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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 29/03/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2574/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rossana Villani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2574/2023, definitiva con dispositivo pronunciato all'udienza di discussione del 26/3/25 nella quale concludeva la sola parte ricorrente, promossa da:
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentate e difese dall'avv. Luciana Di Pierdomenico, (C.F.: C.F._2
ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Scafa (PE), al C.F._3
c.so I Maggio n. 210,
OPPONENTI
Contro
Controparte_1
(C.F. elettivamente domiciliato in Portici Di San Bernardino N. 25 P.IVA_1
L'Aquila in persona del Dirigente arch Controparte_2
OPPOSTA
pagina 1 di 10 OGGETTO: opposizione avverso ordinanza-ingiunzione ex art. 18 della Legge n.
689/1981 e s.m.i., prot. 523296 del 9 dicembre 2022 e determinazione DPC017/18 del 9 marzo 2023 di rettifica della precedente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Le ricorrenti in riassunzione ( a seguito di sentenza n. 353/2023, pubblicata il 16 maggio
2023, del Tribunale di L'Aquila, che dichiarava la competenza del Tribunale di Pescara, stabilendo il termine di novanta giorni per la riassunzione della causa) svolgono opposizione ad ordinanza ingiunzione traente le mosse dalla seguente vicenda descritta nell'atto introduttivo..
In data 2/5 gennaio 2023 è stata notificata alle esponenti ingiunzione di pagamento ex art. 18 della Legge n. 689/1981 e s.m.i., prot. 523296 del 9 dicembre 2022, Determinazione
DPC017/452, con la quale è stata contestata la presunta violazione dell'art. 124 comma 1 e dell'art. 133 comma 2 del d.lgs. n. 152/2006. All'uopo, è stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad € 6.020,00. L'ingiunzione suindicata è stata elevata nei confronti della IG , in qualità di usufruttuaria dell'abitazione ubicata in Parte_1
Bolognano (PE) alla via Nazionale n. 84 e nei confronti della IG
[...]
nella sua qualità di nuda proprietaria, ai sensi dell'art. 689/81, quale Parte_2 coobbligata in solido con l'autore della violazione. Tale provvedimento trae origine dal verbale di contestazione mod. 8/Abruzzo n. 000003, prot. n. 8160/08.01.10 del 19 maggio
2019, redatto dal Raggruppamento Carabinieri Parchi, Stazione CC “Parco” Caramanico
Terme, App. sc. Gianni Blasioli e Mar. Magg. Nello stesso è stato Controparte_3 contestato alle istanti che il 23 febbraio 2019 era stato rinvenuto, dai Carabinieri “Parco” di
Caramanico Terme, sulla corte comune di un fabbricato catastalmente individuato al foglio n. 1 particella 79 Catasto Fabbricati sito in Bolognano (PE) alla via Nazionale n. 1, lo sversamento sul suolo di reflui effettuato da uno scarico, a loro dire, non dotato della preventiva autorizzazione dell'Autorità Competente. Le odierne ricorrenti, ritenendo il verbale redatto dagli agenti dei Carabinieri Parco e la successiva ingiunzione di pagamento errati, ingiustificati ed assolutamente illegittimi, in data 17 gennaio 2023, hanno presentato pagina 2 di 10 alla istanza di riesame richiedendone l'annullamento. Con nota n. 30748 Controparte_1
del 26 gennaio 2023 l'ente ha sospeso l'esecutività del provvedimento d'ingiunzione per trenta giorni al fine di acquisire la documentazione inerente al ripristino della fognatura dall'ente comunale di Bolognano. Successivamente, con determinazione DPC017/18 del 9 marzo 2023, notificata in pari data, la
[...]
, ha emesso il provvedimento di Parte_3
rettifica in autotutela della precedente determinazione di ingiunzione di pagamento ex art. 18 della Legge n. 689/1981 e s.m.i., prot. 523296 del 9 dicembre 2022, con il quale è stato sostituito l'importo di € 6.020,00 con l'importo di € 3.020,00 a titolo di sanzione amministrativa, confermando per il resto la precedente Determinazione DPC017/452 del 9 dicembre 2022 e divenendone parte integrante e sostanziale.
Tali provvedimenti sarebbero illegittimi per i seguenti motivi.
Si eccepisce anzitutto la nullità dell'ordinanza d'ingiunzione perchè fondata su elementi di fatto non rispondenti al vero. La presente vicenda trae origine da un sopralluogo effettuato il 23 febbraio 2019 dal Raggruppamento Carabinieri Parchi, Stazione CC “Parco”
Caramanico Terme, App. sc. Gianni Blasioli e Mar. Magg. a seguito di Controparte_3
segnalazione da parte della IG comproprietaria della corte comune del Parte_4 fabbricato sito in Bolognano (PE) alla via Nazionale n.
