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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 30/10/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 351/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 30.10.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 351/2024 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Torino, Parte_1 C.F._1
C.so Galileo Ferraris n. 110, presso lo studio dell'Avv. BERTERO EDOARDO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente contro
(c.f. ), in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliato in Roma, viale dell'Università n. 4, presso la Direzione generale del personale civile del , rappresentato e difeso ex art. 417 CP_1 bis dai dipendenti dott. , Controparte_2 CP_3 [...]
e cap. CIANCHI SIMONA;
CP_4
- convenuto
OGGETTO: sanzione disciplinare conservativa i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE : Parte_1 in via principale: per i motivi esposti al punto 1, annullare e/o revocare e/o comunque dichiarare inefficace il provvedimento impugnato (Decreto Dirigenziale n. 15/2024) e per l'effetto dichiarare che nulla deve restituire il Sig. in favore del Parte_1
; in via subordinata: per i motivi esposti al punto 2, parzialmente Controparte_1 annullare e/o revocare e/o dichiarare inefficace il provvedimento impugnato (Decreto Dirigenziale n. 15/2024) e per l'effetto, a parziale modifica del medesimo: i) ridurre la sanzione disciplinare comminata al Sig. (costituita da multa Parte_1 pari a n. 4 ore di retribuzione);
1 ii) dichiarare che nulla deve restituire il Sig. in favore del Parte_1 Controparte_1
ovvero – in ulteriore estremo subordine – contenere la suddetta somma in Euro
[...]
4.476,00. Con vittoria delle spese di giudizio.
PER IL CONVENUTO MINISTERO DELLA DIFESA:
- voglia il giudice adito respingere le richieste di parte ricorrente in quanto destituite di ogni fondamento come ampiamente argomentato;
- condannare il ricorrente al pagamento delle spese di lite, da liquidare secondo i criteri enunciati nell'art. 152 bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, per i casi in cui l'Amministrazione convenuta sia difesa da propri funzionari ex art. 417 bis c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.3.2024, ricorreva al Parte_1
Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni. Riferiva il ricorrente che il 12.12.2023, nella propria qualità di dipendente civile in aspettativa, aveva ricevuto una nota di contestazione di addebiti e convocazione (doc 1 ric.), con cui si richiamavano gli accertamenti svolti dalla Guarda di finanza di Asti (doc. 2 ric.) e veniva contestata al ricorrente la violazione dell'art. 60, d.p.r. n. 3/1957. In particolare, l'addebito consisteva nell'aver svolto attività imprenditoriale e gestionale nella società F.lli AL auto s.a.s. di AL RG & C., da cui aveva percepito utili. Egli si era difeso mediante memoria scritta (doc. 3 ric.) e il 21.2.2024 aveva ricevuto il decreto dirigenziale impugnato in questa sede (doc. 4 ric.), con cui gli era stata inflitta la sanzione della multa di quattro ore di retribuzione e si era disposto il recupero della somma di euro 21.786, ritenuta corrispondente ai compensi percepiti negli anni 2020 e 2021. Eccepiva, in primo luogo, l'insussistenza della violazione dell'art. 60 cit., evidenziando che ai sensi dell'art. 53, comma 7, d. lgs. n. 165/2001, il divieto era limitato agli “incarichi retribuiti”, mentre lui si trovava in aspettativa non retribuita. Allegava, inoltre, che l'incarico di amministratore della F.lli AL s.a.s. non prevedeva alcun compenso. Riteneva che gli utili rivenienti dall'impresa non potessero essere assimilati a compensi, poiché ripartiti tra tutti i soci, a prescindere dalla concreta attività svolta. In subordine, riteneva, comunque, insussistente l'obbligo di restituzione della somma di euro 21.786. Rilevava che l'obbligo restitutorio di cui agli artt. 60 e 53, comma 7 cit., dipendeva esclusivamente dalla percezione di compensi per lo svolgimento di incarichi non autorizzati, mentre egli aveva percepito utili in qualità di socio e non già compensi per il suo incarico amministrativo.
2 In ulteriore subordine, richiamando le proprie dichiarazioni reddituali, deduceva di non aver percepito un reddito imponibile pari alla somma richiesta, ma che, in virtù dell'imputazione degli utili per trasparenza, a causa delle perdite pregresse, i redditi da partecipazione societaria percepiti dal ricorrente negli anni 2020 e 2021 ammontavano a euro 4.476 complessivi. Deduceva, infine, di essersi sempre trovato in una condizione di aspettativa non retribuita e di aver operato in buona fede, assumendo il ruolo di amministratore palesemente, con iscrizione nel registro delle imprese. Domandava, quindi, la riduzione della sanzione.
Si costituiva il , con memoria difensiva depositata Controparte_1 il 7.1.2025. Riferiva che il ricorrente era stato assunto nei propri ruoli, con contratto a tempo pieno e indeterminato, il 18.9.1985 ed era in servizio dal 13.12.1985, con qualifica già di macellaio, quindi di coadiutore tecnico, di addetto ai servizi di supporto e infine di assistente ai servizi di supporto. L'ultimo ente di impiego, dal 1.7.2013, era stato il 1° Reparto manutenzione velivoli di Per_1
Dal 20.3.1995, il dipendente non aveva più prestato servizio effettivo a favore dell'Amministrazione, avendo fruito di vari periodi di aspettativa, senza soluzione di continuità (estratto sistema informatico sub doc. 5 conv.). Riepilogava, quindi, i periodi di assenza del dipendente dal servizio, prevalentemente per mandati amministrativi. La Guardia di finanza di Asti aveva, nelle more, accertato che il ricorrente, il 25.10.1997, aveva partecipato alla costituzione della società AL auto s.a.s. di AL RG & C, nella quale aveva sempre rivestito il ruolo di socio accomandatario, con quota del 40% (doc. 11 conv.), senza mai richiedere alcuna autorizzazione, né tantomeno comunicare la circostanza all'Amministrazione. A riprova della consapevolezza del proprio status di pubblico dipendente, allegava che nel 2016 e nel 2017 aveva richiesto l'attestato di servizio, per partecipare alle aste di vendita di alloggi del , riservate ai dipendenti (docc. 12-13 conv.). CP_1
Il 20.11.2023, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la funzione pubblica – Ispettorato, aveva trasmesso alla Direzione generale del personale civile della Difesa la relazione redatta dalla Guardia di finanza sul dipendente Pt_1
(doc. 11 conv.).
[...]
Dalle indagini, era emerso che il ricorrente, in aspettativa dal 20.3.1995, aveva svolto attività imprenditoriale e gestionale come socio amministratore della suddetta società. Egli, quale socio accomandatario, aveva esercitato le funzioni amministrative e gestionali e assunto la rappresentanza dell'Ente. Riteneva, condividendo le conclusioni raggiunte dalla Guardia di finanza. che ciò si ponesse in contrasto con il disposto dell'art. 60, d.p.r. n. 3/1957 e che le somme percepite a titolo di redditi da partecipazione in società di persone fossero assimilabili a compensi per l'attività imprenditoriale svolta. In particolare, egli aveva svolto attività di
3 vendita di autoveicoli, assumendo una carica sociale incompatibile con lo status di pubblico dipendente. Elencava, quindi, i redditi percepiti dalla società, al lordo e al netto, dal 2013 al 2021. Richiamato il contenuto della nota di contestazione (doc. 4 conv.), riferiva che il dipendente, regolarmente convocato per l'audizione a difesa, non si era presentato, ma aveva fatto pervenire una memoria difensiva, con cui aveva evidenziato il carattere gratuito dell'incarico amministrativo assunto. Ritenendo che la condotta fosse comunque incompatibile con l'impiego, ancorché il dipendente fosse in aspettativa, il ricorrente era stato sanzionato con la multa di quattro ore (doc. 1 conv.) e con successiva nota, l'Amministrazione gli aveva domandato il versamento della somma di euro 21.786, pari a quanto percepito negli ultimi cinque anni, per lo svolgimento di attività extraistituzionale incompatibile (doc. 2 conv.). Egli era, quindi, stato diffidato dalla prosecuzione della suddetta attività (doc. 15 ric.), ma aveva preferito rassegnare le dimissioni volontarie dall'impiego, senza preavviso (doc. 16 conv.). Rammentava il disposto dell'art. 60, d.p.r. n. 3/1957 e il regime di incompatibilità tra l'impiego pubblico e l'esercizio di attività commerciali, industriali, imprenditoriali, artigiane e professionali, tra le quali rientrava l'assunzione della carica di socio accomandatario, con legale rappresentanza di una società. Produceva il verbale delle dichiarazioni rese alla Guardia di finanza dalla moglie del ricorrente, socia al 30% (doc. 17 conv.), la quale aveva riferito che il marito amministrava la società e si occupava delle vendite, nella sede di Canelli. Produceva altresì il verbale delle dichiarazioni del fratello del ricorrente, socio al 20% (doc. 18 conv.), il quale aveva dichiarato di non aver mai percepito utili e che il fratello Pt_1 era sempre stato amministratore della società. Analoghe dichiarazioni erano state rese dal fratello (doc. 19 conv.). Pt_2
Dalle suddette dichiarazioni era stato ricavato che i soci accomandanti non percepivano alcun utile e le somme introitate dal ricorrente erano, a tutti gli effetti, compensi per l'attività amministrativa e lavorativa svolta, in via continuativa. Tanto riteneva anche ai fini dell'obbligo restitutorio, evidenziando che la qualificazione formale dei compensi non era idonea a mutarne la natura. Riteneva altresì l'infondatezza della domanda subordinata, rilevando che la considerazione delle perdite avrebbe imposto di retrodatare il recupero oltre il quinquennio e che tale forma di compensazione non trovava riscontro nella normativa sul pubblico impiego.
All'udienza odierna, udite le conclusioni delle parti, la causa veniva posta in decisione.
*** 1. Il ricorso non è fondato e va rigettato, quanto ai profili disciplinari, mentre va dichiarato il difetto di giurisdizione, quanto alla domanda di accertamento negativo del debito restitutorio.
4 Come riferito da entrambe le parti, con nota del 29.11.2023 (doc. 1 ric. e 4 conv.), al ricorrente, dipendente civile in aspettativa del Ministero convenuto, è stato contestato
“che Ella, con rapporto di lavoro a tempo pieno presso questa Amministrazione, dal 2013 al 2022 ha svolto l' “attività imprenditoriale e gestionale quale socio amministratore della società F.lli AL Auto S.a.s. di AL RG & C.” in violazione a quanto previsto dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3. Nello specifico, risulta che - in regime di full time e in Pt_3 aspettativa per motivi privati e/o per cariche elettive - ha svolto, senza interruzioni, le funzioni e le attività gestionali tipiche del ruolo di socio accomandatario della “F.lli AL Auto S.a.s. di AL RG & C” assumendo altresì la carica di rappresentante della medesima società in violazione all'art. 60 D.P.R. n. 3/57”.
Il ricorrente si è difeso con memoria scritta e all'esito del procedimento, gli è stata comminata la sanzione disciplinare della multa pari a quattro ore di retribuzione (doc. 4 ric. e 1 conv.).
L'assunzione della carica di socio accomandatario di s.a.s. e l'attività (quantomeno) amministrativa volta al suo interno sono pacifici tra le parti. Esse, invece, controvertono sulla liceità della stessa.
Il ricorrente, in particolare, evidenzia di non aver percepito compensi per l'incarico di amministratore e di aver svolto tale funzione durante l'aspettativa non retribuita.
Il Ministero convenuto ritiene che l'assunzione di tale incarico amministrativo e la percezione degli utili rivenienti dalla società costituiscano attività imprenditoriale incompatibile con lo status di pubblico impiegato a tempo pieno.
La controversia, sotto il profilo disciplinare, va esaminata sia con riguardo alla contestata illiceità dell'assunzione della carica amministrativa e quindi della rilevanza disciplinare della stessa, sia in riferimento alla qualificazione dei compensi percepiti per l'attività extraistituzionale svolta, ai sensi dell'art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001. 2. Non vi sono dubbi circa l'illiceità dell'assunzione di un incarico di amministratore di società di persone, da parte di un pubblico dipendente a tempo pieno.
Sul punto, va richiamata la consolidata e condivisibile giurisprudenza di legittimità, che si è pronunciata sulla, diversa ma comparabile, fattispecie relativa all'assunzione della qualità di socio illimitatamente responsabile di un'impresa agricola:
“
6.3. dalla lettura combinata e complessiva dell'art. 53 TUPI con l'art. 60 cit. deriva che si possono distinguere tre ipotesi: 1) attività assolutamente incompatibili: sono le attività inibite, che non si possono esercitare nemmeno con autorizzazione (D.P.R. n. 3 del 1957, art. 60 etc.); 2) attività consentite: sono le attività per cui non è necessaria l'autorizzazione (indicate dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53, comma 6); 3) attività consentite previa autorizzazione: tutte le altre attività comprese nella sfera di applicabilità dell'art. 53 del TUPI (i casi possono essere molteplici);
6.4. quanto alle attività assolutamente incompatibili l'art. 60 del TUPI stabilisce che: "L'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, nè alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a
5 fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente"; orbene la previsione, dal punto di vista oggettivo, è ampia e tale da includere tutte le attività che presentino i caratteri della abitualità e professionalità idonee a disperdere all'esterno le energie lavorative del dipendente e ciò al fine di preservare queste ultime e tutelare il buon andamento della p.a. che risulterebbe turbato dall'espletamento da parte dei propri dipendenti di attività imprenditoriali caratterizzate da un nesso tra lavoro, rischio e profitto;
(…) 6.6. ciò detto, quello che rileva non è la remunerazione che il dipendente ottenga da un'attività esterna ma la sussistenza di un centro di interessi alternativo all'ufficio pubblico rivestito implicante un'attività che, in quanto caratterizzata da intensità, continuità e professionalità, pregiudicando il rispetto del dovere di esclusività, potrebbe turbare la regolarità del servizio o attenuare l'indipendenza del lavoratore pubblico e conseguentemente il prestigio della p.a.; la ratio del divieto che, come detto, permane anche nel lavoro pubblico privatizzato, è, infatti, da ricercare nel principio costituzionale di esclusività della prestazione lavorativa a favore del datore di lavoro pubblico che trova il proprio fondamento costituzionale nell'art. 98 Cost., con il quale i nostri Costituenti, nel prevedere che "i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione" hanno voluto rafforzare il principio di imparzialità di cui all'art. 97 Cost., sottraendo tutti coloro che svolgono un'attività lavorativa "alle dipendenze" - in senso lato - delle Pubbliche Amministrazioni dai condizionamenti che potrebbero derivare dall'esercizio di altre attività (Cass. n. 12626 del 2020; n. 11949 del 2019; n. 3467 del 2019; n. 427 del 2019; n. 20880 del 2018; n. 28975 del 2017; n. 28797 del 2017; n. 8722 del 2017)” (Cass., sez. lav., 1.12.2020, n. 27420).
Né ha rilievo scriminante la circostanza per cui il dipendente si trovasse in aspettativa al tempo dello svolgimento dell'attività vietata, atteso che “l'aspettativa non fa cessare il rapporto di lavoro e la norma non contiene una distinzione a seconda dello stato del rapporto stesso, mentre l'appartenere comunque ancora del dipendente ad una pubblica amministrazione (…) non fa cessare i rischi di conflitto di interessi o di possibile utilizzazione di entrature cui la norma, insieme ad altri interessi, è preposta a prevenire” (Cass., sez. lav., 9.3.2020, n. 6637). 3. Per altro verso, il ricorrente impugna il provvedimento sanzionatorio, contestando la qualificazione degli importi percepiti in termini di compensi, anziché di utili, corrisposti in ragione della mera partecipazione societaria.
Anche in questo caso, la tesi del ricorrente contrasta con la condivisibile interpretazione della Suprema corte, che si deve richiamare, stante l'identità della questione. In particolare, “va rilevato che, in ragione della disciplina civilistica richiamata, nella società in accomandita semplice, è insita nella qualità di socio accomandatario - nella specie accertata dalla Corte d'Appello in capo al ricorrente - lo
6 svolgimento di attività di amministrazione per la società, dunque di tutte le attività necessarie per il buon funzionamento della stessa, con assunzione di responsabilità. Tale dato giuridico non è contraddetto né dalla disciplina civilistica (sul riparto proporzionale all'esito del rendiconto), né dalla disciplina tributaria (reddito di partecipazione), sopra richiamate. Quand'anche le modalità di partecipazione proporzionali non risentano della qualità di accomandatario o di accomandante rivestita dal socio, tale qualità e nella specie quella di socio accomandatario assume rilievo allorché il reddito di partecipazione (nella specie, come si legge a pag. 2 del controricorso "percepito" dal lavoratore), così come la partecipazione ai guadagni, siano presi in considerazione ai sensi del D.Lgs. n. 163, art. 53, comma 7. Si tratta di somme, in sé espressione - comunque, anche in via presuntiva salvo prova contraria (si cfr., Cass., n. 22302 del 2022, 6835 del 2021) di cui nella specie non è prospettata nel controricorso la deduzione nei gradi di merito, né a una tale evenienza vi è riferimento nella sentenza di appello - di una società attiva e produttiva, riferibili all'esercizio dell'attività di amministratore svolta in ragione della qualità di socio accomandatario ricoperta, che dà luogo ad un'attività imprenditoriale, rispetto alla quale il previsto regime autorizzatorio garantisce all'Amministrazione d'appartenenza una verifica puntuale, di volta in volta, in ordine alla insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi nell'attività espletata all'esterno e dell'impegno, in termini di energie intellettuali e lavorative, richiesto al proprio dipendente dalla medesima attività. E non può non ricordarsi che il D.P.R. n. 3 del 1957, art. 60, richiamato dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53, comma 1, addirittura prevede, per altra fattispecie, la decadenza dall'impiego, in ragione del previsto regime dell'incompatibilità assoluta, in ordine al quale non occorre valutare l'esistenza di riflessi negativi sul rendimento e sull'osservanza dei doveri d'ufficio, essendo sufficiente, per la preminenza dell'interesse pubblico, la mera potenzialità del conflitto, senza che rilevi l'eventuale conoscenza del fatto da parte dell'amministrazione, stante l'indisponibilità della materia (Cass., n. 22188 del 2021). 13. Va inoltre, considerato che, questa Corte ha già avuto modo di affermare, se anche il recupero ai sensi dell'art. 53, comma 7, cit. assume tratti sanzionatori, nel senso genericissimo per cui esso regola gli effetti della violazione dell'obbligo di preventiva autorizzazione rispetto all'attività svolta al di fuori della P.A. di appartenenza e dell'avere il lavoratore introitato le somme spettanti ex lege in tal caso al datore di lavoro pubblico, ciò deriva dal fatto che, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'anzidetta normativa è volta a garantire l'obbligo di esclusività che ha primario rilievo nel rapporto di impiego pubblico in quanto trova il proprio fondamento costituzionale nell'art. 98 Cost., e nel principio di imparzialità di cui all'art. 97 Cost.; pertanto, la suindicata conseguenza non ha nulla a che vedere con le sanzioni amministrative di cui alla L. n. 689 del 1981, cui si richiamano le difese del ricorrente (Cass., n. 24377 del 2022)” (Cass., sez. lav., 29.3.2023, n. 8846, in motivazione, che si richiama anche per la completa ricostruzione del quadro normativo di riferimento).
7 4. Ciò posto, la sanzione irrogata (multa di quattro ore) appare del tutto legittima e proporzionata, alla luce dell'art. 61 del CCNL applicabile alla fattispecie. Occorre, in proposito, rammentare che le parti non hanno prodotto il testo del CCNL menzionato nel provvedimento disciplinare, ma cionondimeno non è preclusa la sua consultazione ufficiosa, trattandosi di CCNL del pubblico impiego, la cui conoscibilità è soggetta al principio iura novit curia (Cass., 6394/2019).
Orbene, trattasi di violazione particolarmente grave, anche perché sicuramente intenzionale, aventi caratteri tali da distogliere completamente il dipendente dalle proprie funzioni pubbliche, anche in termini di immagine e protrattasi per un periodo di tempo molto lungo: nella relazione della Guardia di finanza sub doc. 11 conv., p. 4, si legge che il ricorrente ha ricoperto la carica di amministratore della società “F.lli AL auto s.a.s. di AL RG & C.” fin dalla sua costituzione nel 1997 e in particolare è stato accertato lo svolgimento di attività imprenditoriale dal 2013 al 2022. 5. Sotto il secondo profilo, il ricorrente contesta il provvedimento sanzionatorio, nella parte in cui gli ha intimato la restituzione di euro 21.786 quali compensi indebitamente percepiti nello svolgimento dell'attività imprenditoriale, ai sensi dell'art. 53, settimo comma, d. lgs. n. 165/2001. Formula, quindi, domanda di accertamento negativo del proprio obbligo restitutorio.
Sul punto, va richiamato il disposto dell'art. 53, comma 7 bis, d. lgs. n. 165/2001, dalla l. n. 190/2012, che reca: “L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti”.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “
3.2. L'art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001, prevede, al comma 7, il divieto per i dipendenti pubblici di svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, disponendo, per il caso di inosservanza dello stesso che, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.
3.3. La disposizione del comma 7 è completata dal comma 7-bis, aggiunto dalla legge n. 190 del 2012, norma, in virtù della quale l'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti.
3.4. Tanto premesso, sul piano normativo, nella sopraricordata Cass. Sez. U. n. 32199/2021, la Corte regolatrice, nella sua massima composizione, rimarca che l'azione promossa dal Procuratore regionale della Corte dei Conti nei confronti del dipendente della P.A. che abbia omesso di versare alla propria amministrazione i corrispettivi percepiti nello svolgimento di un incarico non autorizzato, è devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti, sia che la percezione dei compensi si sia avuta in epoca precedente alla introduzione del comma 7-bis, sia in data successiva ad essa, in quanto
8 il citato comma 7-bis è una norma ricognitiva del pregresso indirizzo giurisprudenziale favorevole alla giurisdizione contabile.
3.5. Al riguardo le Sezioni Unite evidenziano che quella che viene in rilievo è una ipotesi di responsabilità erariale, che il legislatore ha tipizzato non solo nella condotta, ma annettendo, altresì, valenza sanzionatoria alla predeterminazione legale del danno, allo scopo di tutelare la compatibilità dell'incarico extraistituzionale in termini di conflitto di interesse e il proficuo svolgimento di quello principale in termini di adeguata destinazione di energie lavorative verso il rapporto pubblico. Sul punto si fa rinvio, tra le altre, a Cass., Sez. Un., 26 giugno 2019, n. 17124; Cass., Sez. Un., 14 gennaio 2020, n. 415; Cass., Sez. Un., 9 marzo 2021, n. 6473; Cass., Sez. Un., 26 marzo 2021, n. 8570. 3.6. Nella pronunzia, peraltro, si osserva e si sottolinea anche, per quanto più di stretto interesse, che, parallelamente alla giurisdizione della Corte dei Conti, sussiste l'autonoma legittimazione ad agire della amministrazione per il recupero delle somme percepite dal dipendente in difetto dell'autorizzazione di cui all'art. 53, comma 7 (ad esempio, mediante decreto ingiuntivo o attraverso ingiunzione di pagamento), senza necessità di rivolgersi alla Procura regionale della Corte dei conti, con conseguente devoluzione, in detta ipotesi, alla giurisdizione del giudice ordinario della controversia instaurata in opposizione alla richiesta restitutoria dell'amministrazione di appartenenza.
3.7. In particolare si legge al riguardo che: "si è così sottolineato, in fattispecie nella quale l'Amministrazione... aveva fatto ricorso all'ordinanza ingiunzione ex art. 3 del regio decreto n. 639 del 1910 per il riversamento da parte di un dirigente delle somme percepite in relazione ad incarichi conferiti e non previamente autorizzati, che "l'Amministrazione... non ha promosso azione di responsabilità per danno erariale rimessa alla giurisdizione contabile, ma ha agito per l'adempimento di un'obbligazione gravante sul lavoratore che trova fondamento nel rapporto di lavoro, non rilevando il danno e la colpa del dipendente medesimo, ma la mera percezione di quanto andava devoluto al bilancio regionale", con conseguente declaratoria della giurisdizione del giudice ordinario nel giudizio di opposizione promosso dal lavoratore (Cass., Sez. Un., 13 ottobre 2021, n. 27890). Allo stesso modo, Cass., Sez. Un., 22 ottobre 2021, n. 29557, ha riconosciuto la giurisdizione del giudizio ordinario in una controversia avente ad oggetto l'opposizione proposta da un dipendente provinciale avverso il decreto con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore della Provincia, di una certa somma di denaro per lo svolgimento di attività extraistituzionali non autorizzate. Più in generale, si è stabilito che la domanda della P.A. di appartenenza volta ad ottenere il versamento dei corrispettivi maturati nello svolgimento di un incarico non autorizzato rientra nella giurisdizione del giudice ordinario non soltanto quando venga proposta, come pure previsto, nei confronti del soggetto erogante (il quale, in quanto estraneo alla P.A., non viene convenuto a titolo di responsabilità erariale avanti alla Corte dei conti), ma anche quando venga proposta nei confronti del dipendente stesso per il recupero di compensi dallo stesso percepiti per attività
9 extraistituzionali non autorizzate (Cass., Sez. Un., 28 settembre 2016, n. 19072; Cass., Sez. Un., 19 gennaio 2018, n. 1415). La giurisprudenza di queste Sezioni Unite ha anche tracciato le linee di coordinamento tra l'azione del Procuratore regionale e quella dell'Amministrazione. La legittimazione del Procuratore contabile sorge di fronte all'inerzia dell'Amministrazione (Cass., Sez. Un., 13 ottobre 2021, n. 27890, cit.); ma una volta che il Procuratore contabile abbia promosso l'azione di responsabilità in relazione alla tipizzata fattispecie legale è precluso alla P.A. l'esercizio di quella volta a far valere l'inadempimento degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, dovendosi escludere, stante il divieto del bis in idem, una duplicità di azioni attivate contestualmente che, seppure con la specificità propria di ciascuna di esse, siano volte a conseguire, dinanzi al giudice munito di giurisdizione, lo stesso identico petitum in danno del medesimo soggetto obbligato in base ad un'unica fonte legale (Cass., Sez. Un., 14 gennaio 2020, n. 415, cit.)".
3.8. L'ampio passaggio della motivazione innanzi riportato, tratto dalla più volte citata Cass. Sez. U. n. 32199/2021, con rinvio alle posizioni già assunte sul tema dal giudice di legittimità, evidenzia, quindi essersi consolidato il principio del cd. "doppio binario", contemperato, al fine di evitare il rischio di bis in idem, da una precisa regola: la legittimazione del Procuratore contabile sorge di fronte all'inerzia dell'Amministrazione” (Cass., sez. lav., 15.6.2025, n. 15517).
Consta, nel caso di specie, che già la Guardia di finanza aveva provveduto a segnalare alla Procura regionale presso la Corte dei conti del Piemonte l'ipotesi di danno erariale (doc. 11 conv., p. 10).
Se è, poi, vero, che la motivazione del provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare reca “RITENUTO pertanto, per i motivi suindicati, di procedere al recupero dei compensi percepiti pari a 21.786,00”, occorre anche prendere atto che nessuna statuizione sul punto è contenuta nel dispositivo, che si limita a determinare e comminare la suddetta sanzione. Dagli atti del presente processo e dalle allegazioni delle parti non risulta che l'Amministrazione abbia mai intrapreso alcuna azione volta al recupero della somma. Il Difensore del ricorrente, interpellato sul punto nel corso della discussione, ha confermato che non gli risultano azioni dell'Amministrazione volte al recupero del credito (verbale udienza 30.10.2025).
Ne consegue che, stante l'inerzia dell'Amministrazione convenuta, spetta alla Corte dei conti la giurisdizione sull'azione di recupero.
Secondo i protocolli interistituzionali vigenti, la presente sentenza, che riguarda un danno erariale, va trasmessa alla Procura regionale presso la Corte dei conti del Piemonte. 6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della causa (dovendosi considerare erronea la sua indicazione nell'atto introduttivo, trattandosi di legittimità di sanzioni disciplinari, cfr., per tutte, Cass., sez. VI, 10.10.2018, n. 24979) dell'attività processuale svolta e della natura documentale della causa, in complessivi
10 euro 5.000, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge.
Tale somma va ridotta del 20% ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c., per giungere a una liquidazione finale di euro 4.000.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara la giurisdizione della Corte dei conti sulla domanda di accertamento dell'indebito restitutorio ex art. 3, comma 7 e 7 bis, d.lgs. n. 165/2001;
2) rigetta nel resto il ricorso;
3) condanna alla rifusione delle spese processuali a vantaggio del Parte_1
, liquidate in complessivi euro 4.000, oltre a rimborso Controparte_1 spese forfettario 15% e agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge;
4) dispone che la presente sentenza venga trasmessa dalla Cancelleria alla Procura regionale presso la Corte dei conti del Piemonte, secondo i vigenti protocolli. Così deciso il 30.10.2025. Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 30.10.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 351/2024 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Torino, Parte_1 C.F._1
C.so Galileo Ferraris n. 110, presso lo studio dell'Avv. BERTERO EDOARDO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente contro
(c.f. ), in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliato in Roma, viale dell'Università n. 4, presso la Direzione generale del personale civile del , rappresentato e difeso ex art. 417 CP_1 bis dai dipendenti dott. , Controparte_2 CP_3 [...]
e cap. CIANCHI SIMONA;
CP_4
- convenuto
OGGETTO: sanzione disciplinare conservativa i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE : Parte_1 in via principale: per i motivi esposti al punto 1, annullare e/o revocare e/o comunque dichiarare inefficace il provvedimento impugnato (Decreto Dirigenziale n. 15/2024) e per l'effetto dichiarare che nulla deve restituire il Sig. in favore del Parte_1
; in via subordinata: per i motivi esposti al punto 2, parzialmente Controparte_1 annullare e/o revocare e/o dichiarare inefficace il provvedimento impugnato (Decreto Dirigenziale n. 15/2024) e per l'effetto, a parziale modifica del medesimo: i) ridurre la sanzione disciplinare comminata al Sig. (costituita da multa Parte_1 pari a n. 4 ore di retribuzione);
1 ii) dichiarare che nulla deve restituire il Sig. in favore del Parte_1 Controparte_1
ovvero – in ulteriore estremo subordine – contenere la suddetta somma in Euro
[...]
4.476,00. Con vittoria delle spese di giudizio.
PER IL CONVENUTO MINISTERO DELLA DIFESA:
- voglia il giudice adito respingere le richieste di parte ricorrente in quanto destituite di ogni fondamento come ampiamente argomentato;
- condannare il ricorrente al pagamento delle spese di lite, da liquidare secondo i criteri enunciati nell'art. 152 bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, per i casi in cui l'Amministrazione convenuta sia difesa da propri funzionari ex art. 417 bis c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.3.2024, ricorreva al Parte_1
Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni. Riferiva il ricorrente che il 12.12.2023, nella propria qualità di dipendente civile in aspettativa, aveva ricevuto una nota di contestazione di addebiti e convocazione (doc 1 ric.), con cui si richiamavano gli accertamenti svolti dalla Guarda di finanza di Asti (doc. 2 ric.) e veniva contestata al ricorrente la violazione dell'art. 60, d.p.r. n. 3/1957. In particolare, l'addebito consisteva nell'aver svolto attività imprenditoriale e gestionale nella società F.lli AL auto s.a.s. di AL RG & C., da cui aveva percepito utili. Egli si era difeso mediante memoria scritta (doc. 3 ric.) e il 21.2.2024 aveva ricevuto il decreto dirigenziale impugnato in questa sede (doc. 4 ric.), con cui gli era stata inflitta la sanzione della multa di quattro ore di retribuzione e si era disposto il recupero della somma di euro 21.786, ritenuta corrispondente ai compensi percepiti negli anni 2020 e 2021. Eccepiva, in primo luogo, l'insussistenza della violazione dell'art. 60 cit., evidenziando che ai sensi dell'art. 53, comma 7, d. lgs. n. 165/2001, il divieto era limitato agli “incarichi retribuiti”, mentre lui si trovava in aspettativa non retribuita. Allegava, inoltre, che l'incarico di amministratore della F.lli AL s.a.s. non prevedeva alcun compenso. Riteneva che gli utili rivenienti dall'impresa non potessero essere assimilati a compensi, poiché ripartiti tra tutti i soci, a prescindere dalla concreta attività svolta. In subordine, riteneva, comunque, insussistente l'obbligo di restituzione della somma di euro 21.786. Rilevava che l'obbligo restitutorio di cui agli artt. 60 e 53, comma 7 cit., dipendeva esclusivamente dalla percezione di compensi per lo svolgimento di incarichi non autorizzati, mentre egli aveva percepito utili in qualità di socio e non già compensi per il suo incarico amministrativo.
2 In ulteriore subordine, richiamando le proprie dichiarazioni reddituali, deduceva di non aver percepito un reddito imponibile pari alla somma richiesta, ma che, in virtù dell'imputazione degli utili per trasparenza, a causa delle perdite pregresse, i redditi da partecipazione societaria percepiti dal ricorrente negli anni 2020 e 2021 ammontavano a euro 4.476 complessivi. Deduceva, infine, di essersi sempre trovato in una condizione di aspettativa non retribuita e di aver operato in buona fede, assumendo il ruolo di amministratore palesemente, con iscrizione nel registro delle imprese. Domandava, quindi, la riduzione della sanzione.
Si costituiva il , con memoria difensiva depositata Controparte_1 il 7.1.2025. Riferiva che il ricorrente era stato assunto nei propri ruoli, con contratto a tempo pieno e indeterminato, il 18.9.1985 ed era in servizio dal 13.12.1985, con qualifica già di macellaio, quindi di coadiutore tecnico, di addetto ai servizi di supporto e infine di assistente ai servizi di supporto. L'ultimo ente di impiego, dal 1.7.2013, era stato il 1° Reparto manutenzione velivoli di Per_1
Dal 20.3.1995, il dipendente non aveva più prestato servizio effettivo a favore dell'Amministrazione, avendo fruito di vari periodi di aspettativa, senza soluzione di continuità (estratto sistema informatico sub doc. 5 conv.). Riepilogava, quindi, i periodi di assenza del dipendente dal servizio, prevalentemente per mandati amministrativi. La Guardia di finanza di Asti aveva, nelle more, accertato che il ricorrente, il 25.10.1997, aveva partecipato alla costituzione della società AL auto s.a.s. di AL RG & C, nella quale aveva sempre rivestito il ruolo di socio accomandatario, con quota del 40% (doc. 11 conv.), senza mai richiedere alcuna autorizzazione, né tantomeno comunicare la circostanza all'Amministrazione. A riprova della consapevolezza del proprio status di pubblico dipendente, allegava che nel 2016 e nel 2017 aveva richiesto l'attestato di servizio, per partecipare alle aste di vendita di alloggi del , riservate ai dipendenti (docc. 12-13 conv.). CP_1
Il 20.11.2023, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la funzione pubblica – Ispettorato, aveva trasmesso alla Direzione generale del personale civile della Difesa la relazione redatta dalla Guardia di finanza sul dipendente Pt_1
(doc. 11 conv.).
[...]
Dalle indagini, era emerso che il ricorrente, in aspettativa dal 20.3.1995, aveva svolto attività imprenditoriale e gestionale come socio amministratore della suddetta società. Egli, quale socio accomandatario, aveva esercitato le funzioni amministrative e gestionali e assunto la rappresentanza dell'Ente. Riteneva, condividendo le conclusioni raggiunte dalla Guardia di finanza. che ciò si ponesse in contrasto con il disposto dell'art. 60, d.p.r. n. 3/1957 e che le somme percepite a titolo di redditi da partecipazione in società di persone fossero assimilabili a compensi per l'attività imprenditoriale svolta. In particolare, egli aveva svolto attività di
3 vendita di autoveicoli, assumendo una carica sociale incompatibile con lo status di pubblico dipendente. Elencava, quindi, i redditi percepiti dalla società, al lordo e al netto, dal 2013 al 2021. Richiamato il contenuto della nota di contestazione (doc. 4 conv.), riferiva che il dipendente, regolarmente convocato per l'audizione a difesa, non si era presentato, ma aveva fatto pervenire una memoria difensiva, con cui aveva evidenziato il carattere gratuito dell'incarico amministrativo assunto. Ritenendo che la condotta fosse comunque incompatibile con l'impiego, ancorché il dipendente fosse in aspettativa, il ricorrente era stato sanzionato con la multa di quattro ore (doc. 1 conv.) e con successiva nota, l'Amministrazione gli aveva domandato il versamento della somma di euro 21.786, pari a quanto percepito negli ultimi cinque anni, per lo svolgimento di attività extraistituzionale incompatibile (doc. 2 conv.). Egli era, quindi, stato diffidato dalla prosecuzione della suddetta attività (doc. 15 ric.), ma aveva preferito rassegnare le dimissioni volontarie dall'impiego, senza preavviso (doc. 16 conv.). Rammentava il disposto dell'art. 60, d.p.r. n. 3/1957 e il regime di incompatibilità tra l'impiego pubblico e l'esercizio di attività commerciali, industriali, imprenditoriali, artigiane e professionali, tra le quali rientrava l'assunzione della carica di socio accomandatario, con legale rappresentanza di una società. Produceva il verbale delle dichiarazioni rese alla Guardia di finanza dalla moglie del ricorrente, socia al 30% (doc. 17 conv.), la quale aveva riferito che il marito amministrava la società e si occupava delle vendite, nella sede di Canelli. Produceva altresì il verbale delle dichiarazioni del fratello del ricorrente, socio al 20% (doc. 18 conv.), il quale aveva dichiarato di non aver mai percepito utili e che il fratello Pt_1 era sempre stato amministratore della società. Analoghe dichiarazioni erano state rese dal fratello (doc. 19 conv.). Pt_2
Dalle suddette dichiarazioni era stato ricavato che i soci accomandanti non percepivano alcun utile e le somme introitate dal ricorrente erano, a tutti gli effetti, compensi per l'attività amministrativa e lavorativa svolta, in via continuativa. Tanto riteneva anche ai fini dell'obbligo restitutorio, evidenziando che la qualificazione formale dei compensi non era idonea a mutarne la natura. Riteneva altresì l'infondatezza della domanda subordinata, rilevando che la considerazione delle perdite avrebbe imposto di retrodatare il recupero oltre il quinquennio e che tale forma di compensazione non trovava riscontro nella normativa sul pubblico impiego.
All'udienza odierna, udite le conclusioni delle parti, la causa veniva posta in decisione.
*** 1. Il ricorso non è fondato e va rigettato, quanto ai profili disciplinari, mentre va dichiarato il difetto di giurisdizione, quanto alla domanda di accertamento negativo del debito restitutorio.
4 Come riferito da entrambe le parti, con nota del 29.11.2023 (doc. 1 ric. e 4 conv.), al ricorrente, dipendente civile in aspettativa del Ministero convenuto, è stato contestato
“che Ella, con rapporto di lavoro a tempo pieno presso questa Amministrazione, dal 2013 al 2022 ha svolto l' “attività imprenditoriale e gestionale quale socio amministratore della società F.lli AL Auto S.a.s. di AL RG & C.” in violazione a quanto previsto dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3. Nello specifico, risulta che - in regime di full time e in Pt_3 aspettativa per motivi privati e/o per cariche elettive - ha svolto, senza interruzioni, le funzioni e le attività gestionali tipiche del ruolo di socio accomandatario della “F.lli AL Auto S.a.s. di AL RG & C” assumendo altresì la carica di rappresentante della medesima società in violazione all'art. 60 D.P.R. n. 3/57”.
Il ricorrente si è difeso con memoria scritta e all'esito del procedimento, gli è stata comminata la sanzione disciplinare della multa pari a quattro ore di retribuzione (doc. 4 ric. e 1 conv.).
L'assunzione della carica di socio accomandatario di s.a.s. e l'attività (quantomeno) amministrativa volta al suo interno sono pacifici tra le parti. Esse, invece, controvertono sulla liceità della stessa.
Il ricorrente, in particolare, evidenzia di non aver percepito compensi per l'incarico di amministratore e di aver svolto tale funzione durante l'aspettativa non retribuita.
Il Ministero convenuto ritiene che l'assunzione di tale incarico amministrativo e la percezione degli utili rivenienti dalla società costituiscano attività imprenditoriale incompatibile con lo status di pubblico impiegato a tempo pieno.
La controversia, sotto il profilo disciplinare, va esaminata sia con riguardo alla contestata illiceità dell'assunzione della carica amministrativa e quindi della rilevanza disciplinare della stessa, sia in riferimento alla qualificazione dei compensi percepiti per l'attività extraistituzionale svolta, ai sensi dell'art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001. 2. Non vi sono dubbi circa l'illiceità dell'assunzione di un incarico di amministratore di società di persone, da parte di un pubblico dipendente a tempo pieno.
Sul punto, va richiamata la consolidata e condivisibile giurisprudenza di legittimità, che si è pronunciata sulla, diversa ma comparabile, fattispecie relativa all'assunzione della qualità di socio illimitatamente responsabile di un'impresa agricola:
“
6.3. dalla lettura combinata e complessiva dell'art. 53 TUPI con l'art. 60 cit. deriva che si possono distinguere tre ipotesi: 1) attività assolutamente incompatibili: sono le attività inibite, che non si possono esercitare nemmeno con autorizzazione (D.P.R. n. 3 del 1957, art. 60 etc.); 2) attività consentite: sono le attività per cui non è necessaria l'autorizzazione (indicate dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53, comma 6); 3) attività consentite previa autorizzazione: tutte le altre attività comprese nella sfera di applicabilità dell'art. 53 del TUPI (i casi possono essere molteplici);
6.4. quanto alle attività assolutamente incompatibili l'art. 60 del TUPI stabilisce che: "L'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, nè alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a
5 fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente"; orbene la previsione, dal punto di vista oggettivo, è ampia e tale da includere tutte le attività che presentino i caratteri della abitualità e professionalità idonee a disperdere all'esterno le energie lavorative del dipendente e ciò al fine di preservare queste ultime e tutelare il buon andamento della p.a. che risulterebbe turbato dall'espletamento da parte dei propri dipendenti di attività imprenditoriali caratterizzate da un nesso tra lavoro, rischio e profitto;
(…) 6.6. ciò detto, quello che rileva non è la remunerazione che il dipendente ottenga da un'attività esterna ma la sussistenza di un centro di interessi alternativo all'ufficio pubblico rivestito implicante un'attività che, in quanto caratterizzata da intensità, continuità e professionalità, pregiudicando il rispetto del dovere di esclusività, potrebbe turbare la regolarità del servizio o attenuare l'indipendenza del lavoratore pubblico e conseguentemente il prestigio della p.a.; la ratio del divieto che, come detto, permane anche nel lavoro pubblico privatizzato, è, infatti, da ricercare nel principio costituzionale di esclusività della prestazione lavorativa a favore del datore di lavoro pubblico che trova il proprio fondamento costituzionale nell'art. 98 Cost., con il quale i nostri Costituenti, nel prevedere che "i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione" hanno voluto rafforzare il principio di imparzialità di cui all'art. 97 Cost., sottraendo tutti coloro che svolgono un'attività lavorativa "alle dipendenze" - in senso lato - delle Pubbliche Amministrazioni dai condizionamenti che potrebbero derivare dall'esercizio di altre attività (Cass. n. 12626 del 2020; n. 11949 del 2019; n. 3467 del 2019; n. 427 del 2019; n. 20880 del 2018; n. 28975 del 2017; n. 28797 del 2017; n. 8722 del 2017)” (Cass., sez. lav., 1.12.2020, n. 27420).
