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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/02/2025, n. 1874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1874 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dr. Mario CODERONI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 4281/2011 del R.G., pendente tra
(C.F. ), con l'Avv. PAOLUCCI ALESSIO, Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE
E
(C.F. ), ( CP_1 C.F._2 CP_2 C.F._3
),
[...]
CONVENUTI CONTUMACI
, con l'Avv. MARTINA ROBERTO;
Controparte_3
, con l'Avv. PAGNIELLO FABRIZIO;
Controparte_4
con gli Avv.ti CICCHIELLO FRANCO e PISANI LUCA;
Controparte_5
TERZI INTERVENUTI
OGGETTO: Divisione di beni caduti in successione.
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “dichiara di non avere nessuna osservazione sul piano di riparto elaborato dal Notaio e conclude come in atti, chiedendo l'assegnazione definitiva dei beni di cui alla sentenza e delle somme come richieste”;
Per l'intervenuta SBANDI: Per tutto quanto sopra contestato, dedotto e ritenuto, la sig.ra insiste affinché l'Ill.mo Tribunale adito le assegni le somme di cui al Controparte_3
Progetto divisionale del Professionista delegato, con provvedimento immediatamente esecutivo o, in subordine, imponga il vincolo.
Pagina 1 di 11 Per l'intervenuto : SI INSISTE affinché l'Ill.mo Tribunale adito le assegni CP_4
all'interveniente le somme di cui al Progetto divisionale del Professionista Controparte_4
delegato (Euro 13.086,00), con provvedimento immediatamente esecutivo o, in subordine, imponga il vincolo;
Per l'intervenuto : Pertanto, sulla scorta delle rassegnate conclusioni, si insiste CP_5
perché previa approvazione da parte del G.I. del progetto divisionale, venga attribuito al creditore ipotecario intervenuto l'importo di € 19.005,83, ovvero quello Controparte_5
ritenuto di giustizia, da prelevarsi dalla maggior somma di € 60.155,80 di spettanza del condividente-debitore Con ordine di svincolo della somma immediatamente CP_1
esecutivo in favore di esso . Controparte_5
MOTIVI DELLA DECISIONE
Domanda di divisione.
1. Determinazione dell'oggetto della causa – Individuazione dei condividenti e delle loro quote – Richiamo delle precedenti statuizioni.
Per quanto riguarda la domanda principale di divisione, occorre preliminarmente richiamare tutti i precedenti provvedimenti già emessi nel presente giudizio e, in particolare:
• la sentenza parziale n. 22091 del 25.11.2017, con la quale veniva dichiarato lo scioglimento della comunione tra le parti, individuati i beni che ne facevano parte, assegnati alcuni di essi, per l'intero, all'attrice , disposta la vendita dei restanti ed accolta la domanda Parte_1
dell'attrice, di riconoscimento, in suo favore, del diritto al rimborso delle spese da lei esclusivamente sostenute per la comunione, da computarsi nella determinazione delle quote e dei conguagli;
• le ordinanze del GU in data 19.05.2021 e in data 10.6/1.07.2022, ove veniva precisato che Per_ la domanda deve intendersi come avente ad oggetto immobili caduti in successione sia di
Per_ sia anche di (marito della padre dell'attrice e
[...] CP_2 Parte_1
nonno paterno dei convenuti e succeduti ad entrambi per CP_1 CP_2
rappresentazione del padre , figlio premorto alla madre e morto prima Persona_2 Per_1
di poter accettare l'eredità del padre ) e si specificavano le rispettive quote di CP_2
comproprietà su tutti i beni, ovvero 1/2 in capo all'attrice ed 1/4 in capo a ciascuno dei convenuti.
Tutte pronunce che vanno confermate;
quanto alla sentenza, perché -come già rilevato
Pagina 2 di 11 nell'ordinanza 19.05.21- non impugnata e, quindi, passata in giudicato e, quanto alle ordinanze, perché frutto di una corretta analisi delle domande e richieste, oltre che rispondenti alle operazioni di vendita eseguite, che hanno riguardato, appunto, tutti gli immobili, nella loro interezza e, dunque, anche le quote già di proprietà del defunto
[...]
CP_2
2. Divisione del compendio.
Occorre quindi procedere al definitivo e completo scioglimento della comunione oggetto di causa, premesse, sul punto, due doverose precisazioni sulle modalità della divisione, a fronte delle richieste di parte attrice e delle proposte del Notaio delegato nella bozza di progetto di distribuzione.
Non si ritiene, infatti, corretto quanto chiesto dalla difesa attrice nella comparsa conclusionale, ovvero di procedere alla divisione parziale, escludendone i beni rimasti invenduti;
al di là della considerazione per cui tale ipotesi andrebbe contro gli stessi interessi dell'attrice, poiché i beni dovrebbero restare in quota indivisa tra tutti i comproprietari, sicché, all'esito di oltre 13 anni di giudizio, non si giungerebbe nemmeno ad una soluzione definitiva della vicenda, non ne sussistono comunque i presupposti, giuridici e fattuali.
La costante giurisprudenza della Cassazione afferma che il principio dell'universalità della divisione non è assoluto, ma derogabile;
tuttavia, la deroga - al di là del caso peculiare dell'esclusione dalla divisione degli immobili abusivi (Cass. SU, n. 25021 del 7.10.2019) - è ammissibile a condizione che vi sia un accordo tra tutti i coeredi, con la precisazione che può essere esplicito, nel caso in cui la divisione parziale sia domandata o condivisa da tutte le parti, o implicito, che si verifica quando, a fronte della domanda di uno dei condividenti, non vi sia opposizione degli altri, anche implicita, nel senso che nessuno dei convenuti richieda una estensione della domanda all'intero asse (Cass. sez. 2, n. 10220 del 29/11/1994 e n. 573 del 12/01/2011; più di recente v. n. 5869 del 24/03/2016 e n. 6931 dell'8/04/2016; vedi anche sez. 6-2, ord. n. 17021 del 10.07.2017, in motivazione).
È evidente come nella specie non sia ravvisabile un consenso, nemmeno implicito, di tutti i condividenti, atteso che l'attrice ha instaurato il giudizio chiedendo la divisione dell'intero compendio e che i convenuti sono rimasti contumaci.
Del resto, una simile soluzione non è nemmeno necessaria, dal momento che il compendio ereditario è tale da consentire una divisione integrale in natura, potendosi soddisfare le quote di tutti i condividenti mediante attribuzione di beni in natura, oltre che del denaro ricavato
Pagina 3 di 11 dalla vendita di alcuni immobili, al netto delle spese.
Per analoghi motivi non è possibile, né opportuno, recepire l'indicazione fornita dal Notaio delegato nel progetto di distribuzione, ovvero quella di assegnare i beni immobili residui
(quelli non venduti e non assegnati all'attrice) ad entrambi i convenuti, in quota indivisa, dal momento che anche in questo caso non si realizzerebbe la divisione completa, ma rimarrebbe una situazione di comproprietà e, inoltre, come si ricava chiaramente dall'art. 720 c.c., per poter assegnare beni congiuntamente a più eredi, è necessaria una loro esplicita richiesta (“o anche in porzioni di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l'attribuzione”).
