Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 29/01/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. N.209-1/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Simone
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n.209-1/2023, avente ad oggetto la proposta di un piano di ristrutturazione dei debiti ex artt. 67 ss. CCII, depositata nell'interesse di , rappresentato e difeso Parte_1
dall'Avv. Gianni Matera
Ricorrente
nei confronti di con il patrocinio dell'avv. Fabio Civale Controparte_1
Resistente
e
Controparte_2
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 27.6.2023 , – premesso: di rivestire la qualifica di Parte_1
“consumatore” e di non essere soggetto ad alcuna delle procedure concorsuali di cui al R.D. n. 267/1942;
di non aver fatto ricorso negli ultimi cinque anni a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, non sussistendo al riguardo cause di inammissibilità; di trovarsi in una situazione di pagina 1 di 7
percepiva retribuzione mensile netta media di € 1.688,03, gravata da due trattenute in favore di di euro 295,00 in virtù di contratto Controparte_3
cessione del quinto n. 581969 ed euro 294,00, in virtù di delega di pagamento contratto n. 643220, per un totale pari ad euro 589,00, con netto disponibile pari ad € 1.099,03; l'anziana madre con cui conviveva,
essendo nelle more deceduto il padre, percepiva pensione di € 1.100,00 mensile ed indennità di accompagnamento di € 500,00, entrate queste ultime insufficienti per le necessità di cura, cui contribuiva il ricorrente con spese mensili complessive di circa € 1.350,00; era proprietario di un appartamento sito nel comune di Bari, alla Via Francesco Muciaccia, n. 1, censito nel Catasto Fabbricati del Comune di
Bari, al Fg. 32, P. lla 309, Sub. 5, Zona Cens. 2, Cat. A/3, Classe 4, Vano 5,5, piano 3°, Rendita euro
781,14, nella misura di 1/6, nonché di un'autovettura Mazda 3, Tg. DE 144 XX, anno di immatricolazione
2006, di irrilevante valore e necessaria per recarsi al lavoro;
la situazione debitoria complessiva ammontava ad € 95.648,36, oltre le spese prededucibili ed il compenso per il legale per complessivi €
6.000,00; - formulava proposta contemplante il pagamento dell'importo complessivo di € 17.784,74, con soddisfo dei creditori prededucibili nella misura del 100%, successivamente dei creditori privilegiati in pari misura ed, infine, dei creditori chirografari, mediante 84 rate mensili, nei seguenti termini:
pagina 2 di 7 Pertanto il ricorrente chiedeva omologarsi la proposta con revoca delle trattenute per cessione e delega in favore dell'istituto Controparte_3
Concesso termine per integrazioni e modifiche della proposta, con specifico riferimento al tempo di pagamento del compenso dell'OCC, eseguibile, ai sensi del successivo art.71, comma, 4, al termine dell'esecuzione ed alla natura del compenso del difensore, privilegiato e non prededucibile, in data
31.7.2023 il ricorrente depositava il piano modificato, corredato della relazione integrativa dell'OCC.
Seguiva il decreto di apertura, ex art.70, comma I, CCII, con pronuncia, su istanza della debitrice, del divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della medesima, nonché delle ulteriori misure protettive di cui al comma 4 dell'art.70 CCII, ivi compresa la sospensione delle ritenute per cessione e delega in favore di Controparte_3
A seguito di osservazioni di detto creditore, il ricorrente depositava piano modificato, del quale veniva disposta ulteriore pubblicazione, con conferma delle misure protettive.
In data 20.11.2023 l'OCC depositava relazione conclusiva, ove dava atto di aver provveduto a pubblicare la proposta sul sito del Tribunale di Bari, cui aveva fatto seguito nota del creditore CP_3
il quale si opponeva all'omologazione del piano ed, in subordine, chiedeva la riduzione della falcidia,
con vittoria di spese.
Con
Fissata l'udienza dell'11.1.2024 per chiarimenti in ordine alle osservazioni del creditore e disposto rinvio al 21.3.2024, il ricorrente depositava proposta modificata, cui seguiva il rinnovo dell'iter processuale, con comunicazione della modifica ai creditori e relazione conclusiva dell'OCC.
Con
Il procedimento, all'esito della manifestata adesione al piano da parte di all'udienza del 6.6.2024, è
stato riservato per la decisione all'udienza del 10.10.2024.
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La proposta del ricorrente, nella sua formulazione definitiva, depositata in uno alla relazione finale dell'OCC, a fronte della debitoria, precisata in € 94.601,86, oltre compensi di OCC e advisor legale,
prevede la messa a disposizione del ceto creditorio del maggior importo di € 27.654,00, da corrispondere pagina 3 di 7 in 69 rate, con versamento differito al soddisfo dei creditori privilegiati e chirografari, nei seguenti termini:
A fronte dell'indicata debitoria complessiva il ricorrente sostiene spese correnti mensili di circa €
1.350,00, congruamente valutate nei detti limiti anche dall'OCC, percepisce retribuzione netta media mensile di € 1.688,03, al lordo delle ritenute per cessione delega, ed è proprietario della quota di 1/6
dell'immobile innanzi descritto, oltre che di vettura priva di valore liquidatorio.
Sussiste pertanto il requisito del sovraindebitamento, inteso quale squilibrio tra obbligazioni assunte e patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, con rilevante difficoltà, se non incapacità di adempimento delle proprie obbligazioni.
Quanto agli ulteriori requisiti di ammissibilità, va osservato in diritto che, ai sensi del primo comma dell'art. 69 CCII, il consumatore non può accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti, prevista dagli artt.67 e ss, se sia già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda od abbia già beneficiato dell'esdebitazione per ben due volte, ovvero abbia determinato il proprio sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
In sede di omologazione, pertanto, il giudice è tenuto a valutare l'ammissibilità giuridica e la fattibilità
economica del piano, con la precisazione, in ordine alla prima, che, in assenza di precedenti esdebitazioni nei termini innanzi indicati, costituisce ostacolo all'ammissione la ricorrenza di macroscopiche imprudenze e grossolane trascuratezze.
pagina 4 di 7 Quanto poi alla posizione dei creditori, l'art. 68 comma 3 del CCII stabilisce che l'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento,
abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile,
dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita.
Tale verifica appare indispensabile in virtù della previsione del secondo comma dell'art. 69 CCII, che stabilisce che il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'art. 124 bis del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.
Nel caso di specie, la situazione di sovraindebitamento non appare determinata da colpa grave, mala fede o frode, risultando i finanziamenti sottoscritti per esigenza di cura e di assistenza dei familiari.
I creditori non hanno peraltro sollevato opposizioni, né mosso contestazioni alla proposta, che appare sostenibile, sulla base delle allegate risorse e spese correnti mensili e più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, tenuto conto dei dati economici messi a confronto della relazione del gestore,
condivisi dal Tribunale.
P.Q.M.
letto l'art.67 CCII,
omologa il piano di ristrutturazione dei debiti, proposto con ricorso del 27.6.2023 e successive modifiche, da
; Parte_1
dispone che la presente sentenza di omologa sia comunicata ai creditori e pubblicata entro 48 ore a norma dell'art. 70, co. 1, CCII mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web del Tribunale, con esclusione dei
dati sensibili, e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi p.e.c.
comunicati a cura dell'OCC e trascritta ove ne ricorrano le condizioni;
pagina 5 di 7 avverte i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 CCII;
avverte il debitore che è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, attenendosi a quanto previsto dall'art. 71 per eventuali vendite e cessioni previste nel piano;
avverte il Gestore dell'OCC che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano;
risolvere eventuali difficoltà,
sottoponendole al giudice se necessario e ponendo in essere ogni attività necessaria all'esecuzione del piano, ivi compresa l'apertura di un conto dedicato alla procedura sul quale far accreditare le somme previste dal piano e quelle già eventualmente accantonate;
relazionare per iscritto al Giudice sullo stato di esecuzione ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza;
avverte che ai sensi dell'art. 72 CCII l'omologa potrà essere revocata d'ufficio o su istanza di un creditore, del p.m. o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultino commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
che si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo.
dichiara chiusa la procedura.
Bari, 28.1.2025
Il Giudice
Raffaella Simone
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