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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 16/12/2025, n. 4093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4093 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 8362/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Serena Alinari Giudice Relatore dott.ssa Carolina Dini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8362/2025 promossa da: rappresentato dapprima dall'avv. Lorenzo Cirri e Parte_1 successivamente dall'avv. Leonardo Miniati
RICORRENTE contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Polverini CP_1
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI per il ricorrente: con note di trattazione scritta depositate il 09.12.2025 ha chiesto “reietta ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, parte ricorrente si riporta integralmente
pagina 1 di 6 alle conclusioni rassegnate in sede di ricorso e nei successivi atti e a quanto dedotto a verbale in sede di udienza”.
Per la resistente: con note scritte depositate il 05.12.2025 ha chiesto “si riporta integralmente alle proprie conclusioni rassegnate in comparsa di costituzione e verbalizzate in udienza del 15.10.2025, con vittoria di spese ed onorari”.
FATTO E DIRITTO
1. con ricorso regolarmente notificato, ha chiesto al Tribunale di Parte_1 accertare il sopravvenuto mutamento delle proprie condizioni economico-patrimoniali e, per l'effetto, disporre la riduzione dell'assegno di mantenimento in favore della figlia minore nella misura di € 375,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, la Persona_1 rimodulazione della ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno tra i genitori, nonché l'efficacia retroattiva dei nuovi provvedimenti dalla data di deposito del ricorso. Ha fondato tali richieste sul fatto che l'assegno di mantenimento era stato originariamente determinato in € 750,00 mensili con sentenza n. 3681/2024 del Tribunale di Firenze, che aveva disposto l'affidamento super esclusivo della minore alla madre e l'obbligo per il padre di rimborsare l'80% delle spese straordinarie. Ha rappresentato che la nascita del figlio in data 20.05.2025 avrebbe comportato un Persona_2 incremento delle responsabilità familiari e un significativo depauperamento della propria capacità contributiva, aggravato dagli oneri preesistenti quali mutuo, finanziamento e spese straordinarie per Per_1
2. si è costituita con comparsa eccependo l'infondatezza della domanda CP_1 avversaria e chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma integrale delle condizioni stabilite con sentenza n. 3681/2024 del Tribunale di Firenze, con vittoria di spese. Ha sostenuto che la nascita del figlio , avvenuta il 20.05.2025, non costituisce un fatto Per_2 sopravvenuto idoneo a giustificare la revisione dell'assegno, poiché la relativa gravidanza era fatto già conosciuto alla sottoscrizione degli accordi tra le parti omologati il 25.11.2024.
Ha inoltre dedotto che il ricorrente disporrebbe di risorse economiche ingenti, avendo percepito la somma di €750.000,00 per la cessione delle quote societarie, rateizzata in
€12.500,00 mensili fino al 2028, oltre allo stipendio da dipendente e ulteriori utili derivanti da partecipazioni societarie, nonché di un patrimonio immobiliare rilevante e di un tenore di vita elevato, incompatibile con la prospettata difficoltà economica. Ha evidenziato, al pagina 2 di 6 contrario, di percepire un reddito modesto e di sostenere un canone di locazione di €700,00, sicché qualsiasi riduzione dell'assegno di mantenimento determinerebbe grave pregiudizio alla minore, già affidata in via super esclusiva alla madre e priva di rapporti significativi con il padre, il quale avrebbe interrotto gli incontri protetti e si sarebbe autoridotto l'assegno mensile. Ha concluso che la condotta del ricorrente, volta a sottrarsi agli obblighi di mantenimento, dovrebbe essere valutata anche ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
3. Depositate le memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c. all'udienza del 15.10.2025 sono comparse le parti assistite dai rispettivi difensori. Il Giudice ha tentato la conciliazione, che non ha avuto esito positivo. Il ricorrente ha dichiarato di essersi licenziato a luglio 2025, di percepire la NASPI per circa €900,00 mensili e di ricevere €12.500,00 al mese per la cessione delle quote societarie, oltre a sostenere rate di mutuo e finanziamento;
ha confermato di non vedere la figlia da maggio 2025 e di aver autoridotto il contributo a
€400,00 negli ultimi due mesi. La resistente ha riferito di percepire €1.200,00 mensili, di vivere in affitto con la minore e di sostenere le spese scolastiche, confermando la sospensione degli incontri protetti per condotta inadeguata del padre. Le parti hanno discusso oralmente: il ricorrente ha insistito sul peggioramento delle proprie condizioni economiche e sulla nascita del nuovo figlio, mentre la resistente ha contestato la sussistenza di fatti sopravvenuti e ha evidenziato la persistente sproporzione reddituale, richiamando le entrate del ricorrente e il suo tenore di vita. Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, si è riservato di riferire al Collegio che, con ordinanza del 15.10.2025 ha invitato la resistente a produrre la documentazione relativa agli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari a lei intestati in via esclusiva o cointestati con terzi relativi agli ultimi tre anni.
4. All'udienza cartolare del 10.12.2025, infine, il Giudice, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
5. Il Tribunale ritiene che la domanda formulata dal ricorrente di modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale non possa trovare accoglimento. Va premesso che “i giustificativi motivi” per la revisione dell'assegno di mantenimento sono solo circostanze nuove e sopravvenute rispetto al momento della decisione, escludendo fatti preesistenti ma non valutati che avrebbero dovuto essere presenti nel giudizio precedente (vedi ord,. Cassazione 28436/2017) Nel caso in esame, la nascita del figlio , indicata quale presupposto della domanda, infatti, non integra un Per_2
pagina 3 di 6 fatto sopravvenuto idoneo a giustificare la revisione dell'assegno di mantenimento, poiché la gravidanza della nuova compagna del ricorrente era già nota al momento della sottoscrizione degli accordi omologati con sentenza n. 3681/2024, e le parti ne avevano tenuto conto nella definizione delle conclusioni concordi. Ne consegue che l'assetto economico stabilito in quella sede non è stato alterato da circostanze imprevedibili o sopravvenute. Parimenti, il licenziamento del ricorrente, emerso solo all'udienza del
15.10.2025 e non dedotto nell'atto introduttivo, non assume rilievo, trattandosi di fatto volontario e non imposto da cause esterne, sicché non può essere invocato per ridurre obblighi di mantenimento verso la prole. Non è altresì valutabile la deduzione relativa alla presunta migliore condizione economica della resistente, poiché proposta tardivamente e non in sede di ricorso introduttivo. Va inoltre considerato che il ricorrente dispone di risorse patrimoniali e reddituali ampiamente capienti, come dimostrato dalle somme percepite per la cessione delle quote societarie e dalle ulteriori entrate, circostanza che esclude qualsiasi effettiva impossibilità di adempiere agli obblighi assunti. Oltre a quanto dichiarato all'udienza (NASPI di circa €900,00 e rate mensili di €12.500,00 per la cessione delle quote societarie), dagli atti di causa emerge che il ricorrente ha ceduto le proprie quote della Officina Meccanica Monticelli S.r.l. per un corrispettivo complessivo di €750.000,00, pagato in 60 rate mensili da €12.500,00 ciascuna fino a dicembre 2028, risulta socio di una società immobiliare (Monticelli Immobiliare SNC) dalla quale percepisce utili stimati in circa €2.500,00 netti al mese, come indicato dalla resistente e confermato dagli estratti conti, è proprietario di un immobile ristrutturato nel 2024, dove convive con la nuova compagna e il figlio, e mantiene un tenore di vita elevato (viaggi, acquisti voluttuari), non sono state prodotte prove di mutui gravosi: il rateo attuale è di circa €200,00 mensili, mentre prima era di €600,00, segno di una riduzione dell'esposizione debitoria. La resistente, invece, ha dichiarato di percepire un reddito mensile di circa €1.200,00 quale operaia con contratto a tempo indeterminato, di abitare in immobile locato con canone di
€700,00 mensili e di non possedere beni immobili né ulteriori fonti di reddito. Ha inoltre riferito di sostenere spese ordinarie per la minore, tra cui la retta scolastica di €185,00 mensili oltre mensa, e di percepire l'assegno unico per la figlia pari a circa €180,00-190,00 mensili. Quanto al ricorrente, i dati sopra indicati confermano una condizione economica solida e capiente, incompatibile con la prospettata impossibilità di adempiere agli obblighi pagina 4 di 6 di mantenimento. Pertanto, la domanda di revisione deve essere rigettata, non risultando provato alcun mutamento sostanziale delle condizioni economiche idoneo a giustificare la modifica dell'assegno di mantenimento.
6. Stante l'esito del giudizio, le spese seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del ricorrente. Deve essere accolta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dalla resistente, in quanto risulta che il ricorrente abbia introdotto la presente azione con colpa grave, avendo lo stesso introdotto un'azione i cui presupposti erano palesemente insussistenti.
PQM
Il Tribunale, come sopra costituito, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, così provvede in via definitiva:
- rigetta il ricorso per la revisione delle condizioni di mantenimento della minore confermando integralmente quanto disposto con sentenza n. Persona_1
3681/2024 del Tribunale di Firenze;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della resistente, che liquida in complessivi € 2.800,00 per compensi, oltre IVA, CPA come per legge e rimborso spese generali nella misura del 15%;
- condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. il ricorrente a pagare alla resistente la somma di euro 500,00.
Si comunichi alle parti.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 10.12.2025.
Il Giudice relatore dott.ssa Serena Alinari
La Presidente dott.ssa Silvia Governatori
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi pagina 5 di 6 della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Serena Alinari Giudice Relatore dott.ssa Carolina Dini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8362/2025 promossa da: rappresentato dapprima dall'avv. Lorenzo Cirri e Parte_1 successivamente dall'avv. Leonardo Miniati
RICORRENTE contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Polverini CP_1
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI per il ricorrente: con note di trattazione scritta depositate il 09.12.2025 ha chiesto “reietta ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, parte ricorrente si riporta integralmente
pagina 1 di 6 alle conclusioni rassegnate in sede di ricorso e nei successivi atti e a quanto dedotto a verbale in sede di udienza”.
Per la resistente: con note scritte depositate il 05.12.2025 ha chiesto “si riporta integralmente alle proprie conclusioni rassegnate in comparsa di costituzione e verbalizzate in udienza del 15.10.2025, con vittoria di spese ed onorari”.
FATTO E DIRITTO
1. con ricorso regolarmente notificato, ha chiesto al Tribunale di Parte_1 accertare il sopravvenuto mutamento delle proprie condizioni economico-patrimoniali e, per l'effetto, disporre la riduzione dell'assegno di mantenimento in favore della figlia minore nella misura di € 375,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, la Persona_1 rimodulazione della ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno tra i genitori, nonché l'efficacia retroattiva dei nuovi provvedimenti dalla data di deposito del ricorso. Ha fondato tali richieste sul fatto che l'assegno di mantenimento era stato originariamente determinato in € 750,00 mensili con sentenza n. 3681/2024 del Tribunale di Firenze, che aveva disposto l'affidamento super esclusivo della minore alla madre e l'obbligo per il padre di rimborsare l'80% delle spese straordinarie. Ha rappresentato che la nascita del figlio in data 20.05.2025 avrebbe comportato un Persona_2 incremento delle responsabilità familiari e un significativo depauperamento della propria capacità contributiva, aggravato dagli oneri preesistenti quali mutuo, finanziamento e spese straordinarie per Per_1
2. si è costituita con comparsa eccependo l'infondatezza della domanda CP_1 avversaria e chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma integrale delle condizioni stabilite con sentenza n. 3681/2024 del Tribunale di Firenze, con vittoria di spese. Ha sostenuto che la nascita del figlio , avvenuta il 20.05.2025, non costituisce un fatto Per_2 sopravvenuto idoneo a giustificare la revisione dell'assegno, poiché la relativa gravidanza era fatto già conosciuto alla sottoscrizione degli accordi tra le parti omologati il 25.11.2024.
Ha inoltre dedotto che il ricorrente disporrebbe di risorse economiche ingenti, avendo percepito la somma di €750.000,00 per la cessione delle quote societarie, rateizzata in
€12.500,00 mensili fino al 2028, oltre allo stipendio da dipendente e ulteriori utili derivanti da partecipazioni societarie, nonché di un patrimonio immobiliare rilevante e di un tenore di vita elevato, incompatibile con la prospettata difficoltà economica. Ha evidenziato, al pagina 2 di 6 contrario, di percepire un reddito modesto e di sostenere un canone di locazione di €700,00, sicché qualsiasi riduzione dell'assegno di mantenimento determinerebbe grave pregiudizio alla minore, già affidata in via super esclusiva alla madre e priva di rapporti significativi con il padre, il quale avrebbe interrotto gli incontri protetti e si sarebbe autoridotto l'assegno mensile. Ha concluso che la condotta del ricorrente, volta a sottrarsi agli obblighi di mantenimento, dovrebbe essere valutata anche ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
3. Depositate le memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c. all'udienza del 15.10.2025 sono comparse le parti assistite dai rispettivi difensori. Il Giudice ha tentato la conciliazione, che non ha avuto esito positivo. Il ricorrente ha dichiarato di essersi licenziato a luglio 2025, di percepire la NASPI per circa €900,00 mensili e di ricevere €12.500,00 al mese per la cessione delle quote societarie, oltre a sostenere rate di mutuo e finanziamento;
ha confermato di non vedere la figlia da maggio 2025 e di aver autoridotto il contributo a
€400,00 negli ultimi due mesi. La resistente ha riferito di percepire €1.200,00 mensili, di vivere in affitto con la minore e di sostenere le spese scolastiche, confermando la sospensione degli incontri protetti per condotta inadeguata del padre. Le parti hanno discusso oralmente: il ricorrente ha insistito sul peggioramento delle proprie condizioni economiche e sulla nascita del nuovo figlio, mentre la resistente ha contestato la sussistenza di fatti sopravvenuti e ha evidenziato la persistente sproporzione reddituale, richiamando le entrate del ricorrente e il suo tenore di vita. Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, si è riservato di riferire al Collegio che, con ordinanza del 15.10.2025 ha invitato la resistente a produrre la documentazione relativa agli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari a lei intestati in via esclusiva o cointestati con terzi relativi agli ultimi tre anni.
4. All'udienza cartolare del 10.12.2025, infine, il Giudice, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
5. Il Tribunale ritiene che la domanda formulata dal ricorrente di modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale non possa trovare accoglimento. Va premesso che “i giustificativi motivi” per la revisione dell'assegno di mantenimento sono solo circostanze nuove e sopravvenute rispetto al momento della decisione, escludendo fatti preesistenti ma non valutati che avrebbero dovuto essere presenti nel giudizio precedente (vedi ord,. Cassazione 28436/2017) Nel caso in esame, la nascita del figlio , indicata quale presupposto della domanda, infatti, non integra un Per_2
pagina 3 di 6 fatto sopravvenuto idoneo a giustificare la revisione dell'assegno di mantenimento, poiché la gravidanza della nuova compagna del ricorrente era già nota al momento della sottoscrizione degli accordi omologati con sentenza n. 3681/2024, e le parti ne avevano tenuto conto nella definizione delle conclusioni concordi. Ne consegue che l'assetto economico stabilito in quella sede non è stato alterato da circostanze imprevedibili o sopravvenute. Parimenti, il licenziamento del ricorrente, emerso solo all'udienza del
15.10.2025 e non dedotto nell'atto introduttivo, non assume rilievo, trattandosi di fatto volontario e non imposto da cause esterne, sicché non può essere invocato per ridurre obblighi di mantenimento verso la prole. Non è altresì valutabile la deduzione relativa alla presunta migliore condizione economica della resistente, poiché proposta tardivamente e non in sede di ricorso introduttivo. Va inoltre considerato che il ricorrente dispone di risorse patrimoniali e reddituali ampiamente capienti, come dimostrato dalle somme percepite per la cessione delle quote societarie e dalle ulteriori entrate, circostanza che esclude qualsiasi effettiva impossibilità di adempiere agli obblighi assunti. Oltre a quanto dichiarato all'udienza (NASPI di circa €900,00 e rate mensili di €12.500,00 per la cessione delle quote societarie), dagli atti di causa emerge che il ricorrente ha ceduto le proprie quote della Officina Meccanica Monticelli S.r.l. per un corrispettivo complessivo di €750.000,00, pagato in 60 rate mensili da €12.500,00 ciascuna fino a dicembre 2028, risulta socio di una società immobiliare (Monticelli Immobiliare SNC) dalla quale percepisce utili stimati in circa €2.500,00 netti al mese, come indicato dalla resistente e confermato dagli estratti conti, è proprietario di un immobile ristrutturato nel 2024, dove convive con la nuova compagna e il figlio, e mantiene un tenore di vita elevato (viaggi, acquisti voluttuari), non sono state prodotte prove di mutui gravosi: il rateo attuale è di circa €200,00 mensili, mentre prima era di €600,00, segno di una riduzione dell'esposizione debitoria. La resistente, invece, ha dichiarato di percepire un reddito mensile di circa €1.200,00 quale operaia con contratto a tempo indeterminato, di abitare in immobile locato con canone di
€700,00 mensili e di non possedere beni immobili né ulteriori fonti di reddito. Ha inoltre riferito di sostenere spese ordinarie per la minore, tra cui la retta scolastica di €185,00 mensili oltre mensa, e di percepire l'assegno unico per la figlia pari a circa €180,00-190,00 mensili. Quanto al ricorrente, i dati sopra indicati confermano una condizione economica solida e capiente, incompatibile con la prospettata impossibilità di adempiere agli obblighi pagina 4 di 6 di mantenimento. Pertanto, la domanda di revisione deve essere rigettata, non risultando provato alcun mutamento sostanziale delle condizioni economiche idoneo a giustificare la modifica dell'assegno di mantenimento.
6. Stante l'esito del giudizio, le spese seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del ricorrente. Deve essere accolta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dalla resistente, in quanto risulta che il ricorrente abbia introdotto la presente azione con colpa grave, avendo lo stesso introdotto un'azione i cui presupposti erano palesemente insussistenti.
PQM
Il Tribunale, come sopra costituito, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, così provvede in via definitiva:
- rigetta il ricorso per la revisione delle condizioni di mantenimento della minore confermando integralmente quanto disposto con sentenza n. Persona_1
3681/2024 del Tribunale di Firenze;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della resistente, che liquida in complessivi € 2.800,00 per compensi, oltre IVA, CPA come per legge e rimborso spese generali nella misura del 15%;
- condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. il ricorrente a pagare alla resistente la somma di euro 500,00.
Si comunichi alle parti.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 10.12.2025.
Il Giudice relatore dott.ssa Serena Alinari
La Presidente dott.ssa Silvia Governatori
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi pagina 5 di 6 della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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