E poi, come già accennato, il compendio ereditario è tale da consentire una comoda divisibilità in natura tra tutti i condividenti, in proporzione alle rispettive quote ed assegnando a ciascuno di essi una quota uniforme composta da beni immobili e da denaro, così da assolvere pienamente alla disciplina della divisione e, soprattutto, da regolare definitivamente i rapporti tra le parti, senza che residuino situazioni di comproprietà o di beni indivisi.
Fatta salva questa particolarità, per il resto il progetto divisionale del Notaio delegato, dr.
è assolutamente corretto, puntuale, accurato e preciso e, come tale, Persona_3
pienamente condivisibile, non essendo nemmeno stato contestato dall'unica parte costituita.
Nell'attribuzione delle quote e dei beni si terrà conto, ovviamente, di quanto già assegnato ad con la sentenza parziale, del valore concreto delle quote spettanti a ciascuno, Parte_1
del valore degli immobili e del criterio di omogeneità dei lotti.
Pertanto, a , che ha diritto ad una quota del valore di € 396.312,83 (di cui € Parte_1
329.865,60 quale valore della quota al netto delle spese ed € 66.447,23, a titolo di recupero delle spese sostenute, sia quelle riconosciute nella sentenza parziale, sia quelle anticipate nel corso della procedura, secondo i criteri indicati nell'ordinanza del 20.03.2024 e nel progetto di distribuzione del Notaio del 19.06.2024), essendo stati attribuiti beni immobili per Per_3
un valore totale di € 354.500,00, deve essere assegnata, sul ricavato delle vendite, al netto delle spese, la somma residua di € 41.812,84 (arrotondati).
A , vanno assegnati i beni di cui ai lotti 3 e 4 (con riferimento all'ordinanza di CP_1
vendita), ovvero, il lavatoio sito in Roma, Via dei Limoni, n. 52, piano 4, censito al foglio
947, part. 260, sub 13, del valore di € 54.475,00, e l'appartamento sito in Turania, Via del
Pozzetto, censito al foglio 7, part. 691, del valore di € 52.040,00, per un totale di €
106.515,00; per raggiungere il valore della quota netta a lui spettante, di € 164.932,80,
Pagina 4 di 11 devono essergli assegnati € 58.417,80, dal ricavato della vendita;
a vanno CP_2
assegnati i beni di cui ai lotti 9, 10 ed 11, ovvero, l'appartamento sito in Turania, Via Porta
Romana, censito al foglio 3, part 267, del valore di € 99.120,00, il terreno sito in Turania, censito al foglio 7, part 4, semin. Arbor. vigneto, del valore di € 1.819,00, ed il terreno sito in
Turania, censito al foglio 7, part 690, semin. Arb. vigneto, del valore di € 2.100,00, per un totale di € 103.039,00; per raggiungere il valore della quota netta a lui spettante, di €
164.932,80, devono essergli assegnati € 61.893,80, dal ricavato della vendita.
Il totale da assegnare in denaro ai tre condividenti è, quindi, di € 162.124,44, esattamente corrispondente al residuo netto del ricavato della vendita (€ 168.000,00), detratte le spese ancora da saldare (importo dovuto ad AsteGiudiziarie, saldo compensi Notaio delegato, spese di cancellazione da rimborsare agli aggiudicatari, come da tabella, schema 7, a pag. 3 del progetto di distribuzione); a questo proposito, è bene precisare che, mentre le spese in prededuzione possono essere rimborsate immediatamente, le somme dovute ai condividenti, costituendo parte dei lotti assegnati per la divisione, non potranno essere accreditate fino al passaggio in giudicato della sentenza (salvo quanto si dirà, ulteriormente, per le somme assegnate ai due convenuti).
Considerato che con la presente sentenza viene sciolta definitivamente l'intera comunione e che, nella sentenza parziale del 2017, il GU aveva espressamente riservato il provvedimento per la trascrizione “all'esito della vendita, con la sentenza definitiva”, in questa sede -anche al fine di garantire una corretta e completa trascrizione- si riporterà, in dispositivo, l'intera suddivisione, comprensiva degli immobili già assegnati con la precedente pronuncia.
Posizione dei creditori intervenuti.
Per quanto riguarda la posizione e le richieste dei tre creditori intervenuti, non possono che ribadirsi le argomentazioni e conclusioni già svolte nell'ordinanza riservata del 20.03.2024, che qui di seguito si riportano e si integrano, anche alla luce delle memorie conclusive degli intervenuti.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte evidenziato come il giudizio di divisione sia un ordinario giudizio di cognizione, che ha ad oggetto lo scioglimento di una comunione indivisa su uno o più beni;
ne consegue che la fase (eventuale) della vendita dei beni, sebbene veda l'applicazione, a livello prettamente procedurale, di alcune norme del processo esecutivo (quelle specificamente richiamate dall'art. 788 c.p.c.), non ne condivide, tuttavia,
Pagina 5 di 11 natura e finalità, poiché ha il solo scopo di attuare la divisione (cfr. Cass. n. 1199 del
22/01/2010) e non già finalità liquidatorie del patrimonio dei condividenti, per la soddisfazione di eventuali creditori, in attuazione della garanzia prevista dall'art. 2740 c.c..
Anche le Sezioni Unite, con la sentenza n. 18185 del 29/07/2013 – ove pure è stato affermato il principio che la fase della vendita immobiliare nel giudizio divisorio segue le medesime regole processuali della vendita esecutiva, in particolare con l'ammissibilità dell'opposizione ex art. 617 cpc ai provvedimenti del GI – ha comunque precisato che la rilevata affinità tra i due procedimenti è esclusivamente strutturale e non anche sostanziale, rimarcando che “il richiamo a queste disposizioni (quelle di cui agli artt. 576 e ss. cpc ndr) rappresenta
l'adattamento al giudizio divisionale di una tecnica mutuata dall'espropriazione forzata e non incide sulla natura del giudizio divisionale” (così la sentenza citata, in motivazione).
Tale principio è stato in più pronunce affermato persino con riferimento al giudizio di divisione “endoesecutivo” (ovvero quello instaurato nel corso di un procedimento di esecuzione forzata ex art. 601 c.p.c., ove il bene staggito sia in comproprietà con soggetti diversi dal debitore esecutato); la Suprema Corte ha infatti precisato che tale giudizio, pur presentando uno stretto collegamento funzionale con la procedura di espropriazione forzata,
“rimane da essa soggettivamente ed oggettivamente distinto e conserva la propria autonomia
e disciplina, senza che, malgrado il collegamento strumentale con il giudizio esecutivo, possa essere tecnicamente considerato una continuazione ovvero una fase di quello” (così, testualmente, Cass. sez. 3, n. 2889 del 10/05/1982; conformi sez. 2, n. 5718 del 27/06/1987; sez. 3, n. 4499 del 24/02/2011, n. 6072 del 18/04/2012, sez. 6-2, n. 21218 del 2/10/2020).