1. All'esito dello stesso è stato emesso dagli agenti accertatori il verbale di contestazione mod. 8/Abruzzo n. 000003, prot.
n. 8160/08.01.10 del 19 maggio 2019, nel quale essi sostengono che è stato rinvenuto sulla corte comune di un fabbricato catastalmente individuato al foglio n. 1 particella 79 Catasto
Fabbricati sito in Bolognano (PE) alla via Nazionale n. 1, lo sversamento sul suolo di reflui effettuato da uno scarico non dotato della preventiva autorizzazione dell'Autorità
Competente. A corredo di tale verbale è stato allegato un reportage fotografico. Inoltre, i verbalizzanti hanno eseguito un'istruttoria escutendo esclusivamente la IG Pt_4
suo marito, signor e, suo padre, signor tutti
[...] Persona_1 Parte_5
presenti sui luoghi e hanno acquisito la documentazione ( lettere dalle quali emergono dissidi tra vicini) consegnata loro dalla segnalante, senza informare né tantomeno ascoltare ed acquisire le risposte alla corrispondenza per i fatti contestati le odierne ricorrenti, seppur pagina 3 di 10 presenti in loco, abitando al piano primo del fabbricato. Tale documentazione è stata trasmessa ad innumerevoli autorità affinchè, ognuna per quanto di competenza, emettesse i provvedimenti opportuni. Nonostante ciò, il procedimento penale R.G. n. 3105/2019, aperto dinanzi il Tribunale di Pescara nei confronti della IG è stato Parte_1
immediatamente archiviato. Ed invero, dalla documentazione fotografica effettuata dai verbalizzanti non emerge assolutamente quanto riferito dagli stessi. Nella foto n. 2, allegata al verbale di contestazione, che raffigura il “pozzetto da cui origina lo scarico sul suolo per tracimazione delle acque reflue convogliate nella fognatura”, non vi è traccia di tracimazione e/o sversamento di acque reflue. Per loro stessa ammissione, infatti, solo dopo aver sollevato la lamiera del pozzetto, vi è stata la fuoriuscita di acque reflue e ciò esclusivamente sul suolo intorno al bordo del coperchio, vedasi a riguardo foto n. 3 e didascalia della stessa.
Sarebbe allora evidente che prima di tale verifica, non vi fosse stato alcun tipo di sversamento e/o tracimazione sul suolo. Si aggiunga che l'impresa incaricata dalle ricorrenti, la con sede in Scafa in Controparte_4
data 9 marzo 2019, addirittura prima ancora di essere venute a conoscenza del sopralluogo e delle successive indagini, nonché della comunicazione di avvio del procedimento dell'11 marzo 2019, notificata in data 13 marzo 2019 da parte del Sindaco del CP_5
, ha effettuato lo sturamento del tombino. Nella stessa oltre alla descrizione della
[...] causa dell'otturazione (uno straccio inserito da ignoti nel tombino) è stato espressamente affermato che la ditta provvede sistematicamente e periodicamente alla manutenzione e pulizia idraulica nell'immobile delle istanti. Ulteriore conferma di tale assunti emerge dalla circostanza che, in data 7 marzo 2019, la IG aveva sporto Parte_2
formale denuncia querela dinanzi ai Carabinieri di Scafa, per segnalare che lo sportello in ferro posto a chiusura del contatore del gas, posto anch'esso nella parte retrostante del suo fabbricato, era stato divelto e scardinato con la manomissione della valvola di erogazione, oltre la rottura del vetro posto di fianco la stessa casetta. E' evidente che anche in tal caso vi sia stata una manomissione del regolare funzionamento dello scarico da parte di soggetti terzi non identificati e, la parziale occlusione del pozzetto, non sia imputabile alla scarsa manutenzione degli scarichi. Ne discende che la sanzione amministrativa sia stata elevata pagina 4 di 10 dagli agenti accertatori, in modo del tutto infondato e basandosi solo su mere asserzioni da parte della segnalante.
Lamentavano in particolar modo le opponenti come le controdeduzioni degli agenti accertatori agli scritti difensivi delle istanti, risultassero mere considerazioni esplicative delle lamentele di parte e non delle delucidazioni giuridiche su quanto argomentato. Tali eccezioni sono state puntualmente sollevate nell'istanza di riesame presentata il 17 gennaio
2023 all'ente regionale che, tuttavia non le ha prese minimamente in considerazione.
In secondo luogo il provvedimento impugnato sarebbe assolutamente nullo per mancata ed inadeguata motivazione e per violazione e falsa applicazione dell'art. 133 del D. Lgs. N.
152 del 3 aprile 2006.
Nell'ordinanza ingiunzione è stata contestata la violazione dell'art. 133 del D. Lgs. N. 152 del 3 aprile 2006 che stabilisce espressamente che “Chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 124, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da seimila euro a sessantamila euro. Nell'ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo la sanzione è da seicento euro a tremila euro”. Tale disposto normativo, però, non può assolutamente trovare applicazione nella presente fattispecie. Ed invero, con riferimento allo smaltimento delle acque reflue domestiche il ha introdotto nel corso degli anni diverse importanti Controparte_6 novità. L'art. 107, comma 2, del Decreto Legislativo 152/2006, dispone che lo scarico delle acque reflue domestiche è sempre consentito “purché osservino i regolamenti emessi dal gestore del servizio idrico integrato ed approvati dal rispettivo ente di governo dell'ambito”.
Di conseguenza gli scarichi di acque reflue domestiche in pubblica fognatura sono sempre ammessi e non sono soggetti al rilascio dell'autorizzazione allo scarico. L'ottenimento dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche ed assimilate, prevista nell'art. 124 comma 1 del D. Lgs. 152/2006 e ss., infatti, è obbligatoria unicamente per i fabbricati che producono scarichi di acque reflue domestiche, non collegati al servizio di pubblica pagina 5 di 10 fognatura. Nella presente fattispecie, come espressamente dichiarato dai Carabinieri intervenuti, lo scarico confluiva nella fognatura pubblica, cfr. foto 2 e 6 del verbale di sopralluogo. Conferma di tali circostanze viene fornita anche dal , Controparte_5
ente preposto al rilascio dell'autorizzazione che, nella nota dell'11 marzo 2019, notificata il
13 marzo 2019, intima esclusivamente il ripristino del corretto funzionamento della propria rete fognaria, senza alcun riferimento all'assenza di qualsivoglia autorizzazione.
La opposta ha argomentato sulle deduzioni delle opponenti mettendo in evidenza, in particolare, che in sede di sopralluogo emergeva che il pozzetto era coperto con una lamiera a forma di poligono irregolare che una volta rimossa ha fatto sì che si apprezzasse palesemente la tracimazione delle acque reflue, prodotte dalle attività domestiche e fisiologiche, scaricate dall'unità abitativa da cui si snoda la condotta anche a coperchio chiuso. Il coperchio in lamiera anche se chiuso non impediva la tracimazione delle acque reflue e dei solidi in via di disfacimento in esse sospesi. Una volta alzato il coperchio è stato constatato che il pozzetto era completamente colmo, di conseguenza la condotta era intasata e non assolveva alla funzionalità richiesta di convogliare tutte le acque reflue urbane nella fognatura comunale ma ne scaricava in buona parte sul suolo attiguo. Da tanto si evincerebbe chiaramente come gli accertatori hanno visivamente constatato la tracimazione delle acque reflue e dei solidi in via di disfacimento in esse sospesi anche a coperchio chiuso. D'altronde il verbale di accertamento dell'infrazione redatto dall'organo accertatore fa piena prova (fino a querela di falso) riguardo ai fatti attestati dagli agenti accertatori come avvenuti in loro presenza o da essi compiuti, in applicazione della disciplina di cui agli artt. 2699 e 2700 c.c. Altresì, viene richiamata in proposito la giurisprudenza di legittimità in ordine al verbale di accertamento dell'infrazione, secondo la quale “nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è
pagina 6 di 10 riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti” (così,
Cass., sez. un., 24 luglio 2009, n. 17355; in senso conforme cfr. Cass., sez. II, 14 febbraio
2013, n. 3705).
Quanto alla dedotta nullità del provvedimento impugnato per mancata ed inadeguata motivazione e per violazione e falsa applicazione dell'art. 133 del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, controparte asserisce, infondatamente che non si tratterebbe di uno “scarico” poiché “Una piccola fuoriuscita di liquidi, infatti, non configura uno scarico sul suolo
(come erroneamente indicato nel provvedimento) non risultando unità terminale … omissis
…”. Invece occorre innanzi tutto chiarire che si tratta a tutti gli effetti di uno scarico di acque reflue, ai sensi dell'art. 74, co. 1, lett. ff) del D. Lgs. n. 152/2006 che definisce:
“scarico: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 114” e non, come erroneamente sostenuto da controparte a pag. 6 del ricorso, di “Una piccola fuoriuscita di liquidi”. Inoltre, nel caso in esame non si tratta di scarico di acque reflue domestiche in reti fognarie pubbliche, bensì di uno scarico sul suolo che è vietato ex lege (art. 103, co. 3, D.
Lgs. n. 152/2006 ).
Da qui la correttezza della contestazione.
Ed ancora, l'opposta evidenzia come il caso di specie non sussiste l'ipotesi dell'avvenimento non prevedibile verificatosi d'improvviso e senza alcuna colpa delle attuali opponenti.
La Suprema Corte (Cass. Sez. III Pen., 7 febbraio 2018, n. 5763) ha rappresentato che: “… integra gli estremi del caso fortuito l'ipotesi dell'avvenimento imprevisto e imprevedibile che si inserisce d'improvviso nell'azione del soggetto e non può in alcun modo, nemmeno a pagina 7 di 10 titolo di colpa, farsi risalire all'attività psichica dell'agente (Corte di cassazione, Sezione IV penale, 12 febbraio 2013, n. 6982), dovendosi escludere che si possa ritenere escluso l'elemento soggettivo del reato nei casi in cui al realizzarsi dell'evento ritenuto costituire il caso fortuito abbia dato causa l'agente con la propria condotta negligente od imprudente
(Corte di cassazione, Sezione IV penale, 11 settembre 2015, n. 36833)”. Si osserva che l'art. 3 della L. n. 689/81 dispone che “Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa”; sul punto, la giurisprudenza di legittimità afferma che “la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa” (cfr. Cass. 10508/1995; n. 7143/2001; n.
8343/2001; n. 14107/2003; n. 5304/2004; n. 15155/2005; n. 20930/2009; 9546/2018; n.
1529/2018; n. 4114/2016). La difesa asserisce che “non si rinviene alcuna disposizione normativa che punisce la rottura e/o il malfunzionamento occasionale di uno scarico domestico”. In merito a tale assunto si evidenzia che il Verbale d'infrazione non è stato elevato dall'organo accertatore per “la rottura e/o il malfunzionamento occasionale di uno scarico domestico” ma per lo scarico su suolo delle acque reflue urbane provenienti dall'abitazione di residenza, senza la preventiva autorizzazione, in violazione dell'art. 124, co. 1, D. Lgs. n. 152/2006.
Ebbene, in sede di decisione va anzitutto sgombrato il campo dalle questioni già risolte con la pregressa sentenza del Tribunale de L'Aquila e non oggetto di impugnazione.
L'opposizione va nel merito accolta per le seguenti dirimenti ragioni ed osservazioni.
A prescindere dalla querela di falso che, come correttamente rileva parte opposta, avrebbe dovuto essere proposta dalle interessate per mettere in dubbio la rispondenza a verità di quanto i verbalizzanti assumono aver constatato, vi è comunque da rilevare la non compiutezza della descrizione dei luoghi rinvenibile nel verbale e testualmente riportata dalla ( il pozzetto era coperto con una lamiera a forma di poligono Controparte_1 pagina 8 di 10 irregolare che una volta rimossa ha fatto sì che si apprezzasse palesemente la tracimazione delle acque reflue, prodotte dalle attività domestiche e fisiologiche, scaricate dall'unità abitativa da cui si snoda la condotta anche a coperchio chiuso. Il coperchio in lamiera anche se chiuso non impediva la tracimazione delle acque reflue e dei solidi in via di disfacimento in esse sospesi. Una volta alzato il coperchio è stato constatato che il pozzetto era completamente colmo, di conseguenza la condotta era intasata e non assolveva alla funzionalità richiesta di convogliare tutte le acque reflue urbane nella fognatura comunale ma ne scaricava in buona parte sul suolo attiguo).
Riman non del tutto chiaro dalla descrizione di cui sopra se solo a seguito del sollevamento della lamiera si sia realizzata la fuoriuscita, come sembra desumibile laddove è indicato che una volta alzato il coperchio si è verificata la tracimazione, indicazione che sembra contraddetta laddove si parla di tracimazione anche a coperchio chiuso. In particolare rimane il dubbio se la tracimazione, indipendentemente dall'operazione di sollevamento della chiusura, era stata osservata dai verbalizzanti o ricostruita dalle informative raccolte.
Aggiungasi che il materiale fotografico allegato non è dirimente, anche per mancanza di chiarezza.
Anche indipendentemente da queste osservazioni, si ravvisano dei dubbi sulla correttezza della contestazione non essendovi elementi certi sulla durata e risalenza della tracimazione
( anche considerati i tempestivi interventi volti alla eliminazione della problematica ).
Pertanto l'opposizione viene accolta ma, stante le ragioni interpretative delle risultanze procedimentali appare congruo compensare le spese
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'opposizione, annulla l'ordinanza-ingiunzione ex art. 18 della Legge n. 689/1981 e s.m.i., prot. 523296 del 9 dicembre 2022 come successivamente modificata e rettificata, emessa dalla
[...]
. Parte_3
Compensa le spese.
pagina 9 di 10 Il Giudice
Rossana Villani
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rossana Villani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2574/2023, definitiva con dispositivo pronunciato all'udienza di discussione del 26/3/25 nella quale concludeva la sola parte ricorrente, promossa da:
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentate e difese dall'avv. Luciana Di Pierdomenico, (C.F.: C.F._2
ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Scafa (PE), al C.F._3
c.so I Maggio n. 210,
OPPONENTI
Contro
Controparte_1
(C.F. elettivamente domiciliato in Portici Di San Bernardino N. 25 P.IVA_1
L'Aquila in persona del Dirigente arch Controparte_2
OPPOSTA
pagina 1 di 10 OGGETTO: opposizione avverso ordinanza-ingiunzione ex art. 18 della Legge n.
689/1981 e s.m.i., prot. 523296 del 9 dicembre 2022 e determinazione DPC017/18 del 9 marzo 2023 di rettifica della precedente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Le ricorrenti in riassunzione ( a seguito di sentenza n. 353/2023, pubblicata il 16 maggio
2023, del Tribunale di L'Aquila, che dichiarava la competenza del Tribunale di Pescara, stabilendo il termine di novanta giorni per la riassunzione della causa) svolgono opposizione ad ordinanza ingiunzione traente le mosse dalla seguente vicenda descritta nell'atto introduttivo..
In data 2/5 gennaio 2023 è stata notificata alle esponenti ingiunzione di pagamento ex art. 18 della Legge n. 689/1981 e s.m.i., prot. 523296 del 9 dicembre 2022, Determinazione
DPC017/452, con la quale è stata contestata la presunta violazione dell'art. 124 comma 1 e dell'art. 133 comma 2 del d.lgs. n. 152/2006. All'uopo, è stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad € 6.020,00. L'ingiunzione suindicata è stata elevata nei confronti della IG , in qualità di usufruttuaria dell'abitazione ubicata in Parte_1
Bolognano (PE) alla via Nazionale n. 84 e nei confronti della IG
[...]
nella sua qualità di nuda proprietaria, ai sensi dell'art. 689/81, quale Parte_2 coobbligata in solido con l'autore della violazione. Tale provvedimento trae origine dal verbale di contestazione mod. 8/Abruzzo n. 000003, prot. n. 8160/08.01.10 del 19 maggio
2019, redatto dal Raggruppamento Carabinieri Parchi, Stazione CC “Parco” Caramanico
Terme, App. sc. Gianni Blasioli e Mar. Magg. Nello stesso è stato Controparte_3 contestato alle istanti che il 23 febbraio 2019 era stato rinvenuto, dai Carabinieri “Parco” di
Caramanico Terme, sulla corte comune di un fabbricato catastalmente individuato al foglio n. 1 particella 79 Catasto Fabbricati sito in Bolognano (PE) alla via Nazionale n. 1, lo sversamento sul suolo di reflui effettuato da uno scarico, a loro dire, non dotato della preventiva autorizzazione dell'Autorità Competente. Le odierne ricorrenti, ritenendo il verbale redatto dagli agenti dei Carabinieri Parco e la successiva ingiunzione di pagamento errati, ingiustificati ed assolutamente illegittimi, in data 17 gennaio 2023, hanno presentato pagina 2 di 10 alla istanza di riesame richiedendone l'annullamento. Con nota n. 30748 Controparte_1
del 26 gennaio 2023 l'ente ha sospeso l'esecutività del provvedimento d'ingiunzione per trenta giorni al fine di acquisire la documentazione inerente al ripristino della fognatura dall'ente comunale di Bolognano. Successivamente, con determinazione DPC017/18 del 9 marzo 2023, notificata in pari data, la
[...]
, ha emesso il provvedimento di Parte_3
rettifica in autotutela della precedente determinazione di ingiunzione di pagamento ex art. 18 della Legge n. 689/1981 e s.m.i., prot. 523296 del 9 dicembre 2022, con il quale è stato sostituito l'importo di € 6.020,00 con l'importo di € 3.020,00 a titolo di sanzione amministrativa, confermando per il resto la precedente Determinazione DPC017/452 del 9 dicembre 2022 e divenendone parte integrante e sostanziale.
Tali provvedimenti sarebbero illegittimi per i seguenti motivi.
Si eccepisce anzitutto la nullità dell'ordinanza d'ingiunzione perchè fondata su elementi di fatto non rispondenti al vero. La presente vicenda trae origine da un sopralluogo effettuato il 23 febbraio 2019 dal Raggruppamento Carabinieri Parchi, Stazione CC “Parco”
Caramanico Terme, App. sc. Gianni Blasioli e Mar. Magg. a seguito di Controparte_3
segnalazione da parte della IG comproprietaria della corte comune del Parte_4 fabbricato sito in Bolognano (PE) alla via Nazionale n.
