028,66) nel periodo in questione”.
Diversamente, il secondo orientamento, espresso nelle sentenze Cass. nn. 21703 e 22112 del 2009, si basa sui seguenti argomenti:“a) il primo canone di interpretazione legale e' quello letterale, imposto dall'art. 12 preleggi, comma 1, e la L. n. 210 del 1992, art. 2 non disciplina l'indennizzo in questione “nella sua globalita'" ma lo divide in due parti, regolate in due distinti commi, prevedendo letteralmente la rivalutazione annuale soltanto per la prima parte;
4 b) l'indennita' integrativa speciale serve ad impedire o attenuare gli effetti della svalutazione monetaria onde e' ragionevole che il legislatore non ne abbia previsto la rivalutazione. Le ragioni che poi hanno indotto lo stesso legislatore a bloccarla valgono anche per l'integrazione di cui qui si tratta;
c) l'art. 32 Cost. garantisce la tutela della salute ma non impone scelte quantitative al legislatore, salvo il principio di equita' ossia ragionevolezza degli indennizzi”.
Pertanto, il primo orientamento ha ricercato una soluzione che rispondesse maggiormente alla ratio dell'istituto interpretato alla luce dei canoni costituzionali (art. 32 Cost.), il secondo una soluzione più aderente al dato letterale, sul presupposto che questo rispondesse ad una precisa scelta del legislatore di limitare la misura quantitativa dell'indennizzo senza incorrere nella violazione del principio di ragionevolezza.
A fronte del contrasto interpretativo, è intervenuto il legislatore che con l'art. 11, commi
13 e 14 del d.l. n. 78 del 2010, conv. in legge n. 30.7.2010 n. 122 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), ha dettato una norma interpretativa del seguente tenore:
“13. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210 e successive modificazioni si interpreta nel senso che la somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale non è rivalutata secondo il tasso d'inflazione.
14. Fermo restando gli effetti esplicati da sentenze passate in giudicato, per i periodi da esse definiti, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessa l'efficacia di provvedimenti emanati al fine di rivalutare la somma di cui al comma 13, in forza di un titolo esecutivo. Sono fatti salvi gli effetti prodottisi fino alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Con la sentenza n. 293 del 16.11.2011 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma di interpretazione autentica per contrasto con l'art. 3 della
Carta Costituzionale ed in particolare perché la stessa sarebbe fonte di una irragionevole disparità di trattamento fra le persone affette da epatite post-trasfusionale rispetto ai soggetti portatori della sindrome da talidomide.
A questi ultimi, infatti, è riconosciuta dalla legge 24/2007 che richiama l'art. 1 della legge
229/2005 che al comma 4 prevede “l'intero importo dell'indennizzo …è rivalutato annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT” la rivalutazione annuale
5 dell'intero indennizzo, mentre alle prime la rivalutazione è negata proprio sulla componente diretta a coprire la maggior parte dell'indennizzo stesso, con la conseguenza, tra l'altro, che soltanto questo rimane esposto alla progressiva erosione derivante dalla svalutazione.
A seguito della sentenza n. 293/2011 della Corte Costituzionale è quindi da escludere che possa essere negata la rivalutabilità, secondo il tasso annuale di inflazione programmata di cui all'art. 2 primo comma della legge n. 210/1992, della componente dell'indennizzo costituita dall'indennità integrativa speciale di cui al secondo comma dell'art. 2 citato, essendo – questa – l'interpretazione “costituzionalmente orientata” della disciplina dell'istituto, inteso della sua globalità, così come affermato da Cass. n. 15894 del 2005
(in tal senso si è già pronunciata la S.C. con sentenze 29080/2011, 29914/2011,
4467/2012 e 4705/2012).
In definitiva, dunque, come correttamente dedotto dalla parte ricorrente, dopo la sentenza della Corte Costituzionale 293/11, sull'indennizzo ex lege n. 210/92 deve essere calcolata la rivalutazione annuale ai tassi d'inflazione programmata anche dell'indennità integrativa speciale di cui all'art. 2, comma 2, legge 210/92.
2.3. Tale conclusione, indubbiamente, si ripercuote a cascata sulla determinazione del quantum degli indennizzi aggiuntivi previsti dagli artt. 1 e 4 della legge 229 del 2005.
In particolare, l'art. 1 comma 1 della legge 229 del 2005 dispone: “Ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è riconosciuto, in relazione alla categoria già loro assegnata dalla competente commissione medico-ospedaliera, di cui all'articolo 165 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, un ulteriore indennizzo. Tale ulteriore indennizzo consiste in un assegno mensile vitalizio, di importo pari a sei volte la somma percepita dal danneggiato ai sensi dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, per le categorie dalla prima alla quarta della tabella A annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, a cinque volte per le categorie quinta e sesta, e a quattro volte per le categorie settima e ottava. […]”.
Mentre, l'art. 4 comma 1 legge citata, prescrive: “Ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 è ulteriormente riconosciuto il beneficio di un assegno una tantum, il cui ammontare è determinato dalla commissione di cui all'articolo 2, sino alla misura massima di dieci annualità dell'indennizzo di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 1, 6 per il periodo compreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo medesimo. […]”.
Evidentemente, alla luce del dato normativo che precede, l'indennizzo ex lege 210/1992, rivalutato annualmente in entrambe le sue componenti (art. 2 commi 1 e 2), è posto a base di calcolo degli indennizzi aggiuntivi, ex artt. 1 e 4 legge 229 del 2005.
Sul punto, chiarificatrice Cass., 9 novembre 2018 n. 28772 secondo la quale “… l'art. 1,
L. 229/2005 prevede che l'indennizzo da esso previsto sia pari a multipli della “somma percepita dal danneggiato ai sensi dell'art. 2 della legge 25 febbraio 1992, n° 210”, ove per “somma percepita” non può che intendersi quella che vi era diritto a percepire, sicché l'interpretazione invalsa, a livello costituzionale e di legittimità, dell'art. 2, L.
210/1992 inevitabilmente incrementa ab origine l'indennizzo ivi previsto e, consequenzialmente la base di calcolo di quello di cui all'art. 1, L. 229/2005 e di quello di cui all'art. 2, co 363, L. 244/2007”. “Va quindi da sé che l'incremento di una delle componenti della base di calcolo (l'indennità integrativa speciale) naturalmente modifichi l'ammontare dell'indennizzo per i danneggiati da talidomide e quindi siano dovute le relative differenze;
né ciò determina, come adombrato dalle difese del
, una duplicazione di rivalutazioni, in quanto una cosa è la rivalutazione CP_1 dell'indennizzo già prevista dall'art. 1, co.4, L.229/2005, destinata a porre al riparo l'importo dalla perdita di valore del denaro nel corso del tempo, altra cosa è la rivalutazione della base di calcolo, destinata soltanto ad incrementare la misura iniziale dell'indennizzo stesso.”.
Inoltre, è lo stesso legislatore, con legge n. 178 del 2020 art. 1, comma 440, a statuire l'obbligo del convenuto di corrispondere, per il futuro, “le maggiori somme CP_1 derivanti dalla rivalutazione dell'indennità integrativa speciale relativa alla base di calcolo dell'indennizzo di cui alla l. n. 229/2005”, al contempo autorizzando il medesimo a corrispondere le somme dovute “a titolo di arretrati maturati dagli aventi diritto a seguito della rivalutazione dell'indennità integrativa speciale di cui al comma 440 […] per gli anni dal 2021 al 2023” (comma 441).
2.4. In definitiva, alla luce delle chiare premesse normative e giurisprudenziali che precedono, la domanda deve essere accolta per quanto di ragione, considerato che Per_1
(deceduto il 20.02.2018) – per come risultato all'esito dell'espletata CTU
[...] contabile – nel periodo oggetto di contestazione, a causa della non corretta rivalutazione
7 annuale dell'indennità integrativa speciale di cui all'art. 2 comma 2 della legge 210 del
1992, non ha percepito dal convenuto quanto effettivamente dovutogli a titolo CP_1 di indennizzi, ex artt. 1 e 4 della legge 229 del 2005.
2.5. In particolare, ai fini dell'esatta determinazione del quantum debeatur lo scrivente ha disposto CTU contabile, formulando alla nominata consulente i seguenti quesiti:
“Il CTU, nel contraddittorio con le parti e i consulenti eventualmente nominati, previo esame degli atti di causa e della documentazione già prodotta:
- faccia riferimento alle tabelle ministeriali che determinano annualmente l'importo dell'assegno spettante ai sensi della l. n. 210/1992;
- determini la componente dell'indennità integrativa speciale, ex art. 2 comma 2 della l.
n. 210/1992, siccome comprensiva di rivalutazione annuale sulla base del tasso di inflazione programmato, che eventualmente doveva spettare a , per ogni Persona_1 anno, dalla data di decorrenza del diritto;
- calcoli, sulla base dell'indennità integrativa speciale così determinata, quale sia: a)
l'importo complessivo maturato a titolo di indennizzo, ex art. 1 legge 229/2005, dalla data di decorrenza del diritto alla data del decesso;
b) l'importo complessivo maturato a titolo di indennizzo, ex art. 4 legge 229/2005;
- sottragga le somme già percepite a tali titoli, siccome indicate in ricorso o desumibili dalla documentazione allegata;
- determini l'eventuale differenza accertata e sulla stessa differenza calcoli gli interessi legali dal momento in cui la differenza è maturata alla data del calcolo.”.
