TRIB
Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 28/05/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Giudice Ivana Lo Bello ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 28/05/2025 nel procedimento portante il n. 842 dell'anno 2024 promosso da
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Valentina Peracchia parte ricorrente
C O N T R O
Controparte_1 parte convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2/7/2024 la ricorrente in epigrafe indicata deduceva di avere lavorato, senza alcuna regolarizzazione sotto il profilo mutualistico-previdenziale, alle dipendenze del convenuto, gerente l'omonima ditta individuale, dal 04/09/2022 al 19/02/2023 e di aver espletato mansioni di cameriera riconducibili al livello di operaio comune del C.C.N.L. lavoratori agricoli a tempo indeterminato il venerdì due volte la settimana, dalle 14:30 alle 24:00, il sabato tre volte al mese e tutte le domeniche dalle 10:00 alle 19:00 o fino alle
24:00 per due/tre volte al mese, e ne chiedeva la condanna alla corresponsione della somma lorda di € 11.385,91, a titolo di differenze retributive e TFR.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, parte convenuta non si costituiva in giudizio benchè regolarmente vocata in ius.
La controversia veniva istruita con l'esame dei testi indotti dalla ricorrente;
indi all'odierna udienza di discussione il procuratore di parte istante discuteva la causa, richiamando le conclusioni di cui al proprio atto defensionale.
1 * * * *
Il ricorso non è fondato e, pertanto, non merita accoglimento per le ragioni che si passa di seguito a illustrare.
È in primo luogo pacifico, dovendosi ritenere accertato sulla scorta delle acquisite emergenze processuali, che la ricorrente abbia collaborato con il convenuto, svolgendo attività di cameriera per un periodo che può collocarsi indicativamente tra il settembre 2022 e il febbraio 2023 (cfr. deposizione testi).
Oggetto contendere è, dunque, la qualificazione giuridica di tale rapporto, posto che secondo le allegazioni attoree tale attività ebbe tutte le caratteristiche del lavoro subordinato, essendo stato osservato un orario di lavoro e avendo operato sotto le direttive e il controllo del convenuto, il quale, malgrado l'impegno assunto, avrebbe omesso la regolarizzazione del rapporto di lavoro e versato la dovuta retribuzione.
Nulla di significativo è, tuttavia, emerso dall'istruttoria testimoniale esperita in ordine al reale contenuto degli accordi intercorsi tra le parti, né alcunché da cui possa inferirsi l'assoggettamento dell'istante al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del convenuto.
Segnatamente nessuno dei testi escussi ha fornito elementi utili a ricostruire l'accordo iniziale e comunque il rapporto nei termini indicati dall'istante, e cioè come contratto di lavoro subordinato.
Le dichiarazioni rese risultano, infatti, del tutto neutre ai fini che qui interessano, sulla scorta dell'indirizzo giurisprudenziale secondo cui “In tema di distinzione tra rapporto di lavoro subordinato ed autonomo, l'organizzazione del lavoro attraverso disposizioni o direttive - ove le stesse non siano assolutamente pregnanti ed assidue, traducendosi in un'attività di direzione costante e cogente atta a privare il lavoratore di qualsiasi autonomia - costituisce una modalità di coordinamento e di eterodirezione propria di qualsiasi organizzazione aziendale e si configura quale semplice potere di sovraordinazione e di coordinamento, di per sé compatibile con altri tipi di rapporto, e non già quale potere direttivo e disciplinare, dovendosi ritenere che quest'ultimo debba manifestarsi con ordini specifici, reiterati ed
2 intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa e non in mere direttive di carattere generale, mentre, a sua volta, la potestà organizzativa deve concretizzarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e non in un mero coordinamento della sua attività” (cfr. Cass., sez. lav., 22/12/2009, n. 26986; in termini Cass., sez. lav., 28/07/2008, n. 20532).
Neanche il ricorso ai cd. indici sussidiari della subordinazione permette di condurre all'accoglimento della domanda attorea.
Vale, inoltre, osservare che anche ove fosse stata fornita prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo dedotto in ricorso, la domanda di condanna al pagamento di somme a titolo retributivo non avrebbe comunque potuto trovare accoglimento stante il mancato assolvimento da parte attrice all'onere di provare del pari la qualità e quantità del lavoro prestato.
Dalle deposizioni dei testi e è stato, infatti, in grado di riferire Tes_1 Tes_2
con esattezza le modalità della prestazione lavorativa, quanto alle giornate di presenza e all'orario di lavoro osservato. Né giova alla ricorrente la deposizione del teste , le cui dichiarazioni contraddicono quanto riferito dagli altri Pt_1
testimoni e sulla cui affidabilità è lecito dubitare, dato il rapporto di parentela sussistente con la parte.
All'assenza di adeguati riscontri probatori, che era onere della ricorrente offrire, non è possibile ovviare tenendo conto del comportamento delle parti, e in specie della mancata presentazione del convenuto a rendere l'interrogatorio formale, dovendosi all'uopo richiamare il principio reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “La contumacia del convenuto e la mancata risposta del medesimo all'interrogatorio formale non dimostrano la fondatezza della pretesa dell'attore, atteso che il giudice può ritenere come ammessi i fatti oggetto dell'interrogatorio solo dopo aver valutato ogni elemento di prova (art. 232 c.p.c.), mentre la contumacia - la quale è un fatto processuale che determina specifici effetti, espressamente previsti e determinati dalla legge - non introduce deroghe al principio dell'onere della prova, nè può assumere alcun
3 significato probatorio in favore della domanda dell'attore” (cfr. Cass. Civile
02/03/1996 n. 1648).
Si aggiunga che la ricorrente non ha prospettato neanche in via subordinata diverse qualificazioni di tale rapporto che consentano a questo giudice di occuparsi comunque della sua pretesa ad un corrispettivo per tale collaborazione e, pertanto, la presente decisione deve limitarsi a prendere atto che, non potendo essa essere configurata come lavoro subordinato, la ricorrente non può vantare a tale titolo un diritto alla retribuzione.
Alla luce delle considerazioni che precede il ricorso non merita, pertanto, accoglimento, con le conseguenziali statuizioni di cui al dispositivo.
Stante la mancata costituzione in giudizio del convenuto, le spese sostenute da parte ricorrente vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Udito il procuratore di parte ricorrente e nella contumacia di parte convenuta, definitivamente pronunciando, disattese ogni diversa domanda, eccezione e istanza, rigetta il ricorso.
Dichiara irripetibili le spese sostenute da parte ricorrente.
Così deciso in Asti, 28/05/2025
Il Giudice
Ivana Lo Bello
4