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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 03/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Proc. n. 2868/2022 R.G.
IL GIUDICE
letti gli atti del procedimento in epigrafe richiamato;
esaminata la documentazione prodotta;
preso atto del contenuto delle deduzioni, eccezioni e conclusioni rassegnate dall'avv. Salvatore
Sammarro per parte opponente e dalla dott.ssa Rossella Scalercio per parte opposta, nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c., depositate per via telematica entro il termine all'uopo precedentemente accordato e qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
pqm
decide la causa come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, a seguito di discussione come da note sostitutive dell'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 2868 del R.G.A.C. 2022 (avente ad oggetto opposizione ad ordinanza ingiunzione), promossa da:
(c.f. , in proprio e in qualità di titolare Parte_1 C.F._1 dell'omonima azienda Agricola , rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Parte_1
Sammarro;
- opponente - contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del direttore pro tempore, rappresentato dai Funzionari dott.sse Rossella Scalercio,
e ; Parte_2 Parte_3
- parte opposta -
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integramente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato per via telematica il 9.12.2022 l'odierna ricorrente - in proprio e nella qualità di titolare dell'omonima azienda Agricola - ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza ingiunzione n. 181/2022, emessa in data 12.7.2022 (prot. 26076 del 28.10.2022) e notificata il 10.11.2022, con la quale l' le aveva Controparte_1 ingiunto di pagare la complessiva somma di € 4.338,75 (di cui € 4.320,00 per sanzioni amministrative ed € 18,75 per spese di notifica), in ragione dell'asserita violazione dell'art. 3, commi 3 e 3-quater del d.l. 22.2.2002 n. 12, convertito nella legge 73/02 (come modificato dall'art. 22 del d. lgs. n. 151/2015), “per aver occupati irregolarmente in regime di sommerso in data 27.11.2019 il minore in età non lavorativa (nato in [...] il [...])”, come Per_1 accertata con Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. CS00000/2020-197-01 del
23.01.2020.
Nel merito, ha dedotto i motivi di opposizione così compendiati: “
1. Nullità dell'ordinanza ingiunzione in quanto il minore non prestava attività lavorativa presso l'Azienda Per_1
Agricola “Pucci Lorenzina”; “
2. Nullità derivata dell'ordinanza-Ingiunzione n. 181/2022 per difetto di motivazione e nullità del verbale presupposto (nr. CS00000/2020-197-01 del 23/01/2020)
- violazione del diritto di difesa e del contraddittorio”; “
3. Applicazione dell'art. 4 co.1, lett. a) e b) L. 183/2010 e modifiche della L. 92 del 2012 (riforma Fornero)”; “
4. Applicazione del D.Lgs. 151 del 2015 art. 22 co.1 lett. a)”; “5. Valutazione discrezionale della sanzione da parte dell'organo giudicante, ex art. 11, L. 689 del 1981, come modificata ex art. 3 co. 3 secondo periodo, D. L. nr.
12 del 2002. Successiva condotta del ricorrente”, così invocando l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1. In via preliminare, disporre la sospensione dell'ordinanza ingiunzione impugnata stante la fondatezza delle motivazioni in fatto e in diritto addotte nel ricorso;
2. In via Principale ed nel merito accogliere il ricorso dichiarando nulla e/o annullabile e/o illegittima e/o inefficace e/o irregolare e/o improduttiva di effetti giuridici l'ordinanza1ingiunzione n. 181/2022 emanata dall' in data 12.07.2022 e notificata in data Controparte_1
10.11.2022 per tutti i motivi di cui in narrativa.
3. In via subordinata ricalcolare la sanzione amministrativa inflitta, ed oggi opposta, alla luce della L. 183 del 2010 art. 4 co. 1 lett. a) nel limite di 1.000,00; 4. In via ulteriormente gradata ricalcolare la sanzione inflitta, ed oggi opposta, alla luce del D.L. 12/2002 integrato dall'art. 22 lett. a) L. 151 del 2015 nel limite di 1.500,00; Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, Nel caso di mancato accoglimento del presente ricorso la compensazione delle spese di lite”.
