CA
Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/07/2025, n. 2405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2405 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
1
Reg. gen. Sez. Lav. N. 2035/2022
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere Dott.ssa Rossana Taverna Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 04/07/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 2035 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Bartolo Giuseppe Parte_1
Senatore giusta procura in atti
APPELLANTE
E
in persona del p.t., rappresentato e Controparte_1 CP_2 difeso dall'avv. Francesco Paolo Cavalcanti come da procura in atti,
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, n. 98/2022, pubblicata in data 27/01/2022 2
___________________
Con ricorso al Tribunale di Latina in funzione di giudice del lavoro depositato il 8.1.2020, chiedeva di: a) accertare la violazione posta Parte_1 in essere dal quale datore di lavoro, per avere imposto Controparte_1
l'attività lavorativa per n. 44 domeniche senza consentire il godimento del riposo compensativo e la relativa indennità prescritta dall'art. 24 CCNL con condanna al pagamento di € 5.238,00; b) l'accertamento del diritto al risarcimento del danno da usura psicofisica per aver lavorato n. 91 domeniche corrispondenti al settimo giorno consecutivo lavorativo con condanna del Comune al pagamento di € 11.740,00. A sostegno della domanda, premesso di essere dipendente del dal 1.1.1993 con qualifica di vigile CP_1 CP_1 urbano, rappresentava che nell'ambito dell'organizzazione dell'attività lavorativa predisposta dal Comune di aveva lavorato, in violazione CP_1 dell'art. 36 della Costituzione, della legge e della contrattazione collettiva, per sette giorni su sette e senza godere del riposo compensativo previsto dall'art. 24 CCNL di settore in riferimento al periodo temporale compreso tra il
1.1.2012 e il 30.12.2018.
Si costituiva in giudizio il evidenziando che l'indennità Controparte_1 di turnazione di cui all'art. 22 CCNL è finalizzata al ristoro della prestazione domenicale ed eccepiva la non cumulabilità dell'indennità di turnazione rispetto alle indennità previste per il lavoro festivo. Rilevava che, discostandosi dal sistema c.d. “a scalare” generalmente impiegato, aveva adottato un diverso meccanismo secondo il quale il lavoratore presta servizio anche oltre sei giorni consecutivi, riposando sempre due domeniche al mese unitamente al sabato successivo alla domenica di servizio.
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale rigettava il ricorso e condannava la ricorrente al pagamento delle spese processuali. In merito alla prima domanda, osservava il Tribunale che l'indennità di cui all'art. 22 CCNL Regioni e Autonomie Locali è finalizzata a compensare il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario lavorativo allorquando la prestazione lavorativa cada in una giornata festiva infrasettimanale o in quella domenicale, mentre presupposto applicativo dell'indennità ex art. 24 CCNL di categoria è 3
proprio l'eccezionalità della prestazione resa oltre l'orario lavorativo e nel giorno deputato al riposo settimanale.
Con riferimento alla domanda risarcitoria, il Tribunale osservava che parte ricorrente avrebbe dovuto formulare una domanda volta ad ottenere declaratoria di illegittimità dell'atto deliberativo del sistema di turnazione applicato ai vigili urbani del Comune con eventuale richiesta di ripristino della turnazione “a scalare” su sei giorni settimanali mentre si era limitata a chiedere al Tribunale una valutazione sulla idoneità del sistema di turnazione a garantire il riposo del dipendente. Pertanto, motivava il rigetto richiamando i principi enunciati dalla Corte Costituzione con sent. n. 146/71 che ha sancito “che il sistema di turnazione per come strutturato consenta comunque al dipendente il pieno recupero delle energie psico-fisiche attraverso il riposo per due giorni consecutivi a week end alternati (in luogo di un giorno a settimana sempre variabile), garantendo, quindi, a seguito della intera settimana lavorata, due giorni di riposo consecutivi entro i quindici giorni successivi. Tale sistema di turnazione certamente consente il pieno recupero delle energie psicofisiche e garantisce al lavoratore una migliore organizzazione della propria vita personale e familiare, tale per cui non risulta configurabile il danno evento (lesione del diritto al riposo) posto a fondamento della domanda risarcitoria”.
Avverso tale pronuncia ha proposto tempestivo appello Parte_1 chiedendo, in riforma della stessa, l'accoglimento delle domande formulate con l'originario ricorso introduttivo. Con il primo motivo l'appellante deduce erroneità della sentenza per non avere il Tribunale interpretato correttamente le emergenze processuali e per aver disatteso il principio di non contestazione.
Osserva l'appellante che l'attività lavorativa dei vigili urbani è articolata in 36 ore settimanali su cinque giorni lavorativi con fruizione del riposo settimanale nelle giornate di sabato e di domenica e che proprio per tale ragione il CCNL di settore ha previsto diversi benefici economici e riposi compensativi qualora la prestazione ricada nelle giornate destinate al riposo. Ribadisce la diversa natura delle due domande proposte posto che nel primo gruppo di domeniche l'istante non avrebbe goduto della maggiorazione retributiva e del riposo compensativo previsti dall'art. 24 CCNL di settore, nel secondo gruppo di domeniche l'istante avrebbe lavorato persino sette giorni su sette, ben oltre le 36 ore settimanali. 4
Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 24 CCNL di riferimento. Secondo la tesi dell'appellante il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere non sussistenti i presupposti per il riconoscimento dell'indennità di cui all'art. 24 CCNL e nell'affermare il divieto di cumulo tra la suddetta indennità con quella di turnazione ex art. 22 CCNL. Sostiene che dalla documentazione in atti risulta incontestato che la , nei periodi Pt_1 indicati, non ha goduto dei riposi compensativi per cui avrebbe pieno diritto ad ottenere le maggiorazioni di cui all'art. 24, comma primo, parimenti, dall'esame delle buste paga, emerge che il è inadempiente anche CP_1 rispetto alla corresponsione delle indennità di turnazione di cui all'art. 22
CCNL.
In riferimento alla seconda domanda, deduce l'appellante di aver individuato analiticamente nel ricorso introduttivo il numero di domeniche in cui la non solo ha effettuato la prestazione nel giorno deputato al Pt_1 riposo settimanale, ma ha prestato la propria attività per il settimo giorno consecutivo. Dunque, nelle domeniche indicate ha lavorato fino a 42 ore settimanali in violazione dell'art. 36 Cost., della legge e delle disposizioni della contrattazione collettiva. Assume l'erroneità dell'argomentazione del Tribunale secondo la quale la domanda di risarcimento non può essere vagliata perché avrebbe presupposto istanza di declaratoria di illegittimità della deliberazione sui turni lavorativi richiamando un indirizzo giurisprudenziale secondo il quale occorre distinguere tra gli atti di macro-organizzazione rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo e gli atti di micro- organizzazione appartenenti alla sfera giurisdizionale del giudice ordinario. Nel merito, l'appellante sostiene che il Giudice di prime cure avrebbe errato: a) nel ritenere non sussistente il danno da usura psico- fisica per le prestazioni lavorative rese nel settimo giorno consecutivo;
b) nel non riconoscere responsabilità ex art. 2087 c.c. del c) nel negare alla Controparte_1 ricorrente il riconoscimento degli emolumenti previsti dal CCNL senza distinguere tra lavoro reso nel settimo giorno e lavoro domenicale e senza motivare adeguatamente sul punto;
d) nel ritenere non provato il danno lamentato dalla ricorrente in termini di natura psico-fisica che, quanto “all'an”, è sorretto da presunzione assoluta. 5
Con ultimo motivo di gravame censura il capo della sentenza relativo alle spese di lite, per violazione dell'art. 92 c.p.c., per avere il giudice di prime cure omesso di compensare le spese nonostante la complessità delle questioni trattate e la copiosa giurisprudenza richiamata attestante contrastanti orientamenti giurisprudenziali in materia.
Si è costituito nel grado il eccependo in rito Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello e nel merito l'infondatezza dello stesso. Ha inoltre riproposto l'eccezione di parziale prescrizione dei crediti rivendicati.
Nel merito, ha ribadito che la disposizione di cui all'art. 24 CCNL fa riferimento a “particolari esigenze di servizio” sicché non trova applicazione nelle ipotesi in cui l'ordinario assetto di servizio sia basato su un orario di lavoro distribuito su tutti i giorni della settimana. Ha evidenziato che dalla documentazione in atti emerge che la ha percepito, oltre all'indennità Pt_1 di turnazione ex art. 22 – avente carattere onnicomprensivo- anche altri emolumenti accessori venendo remunerata per quanto a lei spettante. In riferimento alla seconda domanda, ha rilevato che dalla documentazione prodotta non emerge alcuna sistematicità del rinvio del giorno di riposo settimanale e della misura di tale differimento e che difettano le necessarie disposizioni di servizio che dimostrino la mancata fruizione del riposo compensativo per esigenze aziendali.
La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa con sentenza contestuale.
L'eccezione pregiudiziale di inammissibilità del gravame per difetto di specificità dei motivi di appello è infondata. L'appellante, infatti, non si è limitato a richiamare il contenuto degli scritti difensivi di primo grado, ma ha individuato con precisione i capi della sentenza oggetto di censura e li ha confutati, sia pure richiamando gli argomenti illustrati nelle difese articolate in corso di causa, a suo dire erroneamente disattese dal Tribunale.
Nel merito l'appello non può trovare accoglimento, dovendosi richiamare, anche ai sensi dell'art. 18, disp. att., c.p.c., le argomentazioni di questa Corte in analoga fattispecie definita con sentenza n. 764/2025 del
25.2.2025. 6
Con il primo motivo, l'appellante deduce che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che il “riposo” indicato dal Comune di si riferisca al riposo CP_1 compensativo per la prestazione lavorativa effettuata nella giornata di domenica della settimana precedente posto che, secondo la tesi dell'appellante,
i vigili urbani lavorano per 36 ore settimanali su cinque giorni lavorativi fruendo, dunque, del riposo nelle giornate del sabato e della domenica. Tale censura è infondata. In realtà, come emerge chiaramente dal prospetto delle presenze (cd. badge) in atti, la era tenuta a lavorare per sei ore al Pt_1 giorno per sei giorni alla settimana, talché, se i giorni di riposo settimanali fossero stati due, l'orario lavorativo settimanale sarebbe stato di 30 ore, non già di 36, come, per altro, affermato dalla stessa lavoratrice. Dunque, dalla disamina della documentazione in atti emerge che l'attività lavorativa della si articolava in sei giorni lavorativi più uno di riposo, quest'ultimo da Pt_1 recuperare nel caso di prestazione svolta nella giornata domenicale secondo il sistema di turnazione vigente, fermo restando in questo caso, la corresponsione dell'indennità di turnazione ex art. 22 CCNL di categoria, invero sempre erogata alla lavoratrice.
Anche le doglianze relative alla asserita violazione dell'art. 24 del CCNL devono essere disattese. Assume l'appellante che il Giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere insussistenti in presupposti per il riconoscimento dell'indennità di cui all'art. 24 cit. e nell'affermare il divieto di cumulo tra la suddetta indennità e l'indennità di turnazione di cui all'art. 22 CCNL. Tale ricostruzione non è condivisibile posto che l'impiego del personale addetto alla vigilanza urbana in alcune domeniche del mese costituiva la regola e non l'eccezione in quanto come specificato nel verbale sindacale del 21/05/2008 – avente ad oggetto le “Turnazione del personale nelle giornate festive e prefestive- Modalità fruizione ferie e recuperi riposo”- “sulla base delle carenze del personale e della dotazione organica esistente, conferma la turnazione esistente che prevede l'utilizzo del personale di Polizia Municipale una Domenica su tre di norma e due Domeniche nel periodo estivo, con possibilità del recupero (settimanale) nella giornata del Sabato successivo o in altro giorno indicato dal dipendente”.
Sul punto, occorre richiamare il granitico orientamento della giurisprudenza di legittimità (v. ex multis, Cass. n. 32905/2021; Cass. n. 7
19326/2021; Cass. n. 28628/2020) secondo il quale l'applicazione dell'art. 24 CCNL Regioni e Autonomie Locali, inerente all'attività lavorativa prestata nei giorni festivi, si riferisce esclusivamente ai casi in cui si verifichi un'eccedenza rispetto all'orario lavorativo ordinario, richiedendosi al turnista, in via eccezionale, di svolgere la prestazione lavorativa nella giornata deputata al riposo settimanale secondo i turni vigenti.
Come emerge dai prospetti presenza in atti, la ha sempre Pt_1 recuperato il riposo domenicale non goduto nelle domeniche lavorative entro i successivi 15 giorni (a mero titolo semplificativo, emerge dal cartellino presenze del dicembre 2012, nella settimana dal 10 al 16, la ha Pt_1 riposato nella giornata di domenica e ha beneficiato nella giornata di sabato del riposo compensativo per servizio reso in giorno festivo della precedente settimana, così nelle settimane a seguire).
Pertanto, come condivisibilmente affermato dal Tribunale, la Pt_1 aveva diritto a percepire ed ha effettivamente percepito la sola indennità di turnazione ex art. 22 CCNL. Infatti, sussiste un divieto di cumulo tra la suddetta indennità e l'indennità ex art. 24 CCNL posto che tali norme poggiano su presupposti distinti: l'indennità di turnazione di cui all'art. 22 è volta a compensare il disagio quando il lavoratore sia chiamato ad espletare la propria prestazione in fasce orarie o giornate diverse da quelle previste in via ordinaria per i pubblici dipendenti, di contro l'indennità di cui all'art. 24
CCNL è finalizzata a compensare il disagio originato da esigenze di servizio straordinarie e occasionali.
Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito in più occasioni (v. Cass. n. 22799/2012; Cass. n. 17990/2017; Cass. n. 8208/2018) che il personale del comparto enti locali che presta un servizio articolato in turni, come la polizia municipale, gode di un trattamento retributivo accessorio che compensa integralmente il disagio del turno, in misura variabile a seconda della collocazione oraria dello stesso e crescente in caso di festività e notti. Dunque, tale disciplina regolamenta esaustivamente il trattamento economico in tutti i casi in cui l'attività lavorativa sia svolta secondo l'ordinaria turnazione di servizio, mentre nei casi in cui il lavoratore turnista, per eccezionali esigenze di servizio (ulteriori quindi rispetto alla fisiologica alternanza dei turni che prevedono anche il lavoro domenicale/festivo) sia chiamato a lavorare nella 8
giornata che era destinata al suo riposo settimanale, dovrà essere retribuito con la maggiorazione del 50% unitamente al diritto al riposo compensativo da fruire nei successivi 15 giorni, come previsto dall'art. 24 CCNL.
Anche nelle pronunce più recenti, la Cassazione (v. sent. n. 19592/2021) ha ribadito che “ai dipendenti del comparto delle regioni e delle autonomie locali che svolgono la prestazione lavorativa con il sistema dei turni, funzionale all'esigenza di continuità del servizio, si applica, ove la prestazione cada in giornata festiva infrasettimanale, come in quella domenicale, l'art. 22, quinto comma C.C.N.L.
14.9.2000, che compensa il disagio con la maggiorazione del 30 per cento della retribuzione, mentre il disposto dell'art. 24, che ha ad oggetto l'attività prestata dai lavoratori dipendenti in giorni festivi infrasettimanali, oltre l'orario contrattuale di lavoro, trova applicazione soltanto quando i predetti lavoratori siano chiamati a svolgere la loro attività, in via eccezionale od occasionale, nelle giornate di riposo settimanale che competono loro in base ai turni, ovvero in giornate festive infrasettimanali al di là dell'orario di lavoro
… l'inequivoco tenore letterale del citato art. 22 che, nel disciplinare in tutti gli aspetti rilevanti l'istituto delle turnazioni, è chiaro nel conferire all'indennità riconosciuta al personale turnista un carattere onnicomprensivo, desumibile dal fatto che essa è indicata come da compensare «interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro», che esclude l'invocato cumulo con le maggiorazioni previste dall'art.
24. … Né sono consentiti ragionamenti in termini di disparità di trattamento, proprio perché la copertura attraverso i turni del numero di giorni della settimana previsti, assicurando una maggiorazione stabile della retribuzione, oltre ad incrementi per il fatto di ricadere il turno in giornata festiva o in orario notturno, rende incomparabile la situazione rispetto a quella di chi non lavori in turno”.
Dunque, correttamente il Tribunale ha respinto la prima domanda formulata nell'originario ricorso introduttivo in conformità all'orientamento, ormai consolidato, della giurisprudenza di legittimità, al quale anche questo
Collegio intende uniformarsi.
Anche le censure, articolate in tre motivi di gravame, in ordine al rigetto della seconda domanda devono essere disattese.
Secondo la ricostruzione dell'appellante nel secondo gruppo di domeniche indicate nel ricorso (n. 91) la avrebbe svolto la propria Pt_1 attività lavorativa per sette giorni (e quindi oltre le 36 ore settimanali) senza 9
fruire dei riposi compensativi, riportando, di conseguenza, un danno da usura psico-fisica.
Giova ricordare che a norma dell'art. 2087 c.c. il datore di lavoro è tenuto ad adottare le misure che, secondo la particolarità del lavoro,
l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare la salute psico-fisica del lavoratore.
Al riguardo la Suprema Corte (v. Cass. Sez. L, Sentenza n. 15112 del 15/07/2020; Cass. Sez. L;
Cass. Sez. L, Sentenza n. 22710 del 06/11/2015) ha affermato che la responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo oggetto di sanzione della norma l'omessa predisposizione di tutte le misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica del lavoratore nel luogo di lavoro;
essa è pur sempre, però, una responsabilità di tipo contrattuale, e il datore di lavoro, per esimersi da essa, è tenuto a dimostrare che il pregiudizio di controparte derivi da causa a sé non imputabile.
Orbene, nella fattispecie in esame, il Giudice di prime cure ha ritenuto insussistente una responsabilità ex art. 2087 c.c. in capo al Controparte_1 richiamando testualmente, a sostegno della propria decisione, i principi enunciati dalla Corte Costituzionale con sent. n. 146/1971. Infatti, il differimento del riposo settimanale per esigenze di servizio non viola il principio di inderogabilità del riposo poiché come spiegato dalla Consulta nella sentenza n. 146/1971 cit. e in quella n. 101/1975, l'art. 36 Cost., comma 3, garantisce al lavoratore un diritto perfetto e irrinunciabile al riposo settimanale, ma precisa che, col termine “riposo settimanale”, il costituente ha inteso esprimere sostanzialmente il concetto della periodicità del riposo, nel rapporto di un giorno su sei di lavoro, senza con ciò escludere la possibilità di discipline difformi in relazione alla diversa qualità ed alla varietà di tipi del lavoro, sempreché si tratti di situazioni idonee a giustificare un regime derogatorio, con riguardo ad altri apprezzabili interessi, e comunque “non vengano superati i limiti di ragionevolezza sia rispetto alle esigenze particolari della specialità del lavoro, sia rispetto alla tutela degli interessi del lavoratore soprattutto per quanto riguarda la salute dello stesso”.
Le S.U. della Corte di Cassazione (vd. S.U. n. 142/2013) hanno riconosciuto il danno da natura psico fisica a favore del lavoratore che 10
prestava la propria attività nel settimo giorno consecutivo sul presupposto che, in quello specifico caso, la Corte territoriale aveva accertato la totale soppressione del riposo settimanale e non il mero differimento dello stesso, come emerge nel caso di specie.
Invece, la giurisprudenza di legittimità ha sempre negato l'astratta risarcibilità in re ipsa del danno patrimoniale e non patrimoniale, chiarendo che l'invocata risarcibilità è strettamente correlata al nesso eziologico tra
“condotta materiale” “evento lesivo” e “conseguenza dannosa” sicché sussistono analoghe esigenze probatorie – nell' an e nel quantum- per il danno patrimoniale e non patrimoniale (v. Cass., sent. 25/05/2018, n. 13071; Cass. sent. 04/12/2018, n. 31233; Cass. sent. 24/04/2019, n. 11203).
Anche l'ultimo motivo di censura, relativo alla liquidazione delle spese processuali per asserita violazione dell'art. 92 c.p.c. non merita accoglimento, non sussistendo nel giudizio la complessità delle questioni giuridiche trattate che, al contrario, erano già state vagliate dalla giurisprudenza di legittimità a cui il Tribunale si è attenuto.
Neppure si ravvisa l'assoluta novità della questione o un recente mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti né sussistono altre gravi ed eccezionali ragioni che legittimerebbero la compensazione delle spese.
In conclusione, l'appello deve trovare rigetto.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55/2014 e s.m., con l'esclusione della sola voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione che non ha avuto luogo in questo grado di appello (cfr. Cass. 10206/2021).
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: 11
rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in €
2.000,00, oltre oneri riflessi;
dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Roma, 04/07/2025
LA PRESIDENTE EST.
DOTT.SSA AN ZI
( F.to dig.te)
Reg. gen. Sez. Lav. N. 2035/2022
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere Dott.ssa Rossana Taverna Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 04/07/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 2035 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Bartolo Giuseppe Parte_1
Senatore giusta procura in atti
APPELLANTE
E
in persona del p.t., rappresentato e Controparte_1 CP_2 difeso dall'avv. Francesco Paolo Cavalcanti come da procura in atti,
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, n. 98/2022, pubblicata in data 27/01/2022 2
___________________
Con ricorso al Tribunale di Latina in funzione di giudice del lavoro depositato il 8.1.2020, chiedeva di: a) accertare la violazione posta Parte_1 in essere dal quale datore di lavoro, per avere imposto Controparte_1
l'attività lavorativa per n. 44 domeniche senza consentire il godimento del riposo compensativo e la relativa indennità prescritta dall'art. 24 CCNL con condanna al pagamento di € 5.238,00; b) l'accertamento del diritto al risarcimento del danno da usura psicofisica per aver lavorato n. 91 domeniche corrispondenti al settimo giorno consecutivo lavorativo con condanna del Comune al pagamento di € 11.740,00. A sostegno della domanda, premesso di essere dipendente del dal 1.1.1993 con qualifica di vigile CP_1 CP_1 urbano, rappresentava che nell'ambito dell'organizzazione dell'attività lavorativa predisposta dal Comune di aveva lavorato, in violazione CP_1 dell'art. 36 della Costituzione, della legge e della contrattazione collettiva, per sette giorni su sette e senza godere del riposo compensativo previsto dall'art. 24 CCNL di settore in riferimento al periodo temporale compreso tra il
1.1.2012 e il 30.12.2018.
Si costituiva in giudizio il evidenziando che l'indennità Controparte_1 di turnazione di cui all'art. 22 CCNL è finalizzata al ristoro della prestazione domenicale ed eccepiva la non cumulabilità dell'indennità di turnazione rispetto alle indennità previste per il lavoro festivo. Rilevava che, discostandosi dal sistema c.d. “a scalare” generalmente impiegato, aveva adottato un diverso meccanismo secondo il quale il lavoratore presta servizio anche oltre sei giorni consecutivi, riposando sempre due domeniche al mese unitamente al sabato successivo alla domenica di servizio.
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale rigettava il ricorso e condannava la ricorrente al pagamento delle spese processuali. In merito alla prima domanda, osservava il Tribunale che l'indennità di cui all'art. 22 CCNL Regioni e Autonomie Locali è finalizzata a compensare il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario lavorativo allorquando la prestazione lavorativa cada in una giornata festiva infrasettimanale o in quella domenicale, mentre presupposto applicativo dell'indennità ex art. 24 CCNL di categoria è 3
proprio l'eccezionalità della prestazione resa oltre l'orario lavorativo e nel giorno deputato al riposo settimanale.
Con riferimento alla domanda risarcitoria, il Tribunale osservava che parte ricorrente avrebbe dovuto formulare una domanda volta ad ottenere declaratoria di illegittimità dell'atto deliberativo del sistema di turnazione applicato ai vigili urbani del Comune con eventuale richiesta di ripristino della turnazione “a scalare” su sei giorni settimanali mentre si era limitata a chiedere al Tribunale una valutazione sulla idoneità del sistema di turnazione a garantire il riposo del dipendente. Pertanto, motivava il rigetto richiamando i principi enunciati dalla Corte Costituzione con sent. n. 146/71 che ha sancito “che il sistema di turnazione per come strutturato consenta comunque al dipendente il pieno recupero delle energie psico-fisiche attraverso il riposo per due giorni consecutivi a week end alternati (in luogo di un giorno a settimana sempre variabile), garantendo, quindi, a seguito della intera settimana lavorata, due giorni di riposo consecutivi entro i quindici giorni successivi. Tale sistema di turnazione certamente consente il pieno recupero delle energie psicofisiche e garantisce al lavoratore una migliore organizzazione della propria vita personale e familiare, tale per cui non risulta configurabile il danno evento (lesione del diritto al riposo) posto a fondamento della domanda risarcitoria”.
Avverso tale pronuncia ha proposto tempestivo appello Parte_1 chiedendo, in riforma della stessa, l'accoglimento delle domande formulate con l'originario ricorso introduttivo. Con il primo motivo l'appellante deduce erroneità della sentenza per non avere il Tribunale interpretato correttamente le emergenze processuali e per aver disatteso il principio di non contestazione.
Osserva l'appellante che l'attività lavorativa dei vigili urbani è articolata in 36 ore settimanali su cinque giorni lavorativi con fruizione del riposo settimanale nelle giornate di sabato e di domenica e che proprio per tale ragione il CCNL di settore ha previsto diversi benefici economici e riposi compensativi qualora la prestazione ricada nelle giornate destinate al riposo. Ribadisce la diversa natura delle due domande proposte posto che nel primo gruppo di domeniche l'istante non avrebbe goduto della maggiorazione retributiva e del riposo compensativo previsti dall'art. 24 CCNL di settore, nel secondo gruppo di domeniche l'istante avrebbe lavorato persino sette giorni su sette, ben oltre le 36 ore settimanali. 4
Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 24 CCNL di riferimento. Secondo la tesi dell'appellante il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere non sussistenti i presupposti per il riconoscimento dell'indennità di cui all'art. 24 CCNL e nell'affermare il divieto di cumulo tra la suddetta indennità con quella di turnazione ex art. 22 CCNL. Sostiene che dalla documentazione in atti risulta incontestato che la , nei periodi Pt_1 indicati, non ha goduto dei riposi compensativi per cui avrebbe pieno diritto ad ottenere le maggiorazioni di cui all'art. 24, comma primo, parimenti, dall'esame delle buste paga, emerge che il è inadempiente anche CP_1 rispetto alla corresponsione delle indennità di turnazione di cui all'art. 22
CCNL.
In riferimento alla seconda domanda, deduce l'appellante di aver individuato analiticamente nel ricorso introduttivo il numero di domeniche in cui la non solo ha effettuato la prestazione nel giorno deputato al Pt_1 riposo settimanale, ma ha prestato la propria attività per il settimo giorno consecutivo. Dunque, nelle domeniche indicate ha lavorato fino a 42 ore settimanali in violazione dell'art. 36 Cost., della legge e delle disposizioni della contrattazione collettiva. Assume l'erroneità dell'argomentazione del Tribunale secondo la quale la domanda di risarcimento non può essere vagliata perché avrebbe presupposto istanza di declaratoria di illegittimità della deliberazione sui turni lavorativi richiamando un indirizzo giurisprudenziale secondo il quale occorre distinguere tra gli atti di macro-organizzazione rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo e gli atti di micro- organizzazione appartenenti alla sfera giurisdizionale del giudice ordinario. Nel merito, l'appellante sostiene che il Giudice di prime cure avrebbe errato: a) nel ritenere non sussistente il danno da usura psico- fisica per le prestazioni lavorative rese nel settimo giorno consecutivo;
b) nel non riconoscere responsabilità ex art. 2087 c.c. del c) nel negare alla Controparte_1 ricorrente il riconoscimento degli emolumenti previsti dal CCNL senza distinguere tra lavoro reso nel settimo giorno e lavoro domenicale e senza motivare adeguatamente sul punto;
d) nel ritenere non provato il danno lamentato dalla ricorrente in termini di natura psico-fisica che, quanto “all'an”, è sorretto da presunzione assoluta. 5
Con ultimo motivo di gravame censura il capo della sentenza relativo alle spese di lite, per violazione dell'art. 92 c.p.c., per avere il giudice di prime cure omesso di compensare le spese nonostante la complessità delle questioni trattate e la copiosa giurisprudenza richiamata attestante contrastanti orientamenti giurisprudenziali in materia.
Si è costituito nel grado il eccependo in rito Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello e nel merito l'infondatezza dello stesso. Ha inoltre riproposto l'eccezione di parziale prescrizione dei crediti rivendicati.
Nel merito, ha ribadito che la disposizione di cui all'art. 24 CCNL fa riferimento a “particolari esigenze di servizio” sicché non trova applicazione nelle ipotesi in cui l'ordinario assetto di servizio sia basato su un orario di lavoro distribuito su tutti i giorni della settimana. Ha evidenziato che dalla documentazione in atti emerge che la ha percepito, oltre all'indennità Pt_1 di turnazione ex art. 22 – avente carattere onnicomprensivo- anche altri emolumenti accessori venendo remunerata per quanto a lei spettante. In riferimento alla seconda domanda, ha rilevato che dalla documentazione prodotta non emerge alcuna sistematicità del rinvio del giorno di riposo settimanale e della misura di tale differimento e che difettano le necessarie disposizioni di servizio che dimostrino la mancata fruizione del riposo compensativo per esigenze aziendali.
La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa con sentenza contestuale.
L'eccezione pregiudiziale di inammissibilità del gravame per difetto di specificità dei motivi di appello è infondata. L'appellante, infatti, non si è limitato a richiamare il contenuto degli scritti difensivi di primo grado, ma ha individuato con precisione i capi della sentenza oggetto di censura e li ha confutati, sia pure richiamando gli argomenti illustrati nelle difese articolate in corso di causa, a suo dire erroneamente disattese dal Tribunale.
Nel merito l'appello non può trovare accoglimento, dovendosi richiamare, anche ai sensi dell'art. 18, disp. att., c.p.c., le argomentazioni di questa Corte in analoga fattispecie definita con sentenza n. 764/2025 del
25.2.2025. 6
Con il primo motivo, l'appellante deduce che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che il “riposo” indicato dal Comune di si riferisca al riposo CP_1 compensativo per la prestazione lavorativa effettuata nella giornata di domenica della settimana precedente posto che, secondo la tesi dell'appellante,
i vigili urbani lavorano per 36 ore settimanali su cinque giorni lavorativi fruendo, dunque, del riposo nelle giornate del sabato e della domenica. Tale censura è infondata. In realtà, come emerge chiaramente dal prospetto delle presenze (cd. badge) in atti, la era tenuta a lavorare per sei ore al Pt_1 giorno per sei giorni alla settimana, talché, se i giorni di riposo settimanali fossero stati due, l'orario lavorativo settimanale sarebbe stato di 30 ore, non già di 36, come, per altro, affermato dalla stessa lavoratrice. Dunque, dalla disamina della documentazione in atti emerge che l'attività lavorativa della si articolava in sei giorni lavorativi più uno di riposo, quest'ultimo da Pt_1 recuperare nel caso di prestazione svolta nella giornata domenicale secondo il sistema di turnazione vigente, fermo restando in questo caso, la corresponsione dell'indennità di turnazione ex art. 22 CCNL di categoria, invero sempre erogata alla lavoratrice.
Anche le doglianze relative alla asserita violazione dell'art. 24 del CCNL devono essere disattese. Assume l'appellante che il Giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere insussistenti in presupposti per il riconoscimento dell'indennità di cui all'art. 24 cit. e nell'affermare il divieto di cumulo tra la suddetta indennità e l'indennità di turnazione di cui all'art. 22 CCNL. Tale ricostruzione non è condivisibile posto che l'impiego del personale addetto alla vigilanza urbana in alcune domeniche del mese costituiva la regola e non l'eccezione in quanto come specificato nel verbale sindacale del 21/05/2008 – avente ad oggetto le “Turnazione del personale nelle giornate festive e prefestive- Modalità fruizione ferie e recuperi riposo”- “sulla base delle carenze del personale e della dotazione organica esistente, conferma la turnazione esistente che prevede l'utilizzo del personale di Polizia Municipale una Domenica su tre di norma e due Domeniche nel periodo estivo, con possibilità del recupero (settimanale) nella giornata del Sabato successivo o in altro giorno indicato dal dipendente”.
Sul punto, occorre richiamare il granitico orientamento della giurisprudenza di legittimità (v. ex multis, Cass. n. 32905/2021; Cass. n. 7
19326/2021; Cass. n. 28628/2020) secondo il quale l'applicazione dell'art. 24 CCNL Regioni e Autonomie Locali, inerente all'attività lavorativa prestata nei giorni festivi, si riferisce esclusivamente ai casi in cui si verifichi un'eccedenza rispetto all'orario lavorativo ordinario, richiedendosi al turnista, in via eccezionale, di svolgere la prestazione lavorativa nella giornata deputata al riposo settimanale secondo i turni vigenti.
Come emerge dai prospetti presenza in atti, la ha sempre Pt_1 recuperato il riposo domenicale non goduto nelle domeniche lavorative entro i successivi 15 giorni (a mero titolo semplificativo, emerge dal cartellino presenze del dicembre 2012, nella settimana dal 10 al 16, la ha Pt_1 riposato nella giornata di domenica e ha beneficiato nella giornata di sabato del riposo compensativo per servizio reso in giorno festivo della precedente settimana, così nelle settimane a seguire).
Pertanto, come condivisibilmente affermato dal Tribunale, la Pt_1 aveva diritto a percepire ed ha effettivamente percepito la sola indennità di turnazione ex art. 22 CCNL. Infatti, sussiste un divieto di cumulo tra la suddetta indennità e l'indennità ex art. 24 CCNL posto che tali norme poggiano su presupposti distinti: l'indennità di turnazione di cui all'art. 22 è volta a compensare il disagio quando il lavoratore sia chiamato ad espletare la propria prestazione in fasce orarie o giornate diverse da quelle previste in via ordinaria per i pubblici dipendenti, di contro l'indennità di cui all'art. 24
CCNL è finalizzata a compensare il disagio originato da esigenze di servizio straordinarie e occasionali.
Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito in più occasioni (v. Cass. n. 22799/2012; Cass. n. 17990/2017; Cass. n. 8208/2018) che il personale del comparto enti locali che presta un servizio articolato in turni, come la polizia municipale, gode di un trattamento retributivo accessorio che compensa integralmente il disagio del turno, in misura variabile a seconda della collocazione oraria dello stesso e crescente in caso di festività e notti. Dunque, tale disciplina regolamenta esaustivamente il trattamento economico in tutti i casi in cui l'attività lavorativa sia svolta secondo l'ordinaria turnazione di servizio, mentre nei casi in cui il lavoratore turnista, per eccezionali esigenze di servizio (ulteriori quindi rispetto alla fisiologica alternanza dei turni che prevedono anche il lavoro domenicale/festivo) sia chiamato a lavorare nella 8
giornata che era destinata al suo riposo settimanale, dovrà essere retribuito con la maggiorazione del 50% unitamente al diritto al riposo compensativo da fruire nei successivi 15 giorni, come previsto dall'art. 24 CCNL.
Anche nelle pronunce più recenti, la Cassazione (v. sent. n. 19592/2021) ha ribadito che “ai dipendenti del comparto delle regioni e delle autonomie locali che svolgono la prestazione lavorativa con il sistema dei turni, funzionale all'esigenza di continuità del servizio, si applica, ove la prestazione cada in giornata festiva infrasettimanale, come in quella domenicale, l'art. 22, quinto comma C.C.N.L.
14.9.2000, che compensa il disagio con la maggiorazione del 30 per cento della retribuzione, mentre il disposto dell'art. 24, che ha ad oggetto l'attività prestata dai lavoratori dipendenti in giorni festivi infrasettimanali, oltre l'orario contrattuale di lavoro, trova applicazione soltanto quando i predetti lavoratori siano chiamati a svolgere la loro attività, in via eccezionale od occasionale, nelle giornate di riposo settimanale che competono loro in base ai turni, ovvero in giornate festive infrasettimanali al di là dell'orario di lavoro
… l'inequivoco tenore letterale del citato art. 22 che, nel disciplinare in tutti gli aspetti rilevanti l'istituto delle turnazioni, è chiaro nel conferire all'indennità riconosciuta al personale turnista un carattere onnicomprensivo, desumibile dal fatto che essa è indicata come da compensare «interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro», che esclude l'invocato cumulo con le maggiorazioni previste dall'art.
24. … Né sono consentiti ragionamenti in termini di disparità di trattamento, proprio perché la copertura attraverso i turni del numero di giorni della settimana previsti, assicurando una maggiorazione stabile della retribuzione, oltre ad incrementi per il fatto di ricadere il turno in giornata festiva o in orario notturno, rende incomparabile la situazione rispetto a quella di chi non lavori in turno”.
Dunque, correttamente il Tribunale ha respinto la prima domanda formulata nell'originario ricorso introduttivo in conformità all'orientamento, ormai consolidato, della giurisprudenza di legittimità, al quale anche questo
Collegio intende uniformarsi.
Anche le censure, articolate in tre motivi di gravame, in ordine al rigetto della seconda domanda devono essere disattese.
Secondo la ricostruzione dell'appellante nel secondo gruppo di domeniche indicate nel ricorso (n. 91) la avrebbe svolto la propria Pt_1 attività lavorativa per sette giorni (e quindi oltre le 36 ore settimanali) senza 9
fruire dei riposi compensativi, riportando, di conseguenza, un danno da usura psico-fisica.
Giova ricordare che a norma dell'art. 2087 c.c. il datore di lavoro è tenuto ad adottare le misure che, secondo la particolarità del lavoro,
l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare la salute psico-fisica del lavoratore.
Al riguardo la Suprema Corte (v. Cass. Sez. L, Sentenza n. 15112 del 15/07/2020; Cass. Sez. L;
Cass. Sez. L, Sentenza n. 22710 del 06/11/2015) ha affermato che la responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo oggetto di sanzione della norma l'omessa predisposizione di tutte le misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica del lavoratore nel luogo di lavoro;
essa è pur sempre, però, una responsabilità di tipo contrattuale, e il datore di lavoro, per esimersi da essa, è tenuto a dimostrare che il pregiudizio di controparte derivi da causa a sé non imputabile.
Orbene, nella fattispecie in esame, il Giudice di prime cure ha ritenuto insussistente una responsabilità ex art. 2087 c.c. in capo al Controparte_1 richiamando testualmente, a sostegno della propria decisione, i principi enunciati dalla Corte Costituzionale con sent. n. 146/1971. Infatti, il differimento del riposo settimanale per esigenze di servizio non viola il principio di inderogabilità del riposo poiché come spiegato dalla Consulta nella sentenza n. 146/1971 cit. e in quella n. 101/1975, l'art. 36 Cost., comma 3, garantisce al lavoratore un diritto perfetto e irrinunciabile al riposo settimanale, ma precisa che, col termine “riposo settimanale”, il costituente ha inteso esprimere sostanzialmente il concetto della periodicità del riposo, nel rapporto di un giorno su sei di lavoro, senza con ciò escludere la possibilità di discipline difformi in relazione alla diversa qualità ed alla varietà di tipi del lavoro, sempreché si tratti di situazioni idonee a giustificare un regime derogatorio, con riguardo ad altri apprezzabili interessi, e comunque “non vengano superati i limiti di ragionevolezza sia rispetto alle esigenze particolari della specialità del lavoro, sia rispetto alla tutela degli interessi del lavoratore soprattutto per quanto riguarda la salute dello stesso”.
Le S.U. della Corte di Cassazione (vd. S.U. n. 142/2013) hanno riconosciuto il danno da natura psico fisica a favore del lavoratore che 10
prestava la propria attività nel settimo giorno consecutivo sul presupposto che, in quello specifico caso, la Corte territoriale aveva accertato la totale soppressione del riposo settimanale e non il mero differimento dello stesso, come emerge nel caso di specie.
Invece, la giurisprudenza di legittimità ha sempre negato l'astratta risarcibilità in re ipsa del danno patrimoniale e non patrimoniale, chiarendo che l'invocata risarcibilità è strettamente correlata al nesso eziologico tra
“condotta materiale” “evento lesivo” e “conseguenza dannosa” sicché sussistono analoghe esigenze probatorie – nell' an e nel quantum- per il danno patrimoniale e non patrimoniale (v. Cass., sent. 25/05/2018, n. 13071; Cass. sent. 04/12/2018, n. 31233; Cass. sent. 24/04/2019, n. 11203).
Anche l'ultimo motivo di censura, relativo alla liquidazione delle spese processuali per asserita violazione dell'art. 92 c.p.c. non merita accoglimento, non sussistendo nel giudizio la complessità delle questioni giuridiche trattate che, al contrario, erano già state vagliate dalla giurisprudenza di legittimità a cui il Tribunale si è attenuto.
Neppure si ravvisa l'assoluta novità della questione o un recente mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti né sussistono altre gravi ed eccezionali ragioni che legittimerebbero la compensazione delle spese.
In conclusione, l'appello deve trovare rigetto.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55/2014 e s.m., con l'esclusione della sola voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione che non ha avuto luogo in questo grado di appello (cfr. Cass. 10206/2021).
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: 11
rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in €
2.000,00, oltre oneri riflessi;
dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Roma, 04/07/2025
LA PRESIDENTE EST.
DOTT.SSA AN ZI
( F.to dig.te)