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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/03/2025, n. 1151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1151 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli Nord riunito in camera di conSIlio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente;
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice;
Dott.ssa Nadia Zampogna Giudice rel.
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8092 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, riservata in decisione il 14.03.2025 all'esito dell'udienza cartolare del giorno 13.03.2025, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Napoli (Na) alla Parte_1 C.F._1
Via Consalvo n. 120/a, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Politelli, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Napoli Controparte_1 C.F._2
(Na) alla Via Cervantes n. 55, presso lo studio dell'Avv. Hamida Megherbi, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza cartolare del 13.03.2025 il procuratore delle parti concludeva riportandosi all'accordo raggiunto dalle parti.
Il P.M. in data 20.03.2025 apponeva il proprio visto senza nullo opporre.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.10.2024 il SI. deduceva che: - in data 18.05.2018 aveva Parte_1
contratto matrimonio concordatario in MO NO (Na) con la SI.ra e che Controparte_1
dalla loro unione era nato il figlio il 10.02.2020; - i coniugi si separavano a mezzo di Per_1
convenzione negoziazione assistita sottoscritta il 22.06.2023, nulla osta della Procura del Tribunale di Napoli Nord del 06.07.2023 – in atti - e, a far data dalla separazione, tra i coniugi non era intervenuta una riconciliazione.
Per questi motivi
il ricorrente chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come integrate con memoria ex art. 473bis.17 c.p.c..
Instaurato il contraddittorio, si costituiva la SI.ra la quale, pur non opponendosi Controparte_1
alla domanda di divorzio, chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il ricorrente alle condizioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta.
All'udienza di comparizione del 03.03.2025 il Giudice delegato, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione e rilevato che le parti avevano raggiunto un accordo in ordine alle statuizioni accessorie, rinviava la causa all'udienza cartolare del 13.03.2025 anche per la precisazione delle conclusioni.
Quivi, il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione, la riservava al Collegio, previa trasmissione al P.M. per le proprie conclusioni.
Il P.M. apponeva il proprio visto, senza nulla opporre.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Ciò posto, va detto che si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di sottoscrizione della convenzione di negoziazione assistita (22.06.2023) con cui i coniugi si separavano, nulla osta della Procura del Tribunale di Napoli Nord del 06.07.2023, in atti, e tenuto conto che da tale data è perdurata la separazione dei coniugi, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto un accordo, che di seguito si riporta in corsivo.
1) Il figlio minore resta affidato ad entrambi i genitori (affidamento condiviso) Persona_2
con collocamento prevalente presso la madre.
2) Viene convenuto il seguente calendario di visita: - visita settimanale del padre a settimane alterne: una settimana il martedì e il giovedì il padre preleverà il figlio da scuola e lo terrà con sé fino sino alle ore 21,00 e il figlio trascorrerà il week end con la madre;
una settimana il lunedì e mercoledì il padre preleverà il figlio da scuola e lo terrà con sé fino alle ore 21,00 e il figlio trascorrerà il week end con il padre dalle ore 10,00 del sabato e fino alle ore 21,00 della domenica;
- vacanze estive: il figlio trascorrerà 14 (quattordici) giorni consecutivi del mese di agosto con il padre e 14 (quattordici) giorni consecutivi del mese di agosto con la madre ad anni alterni. Con il consenso di entrambi i genitori le vacanze potranno essere divise in due settimane anchenon consecutive. In ogni caso le vacanze estive dovranno essere comunicate tra gli stessi entro il giorno 30 maggio di ciascun anno;
- vacanze invernali: il figlio trascorrerà il Natale dalle ore 10 del giorno 23 dicembre fino alle ore
21,00 del giorno 26 dicembre con il padre e il Capodanno dalle ore 10 del giorno 30 dicembre alle ore 21,00 del giorno 02 gennaio con la madre, ad anni alterni;
- festività Pasquali: il figlio resterà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre il giorno di Pasquetta dalle ore 10 alle ore 21,00 ad anni alterni;
- altre festività: il figlio trascorrerà con la madre il giorno della festa della mamma, del compleanno della madre e dell'onomastico della madre, e con il padre il giorno della festa del papà, del compleanno e dell'onomastico del padre dalle ore 10 alle ore 21. Tutte le altre festività che comportano chiusura della scuola (6 gennaio, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, e così via) ogni genitore terrà con sé il figlio secondo regolare turnazione alternata. Il compleanno del figlio verrà trascorso dal minore con padre e l'onomastico con la madre ad anni alterni, salvo diversi accordi tra i genitori;
- Ogni variazione al calendario delle visite deve essere concordata personalmente tra
i genitori telefonicamente o con altro mezzo di comunicazione (sms, whatsapp, ecc.): non oltre il giorno prima per le visite infrasettimanali;
non oltre tre giorni prima per i fine settimana, per le vacanze invernali e per le vacanze pasquali;
non oltre il 30 maggio per le vacanze estive;
- I coniugi si obbligano a comunicare tempestivamente il loro recapito, mettendo sempre a conoscenza l'altro genitore di eventuali spostamenti in altre località quando avranno con sé il minore.