Con memoria depositata telematicamente il 28.9.2023 si è costituito in giudizio l'
[...]
, il quale ha contestato gli assunti di parte ricorrente insistendo Controparte_1 per il rigetto del ricorso e la conferma dell'ordinanza ingiunzione opposta, con il favore delle spese di lite.
Il giudizio veniva istruita a mezzo produzione documentale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Giova preliminarmente evidenziare come, per giurisprudenza ampiamente consolidata, “nel procedimento di opposizione al provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria, l'amministrazione - pur essendo formalmente convenuta in giudizio - assume sostanzialmente la veste di attrice;
spetta, quindi, ad essa, ai sensi dell'art. 2697 c.c., fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro riferibilità all'intimato, mentre compete all'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi o estintivi” (ex multis, Cass. Civ., sez. I, n. 5277/07).
In ordine, poi, all'efficacia probatoria dei verbali ispettivi deve rilevarsi che - secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione (ex multis, Cassazione civile, sez. lav., 14/05/2014, n. 10427) -
“l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano priva di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche, infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità. Si è infatti affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. L, Sentenza n. 15073 del 06/06/2008; Sez. L,
Sentenza n. 3525 del 22/02/2005) il principio secondo il quale i verbali redatti dai funzionali degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori”.
2. Ciò premesso e venendo all'esame del merito della questione per cui pende il presente giudizio, va disattesa l'eccezione, sollevata da parte ricorrente, di nullità derivata dell'ordinanza-ingiunzione impugnata per asserita nullità del verbale presupposto, con conseguente violazione del proprio diritto di difesa, per avere l' - successivamente alla notifica del verbale unico di CP_1 accertamento - negato l'accesso agli atti del procedimento, impedendo alla l'esatta Pt_1 conoscenza degli elementi fattuali raccolti nel corso dell'istruttoria da parte dell' . CP_1
Invero, il giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione è un giudizio che - pur formalmente strutturato come opposizione all'atto che ha irrogato la sanzione - ha sostanzialmente ad oggetto il rapporto giuridico di obbligazione sottostante, e cioè l'accertamento della conformità della sanzione ai casi, alle forme e all'entità previsti dalla legge, atteso che si fa valere il diritto a non essere sottoposto a una prestazione patrimoniale se non nei casi espressamente previsti dalla legge stessa
(Cass. Civ. Sez. Unite n. 1786 del 2010).
Inoltre, in questa sede, il sindacato del giudice - pur nei limiti dei motivi di ricorso - è esteso alla validità sostanziale del provvedimento sanzionatorio, attraverso l'esame autonomo della ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto della violazione contestata.
Pertanto, considerato che nel presente giudizio sono stati depositati, tra l'altro, gli atti ispettivi oggetto della domanda di accesso (e precisamente il verbale delle dichiarazioni rese in sede di accesso ispettivo dai lavoratori), non può ritenersi che il diritto di difesa del ricorrente sia stato compromesso dal diniego dell'accesso ai documenti dell'istruttoria contenenti le predette dichiarazioni. Peraltro, l'accesso ai documenti inerenti alla fase istruttoria, conclusasi con l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione in esame, non è indispensabile per curare o difendere gli interessi giuridicamente rilevanti del datore di lavoro, considerato che la compiuta conoscenza dei fatti e delle violazioni contestate risulta assicurata dal verbale di accertamento, ferma la possibilità di ottenere accertamenti istruttori nel corso del giudizio (cfr. Cons. Stato n. 5779 del 2014, in tema di accesso agli atti del procedimento ispettivo e tutela della riservatezza dei lavoratori che hanno reso dichiarazioni in sede ispettiva).
2.1 Del pari priva di pregio risulta la doglianza con cui è stata lamentata la mancata audizione dell'interessato che ne ha fatto richiesta in sede amministrativa, trattandosi di profilo che non comporta la nullità del provvedimento, in quanto - riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto - gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale
(in tal senso, ex multis, Cassazione civile, sez. un., 28/01/2010, n. 1786).