Né ha rilievo scriminante la circostanza per cui il dipendente si trovasse in aspettativa al tempo dello svolgimento dell'attività vietata, atteso che “l'aspettativa non fa cessare il rapporto di lavoro e la norma non contiene una distinzione a seconda dello stato del rapporto stesso, mentre l'appartenere comunque ancora del dipendente ad una pubblica amministrazione (…) non fa cessare i rischi di conflitto di interessi o di possibile utilizzazione di entrature cui la norma, insieme ad altri interessi, è preposta a prevenire” (Cass., sez. lav., 9.3.2020, n. 6637). 3. Per altro verso, il ricorrente impugna il provvedimento sanzionatorio, contestando la qualificazione degli importi percepiti in termini di compensi, anziché di utili, corrisposti in ragione della mera partecipazione societaria.
Anche in questo caso, la tesi del ricorrente contrasta con la condivisibile interpretazione della Suprema corte, che si deve richiamare, stante l'identità della questione. In particolare, “va rilevato che, in ragione della disciplina civilistica richiamata, nella società in accomandita semplice, è insita nella qualità di socio accomandatario - nella specie accertata dalla Corte d'Appello in capo al ricorrente - lo
6 svolgimento di attività di amministrazione per la società, dunque di tutte le attività necessarie per il buon funzionamento della stessa, con assunzione di responsabilità. Tale dato giuridico non è contraddetto né dalla disciplina civilistica (sul riparto proporzionale all'esito del rendiconto), né dalla disciplina tributaria (reddito di partecipazione), sopra richiamate. Quand'anche le modalità di partecipazione proporzionali non risentano della qualità di accomandatario o di accomandante rivestita dal socio, tale qualità e nella specie quella di socio accomandatario assume rilievo allorché il reddito di partecipazione (nella specie, come si legge a pag. 2 del controricorso "percepito" dal lavoratore), così come la partecipazione ai guadagni, siano presi in considerazione ai sensi del D.Lgs. n. 163, art. 53, comma 7. Si tratta di somme, in sé espressione - comunque, anche in via presuntiva salvo prova contraria (si cfr., Cass., n. 22302 del 2022, 6835 del 2021) di cui nella specie non è prospettata nel controricorso la deduzione nei gradi di merito, né a una tale evenienza vi è riferimento nella sentenza di appello - di una società attiva e produttiva, riferibili all'esercizio dell'attività di amministratore svolta in ragione della qualità di socio accomandatario ricoperta, che dà luogo ad un'attività imprenditoriale, rispetto alla quale il previsto regime autorizzatorio garantisce all'Amministrazione d'appartenenza una verifica puntuale, di volta in volta, in ordine alla insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi nell'attività espletata all'esterno e dell'impegno, in termini di energie intellettuali e lavorative, richiesto al proprio dipendente dalla medesima attività. E non può non ricordarsi che il D.P.R. n. 3 del 1957, art. 60, richiamato dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53, comma 1, addirittura prevede, per altra fattispecie, la decadenza dall'impiego, in ragione del previsto regime dell'incompatibilità assoluta, in ordine al quale non occorre valutare l'esistenza di riflessi negativi sul rendimento e sull'osservanza dei doveri d'ufficio, essendo sufficiente, per la preminenza dell'interesse pubblico, la mera potenzialità del conflitto, senza che rilevi l'eventuale conoscenza del fatto da parte dell'amministrazione, stante l'indisponibilità della materia (Cass., n. 22188 del 2021). 13. Va inoltre, considerato che, questa Corte ha già avuto modo di affermare, se anche il recupero ai sensi dell'art. 53, comma 7, cit. assume tratti sanzionatori, nel senso genericissimo per cui esso regola gli effetti della violazione dell'obbligo di preventiva autorizzazione rispetto all'attività svolta al di fuori della P.A. di appartenenza e dell'avere il lavoratore introitato le somme spettanti ex lege in tal caso al datore di lavoro pubblico, ciò deriva dal fatto che, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'anzidetta normativa è volta a garantire l'obbligo di esclusività che ha primario rilievo nel rapporto di impiego pubblico in quanto trova il proprio fondamento costituzionale nell'art. 98 Cost., e nel principio di imparzialità di cui all'art. 97 Cost.; pertanto, la suindicata conseguenza non ha nulla a che vedere con le sanzioni amministrative di cui alla L. n. 689 del 1981, cui si richiamano le difese del ricorrente (Cass., n. 24377 del 2022)” (Cass., sez. lav., 29.3.2023, n. 8846, in motivazione, che si richiama anche per la completa ricostruzione del quadro normativo di riferimento).
7 4. Ciò posto, la sanzione irrogata (multa di quattro ore) appare del tutto legittima e proporzionata, alla luce dell'art. 61 del CCNL applicabile alla fattispecie. Occorre, in proposito, rammentare che le parti non hanno prodotto il testo del CCNL menzionato nel provvedimento disciplinare, ma cionondimeno non è preclusa la sua consultazione ufficiosa, trattandosi di CCNL del pubblico impiego, la cui conoscibilità è soggetta al principio iura novit curia (Cass., 6394/2019).
Orbene, trattasi di violazione particolarmente grave, anche perché sicuramente intenzionale, aventi caratteri tali da distogliere completamente il dipendente dalle proprie funzioni pubbliche, anche in termini di immagine e protrattasi per un periodo di tempo molto lungo: nella relazione della Guardia di finanza sub doc. 11 conv., p. 4, si legge che il ricorrente ha ricoperto la carica di amministratore della società “F.lli AL auto s.a.s. di AL RG & C.” fin dalla sua costituzione nel 1997 e in particolare è stato accertato lo svolgimento di attività imprenditoriale dal 2013 al 2022. 5. Sotto il secondo profilo, il ricorrente contesta il provvedimento sanzionatorio, nella parte in cui gli ha intimato la restituzione di euro 21.786 quali compensi indebitamente percepiti nello svolgimento dell'attività imprenditoriale, ai sensi dell'art. 53, settimo comma, d. lgs. n. 165/2001. Formula, quindi, domanda di accertamento negativo del proprio obbligo restitutorio.
Sul punto, va richiamato il disposto dell'art. 53, comma 7 bis, d. lgs. n. 165/2001, dalla l. n. 190/2012, che reca: “L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti”.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “
3.2. L'art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001, prevede, al comma 7, il divieto per i dipendenti pubblici di svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, disponendo, per il caso di inosservanza dello stesso che, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.
3.3. La disposizione del comma 7 è completata dal comma 7-bis, aggiunto dalla legge n. 190 del 2012, norma, in virtù della quale l'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti.
3.4. Tanto premesso, sul piano normativo, nella sopraricordata Cass. Sez. U. n. 32199/2021, la Corte regolatrice, nella sua massima composizione, rimarca che l'azione promossa dal Procuratore regionale della Corte dei Conti nei confronti del dipendente della P.A. che abbia omesso di versare alla propria amministrazione i corrispettivi percepiti nello svolgimento di un incarico non autorizzato, è devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti, sia che la percezione dei compensi si sia avuta in epoca precedente alla introduzione del comma 7-bis, sia in data successiva ad essa, in quanto
8 il citato comma 7-bis è una norma ricognitiva del pregresso indirizzo giurisprudenziale favorevole alla giurisdizione contabile.
