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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 05/11/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI GROSSETO
Sezione Lavoro
❖➢
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza del 4 novembre 2025, sostituita dal deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 704 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno 2024, vertente
TRA
(PI con sede in Capalbio (GR) Parte_1 P.IVA_1
Piazza della Repubblica 1 in persona del legale rappresentante liquidatore, elett.te dom.to in Roma via Laura Mantegazza 71, presso lo studio dell'avv. Alessandro Ferrante, che la rappresenta e difende giusta procura in atti telematici.
OPPONENTE
E
con sede in Roma, in persona Controparte_1
del Presidente pro-tempore, con sede in Roma, difeso e rappresentato dall'Avv. Katya Lea
NO e dall'Avv. Ilario Maio, in virtù di procura generale alle liti.
OPPOSTO
N O N C H É ' con sede legale in Roma, via G. Grezar 14, C.F. Parte_2
, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi P.IVA_2
Critelli, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo difensore sito in Torino
Piazza San Carlo Roma, Via Ulpiano n. 29, giusta delega in atti telematici.
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a cartelle esattoriali.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Opponente: “Voglia, annullare, e/o revocare e/o dichiarare illegittima l'intimazione di pagamento n. 051202490027797004/00 notificata in data 10/07/2024 per tutti i motivi di cui in premessa qui da intendersi integralmente riportati e trascritti. dichiarando che gli importi nello stesso riportati non sono dovuti dal ricorrente alle resistenti e CP_1 CP_2
Si insiste, infine, per la sospensione, anche inaudita altera parte dell'esecutività dell'avviso di addebito qui impugnato per tutti i motivi esplicitati in premessa qui da intendersi integralmente riportati e trascritti”.
Opposto “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni diversa istanza disattesa e reietta, per i CP_1
motivi esposti, dichiarare la carenza di legittimazione della ed estrometterla dal CP_2
giudizio;
- dichiarare nullo il ricorso per i motivi di cui in narrativa e comunque, rigettarlo, nel merito, in quanto infondato sia in fatto che in diritto. (….).
Si chiede al Giudice di ordinare ad riscossione la produzione della Parte_2
documentazione interruttiva dei termini prescrizionali ex art 210 cpc e 421 cpc. Con vittoria di spese, competenze professionali”.
Opposta Agenzia:“Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda anche subordinata, istanza, deduzione ed eccezione: in via preliminare: rigettare, non ricorrendo gravi motivi né i presupposti del fumus boni iuris o del periculum in mora, l'apodittica ed infondata istanza avversaria di sospensione dell'efficacia dell'intimazione opposta nel merito: rigettare l'opposizione ed ogni avversa domanda in quanto tardiva, inammissibile nonché infondata in fatto ed in diritto in punto compensi e spese di lite: dichiarare tenuta e condannare parte opponente alla refusione delle spese e dei compensi di lite, oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA con distrazione in favore del difensore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 9 agosto 2024 , in Parte_1
persona del l.r. pro tempore, ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 051202490027797004/000 - notificata in data 10/07/2024 per la somma di 8.593,74 a titolo di mancato pagamento di quattro Dm10 relativi all'anno 2022 –
in quanto illegittimamente emessa in assenza della prodromica notificazione degli atti presupposti. Lamentava inoltre la mancanza di chiarezza e di base motivazionale a sostegno della pretesa.
2. L' resisteva alla domanda deducendo la tardività delle eccezioni e delle CP_1
doglianze tutte del ricorrente, concludendo come in epigrafe riportato. Nello
specifico, deduceva la regolarità della notifica dell'avviso contestato.
3. Si è costituta altresì l' contestando nel merito il Parte_2
ricorso, di cui eccepiva peraltro eccepiva preliminarmente la tardività per violazione del termine di cui all'art. 617 cpc., e producendo prova le notifiche effettuate in favore di parte ricorrente e gli altri atti che comprovavano come la stessa fosse pienamente a conoscenza dell'atto impositivo e delle sottese ragioni di esso.
4. All'odierna udienza – svoltasi nelle forme della trattazione scritta - la causa,
documentalmente istruita, è stata decisa con sentenza depositata nel sistema telematico.