1. All'esito dello stesso è stato emesso dagli agenti accertatori il verbale di contestazione mod. 8/Abruzzo n. 000003, prot.
n. 8160/08.01.10 del 19 maggio 2019, nel quale essi sostengono che è stato rinvenuto sulla corte comune di un fabbricato catastalmente individuato al foglio n. 1 particella 79 Catasto
Fabbricati sito in Bolognano (PE) alla via Nazionale n. 1, lo sversamento sul suolo di reflui effettuato da uno scarico non dotato della preventiva autorizzazione dell'Autorità
Competente. A corredo di tale verbale è stato allegato un reportage fotografico. Inoltre, i verbalizzanti hanno eseguito un'istruttoria escutendo esclusivamente la IG Pt_4
suo marito, signor e, suo padre, signor tutti
[...] Persona_1 Parte_5
presenti sui luoghi e hanno acquisito la documentazione ( lettere dalle quali emergono dissidi tra vicini) consegnata loro dalla segnalante, senza informare né tantomeno ascoltare ed acquisire le risposte alla corrispondenza per i fatti contestati le odierne ricorrenti, seppur pagina 3 di 10 presenti in loco, abitando al piano primo del fabbricato. Tale documentazione è stata trasmessa ad innumerevoli autorità affinchè, ognuna per quanto di competenza, emettesse i provvedimenti opportuni. Nonostante ciò, il procedimento penale R.G. n. 3105/2019, aperto dinanzi il Tribunale di Pescara nei confronti della IG è stato Parte_1
immediatamente archiviato. Ed invero, dalla documentazione fotografica effettuata dai verbalizzanti non emerge assolutamente quanto riferito dagli stessi. Nella foto n. 2, allegata al verbale di contestazione, che raffigura il “pozzetto da cui origina lo scarico sul suolo per tracimazione delle acque reflue convogliate nella fognatura”, non vi è traccia di tracimazione e/o sversamento di acque reflue. Per loro stessa ammissione, infatti, solo dopo aver sollevato la lamiera del pozzetto, vi è stata la fuoriuscita di acque reflue e ciò esclusivamente sul suolo intorno al bordo del coperchio, vedasi a riguardo foto n. 3 e didascalia della stessa.
Sarebbe allora evidente che prima di tale verifica, non vi fosse stato alcun tipo di sversamento e/o tracimazione sul suolo. Si aggiunga che l'impresa incaricata dalle ricorrenti, la con sede in Scafa in Controparte_4
data 9 marzo 2019, addirittura prima ancora di essere venute a conoscenza del sopralluogo e delle successive indagini, nonché della comunicazione di avvio del procedimento dell'11 marzo 2019, notificata in data 13 marzo 2019 da parte del Sindaco del CP_5
, ha effettuato lo sturamento del tombino. Nella stessa oltre alla descrizione della
[...] causa dell'otturazione (uno straccio inserito da ignoti nel tombino) è stato espressamente affermato che la ditta provvede sistematicamente e periodicamente alla manutenzione e pulizia idraulica nell'immobile delle istanti. Ulteriore conferma di tale assunti emerge dalla circostanza che, in data 7 marzo 2019, la IG aveva sporto Parte_2
formale denuncia querela dinanzi ai Carabinieri di Scafa, per segnalare che lo sportello in ferro posto a chiusura del contatore del gas, posto anch'esso nella parte retrostante del suo fabbricato, era stato divelto e scardinato con la manomissione della valvola di erogazione, oltre la rottura del vetro posto di fianco la stessa casetta. E' evidente che anche in tal caso vi sia stata una manomissione del regolare funzionamento dello scarico da parte di soggetti terzi non identificati e, la parziale occlusione del pozzetto, non sia imputabile alla scarsa manutenzione degli scarichi. Ne discende che la sanzione amministrativa sia stata elevata pagina 4 di 10 dagli agenti accertatori, in modo del tutto infondato e basandosi solo su mere asserzioni da parte della segnalante.
Lamentavano in particolar modo le opponenti come le controdeduzioni degli agenti accertatori agli scritti difensivi delle istanti, risultassero mere considerazioni esplicative delle lamentele di parte e non delle delucidazioni giuridiche su quanto argomentato. Tali eccezioni sono state puntualmente sollevate nell'istanza di riesame presentata il 17 gennaio
2023 all'ente regionale che, tuttavia non le ha prese minimamente in considerazione.
In secondo luogo il provvedimento impugnato sarebbe assolutamente nullo per mancata ed inadeguata motivazione e per violazione e falsa applicazione dell'art. 133 del D. Lgs. N.
152 del 3 aprile 2006.