Scopo del giudizio di divisione in tali casi, infatti, non è quello di completare l'esecuzione forzata, ma soltanto quello di consentire la prosecuzione della procedura di espropriazione, permettendo, da un lato, ai creditori di soddisfare le proprie ragioni sulla porzione (concreta o ideale) dell'immobile appartenente al debitore esecutato e, dall'altro lato, al comproprietario non esecutato, di ottenere l'attribuzione della propria quota, libera da vincoli o dal pignoramento. La finalità principale è dunque quella di disporre lo scioglimento della comunione, secondo le regole ed i criteri propri del giudizio di divisione, dettati in particolare dagli artt. 720 e ss. c.c. e, dunque, dividendo il bene in natura, ove possibile, assegnandolo in caso di richiesta o vendendolo e, una volta completata la fase divisoria, rimettendo gli atti al
Giudice dell'esecuzione, per la riassunzione del procedimento esecutivo nel frattempo sospeso ex art. 601 c.p.c.; il fatto che, anche nel giudizio divisorio endoesecutivo sia previsto
Pagina 6 di 11 che, una volta emessa la sentenza definitiva sullo scioglimento della comunione, gli atti siano rimessi al GE per la prosecuzione dell'espropriazione forzata, dimostra che le questioni relative alla soddisfazione dei creditori esulano dai poteri del giudice della divisione (in quanto mero giudice di cognizione) e dall'ambito del giudizio divisorio.
Del resto, le differenze tra le due procedure si colgono avendo riguardo al fatto che, mentre nell'espropriazione forzata l'unico esito possibile è la vendita dell'immobile (o la sua assegnazione, ma sempre dietro pagamento del prezzo), nella divisione la fase della vendita è soltanto eventuale, potendosi concludere anche con una ripartizione in natura del patrimonio comune o con l'assegnazione dei beni ad uno o più dei condividenti, nel qual caso i creditori non avrebbero alcuna somma su cui soddisfarsi direttamente.
Tali assunti risultano confermati dalla norma sostanziale che regola gli interventi dei creditori nel giudizio di divisione, ovvero l'art. 1113 c.c., e dalle sue interpretazioni ed applicazioni giurisprudenziali, dalle quali si ricava chiaramente come la chiamata in causa e l'intervento dei creditori sono finalizzati esclusivamente a rendere ad essi opponibile la divisione;
anche in caso di intervento effettivo spiegato dal creditore, la giurisprudenza è consolidata nell'affermare che non si tratti di un litisconsorte necessario né di una parte in senso stretto, potendo intervenire «al fine di vigilare sul corretto svolgimento del procedimento divisionale, ovvero proporre opposizione alla divisione non ancora eseguita a seguito di giudizio cui non abbiano partecipato, senza avere alcun potere dispositivo, in quanto non condividenti» (così Cass. sez. 2, n. 19529 del 9/11/2012; si veda anche Cass. n. 10067 del
28/05/2020, secondo cui «l'intervento dei creditori e degli aventi causa dei condividenti è consentito ai soli fini dell'opponibilità delle statuizioni adottate»; conforme Cass. n. 15994 del 28/07/2020).
In altre parole, l'intervento (o la citazione) dei creditori serve, da un lato, a rendere loro opponibile la divisione, nel senso che essi potranno soddisfarsi coattivamente soltanto sulla quota concretamente assegnata al loro debitore (o ai loro debitori) e, dall'altro, a consentire loro - proprio a tutela dell'interesse alla soddisfazione del credito - di vigilare sulla divisione, in modo tale che le ragioni del loro debitore non siano pregiudicate e non gli vengano assegnati beni o porzioni non rispondenti all'effettivo valore della quota. In pratica,
l'intervento -o la chiamata- dei creditori iscritti è posto principalmente a tutela dei condividenti (soprattutto di quelli che non siano debitori), al fine di garantire la opponibilità della divisione e, quindi, di renderla effettiva, onde evitare la possibilità che,
Pagina 7 di 11 successivamente alla pronuncia, vi siano opposizioni, o anche che un creditore si possa soddisfare su beni non assegnati al proprio debitore, facendo valere l'inefficacia della divisione nei suoi confronti.
A fronte di tali univoche e consolidate interpretazioni, non colgono nel segno le pur pregevoli argomentazioni delle difese dei terzi intervenuti.
Non è pertinente la citazione dell'ordinanza della Cassazione, sez. 2, n. 2951 del 7/02/2018, nella parte in cui stabilisce che «il giudizio di divisione si compone di una fase dichiarativa, avente ad oggetto l'accertamento della comunione e del relativo diritto potestativo di chiederne lo scioglimento, e di una esecutiva», poiché tale pronuncia non ha affatto il significato che la difesa vorrebbe attribuirle;
la decisione, che si occupa della questione relativa alla stabilità ed all'efficacia di giudicato della pronuncia che dichiara lo scioglimento della comunione, anche se emessa in forma di ordinanza ex art. 785 c.p.c., si limita, infatti, ad evidenziare la presenza, nell'ambito del giudizio di divisione, di due fasi, la seconda delle quali “esecutiva”, ma nel senso che è diretta a dare attuazione alla divisione, determinandone le modalità (divisione in natura, assegnazione dei beni, vendita), senza che tale espressione abbia nulla a che vedere con il giudizio di esecuzione forzata.
Privo di rilievo, per la risoluzione della problematica qui discussa, è poi il richiamo all'art. 2825, comma 4, c.c., secondo cui «I creditori ipotecari e i cessionari di un partecipante, al quale siano stati assegnati beni diversi da quelli ipotecati o ceduti, possono far valere le loro ragioni anche sulle somme a lui dovute per conguagli o, qualora sia stata attribuita una somma di danaro in luogo di beni in natura, possono far valere le loro ragioni su tale somma, con prelazione determinata dalla data di iscrizione o di trascrizione dei titoli rispettivi, nel limite però del valore dei beni precedentemente ipotecati o ceduti»; è infatti evidente che si tratta di una norma di carattere sostanziale, che però non può giungere a mutare od estendere la natura, l'oggetto e le finalità del procedimento di divisione, come sopra ben delineate, né, tanto meno, ad assegnare al giudice della cognizione ordinaria poteri propri del giudice dell'esecuzione. In altre parole, la disposizione stabilisce soltanto il mantenimento della garanzia dei creditori sui beni o sulle somme che siano stati assegnati al condividente proprio debitore, fermo restando che tali garanzie dovranno pur sempre essere
“fatte valere” nelle forme del processo esecutivo;
né, chiaramente, vale invocare il principio di economia processuale, non potendo certo tale principio legittimare l'abolizione delle differenze tra giudizio di cognizione e processo esecutivo ed introdurre, nel primo, istituti e
Pagina 8 di 11 strumenti tipici del secondo.
Peraltro, dal momento che ai debitori sono stati anche assegnati dei beni immobili in natura, per valori ampiamente superiori ai crediti vantati dagli intervenuti, questi ultimi non soffrono alcuna perdita di garanzia e possono ben soddisfarsi su tali beni.
In ogni caso, è bene precisare che, essendo i convenuti rimasti contumaci e non avendo, quindi, avanzato alcuna domanda di assegnazione dei beni e delle somme, le stesse resteranno comunque depositate sul conto aperto dal Notaio delegato, e vincolate all'ordine del Giudice, sicché i creditori potranno ben attivare ogni forma di tutela a loro favore (ad esempio, il pignoramento), onde evitarne la sottrazione o l'occultamento.
Spese di lite.
Per quanto riguarda le spese di lite, deve richiamarsi il principio costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, essendo il giudizio di divisione svolto nell'interesse comune, le spese devono essere di regola compensate, mentre vale il principio della soccombenza per le vicende processuali occasionate da eventuali conflitti di interesse insorti nel corso del giudizio (in tal senso Cass., sez. 2, 13/06/2019, n. 15926) e, in particolare, in caso di domande accessorie infondate e/o di eccessive pretese o di inutili resistenze da parte di alcuno dei condividenti (Cass. sez. 2, n. 3083 del 13/02/2006; n. 3024 del 7/02/2011, n. 22903 del 8/10/2013 e, da ultimo, n. 1635 del 24/01/2020). I compensi del
CTU, anticipati dall'attrice, sono già stati considerati nel piano di riparto.
Con riferimento ai creditori intervenuti, nulla deve essere disposto sulle spese, considerata la loro peculiare posizione e l'impossibilità di configurare una soccombenza in capo ai convenuti, né, peraltro, risultando formulata espressamente da alcuno di essi richiesta di condanna alla refusione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa n. 4281/2011, ogni diversa domanda, eccezione e difesa rigettata, così provvede:
- dichiara lo scioglimento delle comunioni ereditarie costituitesi tra le parti, per successione Per_ di nato a [...] in data [...], deceduto il 5.05.1996, e CP_2
nata a [...], in data [...] e deceduta il 15.01.2009, sul compendio
[...]
immobiliare indicato nella sentenza parziale n. 22091/2017, pubblicata il 25.11.2017;
Pagina 9 di 11 - dichiara che gli eredi legittimi sono, anche per accettazione tacita, , Parte_1 [...]
, e , questi ultimi due in quanto succeduti per rappresentazione del CP_1 CP_2
padre , e che gli stessi sono divenuti comproprietari dei suddetti immobili, Persona_2
rispettivamente, per la quota di 1/2 (un mezzo), e per la quota di 1/4 (un Parte_1
quarto) ciascuno, e;
CP_1 CP_2
- dispone che la divisione avvenga in natura, mediante attribuzione alle parti dei seguenti lotti:
➢ alla sig.ra (C.F. ) è attribuito il lotto A), Parte_1 C.F._1
comprendente i seguenti beni immobili, in proprietà esclusiva, per l'intero (la numerazione segue quella della sentenza parziale del 2017):
3) appartamento sito in Roma, Via del Limoni, n. 52, piano secondo, int. 7, censito al Catasto fabbricati del Comune di Roma al foglio 947, part. 260, subalterno 7, valore € 146.250,00;
4) appartamento sito in Roma, Via del Limoni, n. 52, piano terzo, int. 10, censito al Catasto fabbricati del Comune di Roma al foglio 947, part. 260, subalterno 10, valore € 146.250,00;
6) locale cantina, sito in Roma, via dei Limoni, n. 52, piano interrato, censito al Catasto fabbricati del Comune di Roma al foglio 947, part. 260, subalterno 16, valore € 22.000,00;
7) locale box, sito in Roma, via dei Limoni, n. 52, piano quarto, censito al Catasto fabbricati del Comune di Roma al foglio 947, part. 260, subalterno 19, valore € 40.000,00; nel lotto è compresa anche la somma di denaro di € 41.812,84;
➢ al sig. (C.F. ) è attribuito il lotto B), CP_1 C.F._2
comprendente i seguenti beni immobili, in proprietà esclusiva, per l'intero:
5) locale soffitta/lavatoio, sito in Roma, Via dei Limoni, n. 52, piano quarto, censito al
Catasto fabbricati del Comune di Roma al foglio 947, part. 260, subalterno 13, valore €
54.475,00;
8) appartamento sito in Turania, Via del Pozzetto snc, piano terra, censito al Catasto
Fabbricati del Comune di Turania al foglio 7, part. 691, valore € 52.040,00; nel lotto è compresa anche la somma di denaro di € 58.417,80;
➢ al sig. ( ) è attribuito il lotto C), comprendente CP_2 CodiceFiscale_3
i seguenti beni immobili, in proprietà esclusiva, per l'intero:
9) appartamento sito in Turania, Via Porta Romana, piano terra, piano primo, piano secondo, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Turania al foglio 3, part. 267, valore €
99.120,00;
Pagina 10 di 11 10) Terreno sito in Turania, distinto al Catasto Terreni del Comune di Turania al foglio 7, part. 4, qualità semin-arbor, superficie are 21, valore € 2.100,00;
11) Terreno sito in Turania, distinto al Catasto Terreni del Comune di Turania al foglio 7, part. 690, qualità vigneto, superficie are 18, valore € 1.819,00; nel lotto è compresa anche la somma di denaro di € 61.893,80;
- ordina alla competente Agenzia del Territorio / Conservatoria dei Registri Immobiliari, la trascrizione della presente sentenza ai sensi di legge, da eseguirsi a cura delle parti;
- dispone che il ricavato delle vendite degli altri immobili, di € 168.000,00, oltre alle somme sopra assegnate ai condividenti, sia così ulteriormente distribuito, in prededuzione:
• € 4.333,00, in favore del Notaio delegato, dr. a titolo di saldo per compensi Persona_3
e rimborso spese, come già liquidati con decreto del GU del 20.03.2024;
• € 366,00, in favore di AsteGiudiziarie spa, quale saldo compensi;
• € 588,00, in favore dell'aggiudicatario Euro Service Group, a titolo di rimborso per spese di cancellazione gravami;
• € 588,00 in favore dell'aggiudicatario a titolo di rimborso per spese di Persona_4
cancellazione gravami;
- autorizza il Notaio delegato, dr. a svincolare e prelevare le somme a lui Persona_3
liquidate a titolo di compensi e di rimborso spese, nonché a corrispondere le ulteriori somme liquidate in prededuzione, emettendo i relativi mandati di pagamento;
con effetto immediato dalla pubblicazione della presente sentenza;
- autorizza il Notaio delegato allo svincolo ed al pagamento della somma di € 41.812,84, in favore di , al passaggio in giudicato della sentenza;
Parte_1
- dispone che le somme di denaro assegnate a (€ 58.417,80) e CP_1 CP_2
(€ 61.893,80) restino depositate sul conto corrente intestato alla procedura e vincolato all'ordine del Giudice;
- compensa integralmente le spese di lite tra la parte attrice ed i convenuti;
- nulla sulle spese, in relazione ai terzi intervenuti.
Così deciso in Roma, in data 5/02/2025.
Il Giudice
Dr. Mario Coderoni
Pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dr. Mario CODERONI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 4281/2011 del R.G., pendente tra
(C.F. ), con l'Avv. PAOLUCCI ALESSIO, Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE
E
(C.F. ), ( CP_1 C.F._2 CP_2 C.F._3
),
[...]
CONVENUTI CONTUMACI
, con l'Avv. MARTINA ROBERTO;
Controparte_3
, con l'Avv. PAGNIELLO FABRIZIO;
Controparte_4
con gli Avv.ti CICCHIELLO FRANCO e PISANI LUCA;
Controparte_5
TERZI INTERVENUTI
OGGETTO: Divisione di beni caduti in successione.
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “dichiara di non avere nessuna osservazione sul piano di riparto elaborato dal Notaio e conclude come in atti, chiedendo l'assegnazione definitiva dei beni di cui alla sentenza e delle somme come richieste”;
Per l'intervenuta SBANDI: Per tutto quanto sopra contestato, dedotto e ritenuto, la sig.ra insiste affinché l'Ill.mo Tribunale adito le assegni le somme di cui al Controparte_3
Progetto divisionale del Professionista delegato, con provvedimento immediatamente esecutivo o, in subordine, imponga il vincolo.
Pagina 1 di 11 Per l'intervenuto : SI INSISTE affinché l'Ill.mo Tribunale adito le assegni CP_4
all'interveniente le somme di cui al Progetto divisionale del Professionista Controparte_4
delegato (Euro 13.086,00), con provvedimento immediatamente esecutivo o, in subordine, imponga il vincolo;
Per l'intervenuto : Pertanto, sulla scorta delle rassegnate conclusioni, si insiste CP_5
perché previa approvazione da parte del G.I. del progetto divisionale, venga attribuito al creditore ipotecario intervenuto l'importo di € 19.005,83, ovvero quello Controparte_5
ritenuto di giustizia, da prelevarsi dalla maggior somma di € 60.155,80 di spettanza del condividente-debitore Con ordine di svincolo della somma immediatamente CP_1
esecutivo in favore di esso . Controparte_5
MOTIVI DELLA DECISIONE
Domanda di divisione.
1. Determinazione dell'oggetto della causa – Individuazione dei condividenti e delle loro quote – Richiamo delle precedenti statuizioni.
Per quanto riguarda la domanda principale di divisione, occorre preliminarmente richiamare tutti i precedenti provvedimenti già emessi nel presente giudizio e, in particolare:
• la sentenza parziale n. 22091 del 25.11.2017, con la quale veniva dichiarato lo scioglimento della comunione tra le parti, individuati i beni che ne facevano parte, assegnati alcuni di essi, per l'intero, all'attrice , disposta la vendita dei restanti ed accolta la domanda Parte_1
dell'attrice, di riconoscimento, in suo favore, del diritto al rimborso delle spese da lei esclusivamente sostenute per la comunione, da computarsi nella determinazione delle quote e dei conguagli;
• le ordinanze del GU in data 19.05.2021 e in data 10.6/1.07.2022, ove veniva precisato che Per_ la domanda deve intendersi come avente ad oggetto immobili caduti in successione sia di
Per_ sia anche di (marito della padre dell'attrice e
[...] CP_2 Parte_1
nonno paterno dei convenuti e succeduti ad entrambi per CP_1 CP_2
rappresentazione del padre , figlio premorto alla madre e morto prima Persona_2 Per_1
di poter accettare l'eredità del padre ) e si specificavano le rispettive quote di CP_2
comproprietà su tutti i beni, ovvero 1/2 in capo all'attrice ed 1/4 in capo a ciascuno dei convenuti.
Tutte pronunce che vanno confermate;
quanto alla sentenza, perché -come già rilevato
Pagina 2 di 11 nell'ordinanza 19.05.21- non impugnata e, quindi, passata in giudicato e, quanto alle ordinanze, perché frutto di una corretta analisi delle domande e richieste, oltre che rispondenti alle operazioni di vendita eseguite, che hanno riguardato, appunto, tutti gli immobili, nella loro interezza e, dunque, anche le quote già di proprietà del defunto
[...]
CP_2
2. Divisione del compendio.
Occorre quindi procedere al definitivo e completo scioglimento della comunione oggetto di causa, premesse, sul punto, due doverose precisazioni sulle modalità della divisione, a fronte delle richieste di parte attrice e delle proposte del Notaio delegato nella bozza di progetto di distribuzione.
Non si ritiene, infatti, corretto quanto chiesto dalla difesa attrice nella comparsa conclusionale, ovvero di procedere alla divisione parziale, escludendone i beni rimasti invenduti;
al di là della considerazione per cui tale ipotesi andrebbe contro gli stessi interessi dell'attrice, poiché i beni dovrebbero restare in quota indivisa tra tutti i comproprietari, sicché, all'esito di oltre 13 anni di giudizio, non si giungerebbe nemmeno ad una soluzione definitiva della vicenda, non ne sussistono comunque i presupposti, giuridici e fattuali.
La costante giurisprudenza della Cassazione afferma che il principio dell'universalità della divisione non è assoluto, ma derogabile;
tuttavia, la deroga - al di là del caso peculiare dell'esclusione dalla divisione degli immobili abusivi (Cass. SU, n. 25021 del 7.10.2019) - è ammissibile a condizione che vi sia un accordo tra tutti i coeredi, con la precisazione che può essere esplicito, nel caso in cui la divisione parziale sia domandata o condivisa da tutte le parti, o implicito, che si verifica quando, a fronte della domanda di uno dei condividenti, non vi sia opposizione degli altri, anche implicita, nel senso che nessuno dei convenuti richieda una estensione della domanda all'intero asse (Cass. sez. 2, n. 10220 del 29/11/1994 e n. 573 del 12/01/2011; più di recente v. n. 5869 del 24/03/2016 e n. 6931 dell'8/04/2016; vedi anche sez. 6-2, ord. n. 17021 del 10.07.2017, in motivazione).
È evidente come nella specie non sia ravvisabile un consenso, nemmeno implicito, di tutti i condividenti, atteso che l'attrice ha instaurato il giudizio chiedendo la divisione dell'intero compendio e che i convenuti sono rimasti contumaci.
Del resto, una simile soluzione non è nemmeno necessaria, dal momento che il compendio ereditario è tale da consentire una divisione integrale in natura, potendosi soddisfare le quote di tutti i condividenti mediante attribuzione di beni in natura, oltre che del denaro ricavato
Pagina 3 di 11 dalla vendita di alcuni immobili, al netto delle spese.
Per analoghi motivi non è possibile, né opportuno, recepire l'indicazione fornita dal Notaio delegato nel progetto di distribuzione, ovvero quella di assegnare i beni immobili residui
(quelli non venduti e non assegnati all'attrice) ad entrambi i convenuti, in quota indivisa, dal momento che anche in questo caso non si realizzerebbe la divisione completa, ma rimarrebbe una situazione di comproprietà e, inoltre, come si ricava chiaramente dall'art. 720 c.c., per poter assegnare beni congiuntamente a più eredi, è necessaria una loro esplicita richiesta (“o anche in porzioni di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l'attribuzione”).
E poi, come già accennato, il compendio ereditario è tale da consentire una comoda divisibilità in natura tra tutti i condividenti, in proporzione alle rispettive quote ed assegnando a ciascuno di essi una quota uniforme composta da beni immobili e da denaro, così da assolvere pienamente alla disciplina della divisione e, soprattutto, da regolare definitivamente i rapporti tra le parti, senza che residuino situazioni di comproprietà o di beni indivisi.
Fatta salva questa particolarità, per il resto il progetto divisionale del Notaio delegato, dr.
è assolutamente corretto, puntuale, accurato e preciso e, come tale, Persona_3
pienamente condivisibile, non essendo nemmeno stato contestato dall'unica parte costituita.
Nell'attribuzione delle quote e dei beni si terrà conto, ovviamente, di quanto già assegnato ad con la sentenza parziale, del valore concreto delle quote spettanti a ciascuno, Parte_1
del valore degli immobili e del criterio di omogeneità dei lotti.
Pertanto, a , che ha diritto ad una quota del valore di € 396.312,83 (di cui € Parte_1
329.865,60 quale valore della quota al netto delle spese ed € 66.447,23, a titolo di recupero delle spese sostenute, sia quelle riconosciute nella sentenza parziale, sia quelle anticipate nel corso della procedura, secondo i criteri indicati nell'ordinanza del 20.03.2024 e nel progetto di distribuzione del Notaio del 19.06.2024), essendo stati attribuiti beni immobili per Per_3
un valore totale di € 354.500,00, deve essere assegnata, sul ricavato delle vendite, al netto delle spese, la somma residua di € 41.812,84 (arrotondati).
A , vanno assegnati i beni di cui ai lotti 3 e 4 (con riferimento all'ordinanza di CP_1
vendita), ovvero, il lavatoio sito in Roma, Via dei Limoni, n. 52, piano 4, censito al foglio
947, part. 260, sub 13, del valore di € 54.475,00, e l'appartamento sito in Turania, Via del
Pozzetto, censito al foglio 7, part. 691, del valore di € 52.040,00, per un totale di €
106.515,00; per raggiungere il valore della quota netta a lui spettante, di € 164.932,80,
Pagina 4 di 11 devono essergli assegnati € 58.417,80, dal ricavato della vendita;
a vanno CP_2
assegnati i beni di cui ai lotti 9, 10 ed 11, ovvero, l'appartamento sito in Turania, Via Porta
Romana, censito al foglio 3, part 267, del valore di € 99.120,00, il terreno sito in Turania, censito al foglio 7, part 4, semin. Arbor. vigneto, del valore di € 1.819,00, ed il terreno sito in
Turania, censito al foglio 7, part 690, semin. Arb. vigneto, del valore di € 2.100,00, per un totale di € 103.039,00; per raggiungere il valore della quota netta a lui spettante, di €
164.932,80, devono essergli assegnati € 61.893,80, dal ricavato della vendita.
Il totale da assegnare in denaro ai tre condividenti è, quindi, di € 162.124,44, esattamente corrispondente al residuo netto del ricavato della vendita (€ 168.000,00), detratte le spese ancora da saldare (importo dovuto ad AsteGiudiziarie, saldo compensi Notaio delegato, spese di cancellazione da rimborsare agli aggiudicatari, come da tabella, schema 7, a pag. 3 del progetto di distribuzione); a questo proposito, è bene precisare che, mentre le spese in prededuzione possono essere rimborsate immediatamente, le somme dovute ai condividenti, costituendo parte dei lotti assegnati per la divisione, non potranno essere accreditate fino al passaggio in giudicato della sentenza (salvo quanto si dirà, ulteriormente, per le somme assegnate ai due convenuti).
Considerato che con la presente sentenza viene sciolta definitivamente l'intera comunione e che, nella sentenza parziale del 2017, il GU aveva espressamente riservato il provvedimento per la trascrizione “all'esito della vendita, con la sentenza definitiva”, in questa sede -anche al fine di garantire una corretta e completa trascrizione- si riporterà, in dispositivo, l'intera suddivisione, comprensiva degli immobili già assegnati con la precedente pronuncia.
Posizione dei creditori intervenuti.
Per quanto riguarda la posizione e le richieste dei tre creditori intervenuti, non possono che ribadirsi le argomentazioni e conclusioni già svolte nell'ordinanza riservata del 20.03.2024, che qui di seguito si riportano e si integrano, anche alla luce delle memorie conclusive degli intervenuti.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte evidenziato come il giudizio di divisione sia un ordinario giudizio di cognizione, che ha ad oggetto lo scioglimento di una comunione indivisa su uno o più beni;
ne consegue che la fase (eventuale) della vendita dei beni, sebbene veda l'applicazione, a livello prettamente procedurale, di alcune norme del processo esecutivo (quelle specificamente richiamate dall'art. 788 c.p.c.), non ne condivide, tuttavia,
Pagina 5 di 11 natura e finalità, poiché ha il solo scopo di attuare la divisione (cfr. Cass. n. 1199 del
22/01/2010) e non già finalità liquidatorie del patrimonio dei condividenti, per la soddisfazione di eventuali creditori, in attuazione della garanzia prevista dall'art. 2740 c.c..
Anche le Sezioni Unite, con la sentenza n. 18185 del 29/07/2013 – ove pure è stato affermato il principio che la fase della vendita immobiliare nel giudizio divisorio segue le medesime regole processuali della vendita esecutiva, in particolare con l'ammissibilità dell'opposizione ex art. 617 cpc ai provvedimenti del GI – ha comunque precisato che la rilevata affinità tra i due procedimenti è esclusivamente strutturale e non anche sostanziale, rimarcando che “il richiamo a queste disposizioni (quelle di cui agli artt. 576 e ss. cpc ndr) rappresenta
l'adattamento al giudizio divisionale di una tecnica mutuata dall'espropriazione forzata e non incide sulla natura del giudizio divisionale” (così la sentenza citata, in motivazione).
Tale principio è stato in più pronunce affermato persino con riferimento al giudizio di divisione “endoesecutivo” (ovvero quello instaurato nel corso di un procedimento di esecuzione forzata ex art. 601 c.p.c., ove il bene staggito sia in comproprietà con soggetti diversi dal debitore esecutato); la Suprema Corte ha infatti precisato che tale giudizio, pur presentando uno stretto collegamento funzionale con la procedura di espropriazione forzata,
“rimane da essa soggettivamente ed oggettivamente distinto e conserva la propria autonomia
e disciplina, senza che, malgrado il collegamento strumentale con il giudizio esecutivo, possa essere tecnicamente considerato una continuazione ovvero una fase di quello” (così, testualmente, Cass. sez. 3, n. 2889 del 10/05/1982; conformi sez. 2, n. 5718 del 27/06/1987; sez. 3, n. 4499 del 24/02/2011, n. 6072 del 18/04/2012, sez. 6-2, n. 21218 del 2/10/2020).
Scopo del giudizio di divisione in tali casi, infatti, non è quello di completare l'esecuzione forzata, ma soltanto quello di consentire la prosecuzione della procedura di espropriazione, permettendo, da un lato, ai creditori di soddisfare le proprie ragioni sulla porzione (concreta o ideale) dell'immobile appartenente al debitore esecutato e, dall'altro lato, al comproprietario non esecutato, di ottenere l'attribuzione della propria quota, libera da vincoli o dal pignoramento. La finalità principale è dunque quella di disporre lo scioglimento della comunione, secondo le regole ed i criteri propri del giudizio di divisione, dettati in particolare dagli artt. 720 e ss. c.c. e, dunque, dividendo il bene in natura, ove possibile, assegnandolo in caso di richiesta o vendendolo e, una volta completata la fase divisoria, rimettendo gli atti al
Giudice dell'esecuzione, per la riassunzione del procedimento esecutivo nel frattempo sospeso ex art. 601 c.p.c.; il fatto che, anche nel giudizio divisorio endoesecutivo sia previsto
Pagina 6 di 11 che, una volta emessa la sentenza definitiva sullo scioglimento della comunione, gli atti siano rimessi al GE per la prosecuzione dell'espropriazione forzata, dimostra che le questioni relative alla soddisfazione dei creditori esulano dai poteri del giudice della divisione (in quanto mero giudice di cognizione) e dall'ambito del giudizio divisorio.
Del resto, le differenze tra le due procedure si colgono avendo riguardo al fatto che, mentre nell'espropriazione forzata l'unico esito possibile è la vendita dell'immobile (o la sua assegnazione, ma sempre dietro pagamento del prezzo), nella divisione la fase della vendita è soltanto eventuale, potendosi concludere anche con una ripartizione in natura del patrimonio comune o con l'assegnazione dei beni ad uno o più dei condividenti, nel qual caso i creditori non avrebbero alcuna somma su cui soddisfarsi direttamente.
Tali assunti risultano confermati dalla norma sostanziale che regola gli interventi dei creditori nel giudizio di divisione, ovvero l'art. 1113 c.c., e dalle sue interpretazioni ed applicazioni giurisprudenziali, dalle quali si ricava chiaramente come la chiamata in causa e l'intervento dei creditori sono finalizzati esclusivamente a rendere ad essi opponibile la divisione;
anche in caso di intervento effettivo spiegato dal creditore, la giurisprudenza è consolidata nell'affermare che non si tratti di un litisconsorte necessario né di una parte in senso stretto, potendo intervenire «al fine di vigilare sul corretto svolgimento del procedimento divisionale, ovvero proporre opposizione alla divisione non ancora eseguita a seguito di giudizio cui non abbiano partecipato, senza avere alcun potere dispositivo, in quanto non condividenti» (così Cass. sez. 2, n. 19529 del 9/11/2012; si veda anche Cass. n. 10067 del
28/05/2020, secondo cui «l'intervento dei creditori e degli aventi causa dei condividenti è consentito ai soli fini dell'opponibilità delle statuizioni adottate»; conforme Cass. n. 15994 del 28/07/2020).
In altre parole, l'intervento (o la citazione) dei creditori serve, da un lato, a rendere loro opponibile la divisione, nel senso che essi potranno soddisfarsi coattivamente soltanto sulla quota concretamente assegnata al loro debitore (o ai loro debitori) e, dall'altro, a consentire loro - proprio a tutela dell'interesse alla soddisfazione del credito - di vigilare sulla divisione, in modo tale che le ragioni del loro debitore non siano pregiudicate e non gli vengano assegnati beni o porzioni non rispondenti all'effettivo valore della quota. In pratica,
l'intervento -o la chiamata- dei creditori iscritti è posto principalmente a tutela dei condividenti (soprattutto di quelli che non siano debitori), al fine di garantire la opponibilità della divisione e, quindi, di renderla effettiva, onde evitare la possibilità che,
Pagina 7 di 11 successivamente alla pronuncia, vi siano opposizioni, o anche che un creditore si possa soddisfare su beni non assegnati al proprio debitore, facendo valere l'inefficacia della divisione nei suoi confronti.
A fronte di tali univoche e consolidate interpretazioni, non colgono nel segno le pur pregevoli argomentazioni delle difese dei terzi intervenuti.
Non è pertinente la citazione dell'ordinanza della Cassazione, sez. 2, n. 2951 del 7/02/2018, nella parte in cui stabilisce che «il giudizio di divisione si compone di una fase dichiarativa, avente ad oggetto l'accertamento della comunione e del relativo diritto potestativo di chiederne lo scioglimento, e di una esecutiva», poiché tale pronuncia non ha affatto il significato che la difesa vorrebbe attribuirle;
la decisione, che si occupa della questione relativa alla stabilità ed all'efficacia di giudicato della pronuncia che dichiara lo scioglimento della comunione, anche se emessa in forma di ordinanza ex art. 785 c.p.c., si limita, infatti, ad evidenziare la presenza, nell'ambito del giudizio di divisione, di due fasi, la seconda delle quali “esecutiva”, ma nel senso che è diretta a dare attuazione alla divisione, determinandone le modalità (divisione in natura, assegnazione dei beni, vendita), senza che tale espressione abbia nulla a che vedere con il giudizio di esecuzione forzata.
Privo di rilievo, per la risoluzione della problematica qui discussa, è poi il richiamo all'art. 2825, comma 4, c.c., secondo cui «I creditori ipotecari e i cessionari di un partecipante, al quale siano stati assegnati beni diversi da quelli ipotecati o ceduti, possono far valere le loro ragioni anche sulle somme a lui dovute per conguagli o, qualora sia stata attribuita una somma di danaro in luogo di beni in natura, possono far valere le loro ragioni su tale somma, con prelazione determinata dalla data di iscrizione o di trascrizione dei titoli rispettivi, nel limite però del valore dei beni precedentemente ipotecati o ceduti»; è infatti evidente che si tratta di una norma di carattere sostanziale, che però non può giungere a mutare od estendere la natura, l'oggetto e le finalità del procedimento di divisione, come sopra ben delineate, né, tanto meno, ad assegnare al giudice della cognizione ordinaria poteri propri del giudice dell'esecuzione. In altre parole, la disposizione stabilisce soltanto il mantenimento della garanzia dei creditori sui beni o sulle somme che siano stati assegnati al condividente proprio debitore, fermo restando che tali garanzie dovranno pur sempre essere
“fatte valere” nelle forme del processo esecutivo;
né, chiaramente, vale invocare il principio di economia processuale, non potendo certo tale principio legittimare l'abolizione delle differenze tra giudizio di cognizione e processo esecutivo ed introdurre, nel primo, istituti e
Pagina 8 di 11 strumenti tipici del secondo.
Peraltro, dal momento che ai debitori sono stati anche assegnati dei beni immobili in natura, per valori ampiamente superiori ai crediti vantati dagli intervenuti, questi ultimi non soffrono alcuna perdita di garanzia e possono ben soddisfarsi su tali beni.
In ogni caso, è bene precisare che, essendo i convenuti rimasti contumaci e non avendo, quindi, avanzato alcuna domanda di assegnazione dei beni e delle somme, le stesse resteranno comunque depositate sul conto aperto dal Notaio delegato, e vincolate all'ordine del Giudice, sicché i creditori potranno ben attivare ogni forma di tutela a loro favore (ad esempio, il pignoramento), onde evitarne la sottrazione o l'occultamento.
Spese di lite.
Per quanto riguarda le spese di lite, deve richiamarsi il principio costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, essendo il giudizio di divisione svolto nell'interesse comune, le spese devono essere di regola compensate, mentre vale il principio della soccombenza per le vicende processuali occasionate da eventuali conflitti di interesse insorti nel corso del giudizio (in tal senso Cass., sez. 2, 13/06/2019, n. 15926) e, in particolare, in caso di domande accessorie infondate e/o di eccessive pretese o di inutili resistenze da parte di alcuno dei condividenti (Cass. sez. 2, n. 3083 del 13/02/2006; n. 3024 del 7/02/2011, n. 22903 del 8/10/2013 e, da ultimo, n. 1635 del 24/01/2020). I compensi del
CTU, anticipati dall'attrice, sono già stati considerati nel piano di riparto.
Con riferimento ai creditori intervenuti, nulla deve essere disposto sulle spese, considerata la loro peculiare posizione e l'impossibilità di configurare una soccombenza in capo ai convenuti, né, peraltro, risultando formulata espressamente da alcuno di essi richiesta di condanna alla refusione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa n. 4281/2011, ogni diversa domanda, eccezione e difesa rigettata, così provvede:
- dichiara lo scioglimento delle comunioni ereditarie costituitesi tra le parti, per successione Per_ di nato a [...] in data [...], deceduto il 5.05.1996, e CP_2
nata a [...], in data [...] e deceduta il 15.01.2009, sul compendio
[...]
immobiliare indicato nella sentenza parziale n. 22091/2017, pubblicata il 25.11.2017;
Pagina 9 di 11 - dichiara che gli eredi legittimi sono, anche per accettazione tacita, , Parte_1 [...]
, e , questi ultimi due in quanto succeduti per rappresentazione del CP_1 CP_2
padre , e che gli stessi sono divenuti comproprietari dei suddetti immobili, Persona_2
rispettivamente, per la quota di 1/2 (un mezzo), e per la quota di 1/4 (un Parte_1
quarto) ciascuno, e;
CP_1 CP_2
- dispone che la divisione avvenga in natura, mediante attribuzione alle parti dei seguenti lotti:
➢ alla sig.ra (C.F. ) è attribuito il lotto A), Parte_1 C.F._1
comprendente i seguenti beni immobili, in proprietà esclusiva, per l'intero (la numerazione segue quella della sentenza parziale del 2017):
3) appartamento sito in Roma, Via del Limoni, n. 52, piano secondo, int. 7, censito al Catasto fabbricati del Comune di Roma al foglio 947, part. 260, subalterno 7, valore € 146.250,00;
4) appartamento sito in Roma, Via del Limoni, n. 52, piano terzo, int. 10, censito al Catasto fabbricati del Comune di Roma al foglio 947, part. 260, subalterno 10, valore € 146.250,00;
6) locale cantina, sito in Roma, via dei Limoni, n. 52, piano interrato, censito al Catasto fabbricati del Comune di Roma al foglio 947, part. 260, subalterno 16, valore € 22.000,00;
7) locale box, sito in Roma, via dei Limoni, n. 52, piano quarto, censito al Catasto fabbricati del Comune di Roma al foglio 947, part. 260, subalterno 19, valore € 40.000,00; nel lotto è compresa anche la somma di denaro di € 41.812,84;
➢ al sig. (C.F. ) è attribuito il lotto B), CP_1 C.F._2
comprendente i seguenti beni immobili, in proprietà esclusiva, per l'intero:
5) locale soffitta/lavatoio, sito in Roma, Via dei Limoni, n. 52, piano quarto, censito al
Catasto fabbricati del Comune di Roma al foglio 947, part. 260, subalterno 13, valore €
54.475,00;
8) appartamento sito in Turania, Via del Pozzetto snc, piano terra, censito al Catasto
Fabbricati del Comune di Turania al foglio 7, part. 691, valore € 52.040,00; nel lotto è compresa anche la somma di denaro di € 58.417,80;
➢ al sig. ( ) è attribuito il lotto C), comprendente CP_2 CodiceFiscale_3
i seguenti beni immobili, in proprietà esclusiva, per l'intero:
9) appartamento sito in Turania, Via Porta Romana, piano terra, piano primo, piano secondo, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Turania al foglio 3, part. 267, valore €
99.120,00;
Pagina 10 di 11 10) Terreno sito in Turania, distinto al Catasto Terreni del Comune di Turania al foglio 7, part. 4, qualità semin-arbor, superficie are 21, valore € 2.100,00;
11) Terreno sito in Turania, distinto al Catasto Terreni del Comune di Turania al foglio 7, part. 690, qualità vigneto, superficie are 18, valore € 1.819,00; nel lotto è compresa anche la somma di denaro di € 61.893,80;
- ordina alla competente Agenzia del Territorio / Conservatoria dei Registri Immobiliari, la trascrizione della presente sentenza ai sensi di legge, da eseguirsi a cura delle parti;
- dispone che il ricavato delle vendite degli altri immobili, di € 168.000,00, oltre alle somme sopra assegnate ai condividenti, sia così ulteriormente distribuito, in prededuzione:
• € 4.333,00, in favore del Notaio delegato, dr. a titolo di saldo per compensi Persona_3
e rimborso spese, come già liquidati con decreto del GU del 20.03.2024;
• € 366,00, in favore di AsteGiudiziarie spa, quale saldo compensi;
• € 588,00, in favore dell'aggiudicatario Euro Service Group, a titolo di rimborso per spese di cancellazione gravami;
• € 588,00 in favore dell'aggiudicatario a titolo di rimborso per spese di Persona_4
cancellazione gravami;
- autorizza il Notaio delegato, dr. a svincolare e prelevare le somme a lui Persona_3
liquidate a titolo di compensi e di rimborso spese, nonché a corrispondere le ulteriori somme liquidate in prededuzione, emettendo i relativi mandati di pagamento;
con effetto immediato dalla pubblicazione della presente sentenza;
- autorizza il Notaio delegato allo svincolo ed al pagamento della somma di € 41.812,84, in favore di , al passaggio in giudicato della sentenza;
Parte_1
- dispone che le somme di denaro assegnate a (€ 58.417,80) e CP_1 CP_2
(€ 61.893,80) restino depositate sul conto corrente intestato alla procedura e vincolato all'ordine del Giudice;
- compensa integralmente le spese di lite tra la parte attrice ed i convenuti;
- nulla sulle spese, in relazione ai terzi intervenuti.
Così deciso in Roma, in data 5/02/2025.
Il Giudice
Dr. Mario Coderoni
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