*** 5. Infondata è l'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata da CP_1
L' infatti, è sempre legittimato in quanto titolare della pretesa economica CP_1
sottostante anche laddove l'opposizione riguardi vizi formali di notifica. Come
precisato infatti da Cass. Ord. 5625 del 26.2.2019 l'eventuale annullamento della cartella per vizi sostanziali produce comunque effetti “ultra partes”. Così anche
Cass. Sent. 16425/2019 “In tema di riscossione dei contributi previdenziali mediante
iscrizione a ruolo, nel giudizio proposto dal debitore con le forme dell'opposizione
all'esecuzione per l'accertamento negativo del credito risultante dall'estratto di ruolo,
lamentando la mancata notifica della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito senza
tuttavia far valere vizi dell'azione esecutiva, non è configurabile un'ipotesi di litisconsorzio
necessario tra l'ente creditore e il concessionario del servizio di riscossione, dovendosi
attribuire alla chiamata in causa del concessionario prevista dall'art. 24, comma 5, del d.lgs.
n. 46 del 1999, il valore di una mera "litis denuntiatio", intesa a rendere nota la pendenza
della controversia ed estendere gli effetti del futuro giudicato;
né trova applicazione l'art. 39
del d.lgs. n.112 del 1999, trattandosi di norma eccezionale che prevede a carico del
concessionario l'onere di chiamare in causa l'ente creditore solo quando si discuta di vizi
formali degli atti esecutivi e, al contempo, del merito della pretesa creditoria”. Sussiste nel caso specifico la legittimazione passiva anche dell'ente della riscossione in quanto le doglianze di parte ricorrente attengono, tra l'altro, ai tempi della notifica degli atti rilevanti ai fini del decidere rispetto all'eventuale prescrizione maturatasi dopo la notifica dell'avviso di pagamento da parte di CP_1
6. Nello specifico dell'intimazione di pagamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, del
D.p.r. n. 602 del 1973 “se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della
cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da
effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione
ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni”. L'agente per la riscossione avrà poi 180 giorni di tempo per iniziare le procedure esecutive (art.50,
co. 3). La funzione dell'intimazione di pagamento è dunque quella di ripristinare l'efficacia della cartella di pagamento o dell'avviso d'addebito; essa, pertanto, può essere direttamente impugnata solo per vizi propri ex art. 617 c.p.c. La
contestazione del diritto a procedere esecutivamente presuppone invece l'impugnazione della cartella o dell'avviso sottostanti, precedentemente notificati,
introducendo così un'opposizione ai sensi dell'art. 615, co. 1, cpc., salvo che il titolo sia divenuto non più contestabile per decorso del termine, in materia di previdenza,
di 40 giorni dalla sua notifica. Decorso tale termine la parte con l'opposizione ex art
615, co. 1, cpc può far valere i soli fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, come la prescrizione o il pagamento. In particolare, il solo vizio di prescrizione, quale causa di estinzione della pretesa creditoria, è infatti idoneo a giustificare l'opposizione in quanto la prescrizione è fatto estintivo sopravvenuto alla notifica delle cartelle stesse e ciò pur, in ipotesi, nell'intervenuta scadenza del termine perentorio per proporre opposizione alle cartelle di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999 (cfr. Cassazione civile, sez. II n. 9617 del
5.5.2014).
Sicché i vizi inerenti la notifica del titolo esecutivo, la regolarità formale del titolo esecutivo ovvero la mancata notifica dello stesso devono essere qualificati quali motivi da sollevare mediante opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc.
civ., da proporsi per legge entro il termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o dell'atto di precetto.
6.1. Nello specifico, la cooperativa ha ricevuto l'intimazione in data 10 luglio 2024 e avrebbe dovuto proporre opposizione entro venti giorni, quindi entro il 30 luglio
2024: il ricorso è stato invece depositato in data 9.8.2024, dunque tardivamente.
6.2. Le doglianze sono comunque infondate nel merito.
Dalla scarno contenuto del ricorso e, in specie, dal rimando al contenuto dell'intimazione si evince che l'avviso di addebito che non sarebbe mai stato conosciuto è quello riportato nell'intimazione di pagamento nr.
35120220000897592000, emesso per il recupero di quattro Dm relativi al periodo da
03/2022 a 06/2022 per un debito residuo pari a € 8.335,64. Contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, esso è stato ricevuto in data 18 ottobre 2022 all'indirizzo PEC della Cooperativa regolarmente registrato, come risulta dal doc. 5
prodotto dall' CP_1
Non solo.
