Ordinanza cautelare 21 febbraio 2024
Rigetto
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 25/11/2025, n. 9211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9211 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09211/2025REG.PROV.COLL.
N. 00762/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 762 del 2024, proposto da
-IS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Questura di Napoli, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli, sezione sesta, n. -IS-/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2025 il Cons. VA SC. Nessuno è comparso per le parti costituite;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il signor -IS-, Sovrintendente della Polizia di Stato, propone appello avverso la sentenza del Tar per la Campania n. -IS-/2023 che ha respinto l’originario ricorso proposto dallo stesso signor -IS- volto ad ottenere l’annullamento:
- del Decreto Capo Polizia di Stato n. 333/SAA/II/106902 dell’1.06.2022 - notificato in data 13.06.2022 - con il quale la Questura di Napoli ha disposto il trasferimento per incompatibilità ambientale del signor -IS- presso la Questura di Foggia;
- ove e per quanto possa occorrere, della nota n. 2.14.1/3436 del 16.11.2021, con la quale il Questore di Napoli ha segnalato l’opportunità di trasferire in altra sede il signor -IS-;
- ove e per quanto possa occorrere, della nota n. 94709 del 26.11.2021, con la quale il Servizio della Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale di Polizia di Stato ha comunicato l’avvio del procedimento amministrativo per il trasferimento ad altra sede, ai sensi dell’art. 55, commi 4 e 5, del d.p.r. n. 335/1982;
- ove e per quanto possa occorrere, della nota n. 53189 del 10.03.2022, con la quale il Questore di Napoli ha ribadito, seppur le condotte ascritte al -IS- non avessero rilevanza in sede penale, la necessità di procedere al trasferimento;
- di ogni altro atto preordinato, connesso, collegato e conseguente, comunque lesivo dell’interesse del ricorrente.
2. La sentenza impugnata così ha sintetizzato le premesse in fatto:
- il ricorrente è un Sovrintendente della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Napoli - Commissariato di P.S. Giugliano–Villaricca;
- è stato coinvolto in un procedimento penale in cui è stato indagato per il reato di cui all’art. 74 d.p.r. n. 309/1990, procedimento poi archiviato in data 1° marzo 2021;
- l’Amministrazione ha attivato nei confronti del ricorrente il procedimento disciplinare, di cui all’art. 19 d.p.r. n. 737/1981, conclusosi con la proposta, da parte del Consiglio Provinciale di disciplina della Questura di Napoli, dell’applicazione della sospensione dal servizio per la durata di tre mesi, in luogo della più grave sanzione della destituzione inizialmente ipotizzata;
- a seguito di un primo invio in missione presso la Questura di Matera, con il provvedimento impugnato è stato disposto il suo trasferimento, “con effetto immediato, per motivi di opportunità ed incompatibilità ambientale, dalla Questura di Napoli […] alla Questura di Foggia”, ai sensi dell’art. 55, commi 4 e 5, del d.p.r. 335 del 1982.
3. A sostegno dell’impugnativa venivano formulati i seguenti motivi di ricorso:
I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 55 d.p.r. n. 335/1982 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della legge n. 241/1990 – Difetto assoluto di istruttoria - Manifesta ingiustizia del decreto di trasferimento - Eccesso di potere.
II. Stessi motivi di cui sopra - Eccesso di potere per carenza istruttoria - Violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa - Insussistenza dei presupposti per il trasferimento - Omesso bilanciamento degli interessi familiari del ricorrente rispetto agli interessi sottesi alla c.d. “missione”.
Nei primi due motivi si deduceva l’illegittimità dell’atto di trasferimento nel quale l’Amministrazione non avrebbe adeguatamente contemperato l’interesse alla tutela del prestigio della funzione con quello del dipendente ad assolvere doveri di assistenza familiare nei confronti del genitore disabile e della prole pervenendo alla individuazione di una sede più prossima al luogo di residenza. In particolare, la finalità di preservare l’esercizio della funzione da compromissioni dovute ad una incompatibilità ambientale del dipendente avrebbe potuto essere realizzata per mezzo del suo trasferimento presso una diversa provincia della regione Campania e non, come è stato fatto, presso altra regione.
III. Stesse censure di cui al primo e al secondo motivo di ricorso - Violazione e falsa applicazione della legge n. 104 del 1992 – Violazione dell’art. 32 della Costituzione - Violazione del diritto alla salute della persona assistita dal beneficiario della legge n. 104 del 1992.
Si deduceva la violazione dell’art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992 in quanto non sarebbe possibile per il ricorrente assolvere agli obblighi di assistenza nei confronti del genitore che, dunque, sarebbe soggetto vulnerabile danneggiato dalla determinazione dell’Amministrazione.
IV. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 - Violazione e falsa applicazione dell’art. 55 d.p.r. n. 335/1982 – Arbitrarietà e/o illogicità del compendio motivazionale posto a suffragio del censurato atto questorile.
Si deduceva l’insufficienza della motivazione dell’atto di trasferimento tenuto anche conto delle rilevanze del procedimento penale: se, infatti, in sede “giudiziaria” la Procura partenopea non ha ritenuto sussistenti neanche gli elementi per poter predisporre il decreto di citazione in giudizio, la Questura di Napoli, viceversa, ha ritenuto - in riferimento alle stesse condotte - la “necessità” (non meglio precisata) di procedere al trasferimento di incompatibilità ambientale.
4. Nel giudizio di primo grado si è costituita l’Amministrazione intimata difendendo la legittimità dei propri atti e chiedendo che il rigetto del ricorso.
5. Con sentenza n. -IS-/2023 il Tar per la Campania ha rigettato il ricorso.
5.1 Il Tar ha preliminarmente richiamato i principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di provvedimenti di trasferimento d’autorità.
5.2 Dopo aver ricordato alcune circostanze di fatto (ovvero la familiarità del ricorrente con esponenti di un noto clan di camorra rispetto ai quali egli mostrava un atteggiamento di disponibilità a dare informazioni anche riguardanti attività di polizia) il Tar ha sottolineato che le finalità del trasferimento per incompatibilità ambientale che si apprezzano proprio in casi come quello in esame in cui l’allontanamento del dipendente dalla sede di lavoro tutela anche il lavoratore, oltre che il prestigio dell’Amministrazione, in quanto consente allo stesso di proseguire lo svolgimento delle sue funzioni in un ambito in cui sia escluso che possano verificarsi i medesimi fattori di criticità dai quali è scaturita l’opportunità del suo allontanamento.
5.3 In particolare il Tar ha ritenuto che:
- la determinazione impugnata che ha disposto il trasferimento del ricorrente presso la Questura di Foggia risponde proprio alle evidenziate esigenze di tutela dal momento che, verosimilmente, al di fuori dei confini regionali risulta annientata l’influenza del clan;
- la destinazione presso la Questura di Foggia non appare irragionevole ma anzi il giusto contemperamento tra gli interessi in rilievo: tale Questura è limitrofa ai confini della regione Campania e consente al ricorrente di assolvere ai suoi doveri familiari;
- le considerazioni testé formulate denotano l’infondatezza anche del quarto motivo di ricorso, laddove si lamenta l’insussistenza degli elementi giustificativi del provvedimento.
5.4 Il Tar ha respinto la censura che denunciava il difetto di proporzionalità per l’insussistenza di ragioni sufficienti a giustificare il trasferimento al di fuori dei confini regionali, perché in un contesto valutativo informato a criteri di piena discrezionalità amministrativa, è condivisibile che le esigenze connesse al disposto trasferimento non sarebbero plausibilmente state soddisfatte ove il dipendente fosse stato semplicemente adibito ad altri uffici permanendo nel medesimo contesto territoriale o fosse stato trasferito in una sede situata all’interno dell’ambito regionale e tanto in considerazione dello spessore criminale del soggetto con cui aveva intrattenuto rapporti.
5.5 Il primo giudice ha ritenuto infondato il terzo motivo di ricorso in cui è dedotta la violazione dell’art. 33 della legge 104 del 1992 sulla base delle seguenti considerazioni:
- la norma invocata non intesta al lavoratore un diritto alla assegnazione ad una specifica sede di servizio dovendosi in ogni caso valutare la possibilità di detta assegnazione alla luce di elementi eterogenei, comunque rilevanti, che potrebbero indurre l’Amministrazione ad adibire il lavoratore presso una sede diversa da quella richiesta;
- tra i detti elementi non può non venire in rilievo l’esigenza dell’Amministrazione di arginare e risolvere questioni di incompatibilità ambientale;
- il ricorrente, in quanto titolare dei benefici riconosciuti dalla legge n. 104 del 1992, gode di speciali permessi al fine di assistere la persona inferma.
6. Avverso la sentenza n. -IS-/2023 del Tar per la Campania ha proposto appello il signor -IS- per i motivi che saranno più avanti esaminati.
7. Si è costituito il Ministero dell’Interno – Dipartimento di Pubblica Sicurezza chiedendo il rigetto dell’appello.
8. Con ordinanza n. 598/2024 la Seconda Sezione del Consiglio di Stato ha respinto la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata proposta dall’appellante sulla base della seguente motivazione: « Rilevato che, ad un primo sommario esame proprio della fase cautelare, il gravame non appare prima facie suscettibile di favorevole apprezzamento, giacché non emergono elementi di manifesta irragionevolezza dell’esercizio da parte dell’Amministrazione dell’ampia discrezionalità attribuitale in tema di trasferimenti per incompatibilità ambientale tanto sull’an della ritenuta sussistenza della situazione di criticità, quanto sul quomodo in relazione alla scelta della sede di destinazione; considerato altresì che l’interesse assistenziale del dipendente a svolgere la prestazione lavorativa in sede vicina all’assistito ai sensi dell’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 è recessiva rispetto a superiori esigenze pubbliche di sterilizzazione di una situazione di incompatibilità ambientale in settori (quali polizia giudiziaria e pubblica di sicurezza) socialmente sensibili e di primario rilievo nell’espletamento dei pubblici poteri; evidenziato inoltre per completezza che il trasferimento non intacca il beneficio dei permessi retribuiti di cui al comma 3 del su citato articolo; considerata pertanto infondata la domanda cautelare ».
9. All’udienza del 6 novembre 2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il primo motivo di appello è rubricato: « Error in iudicando - Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 - Violazione e falsa applicazione dell’art. 55 d.p.r. n. 335/1982 - Arbitrarietà e/o illogicità del compendio motivazionale posto a suffragio del censurato atto questorile e della sentenza del Tar Campania appellata ».
Parte appellante contesta la statuizione del Tar in ragione dell’estrema genericità dell’esternato iter logico deduttivo.
In particolare si sostiene che:
- la decisione del Consiglio di Stato (5116/2022), citata dal Tar a conforto del principio secondo il quale l'Amministrazione gode di un’ampia discrezionalità in ordine alla valutazione delle ragioni di opportunità che giustificano tale tipologia di trasferimenti, i quali non necessitano nemmeno di una particolare motivazione, muoveva da un quadro fattuale del tutto differente da quello di cui è causa;
- nella richiamata pronuncia (i.e.: sentenza n. 5116/2022), l’allora appellante, anch’egli agente della Polizia di Stato, veniva trasferito presso altra sede, per ragioni di incompatibilità ambientale, poiché “cugino di primo grado” di un soggetto “pluripregiudicato per reati contro il patrimonio e per associazione di tipo mafioso, nonché personaggio apicale della consorteria criminale”;
- non può essere sovrapposta la descritta fattispecie all’attuale vicenda giudiziaria;
- il signor -IS-, invero, non ha alcun legame di parentela con esponenti della criminalità organizzata, né, tantomeno, può dirsi solito accostarsi a soggetti di malaffare;
- l’appellante non ha mai subito alcuna sentenza di condanna, avendo, prima, il P.M. richiesto l’archiviazione delle indagini preliminari e, poi, il G.I.P. del Tribunale Ordinario di Napoli provveduto ad accogliere la richiesta della Procura, tenuto conto dell’estrema irrilevanza degli elementi indiziari;