3. Venendo all'esame del merito della questione oggetto di scrutinio nel presente procedimento, ritiene questo Tribunale che l'amministrazione resistente - la quale ha irrogato la sanzione di cui all'ordinanza ingiunzione opposta sul presupposto dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente ed il lavoratore - abbia fornito prova della sussistenza dei Per_1 presupposti di legge per procedere alla contestazione di cui all'ordinanza ingiunzione per cui è causa.
In particolare, l'ordinanza ingiunzione impugnata trova il proprio fondamento nel processo verbale di primo accesso ispettivo n. 150/155/162 del 27.11.2019 e negli allegati verbali in cui sono state raccolte le dichiarazioni rese agli ispettori dagli stessi lavoratori presenti durante l'accesso presso i luoghi dell'azienda dell'opponente, le cui emergenze sono poi confluite nel successivo Verbale
Unico di Accertamento e Notificazione n. CS00000/2020-197-01 del 23.01.2020.
I verbalizzanti hanno verificato la presenza - in data 27.11.2019, tra gli altri - del lavoratore
[...]
intento allo svolgimento di attività lavorativa consistita nella raccolta di mandarini. Per_1
E' da ritenere che un'attestazione di tal fatta - nella specifica parte in cui si dà atto della circostanza che il predetto lavoratore, in occasione del controllo del 27.11.2019, fosse intento a lavorare - sia munita della fidefacienza prevista dall'art. 2700 c.c. e, quindi, costituisca piena prova di quanto in esso attestato fino a querela di falso, trattandosi di profilo fattuale coperto da pubblica fede
(giacché caduto sotto la diretta percezione dei pubblici ufficiali verbalizzanti senza margini di valutazione soggettiva), superabile, quindi, non già da una prova testimoniale di segno contrario, ma soltanto attraverso la proposizione dello specifico rimedio di cui agli artt. 221 e segg. c.p.c., invero non esperito nel caso specifico.
Ed infatti, è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale in esame come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgimento dei fatti. Inoltre, in sede di dichiarazioni spontanee rese al momento dell'ispezione, il predetto lavoratore ha inequivocabilmente dichiarato: “… questa mattina sono venuto a raccogliere mandarini con Per_2
e . Il mio orario di lavoro è dalle ore 7,00 alle ore 14,00”.
[...] Persona_3
D'altra parte, anche il lavoratore , ascoltato in sede di accesso, ha confermato che Persona_2
“…Raccolgo insieme a . Parte_4 Per_4 Per_1
Alla luce del costante insegnamento giurisprudenziale della Suprema Corte, non si può dubitare che la verbalizzazione delle dichiarazioni rese dai predetti soggetti sia assistita da fede privilegiata, essendo i verbalizzanti pubblici ufficiali, con la conseguenza che tali verbali fanno fede fino a querela di falso del fatto che i soggetti suddetti abbiano reso tali dichiarazioni. Non può essere quindi, posto in dubbio che le dichiarazioni siano state rese dai predetti lavoratori nei termini riportati nei verbali.
La giurisprudenza di legittimità ha, poi, precisato - per quanto riguarda in particolare le dichiarazioni rese dai lavoratori interrogati in sede ispettiva - che il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice di merito, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro contenuto in concorso di altri elementi consentano al giudice di ritenere provati i fatti in questione (Cass. civ., sez. lav. n.
24416 del 2008).
Ciò anche in presenza di dichiarazioni testimoniali di segno opposto e all'esito della valutazione complessiva di tutto il materiale probatorio offerto (Cass. Civ. sez. lav. n. 24208 del 2020). La valutazione complessiva delle risultanze istruttorie, infatti, consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da questi riferite in sede di deposizione in giudizio (cfr. Cass. n. 24208 del
2020; Cass. n. 17555 del 2002).
