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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 28/02/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. n.151/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avezzano
Composto dai sottoindicati magistrati:
Dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente
Dott. Paolo LEPIDI Giudice estensore e relatore
Dott.ssa Francesca GRECO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi n. 151 dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 20.2.2024, vertente
TRA
(c.f. , nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Paolo Di Cesare elettivamente domiciliato presso il suo studio a San Benedetto dei Marsi, in Via Roma
27, giusta procura in calce al ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
RICORRENTE
E
c.f. ), nata il [...] ad [...] CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con la partecipazione del P.M. sede
Oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Per la sola parte costituita, come da atto introduttivo del giudizio e successivi scritti difensivi:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,:
- “dichiarare ai sensi dell'art. 3, legge 898/70, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data
29.05.1988 tra il sig. e la Sig.ra dii cui sopra, ordinando all'Ufficiale di Stato civile Parte_1 CP_1 del Comune di San Benedetto dei Marsi, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione della emananda sentenza sui registri anagrafici;
- Disporre che la casa coniugale sia assegnata al marito che provvede a pagare mensilmente le rate di mutuo acceso per l'acquisto della stessa”.
1 FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in cancelleria e ritualmente notificato alla controparte unitamente al decreto di fissazione di udienza, , deducendo di aver contratto matrimonio concordatario con Parte_1 [...]
in data 9.10.1999 e che dall'unione è nato il figlio , maggiorenne economicamente CP_1 Per_1 autosufficiente, ha chiesto pronunciarsi la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio e assegnarsi la casa coniugale in proprio favore.
La resistente non si è costituita in giudizio né è comparsa alla prima udienza di comparizione delle parti dinanzi il Presidente il quale, non essendovi provvedimenti provvisori e urgenti da adottare, ha nominato il giudice istruttore. rinviando le parti dinanzi a lui per la prima udienza di trattazione della causa.
A seguito di diversi rinvii, il giudice istruttore ha rimesso la causa al collegio per la decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Nel merito, deve prendersi atto dell'avvenuto decorso del tempo minimo a far data dall'udienza presidenziale di separazione necessario per l'adozione della pronuncia richiesta nonché, in base alle allegazioni dell'unica parte costituita, del pacifico venir meno dell'affectio coniugalis e dell'impossibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale fra coniugi, non più conviventi dal 2013.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti deve quindi trovare accoglimento, sussistendo i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) l. n. 898/70.
3. La domanda di assegnazione della casa coniugale al ricorrente deve essere rigettata. Si rammenti, a tal proposito, che il provvedimento di assegnazione della casa coniugale è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori e che, dunque, in assenza di tale
“ratio” protettiva, che tutela l'interesse dei figli a permanere nell'ambito domestico in cui sono cresciuti, non è configurabile alcun diritto di assegnazione della casa coniugale in favore di uno dei coniugi.
In altri termini, l'assegnazione della casa coniugale non costituisce una componente delle obbligazioni patrimoniali, né una modalità di mantenimento del coniuge più debole, in quanto essa va disposta esclusivamente nell'interesse dei figli;
tutte le volte in cui manchi la prole da tutelare la domanda di assegnazione della casa coniugale deve, quindi, ritenersi inammissibile per assenza dei presupposti di legge (cfr. Cassazione civile sez. I, 01/08/2013, n.18440).
Nel caso che ci occupa, risulta che l'unico figlio della coppia, maggiorenne, non solo è economicamente indipendente ma non è neppure convivente con il ricorrente, in quanto dipendente di un'impresa sita a Pesaro.
La domanda di assegnazione della casa coniugale non può, quindi, essere accolta.
4. Nulla per le spese, non avendo il resistente contraddetto alla domanda e non sussistendo questioni in ordine alle quali si rinvengano profili di soccombenza.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- DICHIARA la contumacia di;
CP_1
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti Parte_1
e , trascritto nei registri dello stato civile del Comune di San Benedetto dei
[...] CP_1
Marsi dell'anno 1999, atto n. 9;
- DICHIARA inammissibile la domanda di assegnazione della casa coniugale al ricorrente;
- NULLA sulle spese;
MANDA alla cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di San Benedetto dei Marsi per l'annotazione prevista dalla legge;
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 27.2.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Paolo LEPIDI dott. Leopoldo SCIARRILLO
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avezzano
Composto dai sottoindicati magistrati:
Dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente
Dott. Paolo LEPIDI Giudice estensore e relatore
Dott.ssa Francesca GRECO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi n. 151 dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 20.2.2024, vertente
TRA
(c.f. , nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Paolo Di Cesare elettivamente domiciliato presso il suo studio a San Benedetto dei Marsi, in Via Roma
27, giusta procura in calce al ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
RICORRENTE
E
c.f. ), nata il [...] ad [...] CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con la partecipazione del P.M. sede
Oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Per la sola parte costituita, come da atto introduttivo del giudizio e successivi scritti difensivi:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,:
- “dichiarare ai sensi dell'art. 3, legge 898/70, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data
29.05.1988 tra il sig. e la Sig.ra dii cui sopra, ordinando all'Ufficiale di Stato civile Parte_1 CP_1 del Comune di San Benedetto dei Marsi, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione della emananda sentenza sui registri anagrafici;
- Disporre che la casa coniugale sia assegnata al marito che provvede a pagare mensilmente le rate di mutuo acceso per l'acquisto della stessa”.
1 FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in cancelleria e ritualmente notificato alla controparte unitamente al decreto di fissazione di udienza, , deducendo di aver contratto matrimonio concordatario con Parte_1 [...]
in data 9.10.1999 e che dall'unione è nato il figlio , maggiorenne economicamente CP_1 Per_1 autosufficiente, ha chiesto pronunciarsi la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio e assegnarsi la casa coniugale in proprio favore.
La resistente non si è costituita in giudizio né è comparsa alla prima udienza di comparizione delle parti dinanzi il Presidente il quale, non essendovi provvedimenti provvisori e urgenti da adottare, ha nominato il giudice istruttore. rinviando le parti dinanzi a lui per la prima udienza di trattazione della causa.
A seguito di diversi rinvii, il giudice istruttore ha rimesso la causa al collegio per la decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Nel merito, deve prendersi atto dell'avvenuto decorso del tempo minimo a far data dall'udienza presidenziale di separazione necessario per l'adozione della pronuncia richiesta nonché, in base alle allegazioni dell'unica parte costituita, del pacifico venir meno dell'affectio coniugalis e dell'impossibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale fra coniugi, non più conviventi dal 2013.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti deve quindi trovare accoglimento, sussistendo i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) l. n. 898/70.
3. La domanda di assegnazione della casa coniugale al ricorrente deve essere rigettata. Si rammenti, a tal proposito, che il provvedimento di assegnazione della casa coniugale è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori e che, dunque, in assenza di tale
“ratio” protettiva, che tutela l'interesse dei figli a permanere nell'ambito domestico in cui sono cresciuti, non è configurabile alcun diritto di assegnazione della casa coniugale in favore di uno dei coniugi.
In altri termini, l'assegnazione della casa coniugale non costituisce una componente delle obbligazioni patrimoniali, né una modalità di mantenimento del coniuge più debole, in quanto essa va disposta esclusivamente nell'interesse dei figli;
tutte le volte in cui manchi la prole da tutelare la domanda di assegnazione della casa coniugale deve, quindi, ritenersi inammissibile per assenza dei presupposti di legge (cfr. Cassazione civile sez. I, 01/08/2013, n.18440).
Nel caso che ci occupa, risulta che l'unico figlio della coppia, maggiorenne, non solo è economicamente indipendente ma non è neppure convivente con il ricorrente, in quanto dipendente di un'impresa sita a Pesaro.
La domanda di assegnazione della casa coniugale non può, quindi, essere accolta.
4. Nulla per le spese, non avendo il resistente contraddetto alla domanda e non sussistendo questioni in ordine alle quali si rinvengano profili di soccombenza.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- DICHIARA la contumacia di;
CP_1
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti Parte_1
e , trascritto nei registri dello stato civile del Comune di San Benedetto dei
[...] CP_1
Marsi dell'anno 1999, atto n. 9;
- DICHIARA inammissibile la domanda di assegnazione della casa coniugale al ricorrente;
- NULLA sulle spese;
MANDA alla cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di San Benedetto dei Marsi per l'annotazione prevista dalla legge;
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 27.2.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Paolo LEPIDI dott. Leopoldo SCIARRILLO
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