- in sede penale, la Procura partenopea non ha neanche ritenuto sussistenti gli elementi per poter disporre il decreto di citazione in giudizio, ma il Tar, per gli stessi eventi, ha ritenuto legittimo l’adottato trasferimento per incompatibilità ambientale, in quanto: “sebbene in sede penale le condotte del ricorrente non siano state ritenute di rilevanza tale da condurre ad una imputazione, non di meno, negli atti processuali si legge come i rapporti tra il poliziotto e gli esponenti del - IS - fossero “anomali ed ambigui”;
- la mera “ambiguità” dei rapporti intercorsi tra il -IS- ed un esponente di una consorteria criminale, ad avviso del Tar Campania, costituirebbe un elemento chiaro, preciso e concordate tale per cui risulterebbe opportuno il trasferimento presso la Questura di Foggia, tanto per ragioni di “tutela” del lavoratore, oltre che per presidiare il “prestigio” dell’Amministrazione resistente;
- l’esternato approccio ermeneutico è figlio di un evidente travisamento dei fatti di causa;
- il Tar, invero, non solo richiama a fondamento della contestata sentenza una pronuncia del Consiglio di Stato che non può essere sovrapposta al caso di cui si discute; ma, ancor più gravemente, omette di valutare che, nelle operazioni di polizia, il -IS-, come tanti altri suoi colleghi, ha contatti con degli informatori, dai quali spesso si apprendono rilevanti notizie utili per condurre brillanti operazioni finalizzate a contrastare fenomeni criminosi;
- i c.d. rapporti “confidenziali” sono presidiati in sede penale dal disposto dell’art. 203 del c.p.p., secondo cui: “il giudice non può obbligare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria nonché il personale dipendente dai servizi per le informazioni e la sicurezza militare o democratica a rivelare i nomi dei loro informatori. Se questi non sono esaminati come testimoni, le informazioni da essi fornite non possono essere acquisite né utilizzate”;
- quanto dedotto testimonia come nella prassi investigativa sia possibile e/o probabile che intercorrano delle interlocuzioni tra “informatori” (spesso esponenti del malaffare) e polizia giudiziaria, senza, però, che ciò costituisca, per il sol fatto di esistere, elemento pregiudizievole del prestigio dell’Autorità pubblica.
2. Il motivo è infondato.
Parte appellante critica le affermazioni della sentenza di primo grado in ordine all’ampia discrezionalità di cui gode l’Amministrazione nei trasferimenti di incompatibilità ambientale facendo leva sulla differenza delle premesse in fatto (rispetto al caso di specie) che avevano dato origine alla pronuncia del Consiglio di Stato citata dal Tar: legame di parentela con appartenente a consorteria criminale che nel caso di specie non sussiste.
Tale argomentazione non può essere condivisa. L’esistenza o meno di un rapporto di parentela tra agente trasferito e criminali non è l’elemento dirimente. Dirimente è l’esistenza di elementi idonei ad offuscare la figura dell’agente atti a nuocere, attraverso la sua persona, al prestigio dell’Amministrazione e alla stessa funzionalità dei compiti di istituto: l’esistenza di rapporti equivoci, anche senza legami di parentela, è uno di questi elementi.
Del pari non assumono rilievo gli ulteriori argomenti esposti dall’appellante: il non aver subito condanna penale, la prassi di avere degli informatori, e così via.
Ai fini dell'adozione di un provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale di un agente di pubblica sicurezza, ai sensi dell' art. 55, comma 4, d.p.r. n. 335 del 1982 , è sufficiente che dal provvedimento emergano elementi logici e chiari i quali siano adeguati a rendere la figura dell'agente offuscata da ombre idonee a nuocere, attraverso la sua persona, al prestigio dell'Amministrazione e alla stessa funzionalità dei compiti di istituto (Cons Stato, sez. II, 05/09/2023, n. 8167).
La causa del trasferimento per incompatibilità ambientale degli appartenenti alla Polizia di Stato, previsto dall'art. 55, comma 4, del d.p.r. n. 6/1982, non riposa in un giudizio di riprovevolezza, bensì nell'esigenza precauzionale di prevenire situazioni che possono determinare un pregiudizio all'immagine ed al prestigio dell'Istituzione (Cons. Stato, sez. II, 05/04/2023, n. 1344).
