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Sentenza 28 settembre 2025
Sentenza 28 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 28/09/2025, n. 4518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4518 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2025 |
Testo completo
N. 6576/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione II Civile, composto dai signori Magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso con ricorso da
, rappresentato e difeso dall'avv. ROSSETTO BARBARA, presso lo stesso Parte_1
elettivamente domiciliato, per mandato in calce al ricorso introduttivo
Ricorrente
contro
rappresentata e difesa dall'avv. LORENZON ANGELO, presso lo stesso CP_1
elettivamente domiciliato, per mandato in calce alla comparsa di risposta
Resistente
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero;
in punto: Separazione giudiziale
Causa decisa dal Tribunale di Venezia sulle seguenti conclusioni.
Per entrambe le parti congiuntamente: “il resistente lascerà la casa coniugale entro il 30 settembre;
affidamento condiviso delle minori a entrambi i genitori;
assegnazione della casa familiare alla madre , in quanto collocataria dei figli minori;
Parte_1
il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie secondo questo calendario, che potrà essere concordemente modificato: le figlie trascorreranno con il padre un fine settimana ogni quindici giorni dalle ore 18:00 del venerdì alle ore 20:30 della domenica e, nell'altra settimana, due pomeriggi con pernotto, in cui il padre provvederà a prelevare le figlie (dopo il termine dell'attività lavorativa e compatibilmente con gli impegni della prole) e ad accompagnarle l'indomani a scuola o, in assenza di attività scolastica, presso l'abitazione della madre prima dell'inizio del lavoro;
le vacanze natalizie,
ad anni alterni, il periodo dal 24 al 30 dicembre o quello dal 31 dicembre al 6 gennaio;
vacanze pasquali ad anni alterni nonché festività e ponti alternati;
quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, periodo da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
porre a carico del padre un assegno di mantenimento, in favore delle figlie minori, pari a complessivi
500,00 euro mensili, somma rivalutabile in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, l'assegno unico sarà percepito dalla madre, con onere per la parte resistente di corrispondere la metà della rata del mutuo di circa 650,00 euro mensili, gravante sulla casa familiare assegnata alla madre;
- la signora si impegna a trasferire senza corrispettivo la proprietà dell'autovettura Parte_1
Lancia Y tg CZ176LL al marito, trasferimento attuato nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/2007. Le spese della cessione saranno a carico del sig. CP_1
Il tutto a spese compensate.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.02.2025 esponeva che in data 22.05.2006 aveva contratto Parte_1
matrimonio con a Kavaje (Albania), regolarmente trascritto nel registro atti di CP_1
matrimonio, parte II, serie C, n. 212, dell'anno 2006 del Comune di San Donà di Piave;
che da tale unione nascevano le tre figlie minori il 15.09.2008 in Chiari (BS), il 28.2.2011 in Per_1 Per_2
Esine (BS) e nata il [...] in [...]; che i coniugi ponevano la residenza familiare Per_3
presso l'immobile sito in San Donà di Piave, in Via Cimabue n. 12, in comproprietà al 50% tra gli stessi.
Tanto premesso, la ricorrente, dopo aver rappresentato il venir meno dell'affectio coniugalis tra i coniugi, proponeva ricorso per ottenere la pronuncia della separazione dal coniuge, chiedendo che fosse disposto l'affido condiviso delle minori, la regolamentazione del regime di frequentazione tra padre e figlie, l'obbligo in capo al padre di corrispondere a titolo di contributo al mantenimento delle figlie la somma di complessivi € 600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e che l'assegno unico fosse percepito unicamente dalla madre.
Nonostante la regolare notifica del ricorso al resistente, all'udienza del 03.07.2025 compariva unicamente la ricorrente e il Giudice, dopo averla sentita, a scioglimento della riserva assunta con ordinanza del 18.07.2025, emetteva i provvedimenti provvisori e urgenti, rinviando la causa al
16.09.2025 per l'audizione delle minori. Nelle more del procedimento si costituiva il resistente, che,
pur aderendo alla domanda diretta alla pronuncia di separazione giudiziale, formulava le proprie conclusioni in ordine alle condizioni di separazione. All'udienza del 16.09.2025 comparivano personalmente entrambi i coniugi rappresentando di aver raggiunto un accordo. Conseguentemente,
dopo che i rispettivi procuratori hanno concluso in conformità a quanto enunciato dalle parti e rinunciato ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c., il Giudice ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio. Il PM è intervenuto regolarmente.
Lo domanda di separazione formulata dai coniugi a conclusioni conformi merita di essere accolta.
Dalle reciproche allegazioni, dalle conclusioni conformi sul punto, dal fallimento del tentativo di conciliazione e dalle dichiarazioni rese dai coniugi in udienza è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare. In
assenza di profili d'illegittimità le condizioni proposte congiuntamente vanno recepite, non emergendo ragioni ostative ed essendo queste coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. In particolare, le condizioni relative ai figli minorenni sono conformi alle norme di cui agli artt. 337 bis e ss c.c., nonché adeguate in relazione all'età dei figli.
In considerazione dell'esito della causa, va disposta la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Venezia, II° sez. civ., in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, così decide:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di San Donà di Piave di annotare la presente sentenza nei registri dello Stato civile (atto di matrimonio n. 212, Parte II, Serie C, 2006);
3) dispone che la separazione sia regolamentata dalle seguenti condizioni proposte dalle parti congiuntamente:
- il resistente lascerà la casa coniugale entro il 30 settembre;
- si dispone l'affidamento condiviso delle minori a entrambi i genitori;
- la casa familiare verrà assegnata alla madre , in quanto collocataria dei figli minori;
Parte_1
- il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie secondo questo calendario, che potrà essere concordemente modificato: le figlie trascorreranno con il padre un fine settimana ogni quindici giorni dalle ore 18:00 del venerdì alle ore 20:30 della domenica e, nell'altra settimana, due pomeriggi con pernotto, in cui il padre provvederà a prelevare le figlie (dopo il termine dell'attività lavorativa e compatibilmente con gli impegni della prole) e ad accompagnarle l'indomani a scuola o, in assenza di attività scolastica, presso l'abitazione della madre prima dell'inizio del lavoro;
le vacanze natalizie,
ad anni alterni, il periodo dal 24 al 30 dicembre o quello dal 31 dicembre al 6 gennaio;
vacanze pasquali ad anni alterni nonché festività e ponti alternati;
quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, periodo da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
- pone a carico del padre un assegno di mantenimento, in favore delle figlie minori, pari a complessivi
500,00 euro mensili, somma rivalutabile in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, l'assegno unico sarà percepito dalla madre, con onere per la parte resistente di corrispondere la metà della rata del mutuo di circa 650,00 euro mensili, gravante sulla casa familiare assegnata alla madre;
- la signora si impegna a trasferire senza corrispettivo la proprietà dell'autovettura Parte_1
Lancia Y tg CZ176LL al marito, trasferimento attuato nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/2007. Le spese della cessione saranno a carico del sig. CP_1
4) spese compensate tra le parti.
Così deciso in Venezia il 26.9.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione II Civile, composto dai signori Magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso con ricorso da
, rappresentato e difeso dall'avv. ROSSETTO BARBARA, presso lo stesso Parte_1
elettivamente domiciliato, per mandato in calce al ricorso introduttivo
Ricorrente
contro
rappresentata e difesa dall'avv. LORENZON ANGELO, presso lo stesso CP_1
elettivamente domiciliato, per mandato in calce alla comparsa di risposta
Resistente
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero;
in punto: Separazione giudiziale
Causa decisa dal Tribunale di Venezia sulle seguenti conclusioni.
Per entrambe le parti congiuntamente: “il resistente lascerà la casa coniugale entro il 30 settembre;
affidamento condiviso delle minori a entrambi i genitori;
assegnazione della casa familiare alla madre , in quanto collocataria dei figli minori;
Parte_1
il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie secondo questo calendario, che potrà essere concordemente modificato: le figlie trascorreranno con il padre un fine settimana ogni quindici giorni dalle ore 18:00 del venerdì alle ore 20:30 della domenica e, nell'altra settimana, due pomeriggi con pernotto, in cui il padre provvederà a prelevare le figlie (dopo il termine dell'attività lavorativa e compatibilmente con gli impegni della prole) e ad accompagnarle l'indomani a scuola o, in assenza di attività scolastica, presso l'abitazione della madre prima dell'inizio del lavoro;
le vacanze natalizie,
ad anni alterni, il periodo dal 24 al 30 dicembre o quello dal 31 dicembre al 6 gennaio;
vacanze pasquali ad anni alterni nonché festività e ponti alternati;
quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, periodo da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
porre a carico del padre un assegno di mantenimento, in favore delle figlie minori, pari a complessivi
500,00 euro mensili, somma rivalutabile in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, l'assegno unico sarà percepito dalla madre, con onere per la parte resistente di corrispondere la metà della rata del mutuo di circa 650,00 euro mensili, gravante sulla casa familiare assegnata alla madre;
- la signora si impegna a trasferire senza corrispettivo la proprietà dell'autovettura Parte_1
Lancia Y tg CZ176LL al marito, trasferimento attuato nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/2007. Le spese della cessione saranno a carico del sig. CP_1
Il tutto a spese compensate.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.02.2025 esponeva che in data 22.05.2006 aveva contratto Parte_1
matrimonio con a Kavaje (Albania), regolarmente trascritto nel registro atti di CP_1
matrimonio, parte II, serie C, n. 212, dell'anno 2006 del Comune di San Donà di Piave;
che da tale unione nascevano le tre figlie minori il 15.09.2008 in Chiari (BS), il 28.2.2011 in Per_1 Per_2
Esine (BS) e nata il [...] in [...]; che i coniugi ponevano la residenza familiare Per_3
presso l'immobile sito in San Donà di Piave, in Via Cimabue n. 12, in comproprietà al 50% tra gli stessi.
Tanto premesso, la ricorrente, dopo aver rappresentato il venir meno dell'affectio coniugalis tra i coniugi, proponeva ricorso per ottenere la pronuncia della separazione dal coniuge, chiedendo che fosse disposto l'affido condiviso delle minori, la regolamentazione del regime di frequentazione tra padre e figlie, l'obbligo in capo al padre di corrispondere a titolo di contributo al mantenimento delle figlie la somma di complessivi € 600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e che l'assegno unico fosse percepito unicamente dalla madre.
Nonostante la regolare notifica del ricorso al resistente, all'udienza del 03.07.2025 compariva unicamente la ricorrente e il Giudice, dopo averla sentita, a scioglimento della riserva assunta con ordinanza del 18.07.2025, emetteva i provvedimenti provvisori e urgenti, rinviando la causa al
16.09.2025 per l'audizione delle minori. Nelle more del procedimento si costituiva il resistente, che,
pur aderendo alla domanda diretta alla pronuncia di separazione giudiziale, formulava le proprie conclusioni in ordine alle condizioni di separazione. All'udienza del 16.09.2025 comparivano personalmente entrambi i coniugi rappresentando di aver raggiunto un accordo. Conseguentemente,
dopo che i rispettivi procuratori hanno concluso in conformità a quanto enunciato dalle parti e rinunciato ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c., il Giudice ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio. Il PM è intervenuto regolarmente.
Lo domanda di separazione formulata dai coniugi a conclusioni conformi merita di essere accolta.
Dalle reciproche allegazioni, dalle conclusioni conformi sul punto, dal fallimento del tentativo di conciliazione e dalle dichiarazioni rese dai coniugi in udienza è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare. In
assenza di profili d'illegittimità le condizioni proposte congiuntamente vanno recepite, non emergendo ragioni ostative ed essendo queste coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. In particolare, le condizioni relative ai figli minorenni sono conformi alle norme di cui agli artt. 337 bis e ss c.c., nonché adeguate in relazione all'età dei figli.
In considerazione dell'esito della causa, va disposta la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Venezia, II° sez. civ., in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, così decide:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di San Donà di Piave di annotare la presente sentenza nei registri dello Stato civile (atto di matrimonio n. 212, Parte II, Serie C, 2006);
3) dispone che la separazione sia regolamentata dalle seguenti condizioni proposte dalle parti congiuntamente:
- il resistente lascerà la casa coniugale entro il 30 settembre;
- si dispone l'affidamento condiviso delle minori a entrambi i genitori;
- la casa familiare verrà assegnata alla madre , in quanto collocataria dei figli minori;
Parte_1
- il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie secondo questo calendario, che potrà essere concordemente modificato: le figlie trascorreranno con il padre un fine settimana ogni quindici giorni dalle ore 18:00 del venerdì alle ore 20:30 della domenica e, nell'altra settimana, due pomeriggi con pernotto, in cui il padre provvederà a prelevare le figlie (dopo il termine dell'attività lavorativa e compatibilmente con gli impegni della prole) e ad accompagnarle l'indomani a scuola o, in assenza di attività scolastica, presso l'abitazione della madre prima dell'inizio del lavoro;
le vacanze natalizie,
ad anni alterni, il periodo dal 24 al 30 dicembre o quello dal 31 dicembre al 6 gennaio;
vacanze pasquali ad anni alterni nonché festività e ponti alternati;
quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, periodo da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
- pone a carico del padre un assegno di mantenimento, in favore delle figlie minori, pari a complessivi
500,00 euro mensili, somma rivalutabile in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, l'assegno unico sarà percepito dalla madre, con onere per la parte resistente di corrispondere la metà della rata del mutuo di circa 650,00 euro mensili, gravante sulla casa familiare assegnata alla madre;
- la signora si impegna a trasferire senza corrispettivo la proprietà dell'autovettura Parte_1
Lancia Y tg CZ176LL al marito, trasferimento attuato nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/2007. Le spese della cessione saranno a carico del sig. CP_1
4) spese compensate tra le parti.
Così deciso in Venezia il 26.9.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero