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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/01/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 36497/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 36497/2019 R.G. avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv. ti Leonardo Mennella Parte_1 C.F._1
) ed Agata Banfi ( ) presso lo studio dei quali, in Ischia C.F._2 C.F._3
(Na), alla via Casciaro n. 39, è elettivamente domiciliato
OPPONENTE
E
( ), in persona del legale rappresentante p. t., mandataria di Controparte_1 P.IVA_1
), procuratrice di ( ), Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3 P.IVA_3
rappresentata e difesa dagli avv. ti Giovan Battista Santangelo ( ) e Donato Palmieri C.F._4
), presso lo studio del quale ultimo, in Napoli, via Chiatamone n. 53/c, è C.F._5
elettivamente domiciliata
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'opponente ha precisato le conclusioni come da atto di citazione. L'opposta, che non è comparsa all'udienza di precisazione delle conclusioni e non ha depositato memoria ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 1
c.p.c., deve intendersi aver precisato le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto opposizione avverso il decreto n. 7932/2019 con il quale questo Tribunale Parte_1
gli ha ingiunto di pagare a mandataria di mandataria di Controparte_1 Controparte_2
pagina 1 di 5 la somma di euro 11.191,48 oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio sulla Controparte_3
base di contratto di finanziamento dallo stesso concluso il 26.3.2007 con Consum.it s.p.a. Pt_1
L'opponente ha: 1) dedotto di non aver mai sottoscritto il contratto alla base del decreto ingiuntivo ed ha disconosciuto la sottoscrizione ai sensi dell'art. 214 c.p.c., nonché la copia prodotta ai sensi dell'art. 2719
c.c.; 2) dedotto che, in ogni caso, non v'è mai stata erogazione delle somme oggetto del preteso contratto di finanziamento;
3) dedotto che risulta violata la disciplina in materia di usura la quale trova applicazione anche con riferimento agli interessi moratori (sì che, a fronte dell'usurarietà degli stessi, il mutuo deve ritenersi gratuito ai sensi dell'art. 1815 c.c.); 4) dedotto che è maturata la prescrizione quinquennale del diritto della controparte risultando il contratto sottoscritto in data 26.3.2007 ed il primo atto interruttivo della prescrizione (peraltro privo di attestazione di conformità) “asseritamente notificato” il 22.7.2019.
mandataria di mandataria di ha chiesto il Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
rigetto dell'opposizione deducendo: i) che dalla documentazione depositata sin dalla fase monitoria emerge il titolo del diritto di credito azionato e l'entità dello stesso;
ii) che il disconoscimento delle sottoscrizioni
(inammissibile già solo perchè il ha pagato numerose rate dovute sulla base del documento Pt_1
disconosciuto e perché lo stesso ha poi formulato contestazioni di natura “contabile” relative allo svolgimento del rapporto) è estremamente generico e che, in ogni caso, intende valersi del documento
(avendo, pertanto, chiesto di procedere alla verificazione); iii) che il contratto risulta rispettoso dell'art. 117
t.u.b. e della disciplina in materia di usura;
iv) che la prescrizione (decennale) decorre non dalla conclusione del contratto, ma dalla data in cui è dovuta l'ultima rata, sì che la stessa non può -quanto al caso concreto- ritenersi maturata.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione, assegnati i termini per l'instaurazione dell'obbligatorio tentativo di mediazione e, successivamente, quelli previsti dall'art. 183, co. 6, c.p.c., all'udienza del 14 novembre 2023 il ha rappresentato di avere, nel corso delle disposte operazioni Pt_1
peritali di natura grafologica, manifestato l'interesse a non coltivare ulteriormente il disconoscimento della sottoscrizione, avendo la controparte depositato originale del contratto. Disposta c.t.U. contabile, mutato il
Giudice istruttore, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini minimi per il deposito degli scritti conclusionali.