Il trasferimento per motivi di opportunità ed incompatibilità ambientale di un poliziotto, ai sensi dell'art. 55, comma 4, d.p.r. 24 aprile 1982, n. 335, non ha carattere sanzionatorio né disciplinare, non postulando comportamenti sanzionabili in sede penale e (o) disciplinare, ed è condizionato solo alla valutazione del suo presupposto essenziale, costituito dalla sussistenza oggettiva di una situazione di fatto lesiva del prestigio, decoro o funzionalità dell'Amministrazione che sia, da un lato, riferibile alla presenza del dipendente in una determinata sede e, dall'altro lato, suscettibile di rimozione attraverso l'assegnazione del medesimo ad altra sede; infatti, la finalità della disposizione è individuata nella tutela del prestigio e del corretto funzionamento degli uffici pubblici e nella garanzia della regolarità e continuità dell'azione amministrativa, eliminando la causa obiettiva dei disagi che derivano dalla presenza del dipendente presso un determinato ufficio, a prescindere dall'imputabilità al dipendente stesso di eventuali profili soggettivi di colpa nelle vicende che hanno determinato tali disagi; di conseguenza, ai fini dell'adozione di un provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale non è significativa l'origine della situazione venutasi a creare, nel senso che questa può prescindere da ogni giudizio di rimproverabilità della condotta all'interessato, essendo sufficiente che il prestigio dell'Amministrazione sia messo in pericolo (Cons. Stato, sez. IV, 14/05/2021, n. 3819).
Gli argomenti addotti da parte appellante non rilevano (non rileva la mancanza di condanna penale ovvero la possibilità di servirsi di informatori).
Rileva che dalle risultanze istruttorie fossero emersi elementi (la dichiarazione di essere a disposizione di un pregiudicato, il disvelamento dei turni di pattuglia e così via) idonei a nuocere al prestigio (e non solo quello) dell’Amministrazione.
3. Il secondo motivo di appello è rubricato: « Error in iudicando - Violazione e falsa applicazione dell’art. 55 d.p.r. n. 335/1982 - Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della legge n. 241/1990 - Difetto assoluto di istruttoria – Manifesta ingiustizia del decreto di trasferimento - Eccesso di potere. Insussistenza dei presupposti di fatto lesivi del prestigio, decoro o funzionalità dell’Amministrazione di appartenenza genericamente richiamati dal giudice di prime cure e dall’Amministrazione resistente ».
Parte appellante critica la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che la destinazione presso la Questura di Foggia non appare irragionevole ma anzi il giusto contemperamento tra gli interessi in rilievo, sostenendo che:
- seppur è vero che la P.A. gode di un’ampia discrezionalità ai fini dell’individuazione della nuova destinazione, è altrettanto vero che la stessa è chiamata a valutare le effettive esigenze familiari e personali del soggetto passivo del provvedimento, tenuto conto anche del “perimetro” oltre il quale la situazione di incompatibilità verrebbe meno, al fine di non incappare in un utilizzo distorto dell’istituto;
- nel caso in esame, sebbene l’Amministrazione resistente abbia circoscritto i confini spaziali della presunta situazione di incompatibilità al solo territorio “partenopeo”, ha, successivamente, disposto il trasferimento dell’operatore di Polizia di Stato al di fuori della Regione Campania, quando avrebbe potuto/dovuto individuare - anche in relazione alla precarie condizioni di salute del padre del -IS- - una sede lavorativa non eccessivamente distante da quella originaria o, comunque, in altra provincia della regione Campania;
- se è vero che l’istituto di cui trattasi è diretto a rimuovere una situazione di fatto lesiva del prestigio, decoro o funzionalità dell’Amministrazione, è indubbio che l’enunciato obiettivo possa (o avrebbe potuto) esser soddisfatto con il trasferimento del ricorrente in una diversa provincia (tenuto conto dell’effettiva distanza dalla dimora paterna e, quindi, della concreta possibilità di garantire nel più breve lasso di tempo possibile eventuale soccorso al padre degente) della regione Campania (a mero titolo esemplificativo: Benevento e/o Avellino), in conformità ai principi di proporzionalità e di leale collaborazione tra pubblico e privato;
- il trasferimento presso la Questura di Foggia assumerebbe (ed assume) i connotati di un atto a carattere sanzionatorio e/o disciplinare, traducendosi la condotta amministrativa in un’attività viziata, in quanto l’esercizio del potere autoritario travalicherebbe lo scopo prefissato dal legislatore.