Il compendio probatorio emerso è univoco, non sussistendo elementi di segno contrario idonei a scalfire le conclusioni cui è pervenuto l' . Controparte_1
Pertanto, sulla scorta di tale complessivo ordine di ragioni, l'opposizione formulata da parte ricorrente è infondata, sicché l'ordinanza ingiunzione opposta deve essere confermata integralmente.
4. Deve, poi, essere rigettata la domanda del ricorrente relativa alla rideterminazione della sanzione e l'ordinanza ingiunzione deve essere confermata anche in relazione all'ammontare della sanzione irrogata ai sensi dell'art. 3, commi 3 e 3-quater D.L. n. 12 del 2002 - nella versione vigente al momento della commissione del fatto (ossia quella modificata dall'art. 22 del D.Lgs. n. 151/2015) - dal momento che l'Amministrazione si è mantenuta entro i limiti edittali previsti dalla legge e ha applicato una sanzione congrua in relazione alla gravità del fatto contestato, tenuto conto dell'aumento di legge previsto dal comma 3-quater d.l. cit. venendo in rilievo un “minore in età non lavorativa” (ed infatti, il minore è nato in [...] il [...]). Per_1
5. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo le disposizioni di cui al D.M. n. 55/2014 e ss. mm. e ii., tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente prestata e del basso livello di complessità delle questioni affrontate (nello specifico, € 400,00 per la fase di studio;
€ 400,00 per la fase introduttiva;
€ 800,00 per la fase di trattazione ed € 800,00 per la fase decisionale), oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2868/2022 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione proposta da parte ricorrente e, per l'effetto, conferma l'ordinanza ingiunzione opposta.
2) Condanna l'opponente a rifondere - in favore dell' Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore - le spese di lite del presente giudizio,
[...] che liquida in € 1.920,00, oltre accessori come per legge, ai sensi dell'art. 9, comma 2 del decreto legislativo 149/2015.
Così deciso in Castrovillari, il 21 dicembre 2024.
Il Giudice
dott. Matteo Prato
Proc. n. 2868/2022 R.G.
IL GIUDICE
letti gli atti del procedimento in epigrafe richiamato;
esaminata la documentazione prodotta;
preso atto del contenuto delle deduzioni, eccezioni e conclusioni rassegnate dall'avv. Salvatore
Sammarro per parte opponente e dalla dott.ssa Rossella Scalercio per parte opposta, nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c., depositate per via telematica entro il termine all'uopo precedentemente accordato e qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
pqm
decide la causa come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, a seguito di discussione come da note sostitutive dell'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 2868 del R.G.A.C. 2022 (avente ad oggetto opposizione ad ordinanza ingiunzione), promossa da:
(c.f. , in proprio e in qualità di titolare Parte_1 C.F._1 dell'omonima azienda Agricola , rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Parte_1
Sammarro;
- opponente - contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del direttore pro tempore, rappresentato dai Funzionari dott.sse Rossella Scalercio,
e ; Parte_2 Parte_3
- parte opposta -
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integramente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato per via telematica il 9.12.2022 l'odierna ricorrente - in proprio e nella qualità di titolare dell'omonima azienda Agricola - ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza ingiunzione n. 181/2022, emessa in data 12.7.2022 (prot. 26076 del 28.10.2022) e notificata il 10.11.2022, con la quale l' le aveva Controparte_1 ingiunto di pagare la complessiva somma di € 4.338,75 (di cui € 4.320,00 per sanzioni amministrative ed € 18,75 per spese di notifica), in ragione dell'asserita violazione dell'art. 3, commi 3 e 3-quater del d.l. 22.2.2002 n. 12, convertito nella legge 73/02 (come modificato dall'art. 22 del d. lgs. n. 151/2015), “per aver occupati irregolarmente in regime di sommerso in data 27.11.2019 il minore in età non lavorativa (nato in [...] il [...])”, come Per_1 accertata con Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. CS00000/2020-197-01 del
23.01.2020.
