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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 26/06/2025, n. 806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 806 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Andrea Ausili, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 458 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi Civili del Tribunale di Perugia
dell'anno 2022 e promossa
da
(Codice Fiscale e Parte_1
Partita IVA , in persona del legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli
Avvocati Davide Gallasso e Sonia Riva, elettivamente domiciliata presso lo Studio dei medesimi difensori in
Merate (LC), Via Mameli n. 6
attore
contro
(Cod. Fisc. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco D.
Pugliese e dall'Avv. Valentina Pugliese Morini,
elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Francesco D. Pugliese in Perugia, Via Mario Angeloni n.
43/A
convenuta
OGGETTO: Proprietà.
CONCLUSIONI
Per l'attore: “Voglia il Tribunale ill.mo, contrariis
reiectis, così giudicare: Nel merito: Accertare e
dichiarare la proprietà del Centro di Lavoro Toyoda a
mandrino orizzontale, classe FH550S, matricola n. NS5024,
in capo alla società attrice Parte_1
; per l'effetto, condannare la società convenuta
[...]
alla restituzione del Centro di Lavoro Toyoda CP_1
a mandrino orizzontale, classe FH550S, matricola n. NS5024,
alla società attrice Parte_1
Sempre nel merito: condannare la al pagamento CP_1
in favore della di Parte_1
un'indennità a titolo di equo compenso per l'uso della cosa
e risarcimento del danno, quantificata in € 294.030,95 (già
al netto degli acconti corrisposti), ovvero di quella
maggiore o minor somma che dovesse ritenersi provata in
corso di causa ovvero ritenuta di giustizia, il tutto oltre
rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo
effettivo. In via istruttoria: nella denegata ipotesi in
pag. 2/20 cui il giudicante non dovesse ritenere sufficientemente
provata la domanda attorea, previa rimessione della causa
in istruttoria, ammettere le prove orali, di interrogatorio
formale e per testi, così come tempestivamente richieste
dalla parte attrice nella propria memoria ex art. 183,
comma VI, n. 2 c.p.c., da intendersi qui integralmente
trascritte”.
Per la convenuta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito,
contrariis reiectis, in via preliminare - dichiarare
inammissibile la domanda ex adverso proposta per le ragioni
esposte nella comparsa di costituzione e risposta;
nel
merito - accertare e dichiarare che tra la e la CP_1
è intercorsa una Parte_1
compravendita per l'acquisto, nel marzo 2017, del
macchinario Centro di lavoro Toyoda a mandrino orizzontale
e per l'effetto respingere la pretesa attrice di
restituzione dell'anzidetto macchinario;
- accertare che il
debito residuo per il pagamento del prezzo pattuito ammonta
ad € 269.925,00 e che l'anzidetto credito dovrà essere
liquidato nell'ambito della procedura di concordato
preventivo n. 17/2018, con le modalità ivi previste, nella
misura di € 33.187,50; in via subordinata - nella denegata
ipotesi in cui il Giudice ritenesse che tra le parti sia
pag. 3/20 intercorsa una vendita con riservato dominio, determinare
la quantificazione dell'equo compenso spettante a CP_2
per l'uso della cosa, sottraendo a tale somma per
compensazione le rate versate da e che in CP_1
applicazione dell'art. 1526 c.c. andrebbero a quest'ultima
restituite. Con vittoria di spese e compenso professionale,
rimborso forfettario e accessori di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
dinanzi al Tribunale di Perugia, per ivi CP_1
sentir accogliere le sopra riportate conclusioni.
1.1. Deduceva, in particolare, la società attrice:
a) di aver ricevuto da parte della società convenuta, in data 15 marzo 2017, un ordine d'acquisto di un Centro di lavoro Toyoda a mandrino orizzontale, classe FH550S,
matricola n. NS5024, acquisto da perfezionarsi “con
contratto di vendita con riserva di proprietà ex art. 1523
c.c., da trascriversi presso l'apposito registro tenuto
nella cancelleria del Tribunale ove il bene sarebbe stato
collocato (cfr. conferma del 23.02.2017 richiamata ed
allegata all'ordine di acquisto)”, il tutto per un corrispettivo pari ad € 389.568,88, da pagarsi con un pag. 4/20 acconto alla consegna, dei pagamenti rateali ed un saldo finale;
b) di aver consegnato, il 27 marzo 2017, alla convenuta il macchinario in questione in conto visione e di aver ricevuto dalla convenuta il pagamento di acconti per complessivi € 95.537,93;
c) che la convenuta interrompeva ogni pagamento a partire dal successivo mese di febbraio 2018, rifiutandosi di sottoscrivere il contratto di vendita con riserva di proprietà e negando la restituzione del macchinario ricevuto;
d) che in data 10 dicembre 2018 la convenuta presentava ricorso al Tribunale di Perugia per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo (C.P. n. 18/2018),
formulando altresì istanza di essere autorizzata a stipulare un accordo con l'attrice che prevedesse la formalizzazione del contratto di vendita di cui sopra, con riserva di proprietà del macchinario, per un corrispettivo ridotto, in via transattiva, ad € 275.778,34, istanza che veniva rigettata dal Tribunale, il quale, d'altro canto,
emetteva, in data 11 febbraio 2020, decreto di omologazione della proposta di concordato;
pag. 5/20 e) di aver infruttuosamente esperito, in data 21 settembre
2021, tentativo di mediazione della controversia;
f) che il Centro di lavoro Toyoda a mandrino orizzontale,
classe FH550S, matricola n. NS5024, oggetto di causa, deve considerarsi ancora di proprietà della società attrice, non essendosi mai perfezionato il trasferimento della proprietà
stessa in capo alla convenuta, che avrebbe conseguito la detenzione del bene e la materiale disponibilità del medesimo solo in conto visione, come indicato nel documento di trasporto e di consegna;
g) che il mancato trasferimento della proprietà del macchinario alla convenuta è confermato dalla citata istanza, dalla stessa convenuta infruttuosamente formulata con la proposta di concordato preventivo, di formalizzare detto trasferimento con la stipula di un contratto di vendita, appunto, con riserva di proprietà;
h) di avere quindi diritto di ricevere, da parte della convenuta, oltre che la restituzione del macchinario, anche il pagamento di un indennizzo comprendente la remunerazione del godimento del bene, il deprezzamento conseguente alla sua non commerciabilità come nuovo ed il logoramento per l'uso, indennizzo da commisurarsi all'ammontare dei canoni pag. 6/20 di noleggio operativo del macchinario dalla data di consegna dello stesso sino a quella della sua restituzione.
1.2. Si costituiva in giudizio contestando CP_1
quanto ex adverso dedotto e chiedendo l'accoglimento delle sopra riportate conclusioni. Eccepiva in particolare la società convenuta:
a) che, dopo aver effettivamente inviato, il 15 marzo 2017,
l'ordine d'acquisto del macchinario di cui è causa all'odierna attrice, aver ricevuto il 27 marzo 2017 il macchinario stesso e provveduto al pagamento della somma di
€ 95.537,93 a titolo di acconto sul prezzo concordato,
riceveva, in data 22 maggio 2018, una e-mail con la quale l'attrice le proponeva di emettere una seconda fattura di acconto, aggiungendo: “al ricevimento del saldo della
stessa provvederemo alla sottoscrizione del contratto di
vendita con riserva di proprietà di cui alleghiamo bozza”;
b) che con tale e-mail l'attrice ha quindi, in realtà,
tentato di ottenere la sottoscrizione di un nuovo contratto, a lei più favorevole, richiamando quanto effettivamente indicato nella scrittura datata 23 febbraio
2017 (nella quale si prevedeva che “la vendita sarà
stipulata con Contratto con riserva di proprietà che andrà
redatta presso un notaio a Vs. scelta e trascritto
pag. 7/20 nell'apposito registro presso il Tribunale di competenza
del luogo dove verrà istallata la macchina”), allegata all'ordine del 15 marzo 2017 ma non sottoscritta da alcuna delle parti in causa, dal che si doveva dedurre che, con la comunicazione e-mail del 22 maggio 2018, l'attrice alludesse, appunto, alla sottoscrizione di un nuovo e diverso accordo di vendita con riservato dominio, a riprova dell'inesistenza di un precedente analogo accordo;
c) che l'istanza, dalla stessa convenuta formulata in sede di concordato preventivo, di essere autorizzata a stipulare un accordo con l'attrice che prevedesse la formalizzazione del contratto di vendita con riserva di proprietà del macchinario in questione, per un corrispettivo ridotto, in via transattiva, ad € 275.778,34, veniva rigettata dal
Tribunale anche su parere negativo dei Commissari
Giudiziali, secondo i quali la clausola di riserva di proprietà nella vendita de qua non appariva configurabile,
non risultando alcun atto di data certa anteriore alla domanda di ammissione al concordato che dimostrasse la stipula del relativo contratto, dal che si desume che le parti, a seguito dell'ordine del 15 marzo 2017, hanno in realtà convenuto una semplice vendita, appunto senza riserva di proprietà, e che è quindi da CP_1
pag. 8/20 ritenersi titolare del macchinario di cui è causa e l'attrice solo una venditrice non soddisfatta integralmente, che potrà vedere trattato il suo credito al rango chirografario dei venditori comuni;
d) che dunque né prima né dopo la presentazione del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo da parte di le parti hanno mai stipulato il nuovo CP_1
contratto di vendita con riserva di proprietà, con la conseguenza che, come previsto dall'art. 1376 c.c., il trasferimento della proprietà del macchinario è avvenuto con il consenso delle parti legittimamente manifestato,
macchinario che pertanto è divenuto già dal 15 marzo 2017
di proprietà della convenuta;
e) che l'attrice ha agito “abusivamente” in questa sede,
avendo qui azionato una pretesa mai rappresentata prima al
Tribunale e agli organi della procedura e nonostante il fatto che il piano concordatario proposto dalla convenuta è
stato modificato e poi approvato anche in ragione delle sopra citate valutazioni degli organi della procedura in ordine all'assenza di una vendita con riserva di proprietà
del macchinario de quo;
f) che l'art. 117 del D.Lgs. n. 14 del 12/01/2019 statuisce che “Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i
pag. 9/20 creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle
imprese della domanda di accesso” e pertanto, considerando che il credito per il prezzo del macchinario compravenduto
è sorto in capo all'attrice nel marzo 2017 e che la domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo è
del dicembre 2018, il credito stesso dovrà essere liquidato nell'ambito della procedura concorsuale nella misura prevista nel decreto di omologa, oltre che essere sottoposto al suo effetto esdebitatorio;
1.3. Depositate le memorie autorizzate ex art. 183,
comma VI, c.p.c. ed espletata la CT estimativa al fine di quantificare in termini monetari la differenza di valore,
tenuto conto dell'utilizzo, tra il macchinario “Centro di lavoro Toyoda a mandrino orizzontale, classe FH550S”
originariamente consegnato e quello restituibile, veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni,
all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione.
* * *
2. La società attrice pone a fondamento della domanda di accertamento della proprietà del macchinario oggetto di causa e delle conseguenziali domande di restituzione del bene e di risarcimento del danno, l'inadempimento di parte pag. 10/20 convenuta al contratto di compravendita con patto di riservato dominio del macchinario in questione stipulato nel marzo 2017 e mai formalizzato con atto scritto.
La società convenuta, viceversa, ritiene che le parti non abbiano stipulato un contratto di compravendita con riserva di proprietà. Avendo la società attrice materialmente consegnato il bene a quella convenuta ed intendendo parte attrice vendere e parte convenuta acquistare il bene medesimo, in assenza di diversa pattuizione, il contratto concluso dalle parti va qualificato come di compravendita, con effetti traslativi immediati, prodottisi con la manifestazione del consenso.
3. Ritiene il Tribunale di non poter condividere la ricostruzione offerta dalle parti.
Non può essere posto in dubbio che le parti abbiano manifestato la volontà di stipulare un contratto di vendita con riserva di proprietà.
Lo si evince dall'ordine di acquisto n. 149 del
15.3.2017, dove si legge (ultima pagina) che “la vendita
sarà stipulata con Contratto con riserva di proprietà che
andrà redatto presso un Notaio (…)”.
Tale circostanza emerge evidente nel carteggio successivo, dove le parti hanno fatto espressamente pag. 11/20 riferimento alla necessità di stipulare un contratto di vendita con patto di riservato dominio. Il perfezionamento di tale contratto viene sollecitato dalla società attrice a quella convenuta con e-mail del 15.12.2017, con missiva del
16.2.2018, con e-mail del 22.5.2018 e del 6.9.2018. In
particolare, nello scambio delle e-mail del 15.12.2017
(doc. 11) la società convenuta chiedeva a quella attrice,
che sollecitava la sottoscrizione del negozio, l'invio del testo del contratto di vendita con patto di riservato dominio, in questo modo confermando che le parti erano intenzionate a stipulare tale tipologia di negozio e non altri.
Coerentemente con tale impostazione, il macchinario veniva consegnato alla società convenuta, prima del perfezionamento del contratto traslativo, in conto visione,
causale espressamente indicata nel documento di trasporto del bene;
ciò a dimostrazione che alcun contratto traslativo si era perfezionato al momento della consegna del bene. L'indicazione della cessione in conto visione costituiva un escamotage per consentire alla società
convenuta di disporre del bene, pur in assenza del trasferimento della sua proprietà.
pag. 12/20 Parte convenuta, poi, ammette l'impegno assunto alla sottoscrizione di un contratto di vendita con riserva di proprietà nell'istanza del 14.11.2018 rivolta agli organi della procedura concordataria, con la quale era domandata l'autorizzazione a stipulate una transazione con la società
attrice. Nelle premesse di tale istanza (il cui contenuto,
redatto dal difensore della società convenuta, costituisce elemento indiziario liberamente valutabile dal Giudice;
cfr: Cass., ord. 23643 del 2018) la società convenuta ripercorre in termini estremamente lucidi e puntuali i fatti oggetto di causa. Viene affermato, infatti, che:
- in data 15.3.2017 ha trasmesso al fornitore CP_1
di IS (MI) (Mags) Parte_2
l'ordine n. 147 per l'acquisto di un macchinario marca
“Toyoda”, modello FH550S, da perfezionarsi con la stipula di un contratto di vendita con riserva di proprietà verso il corrispettivo di euro 389.568,88, Iva Inclusa, che sarebbe stato pagato da in rate mensili di importo CP_1
variabile, oltra ad un acconto alla conferma d'ordine ed una maxi-rata finale;
- in data 27.3.2017 ha consegnato a il CP_2 CP_1
macchinario in conto visione, con la comune intesa di pag. 13/20 stipulare il contratto menzionato nell'ordine (contratto di vendita con riserva di proprietà) in un momento successivo;
- che il contratto di fatto non veniva mai stipulato;
- che nel corso dell'anno 2017 corrispondeva alla CP_1
società attrice euro 95.537,93 a titolo di acconto sul prezzo del macchinario;
Dunque, per stessa ammissione di nel corso delle CP_1
trattative le parti raggiungevano un accordo in merito al fatto che le stesse avrebbero sottoscritto un contratto di vendita con riservato dominio. Negozio mai stipulato dalle parti.
Coerentemente con tale ricostruzione, nell'istanza in questione si riconosce utilizzatrice sine titulo del CP_1
macchinario oggetto di causa.
Le ammissioni di parte convenuta contenute nell'istanza
de qua, costituenti indizi (sicuramente gravi e precisi)
liberamente apprezzabili dal Tribunale (Cass., ord. 23643
del 2018), trovano granitico riscontro nelle restanti evidenze istruttorie sopra riportate, tra cui il carteggio intercorso tra le parti prima della conclamata condotta inadempiente della società attrice. Il quadro istruttorio così delineato risulta assolutamente lineare e coerente.
pag. 14/20 4. Accertato che nella fase delle trattative le parti concordavano di stipulare un contratto di vendita con riserva di proprietà (accordo preliminare), deve ritenersi che:
a) alcun contratto di vendita è stato concluso dalle parti, non avendo le stesse mai manifestato tale volontà e dunque mai concluso tale contratto;
significative al riguardo, tra le altre evidenze sopra esaminate, sono le pec del 13.6.2018 e del 13.9.2018, nelle quali a fronte della mancata comunicazione della società convenuta in merito alla stipulazione del contratto di vendita con patto di riservato dominio, la società attrice intimava a quella convenuta la riconsegna del macchinario;
dunque, deve ritenersi che il bene sia rimasto nella disponibilità della società convenuta per effetto della sua condotta illecita e non in ragione del perfezionamento di un contratto di compravendita ovvero per il gradimento manifestato dal compratore rispetto ad un contratto di vendita con riserva di gradimento che non emerge in alcun modo essere stato concluso dalle parti;
b) alcun contratto di vendita con riservato dominio è
stato stipulato dalle parti;
si veda al riguardo l'insistente richiesta rivolta nel tempo dalla società
pag. 15/20 attrice a quella convenuta di stipulare tale tipologia di contratto, indicata anche nell'ordine n. 149 del 15 marzo
2017.
Non potendosi porre alla base della detenzione del macchinario da parte della società convenuta alcun contratto di compravendita, deve ritenersi che tale società
detenga oggi il bene in questione sine titulo (come anche dalla stessa ammesso nell'istanza del 14.11.2018 sopra richiamata), essendo sicuramente decorso il periodo in cui
- sulla base degli accordi – la società convenuta poteva detenere il bene consegnatole in conto visione, in attesa delle stipulazione del contratto di vendita con patto di riservato dominio.
5. Alla luce delle superiori considerazioni e della detenzione sine titulo del macchinario da parte della società convenuta, vanno accolte le domande proposte da parte attrice:
1) di accertamento della proprietà del macchinario in capo alla medesima;
CP_2
2) di condanna della società convenuta a restituire il macchinario;
pag. 16/20 3) di condanna della società convenuta a corrispondere a quella attrice, a titolo di risarcimento del danno, una somma equivalente al mancato godimento del bene.
Con riferimento a quest'ultima domanda, deve ritenersi che la società convenuta, revocando - di fatto - la propria disponibilità a stipulare il contratto di compravendita e continuando ad utilizzare il bene, peraltro rifiutandosi di restituire il bene alla società attrice e non corrispondendole alcunché per il suo godimento, ha cagionato alla medesima società attrice un danno pari al mancato godimento del macchinario.
5.1. Quanto all'ammontare di tale danno, il CT
incaricato dal Tribunale ha quantificato in euro 250.000,00
“la remunerazione per il godimento del bene” per la durata di 7 anni. Il CT arriva a tale risultato attraverso due criteri;
il primo di questi tiene in considerazione i costi di produzione, l'altro il prezzo convenuto nell'offerta e il periodo di otto anni, ritenuto arco temporale congruo perché l'acquirente “ammortizzi” il prezzo di acquisto del macchinario.
Sebbene il CT abbia, lui stesso, indicato la propria valutazione come ipotetica e meritevole di approfondimento,
i due criteri utilizzati dall'esperto, peraltro conducenti pag. 17/20 al medesimo risultato, risultano logici e coerenti, e,
nell'estrema difficoltà di quantificare esattamente il pregiudizio sofferto da parte attrice, possono essere applicati anche in via equitativa, ex art. 1226 c.c.,
apparendo sicuramente congruo ed equo un canone annuo di euro 35.714,28, per un macchinario di tale valore e caratteristiche.
Considerato che alla data odierna sono, non più sette ma, otto gli anni in cui si protrae l'illecito godimento del bene, il danno patito dalla società attrice ammonta ad euro 285.714,29.
5.2
Considerato che
parte del credito risarcitorio sopra indicato è sorta antecedentemente alla domanda di concordato del dicembre 2018, la proporzionale parte di debito maturata nel periodo compreso tra la consegna del bene ed il dicembre 2018 (pari ad euro 62.499,99), sarà
liquidata nell'ambito della procedura di concordato preventivo n. 17/2018, con le modalità ivi previste;
per la restante parte (ovverosia per il danno maturato successivamente al dicembre 2018) sarà liquidata senza considerare la falcidia concordataria.
5.2.1. La somma così determinata dovrà essere poi ridotta della somma imponibile di euro 73.750,03 che la pag. 18/20 società convenuta ha già corrisposto a quella attrice,
giusta fattura n. 21 del 27.3.2017.
6. L'accoglimento della domanda attorea comporta la condanna della società convenuta a rifondere le spese di lite a quella attrice in ragione del criterio della soccombenza. Analogo criterio segue il riparto delle spese di CT.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda disattesa o assorbita:
- dichiara che è Parte_1
proprietaria del macchinario denominato Centro di lavoro
Toyoda a mandrino orizzontale, classe FH550S, matricola n.
NS5024;
- condanna la convenuta in concordato in CP_1
continuità a restituire alla società attrice
[...]
il Centro di Lavoro Toyoda a mandrino Parte_1
orizzontale, classe FH550S, matricola n. NS5024;
- determina il credito risarcitorio vantato dalla società
attrice in euro 285.714,29 e condanna la convenuta CP_1
in concordato in continuità a corrispondere, in
[...]
favore della società attrice Parte_1
, gli importi determinati applicando, su tale somma
[...]
pag. 19/20 complessiva, i criteri di cui al punto 5.2. della parte motiva della presente pronuncia, previa successiva sottrazione da tali importi della somma già percepita dalla società attrice di euro 73.750,03.
- condanna la convenuta in concordato in CP_1
continuità a corrispondere alla società attrice
[...]
a titolo di rimborso delle spese Parte_1
di lite, la somma di euro 1.241,00 per anticipazioni, euro
14.103,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA;
- pone le spese di CT definitivamente in capo a parte convenuta.
