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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 15/07/2025, n. 1212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1212 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2214 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
“l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”.
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale
nella causa di lavoro promossa da:
, con l'Avv. ABBRUZZESE CARLO Parte_1
parte ricorrente
CONTRO
Controparte_1
, contumace;
[...]
Parte resistente OGGETTO: retribuzione
FATTO E DIRITTO
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente, premesso di essere dipendente del , lamentava che la misura dell'indennità chilometrica liquidata CP_1 era non già quella prevista dall'art. 54 comma 4 del CCNL di categoria (pari al rimborso di un quinto del costo della benzina super per chilometro percorso dal centro di raccolta al luogo di lavoro), bensì la misura più bassa, che è stata introdotta dal contratto integrativo regionale vigente (pari ad un rimborso forfettario diversificato a seconda delle fasce di percorrenza). Ciò posto, agiva in giudizio rivendicando la differenza spettante, nella misura indicata in ricorso.
Parte resistente restava contumace.
§§§
Il ricorso va accolto, in ragione delle seguenti motivazioni.
In primo luogo, si rileva che il CCNL di riferimento ha rimesso alla contrattazione decentrata la disciplina dell'indennità spettante in caso di missioni e trasferta (art. 16), non già quella dell'indennità che l'ente è obbligato ad erogare ai dipendenti che per raggiungere il posto di lavoro dal centro di raccolta si avvalgono di un mezzo proprio
(art. 15).
In termini generali, si dà atto che i rapporti tra i contratti di diverso livello territoriale non vanno ricostruiti in termini di subordinazione gerarchica del contratto collettivo locale rispetto a quello nazionale, salvo che tanto non derivi dalla volontà delle stesse parti collettive, quale si desume da specifiche disposizioni di rinvio, che regolano il collegamento tra le due fonti.
Nel caso di specie, la disciplina dei “mezzi di trasporto” è contenuta nell'art. 15 del CCNL
e, per gli operai, nell'art. 54. Quest'ultima norma prevede che il datore di lavoro deve
“provvedere ai mezzi di trasporto per il raggiungimento dei luoghi di lavoro, ove la distanza sia superiore a 2 chilometri dal centro di raccolta” e stabilisce che, qualora l'azienda non lo faccia, in tal caso “al lavoratore che usa mezzi di trasporto propri spetta un rimborso pari ad 1/5 del costo della benzina super per chilometro percorso dal singolo centro di raccolta al luogo di lavoro”. Il CCNL si fa dunque carico della definizione della disciplina dei “mezzi di trasporto” e del “rimborso” delle spese che il lavoratore sostiene al posto dell'azienda.
Altro è invece ciò che il CCNL affida alla contrattazione decentrata, giacché dopo aver espressamente previso, all'art. 2, che “resta esclusa dalla competenza del secondo livello la contrattazione di materie definite nel CCNL”, elenca una serie di materie che rinvia alla competenza del contratto integrativo regionale (“Le materie rinviate alla competenza del sono pertanto esclusivamente le seguenti”): tra di esse contempla, Pt_2 alla lettera f) di quell'elenco, il “trattamento missioni e trasferte alternativo a quello previsto dal CCNL e diverse modalità di rimborso spese (art. 16)”.
Poiché il CCNL definisce specificamente la disciplina dei mezzi di trasporto degli operai sul luogo di lavoro e del rimborso che a loro spetta quando debbano servirsi di mezzi propri, non è ragionevole ritenere che quella stessa disciplina abbia inteso rinviare alla competenza della contrattazione collettiva locale. Ciò soprattutto ove si consideri il divieto che pone alla contrattazione di secondo livello, la quale, per come si è detto, è esclusa per materie già definite in sede di contrattazione nazionale.
Di conseguenza, la materia che la summenzionata lettera f) rimette alla contrattazione locale è altra, e riguarda non già l'utilizzo dei mezzi propri e il rimborso delle relative spese, bensì il trattamento di missioni e trasferte di lunga durata. È in relazione a tale materia, invero, che l'art. 16 del CCNL – espressamente richiamato dalla stessa lettera f) dell'art. 2 – rinvia alla contrattazione decentrata, prevedendo che essa disciplini le
“diverse modalità di rimborso delle spese” sostenute dal dipendente in missione e la misura del trattamento economico che gli spetta.
Con Ne consegue l'inapplicabilità delle disposizioni del utilizzate dal per CP_1 quantificare l'indennità chilometrica spettante al ricorrente, stante la loro contrarietà Con alle disposizioni del CCNL che non consentono al di ingerirsi in questa specifica materia.
La disciplina applicabile è invece quella contenuta nello stesso CCNL, che fondatamente parte ricorrente invoca.
A favore dell'accoglimento del ricorso depone anche un ulteriore rilievo, per cui l'indennità di cui è causa ha natura retributiva ed è, quindi, assistita dalla clausola di miglior favore che è contemplata dal contratto integrativo regionale.
Con Ciò in quanto: a) è lo stesso a far comunque salvi i trattamenti economici di maggior favore in godimento, rendendoli insensibili alle modifiche peggiorative che (legittimamente) siano state introdotte dalla contrattazione collettiva di secondo livello;
b) tra questi trattamenti rientra anche l'indennità chilometrica che, appunto, secondo il consolidato orientamento della Corte d'Appello di questo distretto (ex multis, Sent. n.
204/2020; Sent n. 317/2020, oltre alla giurisprudenza di merito del distretto citata e prodotta dal ricorrente), ha natura retributiva e non di mero rimborso spese, in quanto:
(1) è erogata in somma fissa e continuativa, (2) in misura calibrata sul maggior disagio connaturato alla prestazione lavorativa da svolgersi in zone di montagna lontane dai centri di raccolta e dalla residenza del lavoratore, (3) in base ad un meccanismo che tiene conto del prezzo della benzina e del chilometraggio variabile a seconda della distanza del luogo di lavoro.
In virtù dell'esposta motivazione il ricorso va, dunque, accolto e al ricorrente deve essere accordata la differenza che rivendica, nella misura specificamente indicata in ricorso, che controparte non ha contestato, non essendosi costituita in giudizio.
Infatti, la spettanza dell'indennità è già prevista in busta paga, ma la stessa è stata calcolata dal in base all'art. 7 del CIR. Quindi, null'altro deve essere provato CP_1 dal lavoratore ai fini dell'accoglimento della domanda, poiché il fatto della spettanza dell'indennità è di evidenza documentale trattandosi, nel presente giudizio, solo della misura della stessa, alla luce dell'invocato art. 54 comma 4 del CCNL.
Gli importi dovranno essere maggiorati, ex art. 429 c.p.c., di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza, tenendo conto della natura seriale della controversia.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Castrovillari, così provvede:
- Accoglie il ricorso e condanna parte resistente
[...]
a pagare alla parte Controparte_1 ricorrente la complessiva somma di € 4728,40, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo.
- Condanna Controparte_1
a rimborsare all'Avv.to CARLO ABBRUZZESE, dichiaratosi procuratore
[...] antistatario, le spese di lite che liquida in complessivi € 1.200,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario del 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge. Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Castrovillari, 15/07/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
“l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”.
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale
nella causa di lavoro promossa da:
, con l'Avv. ABBRUZZESE CARLO Parte_1
parte ricorrente
CONTRO
Controparte_1
, contumace;
[...]
Parte resistente OGGETTO: retribuzione
FATTO E DIRITTO
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente, premesso di essere dipendente del , lamentava che la misura dell'indennità chilometrica liquidata CP_1 era non già quella prevista dall'art. 54 comma 4 del CCNL di categoria (pari al rimborso di un quinto del costo della benzina super per chilometro percorso dal centro di raccolta al luogo di lavoro), bensì la misura più bassa, che è stata introdotta dal contratto integrativo regionale vigente (pari ad un rimborso forfettario diversificato a seconda delle fasce di percorrenza). Ciò posto, agiva in giudizio rivendicando la differenza spettante, nella misura indicata in ricorso.
Parte resistente restava contumace.
§§§
Il ricorso va accolto, in ragione delle seguenti motivazioni.
In primo luogo, si rileva che il CCNL di riferimento ha rimesso alla contrattazione decentrata la disciplina dell'indennità spettante in caso di missioni e trasferta (art. 16), non già quella dell'indennità che l'ente è obbligato ad erogare ai dipendenti che per raggiungere il posto di lavoro dal centro di raccolta si avvalgono di un mezzo proprio
(art. 15).
In termini generali, si dà atto che i rapporti tra i contratti di diverso livello territoriale non vanno ricostruiti in termini di subordinazione gerarchica del contratto collettivo locale rispetto a quello nazionale, salvo che tanto non derivi dalla volontà delle stesse parti collettive, quale si desume da specifiche disposizioni di rinvio, che regolano il collegamento tra le due fonti.
Nel caso di specie, la disciplina dei “mezzi di trasporto” è contenuta nell'art. 15 del CCNL
e, per gli operai, nell'art. 54. Quest'ultima norma prevede che il datore di lavoro deve
“provvedere ai mezzi di trasporto per il raggiungimento dei luoghi di lavoro, ove la distanza sia superiore a 2 chilometri dal centro di raccolta” e stabilisce che, qualora l'azienda non lo faccia, in tal caso “al lavoratore che usa mezzi di trasporto propri spetta un rimborso pari ad 1/5 del costo della benzina super per chilometro percorso dal singolo centro di raccolta al luogo di lavoro”. Il CCNL si fa dunque carico della definizione della disciplina dei “mezzi di trasporto” e del “rimborso” delle spese che il lavoratore sostiene al posto dell'azienda.
Altro è invece ciò che il CCNL affida alla contrattazione decentrata, giacché dopo aver espressamente previso, all'art. 2, che “resta esclusa dalla competenza del secondo livello la contrattazione di materie definite nel CCNL”, elenca una serie di materie che rinvia alla competenza del contratto integrativo regionale (“Le materie rinviate alla competenza del sono pertanto esclusivamente le seguenti”): tra di esse contempla, Pt_2 alla lettera f) di quell'elenco, il “trattamento missioni e trasferte alternativo a quello previsto dal CCNL e diverse modalità di rimborso spese (art. 16)”.
Poiché il CCNL definisce specificamente la disciplina dei mezzi di trasporto degli operai sul luogo di lavoro e del rimborso che a loro spetta quando debbano servirsi di mezzi propri, non è ragionevole ritenere che quella stessa disciplina abbia inteso rinviare alla competenza della contrattazione collettiva locale. Ciò soprattutto ove si consideri il divieto che pone alla contrattazione di secondo livello, la quale, per come si è detto, è esclusa per materie già definite in sede di contrattazione nazionale.
Di conseguenza, la materia che la summenzionata lettera f) rimette alla contrattazione locale è altra, e riguarda non già l'utilizzo dei mezzi propri e il rimborso delle relative spese, bensì il trattamento di missioni e trasferte di lunga durata. È in relazione a tale materia, invero, che l'art. 16 del CCNL – espressamente richiamato dalla stessa lettera f) dell'art. 2 – rinvia alla contrattazione decentrata, prevedendo che essa disciplini le
“diverse modalità di rimborso delle spese” sostenute dal dipendente in missione e la misura del trattamento economico che gli spetta.
Con Ne consegue l'inapplicabilità delle disposizioni del utilizzate dal per CP_1 quantificare l'indennità chilometrica spettante al ricorrente, stante la loro contrarietà Con alle disposizioni del CCNL che non consentono al di ingerirsi in questa specifica materia.
La disciplina applicabile è invece quella contenuta nello stesso CCNL, che fondatamente parte ricorrente invoca.
A favore dell'accoglimento del ricorso depone anche un ulteriore rilievo, per cui l'indennità di cui è causa ha natura retributiva ed è, quindi, assistita dalla clausola di miglior favore che è contemplata dal contratto integrativo regionale.
Con Ciò in quanto: a) è lo stesso a far comunque salvi i trattamenti economici di maggior favore in godimento, rendendoli insensibili alle modifiche peggiorative che (legittimamente) siano state introdotte dalla contrattazione collettiva di secondo livello;
b) tra questi trattamenti rientra anche l'indennità chilometrica che, appunto, secondo il consolidato orientamento della Corte d'Appello di questo distretto (ex multis, Sent. n.
204/2020; Sent n. 317/2020, oltre alla giurisprudenza di merito del distretto citata e prodotta dal ricorrente), ha natura retributiva e non di mero rimborso spese, in quanto:
(1) è erogata in somma fissa e continuativa, (2) in misura calibrata sul maggior disagio connaturato alla prestazione lavorativa da svolgersi in zone di montagna lontane dai centri di raccolta e dalla residenza del lavoratore, (3) in base ad un meccanismo che tiene conto del prezzo della benzina e del chilometraggio variabile a seconda della distanza del luogo di lavoro.
In virtù dell'esposta motivazione il ricorso va, dunque, accolto e al ricorrente deve essere accordata la differenza che rivendica, nella misura specificamente indicata in ricorso, che controparte non ha contestato, non essendosi costituita in giudizio.
Infatti, la spettanza dell'indennità è già prevista in busta paga, ma la stessa è stata calcolata dal in base all'art. 7 del CIR. Quindi, null'altro deve essere provato CP_1 dal lavoratore ai fini dell'accoglimento della domanda, poiché il fatto della spettanza dell'indennità è di evidenza documentale trattandosi, nel presente giudizio, solo della misura della stessa, alla luce dell'invocato art. 54 comma 4 del CCNL.
Gli importi dovranno essere maggiorati, ex art. 429 c.p.c., di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza, tenendo conto della natura seriale della controversia.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Castrovillari, così provvede:
- Accoglie il ricorso e condanna parte resistente
[...]
a pagare alla parte Controparte_1 ricorrente la complessiva somma di € 4728,40, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo.
- Condanna Controparte_1
a rimborsare all'Avv.to CARLO ABBRUZZESE, dichiaratosi procuratore
[...] antistatario, le spese di lite che liquida in complessivi € 1.200,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario del 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge. Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Castrovillari, 15/07/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO