Decreto 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, decreto 18/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
Nel N. V.G. 2025/75
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
Il Consigliere delegato dott.ssa Grazia M. Bagella ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento iscritto al numero 75 del ruolo generale VG per l'anno 2025 promosso da:
nato il [...] a [...], ivi residente in [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso nella procedura in oggetto dall'avv. Marco Rigon del Foro di Roma (C.F.
), con Studio in Parma, Via Giuditta Sidoli n. 18, giusta delega in calce al ricorso, C.F._2
RICORRENTE contro
, C.F. e P.IVA Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
Con ricorso pervenuto telematicamente il 07.04.2025 il ricorrente ha chiesto la condanna del al Controparte_2
risarcimento dei danni non patrimoniali nella misura di euro 6.240,00 ovvero in via meramente subordinata euro
3.500,00 (euro 500,00 x 7 anni) o nell'altra misura maggiore o minore ritenuta più conforme a giustizia, giusti i parametri elaborati dalla CEDU e recepiti dalla Corte di Cassazione, oltre agli interessi legali dalla domanda sino al saldo, a titolo di equa riparazione per l'eccessiva durata della procedura fallimentare della Parte_2
, dichiarata fallita dal Tribunale di Cagliari con sentenza n. 104/11 depositata in data 10.11.2011.
[...]
Il ricorrente, ex lavoratore dipendente della società dichiarata fallita, ha in particolare esposto che:
- all'udienza di verifica dei crediti del 18.06.2012 il Giudice delegato, verificato e reso esecutivo lo stato passivo, ammetteva l'odierno ricorrente al passivo al numero di ammissione n. 20 per la somma di euro 39.560,35, di cui euro 38.576,35 in via privilegiata ed euro 984,00 in via chirografaria;
CP_
- in data 26.10.2012 gli era stata versata la somma di euro 17.124,06 da parte dell' a titolo di TFR erogato dal
Fondo di garanzia ed euro 2.425,59 a titolo di crediti diversi, come evincibile dalla produzione documentale allegata;
- nelle more nulla era stato versato in favore dell'odierno ricorrente, come rilevabile dal primo progetto di riparto del
30.12.2021;
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Sul rilievo che il procedimento fallimentare avesse superato la soglia della durata ragionevole, il ricorrente ha quindi formulato le seguenti conclusioni:
“… accertare e dichiarare che i fatti descritti in premessa integrano la violazione dell'art. 6, paragrafo 1, della
Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, sotto il profilo del mancato rispetto del termine di ragionevole durata del processo e che, tanto essendo, il ricorrente, ha diritto all'equa riparazione ex art. 2, legge n. 89/01;
- per effetto e in conseguenza di ciò, condannare il , nella persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
al pagamento in favore del ricorrente, a rifusione del sofferto danno morale, della somma quantificata:
a) in via principale, valutato in ritardo in anni 7, in euro 6.240,00; b) in via meramente subordinata, € 3.500,00 (€
500,00 x 7 anni) in applicazione art. 2 co. 3 l.89/2001 o nell'altra misura maggiore o minore ritenuta più conforme a giustizia, giusti i parametri elaborati dalla CEDU e recepiti dalla Corte di Cassazione, nella diversa somma da determinarsi in via equitativa ex art. 1226 cod. civ.
c) in ogni caso con gli interessi dalla data della domanda fino al saldo, effettivo, con vittoria di Spese e compensi professionali rifusi, oltre €27,00 per esborsi ed oltre accessori come per legge con distrazione delle spese a favore del difensore Avv. Marco Rigon ex art. 93 c.p.c.”.
***
L'azione è ammissibile ancorché proposta, mediante deposito del ricorso, in pendenza del procedimento presupposto (cfr. Corte Cost. sentenza n. 88/2018).
Nel merito, la domanda è fondata nei termini che si vengono ad esporre.
Ai fini per cui è causa, per il calcolo della durata irragionevole del procedimento deve essere considerata, quale dies a quo, la data della dichiarazione di esecutività dello stato passivo, così come espressamente indicato dal ricorrente, quindi il 18.06.2012, mentre quale dies ad quem la data di deposito del ricorso, il 07.04.2025. Pertanto, la durata complessiva della procedura è pari a 12 anni, 9 mesi e 20 giorni, sicché la durata eccedente il termine ragionevole ai fini dell'indennizzo è pari a 7 anni, dovendo essere computate le frazioni temporali superiori ai sei mesi. Su tale dato concorda anche il ricorrente.
Per la determinazione dell'indennizzo richiesto, occorre muovere dai criteri generali indicati nei commi 1 e 2 dell'art.
2-bis della legge 89/2001, come modificato dall'art. 1, comma 777, della legge 28 dicembre 2015, n 208, il cui comma 2 prevede che: "L'indennizzo è determinato a norma dell'articolo 2056 del codice civile, tenendo conto:
a) dell'esito del processo nel quale si è verificata la violazione di cui al comma 1 dell'articolo 2; b) del comportamento del giudice e delle parti;
c) della natura degli interessi coinvolti;
d) del valore e della rilevanza della causa, valutati anche in relazione alle condizioni personali della parte”.
Pagina 2 La misura dell'indennizzo, tenuto conto dell'entità del credito residuo all'esito delle erogazioni da parte dell' e del Fondo di Garanzia nel periodo di ragionevole durata, viene individuata nella forbice prevista dall'art. CP_3
2 bis l. n.89/2001 (euro 400,00 - euro 800,00) in euro 500,00 per ogni anno, somma più volte ritenuta adeguata dalla
Suprema Corte nell'ipotesi di procedure fallimentari di lunga durata (Cass., ord. n. 22646/2018; Cass., sent.
n.12864/2016 e sentenze in essa richiamate;
n. 462/2020; 2034/2023).
All'odierno ricorrente deve pertanto essere riconosciuto un indennizzo di euro 3.500,00 (euro 500 x 7 anni) oltre gli interessi nella misura legale dalla domanda al saldo.
Le spese della presente procedura sono liquidate ex D.M. n.147/2022, applicabile ratione temporis, sulla base della tabella n. 8, rubricata “procedimenti monitori” (Cass. n°16512/2020), in relazione al valore correlato alla somma riconosciuta dovuta, applicato il parametro minimo stante la semplicità e la ripetitività delle questioni, oltre
IVA, CPA, spese generali e spese vive.
Non è dovuta la maggiorazione richiesta per la redazione del ricorso in modalità telematica, peraltro obbligatoria, e con la tecnica informatica dei riferimenti ipertestuali, apparsa di nessuna utilità a causa del mancato funzionamento del collegamento telematico sugli allegati prodotti non ascrivibile a disfunzione dei sistemi degli uffici giudiziari, bensì alla modalità con cui questo è stato caricato dall'istante.
Si dispone la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
PER QUESTI MOTIVI
ingiunge al di pagare, a titolo di indennizzo, al ricorrente la somma di euro Controparte_1 Parte_1
3.500,00 nonché le spese della presente procedura, liquidate in euro 237,00 per compensi professionali, oltre euro
27,00 per spese vive, e spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore dell'avv. Marco Rigon che si dichiara antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Cagliari,16 aprile 2025
Il Consigliere Delegato
Dott.ssa Grazia M. Bagella
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