3.5. Al riguardo le Sezioni Unite evidenziano che quella che viene in rilievo è una ipotesi di responsabilità erariale, che il legislatore ha tipizzato non solo nella condotta, ma annettendo, altresì, valenza sanzionatoria alla predeterminazione legale del danno, allo scopo di tutelare la compatibilità dell'incarico extraistituzionale in termini di conflitto di interesse e il proficuo svolgimento di quello principale in termini di adeguata destinazione di energie lavorative verso il rapporto pubblico. Sul punto si fa rinvio, tra le altre, a Cass., Sez. Un., 26 giugno 2019, n. 17124; Cass., Sez. Un., 14 gennaio 2020, n. 415; Cass., Sez. Un., 9 marzo 2021, n. 6473; Cass., Sez. Un., 26 marzo 2021, n. 8570. 3.6. Nella pronunzia, peraltro, si osserva e si sottolinea anche, per quanto più di stretto interesse, che, parallelamente alla giurisdizione della Corte dei Conti, sussiste l'autonoma legittimazione ad agire della amministrazione per il recupero delle somme percepite dal dipendente in difetto dell'autorizzazione di cui all'art. 53, comma 7 (ad esempio, mediante decreto ingiuntivo o attraverso ingiunzione di pagamento), senza necessità di rivolgersi alla Procura regionale della Corte dei conti, con conseguente devoluzione, in detta ipotesi, alla giurisdizione del giudice ordinario della controversia instaurata in opposizione alla richiesta restitutoria dell'amministrazione di appartenenza.
3.7. In particolare si legge al riguardo che: "si è così sottolineato, in fattispecie nella quale l'Amministrazione... aveva fatto ricorso all'ordinanza ingiunzione ex art. 3 del regio decreto n. 639 del 1910 per il riversamento da parte di un dirigente delle somme percepite in relazione ad incarichi conferiti e non previamente autorizzati, che "l'Amministrazione... non ha promosso azione di responsabilità per danno erariale rimessa alla giurisdizione contabile, ma ha agito per l'adempimento di un'obbligazione gravante sul lavoratore che trova fondamento nel rapporto di lavoro, non rilevando il danno e la colpa del dipendente medesimo, ma la mera percezione di quanto andava devoluto al bilancio regionale", con conseguente declaratoria della giurisdizione del giudice ordinario nel giudizio di opposizione promosso dal lavoratore (Cass., Sez. Un., 13 ottobre 2021, n. 27890). Allo stesso modo, Cass., Sez. Un., 22 ottobre 2021, n. 29557, ha riconosciuto la giurisdizione del giudizio ordinario in una controversia avente ad oggetto l'opposizione proposta da un dipendente provinciale avverso il decreto con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore della Provincia, di una certa somma di denaro per lo svolgimento di attività extraistituzionali non autorizzate. Più in generale, si è stabilito che la domanda della P.A. di appartenenza volta ad ottenere il versamento dei corrispettivi maturati nello svolgimento di un incarico non autorizzato rientra nella giurisdizione del giudice ordinario non soltanto quando venga proposta, come pure previsto, nei confronti del soggetto erogante (il quale, in quanto estraneo alla P.A., non viene convenuto a titolo di responsabilità erariale avanti alla Corte dei conti), ma anche quando venga proposta nei confronti del dipendente stesso per il recupero di compensi dallo stesso percepiti per attività
9 extraistituzionali non autorizzate (Cass., Sez. Un., 28 settembre 2016, n. 19072; Cass., Sez. Un., 19 gennaio 2018, n. 1415). La giurisprudenza di queste Sezioni Unite ha anche tracciato le linee di coordinamento tra l'azione del Procuratore regionale e quella dell'Amministrazione. La legittimazione del Procuratore contabile sorge di fronte all'inerzia dell'Amministrazione (Cass., Sez. Un., 13 ottobre 2021, n. 27890, cit.); ma una volta che il Procuratore contabile abbia promosso l'azione di responsabilità in relazione alla tipizzata fattispecie legale è precluso alla P.A. l'esercizio di quella volta a far valere l'inadempimento degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, dovendosi escludere, stante il divieto del bis in idem, una duplicità di azioni attivate contestualmente che, seppure con la specificità propria di ciascuna di esse, siano volte a conseguire, dinanzi al giudice munito di giurisdizione, lo stesso identico petitum in danno del medesimo soggetto obbligato in base ad un'unica fonte legale (Cass., Sez. Un., 14 gennaio 2020, n. 415, cit.)".
3.8. L'ampio passaggio della motivazione innanzi riportato, tratto dalla più volte citata Cass. Sez. U. n. 32199/2021, con rinvio alle posizioni già assunte sul tema dal giudice di legittimità, evidenzia, quindi essersi consolidato il principio del cd. "doppio binario", contemperato, al fine di evitare il rischio di bis in idem, da una precisa regola: la legittimazione del Procuratore contabile sorge di fronte all'inerzia dell'Amministrazione” (Cass., sez. lav., 15.6.2025, n. 15517).
Consta, nel caso di specie, che già la Guardia di finanza aveva provveduto a segnalare alla Procura regionale presso la Corte dei conti del Piemonte l'ipotesi di danno erariale (doc. 11 conv., p. 10).
Se è, poi, vero, che la motivazione del provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare reca “RITENUTO pertanto, per i motivi suindicati, di procedere al recupero dei compensi percepiti pari a 21.786,00”, occorre anche prendere atto che nessuna statuizione sul punto è contenuta nel dispositivo, che si limita a determinare e comminare la suddetta sanzione. Dagli atti del presente processo e dalle allegazioni delle parti non risulta che l'Amministrazione abbia mai intrapreso alcuna azione volta al recupero della somma. Il Difensore del ricorrente, interpellato sul punto nel corso della discussione, ha confermato che non gli risultano azioni dell'Amministrazione volte al recupero del credito (verbale udienza 30.10.2025).
Ne consegue che, stante l'inerzia dell'Amministrazione convenuta, spetta alla Corte dei conti la giurisdizione sull'azione di recupero.
Secondo i protocolli interistituzionali vigenti, la presente sentenza, che riguarda un danno erariale, va trasmessa alla Procura regionale presso la Corte dei conti del Piemonte. 6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della causa (dovendosi considerare erronea la sua indicazione nell'atto introduttivo, trattandosi di legittimità di sanzioni disciplinari, cfr., per tutte, Cass., sez. VI, 10.10.2018, n. 24979) dell'attività processuale svolta e della natura documentale della causa, in complessivi
10 euro 5.000, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge.
Tale somma va ridotta del 20% ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c., per giungere a una liquidazione finale di euro 4.000.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara la giurisdizione della Corte dei conti sulla domanda di accertamento dell'indebito restitutorio ex art. 3, comma 7 e 7 bis, d.lgs. n. 165/2001;
2) rigetta nel resto il ricorso;
3) condanna alla rifusione delle spese processuali a vantaggio del Parte_1
, liquidate in complessivi euro 4.000, oltre a rimborso Controparte_1 spese forfettario 15% e agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge;
4) dispone che la presente sentenza venga trasmessa dalla Cancelleria alla Procura regionale presso la Corte dei conti del Piemonte, secondo i vigenti protocolli. Così deciso il 30.10.2025. Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
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