Nell'ordinanza ingiunzione è stata contestata la violazione dell'art. 133 del D. Lgs. N. 152 del 3 aprile 2006 che stabilisce espressamente che “Chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 124, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da seimila euro a sessantamila euro. Nell'ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo la sanzione è da seicento euro a tremila euro”. Tale disposto normativo, però, non può assolutamente trovare applicazione nella presente fattispecie. Ed invero, con riferimento allo smaltimento delle acque reflue domestiche il ha introdotto nel corso degli anni diverse importanti Controparte_6 novità. L'art. 107, comma 2, del Decreto Legislativo 152/2006, dispone che lo scarico delle acque reflue domestiche è sempre consentito “purché osservino i regolamenti emessi dal gestore del servizio idrico integrato ed approvati dal rispettivo ente di governo dell'ambito”.
Di conseguenza gli scarichi di acque reflue domestiche in pubblica fognatura sono sempre ammessi e non sono soggetti al rilascio dell'autorizzazione allo scarico. L'ottenimento dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche ed assimilate, prevista nell'art. 124 comma 1 del D. Lgs. 152/2006 e ss., infatti, è obbligatoria unicamente per i fabbricati che producono scarichi di acque reflue domestiche, non collegati al servizio di pubblica pagina 5 di 10 fognatura. Nella presente fattispecie, come espressamente dichiarato dai Carabinieri intervenuti, lo scarico confluiva nella fognatura pubblica, cfr. foto 2 e 6 del verbale di sopralluogo. Conferma di tali circostanze viene fornita anche dal , Controparte_5
ente preposto al rilascio dell'autorizzazione che, nella nota dell'11 marzo 2019, notificata il
13 marzo 2019, intima esclusivamente il ripristino del corretto funzionamento della propria rete fognaria, senza alcun riferimento all'assenza di qualsivoglia autorizzazione.
La opposta ha argomentato sulle deduzioni delle opponenti mettendo in evidenza, in particolare, che in sede di sopralluogo emergeva che il pozzetto era coperto con una lamiera a forma di poligono irregolare che una volta rimossa ha fatto sì che si apprezzasse palesemente la tracimazione delle acque reflue, prodotte dalle attività domestiche e fisiologiche, scaricate dall'unità abitativa da cui si snoda la condotta anche a coperchio chiuso. Il coperchio in lamiera anche se chiuso non impediva la tracimazione delle acque reflue e dei solidi in via di disfacimento in esse sospesi. Una volta alzato il coperchio è stato constatato che il pozzetto era completamente colmo, di conseguenza la condotta era intasata e non assolveva alla funzionalità richiesta di convogliare tutte le acque reflue urbane nella fognatura comunale ma ne scaricava in buona parte sul suolo attiguo. Da tanto si evincerebbe chiaramente come gli accertatori hanno visivamente constatato la tracimazione delle acque reflue e dei solidi in via di disfacimento in esse sospesi anche a coperchio chiuso. D'altronde il verbale di accertamento dell'infrazione redatto dall'organo accertatore fa piena prova (fino a querela di falso) riguardo ai fatti attestati dagli agenti accertatori come avvenuti in loro presenza o da essi compiuti, in applicazione della disciplina di cui agli artt. 2699 e 2700 c.c. Altresì, viene richiamata in proposito la giurisprudenza di legittimità in ordine al verbale di accertamento dell'infrazione, secondo la quale “nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è
pagina 6 di 10 riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti” (così,
Cass., sez. un., 24 luglio 2009, n. 17355; in senso conforme cfr. Cass., sez. II, 14 febbraio
2013, n. 3705).
Quanto alla dedotta nullità del provvedimento impugnato per mancata ed inadeguata motivazione e per violazione e falsa applicazione dell'art. 133 del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, controparte asserisce, infondatamente che non si tratterebbe di uno “scarico” poiché “Una piccola fuoriuscita di liquidi, infatti, non configura uno scarico sul suolo
(come erroneamente indicato nel provvedimento) non risultando unità terminale … omissis
…”. Invece occorre innanzi tutto chiarire che si tratta a tutti gli effetti di uno scarico di acque reflue, ai sensi dell'art. 74, co. 1, lett. ff) del D. Lgs. n. 152/2006 che definisce:
“scarico: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 114” e non, come erroneamente sostenuto da controparte a pag. 6 del ricorso, di “Una piccola fuoriuscita di liquidi”. Inoltre, nel caso in esame non si tratta di scarico di acque reflue domestiche in reti fognarie pubbliche, bensì di uno scarico sul suolo che è vietato ex lege (art. 103, co. 3, D.
Lgs. n. 152/2006 ).
Da qui la correttezza della contestazione.
Ed ancora, l'opposta evidenzia come il caso di specie non sussiste l'ipotesi dell'avvenimento non prevedibile verificatosi d'improvviso e senza alcuna colpa delle attuali opponenti.
La Suprema Corte (Cass. Sez. III Pen., 7 febbraio 2018, n. 5763) ha rappresentato che: “… integra gli estremi del caso fortuito l'ipotesi dell'avvenimento imprevisto e imprevedibile che si inserisce d'improvviso nell'azione del soggetto e non può in alcun modo, nemmeno a pagina 7 di 10 titolo di colpa, farsi risalire all'attività psichica dell'agente (Corte di cassazione, Sezione IV penale, 12 febbraio 2013, n. 6982), dovendosi escludere che si possa ritenere escluso l'elemento soggettivo del reato nei casi in cui al realizzarsi dell'evento ritenuto costituire il caso fortuito abbia dato causa l'agente con la propria condotta negligente od imprudente
(Corte di cassazione, Sezione IV penale, 11 settembre 2015, n. 36833)”. Si osserva che l'art. 3 della L. n. 689/81 dispone che “Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa”; sul punto, la giurisprudenza di legittimità afferma che “la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa” (cfr. Cass. 10508/1995; n. 7143/2001; n.
8343/2001; n. 14107/2003; n. 5304/2004; n. 15155/2005; n. 20930/2009; 9546/2018; n.
1529/2018; n. 4114/2016). La difesa asserisce che “non si rinviene alcuna disposizione normativa che punisce la rottura e/o il malfunzionamento occasionale di uno scarico domestico”. In merito a tale assunto si evidenzia che il Verbale d'infrazione non è stato elevato dall'organo accertatore per “la rottura e/o il malfunzionamento occasionale di uno scarico domestico” ma per lo scarico su suolo delle acque reflue urbane provenienti dall'abitazione di residenza, senza la preventiva autorizzazione, in violazione dell'art. 124, co. 1, D. Lgs. n. 152/2006.
Ebbene, in sede di decisione va anzitutto sgombrato il campo dalle questioni già risolte con la pregressa sentenza del Tribunale de L'Aquila e non oggetto di impugnazione.
L'opposizione va nel merito accolta per le seguenti dirimenti ragioni ed osservazioni.
A prescindere dalla querela di falso che, come correttamente rileva parte opposta, avrebbe dovuto essere proposta dalle interessate per mettere in dubbio la rispondenza a verità di quanto i verbalizzanti assumono aver constatato, vi è comunque da rilevare la non compiutezza della descrizione dei luoghi rinvenibile nel verbale e testualmente riportata dalla ( il pozzetto era coperto con una lamiera a forma di poligono Controparte_1 pagina 8 di 10 irregolare che una volta rimossa ha fatto sì che si apprezzasse palesemente la tracimazione delle acque reflue, prodotte dalle attività domestiche e fisiologiche, scaricate dall'unità abitativa da cui si snoda la condotta anche a coperchio chiuso. Il coperchio in lamiera anche se chiuso non impediva la tracimazione delle acque reflue e dei solidi in via di disfacimento in esse sospesi. Una volta alzato il coperchio è stato constatato che il pozzetto era completamente colmo, di conseguenza la condotta era intasata e non assolveva alla funzionalità richiesta di convogliare tutte le acque reflue urbane nella fognatura comunale ma ne scaricava in buona parte sul suolo attiguo).
Riman non del tutto chiaro dalla descrizione di cui sopra se solo a seguito del sollevamento della lamiera si sia realizzata la fuoriuscita, come sembra desumibile laddove è indicato che una volta alzato il coperchio si è verificata la tracimazione, indicazione che sembra contraddetta laddove si parla di tracimazione anche a coperchio chiuso. In particolare rimane il dubbio se la tracimazione, indipendentemente dall'operazione di sollevamento della chiusura, era stata osservata dai verbalizzanti o ricostruita dalle informative raccolte.
Aggiungasi che il materiale fotografico allegato non è dirimente, anche per mancanza di chiarezza.
Anche indipendentemente da queste osservazioni, si ravvisano dei dubbi sulla correttezza della contestazione non essendovi elementi certi sulla durata e risalenza della tracimazione
( anche considerati i tempestivi interventi volti alla eliminazione della problematica ).
Pertanto l'opposizione viene accolta ma, stante le ragioni interpretative delle risultanze procedimentali appare congruo compensare le spese
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'opposizione, annulla l'ordinanza-ingiunzione ex art. 18 della Legge n. 689/1981 e s.m.i., prot. 523296 del 9 dicembre 2022 come successivamente modificata e rettificata, emessa dalla
[...]
. Parte_3
Compensa le spese.
pagina 9 di 10 Il Giudice
Rossana Villani
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