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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. III, sentenza 05/02/2026, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 233/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
TREBASTONI DAUNO FABIO GLAUCO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1412/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820259007770714 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29820259007770714, notificata il 07/07/2025, con cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione - AdER ha chiesto, per conto dell'Agenzia delle Entrate - AdE e della Regione Sicilia, il pagamento di € 1.671,25, a titolo di tasse auto di vari anni di imposta, dopo le seguenti cartelle di pagamento:
1) 29820170006075234, notificata l'08.01.2018;
2) 298202100236963335, notificata il 14.07.2022;
3) 29820210030514144, notificata il 14.07.2022;
4) 29820220002795877, notificata l'01.06.2023;
5) 29820220005971124, notificata il 14.07.2022;
6) 29820230001393681001, notificata il 27.06.2023;
7) 29820230011187591, notificata il 25.08.2023.
Si è costituita l'AdER.
All'udienza del 03.02.2026 il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente sostiene che per le prime 5 cartelle ha aderito alla definizione agevolata, e che le altre 2 non sono mai state notificate.
Ma il prospetto che produce non dimostra in nessun modo l'avvenuta rottamazione, cosicché il motivo non può essere accolto.
Di contro, l'AdER ha provato la notifica anche delle altre 2 cartelle, per cui anche l'altra censura va rigettata.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Siracusa - Sezione III rigetta il ricorso in epigrafe.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 233,00, oltre accessori.
Così deciso a Siracusa, il 03.02.2026.
Il Giudice unico
Dr. Dauno Trebastoni
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
TREBASTONI DAUNO FABIO GLAUCO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1412/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820259007770714 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29820259007770714, notificata il 07/07/2025, con cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione - AdER ha chiesto, per conto dell'Agenzia delle Entrate - AdE e della Regione Sicilia, il pagamento di € 1.671,25, a titolo di tasse auto di vari anni di imposta, dopo le seguenti cartelle di pagamento:
1) 29820170006075234, notificata l'08.01.2018;
2) 298202100236963335, notificata il 14.07.2022;
3) 29820210030514144, notificata il 14.07.2022;
4) 29820220002795877, notificata l'01.06.2023;
5) 29820220005971124, notificata il 14.07.2022;
6) 29820230001393681001, notificata il 27.06.2023;
7) 29820230011187591, notificata il 25.08.2023.
Si è costituita l'AdER.
All'udienza del 03.02.2026 il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente sostiene che per le prime 5 cartelle ha aderito alla definizione agevolata, e che le altre 2 non sono mai state notificate.
Ma il prospetto che produce non dimostra in nessun modo l'avvenuta rottamazione, cosicché il motivo non può essere accolto.
Di contro, l'AdER ha provato la notifica anche delle altre 2 cartelle, per cui anche l'altra censura va rigettata.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Siracusa - Sezione III rigetta il ricorso in epigrafe.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 233,00, oltre accessori.
Così deciso a Siracusa, il 03.02.2026.
Il Giudice unico
Dr. Dauno Trebastoni