Parte ricorrente ha presentato in data 22 ottobre 2022 istanza di rateazione delle somme dovute in forza dell'avviso di addebito 35120220000897592000 e ha eseguito
13 dei relativi pagamenti previsti (cfr., rispettivamente, docc. 2, 3 e 4, prodotti da e richiamati anche nella memoria di costituzione . Con il che è da CP_3 CP_1
ritenersi del tutto superato – anche per tale aspetto, oltre che per l'ovvia considerazione che esso è atto a contenuto vincolato ai sensi dell'art. 50, commi 2 e
3, del D.P.R. n. 602 del 1973 e deve riportare i dati essenziali secondo il modello ministeriale approvato finalizzati all'individuazione delle ragioni del credito;
ragioni, del resto, già note alla parte ricorrente - il secondo generico motivo di impugnazione relativo alla presunta mancanza di chiarezza e motivazione degli atti impositivi.
7. Consegue quindi l'integrale rigetto del ricorso.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014,
seguono la soccombenza.
Esse si liquidano separatamente in favore delle parti vittoriose. La pronuncia di un'unica condanna alle spese di causa, con liquidazione cumulativa delle medesime, è consentita infatti a carico di più parti soccombenti, secondo la previsione dell'art. 97 c.p.c., ma non anche in favore di più parti vittoriose, che siano state assistite da difensori diversi. La solidarietà attiva, non essendo espressamente prevista, non si presume per cui la responsabilità delle parti soccombenti comporta che ciascuna delle controparti, ove abbia presentato distinte comparse e memorie, abbia diritto al proprio rimborso, tanto più se la difesa sia stata espletata da difensori diversi. (Cass. sent. 663/1999 e 13001/2005 e, da ultimo,
ord. 18256/2017). Il ricorso inoltre appare palesemente pretestuoso e temerario;
va pertanto disposto il pagamento in favore delle parti resistenti di una somma ulteriore a carico del ricorrente. In proposito, va precisato che la condanna di cui all'art. 96 co. 3 cpc.
prescinde dall'allegazione di un danno di controparte. La Cassazione, in tema di responsabilità aggravata, ha stabilito infatti che l'art. 96, comma 3, c.p.c. (come modificato dall'art. 45, comma 12, della l. n. 69 del 2009) prevede una vera e propria pena pecuniaria, “indipendente sia dalla domanda di parte, sia dalla prova del danno causalmente derivato dalla condotta processuale dell'avversario” (così da ultimo Sez.1, Sentenza n. 3311 del 8/02/2017 - Rv. 643721 – 01). E ciò a differenza della responsabilità aggravata di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ., la cui domanda richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell' "an"
e sia del "quantum debeatur" o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa.
Nel caso di specie, in difetto di prova del danno, può riconoscersi solo la responsabilità aggravata ex art. 96 terzo comma cit. Parte ricorrente va quindi condannata ex art. 96, co. 3, cpc. al pagamento, in favore di ciascuna controparte, di una somma di denaro che viene equitativamente determinata in Euro 1.500.
Ricorrono altresì le condizioni per la condanna al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro ulteriore che determina in euro 2.000 ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 96 cit..
Con l'ulteriore precisazione che alla difesa dell' non vanno liquidate I.V.A. e CP_1
C.P.A.: la prima infatti non è dovuta in quanto gli avvocati dell' sono CP_1
dipendenti dell'ente, sicché la prestazione lavorativa resa non costituisce né una cessione di beni, né un'erogazione di servizi nell'esercizio di una professione,
rilevanti ai sensi del d.P.R. n. 633 del 1972; la C.P.A. non compete in quanto sono iscritti ad un albo speciale con apposita gestione separata e non alla Cassa
previdenza avvocati.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
, in persona del l.r. pro tempore, disattesa ogni Parte_1
contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore delle parti resistenti, delle spese di lite che liquida in € 2.697 per ciascuna parte a titolo di compensi professionali,
oltre IVA e CPA, ove dovute, come per legge;
da distrarsi in favore dell'Avv. Luigi
Critelli per in quanto dichiaratosi antistatario. CP_3
- condanna inoltre , in persona del l.r. pro Parte_1
tempore, al pagamento in favore delle parti resistenti della somma di Euro 1.500
ciascuno ex art. 96, co. 3, cpc.;
- condanna , in persona del l.r. pro Parte_1
tempore, al pagamento in favore della cassa delle ammende di un'ulteriore somma di denaro che determina in euro 2.000 ai sensi dell'art. 96, co. 4, cpc.
Grosseto, 4 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Grosso