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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/12/2025, n. 11391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11391 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 4584/2020 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI NAPOLI
XII SEZIONE CIVILE
Il Giudice premesso che con decreto del 2/10/25 veniva disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 149/2022 con effetto dal 1° gennaio
2023, dell'udienza del 27/10/2025;
lette le note di udienza depositate dai difensori delle parti il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Alfonso Tinto, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A definitiva ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c nella causa iscritta al n. 4584/2020 r.g.a.c.
1
TRA
nato a [...] il [...] ( Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...]H e nata Parte_2
a Napoli il 17.4.1962 ( ) residente in [...] alla CodiceFiscale_2
via Napoli n.187, rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.
RI CO ( ) ed IO ZO (C.F. CodiceFiscale_3
) presso lo studio dei quali elettivamente domiciliano in Napoli C.F._4
alla Via Carlo Poerio, 89/A.
- ATTTORI-
E
, in proprio e quale titolare della D & D IMMOBILI DI Controparte_1
PRESTIGIO DI FLAVIO D'ECCLESIIS con sede in Napoli alla via Villanova n° 60,
P Iva n. , intermediari nella mediazione immobiliare, quale impresa indi- P.IVA_1
viduale del sig. nato a [...] il [...] Controparte_1
C.F.: , rappresentato e difeso dell'Avv.Alessandro Amodio, c.f.: C.F._5
presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Napoli alla C.F._6
via Raffaele Morghen n. 92
- CONVENUTO IN RICONVENZIONALE
OGGETTO: Mediazione.
CONCLUSIONI: come da atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Ai fini della decisione è sufficiente evidenziare che con atto di citazione in ritualmente notificato in data 10/02/2020, e convenivano in giu- Pt_1 Parte_2
dizio innanzi a questo tribunale in proprio e quale titolare della ditta CP_1 CP_1
2
D.&D. Immobili di Prestigio di per sentir: “ in accoglimento della Controparte_1
domanda:
NEL MERITO in via principale, - accertare che alcun incarico di mediazione è stato
conferito dai Sigg.ri e alla . Immobili di Pre- Pt_1 Parte_2 CP_1
stigio di - in ogni caso, accertare che, in relazione agli immobili di Controparte_1
cui in premessa, alcun affare si è a tutt'oggi concluso in favore dei Sigg.ri e Pt_1
tantopiù alcuna formalizzazione, seppur embrionale, di accor- Parte_2
di, è stata posta in essere per effetto dell'attività posta in essere dalla D.&D. Immobili
di Prestigio di e, per l'effetto - dichiarare che alcun obbligo eco- Controparte_1
nomico è sorto in capo ai Sigg.ri e in favore del Sig. Pt_1 Parte_2
in proprio e quale titolare della ditta . Immobili di Prestigio di Controparte_1 CP_1
….. Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio, oltre Controparte_1
spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA
Si costituiva ritualmente parte convenuta la quale chiedeva che “Voglia l'Ill.mo Tri-
bunale adito, contrariis reiectis:
1. IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO, respingere
tutte le domande ex adverso formulate in quanto totalmente infondate in fatto e in dirit-
to e perché comunque integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indica-
ti nel corpo del presente atto;
4. IN VIA RICONVENZIONALE, NEL MERITO Acco-
gliere la domanda così come formulata e condannare controparte singolarmente e/o in
solido al pagamento in favore del sig della somma complessiva di Controparte_1
euro 56.120,00 e/o in subordine la somma pari a euro 5.000.00 a titolo di rimborso
spese o quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa anche per
mezzo di valutazione equitativa dell'insigne Giudicante, oltre interessi legali e rivaluta-
zione monetaria dal dì del dovuto fino al soddisfo per i motivi tutti meglio dedotti nel
corpo del presente atto”.
3
Alla prima udienza, svoltasi in modalità cartolare, venivano, su richiesta delle parti concessi i termini di cui all'art.183 comma 6 c.p.c. per il deposito di memorie istruttorie e, all'esito a seguito di riserva veniva ammessa la prova testimoniale richiesta dalle par-
ti.
Alle udienze del 6/10/2022 e 24/10/2024 venivano escussi i testi dopodichè la causa,
su richiesta delle parti, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 6/11/2023 e con successiva ordinanza la causa veniva rinviata per la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c. fino all'udienza del 27/10/2025 da tenersi a trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Orbene, alla luce delle deduzioni formulate da parte attrice nonché dall'esame della documentazione prodotta in atti e dall'istruttoria complessivamente considerata, questo tribunale ritiene che la domanda così come proposta da parte attrice vada accolta mentre non può essere accolta la domanda proposta in via riconvenzionale da parte convenuta.
Va evidenziato che il diritto alla provvigione del mediatore, ai sensi dell'art. 1755 cod.
civ., è strettamente connesso alla conclusione dell'affare, intesa come costituzione di un vincolo giuridico che abiliti le parti ad agire per l'esecuzione specifica del negozio o per il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato utile del negozio programmato. Nello specifico i soggetti intermediati, aderendo al contratto di mediazione, non assumono alcun obbligo di pagare la provvigione quale diretto corri-
spettivo dell'attività posta in essere dal mediatore a loro vantaggio, se non al momento della conclusione dell'affare (Cass. n. 20132/2022; Cass. n. 22273/2010).
La Cassazione, con la sentenza n. 3165/2023, ha altresì chiarito che il semplice mettere in contatto venditore e acquirente non è sufficiente a giustificare il diritto alla provvi-
gione, a meno che non vi sia un'efficacia causale concreta e adeguata nella conclusione dell'accordo.
4
Il suddetto orientamento è stato confermato con l'ordinanza della Cassazione Civile n.
9431/2025 laddove è stato sostenuto che la provvigione spetta solo se l'attività di me-
diazione ha portato alla conclusione di un “affare” valido, inteso come un vincolo giuri-
dico effettivo tra le parti quale possa essere un preliminare di compravendita.
Ebbene, in relazione al caso in esame, si ritiene che alcun compenso spetti alla parte convenuta dal momento che non risulta provata l'avvenuta conclusione dell'affare tra gli attori e il presunto acquirente.
Infine va rilevata la pacifica e non contestata circostanza che alcun incarico risulta es-
sere stato conferito dalla sig.ra incarico che avrebbe dovuto Parte_2
prevedere una manifestazione di volontà da parte di quest'ultima nonché la determina-
zione di un corrispettivo per la vendita e di una percentuale, quale provvigione per l'agente. In merito a tale ultima circostanza alcun elemento probatorio è stato offerto a supporto dell'ipotetico incarico conferito, dalla sig.ra che non è stata Pt_2 Tes_1
colmata dalla deposizione testimoniale della sig.ra , mai stata pre- Testimone_2
sente agli incontri tra le parti, che ha riferito di aver saputo di determinate circostanze solo perché le furono riferite.
Le spese di giudizio, in considerazione del rigetto della domanda riconvenzionale pro-
posta da parte convenuta, seguono la soccombenza e vanno liquidate come da disposi-
tivo, di esse va disposta l'attribuzione in favore degli Avv.ti IO ZO e RI
MI che ne hanno fatta esplicita richiesta.
PQM
il Tribunale di Napoli - XII Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda
Rg.4584/2020 proposta da e nei confronti si Parte_1 Parte_2
D & D Immobili di Prestigio di Flavio D'Ecclesiis e così provvede: Controparte_1
- accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, dichiara che non sussiste alcun ob-
bligo economico in capo agli attori sigg. e in Parte_1 Parte_2
5
favore del Sig. in proprio e quale titolare della ditta . Immobili Controparte_1 CP_1
di Prestigio di in quanto alcun valido affare è stato concluso;
Controparte_1
- rigetta, pertanto, la domanda riconvenzionale di pagamento a titolo di provvigioni così
come proposta da parte convenuta;
- accerta altresì che alcun incarico di mediazione è stato conferito dalla sig.ra
[...]
alla . Immobili di Prestigio di Parte_2 CP_1 Controparte_1
- condanna parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in €
4.712,00 per compensi ed € 540,00 per spese, oltre rimborso spese forfettario nella mi-
sura del 15%, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione in favore degli Avv.ti IO
ZO e RI MI.
Così deciso in Napoli il 3 dicembre 2025.
Il Giudice
dott. Alfonso Tinto
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamen-
te nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n.
44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
6
TRIBUNALE DI NAPOLI
XII SEZIONE CIVILE
Il Giudice premesso che con decreto del 2/10/25 veniva disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 149/2022 con effetto dal 1° gennaio
2023, dell'udienza del 27/10/2025;
lette le note di udienza depositate dai difensori delle parti il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Alfonso Tinto, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A definitiva ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c nella causa iscritta al n. 4584/2020 r.g.a.c.
1
TRA
nato a [...] il [...] ( Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...]H e nata Parte_2
a Napoli il 17.4.1962 ( ) residente in [...] alla CodiceFiscale_2
via Napoli n.187, rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.
RI CO ( ) ed IO ZO (C.F. CodiceFiscale_3
) presso lo studio dei quali elettivamente domiciliano in Napoli C.F._4
alla Via Carlo Poerio, 89/A.
- ATTTORI-
E
, in proprio e quale titolare della D & D IMMOBILI DI Controparte_1
PRESTIGIO DI FLAVIO D'ECCLESIIS con sede in Napoli alla via Villanova n° 60,
P Iva n. , intermediari nella mediazione immobiliare, quale impresa indi- P.IVA_1
viduale del sig. nato a [...] il [...] Controparte_1
C.F.: , rappresentato e difeso dell'Avv.Alessandro Amodio, c.f.: C.F._5
presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Napoli alla C.F._6
via Raffaele Morghen n. 92
- CONVENUTO IN RICONVENZIONALE
OGGETTO: Mediazione.
CONCLUSIONI: come da atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Ai fini della decisione è sufficiente evidenziare che con atto di citazione in ritualmente notificato in data 10/02/2020, e convenivano in giu- Pt_1 Parte_2
dizio innanzi a questo tribunale in proprio e quale titolare della ditta CP_1 CP_1
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D.&D. Immobili di Prestigio di per sentir: “ in accoglimento della Controparte_1
domanda:
NEL MERITO in via principale, - accertare che alcun incarico di mediazione è stato
conferito dai Sigg.ri e alla . Immobili di Pre- Pt_1 Parte_2 CP_1
stigio di - in ogni caso, accertare che, in relazione agli immobili di Controparte_1
cui in premessa, alcun affare si è a tutt'oggi concluso in favore dei Sigg.ri e Pt_1
tantopiù alcuna formalizzazione, seppur embrionale, di accor- Parte_2
di, è stata posta in essere per effetto dell'attività posta in essere dalla D.&D. Immobili
di Prestigio di e, per l'effetto - dichiarare che alcun obbligo eco- Controparte_1
nomico è sorto in capo ai Sigg.ri e in favore del Sig. Pt_1 Parte_2
in proprio e quale titolare della ditta . Immobili di Prestigio di Controparte_1 CP_1
….. Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio, oltre Controparte_1
spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA
Si costituiva ritualmente parte convenuta la quale chiedeva che “Voglia l'Ill.mo Tri-
bunale adito, contrariis reiectis:
1. IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO, respingere
tutte le domande ex adverso formulate in quanto totalmente infondate in fatto e in dirit-
to e perché comunque integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indica-
ti nel corpo del presente atto;
4. IN VIA RICONVENZIONALE, NEL MERITO Acco-
gliere la domanda così come formulata e condannare controparte singolarmente e/o in
solido al pagamento in favore del sig della somma complessiva di Controparte_1
euro 56.120,00 e/o in subordine la somma pari a euro 5.000.00 a titolo di rimborso
spese o quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa anche per
mezzo di valutazione equitativa dell'insigne Giudicante, oltre interessi legali e rivaluta-
zione monetaria dal dì del dovuto fino al soddisfo per i motivi tutti meglio dedotti nel
corpo del presente atto”.
3
Alla prima udienza, svoltasi in modalità cartolare, venivano, su richiesta delle parti concessi i termini di cui all'art.183 comma 6 c.p.c. per il deposito di memorie istruttorie e, all'esito a seguito di riserva veniva ammessa la prova testimoniale richiesta dalle par-
ti.
Alle udienze del 6/10/2022 e 24/10/2024 venivano escussi i testi dopodichè la causa,
su richiesta delle parti, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 6/11/2023 e con successiva ordinanza la causa veniva rinviata per la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c. fino all'udienza del 27/10/2025 da tenersi a trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Orbene, alla luce delle deduzioni formulate da parte attrice nonché dall'esame della documentazione prodotta in atti e dall'istruttoria complessivamente considerata, questo tribunale ritiene che la domanda così come proposta da parte attrice vada accolta mentre non può essere accolta la domanda proposta in via riconvenzionale da parte convenuta.
Va evidenziato che il diritto alla provvigione del mediatore, ai sensi dell'art. 1755 cod.
civ., è strettamente connesso alla conclusione dell'affare, intesa come costituzione di un vincolo giuridico che abiliti le parti ad agire per l'esecuzione specifica del negozio o per il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato utile del negozio programmato. Nello specifico i soggetti intermediati, aderendo al contratto di mediazione, non assumono alcun obbligo di pagare la provvigione quale diretto corri-
spettivo dell'attività posta in essere dal mediatore a loro vantaggio, se non al momento della conclusione dell'affare (Cass. n. 20132/2022; Cass. n. 22273/2010).
La Cassazione, con la sentenza n. 3165/2023, ha altresì chiarito che il semplice mettere in contatto venditore e acquirente non è sufficiente a giustificare il diritto alla provvi-
gione, a meno che non vi sia un'efficacia causale concreta e adeguata nella conclusione dell'accordo.
4
Il suddetto orientamento è stato confermato con l'ordinanza della Cassazione Civile n.
9431/2025 laddove è stato sostenuto che la provvigione spetta solo se l'attività di me-
diazione ha portato alla conclusione di un “affare” valido, inteso come un vincolo giuri-
dico effettivo tra le parti quale possa essere un preliminare di compravendita.
Ebbene, in relazione al caso in esame, si ritiene che alcun compenso spetti alla parte convenuta dal momento che non risulta provata l'avvenuta conclusione dell'affare tra gli attori e il presunto acquirente.
Infine va rilevata la pacifica e non contestata circostanza che alcun incarico risulta es-
sere stato conferito dalla sig.ra incarico che avrebbe dovuto Parte_2
prevedere una manifestazione di volontà da parte di quest'ultima nonché la determina-
zione di un corrispettivo per la vendita e di una percentuale, quale provvigione per l'agente. In merito a tale ultima circostanza alcun elemento probatorio è stato offerto a supporto dell'ipotetico incarico conferito, dalla sig.ra che non è stata Pt_2 Tes_1
colmata dalla deposizione testimoniale della sig.ra , mai stata pre- Testimone_2
sente agli incontri tra le parti, che ha riferito di aver saputo di determinate circostanze solo perché le furono riferite.
Le spese di giudizio, in considerazione del rigetto della domanda riconvenzionale pro-
posta da parte convenuta, seguono la soccombenza e vanno liquidate come da disposi-
tivo, di esse va disposta l'attribuzione in favore degli Avv.ti IO ZO e RI
MI che ne hanno fatta esplicita richiesta.
PQM
il Tribunale di Napoli - XII Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda
Rg.4584/2020 proposta da e nei confronti si Parte_1 Parte_2
D & D Immobili di Prestigio di Flavio D'Ecclesiis e così provvede: Controparte_1
- accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, dichiara che non sussiste alcun ob-
bligo economico in capo agli attori sigg. e in Parte_1 Parte_2
5
favore del Sig. in proprio e quale titolare della ditta . Immobili Controparte_1 CP_1
di Prestigio di in quanto alcun valido affare è stato concluso;
Controparte_1
- rigetta, pertanto, la domanda riconvenzionale di pagamento a titolo di provvigioni così
come proposta da parte convenuta;
- accerta altresì che alcun incarico di mediazione è stato conferito dalla sig.ra
[...]
alla . Immobili di Prestigio di Parte_2 CP_1 Controparte_1
- condanna parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in €
4.712,00 per compensi ed € 540,00 per spese, oltre rimborso spese forfettario nella mi-
sura del 15%, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione in favore degli Avv.ti IO
ZO e RI MI.
Così deciso in Napoli il 3 dicembre 2025.
Il Giudice
dott. Alfonso Tinto
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamen-
te nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n.
44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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