Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 09/12/2025, n. 4018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 4018 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04018/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03645/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3645 del 2025, proposto da
IMPRESA FAMA COSTRUZIONI GENERALI s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Betty Barbares ed Emanuele Ratto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Ratto in Milano, Viale Emilio Caldara, n. 44;
contro
COMUNE DI MILANO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Mandarano AR Lodovica Bognetti e AR Giulia Schiavelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli Uffici dell’Avvocatura comunale in Milano, Via della Guastalla, n. 6;
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio mantenuto dal Comune di Milano in ordine all'istanza inviata a mezzo PEC in data 10 giugno 2025, mediante la quale è stato chiesto all'Amministrazione comunale di concludere, mediante il rilascio del permesso di costruire, il procedimento amministrativo avviato ad istanza di parte 31 luglio 2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 il dott. EF ES CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 31 luglio 2023, la società ricorrente ha presentato al Comune di Milano istanza di rilascio di permesso di costruire finalizzato alla realizzazione di un intervento di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione di un fabbricato sito in via Lecco n. 17, con cambio di destinazione d’uso da autorimessa a residenziale.
Non avendo l’Amministrazione dato riscontro a tale istanza, la ricorrente ha proposto il ricorso in esame con il quale chiede che venga accertata l’illegittimità del silenzio e che il Comune di Milano venga condannato al risarcimento dei danni provocati dal suo comportamento omissivo.
Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Comune di Milano.
La causa è stata trattenuta in decisione in esito alla camera di consiglio del 2 dicembre 2025.
Il Collegio deve prendere atto che, in data 28 ottobre 2025, il Comune di Milano ha depositato in giudizio copia del provvedimento del 14 ottobre 2025 con il quale lo stesso Comune, pronunciandosi sull’istanza del 31 luglio 2023, ne ha disposto il rigetto.
Risulta pertanto evidente che, in relazione alla domanda sul silenzio, debba essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Per quanto riguarda invece la domanda risarcitoria, si deve rilevare come la stessa debba essere trattata, non già con il rito del silenzio, ma con il rito ordinario. Per la trattazione di questa domanda va pertanto disposta la conversione del rito.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), non definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il ricorso con riferimento alla domanda sul silenzio. Dispone la conversione del rito per la trattazione della domanda risarcitoria.
Spese al definitivo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AR AD RU, Presidente
Giovanni Zucchini, Consigliere
EF ES CO, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EF ES CO | AR AD RU |
IL SEGRETARIO