3) Il SI. e la SI.ra concordano, a titolo di contribuzione per il Parte_1 Controparte_1
mantenimento del figlio minore che il SI. verserà alla SI.ra Per_1 Parte_1 [...]
, genitore collocatario, la somma di euro 370,00 (trecentosettanta/00) mensili da CP_1
aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5° di ogni mese e che l'assegno unico venga percepito per intero dalla SI.ra . Controparte_1
4) Le spese straordinarie, opportunamente certificate e preventivamente concordate, necessarie per le eSIenze del figlio, saranno sostenute da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno. Per
l'individuazione delle spese le parti si riportano al Protocollo sottoscritto dal Tribunale di Napoli
Nord e dal ConSIlio dell'Ordine degli avvocati di Napoli Nord il 25.10.2019.
Il Collegio ritiene che le pattuizioni intervenute tra i coniugi non siano contrarie a norme imperative e siano conformi all'interesse del minore;
pertanto, visto anche il parere favorevole espresso dal P.M., le pattuizioni delle parti possono esser recepite nella presente pronuncia.
Tenuto conto della materia trattata e dell'accordo raggiunto tra le parti, il Tribunale ritiene conforme a giustizia compensare per intero le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni dell'accordo concluso tra le parti e riportate in parte motiva, celebrato in MO NO (Na) il 18.05.2018 tra nato a [...] il [...] e , nata a [...] il Parte_1 Controparte_1
26.10.1990;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MO NO (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74 (Atto n. 9, parte II, Serie A, Anno 2018);
c) spese compensate.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di conSIlio del 25.03.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Nadia Zampogna Dr.ssa Alessandra Tabarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli Nord riunito in camera di conSIlio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente;
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice;
Dott.ssa Nadia Zampogna Giudice rel.
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8092 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, riservata in decisione il 14.03.2025 all'esito dell'udienza cartolare del giorno 13.03.2025, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Napoli (Na) alla Parte_1 C.F._1
Via Consalvo n. 120/a, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Politelli, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Napoli Controparte_1 C.F._2
(Na) alla Via Cervantes n. 55, presso lo studio dell'Avv. Hamida Megherbi, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza cartolare del 13.03.2025 il procuratore delle parti concludeva riportandosi all'accordo raggiunto dalle parti.
Il P.M. in data 20.03.2025 apponeva il proprio visto senza nullo opporre.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.10.2024 il SI. deduceva che: - in data 18.05.2018 aveva Parte_1
contratto matrimonio concordatario in MO NO (Na) con la SI.ra e che Controparte_1
dalla loro unione era nato il figlio il 10.02.2020; - i coniugi si separavano a mezzo di Per_1
convenzione negoziazione assistita sottoscritta il 22.06.2023, nulla osta della Procura del Tribunale di Napoli Nord del 06.07.2023 – in atti - e, a far data dalla separazione, tra i coniugi non era intervenuta una riconciliazione.
Per questi motivi
il ricorrente chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come integrate con memoria ex art. 473bis.17 c.p.c..
Instaurato il contraddittorio, si costituiva la SI.ra la quale, pur non opponendosi Controparte_1
alla domanda di divorzio, chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il ricorrente alle condizioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta.
All'udienza di comparizione del 03.03.2025 il Giudice delegato, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione e rilevato che le parti avevano raggiunto un accordo in ordine alle statuizioni accessorie, rinviava la causa all'udienza cartolare del 13.03.2025 anche per la precisazione delle conclusioni.
Quivi, il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione, la riservava al Collegio, previa trasmissione al P.M. per le proprie conclusioni.
Il P.M. apponeva il proprio visto, senza nulla opporre.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Ciò posto, va detto che si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di sottoscrizione della convenzione di negoziazione assistita (22.06.2023) con cui i coniugi si separavano, nulla osta della Procura del Tribunale di Napoli Nord del 06.07.2023, in atti, e tenuto conto che da tale data è perdurata la separazione dei coniugi, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto un accordo, che di seguito si riporta in corsivo.
1) Il figlio minore resta affidato ad entrambi i genitori (affidamento condiviso) Persona_2
con collocamento prevalente presso la madre.
2) Viene convenuto il seguente calendario di visita: - visita settimanale del padre a settimane alterne: una settimana il martedì e il giovedì il padre preleverà il figlio da scuola e lo terrà con sé fino sino alle ore 21,00 e il figlio trascorrerà il week end con la madre;
una settimana il lunedì e mercoledì il padre preleverà il figlio da scuola e lo terrà con sé fino alle ore 21,00 e il figlio trascorrerà il week end con il padre dalle ore 10,00 del sabato e fino alle ore 21,00 della domenica;
- vacanze estive: il figlio trascorrerà 14 (quattordici) giorni consecutivi del mese di agosto con il padre e 14 (quattordici) giorni consecutivi del mese di agosto con la madre ad anni alterni. Con il consenso di entrambi i genitori le vacanze potranno essere divise in due settimane anchenon consecutive. In ogni caso le vacanze estive dovranno essere comunicate tra gli stessi entro il giorno 30 maggio di ciascun anno;
- vacanze invernali: il figlio trascorrerà il Natale dalle ore 10 del giorno 23 dicembre fino alle ore
21,00 del giorno 26 dicembre con il padre e il Capodanno dalle ore 10 del giorno 30 dicembre alle ore 21,00 del giorno 02 gennaio con la madre, ad anni alterni;
- festività Pasquali: il figlio resterà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre il giorno di Pasquetta dalle ore 10 alle ore 21,00 ad anni alterni;
- altre festività: il figlio trascorrerà con la madre il giorno della festa della mamma, del compleanno della madre e dell'onomastico della madre, e con il padre il giorno della festa del papà, del compleanno e dell'onomastico del padre dalle ore 10 alle ore 21. Tutte le altre festività che comportano chiusura della scuola (6 gennaio, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, e così via) ogni genitore terrà con sé il figlio secondo regolare turnazione alternata. Il compleanno del figlio verrà trascorso dal minore con padre e l'onomastico con la madre ad anni alterni, salvo diversi accordi tra i genitori;
- Ogni variazione al calendario delle visite deve essere concordata personalmente tra
i genitori telefonicamente o con altro mezzo di comunicazione (sms, whatsapp, ecc.): non oltre il giorno prima per le visite infrasettimanali;
non oltre tre giorni prima per i fine settimana, per le vacanze invernali e per le vacanze pasquali;
non oltre il 30 maggio per le vacanze estive;
- I coniugi si obbligano a comunicare tempestivamente il loro recapito, mettendo sempre a conoscenza l'altro genitore di eventuali spostamenti in altre località quando avranno con sé il minore.
3) Il SI. e la SI.ra concordano, a titolo di contribuzione per il Parte_1 Controparte_1
mantenimento del figlio minore che il SI. verserà alla SI.ra Per_1 Parte_1 [...]
, genitore collocatario, la somma di euro 370,00 (trecentosettanta/00) mensili da CP_1
aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5° di ogni mese e che l'assegno unico venga percepito per intero dalla SI.ra . Controparte_1
4) Le spese straordinarie, opportunamente certificate e preventivamente concordate, necessarie per le eSIenze del figlio, saranno sostenute da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno. Per
l'individuazione delle spese le parti si riportano al Protocollo sottoscritto dal Tribunale di Napoli
Nord e dal ConSIlio dell'Ordine degli avvocati di Napoli Nord il 25.10.2019.
Il Collegio ritiene che le pattuizioni intervenute tra i coniugi non siano contrarie a norme imperative e siano conformi all'interesse del minore;
pertanto, visto anche il parere favorevole espresso dal P.M., le pattuizioni delle parti possono esser recepite nella presente pronuncia.
Tenuto conto della materia trattata e dell'accordo raggiunto tra le parti, il Tribunale ritiene conforme a giustizia compensare per intero le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni dell'accordo concluso tra le parti e riportate in parte motiva, celebrato in MO NO (Na) il 18.05.2018 tra nato a [...] il [...] e , nata a [...] il Parte_1 Controparte_1
26.10.1990;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MO NO (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74 (Atto n. 9, parte II, Serie A, Anno 2018);
c) spese compensate.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di conSIlio del 25.03.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Nadia Zampogna Dr.ssa Alessandra Tabarro