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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/03/2025, n. 883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 883 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, Seconda Sezione civile, riunito in camera di consiglio, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 265/2023 R.G., avente ad oggetto: divorzio contenzioso vertente
TRA
, nato il [...] in [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to IENGO MANOLO;
RICORRENTE
E
nata il 29/01/1973 in SAN PAOLO BE TO (NA) (C.F. Controparte_1
, residente in [...]; C.F._2
CON
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 10.01.2023, rappresentava di aver contratto in Parte_1
1 data 19.09.1999 matrimonio concordatario in Piazzolla di Nola (NA) con dal Controparte_1 quale sono nati i due figli (08.03.2000) e (23.11.2005). Chiedeva di dichiarare la Per_1 Per_2 cessazione degli effetti civili del matrimonio, confermare l'affido esclusivo di minorenne Per_2 all'epoca del ricorso ed assegnargli, a modifica delle condizioni di separazione, per intero la casa coniugale.
2. La resistente, pur ritualmente citata, non si costituiva e ne va quindi dichiarata la contumacia.
3. All'esito dell'udienza di comparizione, il Presidente del Tribunale adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti, disponeva l'assegnazione per intero della casa coniugale al e CP_1 rimetteva le parti dinanzi al Giudice Istruttore. Vista la contumacia della parte, ritenuta la causa matura per la decisione, lette le note scritte di precisazione delle conclusioni depositate all'udienza cartolare del 23.12.2024, il Giudice istruttore riservava la causa al Collegio per la decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per le sole comparse conclusionali attesa la contumacia della resistente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti del presente giudizio va accolta.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui agli artt. 1 l. n. 898 del 1970, dal momento che risulta provata l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale così come delineata dallo schema legislativo di cui agli artt. 143 – 147 c.c. nonché dall'art. 30 della Carta Costituzionale.
Ed inoltre, risulta integrata la condizione dell'azione di cui all'art. 3, co. 2, l. 898/1970 dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale a quello della proposizione della domanda in esame è trascorso il termine di legge.
Parte ricorrente infatti ha dichiarato la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi a decorrere dalla data di comparizione in sede di separazione.
Va dunque accolta la relativa domanda e vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 l. 898/1978.
2. Dall'unione sono nati due figli, (n. 08.03.2000) e (n. 23.11.2005), divenuto Per_1 Per_2 maggiorenne in corso di giudizio, nulla si deve disporre in merito all'affido di quest'ultimo né in relazione al diritto di visita.
Va rilevato che in questa sede il nulla chiede per il mantenimento dei figli maggiorenni, CP_1 rappresentando che è prossimo alla laurea in Scienze Infermieristiche presso l'Università Per_1 di Roma Torr Vergata, mentre si è recentemente diplomato presso l'Istituto Tecnico Per_2
Einaudi e deve reputarsi non autosufficiente.
2 Giova osservare, ad ogni modo, che già in sede di separazione, considerata la mancanza di redditi della , era stato previsto il mantenimento diretto in capo al genitore non collocatario per CP_1 il tempo di permanenza presso di sé.
Ed invero, in questa sede occorre statuire esclusivamente sull'assegnazione per intero della casa coniugale, sita in Ottaviano alla via Santa Teresa n. 18, per intero al , avendo la Parte_1 CP_1 abbandonato la porzione ad ella assegnata in sede di separazione. A tal proposito, va confermato quanto previsto con ordinanza del 10.12.2023 in merito all'assegnazione della casa coniugale giacché ricorrono i presupposti di cui all'art. 337sexies c.c. per la sua totale assegnazione, dal momento che né né possono allo stato ritenersi autonomi sotto il profilo Per_2 Per_1 economico (cfr. Cass. civ. 13 dicembre 2018, n. 32231; Trib. Torino 25 maggio 2018).
5. Va invece dichiarata inammissibile la richiesta di scioglimento della comunione legale, effetto già verificatosi a seguito della pronuncia di separazione ai sensi dell'art. 191 co II c.c., in base al quale
“nel caso di separazione personale, la comunione tra coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato. L'ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione”.
6. Le spese di giudizio, attesa la natura necessitata della pronuncia ed il contegno processuale delle parti, devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
➢ Dichiara la contumacia di Controparte_1
➢ Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Piazzolla di Nola (NA) in data 19.09.1999 da , nato il [...] in [...] (C.F. Parte_1
), e nata il 29/01/1973 in SAN PAOLO C.F._1 Controparte_1
BE TO (NA) (C.F. trascritto nei registri degli atti di matrimonio C.F._2 del Comune di Piazzolla di Nola (NA) al n. 15 parte II, Serie A, anno 1999;
➢ Assegna la casa coniugale sita in Ottaviano (NA) alla Via Santa Teresa n. 18 a Parte_1
;
[...]
➢ Dichiara inammissibile la domanda di scioglimento della comunione legale;
➢ Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Piazzolla di Nola (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396;
3 ➢ Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 18.03.2025
Il Giudice Est. Il Presidente
dott.ssa Federica Peluso dott.ssa Vincenza Barbalucca
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, Seconda Sezione civile, riunito in camera di consiglio, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 265/2023 R.G., avente ad oggetto: divorzio contenzioso vertente
TRA
, nato il [...] in [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to IENGO MANOLO;
RICORRENTE
E
nata il 29/01/1973 in SAN PAOLO BE TO (NA) (C.F. Controparte_1
, residente in [...]; C.F._2
CON
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 10.01.2023, rappresentava di aver contratto in Parte_1
1 data 19.09.1999 matrimonio concordatario in Piazzolla di Nola (NA) con dal Controparte_1 quale sono nati i due figli (08.03.2000) e (23.11.2005). Chiedeva di dichiarare la Per_1 Per_2 cessazione degli effetti civili del matrimonio, confermare l'affido esclusivo di minorenne Per_2 all'epoca del ricorso ed assegnargli, a modifica delle condizioni di separazione, per intero la casa coniugale.
2. La resistente, pur ritualmente citata, non si costituiva e ne va quindi dichiarata la contumacia.
3. All'esito dell'udienza di comparizione, il Presidente del Tribunale adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti, disponeva l'assegnazione per intero della casa coniugale al e CP_1 rimetteva le parti dinanzi al Giudice Istruttore. Vista la contumacia della parte, ritenuta la causa matura per la decisione, lette le note scritte di precisazione delle conclusioni depositate all'udienza cartolare del 23.12.2024, il Giudice istruttore riservava la causa al Collegio per la decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per le sole comparse conclusionali attesa la contumacia della resistente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti del presente giudizio va accolta.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui agli artt. 1 l. n. 898 del 1970, dal momento che risulta provata l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale così come delineata dallo schema legislativo di cui agli artt. 143 – 147 c.c. nonché dall'art. 30 della Carta Costituzionale.
Ed inoltre, risulta integrata la condizione dell'azione di cui all'art. 3, co. 2, l. 898/1970 dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale a quello della proposizione della domanda in esame è trascorso il termine di legge.
Parte ricorrente infatti ha dichiarato la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi a decorrere dalla data di comparizione in sede di separazione.
Va dunque accolta la relativa domanda e vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 l. 898/1978.
2. Dall'unione sono nati due figli, (n. 08.03.2000) e (n. 23.11.2005), divenuto Per_1 Per_2 maggiorenne in corso di giudizio, nulla si deve disporre in merito all'affido di quest'ultimo né in relazione al diritto di visita.
Va rilevato che in questa sede il nulla chiede per il mantenimento dei figli maggiorenni, CP_1 rappresentando che è prossimo alla laurea in Scienze Infermieristiche presso l'Università Per_1 di Roma Torr Vergata, mentre si è recentemente diplomato presso l'Istituto Tecnico Per_2
Einaudi e deve reputarsi non autosufficiente.
2 Giova osservare, ad ogni modo, che già in sede di separazione, considerata la mancanza di redditi della , era stato previsto il mantenimento diretto in capo al genitore non collocatario per CP_1 il tempo di permanenza presso di sé.
Ed invero, in questa sede occorre statuire esclusivamente sull'assegnazione per intero della casa coniugale, sita in Ottaviano alla via Santa Teresa n. 18, per intero al , avendo la Parte_1 CP_1 abbandonato la porzione ad ella assegnata in sede di separazione. A tal proposito, va confermato quanto previsto con ordinanza del 10.12.2023 in merito all'assegnazione della casa coniugale giacché ricorrono i presupposti di cui all'art. 337sexies c.c. per la sua totale assegnazione, dal momento che né né possono allo stato ritenersi autonomi sotto il profilo Per_2 Per_1 economico (cfr. Cass. civ. 13 dicembre 2018, n. 32231; Trib. Torino 25 maggio 2018).
5. Va invece dichiarata inammissibile la richiesta di scioglimento della comunione legale, effetto già verificatosi a seguito della pronuncia di separazione ai sensi dell'art. 191 co II c.c., in base al quale
“nel caso di separazione personale, la comunione tra coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato. L'ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione”.
6. Le spese di giudizio, attesa la natura necessitata della pronuncia ed il contegno processuale delle parti, devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
➢ Dichiara la contumacia di Controparte_1
➢ Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Piazzolla di Nola (NA) in data 19.09.1999 da , nato il [...] in [...] (C.F. Parte_1
), e nata il 29/01/1973 in SAN PAOLO C.F._1 Controparte_1
BE TO (NA) (C.F. trascritto nei registri degli atti di matrimonio C.F._2 del Comune di Piazzolla di Nola (NA) al n. 15 parte II, Serie A, anno 1999;
➢ Assegna la casa coniugale sita in Ottaviano (NA) alla Via Santa Teresa n. 18 a Parte_1
;
[...]
➢ Dichiara inammissibile la domanda di scioglimento della comunione legale;
➢ Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Piazzolla di Nola (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396;
3 ➢ Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 18.03.2025
Il Giudice Est. Il Presidente
dott.ssa Federica Peluso dott.ssa Vincenza Barbalucca
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