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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 08/05/2025, n. 707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 707 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4569/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.SS LE Sollazzo Presidente dott.SS Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 4569/2024 promoSS da
(C.F. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. NERI ALDO
RICORRENTE contro
(C.F. ) nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. MELE NICOLA
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno congiuntamente concluso come da, così chiedendo:
“1) Dichiararsi la separazione personale tra i coniugi (C.F. n. Parte_1 [...]
), nata a [...] il [...], residente a [...] e C.F._3
(C.F. n. ), nato a [...] il [...] e residente Controparte_1 CodiceFiscale_4 a Valdagno (VI) in via San Francesco n. 8, autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Il diritto di abitare la casa coniugale (sita a Valdagno, via Martini n. 52) con i relativi arredi, viene assegnato alla SIa , assieme ai figli e , Parte_1 Persona_1 Persona_2
avendo il marito già provveduto a trasferire altrove la propria residenza, portando con sé i propri effetti personali.
3) Essendo entrambi i coniugi autosufficienti, ciascuno di essi dichiara di non avere richieste di mantenimento da avanzare l'uno nei confronti dell'altro.
4) Il SI si impegna a versare mensilmente alla IG.ra , Controparte_1 Parte_1
Per_ quale contributo per il mantenimento della LI , la somma di € 250,00, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della LI steSS. Tale contributo al mantenimento dovrà essere pagato entro il giorno 10 di ogni mese e sarà rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT.
5) Entrambi i coniugi contribuiranno, nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, delle spese straordinarie scolastiche/universitarie e di quelle ricreative che saranno sostenute per la LI, secondo le indicazioni contenute nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza, che i coniugi dichiarano di conoscere.
6) L'assegno unico relativo alla LI sarà percepito per l'intero – compresi Persona_1
eventuali importi arretrati che dovessero essere erogati dall'INPS - dalla madre . Parte_1
7) Il IG. si impegna irrevocabilmente a cedere alla SIa , senza CP_1 Parte_1 corrispettivo e nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali fra coniugi, la sua quota di comproprietà dell'immobile di Valdagno, via Martini n. 52 costituente la casa coniugale, mediante rogito notarile, a semplice richiesta della IG.ra . Le parti precisano che la IG.ra Parte_1
rinuncia a pretendere dal Sig. il rimborso della quota parte a Parte_1 Controparte_1
carico del marito delle rate di mutuo ipotecario che la steSS ha integralmente pagato e che la medesima s'impegna ad onorare per intero le rate che scadranno, fino a completa estinzione del mutuo”.
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza ha concluso per l'accoglimento dell'accordo raggiunto dalle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 31/10/2024 esponeva: di aver contratto matrimonio con Parte_1
in Palermo in data 04/10/1993; che dall'unione erano nati i figli in data Controparte_1 Per_2
09/11/1995 e in data 26/08/2006; che il rapporto coniugale fin dalla sua origine era stato Per_1
caratterizzato da alcune difficoltà; che nel 2021 il marito lasciava definitivamente la casa familiare. La ricorrente chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata la separazione personale delle parti con addebito al marito;
che il resistente venisse onerato dell'obbligo di contribuire al mantenimento della LI versando la somma mensile di € 400,00, oltre alla corresponsione del 50% delle spese Per_1
straordinarie.
Costituitosi in giudizio, aderiva alla domanda di separazione personale, Controparte_1
chiedendo, tuttavia, di contribuire al mantenimento della LI versando la somma mensile di Per_1
€ 250,00, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie.
Alla prima udienza dinnanzi al Giudice delegato, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo e, pertanto, precisavano conclusioni congiunte nei termini di cui in epigrafe. La causa veniva, così, rimeSS al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del parere di competenza.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che non vi siano motivi per non accogliere le domande concordemente formulate dai coniugi.
Va pronunciata la separazione personale dei coniugi giacché dalla prospettazione di entrambi è emerso indubitabilmente come la convivenza tra gli stessi sia divenuta intollerabile. Deve, pertanto, ritenersi venuta meno la comunanza di vita materiale e spirituale, che costituisce la sostanza dell'unione matrimoniale, come comprovato anche dal fatto che i coniugi vivono separati già da tempo, indipendentemente dall'individuazione e dall'attribuzione soggettiva delle relative cause e responsabilità, questione che allo stato avendo le parti precisato le conclusioni in modo concorde, con rinuncia all'istanza di addebito, nonché ad ulteriori domande incompatibili con le conclusioni definitivamente rassegnate, non riveste più alcun rilievo processuale.
Concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di Controparte_1
corrispondere ad , a titolo di contributo per il mantenimento della LI , Parte_1 Per_1
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la somma mensile di euro 250,00 nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative alla LI, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili.
Sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Valdagno, via
Martini n. 52, in favore di quale genitore convivente con la LI , Parte_1 Per_1
maggiorenne ma economicamente non autosufficiente.
Quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta. Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa,
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e , uniti in Parte_1 Controparte_1
matrimonio in Palermo in data 04/10/1993 con atto trascritto al n. 152, parte II, serie A, anno 1993, alle condizioni in epigrafe riportate, da intendersi qui integralmente richiamate;
2. ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, paSSta in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Palermo perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
3. dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di ConIGlio del 15/04/2025.
IL GIUDICE EST.
Dott.SS Biancamaria Biondo
IL PRESIDENTE
Dott.SS LE Sollazzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.SS LE Sollazzo Presidente dott.SS Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 4569/2024 promoSS da
(C.F. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. NERI ALDO
RICORRENTE contro
(C.F. ) nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. MELE NICOLA
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno congiuntamente concluso come da, così chiedendo:
“1) Dichiararsi la separazione personale tra i coniugi (C.F. n. Parte_1 [...]
), nata a [...] il [...], residente a [...] e C.F._3
(C.F. n. ), nato a [...] il [...] e residente Controparte_1 CodiceFiscale_4 a Valdagno (VI) in via San Francesco n. 8, autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Il diritto di abitare la casa coniugale (sita a Valdagno, via Martini n. 52) con i relativi arredi, viene assegnato alla SIa , assieme ai figli e , Parte_1 Persona_1 Persona_2
avendo il marito già provveduto a trasferire altrove la propria residenza, portando con sé i propri effetti personali.
3) Essendo entrambi i coniugi autosufficienti, ciascuno di essi dichiara di non avere richieste di mantenimento da avanzare l'uno nei confronti dell'altro.
4) Il SI si impegna a versare mensilmente alla IG.ra , Controparte_1 Parte_1
Per_ quale contributo per il mantenimento della LI , la somma di € 250,00, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della LI steSS. Tale contributo al mantenimento dovrà essere pagato entro il giorno 10 di ogni mese e sarà rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT.
5) Entrambi i coniugi contribuiranno, nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, delle spese straordinarie scolastiche/universitarie e di quelle ricreative che saranno sostenute per la LI, secondo le indicazioni contenute nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza, che i coniugi dichiarano di conoscere.
6) L'assegno unico relativo alla LI sarà percepito per l'intero – compresi Persona_1
eventuali importi arretrati che dovessero essere erogati dall'INPS - dalla madre . Parte_1
7) Il IG. si impegna irrevocabilmente a cedere alla SIa , senza CP_1 Parte_1 corrispettivo e nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali fra coniugi, la sua quota di comproprietà dell'immobile di Valdagno, via Martini n. 52 costituente la casa coniugale, mediante rogito notarile, a semplice richiesta della IG.ra . Le parti precisano che la IG.ra Parte_1
rinuncia a pretendere dal Sig. il rimborso della quota parte a Parte_1 Controparte_1
carico del marito delle rate di mutuo ipotecario che la steSS ha integralmente pagato e che la medesima s'impegna ad onorare per intero le rate che scadranno, fino a completa estinzione del mutuo”.
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza ha concluso per l'accoglimento dell'accordo raggiunto dalle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 31/10/2024 esponeva: di aver contratto matrimonio con Parte_1
in Palermo in data 04/10/1993; che dall'unione erano nati i figli in data Controparte_1 Per_2
09/11/1995 e in data 26/08/2006; che il rapporto coniugale fin dalla sua origine era stato Per_1
caratterizzato da alcune difficoltà; che nel 2021 il marito lasciava definitivamente la casa familiare. La ricorrente chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata la separazione personale delle parti con addebito al marito;
che il resistente venisse onerato dell'obbligo di contribuire al mantenimento della LI versando la somma mensile di € 400,00, oltre alla corresponsione del 50% delle spese Per_1
straordinarie.
Costituitosi in giudizio, aderiva alla domanda di separazione personale, Controparte_1
chiedendo, tuttavia, di contribuire al mantenimento della LI versando la somma mensile di Per_1
€ 250,00, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie.
Alla prima udienza dinnanzi al Giudice delegato, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo e, pertanto, precisavano conclusioni congiunte nei termini di cui in epigrafe. La causa veniva, così, rimeSS al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del parere di competenza.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che non vi siano motivi per non accogliere le domande concordemente formulate dai coniugi.
Va pronunciata la separazione personale dei coniugi giacché dalla prospettazione di entrambi è emerso indubitabilmente come la convivenza tra gli stessi sia divenuta intollerabile. Deve, pertanto, ritenersi venuta meno la comunanza di vita materiale e spirituale, che costituisce la sostanza dell'unione matrimoniale, come comprovato anche dal fatto che i coniugi vivono separati già da tempo, indipendentemente dall'individuazione e dall'attribuzione soggettiva delle relative cause e responsabilità, questione che allo stato avendo le parti precisato le conclusioni in modo concorde, con rinuncia all'istanza di addebito, nonché ad ulteriori domande incompatibili con le conclusioni definitivamente rassegnate, non riveste più alcun rilievo processuale.
Concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di Controparte_1
corrispondere ad , a titolo di contributo per il mantenimento della LI , Parte_1 Per_1
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la somma mensile di euro 250,00 nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative alla LI, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili.
Sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Valdagno, via
Martini n. 52, in favore di quale genitore convivente con la LI , Parte_1 Per_1
maggiorenne ma economicamente non autosufficiente.
Quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta. Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa,
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e , uniti in Parte_1 Controparte_1
matrimonio in Palermo in data 04/10/1993 con atto trascritto al n. 152, parte II, serie A, anno 1993, alle condizioni in epigrafe riportate, da intendersi qui integralmente richiamate;
2. ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, paSSta in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Palermo perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
3. dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di ConIGlio del 15/04/2025.
IL GIUDICE EST.
Dott.SS Biancamaria Biondo
IL PRESIDENTE
Dott.SS LE Sollazzo