Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 02/04/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 2 aprile 2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 28/ 2020
promossa da
C.F. 1 rappresentato e difeso dall'avv. FERLISI Parte 1 C.F. '
SALVATORE, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
(C.F. Controparte 2 (C.F. AR C.F. 2
), rappresentati e difesi dall'avv. MARCHICA ALESSANDRO, giusta C.F. 3
procura in atti,
-resistente-
Oggetto: retribuzione agricola.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
- premesso di avere lavorato Con ricorso depositato in data 7 gennaio 2020, Parte 1 alle dipendenze dei fratelli AR e RE nel mese di febbraio 2016 per nove
-giornate, di 8 ore ciascuna, per attività di potatura delle viti e pulizia – lamentava di avere prestato attività lavorativa in nero e senza retribuzione. Chiedeva, quindi, la condanna dei
La causa, istruita mediante prova testimoniale e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte da parte di parte ricorrente.
*****
In punto di diritto giova ricordare che, secondo il principio generale sancito dall'art. 2697
c.c., grava su chi agisce in giudizio per far valere un diritto, l'onere di provarne i fatti che ne costituiscono il fondamento;
segnatamente, "il rigore della prova esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione, dalla parte che ad essa sia tenuta, del fatto costitutivo secondo la circolarità, propria del processo del lavoro, tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova" (cfr. Cass. sent. 4 ottobre 2013 n. 22738; Cass. sent. 9 febbraio 2012 n.
1878).
Orbene, la definizione del rapporto di lavoro subordinato può dedursi dall'art. 2094 c.c. che qualifica prestatore di lavoro subordinato colui che "si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore".
Con riferimento alla domanda volta all'accertamento della natura subordinata dell'attività
agricola svolta dal ricorrente, occorre rilevare che la qualificazione come subordinata dell'attività prestata dal lavoratore deve essere concretamente valutata con l'accertamento delle specifiche modalità di espletamento della prestazione lavorativa, tenendo in considerazione che la subordinazione postula la soggezione del lavoratore all'altrui effettivo potere direttivo, organizzativo, di controllo e disciplinare.
Nel caso di specie, il ricorrente, si è limitato a dedurre lo svolgimento di attività lavorativa agricola alle dipendenze dei fratelli CP_1 e ad indicare il numero di giornate lavorative effettuate, senza opportunamente specificare l'estensione dei terreni in cui avrebbe prestato il proprio lavoro, la circostanza per cui i fratelli gli impartissero direttive sul lavoro da espletare ed ogni altro elemento utile per dimostrare l'effettiva prestazione lavorativa non essendo emerso dall'istruttoria svolta un compendio probatorio specifico e dettagliato.
Nel dettaglio, Testimone 1 ha riferito "si è vero, a potare le vigne, ci andavamo assieme, non ricordo bene la contrada, mi ricordo che la mattina aspettavamo i signori CP_1 che ci venivano ad aprire, ma spesso lo trovavamo aperto, io ho fatto 8 o 9 giornate e ogni volta che ci andavo io c'era anche Pt 1, non ricordo l'anno però. Lavoravo circa 8 ore, io facevo la potatura e lo Pt 1 pure".
Pertanto, egli è stato generico sia sul locus di svolgimento dell'attività, sia sull'anno, sia sul ruolo svolto dai CP_1 precisando poi "non sono venuti i fratelli CP_1 a contattarci ma una terza persona, penso che anche allo Pt 1 non l'hanno contattato loro". Quando è stato a lui chiesto di fornire informazioni aggiuntive al fine di identificare la contrada ed il terreno, egli ha risposto "non ricordo che tipo di cancello era".
Tra l'altro, quanto riferito è risultato parzialmente contraddittorio con le dichiarazioni rese dal Testimone 2 che ha fatto riferimento, come luogo di lavoro, al Comune di
Sant'Angelo, mentre il ricorrente ha allegato di avere lavorato a San Biagio Platani;
che il cancello era sempre aperto, circostanza che fa mettere in dubbio che tra il datore di lavoro ed i lavoratori si fosse concluso un accordo sulla prestazione da rendere in quel giorno.
Pertanto, non è emerso con sufficiente chiarezza in che terreno il ricorrente abbia prestato attività lavorativa, se lo stesso fosse di proprietà dei convenuti e se tra questi ultimi e lo
Pt 1 ci fosse un accordo di lavoro per le giornate indicate.
Pertanto, il ricorso non può essere accolto. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti che si liquidano in euro 341, 00 oltre iva e cpa come per legge.
Così deciso in Agrigento, il 02/04/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo