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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 10/12/2025, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, Sezione Presidenziale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott.ssa OR De RA Presidente rel.
- dott.ssa Giusi Ianni Giudice
- dott. Maria Giovanna De Marco Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2288/2025 R.G.V.G, trattenuta in decisione in data 08/10/2025, promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. ILARIA COMMIS;
Parte_1
E
, rappresentato e difeso dall'avv. ILARIA COMMIS;
Controparte_1
Oggetto: separazione consensuale.
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
I coniugi, premesso di avere contratto matrimonio in data 25/09/2010 in Napoli (NA), dal quale è nato il figlio (02/08/2018), hanno chiesto dichiararsi la separazione personale alle condizioni Per_1 dagli stessi concordate.
La comune volontà manifestata dai coniugi di addivenire alla separazione consente di ritenere che la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile.
Preso atto del venir meno il presupposto dell'affectio che caratterizza l'unione coniugale, la domanda di separazione deve essere accolta alle condizioni concordate dalle parti, nei termini di cui al ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi alle condizioni dagli stessi pattuite nei termini di cui al ricorso.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 03/12/2025.
Il Presidente est.
OR De RA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, Sezione Presidenziale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott.ssa OR De RA Presidente rel.
- dott.ssa Giusi Ianni Giudice
- dott. Maria Giovanna De Marco Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2288/2025 R.G.V.G, trattenuta in decisione in data 08/10/2025, promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. ILARIA COMMIS;
Parte_1
E
, rappresentato e difeso dall'avv. ILARIA COMMIS;
Controparte_1
Oggetto: separazione consensuale.
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
I coniugi, premesso di avere contratto matrimonio in data 25/09/2010 in Napoli (NA), dal quale è nato il figlio (02/08/2018), hanno chiesto dichiararsi la separazione personale alle condizioni Per_1 dagli stessi concordate.
La comune volontà manifestata dai coniugi di addivenire alla separazione consente di ritenere che la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile.
Preso atto del venir meno il presupposto dell'affectio che caratterizza l'unione coniugale, la domanda di separazione deve essere accolta alle condizioni concordate dalle parti, nei termini di cui al ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi alle condizioni dagli stessi pattuite nei termini di cui al ricorso.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 03/12/2025.
Il Presidente est.
OR De RA