Articolo 12 della Legge 17 maggio 1985, n. 210
Articolo 11Articolo 13
Versione
14 giugno 1985
Art. 12. Collegio dei revisori dei conti

Il collegio dei revisori dei conti e' composto di cinque membri effettivi e di quattro supplenti.
Sono membri effettivi:
due dirigenti generali del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, di cui uno con funzioni di presidente, designati dal Ministro del tesoro;
un dirigente generale del Ministero del bilancio e della programmazione economica, designato dal Ministro del bilancio e della programmazione economica;
due revisori ufficiali dei conti designati dal Ministro dei trasporti.
Il presidente ed i membri sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti, durano in carica cinque anni e possono essere confermati non piu' di una volta.
I quattro membri supplenti debbono appartenere alle amministrazioni suindicate e all'albo dei revisori ufficiali dei conti e vengono cosi' designati: uno dal Ministro del tesoro; uno dal Ministro del bilancio e della programmazione economica; due dal Ministro dei trasporti. Le modalita' di nomina sono quelle di cui al comma precedente.
Oltre all' articolo 2399 del codice civile si applicano ai componenti del collegio dei revisori dei conti anche le disposizioni in tema di incompatibilita', decadenza, tutela giurisdizionale ed emolumenti previsti dagli articoli 10, 11 e 13 della presente legge.
Il presidente del collegio sindacale partecipa di diritto a tutte le riunioni del consiglio di amministrazione.
Entrata in vigore il 14 giugno 1985
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente