Versione
8 novembre 1985
8 novembre 1985
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data al trattato ed agli altri atti di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' all'articolo 16, numero 2, del trattato stesso.
Piena ed intera esecuzione e' data al trattato ed agli altri atti di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' all'articolo 16, numero 2, del trattato stesso.