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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/07/2025, n. 2961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2961 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9360/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 9360/2024
Oggi 2 luglio 2025, innanzi al dott. Giuseppina Notonica, sono comparsi:
Per parte opponente l'avv. Romeo il quale insiste in tutto quanto dedotto ed articolato nei propri atti di causa e si riporta integralmente alle proprie difese nelle quali insiste e chiede che la causa venga decisa
Il G.O.T.
Dopo la camera di consiglio , alle ore 15,30, provvede alla decisione ex art. 281 sexies cpc, come di seguito:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza sezione civile
Nella persona del G.O.T. Dott.ssa Giuseppina Notonica, in funzione di Giudice
Monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile n. 9360/2024 R.G., promossa da
, nato ad [...] il [...] e residente nel Comune di Palermo, in Viale del Parte_1
Fante nr.100, Cod. Fisc.: rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore C.F._1
Romeo, C.F. PEC in virtù di procura in C.F._2 Email_1 atti e elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore, sito in Palermo, Via G. Ventura n.5, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax 091.626.82.67 o all'indirizzo di posta elettronica certificata, Email_1 pagina 1 di 4 -Opponente-
Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, P. IVA , con Controparte_1 P.IVA_1 sede in Milano, Piazza Trivulziana 4/A Opposta-contumace
PQM
Il Tribunale di Palermo, - Terza Sezione Civile , visto l'art. 281 sexies c.p.c., esaminati gli atti ed i documenti di causa, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede :
- Accoglie l'opposizione proposta con atto di citazione in opposizione da e Parte_1
per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo N. 2164/2024 , emesso dal Tribunale Civile di
Palermo in data 06.06.2024;
- Condanna parte opposta al rimborso in favore di parte opponente delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 1240,00, oltre il 15% per spese generali, Iva ed CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo il sig. proponeva Parte_1
rituale opposizione avverso il decreto ingiuntivo nr 2164/2024 emesso dal Tribunale di
Palermo in data 06/06/2024, con il quale ad istanza della società gli veniva Controparte_1
ingiunto il pagamento della somma pari ad euro 11.101,88 oltre interessi e spese per la procedura di ingiunzione , in virtù del rapporto contrattuale nr a titolo di saldo del finanziamento di cui al rapporto contrattuale nr 325300018. A sostegno della proposta opposizione eccepiva in primo luogo il difetto di legittimazione attiva della società opposta l'omessa notifica delle cessioni di credito;
il superamento della soglia usura con CP_1
pagina 2 di 4 violazione della legge 108/96; e l' indeterminatezza del tasso di interesse applicato. Chiedeva
, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Alla prima udienza di comparizione , rimanendo contumace l'opposta, l'opponente chiedeva un rinvio per la precisazione delle conclusioni, indi all'udienza odierna la causa è stata trattenuta per la decisione.
Va, quindi, preliminarmente dato atto della dichiarata contumacia di parte opposta che , sebbene ritualmente evocata nel presente giudizio di opposizione, non si è CP_1
costituita.
L 'opposizione proposta è fondata e va accolta .
Deve infatti preliminarmente osservarsi che nella causa nata a seguito dell'opposizione a [...] ingiuntivo, il creditore, sebbene convenuto in giudizio, riveste sostanzialmente, secondo l'insegnamento della costante giurisprudenza, la posizione di attore, sul quale grava l'onere di provare i fatti posti a fondamento della domanda azionata con il decreto ingiuntivo opposto.
Invero, l'opposizione al decreto ingiuntivo si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto, che ha posizione sostanziale di attore, e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente, che assume posizione sostanziale di convenuto.
In tale giudizio incombe quindi al creditore, per la sua veste sostanziale di attore, ogni onere della prova dei fatti a sostegno della propria pretesa.
Quanto, alla decisione, deve essere adottata tenendo conto soltanto della documentazione che le parti, hanno allegato nei propri fascicoli;
essa infatti può fondarsi solo sulle prove, costituite o costituende, che sono state ritualmente assunte o acquisite nel corso del procedimento, entro i termini di rito su iniziativa delle parti (salvi i casi in cui al giudice è attribuito il potere di disporre prove d'ufficio), le quali dovranno imputare solo a se stesse eventuali carenze probatorie o la mancata produzione di documenti che, se allegati, avrebbero determinato un diverso esito della causa.
I documenti che la parte opposta ha allegato al ricorso per decreto ingiuntivo, non fanno parte del fascicolo d'ufficio e non "entrano" automaticamente nel giudizio di opposizione, né
pagina 3 di 4 possono essere acquisiti d'ufficio dal giudice. E' obbligo di parte opposta quindi, nell'ambito dell'esercizio del proprio onere probatorio, produrre detti documenti, nei limiti fissati dal codice di rito.
Nel caso di specie, essendo parte opposta contumace, nulla, in ordine all'ingiunto credito ha allegato, né sotto il profilo dell'an della domanda né sotto il profilo del quantum
(contestato)della pretesa azionata , sul quale incombeva l'onere della prova.
Atteso, quindi, il contenuto delle contestazioni mosse con l'atto di opposizione dall'opponente il quale deduce finanche il difetto di legittimazione attiva di in CP_1 assenza di qualsivoglia prova sulla fonte negoziale del credito monitorio, l'opposizione deve essere accolta ed il decreto ingiuntivo revocato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/2022 , tenuto conto della complessiva attività svolta ed in assenza di espletamento di attività istruttoria.
Così deciso in Palermo all'udienza odierna del 02 luglio 2025
Il G.O.T.
( Dott.ssa Giuseppina Notonica)
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 9360/2024
Oggi 2 luglio 2025, innanzi al dott. Giuseppina Notonica, sono comparsi:
Per parte opponente l'avv. Romeo il quale insiste in tutto quanto dedotto ed articolato nei propri atti di causa e si riporta integralmente alle proprie difese nelle quali insiste e chiede che la causa venga decisa
Il G.O.T.
Dopo la camera di consiglio , alle ore 15,30, provvede alla decisione ex art. 281 sexies cpc, come di seguito:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza sezione civile
Nella persona del G.O.T. Dott.ssa Giuseppina Notonica, in funzione di Giudice
Monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile n. 9360/2024 R.G., promossa da
, nato ad [...] il [...] e residente nel Comune di Palermo, in Viale del Parte_1
Fante nr.100, Cod. Fisc.: rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore C.F._1
Romeo, C.F. PEC in virtù di procura in C.F._2 Email_1 atti e elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore, sito in Palermo, Via G. Ventura n.5, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax 091.626.82.67 o all'indirizzo di posta elettronica certificata, Email_1 pagina 1 di 4 -Opponente-
Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, P. IVA , con Controparte_1 P.IVA_1 sede in Milano, Piazza Trivulziana 4/A Opposta-contumace
PQM
Il Tribunale di Palermo, - Terza Sezione Civile , visto l'art. 281 sexies c.p.c., esaminati gli atti ed i documenti di causa, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede :
- Accoglie l'opposizione proposta con atto di citazione in opposizione da e Parte_1
per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo N. 2164/2024 , emesso dal Tribunale Civile di
Palermo in data 06.06.2024;
- Condanna parte opposta al rimborso in favore di parte opponente delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 1240,00, oltre il 15% per spese generali, Iva ed CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo il sig. proponeva Parte_1
rituale opposizione avverso il decreto ingiuntivo nr 2164/2024 emesso dal Tribunale di
Palermo in data 06/06/2024, con il quale ad istanza della società gli veniva Controparte_1
ingiunto il pagamento della somma pari ad euro 11.101,88 oltre interessi e spese per la procedura di ingiunzione , in virtù del rapporto contrattuale nr a titolo di saldo del finanziamento di cui al rapporto contrattuale nr 325300018. A sostegno della proposta opposizione eccepiva in primo luogo il difetto di legittimazione attiva della società opposta l'omessa notifica delle cessioni di credito;
il superamento della soglia usura con CP_1
pagina 2 di 4 violazione della legge 108/96; e l' indeterminatezza del tasso di interesse applicato. Chiedeva
, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Alla prima udienza di comparizione , rimanendo contumace l'opposta, l'opponente chiedeva un rinvio per la precisazione delle conclusioni, indi all'udienza odierna la causa è stata trattenuta per la decisione.
Va, quindi, preliminarmente dato atto della dichiarata contumacia di parte opposta che , sebbene ritualmente evocata nel presente giudizio di opposizione, non si è CP_1
costituita.
L 'opposizione proposta è fondata e va accolta .
Deve infatti preliminarmente osservarsi che nella causa nata a seguito dell'opposizione a [...] ingiuntivo, il creditore, sebbene convenuto in giudizio, riveste sostanzialmente, secondo l'insegnamento della costante giurisprudenza, la posizione di attore, sul quale grava l'onere di provare i fatti posti a fondamento della domanda azionata con il decreto ingiuntivo opposto.
Invero, l'opposizione al decreto ingiuntivo si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto, che ha posizione sostanziale di attore, e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente, che assume posizione sostanziale di convenuto.
In tale giudizio incombe quindi al creditore, per la sua veste sostanziale di attore, ogni onere della prova dei fatti a sostegno della propria pretesa.
Quanto, alla decisione, deve essere adottata tenendo conto soltanto della documentazione che le parti, hanno allegato nei propri fascicoli;
essa infatti può fondarsi solo sulle prove, costituite o costituende, che sono state ritualmente assunte o acquisite nel corso del procedimento, entro i termini di rito su iniziativa delle parti (salvi i casi in cui al giudice è attribuito il potere di disporre prove d'ufficio), le quali dovranno imputare solo a se stesse eventuali carenze probatorie o la mancata produzione di documenti che, se allegati, avrebbero determinato un diverso esito della causa.
I documenti che la parte opposta ha allegato al ricorso per decreto ingiuntivo, non fanno parte del fascicolo d'ufficio e non "entrano" automaticamente nel giudizio di opposizione, né
pagina 3 di 4 possono essere acquisiti d'ufficio dal giudice. E' obbligo di parte opposta quindi, nell'ambito dell'esercizio del proprio onere probatorio, produrre detti documenti, nei limiti fissati dal codice di rito.
Nel caso di specie, essendo parte opposta contumace, nulla, in ordine all'ingiunto credito ha allegato, né sotto il profilo dell'an della domanda né sotto il profilo del quantum
(contestato)della pretesa azionata , sul quale incombeva l'onere della prova.
Atteso, quindi, il contenuto delle contestazioni mosse con l'atto di opposizione dall'opponente il quale deduce finanche il difetto di legittimazione attiva di in CP_1 assenza di qualsivoglia prova sulla fonte negoziale del credito monitorio, l'opposizione deve essere accolta ed il decreto ingiuntivo revocato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/2022 , tenuto conto della complessiva attività svolta ed in assenza di espletamento di attività istruttoria.
Così deciso in Palermo all'udienza odierna del 02 luglio 2025
Il G.O.T.
( Dott.ssa Giuseppina Notonica)
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