Art. 1. Articolo unico.
L'art. 130 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 , modificato con l' art. 23 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 , e' sostituito dal seguente:
"Il sindaco e gli assessori che abbiano partecipato alle gestioni sulle quali il Consiglio comunale sia chiamato a deliberare, non possono presiedere le adunanze convocate per discutere e deliberare sul conto consuntivo o il rendiconto, previsto dall'art. 141, delle stesse gestioni.
Il Consiglio elegge un presidente temporaneo".
L'art. 130 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 , modificato con l' art. 23 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 , e' sostituito dal seguente:
"Il sindaco e gli assessori che abbiano partecipato alle gestioni sulle quali il Consiglio comunale sia chiamato a deliberare, non possono presiedere le adunanze convocate per discutere e deliberare sul conto consuntivo o il rendiconto, previsto dall'art. 141, delle stesse gestioni.
Il Consiglio elegge un presidente temporaneo".