Nel merito, ha dedotto i motivi di opposizione così compendiati: “
1. Nullità dell'ordinanza ingiunzione in quanto il minore non prestava attività lavorativa presso l'Azienda Per_1
Agricola “Pucci Lorenzina”; “
2. Nullità derivata dell'ordinanza-Ingiunzione n. 181/2022 per difetto di motivazione e nullità del verbale presupposto (nr. CS00000/2020-197-01 del 23/01/2020)
- violazione del diritto di difesa e del contraddittorio”; “
3. Applicazione dell'art. 4 co.1, lett. a) e b) L. 183/2010 e modifiche della L. 92 del 2012 (riforma Fornero)”; “
4. Applicazione del D.Lgs. 151 del 2015 art. 22 co.1 lett. a)”; “5. Valutazione discrezionale della sanzione da parte dell'organo giudicante, ex art. 11, L. 689 del 1981, come modificata ex art. 3 co. 3 secondo periodo, D. L. nr.
12 del 2002. Successiva condotta del ricorrente”, così invocando l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1. In via preliminare, disporre la sospensione dell'ordinanza ingiunzione impugnata stante la fondatezza delle motivazioni in fatto e in diritto addotte nel ricorso;
2. In via Principale ed nel merito accogliere il ricorso dichiarando nulla e/o annullabile e/o illegittima e/o inefficace e/o irregolare e/o improduttiva di effetti giuridici l'ordinanza1ingiunzione n. 181/2022 emanata dall' in data 12.07.2022 e notificata in data Controparte_1
10.11.2022 per tutti i motivi di cui in narrativa.
3. In via subordinata ricalcolare la sanzione amministrativa inflitta, ed oggi opposta, alla luce della L. 183 del 2010 art. 4 co. 1 lett. a) nel limite di 1.000,00; 4. In via ulteriormente gradata ricalcolare la sanzione inflitta, ed oggi opposta, alla luce del D.L. 12/2002 integrato dall'art. 22 lett. a) L. 151 del 2015 nel limite di 1.500,00; Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, Nel caso di mancato accoglimento del presente ricorso la compensazione delle spese di lite”.
Con memoria depositata telematicamente il 28.9.2023 si è costituito in giudizio l'
[...]
, il quale ha contestato gli assunti di parte ricorrente insistendo Controparte_1 per il rigetto del ricorso e la conferma dell'ordinanza ingiunzione opposta, con il favore delle spese di lite.
Il giudizio veniva istruita a mezzo produzione documentale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Giova preliminarmente evidenziare come, per giurisprudenza ampiamente consolidata, “nel procedimento di opposizione al provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria, l'amministrazione - pur essendo formalmente convenuta in giudizio - assume sostanzialmente la veste di attrice;
spetta, quindi, ad essa, ai sensi dell'art. 2697 c.c., fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro riferibilità all'intimato, mentre compete all'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi o estintivi” (ex multis, Cass. Civ., sez. I, n. 5277/07).
In ordine, poi, all'efficacia probatoria dei verbali ispettivi deve rilevarsi che - secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione (ex multis, Cassazione civile, sez. lav., 14/05/2014, n. 10427) -
“l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano priva di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche, infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità. Si è infatti affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. L, Sentenza n. 15073 del 06/06/2008; Sez. L,
Sentenza n. 3525 del 22/02/2005) il principio secondo il quale i verbali redatti dai funzionali degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori”.
2. Ciò premesso e venendo all'esame del merito della questione per cui pende il presente giudizio, va disattesa l'eccezione, sollevata da parte ricorrente, di nullità derivata dell'ordinanza-ingiunzione impugnata per asserita nullità del verbale presupposto, con conseguente violazione del proprio diritto di difesa, per avere l' - successivamente alla notifica del verbale unico di CP_1 accertamento - negato l'accesso agli atti del procedimento, impedendo alla l'esatta Pt_1 conoscenza degli elementi fattuali raccolti nel corso dell'istruttoria da parte dell' . CP_1
Invero, il giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione è un giudizio che - pur formalmente strutturato come opposizione all'atto che ha irrogato la sanzione - ha sostanzialmente ad oggetto il rapporto giuridico di obbligazione sottostante, e cioè l'accertamento della conformità della sanzione ai casi, alle forme e all'entità previsti dalla legge, atteso che si fa valere il diritto a non essere sottoposto a una prestazione patrimoniale se non nei casi espressamente previsti dalla legge stessa
(Cass. Civ. Sez. Unite n. 1786 del 2010).
Inoltre, in questa sede, il sindacato del giudice - pur nei limiti dei motivi di ricorso - è esteso alla validità sostanziale del provvedimento sanzionatorio, attraverso l'esame autonomo della ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto della violazione contestata.
Pertanto, considerato che nel presente giudizio sono stati depositati, tra l'altro, gli atti ispettivi oggetto della domanda di accesso (e precisamente il verbale delle dichiarazioni rese in sede di accesso ispettivo dai lavoratori), non può ritenersi che il diritto di difesa del ricorrente sia stato compromesso dal diniego dell'accesso ai documenti dell'istruttoria contenenti le predette dichiarazioni. Peraltro, l'accesso ai documenti inerenti alla fase istruttoria, conclusasi con l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione in esame, non è indispensabile per curare o difendere gli interessi giuridicamente rilevanti del datore di lavoro, considerato che la compiuta conoscenza dei fatti e delle violazioni contestate risulta assicurata dal verbale di accertamento, ferma la possibilità di ottenere accertamenti istruttori nel corso del giudizio (cfr. Cons. Stato n. 5779 del 2014, in tema di accesso agli atti del procedimento ispettivo e tutela della riservatezza dei lavoratori che hanno reso dichiarazioni in sede ispettiva).
2.1 Del pari priva di pregio risulta la doglianza con cui è stata lamentata la mancata audizione dell'interessato che ne ha fatto richiesta in sede amministrativa, trattandosi di profilo che non comporta la nullità del provvedimento, in quanto - riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto - gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale
(in tal senso, ex multis, Cassazione civile, sez. un., 28/01/2010, n. 1786).
3. Venendo all'esame del merito della questione oggetto di scrutinio nel presente procedimento, ritiene questo Tribunale che l'amministrazione resistente - la quale ha irrogato la sanzione di cui all'ordinanza ingiunzione opposta sul presupposto dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente ed il lavoratore - abbia fornito prova della sussistenza dei Per_1 presupposti di legge per procedere alla contestazione di cui all'ordinanza ingiunzione per cui è causa.
In particolare, l'ordinanza ingiunzione impugnata trova il proprio fondamento nel processo verbale di primo accesso ispettivo n. 150/155/162 del 27.11.2019 e negli allegati verbali in cui sono state raccolte le dichiarazioni rese agli ispettori dagli stessi lavoratori presenti durante l'accesso presso i luoghi dell'azienda dell'opponente, le cui emergenze sono poi confluite nel successivo Verbale
Unico di Accertamento e Notificazione n. CS00000/2020-197-01 del 23.01.2020.
I verbalizzanti hanno verificato la presenza - in data 27.11.2019, tra gli altri - del lavoratore
[...]
intento allo svolgimento di attività lavorativa consistita nella raccolta di mandarini. Per_1
E' da ritenere che un'attestazione di tal fatta - nella specifica parte in cui si dà atto della circostanza che il predetto lavoratore, in occasione del controllo del 27.11.2019, fosse intento a lavorare - sia munita della fidefacienza prevista dall'art. 2700 c.c. e, quindi, costituisca piena prova di quanto in esso attestato fino a querela di falso, trattandosi di profilo fattuale coperto da pubblica fede
(giacché caduto sotto la diretta percezione dei pubblici ufficiali verbalizzanti senza margini di valutazione soggettiva), superabile, quindi, non già da una prova testimoniale di segno contrario, ma soltanto attraverso la proposizione dello specifico rimedio di cui agli artt. 221 e segg. c.p.c., invero non esperito nel caso specifico.
Ed infatti, è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale in esame come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgimento dei fatti. Inoltre, in sede di dichiarazioni spontanee rese al momento dell'ispezione, il predetto lavoratore ha inequivocabilmente dichiarato: “… questa mattina sono venuto a raccogliere mandarini con Per_2
e . Il mio orario di lavoro è dalle ore 7,00 alle ore 14,00”.
[...] Persona_3
D'altra parte, anche il lavoratore , ascoltato in sede di accesso, ha confermato che Persona_2
“…Raccolgo insieme a . Parte_4 Per_4 Per_1
Alla luce del costante insegnamento giurisprudenziale della Suprema Corte, non si può dubitare che la verbalizzazione delle dichiarazioni rese dai predetti soggetti sia assistita da fede privilegiata, essendo i verbalizzanti pubblici ufficiali, con la conseguenza che tali verbali fanno fede fino a querela di falso del fatto che i soggetti suddetti abbiano reso tali dichiarazioni. Non può essere quindi, posto in dubbio che le dichiarazioni siano state rese dai predetti lavoratori nei termini riportati nei verbali.
La giurisprudenza di legittimità ha, poi, precisato - per quanto riguarda in particolare le dichiarazioni rese dai lavoratori interrogati in sede ispettiva - che il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice di merito, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro contenuto in concorso di altri elementi consentano al giudice di ritenere provati i fatti in questione (Cass. civ., sez. lav. n.
24416 del 2008).
Ciò anche in presenza di dichiarazioni testimoniali di segno opposto e all'esito della valutazione complessiva di tutto il materiale probatorio offerto (Cass. Civ. sez. lav. n. 24208 del 2020). La valutazione complessiva delle risultanze istruttorie, infatti, consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da questi riferite in sede di deposizione in giudizio (cfr. Cass. n. 24208 del
2020; Cass. n. 17555 del 2002).
Il compendio probatorio emerso è univoco, non sussistendo elementi di segno contrario idonei a scalfire le conclusioni cui è pervenuto l' . Controparte_1
Pertanto, sulla scorta di tale complessivo ordine di ragioni, l'opposizione formulata da parte ricorrente è infondata, sicché l'ordinanza ingiunzione opposta deve essere confermata integralmente.
4. Deve, poi, essere rigettata la domanda del ricorrente relativa alla rideterminazione della sanzione e l'ordinanza ingiunzione deve essere confermata anche in relazione all'ammontare della sanzione irrogata ai sensi dell'art. 3, commi 3 e 3-quater D.L. n. 12 del 2002 - nella versione vigente al momento della commissione del fatto (ossia quella modificata dall'art. 22 del D.Lgs. n. 151/2015) - dal momento che l'Amministrazione si è mantenuta entro i limiti edittali previsti dalla legge e ha applicato una sanzione congrua in relazione alla gravità del fatto contestato, tenuto conto dell'aumento di legge previsto dal comma 3-quater d.l. cit. venendo in rilievo un “minore in età non lavorativa” (ed infatti, il minore è nato in [...] il [...]). Per_1
5. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo le disposizioni di cui al D.M. n. 55/2014 e ss. mm. e ii., tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente prestata e del basso livello di complessità delle questioni affrontate (nello specifico, € 400,00 per la fase di studio;
€ 400,00 per la fase introduttiva;
€ 800,00 per la fase di trattazione ed € 800,00 per la fase decisionale), oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2868/2022 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione proposta da parte ricorrente e, per l'effetto, conferma l'ordinanza ingiunzione opposta.
2) Condanna l'opponente a rifondere - in favore dell' Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore - le spese di lite del presente giudizio,
[...] che liquida in € 1.920,00, oltre accessori come per legge, ai sensi dell'art. 9, comma 2 del decreto legislativo 149/2015.
Così deciso in Castrovillari, il 21 dicembre 2024.
Il Giudice
dott. Matteo Prato