Sentenza 10 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 10/02/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Guido Federico Presidente
Dott. Maria Ida Ercoli Consigliere rel.
Dott. Anna Bora Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 895/2022 R.G.
promosso da
(C.F.: ), in proprio e quale Parte_1 CodiceFiscale_1 procuratore generale -per atto 13 Maggio 2009, Notaio di Persona_1
Roma, Rep. N. 222612, racc. N. 34656, reg.to in Roma il 13 Maggio 2009 al N.
9014 serie 1T- di in giudizio di persona ai sensi dell'art. 86 Parte_2
C.P.C. nonché rappresentato e difeso, in virtù di mandato speciale a margine, dall'Avv. Michele Cantarini del Foro di Ancona, presso il cui Studio in Ancona,
Corso Mazzini 107, è elettivamente domiciliato (C.F.: ); CodiceFiscale_2
nei confronti di
, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e TE difeso dall'Avv. Gianni Fraticelli dell'Avvocatura Comunale in virtù di procura in atti.
APPELLATO
e di
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta CP_2 C.F._3 procura in atti, dall'Avv. Federico Guardascione del Foro di Roma, e domiciliata presso il suo studio in Roma alla Piazza dei Caprettari n.70;
APPELLATA
e di
(C.F. ), rappresentata e difesa per Controparte_3 C.F._4 procura generali alle liti rogata dal Notaio in data Persona_2
03.12.2021, rep. 54960, racc. 20125 (doc. n.1), anche disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Renata Sulli (C.F. e dall'Avv. Pasquale C.F._5
Iannotta (C.F. ), e domiciliata presso lo studio dell'Avv. C.F._6
Renata Sulli, sito in Roma alla Via del Tritone n. 169, 00187;
APPELLATA
e di nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_4 [...]
), residente in [...], nella C.F._7 sua qualità di erede beneficiato del sig. rappresentato e A_ difeso, anche in via tra loro disgiunta, dagli Avv.ti Claudio Bonora (C.F.
e Marco Giuseppe Mancinelli (C.F. C.F._8
) del Foro di Milano, in forza di procura in atti, e con C.F._9 domicilio eletto presso lo studio degli stessi in Milano, Corso di Porta Vittoria n.
5;
APPELLATO
e di rappresentata e difesa in forza di procura in atti Controparte_5 dall'Avv. Stefano Sacchi del Foro di Arezzo (c.f. ) ed C.F._10 elettivamente domiciliata presso l'Avv. Alessandra Moneta (c.f.
), con studio in Ancona viale della Vittoria n. 27; C.F._11
APPELLATA
e di
(C.F.: ), residente in [...] C.F._12
Ronciglione n. 20, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alessandro Monaco
) e Valerio Monaco (C.F.: ) giusta C.F._13 C.F._14 procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Roma,
Viale XXI Aprile n. 21;
APPELLATO
e di
( C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_7 CodiceFiscale_15 in virtù di delega in atti dall'Avv. Claudia Cardenà C.F._16 presso il quale è elettivamente dom.to in Ancona Viale della Vittoria n. 2;
APPELLATO
e di
, CP_8 Controparte_9 CP_10
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI Il procuratore degli appellanti ha concluso chiedendo: “Piaccia all'Ecc.ma
Corte d'Appello di Ancona, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa e reietta: previa dichiarazione di contumacia dei Sig.ri , CP_8
e previa, altresì, occorrendo, consulenza Controparte_9 CP_10 tecnica d'ufficio ed ogni altro incombente istruttorio più opportuno e meglio visto;
1) condannare, in solido tra loro, il i Sig.ri TE CP_2
e -quest'ultima
[...] Controparte_3 Controparte_4 CP_8 come rappresentata dal proprio tutore, legale rappresentante, Sig.ra CP_5 nella loro qualità di eredi beneficiati del Sig. (già
[...] A_ assegnatario dei rapporti attivi e passivi della TE1 nonché legale rappresentante di quest'ultima) e in proporzione delle
[...] rispettive quote ereditarie ed i Sig.ri e -questi Controparte_9 CP_10 ultimi nella loro qualità di esecutori testamentari del Sig. A_ nonché i Sig.ri in proprio, e Controparte_5 Controparte_7 CP_6 qualora risultasse la loro qualità di eredi del Sig.
[...] A_
(in tal caso, in proporzione delle rispettive quote ereditarie), al pagamento, in favore dell'Avv. e del fratello, Dr. -a titolo di Parte_1 Parte_2 risarcimento dei danni patiti da questi ultimi, pro quota, per effetto del mancato godimento delle aree, della superficie di mq. 34.617, irreversibilmente trasformate a seguito della realizzazione dell'opera viaria di cui è causa, nel periodo intercorrente tra la loro illecita occupazione (8 Giugno
1984) e l'irreversibile trasformazione delle aree medesime, avvenuta il 31
Luglio 1984- della complessiva somma di Lire 2.412.757, pari ad Euro
1.246,085 (milleduecentoquarantasei/085), corrispondente ai due quinti del
l'importo degli interessi legali per i 53 giorni di illecita occupazione delle aree de quibus, calcolati sul controvalore delle aree medesime all'epoca della loro irreversibile trasformazione, così come stimato dal C.T.U. nominato in prime cure, Ing. , con la propria (seconda) relazione tecnica 6 Agosto Persona_4
2008, con la rivalutazione per la diminuzione del potere di acquisto della moneta dal Luglio 1984 sino al saldo e con gli interessi legali dal fatto illecito calcolati anno per anno sulla somma via via rivalutata, con pari decorrenza e fino al giorno dell'effettivo soddisfo;
2) condannare, altresì, in solido tra loro, il i Sig.ri TE CP_2 Controparte_3 CP_4
e -questa ultima come rappresentata dal proprio
[...] CP_8 tutore, legale rappresentante, Sig.ra nella loro qualità di Controparte_5 eredi beneficiati del Sig. (già assegnatario dei rapporti attivi A_
e passivi della nonché legale TE1 rappresentante di quest'ultima) ed in proporzione delle rispettive quote ereditarie ed i Sig.ri e -questi ultimi nella loro Controparte_9 CP_10 qualità di esecutori testamentari del Sig. nonché i Sig.ri Persona_5
in proprio, e qualora Controparte_5 Controparte_7 Controparte_6 risultasse la loro qualità di eredi del Sig. (in tal caso, in A_ proporzione delle rispettive quote ereditarie), a pagare, in favore dell'Avv.
e del fratello, Dr. -sulla somma complessivamente Parte_1 Parte_2 liquidata dal Tribunale Civile di Ancona, Sezione Seconda, con la sentenza definitiva 27/28 Gennaio 2009, N° 98/09, a titolo di risarcimento dei danni- la rivalutazione per la diminuzione del potere d'acquisto della moneta e gli interessi legali -calcolati anno per anno, sulla somma via via rivalutata- per il periodo successivo alla detta sentenza definitiva N 98/09 del Tribunale di
Ancona e fino al giorno dell'effettivo soddisfo;
3) condannare, infine, in solido tra loro, il i Sig.ri TE CP_2 Controparte_3
e -questa ultima come rappresentata dal Controparte_4 CP_8 proprio tutore, legale rappresentante, Sig.ra nella loro Controparte_5 qualità di eredi beneficiati del Sig. (già assegnatario dei A_ rapporti attivi e passivi della nonché legale TE1 rappresentante di quest'ultima) ed in proporzione delle rispettive quote ereditarie ed i Sig.ri e -questi ultimi nella loro Controparte_9 CP_10 qualità di esecutori testamentari del Sig. nonché i Sig.ri A_
in proprio, e qualora Controparte_5 Controparte_7 Controparte_6 risultasse la loro qualità di eredi del Sig. (in tal caso, in A_ proporzione delle rispettive quote ereditarie), alla rifusione, all'Avv. Pt_1
, in proprio e nella qualità, del le spese del giudizio di Cassazione R.G.
[...]
N° 21013/2016 -incluse le spese di lite del procedimento ex art. 373 C.P.C.,
R.G.A.C. N 2129/2016, svoltosi dinanzi a codesta Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, Sezione Seconda Civile, per la sospensione dell'efficacia esecutiva delle sentenze rese da questa Ecc. ma Corte nella causa a Ruolo N. 306/2009- nonché delle spese di lite del presente giudizio di rinvio, oltre IVA e CPA come per legge”.
Il procuratore del ha concluso chiedendo: “
1- accertare TE che la domanda proposta in riassunzione è nulla per indeterminatezza rispetto
a quanto disposto dalla sentenza della S.C.; 2- accertare che la determinazione delle indennità espropriativa ed occupativa stabilite dal CTU erano già correttamente comprensive delle voci di risarcimento richieste dal ricorso incidentale in Cass. e statuite dalla sentenza della S.C.; 2- premesso Pt_1 che nessuna variazione potrà avere la statuizione finale a causa della successione mortis causa del sig. nella proporzione 35% e Per_3 Per_3
65% , confermare la somma già pagata dal stesso TE CP_1 in virtù della sent. Trib. Ancona 98/2009 come quella complessiva spettante al
eventualmente quale debitore residuale”. TE
Il procuratore di ha concluso chiedendo:“Voglia il Giudice Controparte_2 adito, contrariis reiectis - nel merito, in via principale rigettare le domande proposte dagli attori;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande attoree, dato atto del fatto che gli eredi del sig. sono eredi beneficiati e rispondono A_ parziariamente intra vires e cum viribus hereditatis nonchè esclusivamente ex art. 502 ultimo comma c.c., limitare la responsabilità degli stessi alla percentuale del 35% del risarcimento, dividendo detto importo pro quota e statuendo che possa essere corrisposto solo nei limiti, forme e modi di cui all'art. 502 ultimo comma c.c.. Con vittoria delle spese di giudizio”.
Il procuratore di ha concluso chiedendo: “Voglia la Controparte_4
Ecc.ma Corte d'Appello di Ancona, rigettata ogni diversa eccezione o istanza ed emessa ogni opportuna pronuncia e declaratoria, così giudicare: - Nel merito, in via principale: rigettare le domande proposte dagli attori. - In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande attoree, dato atto del fatto che gli eredi del sig. A_ sono eredi beneficiati e rispondono parziariamente intra vires e cum viribus hereditatis nonché esclusivamente ex art. 502 ultimo comma c.c., limitare la responsabilità degli stessi alla percentuale del 35% del risarcimento, dividendo detto importo pro quota e statuendo che possa essere corrisposto solo nei limiti, forme e modi di cui all'art. 502 ultimo comma c.c.. - In ogni caso, con vittoria di spese”.
Il procuratore di ha concluso chiedendo: “Voglia il Giudice Controparte_3 adito contrariis reiectis Nel merito: In via Principale Rigettare le domande proposte dagli attori. In via subordinata. Nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande attoree, dato atto del fatto che gli eredi del sig. sono eredi beneficiati e rispondono A_ parziariamente intra vires e cum viribus hereditatis nonchè esclusivamente ex art. 502 ultimo comma c.c., limitare la responsabilità degli stessi alla percentuale del 35% del risarcimento, dividendo detto importo pro quota e statuendo che possa essere corrisposto solo nei limiti, forme e modi di cui all'art. 502 ultimo comma c.c. Con vittoria delle spese di causa”.
Il procuratore di ha concluso riportandosi “... a tutti i Controparte_6 pregressi scritti difensivi nonché alle eccezioni formulate a verbale. Si insiste per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate e, nello specifico, dal momento che, alla data della notifica dell'atto di citazione in appello, avvenuta in data 21.9.2022, gli appellanti avevano piena conoscenza/ conoscibilità della rinuncia all'eredità del sig. effettuata dal medesimo in data Controparte_6
27.11.2020 e pubblicata presso il Tribunale di Roma in data 9.12.2020, si chiede l'immediata estromissione dal giudizio con vittoria di spese in favore dei procuratori antistatari. In subordine, si chiede che venga accertata la carenza di legittimazione ovvero di titolarità passiva del sig. Controparte_6 rispetto alla domanda avanzata dagli attori, dal momento che, in virtù della sopra menzionata rinuncia, il medesimo non ha mai acquisito la qualità di erede”.
Il procuratore dell'appellato ha concluso chiedendo “... Controparte_7
l'estromissione dal giudizio, con vittoria di spese in favore del procuratore antistatario;
in ogni caso, chiede alla Corte di dichiarare la carenza di legittimazione ovvero di titolarità passiva del sig. rispetto alla Controparte_7 domanda avanzata da per difetto della qualità di erede. Con Parte_1 vittoria di spese in favore del procuratore antistatario”.
Oggetto: giudizio di rinvio
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 98/2009 del 27/28 gennaio 2009 il Tribunale di Ancona, nel pronunciare nel giudizio promosso da , in proprio e quale Parte_1 procuratore generale del fratello , nei confronti del Parte_2 CP_1
e della Società così disponeva: “1)
[...] TE2 condanna il e l' in solido, TE TE3 al risarcimento dei danni per i fatti di cui è causa in favore di , Parte_1 anche quale rappresentante di , mediante pagamento in suo Parte_2 favore di € 250.939,29, oltre rivalutazione monetaria in base agli indici ISTAT dal luglio 1984 sino alla data della presente sentenza ed interessi legali sulla somma annualmente rivalutata con pari decorrenza;
2) dichiara il CP_1 obbligato a tenere indenne l' nella
[...] TE3 misura del 65% di quanto l' si trovi a pagare TE3 in conseguenza del presente giudizio per capitale, rivalutazione, interessi e spese;
3) condanna il e l' , in TE CP_11 TE1 solido, a rifondere a , anche quale rappresentante di Parte_1 Pt_2
, le spese di lite, che si liquidano in € 18.608,00 per diritti, € 35.000,00
[...] per onorario ed € 2.430,73 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, nonché le spese di consulenza tecnica di parte, liquidate in € 3.792,85; 4) pone definitivamente a carico delle parti convenute, in quote uguali, le spese delle consulenze tecniche assunte in corso di causa”.
A seguito di appello proposto dal avverso la richiamata TE sentenza definitiva e di quella parziale n. 62/2007 , e di appello incidentale di , in proprio e nella qualifica, oltre che della società Parte_1
la Corte di appello di Ancona, con TE3 sentenza parziale n. 692/2013 pubblicata in data 15.10.2013, rigettava l'appello proposto dal in punto all'eccepito difetto di TE legittimazione passiva e quello proposto da in qualità di A_ assegnatario dei rapporti attivi e passivi dell' TE3
confermando, per l'effetto la sentenza non definitiva n. 62/07 e il capo
[...]
2) della sentenza n. 98/ 09 e con separata ordinanza rimetteva la causa in istruttoria per l'acquisizione del fascicolo di primo grado completo delle consulenze già espletate o per la ricostruzione delle parti mancanti, con spese al definitivo.
Quindi la Corte di appello di Ancona con sentenza n. 174/2016, pubblicata in data 09.02.2016, rigettava l'appello principale e quelli incidentali, confermava la sentenza non definitiva del Tribunale di Ancona
n. 62/2007 del 12.01.2007 e quella definitiva n. 98/2009 pubblicata in data 28.01.2009, procedendo ad alcune correzioni di errore materiale nonché disponendo la totale compensazione delle spese di lite del grado.
Il proponeva ricorso per cassazione avverso entrambe le TE sentenze della Corte di Appello, a seguito del quale , in Parte_1 proprio e nella qualifica, e , proponevano ricorso A_ incidentale. Quindi con sentenza n. 17734/2022 del 31.05.2022, la
Suprema Corte rigettava il ricorso principale del TE dichiarava inammissibile il ricorso incidentale di e A_ accoglieva il primo ed il terzo motivo del ricorso incidentale di Pt_1
e , inammissibile il secondo, cassava la sentenza
[...] Parte_2 impugnata e rinviava alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
, in proprio e quale procuratore generale del fratello Parte_1 Parte_2
, riassumeva il giudizio dinanzi alla intestata Corte territoriale,
[...] provvedendo a notificare l'atto di citazione in riassunzione, in particolare, al coniuge e ai cinque figli di deceduto in data A_ 01.09.2020, avendo il de cuius disposto delle proprie sostanze in favore dei predetti con testamento olografo pubblicato in data 28.09.2020 a cura del Notaio in Roma, rep.9394/5701, registrato in Roma il Persona_6
28.09.2020 al n. 17814, serie IT, con il quale chiedeva: “Piaccia all'Ecc.ma
Corte d'Appello di Ancona, ogni contraria istanza, ecce zione, deduzione disattesa e reietta, previa, occorrendo, consulenza tecnica d'ufficio ed ogni altro incombente istruttorio più opportuno e meglio visto: 1) condannare, in solido tra loro, il e i Sig.ri TE CP_2 CP_5
e
[...] Controparte_3 Controparte_4 Controparte_7
loro qualità di eredi del Sig. già TE4 A_ assegnatario dei rapporti attivi e passivi della TE1 nonché legale rappresentante di quest'ultima- ed i Sig.ri
[...] CP_9
e questi ultimi nella loro qualità di esecutori
[...] CP_10 testamentari del Sig. al risarcimento del danno patito, pro A_ quota, dal sottoscritto e dal fratello, Dr. , a causa del Pt_3 Parte_2 mancato godimento delle aree, della superficie di mq. 34.617, irreversibilmente trasformate per effetto della realizzazione dell'opera viaria di cui è causa, nel periodo intercorrente tra la loro illecita occupazione (8 Giugno
1984) e l'irreversibile trasformazione delle aree medesime avvenuta nella seconda metà del mese di Luglio 1984, quale sarà determinato in corso di causa, con la rivalutazione per la diminuzione del potere di acquisto della moneta dal Luglio 1984 sino alla data di prolazione della sentenza di questa
Ecc.ma Corte d'Appello e con gli interessi legali dal fatto illecito calcolati an no per anno sulla somma via via rivalutata, con pari decorrenza e fino al giorno dell'effettivo soddisfo;
2) condannare, altresì, in solido tra loro, il CP_1
e i Sig.ri
[...] CP_2 Controparte_5 Controparte_3
e -nella loro qualità Controparte_4 Controparte_7 Controparte_6 di eredi del Sig. già assegnatario dei rapporti attivi e passivi A_ della e legale rappresentante di TE1 quest'ultima- ed i Sig.ri e questi ultimi nella Controparte_9 CP_10 loro qualità di esecutori testamentari del Sig. a pagare, in A_ favore del sottoscritto e del fratello, Dr. -sulla somma Pt_3 Parte_2 complessiva mente liquidata dal Tribunale Civile di Ancona, Sezione Seconda, con la sentenza definitiva 27/28 Gennaio 2009, N° 98/09, a titolo di risarcimento dei danni- la rivalutazione per la diminuzione del potere d'acquisto della moneta e gli interessi legali -calcolati anno per anno, sulla somma via via rivalutata - per il periodo successivo alla detta sentenza definitiva N° 98/09 del
Tribunale di Ancona e fino al saldo;
3) condannare, infine, in solido tra loro, il
e i Sig.ri TE CP_2 Controparte_5 CP_3
e -nella
[...] Controparte_4 Controparte_7 Controparte_6 loro qualità di eredi del Sig. già assegnatario dei rapporti A_ attivi e passivi della e legale TE1 rappresentante di quest'ultima- ed i Sig.ri e Controparte_9 CP_10 questi ultimi nella loro qualità di esecutori testamentari del Sig.
[...]
alla rifusione, al sottoscritto , in proprio e nella qualità, delle Per_3 Pt_3 spese del giudizio di Cassazione R.G. N° 21013/2016 -incluse le spese di lite del procedimento ex art. 373 C.P.C., R.G.A.C. N° 2129/2016, svoltosi dinanzi a codesta Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, Sezione Seconda Civile, per la sospensione dell'efficacia esecutiva delle sentenze rese da questa Ecc.ma Corte nella causa a Ruolo N° 306/2009- nonché delle spese di lite del presente giudizio di rinvio, oltre IVA e CPA come per legge”.
Il si costituiva in giudizio eccependo la nullità dell'atto TE di riassunzione per indeterminatezza nonché chiedendo accertare l'indennità di espropriazione e di occupazione, così come stabilite dal CTU, in quanto comprensive delle voci di risarcimento richieste dai sigg.ri e di cui al Pt_1 ricorso incidentale proposto dinanzi alla Corte di Cassazione, con conferma della statuizione riguardante il grado di responsabilità del 65% e del 35
% non potendo sulla stessa incidere l'intervenuto decesso del sig.
[...]
e del pagamento satisfattivo effettuato dal sulla Per_3 CP_1 base della statuizione di cui alla sentenza 98/2009 del Tribunale di Ancona.
La signora costituendosi deduceva di aver accettato Controparte_3
l'eredità del defunto padre con beneficio di inventario, A_ giusta accettazione per atto Notaio di Roma del 17 dicembre 2021, Per_7 rep. 141.420, racc.49.507, registrato a Roma 2 il 22 dicembre 2021 al n. 43243, serie 1T . Aggiungeva che anche ed CP_2 CP_4 avevano accettato l'eredità con beneficio di inventario, e che i
[...] sigg.ri e avevano accettato l'incarico di Controparte_9 Parte_4 esecutore testamentario con atto presso il Tribunale di Roma - Ufficio Ruolo
Generale di Volontaria Giurisdizione in data 26 ottobre 2020, R.G. 13703/2020 cron.n.2967. Aggiungeva che, redatto nei termini di legge l'inventario ( in data 20 novembre 2020, atto Notaio di Milano rep 9767/4959, in data Per_8
17 febbraio 2021 atto Notaio di Cortina d'Ampezzo rep. 17418/9931; Per_9 in data 24 febbraio 2021, atto Notaio di Roma rep. 10158/6172 ), gli Per_6 eredi che avevano accettato con beneficio di inventario, avevano optato per la liquidazione concorsuale dell'eredità ex art. 503 c.c. e che lo stato di graduazione vede un passivo ereditario complessivo (tra ammesso, ammesso condizionatamente, ammesso con riserva, tardivo, e non ammesso) di oltre €
883.117.413,52, nel quale non risultavano insinuati gli appellanti. Quindi aggiungeva che i sig.ri e avevano CP_7 CP_6 Controparte_5 rinunciato all'eredità, che in data 18 febbraio 2022, giusta autorizzazione del Tribunale di Roma, avevano, altresì, rinunciato all'eredità i figli di
[...]
, e due delle tre figlie della CP_7 Per_3 CP_15 TE6 signora ( unitamente alla madre con atto Controparte_5 TE7
Notaio di Milano in data 16 novembre 2020 ed con Per_10 Persona_11 atto Notaio di Milano in data 6 settembre 2022, mentre nei confronti Per_10 della terza ed ultima figlia della sig.ra (già Controparte_5 CP_8 sottoposta ad Amministrazione di Sostegno e nei confronti della quale pende anche un giudizio di interdizione), era in corso un procedimento ex art. 481
c.c. (Tribunale di Roma RG 7753/2022) per la fissazione di un termine, e infine che il 26 ottobre 2021 il Tribunale di Roma, accogliendo l'istanza degli esecutori testamentari, aveva prorogato la durata dell'incarico ed il conseguente possesso dei beni ereditari fino al 26 ottobre 2022 e che i predetti erano, quindi, cessati dall'incarico. Inoltre, contestato il contenuto dell'atto di riassunzione, concludeva come in epigrafe riportato.
Il signor costituendosi, ha dedotto di aver Controparte_4 accettato l'eredità con beneficio di inventario, giusta accettazione per atto Notaio di Milano del 28 ottobre 2020, rep. 9667, racc. 4896, Persona_12 registrato a Milano 4 il 4 novembre 2020 al n. 77049, serie 1T) e ribadito quanto già allegato da sia in ordine alla redazione Controparte_3 dell'inventario e all'opzione da parte degli eredi beneficiati per la liquidazione concorsuale dell'eredità ex art. 503 c.c., che rispetto alle vicende successorie.
Quindi concludeva chiedendo: “Voglia il Giudice adito contrariis reiectis In via processuale e preliminare. Sospendere, anche previa separazione delle cause
(ossia quella nei confronti del da quella nei confronti degli TE eredi , il presente giudizio ex art. 295 cpc in attesa che divenga Per_3 definitiva, a seguito dello svolgersi dell'actio interrogatoria ex art. 481 c.c., la posizione della sig.ra allo stato mera chiamata all'eredità del CP_8 nonno actio pendente avanti al Tribunale di Roma rg A_
7753/2022 prossima udienza 5 aprile 2023. Nel merito: In via Principale
Rigettare le domande proposte dagli attori. In via subordinata Nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande attoree, dato atto del fatto che gli eredi del sig. sono eredi beneficiati e A_ rispondono parziariamente intra vires e cum viribus hereditatis nonché esclusivamente ex art. 502 ultimo comma c.c., limitare la responsabilità degli stessi alla percentuale del 35% del risarcimento, dividendo detto importo pro quota e statuendo che possa essere corrisposto solo nei limiti, forme e modi di cui all'art. 502 ultimo comma c.c. Con vittoria delle spese di causa”.
Con separata comparsa si costituiva la quale, ricostruite Controparte_2 le vicende successorie e ribadita la sua accettazione con beneficio di inventario dell'eredità del coniuge concludeva chiedendo A_
: “Voglia il Giudice adito, contrariis reiectis - in via processuale e preliminare sospendere, anche previa separazione delle cause (ossia quella nei confronti del da quella nei confronti degli eredi , il presente TE Per_3 giudizio ex art. 295 cpc in attesa che divenga definitiva, a seguito dello svolgersi dell'actio interrogatoria ex art. 481 c.c., la posizione della sig.ra
[...]
allo stato mera chiamata all'eredità di actio CP_8 A_ pendente avanti al Tribunale di Roma R.G. 7753/2022 prossima udienza 5 aprile 2023; - nel merito, in via principale rigettare le domande proposte dagli attori;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande attoree, dato atto del fatto che gli eredi del sig. sono eredi beneficiati e rispondono parziariamente intra A_ vires e cum viribus hereditatis nonché esclusivamente ex art. 502 ultimo comma c.c., limitare la responsabilità degli stessi alla percentuale del 35% del risarcimento, dividendo detto importo pro quota e statuendo che possa essere corrisposto solo nei limiti, forme e modi di cui all'art. 502 ultimo comma c.c..
Con vittoria delle spese di giudizio”.
Si costituiva in giudizio deducendo che il sig. Controparte_5 [...]
deceduto in data 01.09.2020, aveva disposto delle proprie Per_3 sostanze a mezzo testamento olografo, pubblicato con verbale a cura del notaio dott. in data 28 settembre 2020, rep. n. 9394/5701, Persona_6 registrato a Roma3, il 28 settembre 2020, al n.17814, serie 1T , con cui aveva nominato eredi i suoi cinque figli, Controparte_5 Controparte_3
per la quota di Controparte_7 Controparte_4 Controparte_6 legittima loro spettante, nonché la coniuge, sig.ra per la quota CP_2 di legittima alla medesima riservata, oltre che per la quota disponibile.
Aggiungeva di aver, in data 16 novembre 2020, rinunciato all'eredità relitta del proprio genitore, sig. e dichiarato di “rifiutare legati e/o A_ ogni altra disposizione testamentaria” alla stessa riferiti, chiedendo, accertata la rinuncia all'eredità del de cuius e, dunque, A_ accertata la sua carenza di legittimazione passiva, dichiarare l'inammissibilità
o l'improcedibilità del presente giudizio nei confronti della predetta e conseguentemente disporne la sua estromissione, con vittoria di spese e compensi di lite.
costituendosi, deduceva di aver rinunciato e Controparte_6 provveduto alla relativa trascrizione ben due anni prima della notificazione dell'atto di riassunzione;
quindi concludeva chiedendo: “Voglia l'Onorevole
Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in via preliminare: dichiarare la carenza di legittimazione passiva del sig. in quanto lo Controparte_6 stesso, giusta rinuncia all'eredità con atto a firma del Notaio del Per_6 27.11.2020, pubblicato con r.g.n. 16620/2020 Tribunale di Roma, non ha mai rivestito la qualità di erede del sig. e, di conseguenza, A_ estrometterlo dal procedimento;
- Con vittoria di spese e compensi di causa in favore dei procuratori antistatari”.
Del medesimo contenuto le difese di che concludeva Controparte_7 chiedendo: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita dichiarare che per effetto della rinuncia pura e semplice, da parte del sig. , all'eredità Controparte_7 del sig. , sussiste in capo allo stesso il difetto di A_ legittimazione processuale passiva e/o legittimazione passiva ad causam con conseguente irritualità (nullità insanabile per difetto del presupposto fattuale) dell'atto riassuntivo notificato dall'avv. in proprio e quale Parte_1 procuratore generale di , nei suoi confronti. In via subordinata e Parte_2 comunque dichiarare l'estraneità, per carenza di legittimazione e/o titolarità passiva del sig. , rispetto alla domanda risarcitoria spiegata in Controparte_7 giudizio dall'Avv. , in proprio e quale procuratore generale di Parte_1
con conseguente rigetto della medesima in ragione della rinuncia Parte_2 all'eredità del de cuius. Con vittoria di spese e compensi in favore della sottoscritta procuratrice antistataria”.
Disposta con ordinanza in data 31.07.2023 l'acquisizione di elementi in merito all'eventuale esito dell'actio interrogatoria promossa nei confronti della terza figlia di , chiamata per Controparte_5 CP_8 rappresentazione e beneficiaria della misura dell'amministrazione di sostegno, la difesa di rappresentava, provvedendo al Controparte_4 deposito della relativa documentazione, che la sig.ra , tramite CP_8 il proprio tutore dott.ssa aveva accettato l'eredità con Controparte_5 beneficio di inventario come da atto di accettazione per Notar Dott.
[...] di Roma rep. n. 20.528. atto n.
8.404 e che, Persona_13 conseguentemente, il Tribunale di Roma con provvedimento in data
27.10.2023 aveva dichiarato non luogo a procedere in ordine all'actio interrogatoria per essere intervenuta accettazione con beneficio di inventario. Con successiva ordinanza in data 16.1.2023 veniva, quindi, disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di nei cui CP_8 confronti gli appellanti provvedevano a notificare in data 27.11.2023 l'atto di citazione in riassunzione ed il successivo decreto.
Precisate dalle parti le conclusioni come in epigrafe trascritte, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1)Preliminarmente va esaminata la questione relativa alla legittimazione passiva correlata alla rinuncia all'eredità da parte di CP_7 CP_6
e figli di deceduto a Roma in Controparte_5 A_ data 02.09.2020, il quale risulta aver disposto delle proprie sostanze con il testamento olografo pubblicato con verbale a cura del Notaio Persona_6 di Roma, in data 28 settembre 2020, repertorio n.9394/5701, registrato a
Roma 3 il 28 settembre 2020 al n.17814, serie lT e depositato in cancelleria in data 12 novembre 2020.
I predetti appellati hanno dedotto e documentato di aver rinunciato all'eredità e di aver rifiutato legati e/o ogni altra disposizione testamentaria, del loro padre : 1) con atto del Dott. A_ Controparte_7
Notaio in Roma, in data 27.11.2020, n. rep. 9751, n. Persona_6 racc. 59919, registrato a Roma 3, il 30.11.2020 al n. 23514-IT; lo stesso e la moglie , con atto Dott. Controparte_7 TE8 Per_6
Notaio in Roma, in data 18.02.2022, n. rep. 11864, n. racc. 7216,
[...] registrato a Roma 3, il 21.02.2022 al n. 3764-IT, hanno rinunciato, nella loro qualità di genitori dei minori , e , Per_3 CP_15 CP_16 giusta autorizzazione del Giudice Tutelare presso il Tribunale di Roma, all'eredità del de cuius ; 2) con atto Dott. Controparte_6 Per_6
Notaio in Roma, in data 27.11.2020, n. rep. 9752, n. racc. 5920,
[...] registrato a Roma 3, in data 30.11.2020, al n. 23517, serie It;
3) CP_5
con atto Dott. Notaio in Milano, in data
[...] Persona_14
16.11.2020, n. rep. 39155, n. racc. 20698, registrato Milano 1 in data
18.11.2020 al n. 81685-IT. Con quest'ultimo atto , TE7 chiamata per rappresentazione in quanto figlia della rinunciante CP_5
ha a sua volta dichiarato di rinunciare all'eredità del de cuius
[...] così come l'altra figlia , che ha però rinunciato con Persona_11 atto Dott. , Notaio in Milano, in data 06.09.2022, n. rep. Persona_15
23071, n. racc. 1606, registrato in data 08.09.20221 a Milano DpII, n.
91483-IT.
Va, quindi, dichiarato il difetto di legittimazione passiva di
[...]
e non avendo i predetti CP_7 Controparte_6 Controparte_5 acquisito la qualifica di eredi.
Tali atti sono tutti intervenuti in data antecedente a quella di notificazione dell'atto di citazione in riassunzione, ed in particolare quelli dei figli del de cuius ( oltre che di ) sono intervenuti TE7 quasi due anni prima dell'introduzione del presente giudizio tanto da risultare evidenziati nella attestazione rilasciata in data 04.05.2021 dall'Ufficio Successioni del Tribunale di Roma depositato dalla difesa di sicché gli appellanti in riassunzione ben avrebbero Controparte_6 potuto verificare la qualifica rivestita dai soggetti ai quali hanno provveduto a notificare l'atto di riassunzione a seguito delle vicende successorie riguardanti il de cuius.
Ne deriva che va accolta la richiesta avanzata dai predetti di rifusione delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, non potendo attribuirsi carattere decisivo alle difficoltà incontrate dai sigg.ri Pt_5 nell'eseguire i necessari accertamenti ( rifiuto di accesso agli atti) dopo aver avuto notizia dell'accettazione con beneficio di inventario da parte di alcuni dei figli del de cuius non potendo le stesse riflettersi sulla disciplina delle spese del giudizio.
2)I sigg.ri , richiamata la motivazione della sentenza pronunciata Pt_1 dalla Suprema Corte quanto all'accoglimento del primo e del terzo motivo di ricorso per cassazione, chiedono un nuovo esame della domanda riproposta in sede di appello con riferimento: 1) alla richiesta di condanna, in solido, del e del sig. - oggi, dei suoi TE A_ eredi - al risarcimento dei danni per per il mancato godimento, pro quota, delle aree, della superficie di mq. 34.617, irreversibilmente trasformate per effetto della realizzazione dell'opera viaria di cui è causa, nel periodo intercorrente tra la loro illecita occupazione, avvenuta l'8 giugno 1984, e l'irreversibile trasformazione delle aree medesime, avvenuta nella seconda metà del mese di Luglio 1984, avendo il giudice di merito accolto la domanda limitatamente al pregiudizio subito dai RA , per il Pt_1 mancato godimento delle aree, della superficie di mq. 6.793, occupate ma non irreversibilmente trasformate: 2) alla richiesta, già avanzata con le conclusioni rassegnate, in sede di gravame, all'udienza del 26 marzo 2014, di condanna, in solido, del e del sig. (oggi, TE A_ dei suoi eredi) a pagare, in favore dei RA , sulla somma Pt_1 complessivamente liquidata, a titolo risarcitorio, dal Tribunale di Ancona con la sentenza definitiva n. 98/2009, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, calcolati anno per anno sulla somma via via rivalutata, per il periodo successivo alla sentenza definitiva di prime cure e fino all'effettivo soddisfo;
3) alla domanda di liquidazione in favore degli appellanti – così come statuito dalla Suprema Corte, le spese sopportate ed i compensi dovuti per il giudizio di Cassazione, incluse quelle relative al procedimento di inibitoria proposta ex art. 373, comma 1, C.P.C., dal con ricorso 27 Ottobre TE
2016 ed alla quale si era, altresì, associato il Sig. Per_3
3)La vicenda processuale in esame trae origine dalla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza relativa al progetto di prolungamento dell'“asse nord-sud”, comprendente la realizzazione di un viadotto ubicato in zona Tavernelle-Valle Miano, i territorio del Comune di Ancona, su terreni di proprietà dei sigg.ri , con deliberazione comunale n. 759 del 3 maggio Pt_1
1984, poi annullata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1147 del 1993.
Il Tribunale di Ancona, adito dai RA al fine di vedersi Pt_1 riconoscere il risarcimento del danno da occupazione illegittima ab origine, a causa della mancanza della dichiarazione di pubblica utilità, consistito nel mancato godimento dalla illegittima occupazione fino alla irreversibile trasformazione, con sentenza non definitiva n. 62 del 2007 affermava la responsabilità extracontrattuale dei convenuti in via solidale riconoscendo la concorrente responsabilità del e TE della nella misura rispettivamente del 65% TE3
e del 35% pronunciando nei loro confronti condanna generica al risarcimento dei danni successivamente quantificati, con sentenza definitiva n. 98 del
2009, di condanna a dei convenuti, in solido, al pagamento di complessivi euro 250.939,29, oltre rivalutazione monetaria in base agli indici Istat dal luglio 1984 sino alla data della sentenza, ed interessi legali sulla somma annualmente rivalutata con pari decorrenza, e del CP_1
a tenere indenne la nella misura
[...] TE3 corrispondente alla propria quota di responsabilità.
A seguito di impugnazione proposta dal avverso le TE suindicate sentenze, dell'appello incidentale dei sigg.ri e del sig. Pt_1
la Corte di Appello di Ancona pronunciava sentenza non A_ definitiva n. 692 del 2013, con cui confermava la concorrente legittimazione passiva del e quindi sentenza definitiva n. 174 del TE
2016, con cui rigettava gli appelli delle parti ribadendo l'estraneità alla vicenda per cui è causa del Ministero dei lavori pubblici – indicato dal quale unico legittimato passivo - essendo l'evento lesivo CP_1 CP_1 della irreversibile trasformazione dei suoli avvenuto, in data anteriore al 31 (o
19) luglio 1984, durante l'occupazione temporanea d'urgenza disposta dallo stesso quindi in epoca antecedente al rilascio della concessione CP_1 alla per la realizzazione dell'opera TE3 pubblica (con d.m. del Ministero LLPP. 6 marzo 1985), nonché la qualificazione dell'area come dotata di “edificabilità attenuata”, in considerazione della natura conformativa dei vincoli derivanti dal PRG del 1973 che prevedevano la zonizzazione di un'area più ampia vincolata alla realizzazione dei cd. “asse nord-sud” e “asse attrezzato” e consentivano l'iniziativa promiscua pubblico-privata, sebbene limitata alla realizzazione di bar, ristoranti, motel e stazioni di servizio strumentali alla rete viaria, e liquidava il danno per la perdita della proprietà delle aree trasformate e per la diminuzione di valore delle aree contigue confermando il rigetto del risarcimento del danno richiesto “... per il mancato godimento dei beni immobili nel periodo di illegittima occupazione fino al momento dell'irreversibile destinazione”.
4)La Suprema Corte, rigettato il ricorso del e TE dichiarata l'inammissibilità del ricorso incidentale del sig.
[...]
ha accolto il primo ed il terzo motivo del ricorso incidentale Per_3 proposto dai RA . Pt_1
Con il primo motivo gli odierni appellanti avevano dedotto, così come riportato nella richiamata sentenza della Suprema Corte, l' “ omesso esame di fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui la sentenza impugnata non ha riconosciuto il risarcimento del danno per l'occupazione illegittima dell'area espropriata di fatto (di mq. 34617) dalla data (8 giugno 1984) di immissione in possesso a quella dell'irreversibile trasformazione (19 luglio
1984), sull'erroneo presupposto che altrimenti si sarebbe dato luogo a una indebita duplicazione della medesima voce risarcitoria”. Con il terzo motivo avevano invece censurato: l' “omessa pronuncia sull'istanza – proposta con
l'appello incidentale su questione comunque rilevabile d'ufficio – di liquidazione della rivalutazione monetaria e degli interessi legali calcolati anno per anno sulla somma via via rivalutata, per il periodo successivo alla sentenza definitiva di primo grado n. 98 del 2009 che aveva condannato il TE9
in solido, al pagamento a titolo risarcitorio della sorte capitale “oltre
[...] rivalutazione in base agli indici Istat dal luglio 1984 sino alla data della presente sentenza ed interessi legali sulla somma annualmente rivalutata con pari decorrenza”.
La Suprema Corte, nel ritenere il primo motivo fondato, ha osservato che :
“Ad avviso della Corte territoriale, il risarcimento del danno per il mancato godimento dell'immobile illegittimamente occupato potrebbe essere riconosciuto al proprietario esclusivamente con riferimento alla superficie occupata ma non di fatto espropriata o irreversibilmente trasformata, poiché per l'occupazione illegittima di quest'ultima sarebbe dovuta la sola voce risarcitoria per la perdita della proprietà, da ritenere onnicomprensiva di ogni altro profilo di danno. La tesi si basa sul presupposto erroneo della coincidenza del danno per la perdita del godimento del bene dal momento iniziale dell'occupazione illegittima (nella specie, in data 8 giugno 1984, a seguito dell'annullamento del decreto di occupazione d'urgenza da parte del Consiglio di Stato, con sentenza n. 1147 del 1993) con il danno derivante dall'irreversibile trasformazione (che è all'origine della perdita della proprietà del bene) nella successiva data del 31 (o 19) luglio 1984, con la conseguenza che nulla spetterebbe al proprietario per l'occupazione illegittima nel periodo intermedio. Evidente è l'errore concettuale insito in questo argomentare, trattandosi di danni diversi che devono entrambi essere risarciti. La Corte di merito dovrà, nel giudizio di rinvio, pronunciare sulla domanda risarcitoria per il periodo di occupazione illegittima delle aree irreversibilmente trasformate”.
Rispetto al terzo motivo, la Suprema Corte ha argomentato affermando: “
Il motivo è fondato, alla luce del principio secondo cui, nell'obbligazione di risarcimento del danno da fatto illecito, la svalutazione monetaria intervenuta dopo la sentenza di primo grado deve essere accertata e liquidata dal giudice
d'appello d'ufficio, trattandosi di debito di valore, anche quando sia passata in giudicato la statuizione, contenuta nella pronuncia di primo grado, riguardante il mancato riconoscimento della svalutazione nel periodo anteriore alla sentenza impugnata (ex plurimis, Cass. n. 5567 del 2009)”.
5)L'oggetto della presente pronuncia va, dunque, individuato e limitato tenendo conto di quanto affermato dalla Suprema Corte nelle parti sopra richiamate per cui nel presente giudizio di rinvio il Collegio potrà adottare le statuizioni riferibili a quanto espressamente demandato al giudice di merito, non riguardanti aspetti coperti da giudicato per effetto del rigetto o della dichiarata inammissibilità da parte della
Suprema Corte dei ricorsi incidentali proposti dalle altre parti.
Certamente coperta da giudicato risulta la statuizione relativa all'importo riconosciuto in favore dei RA dal Tribunale di Ancona con la Pt_1 sentenza n.98/09 , confermata in grado di appello con sentenza n. 174/2016, pari a complessivi euro 250.939,29 – somma costituita dalla prima voce di danno riguardante la “perdita del diritto di proprietà delle aree” a seguito di irreversibile destinazione a fini pubblici per una superficie complessiva di mq 34617, dalla seconda voce di danno derivante dalla diminuzione di valore delle eventuali parti residue del terreno di proprietà della estensione di mq 61.215 dei RA , e dalla terza voce di danno Pt_1 per euro 189,15, per occupazione temporanea sull'area occupata ma non espropriata - atteso che i motivi di ricorso incidentale promosso dal relativi alla qualificazione delle aree, alla relazione TE estimativa del C.T.U. e all'esistenza del danno alla porzione residua sono stati rigettati o dichiarati inammissibili avendo, peraltro, la Suprema
Corte, ritenuto che “...è conforme a diritto la valutazione compiuta dalla
Corte anconetana in termini di edificabilità, seppur attenuata o ridotta, dell'area trasformata, in ragione della prevista realizzazione di strutture edilizie strumentali alla presenza dell'arteria stradale”. Per quanto sopra evidenziato ugualmente coperta da giudicato risultano l'affermazione di solidale responsabilità del e della TE [...]
l'accertamento del grado di colpa TE3 rispettivamente nella misura del 65% e del 35% e la condanna del a tenere indenne la predetta società di quanto da quest'ultima CP_1 pagato in conseguenza del presente giudizio per capitale, rivalutazione , interessi e spese.
6) La presente pronuncia deve dunque, riguardare, così come disposto dalla Suprema Corte, la domanda risarcitoria per il periodo di occupazione illegittima delle aree irreversibilmente trasformate.
I RA indicano il risarcimento loro dovuto per mancato Pt_1 godimento pro quota delle aree della superficie di mq. 34.617, irreversibilmente trasformate per effetto della realizzazione dell'opera viaria di cui è causa (“Asse Nord-Sud”), nel periodo intercorrente tra la loro illecita occupazione, avvenuta l'8 giugno 1984 e l'irreversibile trasformazione delle aree medesime, asseritamente avvenuta, come indicato dalla Suprema
Corte nella richiamata sentenza n. 17734/2022, il 31 Luglio 1984, in base al criterio degli interessi legali sull'importo corrispondente al valore venale delle aree, quale accertato all'epoca dei fatti (Luglio 1984) -nella misura di Lire
24.000/mq.- dal (primo) C.T.U. nominato nel giudizio di prime cure, Ing.
, con la propria (seconda) relazione peritale 6 Agosto 2008. Persona_4
Deve, in primo, luogo, escludersi che la richiamata sentenza della
Suprema Corte contenga un accertamento sulla durata della occupazione illegittima come chiaramente evincibile dal fatto che il momento finale è stato indicato in maniera alternativa al 19 o al 31 luglio 1984.
Le controparti hanno evidenziato che la stessa parte appellante in riassunzione ha affermato, nell'atto introduttivo del presente giudizio, che “… si può ragionevolmente ritenere che l'irreversibile trasformazione sia collocabile alla data convenzionale del 19.7.84 data nella quale - dopo il raccolto dei prodotti agricoli completato nei giorni 17 e 18 – si potè dar corso agli sbancamenti e alla realizzazione delle fondazioni per le pile del viadotto” dando così atto che benché il verbale di immissione nel possesso fosse del precedente 8 giugno 1984, i proprietari dell'area avevano continuato ad utilizzare l'area che era di fatto coltivata ed avevano provveduto a completare il raccolto nei giorni 17 e 18 luglio 1984 per cui si dovrebbe escludere qualsiasi risarcimento a tale titolo.
Va invero rilevato che quanto richiamato dagli appellanti si riferisce a quanto riportato nell'atto di riassunzione dai RA circa la CTU Pt_1 del 22 Gennaio 2001 dell'Ing. , integrata con successiva Persona_4 relazione del 24.10.2001. Si legge infatti nell'atto di citazione in riassunzione che il predetto ausiliare “... accertava, anzitutto, come le aree interessate dalla costruzione dell'opera viaria -facenti parte del complessivo fon do sito in località Valle Miano, dell'iniziale consistenza di mq. 97.425- avessero una superficie di mq. 34.617 e la loro irreversibile trasformazione fosse avvenuta, indubitabilmente, nel Luglio 1984, fissando quale “data convenzionale” quella del 19 Luglio 1984 -come comprovato sia dalla relazione
31 Luglio 1984 (doc. N° 5 del primo fascicolo produzioni dello scrivente nel giudizio di primo grado) predisposta per la discussione dinanzi al TAR Marche che dall'allegata documentazione fotografica (“Si premette che il CP_1 non ha fornito i verbali di consistenza e di immissione in possesso,
[...] dichiarando di non averli mai ricevuti dalla , né TE3 quest'ultima li ha forniti nonostante più volte richiesti. E' prodotta in atti una relazione a firma del Direttore dei Lavori, dell'Assessore alla Urbanistica e dell'Architetto Capo del , in data 31.7.84, predisposta per la TE discussione dinanzi al T.A.R. della sospensione invocata dagli attori. In tale documento…si indica al 8.6.84 la data di redazione dei suddetti verbali….e si allega una documentazione fotografica che dimostra l'avvenuta trasformazione irreversibile dell'area. Si riferisce inoltre di un sollecito per l'inizio dei lavori in data 16.7.84…Pertanto, considerando le date di cui sopra, si può ragionevolmente ritenere -in mancanza di altri elementi- che l'irreversibile trasformazione del fondo sia collocabile alla data convenzionale del 19.7.84, data nella quale -dopo il raccolto dei prodotti agricoli, completato nei giorni 17
e 18- si potè dar corso agli sbancamenti e alla realizzazione delle fondazioni per le pile del viadotto”: relazione cit., da pg. 13, rigo 14 a pg. 14, rigo 8)”.
Sostengono inoltre gli appellanti di non aver potuto, all'epoca dei fatti di causa affatto “utilizzare l'area fino al 18 luglio 1984… secondo la consueta modalità di godimento della stessa” ovverosia “a fini agricoli per la coltivazione” in quanto non appena venuti a conoscenza del decreto sindacale 11 Maggio 1984, n. 167, di occupazione d'urgenza delle aree in oggetto non avevano dato corso (onde non investire mezzi e risorse in una coltura che non avrebbe mai visto la luce…) alle semine del sorgo da granella - che, all'epoca, si coltivava quale coltura cd. da “rinnovo”, alternandola, secondo le pratiche della buona tecnica agraria, a quella del frumento, su circa la metà del complessivo fondo di ca. Ha 10.00.00 - che usualmente avvenivano nel mese di maggio, portando solo a compimento la “coltura in atto” del frumento seminato nell'autunno dell'anno precedente.
Il danno derivante dall'occupazione va certamente riconosciuto posto che nessuna ammissione di insussistenza del danno può ricavarsi dal tenore delle difese di parte appellante e dovendosi fare applicazione del principio che regola la materia in esame secondo cui: “L'occupazione del bene, pur se illecita o illegittima, da parte dell'autorità espropriante (che, in mancanza della dichiarazione di pubblica utilità o comunque senza emettere il decreto di esproprio né provvedere alla restituzione del bene, lo trasformi irreversibilmente per destinarlo a finalità pubbliche) produce l'effetto immediato di sottrarre al privato il diritto di godimento sul bene per un tempo indeterminato e ogni facoltà connessa allo status proprietario (è arduo ammettere lo jus tollendi, ex art. 936 c.c., con riferimento alle opere realizzate per fini pubblici), svuotando anche la facoltà dispositiva sul bene stesso” (
Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 18142 del 06/06/2022).
Divergenti risultano altresì le posizioni delle parti sia quanto alla durata del periodo di occupazione illegittima che al criterio di liquidazione di tale danno.
Secondo la prospettazione degli appellanti in riassunzione la Suprema Corte avrebbe determinato tale durata dalla data dell'08.06.1984, data di illecita occupazione, a quella del 31 luglio 1984. Ed invero nessun accertamento risulta rinvenibile al riguardo sulla base della sentenza che ha disposto il presente giudizio di rinvio ove si consideri che il motivo dedotto ed accolto attiene all'omesso esame di un fatto decisivo del giudizio sull'erroneo presupposto che altrimenti si sarebbe dato luogo a una indebita duplicazione della medesima voce risarcitoria, facendo , peraltro, riferimento nell'illustrare la tesi seguita dal giudice di appello, alla irreversibile trasformazione “ nella successiva data del 31 ( o 19) luglio 1984”.
Il periodo di occupazione va quindi determinato in questa sede sulla base di quanto accertato dal CTU Ing. e, quindi, dalla data del Per_4
08.06.1984 a quella del 19 luglio dello stesso anno in cui è intervenuta la irreversibile trasformazione del bene e va, dunque determinato in complessivi giorni 41.
Rispetto al criterio di liquidazione ritiene il Collegio di poter fare applicazione degli interessi legali sull'importo corrispondente al valore venale delle aree così come risultante dalla relativa pronuncia di cui alla sentenza n. 98/2009 in quanto coperta da giudicato e nella misura indicata dal CTU nella propria relazione in atti pari al 5% annuo. Per_4
Considerato il periodo accertato si ottiene così la somma di euro
1.428,95 sulla quale andranno riconosciuti rivalutazione ed interessi come indicato nel punto che segue.
7) Come già sopra evidenziato la Suprema Corte nel ritenere la fondatezza del terzo motivo di ricorso principale dei RA ha Pt_1 affermato che “... nell'obbligazione di risarcimento del danno da fatto illecito, la svalutazione monetaria intervenuta dopo la sentenza di primo grado deve essere accertata e liquidata dal giudice d'appello d'ufficio, trattandosi di debito di valore, anche quando sia passata in giudicato la statuizione, contenuta nella pronuncia di primo grado, riguardante il mancato riconoscimento della svalutazione nel periodo anteriore alla sentenza impugnata (ex plurimis, Cass.
n. 5567 del 2009)”.
Ne deriva che, in applicazione di tale principio, ferma la statuizione di cui alla richiamata sentenza n.98/2009 di riconoscimento sulla somma liquidata di euro 250.939,29, “oltre rivalutazione monetaria in base agli indici Istat dal luglio 1984 sino alla data della presente sentenza ed interessi legali sulla somma annualmente rivalutata con pari decorrenza”, la stessa va estesa fino alla presente pronuncia resa nel giudizio di rinvio con la precisazione che dovrà tenersi conto, anche ai fini del calcolo, dei versamenti medio tempore effettuati siccome, peraltro, risultanti dai mandati di pagamento in atti.
Analoga statuizione va adottata rispetto alla somma riconosciuta in questa sede per indennità di occupazione.
Difatti, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte “... rilevante ai fini della liquidazione anche di questa voce - riflette, invero, un consolidato adagio di questa Corte in ragione del quale «gli interessi dovuti sull'indennità di occupazione legittima, in quanto diretti a compensare il proprietario della mancata disponibilità dei frutti che avrebbe percepito periodicamente, decorrono dalla scadenza di ciascuna annualità, quale momento di maturazione del relativo diritto, sino all'adempimento dell'obbligazione principale con il deposito dell'indennità presso la cassa depositi e prestiti;
e si rende irrilevante, in proposito, il fatto che essa indennità venga liquidata sulla base del computo degli interessi legali sull'indennità di espropriazione, non valendo l'adozione di tale criterio a trasformare in obbligazione di interessi quella che rimane un'obbligazione di reintegrare il proprietario del pregiudizio subito in conseguenza del mancato godimento dell'immobile» (Cass., Sez. II,
5/04/2006, n. 7892; Cass., Sez. I, 19/07/2002, n. 10535; Cass., Sez. I,
10/07/1998, n. 6722)” ( Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 10634 del 20.04.2023).
8) Quanto alle difese e richieste svolte dagli eredi A_ che hanno accettato con beneficio di inventario va ribadito quanto già sopra osservato in ordine al giudicato formatosi quanto alla condanna in solido fra il e oltre che rispetto al TE A_ grado della concorrente responsabilità fra gli stessi.
In tema di successione ereditaria, l'accettazione con beneficio di inventario produce l'effetto di tener distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede, consentendo a quest'ultimo di pagare i debiti ereditari e i legati nel limite del valore dei beni a lui pervenuti e soltanto con questi stessi beni, senza conformare il diritto di credito azionato, che resta immutato nella sua natura, portata e consistenza, ma segnando i confini della sua soddisfazione attraverso la limitazione della responsabilità dell'erede, in deroga al più generale principio della tendenziale illimitatezza della responsabilità patrimoniale ex art. 2740, comma 2, c.c. sicché il creditore è comunque titolare dell'azione di accertamento e di condanna in danno della coerede, sia pure nei limiti dell'accettazione beneficiata.
“L'accettazione beneficiata non opera, dunque, come fattore conformativo del diritto di credito azionato – che rimane tale nella sua natura, portata e consistenza (cfr. anche Cass., 14 marzo 2003, n. 3791) - bensì assume rilievo ai fini della sua soddisfazione, che, di regola, non potrà che soggiacere a determinati limiti, i quali si costituiscono non solo in riferimento al valore dei beni ereditari, ma anche alla qualità dei beni con cui l'adempimento, genericamente inteso (spontaneo o coattivo), del credito si realizza, ossia con i beni dell'eredità e non già con quelli personali dell'erede” ( Cass.Sez. 3,
Sentenza n. 7090 del 09/04/2015).
“L'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario è pur sempre un'accettazione dell'eredità, sicché l'erede beneficiato, quale successore nel debito ereditario, può essere condannato al pagamento dell'intero, fermo che, in concreto, la sua responsabilità resta limitata "intra vires hereditatis" ove egli faccia valere il beneficio con l'apposita eccezione ( Cass. Sez. 3, Sentenza n.
14821 del 04/09/2012).
Peraltro la pendenza della procedura concorsuale di liquidazione dell'eredità beneficiata impedisce soltanto di promuovere procedure individuali concernenti unicamente le azioni esecutive e non impedisce ai creditori ereditari di promuovere nei confronti dell'erede azioni di accertamento e di condanna per procurarsi un titolo giudiziale - accertativo o esecutivo - azionabile per soddisfarsi sul residuo della procedura concorsuale ( v. Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 8104 del 21/04/2016).
9) I richiamati principi impongono, infine, il rigetto della richiesta di sospensione ex art. 295 c.p.c. avanzata sul presupposto della pendenza di altro giudizio fra gli eredi beneficiati volto ad accertare l'eventuale accrescimento delle quote per effetto delle rinunce anche da parte dei chiamati per rappresentazione.
10) Alla parziale modifica della sentenza di appello in conseguenza del parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto dai sigg.ri Pt_1 per il danno da occupazione illegittima e rivalutazione monetaria, consegue la diversa disciplina delle spese di lite che, liquidate per l'intero come da dispositivo, vanno compensate nella misura di un mezzo e per la restante parte poste, in solido, a carico del e degli CP_1 eredi di che hanno accettato con beneficio di A_ inventario, tenuto conto della sostanziale divergenza fra l'importo richiesto e quello liquidato, avuto riguardo al valore della causa così come risultante dall'importo riconosciuto in favore dei sigg.ri . Pt_1 Le spese del giudizio di cassazione e del presente giudizio di rinvio seguono la soccombenza e , liquidate come da dispositivo sulla base del valore dell'oggetto della controversia, vanno poste, in solido, a carico del e degli eredi di che hanno accettato CP_1 A_ con beneficio di inventario.
Le spese di lite del grado vanno interamente compensate fra Pt_1
e attesa la contumacia dell'erede con
[...] CP_8 accettazione con beneficio di inventario beneficiaria di amministrazione di sostegno.
Nulla per le spese del grado quanto e . CP_10 Controparte_9
P.Q.M.
La Corte, sul giudizio riassunto, a seguito di rinvio disposto dalla Corte di cassazione con sentenza n. 17734/2022, da , in proprio Parte_1
e quale procuratore generale di , nei confronti del Parte_2 CP_1
di , , ,
[...] CP_2 Controparte_5 Controparte_4 CP_6
, , , e
[...] Controparte_3 Controparte_7 CP_10 CP_9
, , dichiara il difetto di legittimazione passiva di
[...] CP_8
, e;
in parziale Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 riforma della sentenza definitiva del Tribunale di Ancona n. 98/2009 datata 27.01.2009, determinato il risarcimento del danno da occupazione illegittima in euro 1.428,95, condanna, in solido fra loro, il CP_1
e gli eredi di con accettazione con beneficio di
[...] A_ inventario, , , e Controparte_2 Controparte_4 Controparte_3
, a pagare in favore di , in proprio e quale CP_8 Parte_1 procuratore di , la complessiva somma di euro 252.368,24, da Parte_2 cui detrarre gli importi già versati, oltre rivalutazione monetaria in base agli indici Istat dal luglio 1984 sino alla data della presente sentenza ed interessi legali sulla somma annualmente rivalutata con pari decorrenza, da calcolare sulle somme di volta in volta ottenute a seguito della detrazione di quanto già versato. Condanna , in proprio e quale procuratore di , Parte_1 Parte_2
a rifondere le spese del grado in favore di , Controparte_5 CP_7
e liquidate , in favore di ciascuno di essi, in
[...] Controparte_6 euro 1.300,00 per la fase di studio, euro 900,00 per la fase introduttiva, euro 2.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge, da distrarsi, quanto a e in favore del procuratore Controparte_7 Controparte_6 antistatario.
Dichiara compensate nella misura di un mezzo le spese di lite del grado di appello, poste per la restante parte a carico, ed in solido fra loro, del e degli eredi di con accettazione TE A_ con beneficio di inventario , , Controparte_2 Controparte_4 CP_3
, ed in favore di , in proprio e quale procuratore di
[...] Parte_1
, liquidate per l'intero in euro 5.000,00 per la fase di studio, Parte_2 euro 3.000,00 per la fase introduttiva, euro 9.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del
15%, IVA e CAP come per legge.
Condanna, in solido fra loro, il e gli eredi di TE [...]
con accettazione con beneficio di inventario , Per_3 Controparte_2
, a rifondere in favore di Controparte_4 Controparte_3 Pt_1
, in proprio e quale procuratore di , le spese del giudizio
[...] Parte_2 di cassazione liquidate in euro 3.000,00 per la fase di studio, euro
3.200,00 per la fase introduttiva, euro 1.500,00 per la fase decisionale, euro 1.278,76 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge, e quelle del presente giudizio di rinvio, liquidate in euro 2.500,00 per la fase di studio, euro
1.500.00 per la fase introduttiva, euro 4.000,00 per la fase decisionale, euro 518,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.
Dichiara interamente compensate le spese di lite fra , in Parte_1 proprio e quale procuratore di , e . Parte_2 CP_8 Nulla per le spese del grado quanto a e . CP_10 Controparte_9
Ancona, così deciso il 05.02.2025
Il Consigliere est.
Dott.ssa Maria Ida Ercoli
Il Presidente
Dott. Guido Federico