Queste le conclusioni alle quali è giunta la nominata consulente: “Dalle elaborazioni effettuate, considerate le osservazioni pervenute, tenendo conto della documentazione in atti e facendo riferimento alle tabelle ministeriali che determinano annualmente l'importo dell'assegno spettante ai sensi della L. 210/1992, il CTU ha quantificato l'ammontare dei benefici economici in favore dei soggetti danneggiati da complicanze irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie spettanti al IG , Persona_1 affetto da “esiti di P.A.A. arto inferiore sx, con grave ipomiotrofia e grave limitazione alla deambulazione autonoma”, ascritta alla IV categoria della Tabella A allegata al
D.P.R. 30.12.1981 n. 834, così come regolati dalla Legge del 25 febbraio 1992 n. 210 e
8 dalla Legge del 29 ottobre 2005 n. 229, per il periodo compreso tra il 01.11.2007, data di decorrenza del diritto, e il 20.02.2018, data del decesso del Sig. . Per_1
Per prima cosa, il CTU ha quantificato l'indennità integrativa speciale ex art. 2, c. 2, L.
210/1992 rivalutata annualmente al Tasso di Inflazione Programmata e ne ha scorporato le somme relative all'indennità integrativa speciale ex art. 2, c. 2, L. 210/1992 non rivalutata. Tale elaborazione, ha determinato una differenza di Euro 21.388,43.
Poi, il CTU ha determinato, ponendo quale base di calcolo l'assegno ex L. 210/1992 interamente rivalutato, l'indennizzo ex art. 1 L. 229/2005 spettante dalla data di decorrenza del diritto alla data del decesso, in Euro 597.889,69.
Successivamente, il CTU ha calcolato l'importo complessivo maturato a titolo di assegno una tantum ex art. 4 L. 229/2005 in Euro 527.169,60.
A questo punto, il CTU ha preso contezza delle somme già percepite a titolo di indennizzo ex art. 1 L. 229/2005 e di assegno una tantum ex art. 4 L. 229/2005, la cui somma risulta essere pari ad Euro 1.090.788,56, e ha individuato la differenza con le somme eventualmente spettanti, pari ad Euro 1.146.447,72.
Infine, sulla differenza accertata di Euro 55.659,16, il CTU ha calcolato gli interessi legali dovuti dal momento in cui la differenza è maturata alla data del calcolo, ammontanti complessivamente ad Euro 11.511,24.” (cfr. pag. 21 elaborati peritale).
Tali conclusioni cui è pervenuta la dott.ssa , rassegnate nella relazione Persona_2 in atti che deve intendersi integralmente richiamata e trascritta in questa sede, non possono che essere condivise anche alla luce degli esaurienti chiarimenti resi in sede di risposta alle osservazioni dei consulenti tecnici di parte, apparendo, dunque, immuni da vizi logici e coerenti con i criteri contabili individuati dal giudice nel mandato conferito.
2.6. Alla luce di tali premesse, il ricorso deve essere accolto per quanto di ragione e, per l'effetto, assorbita ogni domanda ed eccezione disattesa, il Controparte_1
in persona del pro tempore, deve essere condannato per le causali di
[...] CP_2 cui al ricorso al pagamento in favore della parte ricorrente della complessiva somma pari ad € 67.170,40, oltre interessi legali dal 20.12.2024 e fino al soddisfo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, così come aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto dei valori
9 minimi, in considerazione della natura del procedimento (controversia in materia di previdenza sociale), del valore della causa (scaglione € 52.001,00-260.000,00), della complessità (bassa), oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge, da distrarsi in favore dell'avvocato Anna Di Santo.
Le spese della espletata consulenza tecnica, liquidate separatamente, vanno poste, nel rispetto del principio della soccombenza, a carico del . Controparte_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto condanna il
[...]
, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento in favore della CP_1 parte ricorrente, per le causali di cui al ricorso, della complessiva somma pari ad €
67.170,40, oltre interessi legali dal 20.12.2024 e fino al soddisfo;
2) Condanna il , in persona del Ministro pro tempore al Controparte_1 pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che si liquidano in €
43,00 per esborsi, € 6.115,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario avvocato Anna Di Santo;
3) Pone a carico del in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore le spese di consulenza, liquidate con separato decreto.
Si comunichi.
Paola, 01.11.2025.
Il Giudice
IO NA
10