4. Il motivo è infondato.
Il Collegio non intende discostarsi da quanto espresso, in un caso analogo a quello di cui si discute, da Cons. Stato, sez. II, 13/01/2023, n.466:
« L'art. 55 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, "Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia", disciplina i trasferimenti del personale, prevedendo al primo comma i "trasferimenti a domanda dell'interessato", per i quali, in base alla disposizione del successivo comma 3, "nel disporre il trasferimento d'ufficio l'Amministrazione deve tener conto delle esigenze di servizio e anche delle situazioni di famiglia e del servizio già prestato in sedi disagiate".
Al comma 4 è invece disciplinato il trasferimento per incompatibilità ambientale "quando la permanenza del dipendente nella sede nuoccia al prestigio dell'Amministrazione".
Per la consolidata giurisprudenza di questo Consiglio al trasferimento disposto in base al quarto comma non è applicabile la disciplina del comma 3, con la conseguenza che l'Amministrazione non deve valutare le esigenze familiari del dipendente.
Infatti il trasferimento per incompatibilità ambientale, essendo ricondotto alla categoria degli ordini, non presuppone una valutazione comparativa da parte dell'Amministrazione circa le esigenze organizzative dei propri uffici, né l'Amministrazione deve esplicitare i criteri con cui sono stati determinati i limiti geografici della incompatibilità ai fini della selezione della sede più opportuna e comunque le modalità di individuazione della nuova dislocazione del proprio dipendente; né la scelta può essere condizionata dalle situazioni personali e familiari del dipendente, che sono recessive dinanzi all'interesse pubblico alla tutela del buon funzionamento degli uffici e del prestigio dell'Amministrazione (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 21 giugno 2022, n. 5116; 27 ottobre 2021, n. 7183; Sezione IV, 14 maggio 2021, n. 3819; 8 febbraio 2021, n. 1173; 18 ottobre 2019, n. 7088; 22 marzo 2019, n. 1533; 2 settembre 2013, n. 4368; Sez. III, 11 luglio 2013 n. 3739; Sez. IV, 8 febbraio 2021, n. 1173; Sez. III, 7 marzo 2014, n. 1073).
Neppure rilevano eventuali situazioni tutelate, ai sensi della legge n. 104 del 1992, in quanto il legittimo interesse del dipendente all'assistenza del familiare disabile a non essere trasferito ad altra sede senza il proprio consenso, a norma dell'art. 33, comma 5, della L. n. 104 del 1992, recede di fronte a quello, espresso dall'Amministrazione, alla salvaguardia del suo prestigio e alla rimozione di conseguenze per essa pregiudizievoli, createsi proprio in tale sede e nocive al sereno svolgimento del servizio, e ciò a maggior ragione in un settore sensibile, quale è quello degli operatori di polizia, nel quale il rigore della condotta imposto ai dipendenti s'integra strettamente con le connesse esigenze organizzative ed operative dell'Amministrazione (cfr. Cons, Stato, Sezione II, 6 dicembre 2021, n. 8150; Sezione III, sentenza 7 marzo 2014, n. 1073).
Anche la Corte di Cassazione ha affermato, con riferimento al pubblico impiego privatizzato, che, alla luce di una interpretazione della legge n. 104 del 1992, art. 33, comma 5, orientata alla complessiva considerazione dei principi e dei valori costituzionali coinvolti, il diritto del genitore o del familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, di non essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede, mentre non può subire limitazioni in caso di mobilità connessa ad ordinarie esigenze tecnico-produttive dell'azienda ovvero della pubblica Amministrazione, non è invece attuabile ove sia accertata, in base ad una verifica rigorosa anche in sede giurisdizionale, la incompatibilità della permanenza del lavoratore nella sede di lavoro (Cass. civ. Sez. lavoro, 11 maggio 2017, n. 11568; 5 novembre 2013, n. 24475; Sezioni Unite, 9 luglio 2009, n. 16102).
Va, inoltre, evidenziato che nell'ambito del trasferimento per incompatibilità ambientale, ai sensi del comma 4 dell'art. 55 del D.P.R. 335/1982, la giurisprudenza ha affermato che competono all'Amministrazione ampi e penetranti poteri discrezionali, sindacabili da parte del giudice amministrativo unicamente abexterno, in relazione ai noti vizi di grave e manifesta illogicità, travisamento dei fatti ed incompletezza della motivazione, rimanendo esclusa ogni indagine di merito. Si tratta infatti di una discrezionalità caratterizzata da maggiore ampiezza rispetto a quella di cui gode l'Amministrazione nei confronti degli altri pubblici dipendenti, stante la rilevante esigenza che la funzione di pubblica sicurezza sia scevra da dubbi e da equivoci sul comportamento dei suoi agenti, dovendo eliminare la percezione nella popolazione, nei colleghi e negli operatori della sicurezza che possa esistere una situazione che potenzialmente possa condurre a una non imparziale e leale azione dell'interessato, con conseguente pregiudizio per il prestigio delle istituzioni (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 22 luglio 2022, n. 6470; 21 giugno 2022, n. 5116; Sez. III, 10 settembre 2015, n. 4234; 12 novembre 2014 n. 5569; 11 luglio 2013 n. 3739)
Sulla base di tale quadro normativo e giurisprudenziale, nel caso di specie non si può ritenere che l'Amministrazione dovesse fornire una specifica motivazione della sede di servizio individuata né che tale scelta dovese essere contemperata con le esigenze familiari, anche rilevanti ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
È vero che la giurisprudenza di questo Consiglio ha affermato che nell'individuare la sede ad quem l'Amministrazione incontra il limite concettuale interno, derivante dalla funzione dell'istituto, che è costituito dal non poter assumere il trasferimento connotazioni sanzionatorie, essendo le stesse estranee alla sua ratio, ma ciò viene affermato quando la sede di destinazione sia così lontana dal luogo di residenza da non trovare alcun collegamento con l'oggettiva incompatibilità ambientale, dando corso ad un trasferimento vessatorio (cfr. Cons. Stato Sez. II 6 dicembre 2021, n. 8150; 28 ottobre 2021, n. 7238; Sez. IV, 14 maggio 2021, n. 3819, citata).
Nel caso di specie, non sussiste una tale evenienza, considerato che il trasferimento è stato disposto in una Regione immeditatamente confinante con quella di servizio (omissis).
Non è quindi, irragionevole, anche considerate le peculiarità della regione Campania sotto il profilo della penetrazione della criminalità nel tessuto sociale, il trasferimento al di fuori della regione di servizio.
La individuazione della sede di destinazione non risulta dunque connotata, da alcuna valenza vessatoria o sanzionatoria, rientrando nell'ambito delle scelte organizzative dell'Amministrazione ritenute da essa necessarie per superare le ragioni di incompatibilità ».
Nel caso di specie il trasferimento non ha avuto finalità sanzionatoria nei confronti dell’interessato ma è stato adottato per tutelare il prestigio e l’immagine dell’Amministrazione ed evitare negative ripercussioni sul corretto e sereno buon andamento delle attività istituzionali, anche nell’interesse dello stesso dipendente.
5. Il terzo motivo di appello è rubricato: « Error in iudicando - Stessi motivi di cui sopra - Violazione e falsa applicazione della legge n. 104/92 - Violazione e falsa applicazione art. 32 della Cost. - Eccesso di potere per carenza istruttoria - Violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa - Insussistenza dei presupposti per il trasferimento - Omesso bilanciamento degli interessi familiari del ricorrente rispetto agli interessi dell’Amministrazione ».
Parte appellante critica la gravata sentenza, in ragione dell’omesso bilanciamento degli interessi familiari dell’odierno ricorrente rispetto a quelli pubblici sostenendo che:
- il trasferimento di che trattasi, a differenza di quanto acriticamente esternato dal Tar partenopeo, renderebbe impossibile al signor -IS- di prestare la propria assistenza al padre malato, residente in [...]in Campania;
- deve stigmatizzarsi quanto enunciato dal Tar partenopeo, nella parte in cui, semplicisticamente, ha rappresentato che: “la Questura di Foggia [sarebbe] limitrofa ai confini della regione Campania e consenti[rebbe] al ricorrente di assolvere ai suoi doveri familiari”;
- l’affermazione è manifestamente irragionevole perché tra la residenza del padre del -IS-
e la Questura foggiana sussista una distanza di circa 200 Km;
- quando dedotto evidenzia la precarietà dell’iter logico assunto dal Tar, non avendo il Giudicante in alcun modo vagliato l’effettiva distanza intercorrente tra la “nuova” sede lavorativa del -IS- e la residenza del padre;
- come affermato da Cons. Stato, Sez. IV, 9 febbraio 2021, n. 1196, il trasferimento ex art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992 coinvolge interessi legittimi e, di conseguenza, implica un complessivo bilanciamento fra l’interesse del privato e gli interessi pubblici, nell’esercizio del potere discrezionale da parte dell’Amministrazione; ciò in considerazione del fatto che il trasferimento è disposto a vantaggio del disabile e non, invece, nell’interesse esclusivo dell’Amministrazione ovvero del richiedente, avendo lo stesso natura strumentale ed essendo intimamente connesso con la persona dell’assistito;
- siffatto principio ermeneutico nel caso di specie è stato completamente disatteso;
- a monte dell’adottato provvedimento questorile, infatti, l’Amministrazione resistente avrebbe dovuto prognosticamente contemperare non solo e/o non tanto gli interessi pubblici e quelli strettamente connessi alla persona del signor -IS-, ma, più attentamente, l’interesse vantato dal padre dell’odierno ricorrente, da tradursi nel prosieguo e nella cristallizzazione della nutrita aspettativa assistenziale;
- nella fattispecie di cui si discute, viceversa, né l’Amministrazione resistente, né, tantomeno, il Tar Campania hanno preso in considerazione la reale distanza intercorrente tra la Questura di Foggia e il Comune di Giugliano in Campania (ove risiede il padre del -IS-), così omettendo i rischi connessi all’impossibilità e alla evidente difficoltà del ricorrente di assistere un proprio familiare.
6. Il motivo è infondato.
Il comma 5, dell’art. 33, della legge n. 104 del 1992, invocato dall’appellante così recita: « Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede ».
La norma àncora il diritto a scegliere la sede alla formula: “ove possibile”.
Come correttamente affermato dal Tar, la norma invocata non intesta al lavoratore un diritto alla assegnazione ad una specifica sede di servizio dovendosi in ogni caso valutare la possibilità di detta assegnazione alla luce di elementi eterogenei, comunque rilevanti, che potrebbero indurre l’Amministrazione adibire il lavoratore presso una sede diversa da quella richiesta. Tra i detti elementi non può non venire in rilievo l’esigenza dell’Amministrazione di arginare e risolvere questioni di incompatibilità ambientale.
Come rilevato dalla citata sentenza n. 466/2023 del Consiglio di Stato, il legittimo interesse del dipendente all'assistenza del familiare con disabilità a non essere trasferito ad altra sede senza il proprio consenso, a norma dell'art. 33, comma 5, della l. n. 104 del 1992, recede di fronte a quello, espresso dall'Amministrazione, alla salvaguardia del suo prestigio e alla rimozione di conseguenze per essa pregiudizievoli, createsi proprio in tale sede e nocive al sereno svolgimento del servizio, e ciò a maggior ragione in un settore sensibile, quale è quello degli operatori di polizia, nel quale il rigore della condotta imposto ai dipendenti s'integra strettamente con le connesse esigenze organizzative ed operative dell'Amministrazione
7. Per le ragioni esposte l’appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte appellata, liquidate in complessivi euro 3.000,00 (tremila\00), oltre accessori dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
HA MO, Presidente
Dario Simeoli, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere
VA SC, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA SC | HA MO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.