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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/09/2025, n. 6332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6332 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Marco Ghionni Crivelli Visconti, all'udienza del 18.09.2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 24060/2023
tra
, rapp.to e difeso dall'avv. Teresa Pasqualina Parte_1
Greco ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cimitile alla via Giovanni Paolo II, n. 57, giusta procura in atti;
ricorrente e in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t, rappresentata e difesa dall'avv. Claudia Manzi e dall'avv. Michele Salomone, in virtù di procura in atti;
resistente
Fatto e diritto Con ricorso depositato in data 20.12.2023, il ricorrente in epigrafe esponeva:
- di essere stato assunto dall con la Controparte_2 qualifica di assistente amministrativo, categoria C, in data 01.07.2008;
- che, dall'1.01.2020, in quanto vincitore di concorso e con la nuova qualifica di collaboratore amministrativo categoria D, veniva assegnato all (Unità Operativa Complessa Gestione Parte_2
Attività Tecniche ed Ingegneria Biomedica);
- che tale nuova attività veniva svolta fino al 31.12.2022, in quanto dall'01.01.2023, a seguito di mobilità compensativa, veniva trasferito ad altro Ente;
- che dall'01.01.2020 al 31.12.2022 il suo lavoro consisteva nello svolgimento del compito di RUP;
- che, da ultimo, prima del suo trasferimento, curava come RUP l'istruttoria delle seguenti gare: 1) “Fornitura e posa in opera di n. 54 presso il padiglione “H”; 2) “Fornitura e posa in opera di Parte_3
Impianto elevatore Montalettighe duplex per il padiglione DEA”;
- che entrambi i procedimenti di appalto pubblico erano stati dallo stesso seguiti, in qualità di R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento);
- che il totale per i due procedimenti citati da corrispondere al RUP a titolo di incentivi ammontava complessivamente ad € 2.030,40, ovvero la percentuale del 30% prevista dal Regolamento aziendale e calcolata in base all'art.113 comma 3 del Decreto legislativo n. 50/2016;
- che ogni procedimento di gara si articola in tre fasi: fase iniziale, fase dell'aggiudicazione e fase dell'esecuzione;
- che concluse le fasi di preparazione e di aggiudicazione il RUP non compie nessun'altra attività tecnica in quanto l'ultima fase è curata dal DEC (Direttore esecutivo del contratto o Direttore dei Lavori) nominato nello stesso modo del RUP ed a cui spetta un diverso incentivo;
- che alla data del 31.12.2022, per entrambi i procedimenti, si erano concluse sia la fase iniziale che quella di aggiudicazione, per cui avrebbe dovuto ricevere con le successive determine di liquidazione, un incentivo complessivo pari al 30% del fondo in qualità di RUP per un totale di € 2.030,40;
- che, nella determina di liquidazione incentivi n. 661 del 07.06.2023 (impianto elevatore montalettighe) gli veniva attribuito solo il 15% del fondo pari ad € 639,00, e nella determina di liquidazione incentivi n. 723 del 23.06.2023 (54 travi testa letto) gli venivano attribuiti solo € 238.67, invece dei previsti € 1.008,00;
- che, richiesti chiarimenti all la stessa rispondeva che Pt_4 prima del 31.12.2022 non aveva espletato tutta la attività di RUP e che Contro questa era stata completata dal geom. , a lui Controparte_3 subentrato e già Direttore dei lavori (DEC) di quel procedimento, al quale era stata attribuita la seconda metà (15%) dell'incentivo;
- che, quanto alla seconda determina n. 723 del 23.06.2023 gli venivano attribuiti per incentivi solo € 238,67, non solo per la ritenuta ridotta percentuale di compenso applicata alla sua attività di RUP, ma anche perché come importo dei lavori su cui calcolare gli incentivi non era stato correttamente considerato l'importo indicato nella delibera di indizione pari ad € 210.000,00, come da Regolamento aziendale, ma quello inferiore di € 99.444,00. Tutto ciò premesso, chiedeva all'adito Tribunale di: 1) Accertare che il ricorrente ha svolto le funzioni di RUP (Responsabile Unico del Procedimento) nei due procedimenti di gara di
2 appalto indetti dall con deliberazioni nn. 779 del Controparte_2
18.06.2021 e 313 del 16.03.2022; 2) Accertare che l'attività di RUP (preparazione, gara e aggiudicazione) per le due gare indette con le predette deliberazioni sono state espletate integralmente prima del suo trasferimento avvenuto in data 31.12.2022;
2) Accertare il conseguente diritto del ricorrente a percepire gli incentivi per funzioni tecniche previsti dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 nella misura del 30% in qualità di RUP come da tabella allegata al regolamento aziendale a sua volta allegato alla Delibera del Direttore Generale n. 831 del 09.11.2016;
3) Condannare l' in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, a pagare al ricorrente gli incentivi dovutigli quale RUP nelle predette gare di appalto nella seguente misura di euro 2.030,40, di cui euro 1.008,00 per la gara indetta per la fornitura e posa in opera di nl 54 travi testaletto ed euro 1.022,40 per la gara indetta per la fornitura e posa in opera di impianto elevatore montalettighe, detraendo da detta somma (o da quella anche diversa che il Giudice dovesse ritenere più giusta all'esito dell'istruttoria) quelle già attribuitegli con le determine di liquidazione incentivi n. 661 del 07.06.2023 (euro 639,00) e n. 723 del 23.06.2023 (euro 238,67), oltre interessi e rivalutazione;
4) Condannare l' in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite con attribuzione al procuratore antistatario. Si costituiva in giudizio l' convenuta che Controparte_5 precisava che al ricorrente doveva essere riconosciuta ancora la minor somma di € 272,53 in quanto, con la determina n 723 del 2023, veniva utilizzata come base di calcolo non la base d'asta, ma il valore dell'aggiudicazione. Pertanto, l'importo totale in favore del RUP era pari ad € 1.022,40, la somma da devolvere al ricorrente sarebbe stata dunque quella di € 511.20, pari alla metà del compenso globale spettante ai RUP, stante la successione di due RUP nella medesima procedura di gara. Chiedeva di rigettare le restanti domande, in quanto infondate in fatto e diritto. Il tutto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite. La causa veniva incardinata dinanzi all'attuale giudicante e, poi, decisa all'odierna udienza, con sentenza depositata telematicamente.
*********
3 Il ricorso risulta parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione. È pacifico che il ricorrente abbia svolto l'attività di RUP presso l' di Napoli fino alla data del 31.12.2022. Controparte_2
La normativa applicabile al caso di specie è il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici), unitamente alle Linee Guida ANAC n. 3 sulla nomina, il ruolo ed i compiti del RUP, vigenti all'epoca dei fatti. Il procedimento di gara si articola in diverse fasi: programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione. Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC n. 3, il RUP è responsabile dell'intero procedimento, dal momento della sua individuazione fino all'ultimazione del contratto, ovvero fino al collaudo o all'emissione del certificato di regolare esecuzione. Specificamente l'art. 31 del d.lgs. 50/2016 nel testo vigente all'epoca dei fatti di causa espressamente statuiva per quanto di interesse che Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. Le stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza nominano, per ciascuno dei detti acquisti, un responsabile del procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui al presente articolo […]. Risulta accertato e pacifico che, sebbene le fasi iniziali e di aggiudicazione fossero state curate dal ricorrente, alla data del 31.12.2022 entrambi i procedimenti in questione non erano giunti al collaudo finale. La pretesa del ricorrente di vedersi riconosciuto il 30% degli incentivi, invece, si fonda proprio sull'assunto di aver integralmente concluso le proprie attività di RUP. Tuttavia, tale assunto, come detto, non ha trovato riscontro nella normativa vigente all'epoca dei fatti e nella struttura del procedimento di appalto. La mera aggiudicazione della gara, infatti, non esaurisce le funzioni e le responsabilità del RUP che continua a svolgere un ruolo di supervisione e coordinamento fondamentale per l'intera vita del contratto. Nel caso in esame, alla data del trasferimento del ricorrente ad altro incarico (31.12.2022) non era ancora avvenuto il collaudo finale dei lavori per cui è causa. Tale circostanza è dirimente.
4 Il collaudo, o il certificato di regolare esecuzione, rappresentano l'atto formale che attesta la compiuta e corretta realizzazione dell'opera, servizio o fornitura, liberando l'Amministrazione da successive pretese e segnando il termine ultimo delle responsabilità connesse al procedimento. Fino a tale momento, l'attività del RUP non può considerarsi integralmente conclusa. Contr La nomina di un , presente nella fattispecie oggetto di causa, pur delegando specifiche funzioni esecutive, non esonera il RUP dalla responsabilità complessiva del procedimento e dalla vigilanza sulla fase di esecuzione. Contr Il , infatti, opera in ausilio al RUP, ma non lo sostituisce nella responsabilità finale che si esaurisce solo con l'effettivo completamento del contratto. Osserva allora il giudicante come, basandosi anche sulla specifica Delibera n. 831 del 9 novembre 2016 del (depositata anche da CP_2 parte ricorrente), il RUP ha diritto al compenso totale (ossia al 100% dell'incentivo spettante per quell'appalto) solo se segue il procedimento fino all'avvenuto collaudo. La delibera n. 831/2016 del all'art.3.2 - Modalità di CP_2 pagamento dell'incentivo, prevedeva che: Il pagamento della quota di incentivo relativa ad attività connesse alla realizzazione di lavori pubblici è disposta al verificarsi delle seguenti condizioni: Responsabile del Procedimento e Organo di Supporto al R.U.P.
- 30% della quota spettante all'approvazione della delibera a contrarre;
- 70% della rimanente quota spettante, all'emissione di ciascun SAL (in misura ad esso proporzionale) fino ad avvenuto collaudo. Inoltre, la stessa delibera su menzionata, all'art 2.4, stabilisce che nel caso in cui l'incarico sia affidato a più soggetti, le singole quote dovranno essere suddivise in parti uguali o in funzione della partecipazione. Pertanto, in caso di sostituzione del RUP in corso d'opera (prima del collaudo), il RUP uscente avrà diritto alla quota di incentivo corrispondente alle attività effettivamente svolte e certificate fino al momento del suo incarico. Il RUP subentrante avrà diritto alla parte residua dell'incentivo, proporzionalmente alle attività che svolgerà fino al completamento e collaudo dell'appalto.
5 Pertanto, le determine di liquidazione con cui il ha CP_2 riconosciuto il 50% dell'incentivo spettante ai RUP appaiono dunque corrette e in linea con le previsioni normative e regolamentari. Infine, osserva allora il Tribunale come appare, invece, fondato quanto dedotto circa la erroneità della determina n. 723 del 2023 laddove assume come base di calcolo per il compenso RUP, non la base d'asta, ma il valore dell'aggiudicazione. Come sostenuto anche dalla parte resistente, l'importo totale liquidato in favore del RUP ammonta invece ad € 1.022,40 e, pertanto, la somma da devolvere al ricorrente sarebbe dovuta essere quella di € 511,20, pari al 50% del compenso stante la successione di due RUP nella medesima procedura di gara. Orbene, alla parte ricorrente, allo stato, risulta versato solo il minore importo pari ad € 238,67 e pertanto risulta creditore nei confronti della ricorrente dell'ulteriore somma di € 272,53. Il ricorso deve conclusivamente essere accolto nei predetti limiti. Le spese di giudizio, stante l'accoglimento assolutamente parziale della domanda nonché la qualità delle parti ed il loro complessivo comportamento processuale, in particolare della resistente, che ha già in sede di comparsa ammesso il proprio errore di calcolo, possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
il Giudice di Napoli, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza od eccezione,
- in parziale accoglimento della domanda condanna la
[...] in persona del legale rapp.te p.t, al Controparte_1 pagamento in favore del ricorrente della somma di € Parte_1
272,53 oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla maturazione del credito al saldo;
- rigetta per il resto la domanda;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Napoli, 18.09.2025
IL GIUDICE
dr. Marco Ghionni Crivelli Visconti
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