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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 17/12/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
Successivamente all'udienza del 17/12/2025, alle ore 12,17 compaiono i procuratori delle parti l'Avv. POLETTI MICHELA per la parte ricorrente e l'Avv. PAOLICCHI MASSIMILIANO per la parte resistente. È pure presente il funzionario UPP Dott.ssa Persona_1
che provvede all'assistenza del magistrato e
[...] all'odierna verbalizzazione.
IL GIUDICE
Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c. I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie.
Il giudice si ritira in camera di consiglio, previa richiesta delle parti di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura.
Il funzionario UPP termina l'attività di assistenza alle ore
12.19.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Erminia Agostini all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di Lavoro proc. n. 12/2024 promossa da:
Parte_1 rappresentata da Avv. POLETTI MICHELA
1 CONTRO
Controparte_1 rappresentato da Avv. PAOLICCHI MASSIMILIANO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.1.2024 Parte_1 chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“(...) voglia accertare e dichiarare l'illegittimità e/o annullabilità e/o nullità e/o inefficacia del licenziamento/recesso anticipato intimato alla ricorrente con lettera del 30.3.23 e per l'effetto condannare il Sig.
a risarcire alla ricorrente Controparte_1 tutti i danni dalla stessa subiti, quantificabili in euro
11935,90 o nella diversa somma che apparirà di giustizia;
in subordine voglia dichiarare estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condannare il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a tre e non superiore a sei mensilità; in ulteriore subordine voglia accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire l'indennità sostitutiva del preavviso e per l'effetto condannare il sig. a versare alla ricorrente Controparte_1 la somma lorda di euro 502,44. Il tutto oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici istat ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dal giorno della maturazione del diritto al salvo. Con vittoria di competenze”. Parte ricorrente deduceva che era stata assunta con contratto di lavoro a chiamata del 9.2.2022, con decorrenza dal
10.2.2022 e scadenza il 28.2.2022, con proroga comunicata solo verbalmente;
che aveva svolto le mansioni di aiuto pizzaiola presso la pizzeria Il posticino
2 di inquadrata nel V livello Controparte_1 del CCNL Pubblici Esercizi Confcommercio;
che era stata licenziata con pec del 30.5.2023 e con effetto dal
1.6.2023 per “cessazione attività di bar e pizzeria con servizio al tavolo”; che in data 10.7.2023 aveva impugnato a mezzo PEC il licenziamento;
che a seguito di tale licenziamento l'attività della pizzeria non era cessata;
che, quindi, non sussisteva una giusta causa di recesso.
Sosteneva parte ricorrente che aveva comunicato alla lavoratrice e al Sig. la necessità di Parte_2 chiudere l'attività, a seguito dell'entrata in società del sig. il quale aveva voluto convertire CP_2
l'attività della pizzeria in una attività di produzione di basi per pizza per ristoranti, supermercati e punti vendita di terzi;
che l'attività di pizzeria, pertanto, era cessata in piena stagione, e precisamente il 31
Maggio 2023, come comprovato dal registratore di cassa (doc.
4); che a causa del repentino e sostanziale abbandono della società di fatto da parte del Sig. CP_2
si era trovato a dover far fronte a tutti i CP_1 debiti assunti per l'acquisto dei beni strumentali e per la ristrutturazione del locale (doc. 7); che aveva dovuto necessariamente e temporaneamente riprendere l'attività di pizzeria a far data dal mese di Settembre
2023, così da poter favorire la vendita del ramo di azienda, e impiegare il ricavato per saldare i debiti
(doc. 8); che se avesse mantenuto fede agli CP_2 impegni presi, la pizzeria non sarebbe stata riaperta,
e l'attività sarebbe stata convertita;
che l'eventuale risarcimento contrattuale avrebbe dovuto essere compreso in una forbice compresa fra 3 e 6 mensilità di retribuzione globale di fatto, in dipendenza dell'assenza di un contratto a tempo determinato;
che, comunque, anche in
3 presenza di un contratto a tempo determinato era possibile il licenziamento per impossibilità sopravvenuta, essendo la risoluzione del rapporto contrattuale dovuta alla cessazione, sopravvenuta e imprevedibile, dell'attività di bar e di pizzeria con servizio al tavolo, dovuta alla totale conversione dell'attività.
I – QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO
Il rapporto è a tempo indeterminato, posto che il contratto a tempo determinato non è stato sottoscritto da nessuna delle parti (v. bozza acquisita in corso di causa).
Nella scheda anagrafica professionale acquisita in corso di causa figura un rapporto di lavoro intermittente dal
10/02/2022 al 31/05/2023 a TEMPO PIENO, ma il contratto del
9-02-22 depositato da parte ricorrente sub doc. n. 1 non è sottoscritto dalle parti.
Non sono sufficienti le indicazioni contenute nelle busta paga, essendo la forma scritta richiesta ad substantiam.
Peraltro, nella comunicazione di licenziamento per GMO non è stato fatto alcun riferimento ad un c.t.
II – IL GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO
nella comunicazione di licenziamento (v. doc.6 CP_1 fascicolo ricorrente) asseriva che “per motivi tecnico- organizzativi” l'attività lavorativa della Signora non Pt_1 poteva più essere proficuamente utilizzata dall'azienda e che pertanto non era possibile reperire un'altra posizione lavorativa dove poterla collocare all'interno dell'organizzazione della ditta individuale, che di fatto aveva cessato la propria attività di pizzeria a causa della condotta tenuta dal socio Sig.
[...]
.” CP_2
Invece l'attività imprenditoriale non è cessata, come riconosciuto dalla stessa parte resistente. La chiusura è stata temporanea (v. scontrino del 3-09-22).
4 Non è configurabile una impossibilità sopravvenuta a causa di un'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile.
La scelta della riconversione è imputabile ad una libera scelta dell'imprenditore; non rileva poi la imprevedibilità del fatto sopravvenuto, che può essere causa di risoluzione del contratto anche se prevedibile, purché l'evento non fosse comunque evitabile (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 14871 del
03/08/2004).
Pertanto il licenziamento è illegittimo e deve essere annullato.
III – LA TUTELA APPLICABILE
Quanto alla disciplina applicabile, deve aversi riguardo, considerata la data di assunzione, successiva al 7-03-2015, al D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23 ed in particolare all'art. 3; considerata poi la mancata allegazione dei requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del 1970, nonché il difetto della domanda del lavoratore di accertamento circa la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle tutele di cui agli articoli 2 e 3 del predetto decreto legislativo, deve applicarsi la tutela prevista dal combinato disposto degli art. 3, I comma e 9, I comma leg. cit., in base al quale deve dichiararsi estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condannarsi il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo dimezzato rispetto a quella prevista dall'articolo
3, comma 1, e quindi un'indennità di importo pari a una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a tre e non superiore a sei mensilità.
Peraltro la Corte Costituzionale con sentenza 26 settembre - 8 novembre 2018 n. 194 (in G.U. 1ª s.s. 14/11/2018 n. 45), ha
5 dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma
1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014,
n. 183) - sia nel testo originario sia nel testo modificato dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87
(Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese), convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto
2018, n. 96 - limitatamente alle parole «di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio»".
La previsione di una misura risarcitoria uniforme, indipendente dalle peculiarità e dalla diversità delle vicende dei licenziamenti intimati dal datore di lavoro, si traduce in un'indebita omologazione di situazioni che possono essere, e sono, nell'esperienza concreta diverse.
Con il prevedere una tutela economica che può non costituire un adeguato ristoro del danno prodotto, nei vari casi, dal licenziamento, né un'adeguata dissuasione del datore di lavoro dal licenziare ingiustamente, la disposizione censurata comprime l'interesse del lavoratore in misura eccessiva, al punto da risultare incompatibile con il principio di ragionevolezza.
La Corte ha evidenziato anche la violazione degli artt. 76 e
117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 24 della Carta sociale europea.
Tale articolo prevede che, per assicurare l'effettivo esercizio del diritto a una tutela in caso di licenziamento, le Parti contraenti si impegnano a riconoscere «il diritto dei lavoratori licenziati senza un valido motivo, ad un congruo indennizzo o altra adeguata riparazione» (primo comma, lettera b).
La Corte ha quindi stabilito che il giudice, nel determinare
6 l'ammontare dell'indennità tra il minimo e il massimo indicato dal decreto dovrà viceversa tener conto, oltre che dell'anzianità di servizio (criterio che è prescritto dall'art. 1, comma 7, lett. c) della legge n. 184 del 2013 e che ispira il disegno riformatore del d.lgs. n. 23 del 2015), nonché del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti.
La Corte Costituzionale, con sentenza 23 giugno - 21 luglio
2025, n. 118 (in G.U. 1ª s.s. 23/7/2025, n. 30), ha poi dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma
1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014,
n. 183), limitatamente alle parole «e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità»
Deve pertanto dichiararsi estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condannarsi il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo, pari a € 2.552,31 (la retribuzione da prendere a riferimento è € 850,77), stante la modestissima anzianità di servizio, le piccolissime dimensioni dell'azienda e della occupazione a tempo indeterminato della ricorrente presso altra società, la RD BE, AN &
C SNC., fin dal 1-04-2023, come si evince dalla scheda anagrafica professionale acquisita in corso di causa.
Peraltro, nulla deve essere detratto a titolo di c.d. aliunde perceptum, venendo in rilievo una mera indennità forfettaria.
Le spese di causa seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa respinte,
7 1) dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato alla ricorrente perché privo di giustificato motivo oggettivo;
2) condanna la società resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a lordi € 2.552,31, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sull'importo rivalutato dal recesso al saldo;
3) condanna parte resistente al pagamento delle spese di causa sostenute dalla ricorrente, che liquida in € 2059,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con compensazione del residuo;
4) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
Massa, 17/12/2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa Erminia Agostini
8
che provvede all'assistenza del magistrato e
[...] all'odierna verbalizzazione.
IL GIUDICE
Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c. I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie.
Il giudice si ritira in camera di consiglio, previa richiesta delle parti di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura.
Il funzionario UPP termina l'attività di assistenza alle ore
12.19.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Erminia Agostini all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di Lavoro proc. n. 12/2024 promossa da:
Parte_1 rappresentata da Avv. POLETTI MICHELA
1 CONTRO
Controparte_1 rappresentato da Avv. PAOLICCHI MASSIMILIANO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.1.2024 Parte_1 chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“(...) voglia accertare e dichiarare l'illegittimità e/o annullabilità e/o nullità e/o inefficacia del licenziamento/recesso anticipato intimato alla ricorrente con lettera del 30.3.23 e per l'effetto condannare il Sig.
a risarcire alla ricorrente Controparte_1 tutti i danni dalla stessa subiti, quantificabili in euro
11935,90 o nella diversa somma che apparirà di giustizia;
in subordine voglia dichiarare estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condannare il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a tre e non superiore a sei mensilità; in ulteriore subordine voglia accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire l'indennità sostitutiva del preavviso e per l'effetto condannare il sig. a versare alla ricorrente Controparte_1 la somma lorda di euro 502,44. Il tutto oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici istat ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dal giorno della maturazione del diritto al salvo. Con vittoria di competenze”. Parte ricorrente deduceva che era stata assunta con contratto di lavoro a chiamata del 9.2.2022, con decorrenza dal
10.2.2022 e scadenza il 28.2.2022, con proroga comunicata solo verbalmente;
che aveva svolto le mansioni di aiuto pizzaiola presso la pizzeria Il posticino
2 di inquadrata nel V livello Controparte_1 del CCNL Pubblici Esercizi Confcommercio;
che era stata licenziata con pec del 30.5.2023 e con effetto dal
1.6.2023 per “cessazione attività di bar e pizzeria con servizio al tavolo”; che in data 10.7.2023 aveva impugnato a mezzo PEC il licenziamento;
che a seguito di tale licenziamento l'attività della pizzeria non era cessata;
che, quindi, non sussisteva una giusta causa di recesso.
Sosteneva parte ricorrente che aveva comunicato alla lavoratrice e al Sig. la necessità di Parte_2 chiudere l'attività, a seguito dell'entrata in società del sig. il quale aveva voluto convertire CP_2
l'attività della pizzeria in una attività di produzione di basi per pizza per ristoranti, supermercati e punti vendita di terzi;
che l'attività di pizzeria, pertanto, era cessata in piena stagione, e precisamente il 31
Maggio 2023, come comprovato dal registratore di cassa (doc.
4); che a causa del repentino e sostanziale abbandono della società di fatto da parte del Sig. CP_2
si era trovato a dover far fronte a tutti i CP_1 debiti assunti per l'acquisto dei beni strumentali e per la ristrutturazione del locale (doc. 7); che aveva dovuto necessariamente e temporaneamente riprendere l'attività di pizzeria a far data dal mese di Settembre
2023, così da poter favorire la vendita del ramo di azienda, e impiegare il ricavato per saldare i debiti
(doc. 8); che se avesse mantenuto fede agli CP_2 impegni presi, la pizzeria non sarebbe stata riaperta,
e l'attività sarebbe stata convertita;
che l'eventuale risarcimento contrattuale avrebbe dovuto essere compreso in una forbice compresa fra 3 e 6 mensilità di retribuzione globale di fatto, in dipendenza dell'assenza di un contratto a tempo determinato;
che, comunque, anche in
3 presenza di un contratto a tempo determinato era possibile il licenziamento per impossibilità sopravvenuta, essendo la risoluzione del rapporto contrattuale dovuta alla cessazione, sopravvenuta e imprevedibile, dell'attività di bar e di pizzeria con servizio al tavolo, dovuta alla totale conversione dell'attività.
I – QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO
Il rapporto è a tempo indeterminato, posto che il contratto a tempo determinato non è stato sottoscritto da nessuna delle parti (v. bozza acquisita in corso di causa).
Nella scheda anagrafica professionale acquisita in corso di causa figura un rapporto di lavoro intermittente dal
10/02/2022 al 31/05/2023 a TEMPO PIENO, ma il contratto del
9-02-22 depositato da parte ricorrente sub doc. n. 1 non è sottoscritto dalle parti.
Non sono sufficienti le indicazioni contenute nelle busta paga, essendo la forma scritta richiesta ad substantiam.
Peraltro, nella comunicazione di licenziamento per GMO non è stato fatto alcun riferimento ad un c.t.
II – IL GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO
nella comunicazione di licenziamento (v. doc.6 CP_1 fascicolo ricorrente) asseriva che “per motivi tecnico- organizzativi” l'attività lavorativa della Signora non Pt_1 poteva più essere proficuamente utilizzata dall'azienda e che pertanto non era possibile reperire un'altra posizione lavorativa dove poterla collocare all'interno dell'organizzazione della ditta individuale, che di fatto aveva cessato la propria attività di pizzeria a causa della condotta tenuta dal socio Sig.
[...]
.” CP_2
Invece l'attività imprenditoriale non è cessata, come riconosciuto dalla stessa parte resistente. La chiusura è stata temporanea (v. scontrino del 3-09-22).
4 Non è configurabile una impossibilità sopravvenuta a causa di un'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile.
La scelta della riconversione è imputabile ad una libera scelta dell'imprenditore; non rileva poi la imprevedibilità del fatto sopravvenuto, che può essere causa di risoluzione del contratto anche se prevedibile, purché l'evento non fosse comunque evitabile (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 14871 del
03/08/2004).
Pertanto il licenziamento è illegittimo e deve essere annullato.
III – LA TUTELA APPLICABILE
Quanto alla disciplina applicabile, deve aversi riguardo, considerata la data di assunzione, successiva al 7-03-2015, al D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23 ed in particolare all'art. 3; considerata poi la mancata allegazione dei requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del 1970, nonché il difetto della domanda del lavoratore di accertamento circa la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle tutele di cui agli articoli 2 e 3 del predetto decreto legislativo, deve applicarsi la tutela prevista dal combinato disposto degli art. 3, I comma e 9, I comma leg. cit., in base al quale deve dichiararsi estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condannarsi il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo dimezzato rispetto a quella prevista dall'articolo
3, comma 1, e quindi un'indennità di importo pari a una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a tre e non superiore a sei mensilità.
Peraltro la Corte Costituzionale con sentenza 26 settembre - 8 novembre 2018 n. 194 (in G.U. 1ª s.s. 14/11/2018 n. 45), ha
5 dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma
1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014,
n. 183) - sia nel testo originario sia nel testo modificato dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87
(Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese), convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto
2018, n. 96 - limitatamente alle parole «di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio»".
La previsione di una misura risarcitoria uniforme, indipendente dalle peculiarità e dalla diversità delle vicende dei licenziamenti intimati dal datore di lavoro, si traduce in un'indebita omologazione di situazioni che possono essere, e sono, nell'esperienza concreta diverse.
Con il prevedere una tutela economica che può non costituire un adeguato ristoro del danno prodotto, nei vari casi, dal licenziamento, né un'adeguata dissuasione del datore di lavoro dal licenziare ingiustamente, la disposizione censurata comprime l'interesse del lavoratore in misura eccessiva, al punto da risultare incompatibile con il principio di ragionevolezza.
La Corte ha evidenziato anche la violazione degli artt. 76 e
117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 24 della Carta sociale europea.
Tale articolo prevede che, per assicurare l'effettivo esercizio del diritto a una tutela in caso di licenziamento, le Parti contraenti si impegnano a riconoscere «il diritto dei lavoratori licenziati senza un valido motivo, ad un congruo indennizzo o altra adeguata riparazione» (primo comma, lettera b).
La Corte ha quindi stabilito che il giudice, nel determinare
6 l'ammontare dell'indennità tra il minimo e il massimo indicato dal decreto dovrà viceversa tener conto, oltre che dell'anzianità di servizio (criterio che è prescritto dall'art. 1, comma 7, lett. c) della legge n. 184 del 2013 e che ispira il disegno riformatore del d.lgs. n. 23 del 2015), nonché del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti.
La Corte Costituzionale, con sentenza 23 giugno - 21 luglio
2025, n. 118 (in G.U. 1ª s.s. 23/7/2025, n. 30), ha poi dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma
1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014,
n. 183), limitatamente alle parole «e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità»
Deve pertanto dichiararsi estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condannarsi il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo, pari a € 2.552,31 (la retribuzione da prendere a riferimento è € 850,77), stante la modestissima anzianità di servizio, le piccolissime dimensioni dell'azienda e della occupazione a tempo indeterminato della ricorrente presso altra società, la RD BE, AN &
C SNC., fin dal 1-04-2023, come si evince dalla scheda anagrafica professionale acquisita in corso di causa.
Peraltro, nulla deve essere detratto a titolo di c.d. aliunde perceptum, venendo in rilievo una mera indennità forfettaria.
Le spese di causa seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa respinte,
7 1) dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato alla ricorrente perché privo di giustificato motivo oggettivo;
2) condanna la società resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a lordi € 2.552,31, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sull'importo rivalutato dal recesso al saldo;
3) condanna parte resistente al pagamento delle spese di causa sostenute dalla ricorrente, che liquida in € 2059,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con compensazione del residuo;
4) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
Massa, 17/12/2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa Erminia Agostini
8