Perugia, il 25.6.2025
Il Giudice
dott. Andrea Ausili (atto sottoscritto digitalmente)
pag. 20/20
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Andrea Ausili, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 458 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi Civili del Tribunale di Perugia
dell'anno 2022 e promossa
da
(Codice Fiscale e Parte_1
Partita IVA , in persona del legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli
Avvocati Davide Gallasso e Sonia Riva, elettivamente domiciliata presso lo Studio dei medesimi difensori in
Merate (LC), Via Mameli n. 6
attore
contro
(Cod. Fisc. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco D.
Pugliese e dall'Avv. Valentina Pugliese Morini,
elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Francesco D. Pugliese in Perugia, Via Mario Angeloni n.
43/A
convenuta
OGGETTO: Proprietà.
CONCLUSIONI
Per l'attore: “Voglia il Tribunale ill.mo, contrariis
reiectis, così giudicare: Nel merito: Accertare e
dichiarare la proprietà del Centro di Lavoro Toyoda a
mandrino orizzontale, classe FH550S, matricola n. NS5024,
in capo alla società attrice Parte_1
; per l'effetto, condannare la società convenuta
[...]
alla restituzione del Centro di Lavoro Toyoda CP_1
a mandrino orizzontale, classe FH550S, matricola n. NS5024,
alla società attrice Parte_1
Sempre nel merito: condannare la al pagamento CP_1
in favore della di Parte_1
un'indennità a titolo di equo compenso per l'uso della cosa
e risarcimento del danno, quantificata in € 294.030,95 (già
al netto degli acconti corrisposti), ovvero di quella
maggiore o minor somma che dovesse ritenersi provata in
corso di causa ovvero ritenuta di giustizia, il tutto oltre
rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo
effettivo. In via istruttoria: nella denegata ipotesi in
pag. 2/20 cui il giudicante non dovesse ritenere sufficientemente
provata la domanda attorea, previa rimessione della causa
in istruttoria, ammettere le prove orali, di interrogatorio
formale e per testi, così come tempestivamente richieste
dalla parte attrice nella propria memoria ex art. 183,
comma VI, n. 2 c.p.c., da intendersi qui integralmente
trascritte”.
Per la convenuta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito,
contrariis reiectis, in via preliminare - dichiarare
inammissibile la domanda ex adverso proposta per le ragioni
esposte nella comparsa di costituzione e risposta;
nel
merito - accertare e dichiarare che tra la e la CP_1
è intercorsa una Parte_1
compravendita per l'acquisto, nel marzo 2017, del
macchinario Centro di lavoro Toyoda a mandrino orizzontale
e per l'effetto respingere la pretesa attrice di
restituzione dell'anzidetto macchinario;
- accertare che il
debito residuo per il pagamento del prezzo pattuito ammonta
ad € 269.925,00 e che l'anzidetto credito dovrà essere
liquidato nell'ambito della procedura di concordato
preventivo n. 17/2018, con le modalità ivi previste, nella
misura di € 33.187,50; in via subordinata - nella denegata
ipotesi in cui il Giudice ritenesse che tra le parti sia
pag. 3/20 intercorsa una vendita con riservato dominio, determinare
la quantificazione dell'equo compenso spettante a CP_2
per l'uso della cosa, sottraendo a tale somma per
compensazione le rate versate da e che in CP_1
applicazione dell'art. 1526 c.c. andrebbero a quest'ultima
restituite. Con vittoria di spese e compenso professionale,
rimborso forfettario e accessori di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
dinanzi al Tribunale di Perugia, per ivi CP_1
sentir accogliere le sopra riportate conclusioni.
1.1. Deduceva, in particolare, la società attrice:
a) di aver ricevuto da parte della società convenuta, in data 15 marzo 2017, un ordine d'acquisto di un Centro di lavoro Toyoda a mandrino orizzontale, classe FH550S,
matricola n. NS5024, acquisto da perfezionarsi “con
contratto di vendita con riserva di proprietà ex art. 1523
c.c., da trascriversi presso l'apposito registro tenuto
nella cancelleria del Tribunale ove il bene sarebbe stato
collocato (cfr. conferma del 23.02.2017 richiamata ed
allegata all'ordine di acquisto)”, il tutto per un corrispettivo pari ad € 389.568,88, da pagarsi con un pag. 4/20 acconto alla consegna, dei pagamenti rateali ed un saldo finale;
b) di aver consegnato, il 27 marzo 2017, alla convenuta il macchinario in questione in conto visione e di aver ricevuto dalla convenuta il pagamento di acconti per complessivi € 95.537,93;
c) che la convenuta interrompeva ogni pagamento a partire dal successivo mese di febbraio 2018, rifiutandosi di sottoscrivere il contratto di vendita con riserva di proprietà e negando la restituzione del macchinario ricevuto;
d) che in data 10 dicembre 2018 la convenuta presentava ricorso al Tribunale di Perugia per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo (C.P. n. 18/2018),
formulando altresì istanza di essere autorizzata a stipulare un accordo con l'attrice che prevedesse la formalizzazione del contratto di vendita di cui sopra, con riserva di proprietà del macchinario, per un corrispettivo ridotto, in via transattiva, ad € 275.778,34, istanza che veniva rigettata dal Tribunale, il quale, d'altro canto,
emetteva, in data 11 febbraio 2020, decreto di omologazione della proposta di concordato;
pag. 5/20 e) di aver infruttuosamente esperito, in data 21 settembre
2021, tentativo di mediazione della controversia;
f) che il Centro di lavoro Toyoda a mandrino orizzontale,
classe FH550S, matricola n. NS5024, oggetto di causa, deve considerarsi ancora di proprietà della società attrice, non essendosi mai perfezionato il trasferimento della proprietà
stessa in capo alla convenuta, che avrebbe conseguito la detenzione del bene e la materiale disponibilità del medesimo solo in conto visione, come indicato nel documento di trasporto e di consegna;
g) che il mancato trasferimento della proprietà del macchinario alla convenuta è confermato dalla citata istanza, dalla stessa convenuta infruttuosamente formulata con la proposta di concordato preventivo, di formalizzare detto trasferimento con la stipula di un contratto di vendita, appunto, con riserva di proprietà;
h) di avere quindi diritto di ricevere, da parte della convenuta, oltre che la restituzione del macchinario, anche il pagamento di un indennizzo comprendente la remunerazione del godimento del bene, il deprezzamento conseguente alla sua non commerciabilità come nuovo ed il logoramento per l'uso, indennizzo da commisurarsi all'ammontare dei canoni pag. 6/20 di noleggio operativo del macchinario dalla data di consegna dello stesso sino a quella della sua restituzione.
1.2. Si costituiva in giudizio contestando CP_1
quanto ex adverso dedotto e chiedendo l'accoglimento delle sopra riportate conclusioni. Eccepiva in particolare la società convenuta:
a) che, dopo aver effettivamente inviato, il 15 marzo 2017,
l'ordine d'acquisto del macchinario di cui è causa all'odierna attrice, aver ricevuto il 27 marzo 2017 il macchinario stesso e provveduto al pagamento della somma di
€ 95.537,93 a titolo di acconto sul prezzo concordato,
riceveva, in data 22 maggio 2018, una e-mail con la quale l'attrice le proponeva di emettere una seconda fattura di acconto, aggiungendo: “al ricevimento del saldo della
stessa provvederemo alla sottoscrizione del contratto di
vendita con riserva di proprietà di cui alleghiamo bozza”;
b) che con tale e-mail l'attrice ha quindi, in realtà,
tentato di ottenere la sottoscrizione di un nuovo contratto, a lei più favorevole, richiamando quanto effettivamente indicato nella scrittura datata 23 febbraio
2017 (nella quale si prevedeva che “la vendita sarà
stipulata con Contratto con riserva di proprietà che andrà
redatta presso un notaio a Vs. scelta e trascritto
pag. 7/20 nell'apposito registro presso il Tribunale di competenza
del luogo dove verrà istallata la macchina”), allegata all'ordine del 15 marzo 2017 ma non sottoscritta da alcuna delle parti in causa, dal che si doveva dedurre che, con la comunicazione e-mail del 22 maggio 2018, l'attrice alludesse, appunto, alla sottoscrizione di un nuovo e diverso accordo di vendita con riservato dominio, a riprova dell'inesistenza di un precedente analogo accordo;
c) che l'istanza, dalla stessa convenuta formulata in sede di concordato preventivo, di essere autorizzata a stipulare un accordo con l'attrice che prevedesse la formalizzazione del contratto di vendita con riserva di proprietà del macchinario in questione, per un corrispettivo ridotto, in via transattiva, ad € 275.778,34, veniva rigettata dal
Tribunale anche su parere negativo dei Commissari
Giudiziali, secondo i quali la clausola di riserva di proprietà nella vendita de qua non appariva configurabile,
non risultando alcun atto di data certa anteriore alla domanda di ammissione al concordato che dimostrasse la stipula del relativo contratto, dal che si desume che le parti, a seguito dell'ordine del 15 marzo 2017, hanno in realtà convenuto una semplice vendita, appunto senza riserva di proprietà, e che è quindi da CP_1
pag. 8/20 ritenersi titolare del macchinario di cui è causa e l'attrice solo una venditrice non soddisfatta integralmente, che potrà vedere trattato il suo credito al rango chirografario dei venditori comuni;
d) che dunque né prima né dopo la presentazione del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo da parte di le parti hanno mai stipulato il nuovo CP_1
contratto di vendita con riserva di proprietà, con la conseguenza che, come previsto dall'art. 1376 c.c., il trasferimento della proprietà del macchinario è avvenuto con il consenso delle parti legittimamente manifestato,
macchinario che pertanto è divenuto già dal 15 marzo 2017
di proprietà della convenuta;
e) che l'attrice ha agito “abusivamente” in questa sede,
avendo qui azionato una pretesa mai rappresentata prima al
Tribunale e agli organi della procedura e nonostante il fatto che il piano concordatario proposto dalla convenuta è
stato modificato e poi approvato anche in ragione delle sopra citate valutazioni degli organi della procedura in ordine all'assenza di una vendita con riserva di proprietà
del macchinario de quo;
f) che l'art. 117 del D.Lgs. n. 14 del 12/01/2019 statuisce che “Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i
pag. 9/20 creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle
imprese della domanda di accesso” e pertanto, considerando che il credito per il prezzo del macchinario compravenduto
è sorto in capo all'attrice nel marzo 2017 e che la domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo è
del dicembre 2018, il credito stesso dovrà essere liquidato nell'ambito della procedura concorsuale nella misura prevista nel decreto di omologa, oltre che essere sottoposto al suo effetto esdebitatorio;
1.3. Depositate le memorie autorizzate ex art. 183,
comma VI, c.p.c. ed espletata la CT estimativa al fine di quantificare in termini monetari la differenza di valore,
tenuto conto dell'utilizzo, tra il macchinario “Centro di lavoro Toyoda a mandrino orizzontale, classe FH550S”
originariamente consegnato e quello restituibile, veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni,
all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione.
* * *
2. La società attrice pone a fondamento della domanda di accertamento della proprietà del macchinario oggetto di causa e delle conseguenziali domande di restituzione del bene e di risarcimento del danno, l'inadempimento di parte pag. 10/20 convenuta al contratto di compravendita con patto di riservato dominio del macchinario in questione stipulato nel marzo 2017 e mai formalizzato con atto scritto.
La società convenuta, viceversa, ritiene che le parti non abbiano stipulato un contratto di compravendita con riserva di proprietà. Avendo la società attrice materialmente consegnato il bene a quella convenuta ed intendendo parte attrice vendere e parte convenuta acquistare il bene medesimo, in assenza di diversa pattuizione, il contratto concluso dalle parti va qualificato come di compravendita, con effetti traslativi immediati, prodottisi con la manifestazione del consenso.
3. Ritiene il Tribunale di non poter condividere la ricostruzione offerta dalle parti.
Non può essere posto in dubbio che le parti abbiano manifestato la volontà di stipulare un contratto di vendita con riserva di proprietà.
Lo si evince dall'ordine di acquisto n. 149 del
15.3.2017, dove si legge (ultima pagina) che “la vendita
sarà stipulata con Contratto con riserva di proprietà che
andrà redatto presso un Notaio (…)”.
Tale circostanza emerge evidente nel carteggio successivo, dove le parti hanno fatto espressamente pag. 11/20 riferimento alla necessità di stipulare un contratto di vendita con patto di riservato dominio. Il perfezionamento di tale contratto viene sollecitato dalla società attrice a quella convenuta con e-mail del 15.12.2017, con missiva del
16.2.2018, con e-mail del 22.5.2018 e del 6.9.2018. In
particolare, nello scambio delle e-mail del 15.12.2017
(doc. 11) la società convenuta chiedeva a quella attrice,
che sollecitava la sottoscrizione del negozio, l'invio del testo del contratto di vendita con patto di riservato dominio, in questo modo confermando che le parti erano intenzionate a stipulare tale tipologia di negozio e non altri.
Coerentemente con tale impostazione, il macchinario veniva consegnato alla società convenuta, prima del perfezionamento del contratto traslativo, in conto visione,
causale espressamente indicata nel documento di trasporto del bene;
ciò a dimostrazione che alcun contratto traslativo si era perfezionato al momento della consegna del bene. L'indicazione della cessione in conto visione costituiva un escamotage per consentire alla società
convenuta di disporre del bene, pur in assenza del trasferimento della sua proprietà.
pag. 12/20 Parte convenuta, poi, ammette l'impegno assunto alla sottoscrizione di un contratto di vendita con riserva di proprietà nell'istanza del 14.11.2018 rivolta agli organi della procedura concordataria, con la quale era domandata l'autorizzazione a stipulate una transazione con la società
attrice. Nelle premesse di tale istanza (il cui contenuto,
redatto dal difensore della società convenuta, costituisce elemento indiziario liberamente valutabile dal Giudice;
cfr: Cass., ord. 23643 del 2018) la società convenuta ripercorre in termini estremamente lucidi e puntuali i fatti oggetto di causa. Viene affermato, infatti, che:
- in data 15.3.2017 ha trasmesso al fornitore CP_1
di IS (MI) (Mags) Parte_2
l'ordine n. 147 per l'acquisto di un macchinario marca
“Toyoda”, modello FH550S, da perfezionarsi con la stipula di un contratto di vendita con riserva di proprietà verso il corrispettivo di euro 389.568,88, Iva Inclusa, che sarebbe stato pagato da in rate mensili di importo CP_1
variabile, oltra ad un acconto alla conferma d'ordine ed una maxi-rata finale;
- in data 27.3.2017 ha consegnato a il CP_2 CP_1
macchinario in conto visione, con la comune intesa di pag. 13/20 stipulare il contratto menzionato nell'ordine (contratto di vendita con riserva di proprietà) in un momento successivo;
- che il contratto di fatto non veniva mai stipulato;
- che nel corso dell'anno 2017 corrispondeva alla CP_1
società attrice euro 95.537,93 a titolo di acconto sul prezzo del macchinario;
Dunque, per stessa ammissione di nel corso delle CP_1
trattative le parti raggiungevano un accordo in merito al fatto che le stesse avrebbero sottoscritto un contratto di vendita con riservato dominio. Negozio mai stipulato dalle parti.
Coerentemente con tale ricostruzione, nell'istanza in questione si riconosce utilizzatrice sine titulo del CP_1
macchinario oggetto di causa.
Le ammissioni di parte convenuta contenute nell'istanza
de qua, costituenti indizi (sicuramente gravi e precisi)
liberamente apprezzabili dal Tribunale (Cass., ord. 23643
del 2018), trovano granitico riscontro nelle restanti evidenze istruttorie sopra riportate, tra cui il carteggio intercorso tra le parti prima della conclamata condotta inadempiente della società attrice. Il quadro istruttorio così delineato risulta assolutamente lineare e coerente.
pag. 14/20 4. Accertato che nella fase delle trattative le parti concordavano di stipulare un contratto di vendita con riserva di proprietà (accordo preliminare), deve ritenersi che:
a) alcun contratto di vendita è stato concluso dalle parti, non avendo le stesse mai manifestato tale volontà e dunque mai concluso tale contratto;
significative al riguardo, tra le altre evidenze sopra esaminate, sono le pec del 13.6.2018 e del 13.9.2018, nelle quali a fronte della mancata comunicazione della società convenuta in merito alla stipulazione del contratto di vendita con patto di riservato dominio, la società attrice intimava a quella convenuta la riconsegna del macchinario;
dunque, deve ritenersi che il bene sia rimasto nella disponibilità della società convenuta per effetto della sua condotta illecita e non in ragione del perfezionamento di un contratto di compravendita ovvero per il gradimento manifestato dal compratore rispetto ad un contratto di vendita con riserva di gradimento che non emerge in alcun modo essere stato concluso dalle parti;
b) alcun contratto di vendita con riservato dominio è
stato stipulato dalle parti;
si veda al riguardo l'insistente richiesta rivolta nel tempo dalla società
pag. 15/20 attrice a quella convenuta di stipulare tale tipologia di contratto, indicata anche nell'ordine n. 149 del 15 marzo
2017.
Non potendosi porre alla base della detenzione del macchinario da parte della società convenuta alcun contratto di compravendita, deve ritenersi che tale società
detenga oggi il bene in questione sine titulo (come anche dalla stessa ammesso nell'istanza del 14.11.2018 sopra richiamata), essendo sicuramente decorso il periodo in cui
- sulla base degli accordi – la società convenuta poteva detenere il bene consegnatole in conto visione, in attesa delle stipulazione del contratto di vendita con patto di riservato dominio.
5. Alla luce delle superiori considerazioni e della detenzione sine titulo del macchinario da parte della società convenuta, vanno accolte le domande proposte da parte attrice:
1) di accertamento della proprietà del macchinario in capo alla medesima;
CP_2
2) di condanna della società convenuta a restituire il macchinario;
pag. 16/20 3) di condanna della società convenuta a corrispondere a quella attrice, a titolo di risarcimento del danno, una somma equivalente al mancato godimento del bene.
Con riferimento a quest'ultima domanda, deve ritenersi che la società convenuta, revocando - di fatto - la propria disponibilità a stipulare il contratto di compravendita e continuando ad utilizzare il bene, peraltro rifiutandosi di restituire il bene alla società attrice e non corrispondendole alcunché per il suo godimento, ha cagionato alla medesima società attrice un danno pari al mancato godimento del macchinario.
5.1. Quanto all'ammontare di tale danno, il CT
incaricato dal Tribunale ha quantificato in euro 250.000,00
“la remunerazione per il godimento del bene” per la durata di 7 anni. Il CT arriva a tale risultato attraverso due criteri;
il primo di questi tiene in considerazione i costi di produzione, l'altro il prezzo convenuto nell'offerta e il periodo di otto anni, ritenuto arco temporale congruo perché l'acquirente “ammortizzi” il prezzo di acquisto del macchinario.
Sebbene il CT abbia, lui stesso, indicato la propria valutazione come ipotetica e meritevole di approfondimento,
i due criteri utilizzati dall'esperto, peraltro conducenti pag. 17/20 al medesimo risultato, risultano logici e coerenti, e,
nell'estrema difficoltà di quantificare esattamente il pregiudizio sofferto da parte attrice, possono essere applicati anche in via equitativa, ex art. 1226 c.c.,
apparendo sicuramente congruo ed equo un canone annuo di euro 35.714,28, per un macchinario di tale valore e caratteristiche.
Considerato che alla data odierna sono, non più sette ma, otto gli anni in cui si protrae l'illecito godimento del bene, il danno patito dalla società attrice ammonta ad euro 285.714,29.
5.2
Considerato che
parte del credito risarcitorio sopra indicato è sorta antecedentemente alla domanda di concordato del dicembre 2018, la proporzionale parte di debito maturata nel periodo compreso tra la consegna del bene ed il dicembre 2018 (pari ad euro 62.499,99), sarà
liquidata nell'ambito della procedura di concordato preventivo n. 17/2018, con le modalità ivi previste;
per la restante parte (ovverosia per il danno maturato successivamente al dicembre 2018) sarà liquidata senza considerare la falcidia concordataria.
5.2.1. La somma così determinata dovrà essere poi ridotta della somma imponibile di euro 73.750,03 che la pag. 18/20 società convenuta ha già corrisposto a quella attrice,
giusta fattura n. 21 del 27.3.2017.
6. L'accoglimento della domanda attorea comporta la condanna della società convenuta a rifondere le spese di lite a quella attrice in ragione del criterio della soccombenza. Analogo criterio segue il riparto delle spese di CT.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda disattesa o assorbita:
- dichiara che è Parte_1
proprietaria del macchinario denominato Centro di lavoro
Toyoda a mandrino orizzontale, classe FH550S, matricola n.
NS5024;
- condanna la convenuta in concordato in CP_1
continuità a restituire alla società attrice
[...]
il Centro di Lavoro Toyoda a mandrino Parte_1
orizzontale, classe FH550S, matricola n. NS5024;
- determina il credito risarcitorio vantato dalla società
attrice in euro 285.714,29 e condanna la convenuta CP_1
in concordato in continuità a corrispondere, in
[...]
favore della società attrice Parte_1
, gli importi determinati applicando, su tale somma
[...]
pag. 19/20 complessiva, i criteri di cui al punto 5.2. della parte motiva della presente pronuncia, previa successiva sottrazione da tali importi della somma già percepita dalla società attrice di euro 73.750,03.
- condanna la convenuta in concordato in CP_1
continuità a corrispondere alla società attrice
[...]
a titolo di rimborso delle spese Parte_1
di lite, la somma di euro 1.241,00 per anticipazioni, euro
14.103,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA;
- pone le spese di CT definitivamente in capo a parte convenuta.
Perugia, il 25.6.2025
Il Giudice
dott. Andrea Ausili (atto sottoscritto digitalmente)
pag. 20/20