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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XII, sentenza 13/02/2026, n. 1311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1311 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1311/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FAZZI LIBORIO, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5761/2024 depositato il 01/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249014264232000 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320130035961947000 IRPEF-ALTRO 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 promuoveva ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione avverso l'intimazione di pagamento n. 29320249014264232000 per euro 2719,69, notificata in data 02/05/2024 in relazione alla cartella di pagamento n. 29320130035961947000 relativa ad
Irpef per euro 2.719,69.
La ricorrente chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato sulla base dei motivi come di seguito riassunti.
1) l'illegittimità dell'atto per difetto di motivazione, non essendo stati allegati gli atti richiamati;
2) l'omessa notifica della cartella di pagamento n. 29320130035961947000;
3) l'omessa notifica degli avvisi di accertamento presupposti alla cartella di pagamento n.
29320130035961947000;
4) l'omessa sottoscrizione dell'intimazione;
5) l'estinzione della pretesa per decorso del termine di prescrizione;
6) l'inesistenza della notifica dell'atto impugnato: in quanto nella relata di notifica manca sia l'indicazione della data in cui essa è stata effettuata sia l'indicazione delle generalità del messo notificatore e la firma dello stesso
7) l'omessa indicazione del criterio di calcolo degli interessi applicati.
Chiedeva, inoltre, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, contestando la fondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
Nessuno si costituiva nell'interesse dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, che rimaneva contumace.
All'udienza del 18/10/2024 questo giudice rigettava l'istanza di sospensione, rinviando a nuovo ruolo.
All'udienza del 06/02/2026 la causa veniva, quindi, assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che parte ricorrente ha impugnato formalmente l'intimazione di pagamento n.
29320249014264232000 in relazione alla cartella di pagamento n. 29320130035961947000, ma ha depositato, come atto impugnato, l'intimazione di pagamento n. 29320249010064470/000, relativa alla cartella di pagamento n. 29320130021203554000.
L'agenzia delle entrate ha contestato espressamente l'intimazione indicata in ricorso, riferendola alla stessa cartella di pagamento indicata dal ricorrente (la n. 29320130035961947000), ma ai fini della prova della notifica dell'atto prodromico ha prodotto una pec che si riferisce ad altra cartella di pagamento.
La circostanza che l'agenzia delle entrate abbia accettato il contraddittorio in relazione l'intimazione di pagamento n. 29320249014264232000 riferita alla cartella di pagamento n. 29320130035961947000, induce a ritenere che detta intimazione di pagamento sia effettivamente esistente, sia stata ritualmente notificata e tempestivamente impugnata.
Può, pertanto, ritenersi ammissibile il ricorso.
Nel merito ritiene questo giudice che colga nel segno l'eccepita illegittimità del procedimento di riscossione per omessa notifica della cartella di pagamento in essa indicata.
Parte resistente, infatti, non ha fornito alcuna prova della notifica della cartella n. 29320130035961947000, producendo una pec che si riferisce ad altra cartella di pagamento.
In mancanza di prova della notifica della cartella di pagamento cui si riferisce l'atto impugnato, deve concludersi per l'annullamento dello stesso limitatamente alla pretesa oggetto della cartella n.
29320130035961947000.
Gli altri motivi di ricorso risultano assorbiti dal motivo accolto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Catania, in persona del giudice monocratico dott. RI ZI, in accoglimento del ricorso proposto da Ricorrente_1 , annulla l'intimazione di pagamento n. 29320249014264232000 in relazione alla cartella di pagamento n. 29320130035961947000.
Condanna l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate Riscossione, in solido, alla refusione delle spese processuali a favore di parte ricorrente, che liquida in complessive € 300,00, oltre spese per contributo unificato, spese generali, iva e cpa, se ed in quanto dovute.
Così deciso in Catania lì 6 febbraio 2026
Il giudice monocratico
RI ZI
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FAZZI LIBORIO, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5761/2024 depositato il 01/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249014264232000 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320130035961947000 IRPEF-ALTRO 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 promuoveva ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione avverso l'intimazione di pagamento n. 29320249014264232000 per euro 2719,69, notificata in data 02/05/2024 in relazione alla cartella di pagamento n. 29320130035961947000 relativa ad
Irpef per euro 2.719,69.
La ricorrente chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato sulla base dei motivi come di seguito riassunti.
1) l'illegittimità dell'atto per difetto di motivazione, non essendo stati allegati gli atti richiamati;
2) l'omessa notifica della cartella di pagamento n. 29320130035961947000;
3) l'omessa notifica degli avvisi di accertamento presupposti alla cartella di pagamento n.
29320130035961947000;
4) l'omessa sottoscrizione dell'intimazione;
5) l'estinzione della pretesa per decorso del termine di prescrizione;
6) l'inesistenza della notifica dell'atto impugnato: in quanto nella relata di notifica manca sia l'indicazione della data in cui essa è stata effettuata sia l'indicazione delle generalità del messo notificatore e la firma dello stesso
7) l'omessa indicazione del criterio di calcolo degli interessi applicati.
Chiedeva, inoltre, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, contestando la fondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
Nessuno si costituiva nell'interesse dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, che rimaneva contumace.
All'udienza del 18/10/2024 questo giudice rigettava l'istanza di sospensione, rinviando a nuovo ruolo.
All'udienza del 06/02/2026 la causa veniva, quindi, assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che parte ricorrente ha impugnato formalmente l'intimazione di pagamento n.
29320249014264232000 in relazione alla cartella di pagamento n. 29320130035961947000, ma ha depositato, come atto impugnato, l'intimazione di pagamento n. 29320249010064470/000, relativa alla cartella di pagamento n. 29320130021203554000.
L'agenzia delle entrate ha contestato espressamente l'intimazione indicata in ricorso, riferendola alla stessa cartella di pagamento indicata dal ricorrente (la n. 29320130035961947000), ma ai fini della prova della notifica dell'atto prodromico ha prodotto una pec che si riferisce ad altra cartella di pagamento.
La circostanza che l'agenzia delle entrate abbia accettato il contraddittorio in relazione l'intimazione di pagamento n. 29320249014264232000 riferita alla cartella di pagamento n. 29320130035961947000, induce a ritenere che detta intimazione di pagamento sia effettivamente esistente, sia stata ritualmente notificata e tempestivamente impugnata.
Può, pertanto, ritenersi ammissibile il ricorso.
Nel merito ritiene questo giudice che colga nel segno l'eccepita illegittimità del procedimento di riscossione per omessa notifica della cartella di pagamento in essa indicata.
Parte resistente, infatti, non ha fornito alcuna prova della notifica della cartella n. 29320130035961947000, producendo una pec che si riferisce ad altra cartella di pagamento.
In mancanza di prova della notifica della cartella di pagamento cui si riferisce l'atto impugnato, deve concludersi per l'annullamento dello stesso limitatamente alla pretesa oggetto della cartella n.
29320130035961947000.
Gli altri motivi di ricorso risultano assorbiti dal motivo accolto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Catania, in persona del giudice monocratico dott. RI ZI, in accoglimento del ricorso proposto da Ricorrente_1 , annulla l'intimazione di pagamento n. 29320249014264232000 in relazione alla cartella di pagamento n. 29320130035961947000.
Condanna l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate Riscossione, in solido, alla refusione delle spese processuali a favore di parte ricorrente, che liquida in complessive € 300,00, oltre spese per contributo unificato, spese generali, iva e cpa, se ed in quanto dovute.
Così deciso in Catania lì 6 febbraio 2026
Il giudice monocratico
RI ZI