Sentenza 23 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 23/05/2023, n. 1176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1176 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/05/2023
N. 01176/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00287/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di LE (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 287 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
La Gravina S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Ippolito Matrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio SI in LE, Via F. Crispi n. 1/7;
contro
Comune di Scafati, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Raffaele Marciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Sant’Anastasia, Via Donizetti;
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- dell’ordinanza di demolizione n. 2223 del 7 dicembre 2017, adottata dal Comune di Scafati;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti:
- del provvedimento del 3 agosto 2018, con cui il Comune di Scafati ha accertato l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 2223/2017;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Scafati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 19 maggio 2023 la dott.ssa Manuela Bucca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ordinanza n. 2223 del 7 dicembre 2017, il Comune di Scafati ha ingiunto alla società Gravina s.r.l. la demolizione delle opere realizzate nel complesso industriale sito in Via Poggiomarino, Traversa Gravina, di seguito descritte: “ a) spostamento del locale denominato “bolla di concentrazione” nell’angolo sud – est con conseguente demolizione di parte di spogliatoi autorizzati con C.E. n°308/98; b) demolizione di parte degli spogliatoi autorizzati con C.E. n°308/98 per una superficie di circa mq. 50,00; c) demolizione del locale denominato “Cabina pesa” sul lato ovest del lotto; d) tettoia a copertura del locale denominato “bolla di concentrazione” nell’angolo sud – est che impegna una superficie di circa mq. 90,00 con un’altezza di mt. 6,85; e) tettoia, sul lato est che impegna una superficie di circa mq. 60,00 con un’altezza di mt. 6,85. Le due tettoie, posizionate sui lati ovest ed est del capannone con la dicitura “tettoie realizzate in virtù di DIA prot. n. 1364/98”, impegnano la seguente superficie: - la prima sul lato ovest del capannone di circa mq. 500,00 con un’altezza media di mt. 5,70; - la seconda sul lato est del capannone di circa mq. 350,00 con un’altezza media di mt. 6,80 ”.
Il Comune contesta la difformità tra lo stato dei luoghi e le opere autorizzate con i titoli edilizi precedentemente rilasciati alla società e rappresentate nel grafico allegato alla richiesta di Autorizzazione Integrata Ambientale.
Con successivo provvedimento del 3 agosto 2018, il Comune di Scafati ha accertato l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 2223/2017 e disposto l’acquisizione al patrimonio comunale del bene, dell’area di sedime e di quella pertinenziale, già individuata nell’ordinanza di demolizione.
Avverso entrambi i provvedimenti propone ricorso, integrato con motivi aggiunti, ritualmente notificato e depositato, la società La Gravina s.r.l., censurandoli sotto il profilo della violazione di legge e dell’eccesso di potere.
In particolare, con riguardo alle opere di cui è ordinata la demolizione, la società ricorrente deduce che:
- le due tettoie contestate ai punti sub d) ed e) sono state autorizzate con DIA del 1998, senza che l’Amministrazione possa dolersi di non essere nel possesso della dichiarazione presentata al Comune e di cui vi è traccia nel certificato di agibilità n°A/35/00 del 21 settembre 2000, richiamato nella stessa ordinanza impugnata;
- con riferimento allo spostamento del locale tecnico “bolla di concentrazione”, trattandosi di volume tecnico, non sarebbe comunque necessario il permesso di costruire;
- riguardo, in ultimo, alle demolizioni di parte del locale spogliatoio nonché del volume tecnico denominato “cabina pesa”, si tratterebbe di interventi soggetti a SCIA.
Riguardo, invece, all’atto di accertamento dell’inottemperanza dell’ordine demolitorio e di conseguente acquisizione delle opere e dell’area interessate, la società ricorrente ne deduce l’invalidità in via derivata.
La società ricorrente lamenta, inoltre, la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento all’esito del quale è stato adottato l’atto di accertamento con effetti acquisitivi.
Resiste al ricorso il Comune di Scafati, deducendo l’infondatezza nel merito del ricorso.
Alla pubblica udienza straordinaria del 19 maggio 2023, svolta in modalità telematica ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis c.p.a., la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso, integrato con motivi aggiunti, è infondato.
Come si ricava dalla stessa relazione di parte ricorrente depositata in atti, tutte le opere edilizie di cui è ordinata la demolizione sono state realizzate in assenza di qualsivoglia titolo legittimante (vuoi che si tratti di permesso di costruire vuoi che si ritenga sufficiente una segnalazione certificata di inizio attività).
In particolare, con riguardo al locale denominato “bolla di concentrazione”, giova rammentare che “ Per pacifica giurisprudenza, la nozione di volume tecnico riguarda solo i volumi, realizzabili nei limiti imposti dalle norme urbanistiche, necessari a contenere quelle parti degli impianti tecnici (idrico, termico, elevatorio, televisivo, di parafulmine, di ventilazione, ecc.) che non possono, per esigenze di funzionalità degli impianti stessi, trovare luogo entro il corpo dell'edificio. Il volume tecnico, pertanto, afferisce a opere edilizie, allocate al di fuori del copro dell'edificio, di limitata consistenza volumetrica e completamente prive di una propria autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinate a contenere impianti serventi di una costruzione principale, per esigenze tecnico-funzionali di tale costruzione (ex plurimis, Cons. Stato, Sez. VI, 24/1/2022, n. 467; Sez. II, 3/11/2021, n. 7357; Sez. IV, 20/8/2021, n. 5966). La qualificazione di un volume come "tecnico", dipende, quindi, da una qualità intrinseca e oggettiva del medesimo, e non invece dalla circostanza che quest'ultimo, per una libera scelta del proprietario dell'immobile, venga, di fatto, destinato a contenere impianti tecnici ” (Consiglio di Stato sez. VI, 29 luglio 2022, n. 6681).
Parte ricorrente, limitandosi ad una mera petizione di principio, non ha dato alcuna prova della riconducibilità in concreto del locale alla nozione di volume tecnico.
Con riguardo, poi, alla demolizione di parte degli spogliatoi e del locale denominato cabina pesa, la società ricorrente dichiara fosse sufficiente la presentazione di una SCIA; allo stato, tuttavia, non presentata nemmeno in sanatoria.
Infine, quanto alle tettoie che parte ricorrente deduce essere state realizzate in forza della DIA prot. n. 1364/98, “ per giurisprudenza costante, ai fini della esatta individuazione del titolo edilizio occorrente per realizzare una tettoia, occorre sempre fare riferimento all'impatto effettivo che le opere generano sul territorio, con la conseguenza che si deve qualificare l'intervento edilizio quale nuova costruzione (con quanto ne consegue ai fini del previo rilascio dei necessari titoli abilitativi) laddove, avuto riguardo alla sua struttura e all'estensione dell'area relativa, esso si presenti idoneo a determinare significative trasformazioni urbanistiche ed edilizie : pertanto "Quando le tettoie incidono sull'assetto edilizio preesistente, non possono essere considerate quali interventi di manutenzione straordinaria ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b), D.P.R. n. 380 del 2001, in quanto non consistono nella rinnovazione o nella sostituzione di un elemento architettonico, ma nell'aggiunta di un elemento strutturale dell'edificio, con modifica del prospetto, perciò la relativa costruzione richiede il preventivo rilascio del permesso di costruire, non essendo assentibile con semplice DIA, anche in ragione della perdurante modifica dello stato dei luoghi" (T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 29/04/2019, n. 2284) ” (T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VIII, 1 ottobre 2021, n. 6146).
Nel caso di specie, il Comune ha contestato che:
- per la prima tettoia, era previsto impegnasse una superficie di circa mq. 90,00 con un’altezza di mt. 6,85 mentre è stata accertata la sua estensione per circa mq. 500,00 con un’altezza media di mt. 5,70;
- per la seconda tettoia, anziché estendersi per una superficie di circa mq. 60,00 con un’altezza di mt. 6,85, è stata accertata l’occupazione di una superficie di circa mq. 350,00 con un’altezza media di mt. 6,80.
Ritiene il Collegio che le due tettoie, per le dimensioni accertate dal Comune e non contestate da parte ricorrente, siano idonee ad alterare la sagoma dell’edificio, necessitando del previo rilascio del permesso di costruire.
Né può condividersi l’osservazione di parte ricorrente che ritiene non rilevanti le “ distinzioni di metratura riportate ” dal Comune (implicitamente ammettendo, comunque, una divergenza tra lo stato di fatto e quello fatto oggetto di rappresentazione all’Amministrazione).
La natura abusiva delle opere in oggetto rende legittima l’ordinanza di demolizione adottata.
Riguardo all’atto di accertamento dell’inottemperanza e di acquisizione gratuita al patrimonio comunale, esso ha natura di atto dovuto e vincolato rispetto al presupposto ordine di demolizione.
Come osserva condiviso orientamento giurisprudenziale, “ Si tratta, dunque, di un atto che non soggiace all'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento (cfr. TAR Piemonte, Sez. II, 27 giugno 2018, n. 791; TAR Lazio - Roma, Sez. II-quater, 20 febbraio 2018, n. 1961). La natura vincolata del provvedimento esclude altresì qualunque rilievo alla mancata notificazione, peraltro non prevista dalla normativa vigente, del verbale di sopralluogo e della relazione di servizio ” (T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. II, 20 novembre 2020, n. 2221).
Non sono, quindi, meritevoli di accoglimento le censure inerenti alle dedotte violazioni delle garanzie partecipative.
In conclusione, il ricorso, integrato con motivi aggiunti, deve essere rigettato.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione delle peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di LE (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato con motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in LE nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2023 con l’intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Gaetana Marena, Consigliere
Manuela Bucca, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Manuela Bucca | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO