Articolo 2 della Legge 14 ottobre 1985, n. 610
Articolo 1Articolo 3
Versione
8 novembre 1985
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data al trattato ed agli altri atti di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' all'articolo 16, numero 2, del trattato stesso.
Entrata in vigore il 8 novembre 1985