2. L'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
2.1. In relazione al motivo di opposizione sopra indicato al n. 1) è sufficiente osservare che, per un verso, il ha espressamente rinunziato al disconoscimento ex art. 214 c.p.c. e che, per altro verso, il Pt_1
disconoscimento ai sensi dell'art. 2719 c.c. risulta inammissibile in quanto svolto senza la pur necessaria indicazione delle lamentate, specifiche difformità della copia rispetto all'originale (tra le tante, Cass., sez. 5, ord., 26 ottobre 2020, n. 23426 e Cass., sez. 6-3, 11 ottobre 2017, n. 23902).
pagina 2 di 5 Ne discende la prova, da parte dell'opposta, del titolo del credito azionato in sede monitoria.
2.2. Anche il motivo di opposizione sopra indicato al n. 2) non può essere accolto essendo in proposito sufficiente osservare come il non abbia specificamente contestato (art. 115, co. 1, c.p.c.) la puntuale Pt_1
allegazione (resa sin dalla comparsa di costituzione e risposta) relativa al pagamento di numerose rate da parte dello stesso debitore-ingiunto, sì che (sulla base di fatti -provati per effetto della non contestazione- in contrasto con la deduzione dell'opponente) deve ritenersi provata pure l'erogazione delle somme mutuate.
2.3. La doglianza relativa all'assunta violazione della disciplina in materia di usura non può essere condivisa già solo in astratto, risultando la stessa fondata, nella sostanza, sulla piana computabilità dell'interesse moratorio nella soglia cui fa riferimento la l. n. 108/96; piana computabilità che risulta tuttavia in contrasto con il condiviso criterio indicato da Cass., S. U., sent. 18 settembre 2020, n. 19597 alla luce del quale, ictu oculi (anche solo seguendo gli elementi riportati dal -da ultimo- nella comparsa Pt_1
conclusionale), deve escludersi l'esistenza di pattuizione usuraria in ordine agli interessi moratori (essendo peraltro appena il caso di osservare come, stando alla decisione di legittimità da ultimo citata, in caso di usurarietà dei soli interessi moratori il mutuo non sarebbe -come pretende l'opponente- gratuito tout court, risultando pur sempre dovuti gli interessi moratori nella misura degli interessi corrispettivi -non usurari- pattuiti).
Fermo il carattere assorbente della considerazione che precede, questo Giudice ritiene peraltro di far proprie le conclusioni cui è pervenuto (sulla base dell'attenta analisi degli elementi documentali acquisiti e senza vizi sotto il profilo logico) il c.t.U. il quale (in assenza di contestazioni delle parti) ha escluso che il teg pattuito (pari al 13,738%) abbia superato la soglia usura (fissata, per l'operazione contrattuale che viene qui in rilievo e per il periodo temporale di riferimento, al 19,32%). Solo nella comparsa conclusionale il ha contestato le conclusioni cui è pervenuto il c.t.U. atteso che: i) il consulente del Tribunale “non Pt_1 ha indicato in quale categoria doveva essere inquadrato lo strumento finanziario oggetto dell'analisi ed in ogni caso si tratta di inquadramento erroneo poiché il contratto era stata sottoscritto con Istituto bancario
e si tratta certamente di crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle banche”; ii) il tasso soglia va correttamente individuato al “15,705, che è stato superato nel caso di specie”.
Orbene, fermo restando che gli argomenti dell'opponente risultano inficiati dal segnalato, erroneo computo degli interessi moratori, non può non osservarsi: a) che la parte pretende di applicare la soglia prevista con riferimento ai crediti personali ed altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle banche non considerando che il contratto alla base del decreto ingiuntivo è stato concluso con un soggetto (Consum. che, pur CP_4
appartenendo al gruppo Monte dei Paschi, una banca non è (secondo quanto del resto risulta pure dalla comparsa di costituzione e risposta dell'opposta -si veda la prima parte della pagina 3 di tale atto); b) che, in ogni caso, il tasso pattuito dalle parti (e quantificato dal consulente senza che alcuna contestazione sia stata pagina 3 di 5 a riguardo sollevata) risulta inferiore pure rispetto alla soglia (non condivisibilmente) individuata da parte dell'opponente.
2.4. Con riferimento al motivo di opposizione sopra indicato al n. 4) è sufficiente osservare che, secondo costante giurisprudenza di legittimità, “Nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.” (Cass., sez. 3, ord. 10 febbraio 2023, n. 4232; conf., tra le altre,
Cass., sez. 3, sent. 30 agosto 2011, n. 17798 e Cass., sez. 3, sent. 3 febbraio 1994, n. 1110, nonché, quanto alla prescrizione relativa agli interessi, Cass., sez. 1, sent. 8 agosto 2013, n. 18951).
Ebbene, essendo stato il contratto concluso il 26.3.2007 e prevedendo lo stesso una restituzione delle somme dovute in 120 mensilità, deve escludersi sia maturata la prescrizione (tanto decennale, quanto quinquennale).
3. Tanto detto, al fine di stabilizzare la presente decisione (essendo il giudicato che sulla stessa dovesse formarsi superabile in caso di mancata, espressa motivazione sulla abusività/non abusività delle clausole contenute nel contratto concluso con il consumatore -arg. ex Corte di giustizia, sent. 17 maggio 2022, C-
869/19, Unicaja Banco SA e Corte di giustizia, sent. 26 gennaio 2017, C-421/14, Banco Primus SA), questo
Giudice, nell'esercizio di quell'esame officioso della vessatorietà (art. 33 cod. cons.) delle clausole contenute nel contratto concluso con il consumatore che costituisce “norma procedurale gravante sugli organi giurisdizionali” (Corte di giustizia, 9 aprile 2024, C-582/21, FY c. Profi Credit Polska S.A. w Bielsku
Białej), osserva quanto segue.
Premesso che l'esame officioso da ultimo richiamato può (rectius, deve) essere condotto in relazione alle sole clausole che vengano in rilievo ai fini dell'oggetto del giudizio (Corte di giustizia, sent. 11 marzo 2020,
C-511/17, , questo Giudice ritiene di non poter effettuare alcuna valutazione officiosa in Controparte_5
ordine alla clausola relativa agli interessi moratori (artt. 16 e 17 del contratto) non risultando (secondo quanto emerge dall'estratto depositato in sede monitoria) richiesti tali interessi.
Deve pure escludersi la possibilità di effettuare il sindacato di abusività con riferimento alle clausole 1, 2 e
14 del contratto. Tali clausole (relative “alla determinazione dell'oggetto del contratto”) sono infatti formulate in modo intellegibile sotto il profilo grammaticale ed illustrano in maniera trasparente (pur con il necessario tecnicismo del contratto alla base del ricorso monitorio) il funzionamento concreto della clausola
“di modo che il consumatore è posto in grado di valutare, sul fondamento di criteri precisi ed intelligibili, le conseguenze economiche che gliene derivano” (Corte di giustizia, sent. 30 aprile 2014, C-26/13, Per_1
; un simile sindacato deve, in ogni caso (cfr. Corte di giustizia, sent. 12 gennaio 2023, C-395/21,
[...]
pagina 4 di 5 D.V. c. M.A.), essere escluso poichè non risultano allo stato elementi per ritenere che tali clausole non sarebbero state inserite ove l'imprenditore avesse contrattato secondo buona fede (Corte di giustizia, 3 ottobre 2019, C-621/17, . Per_2
4. Avuto riguardo all'esito del giudizio, le spese della c.t.U. grafologica (liquidate con provvedimento in data odierna) e di quella contabile (liquidate come da provvedimento depositato il 30.10.2024) devono essere poste, in via integrale e definitiva, a carico del Pt_1
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo alla luce dei valori medi ridotti della metà (considerata l'attività effettivamente svolta dall'opposta) previsti dal d. m. 55/14 attualmente in vigore per i giudizi ordinari di cognizione di valore sino ad euro 26.000,00
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, letto l'art. 653 c.p.c., dichiara esecutivo il decreto n. 7932/2019 di questo Tribunale;
2) pone, in via integrale e definitiva, a carico di le spese di c.t.U. liquidate con Parte_1
provvedimento in data odierna e con provvedimento depositato il 30.10.2024;
3) condanna al pagamento, in favore di in persona del legale Parte_1 Controparte_3
rappresentante p. t., delle spese del presente giudizio che liquida in euro 2.538,50, oltre 15% spese generali, c.a. ed i.v.a. come per legge.
Così deciso in Napoli, il 30 dicembre 2024.
Il Giudice
dott. Giuseppe Fiengo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 36497/2019 R.G. avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv. ti Leonardo Mennella Parte_1 C.F._1
) ed Agata Banfi ( ) presso lo studio dei quali, in Ischia C.F._2 C.F._3
(Na), alla via Casciaro n. 39, è elettivamente domiciliato
OPPONENTE
E
( ), in persona del legale rappresentante p. t., mandataria di Controparte_1 P.IVA_1
), procuratrice di ( ), Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3 P.IVA_3
rappresentata e difesa dagli avv. ti Giovan Battista Santangelo ( ) e Donato Palmieri C.F._4
), presso lo studio del quale ultimo, in Napoli, via Chiatamone n. 53/c, è C.F._5
elettivamente domiciliata
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'opponente ha precisato le conclusioni come da atto di citazione. L'opposta, che non è comparsa all'udienza di precisazione delle conclusioni e non ha depositato memoria ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 1
c.p.c., deve intendersi aver precisato le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto opposizione avverso il decreto n. 7932/2019 con il quale questo Tribunale Parte_1
gli ha ingiunto di pagare a mandataria di mandataria di Controparte_1 Controparte_2
pagina 1 di 5 la somma di euro 11.191,48 oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio sulla Controparte_3
base di contratto di finanziamento dallo stesso concluso il 26.3.2007 con Consum.it s.p.a. Pt_1
L'opponente ha: 1) dedotto di non aver mai sottoscritto il contratto alla base del decreto ingiuntivo ed ha disconosciuto la sottoscrizione ai sensi dell'art. 214 c.p.c., nonché la copia prodotta ai sensi dell'art. 2719
c.c.; 2) dedotto che, in ogni caso, non v'è mai stata erogazione delle somme oggetto del preteso contratto di finanziamento;
3) dedotto che risulta violata la disciplina in materia di usura la quale trova applicazione anche con riferimento agli interessi moratori (sì che, a fronte dell'usurarietà degli stessi, il mutuo deve ritenersi gratuito ai sensi dell'art. 1815 c.c.); 4) dedotto che è maturata la prescrizione quinquennale del diritto della controparte risultando il contratto sottoscritto in data 26.3.2007 ed il primo atto interruttivo della prescrizione (peraltro privo di attestazione di conformità) “asseritamente notificato” il 22.7.2019.
mandataria di mandataria di ha chiesto il Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
rigetto dell'opposizione deducendo: i) che dalla documentazione depositata sin dalla fase monitoria emerge il titolo del diritto di credito azionato e l'entità dello stesso;
ii) che il disconoscimento delle sottoscrizioni
(inammissibile già solo perchè il ha pagato numerose rate dovute sulla base del documento Pt_1
disconosciuto e perché lo stesso ha poi formulato contestazioni di natura “contabile” relative allo svolgimento del rapporto) è estremamente generico e che, in ogni caso, intende valersi del documento
(avendo, pertanto, chiesto di procedere alla verificazione); iii) che il contratto risulta rispettoso dell'art. 117
t.u.b. e della disciplina in materia di usura;
iv) che la prescrizione (decennale) decorre non dalla conclusione del contratto, ma dalla data in cui è dovuta l'ultima rata, sì che la stessa non può -quanto al caso concreto- ritenersi maturata.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione, assegnati i termini per l'instaurazione dell'obbligatorio tentativo di mediazione e, successivamente, quelli previsti dall'art. 183, co. 6, c.p.c., all'udienza del 14 novembre 2023 il ha rappresentato di avere, nel corso delle disposte operazioni Pt_1
peritali di natura grafologica, manifestato l'interesse a non coltivare ulteriormente il disconoscimento della sottoscrizione, avendo la controparte depositato originale del contratto. Disposta c.t.U. contabile, mutato il
Giudice istruttore, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini minimi per il deposito degli scritti conclusionali.
2. L'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
2.1. In relazione al motivo di opposizione sopra indicato al n. 1) è sufficiente osservare che, per un verso, il ha espressamente rinunziato al disconoscimento ex art. 214 c.p.c. e che, per altro verso, il Pt_1
disconoscimento ai sensi dell'art. 2719 c.c. risulta inammissibile in quanto svolto senza la pur necessaria indicazione delle lamentate, specifiche difformità della copia rispetto all'originale (tra le tante, Cass., sez. 5, ord., 26 ottobre 2020, n. 23426 e Cass., sez. 6-3, 11 ottobre 2017, n. 23902).
pagina 2 di 5 Ne discende la prova, da parte dell'opposta, del titolo del credito azionato in sede monitoria.
2.2. Anche il motivo di opposizione sopra indicato al n. 2) non può essere accolto essendo in proposito sufficiente osservare come il non abbia specificamente contestato (art. 115, co. 1, c.p.c.) la puntuale Pt_1
allegazione (resa sin dalla comparsa di costituzione e risposta) relativa al pagamento di numerose rate da parte dello stesso debitore-ingiunto, sì che (sulla base di fatti -provati per effetto della non contestazione- in contrasto con la deduzione dell'opponente) deve ritenersi provata pure l'erogazione delle somme mutuate.
2.3. La doglianza relativa all'assunta violazione della disciplina in materia di usura non può essere condivisa già solo in astratto, risultando la stessa fondata, nella sostanza, sulla piana computabilità dell'interesse moratorio nella soglia cui fa riferimento la l. n. 108/96; piana computabilità che risulta tuttavia in contrasto con il condiviso criterio indicato da Cass., S. U., sent. 18 settembre 2020, n. 19597 alla luce del quale, ictu oculi (anche solo seguendo gli elementi riportati dal -da ultimo- nella comparsa Pt_1
conclusionale), deve escludersi l'esistenza di pattuizione usuraria in ordine agli interessi moratori (essendo peraltro appena il caso di osservare come, stando alla decisione di legittimità da ultimo citata, in caso di usurarietà dei soli interessi moratori il mutuo non sarebbe -come pretende l'opponente- gratuito tout court, risultando pur sempre dovuti gli interessi moratori nella misura degli interessi corrispettivi -non usurari- pattuiti).
Fermo il carattere assorbente della considerazione che precede, questo Giudice ritiene peraltro di far proprie le conclusioni cui è pervenuto (sulla base dell'attenta analisi degli elementi documentali acquisiti e senza vizi sotto il profilo logico) il c.t.U. il quale (in assenza di contestazioni delle parti) ha escluso che il teg pattuito (pari al 13,738%) abbia superato la soglia usura (fissata, per l'operazione contrattuale che viene qui in rilievo e per il periodo temporale di riferimento, al 19,32%). Solo nella comparsa conclusionale il ha contestato le conclusioni cui è pervenuto il c.t.U. atteso che: i) il consulente del Tribunale “non Pt_1 ha indicato in quale categoria doveva essere inquadrato lo strumento finanziario oggetto dell'analisi ed in ogni caso si tratta di inquadramento erroneo poiché il contratto era stata sottoscritto con Istituto bancario
e si tratta certamente di crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle banche”; ii) il tasso soglia va correttamente individuato al “15,705, che è stato superato nel caso di specie”.
Orbene, fermo restando che gli argomenti dell'opponente risultano inficiati dal segnalato, erroneo computo degli interessi moratori, non può non osservarsi: a) che la parte pretende di applicare la soglia prevista con riferimento ai crediti personali ed altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle banche non considerando che il contratto alla base del decreto ingiuntivo è stato concluso con un soggetto (Consum. che, pur CP_4
appartenendo al gruppo Monte dei Paschi, una banca non è (secondo quanto del resto risulta pure dalla comparsa di costituzione e risposta dell'opposta -si veda la prima parte della pagina 3 di tale atto); b) che, in ogni caso, il tasso pattuito dalle parti (e quantificato dal consulente senza che alcuna contestazione sia stata pagina 3 di 5 a riguardo sollevata) risulta inferiore pure rispetto alla soglia (non condivisibilmente) individuata da parte dell'opponente.
2.4. Con riferimento al motivo di opposizione sopra indicato al n. 4) è sufficiente osservare che, secondo costante giurisprudenza di legittimità, “Nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.” (Cass., sez. 3, ord. 10 febbraio 2023, n. 4232; conf., tra le altre,
Cass., sez. 3, sent. 30 agosto 2011, n. 17798 e Cass., sez. 3, sent. 3 febbraio 1994, n. 1110, nonché, quanto alla prescrizione relativa agli interessi, Cass., sez. 1, sent. 8 agosto 2013, n. 18951).
Ebbene, essendo stato il contratto concluso il 26.3.2007 e prevedendo lo stesso una restituzione delle somme dovute in 120 mensilità, deve escludersi sia maturata la prescrizione (tanto decennale, quanto quinquennale).
3. Tanto detto, al fine di stabilizzare la presente decisione (essendo il giudicato che sulla stessa dovesse formarsi superabile in caso di mancata, espressa motivazione sulla abusività/non abusività delle clausole contenute nel contratto concluso con il consumatore -arg. ex Corte di giustizia, sent. 17 maggio 2022, C-
869/19, Unicaja Banco SA e Corte di giustizia, sent. 26 gennaio 2017, C-421/14, Banco Primus SA), questo
Giudice, nell'esercizio di quell'esame officioso della vessatorietà (art. 33 cod. cons.) delle clausole contenute nel contratto concluso con il consumatore che costituisce “norma procedurale gravante sugli organi giurisdizionali” (Corte di giustizia, 9 aprile 2024, C-582/21, FY c. Profi Credit Polska S.A. w Bielsku
Białej), osserva quanto segue.
Premesso che l'esame officioso da ultimo richiamato può (rectius, deve) essere condotto in relazione alle sole clausole che vengano in rilievo ai fini dell'oggetto del giudizio (Corte di giustizia, sent. 11 marzo 2020,
C-511/17, , questo Giudice ritiene di non poter effettuare alcuna valutazione officiosa in Controparte_5
ordine alla clausola relativa agli interessi moratori (artt. 16 e 17 del contratto) non risultando (secondo quanto emerge dall'estratto depositato in sede monitoria) richiesti tali interessi.
Deve pure escludersi la possibilità di effettuare il sindacato di abusività con riferimento alle clausole 1, 2 e
14 del contratto. Tali clausole (relative “alla determinazione dell'oggetto del contratto”) sono infatti formulate in modo intellegibile sotto il profilo grammaticale ed illustrano in maniera trasparente (pur con il necessario tecnicismo del contratto alla base del ricorso monitorio) il funzionamento concreto della clausola
“di modo che il consumatore è posto in grado di valutare, sul fondamento di criteri precisi ed intelligibili, le conseguenze economiche che gliene derivano” (Corte di giustizia, sent. 30 aprile 2014, C-26/13, Per_1
; un simile sindacato deve, in ogni caso (cfr. Corte di giustizia, sent. 12 gennaio 2023, C-395/21,
[...]
pagina 4 di 5 D.V. c. M.A.), essere escluso poichè non risultano allo stato elementi per ritenere che tali clausole non sarebbero state inserite ove l'imprenditore avesse contrattato secondo buona fede (Corte di giustizia, 3 ottobre 2019, C-621/17, . Per_2
4. Avuto riguardo all'esito del giudizio, le spese della c.t.U. grafologica (liquidate con provvedimento in data odierna) e di quella contabile (liquidate come da provvedimento depositato il 30.10.2024) devono essere poste, in via integrale e definitiva, a carico del Pt_1
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo alla luce dei valori medi ridotti della metà (considerata l'attività effettivamente svolta dall'opposta) previsti dal d. m. 55/14 attualmente in vigore per i giudizi ordinari di cognizione di valore sino ad euro 26.000,00
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, letto l'art. 653 c.p.c., dichiara esecutivo il decreto n. 7932/2019 di questo Tribunale;
2) pone, in via integrale e definitiva, a carico di le spese di c.t.U. liquidate con Parte_1
provvedimento in data odierna e con provvedimento depositato il 30.10.2024;
3) condanna al pagamento, in favore di in persona del legale Parte_1 Controparte_3
rappresentante p. t., delle spese del presente giudizio che liquida in euro 2.538,50, oltre 15% spese generali, c.a. ed i.v.a. come per legge.
Così deciso in Napoli, il 30 dicembre 2024.
Il Giudice
dott. Giuseppe Fiengo
pagina 5 di 5