Sentenza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 28/03/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano - Bozen
Prima Sezione Civile
N.R.G. 3125/2024 in persona del Giudice monocratico Alex Tarneller pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado pendente tra:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 con l'avv. KRITZINGER ALEXANDER
PARTE ATTRICE
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. Controparte_2
), P.IVA_2 entrambe con l'AVVOCATURA DELLO STATO DI TRENTO
PARTE CONVENUTA
Oggetto: opposizione all'esecuzione, giudizio di merito
Conclusioni
Parte attrice:
accertare e dichiarare che , in applicazione del Reg. UE n. 848/2015 e Parte_1 per gli altri motivi indicati in narrativa, non è debitore nei confronti dell' Controparte_1 degli importi per i quali ora l' procede in sede esecutiva, Controparte_3 ordinando all' di procedere con lo sgravio di tutti i debiti, anche di quelli Controparte_1 contenuti nelle cartelle di pagamento risultanti dall'atto di pignoramento n.
021842023000000765001 … del sig. verso la stessa … e quindi dichiarare inammissibile Pt_1
e/o nullo e/o inefficace l'atto di pignoramento stesso”, con condanna alle spese di lite delle controparti e richiesta di ammissione di istanze istruttorie per testi (memoria 17ter n. 2)
Parte convenuta:
in via pregiudiziale principale, in rito: dichiarare l'irricevibilità, inammissibilità,
pagina 1 di 4
in via subordinata, nel merito: rigettare le domande avversarie – anche istruttorie -siccome inammissibili ed infondate in fatto e diritto.
Con integrale rifusione delle spese e degli onorari di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Oggetto di causa
Con ricorso ex art. 615, comma 2, c.p.c. e contestuale domanda di sospensione il sig. Pt_1 adiva il Giudice dell'esecuzione presso questo Tribunale, opponendosi al pignoramento di crediti verso terzi ex art. 72-bis D.P.R. n. 602/1973 notificato dall' in Controparte_3 relazione ad un debito complessivo di quasi 960.000,00 euro. L'opponente chiedeva di
“accertare e dichiarare che non è più debitore nei confronti Parte_1 dell' degli importi per i quali ora l' Controparte_1 Controparte_3 procede con il pignoramento presso terzi, ordinando all' di procedere con Controparte_1 lo sgravio di tutti i debiti anche di quelli contenuti nelle cartelle di pagamento risultanti dall'atto di pignoramento, del sig. verso la stessa”, e di “dichiarare inammissibile e/o nullo e/o Pt_1 inefficace l'atto di pignoramento presso terzi di cui è causa” sul rilievo di aver definitivamente concluso la procedura di esdebitamento dinanzi al Bezirksgericht Innsbruck (Austria), con efficacia in tutta Europa ai sensi del Regolamento UE n. 848/2015.
Instaurato il contraddittorio, il GE con provvedimento del 4 luglio 2024, comunicato il 5 luglio
2024, considerata “la particolare condizione dell' , la quale Controparte_1
agisce coattivamente per il recupero di crediti sorti originariamente in capo a enti pubblici e, quindi, non appare estensibile agli enti pubblici, diversi dall' titolari del diritto di credito CP_4
sostanziale, la conoscenza di un procedimento di cui avrebbe appreso la pendenza solamente l' in relazione, eventualmente, ai crediti allora già esecutivi” e considerato, altresì, che CP_4
“risulta documentalmente rilevato che il debitore esecutato nella procedura concorsuale avanti all'Autorità austriaca, avrebbe omesso di indicare quali suoi debitori, l Controparte_1
nonché gli ulteriori enti titolari di diritti di credito nei suoi confronti” e che,
[...] pertanto, “non appare sussistere il fumus boni iuris per cui non appare opportuno disporre la sospensione della procedura esecutiva”, rigettava l'istanza di sospensione della procedura pagina 2 di 4 esecutiva, fissando, al contempo, “il termine perentorio di mesi tre per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163-bis c.p.c., o altri se previsti, ridotti della metà”.
Il sig. notificava l'atto di citazione per l'introduzione del giudizio di merito ex art. 618 Pt_1
co. 2 c.p.c. con pec d.d. 31/10/2025.
Nel presente giudizio di merito l' eccepisce, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità dell'opposizione per tardiva introduzione della stessa.
2. Decisione
L'eccezione di inammissibilità è fondata.
È principio del tutto pacifico che i procedimenti di opposizione in materia esecutiva sono sottratti all'operatività della disciplina della sospensione dei termini durante il periodo feriale prevista dalla legge n. 742 del 1969, sia con riferimento alla fase sommaria che con riguardo alla fase a cognizione piena (v. Cass. ord. 13928/2010, ord. 23216/2024).
Ciò significa che a fronte della comunicazione dell'ordinanza in data 05/07/2024 il termine perentorio di tre mesi per l'introduzione del giudizio di merito è scaduto il 05/10/24, mentre l'atto di citazione è stato notificato solo il 30/10/24.
Ne consegue che l'opposizione è inammissibile.
3. Spese
Le spese di lite sono regolate in base al principio di cui all'art. 91 c.p.c.
La liquidazione del compenso di avvocato avviene secondo i seguenti criteri di cui al DM 55/14: tabella n. 2, scaglione oltre 520.000,00 parametri minimi per le fasi di studio, introduzione e trattazione/istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1. dichiara inammissibili le domande dell'opponente,
2. condanna l'opponente a rimborsare alle opposte, a titolo di spese di lite, € 10.591,00 per compenso di avvocato, oltre 15% spese forfetarie, ed oneri di legge.
27/03/2025
Il Giudice
pagina 3 di 4 Alex Tarneller firma digitale pagina 4 di 4