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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 29/05/2025, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Gerlando Lo Presti Seminerio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 704/2024 R.G.A.C.
TRA
IN PERSONA Pt_1 Parte_2
DELL'AMMINISTRATORE E LEGALE
RAPPRESENTANTE Parte_3
rapp. e dif. dall'Avv. Davide Spirio
OPPONENTE
CONTRO
IN Controparte_1
PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO
TEMPORE rapp. e dif. dall'Avv. Angelo Tudisca
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1
dopo aver ottenuto il rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione da parte del competente Giudice dell'Esecuzione Mobiliare proponeva opposizione avverso la procedura esecutiva intrapresa dalla
[...]
in suo pregiudizio in forza Controparte_2
di un pignoramento di crediti verso terzi supportato da apposite cartelle esattoriali. Al riguardo esponeva l'opponente che la procedura esecutiva in avversione doveva ritenersi priva di giuridica efficacia in quanto afflitta da vizi di natura formale e sostanziale tali da renderla inadatta alla sua funzione. La
Controparte_2
costituendosi in giudizio con comparsa del
08/09/2024 contestava il fondamento dell'opposizione. Celebrata l'istruttoria esclusivamente attraverso produzioni documentali all'udienza del 28/05/2025 la causa veniva infine posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 L'opposizione ha meritato accoglimento. Va in primo luogo osservato che la presente causa è stata iscritta al contenzioso ordinario successivamente al previo svolgimento della fase sommaria innanzi al giudice dell'esecuzione funzionalmente competente per l'eventuale sospensione dell'esecuzione.
Invero con la novella legislativa entrata in vigore nel marzo del 2006 il legislatore ha introdotto una censura netta tra la fase sommaria di sospensione dell'esecuzione che si svolge innanzi al giudice dell'esecuzione e quella del giudizio di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi che si svolge innanzi al giudice istruttore. La nuova struttura del giudizio di opposizione ha enfatizzato l'autonomia e la peculiarità del procedimento sommario davanti al giudice dell'esecuzione che diventa momento imprescindibile per l'instaurazione del giudizio ordinario per opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi al punto che tale giudizio potrebbe non svolgersi mai qualora le parti non introducessero il la controversia in
3 ossequio al dettato degli artt. 616 e 624 c.p.c.
Pertanto l'opposizione non può essere iscritta al ruolo contenzioso ordinario senza che prima si sia svolta la fase sommaria davanti al giudice dell'esecuzione competente dovendo l'iscrizione a ruolo seguire la fissazione del termine perentorio a sensi degli artt. 616 o
618 c.p.c. Dall'illustrata peculiarità ed imprescindibilità della fase dinanzi al giudice dell'esecuzione discende l'ammissibilità del giudizio incardinato oggi davanti al giudice ordinario dopo lo svolgimento della fase sommaria davanti al giudice dell'esecuzione competente. Piace ancora preliminarmente, ricordare, come nel processo d'esecuzione le opposizioni tendano non già come nelle impugnazioni alla sostituzione di una pronuncia ritenuta non conforme al diritto nel caso concreto mediante la nuova pronuncia che si chiede al giudice dell'impugnazione bensì all'esame da compiersi nell'ambito particolare del processo che s'inserisce con carattere d'incidentalità nelle varie fasi dell'esecuzione diretto al fine di stabilire
4 secondo le due previsioni degli artt. 615 e 617
c.p.c. la sussistenza del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata in virtù di un titolo sostanzialmente efficiente ovvero la regolarità formale dello stesso titolo del precetto dei singoli atti d'esecuzione.
Pertanto come il giudice dell'opposizione all'esecuzione disciplinata dall'art. 615 c.p.c. non può che emettere una decisione che puramente e semplicemente accolga o rigetti l'opposizione a seconda che riconosca o meno come in qualsiasi giudizio di cognizione il diritto di chi agisce in executivis del pari l'opposizione agli esecutivi disciplinata dall'art. 617 stesso codice consiste in una mera querela nullitatis che non consente al giudice adito di sostituire con un proprio provvedimento l'atto contro il quale è rivolta l'opposizione. Ancora preliminarmente e nel rito occorre ricordare come, secondo diffusa e non contraddetta giurisprudenza, sia ammissibile l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un
5 titolo che la legittimi o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo. Poiché le conseguenze di ritenere applicabile il mezzo dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. sono rilevantissime alcuni esempi possono aiutare. Al momento in cui viene notificato (o contestato) il verbale di contravvenzione non vi sono, ad avviso del ricevente, motivi validi per impugnarlo ed il verbale non viene opposto in nessuna sede.
Non interviene però neppure il pagamento.
Dopo l'iscrizione a ruolo che segue, viene notificata la relativa cartella esattoriale. Se dal momento della notifica (o contestazione) della contravvenzione sono trascorsi alla data della notifica della cartella esattoriale cinque anni senza medio tempore atti interruttivi, il destinatario potrà ricorrere al giudice
(competente per valore) con opposizione all'esecuzione ex art. 615 per fare valere, contro la cartella esattoriale, la prescrizione maturata e la caducazione del titolo esecutivo
(ruolo). Ed ancora, potrà essere proposta opposizione ex art. 615 contro la cartella
6 esattoriale contestando la sussistenza di un valido titolo esecutivo nei seguenti casi se sia stato proposto ricorso amministrativo e cionostante, pur in mancanza di emissione di ordinanza ingiunzione, i crediti derivanti dai verbali siano stati iscritti a ruolo ed emesse le relative cartelle di pagamento;
se pur essendo stata opposta l'ordinanza ingiunzione ed in presenza di sospensione dell'esecutorietà disposta dal Giudice, sia stata egualmente formato il ruolo ed emessa la cartella di pagamento;
se pur essendo intervenuto il pagamento il soggetto contravvenzionato abbia ricevuto la notifica della cartella esattoriale;
se, non essendo stato proposto ricorso amministrativo ma non essendo neppure stata emessa l'ordinanza ingiunzione, il ruolo (in materia di sanzioni amministrative) sia stato formato per l'intero importo della contravvenzione e non per la sola metà (in questo caso che peraltro potrebbe essere pertinente alle fattispecie esaminate il titolo esecutivo è di per sé illegittimo per la correlativa parte: ed infatti in questo caso
7 secondo l'art. 203 Decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale). Piace aggiungere come in più occasioni, le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione abbiano affermato, con argomentazioni valide, che la tutela giudiziaria esperibile nei confronti di tali atti si deve realizzare davanti al giudice ordinario, con le forme, consentite dal vigente art. 57 del D.P.R. n. 602 del 1973, dell'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi. La funzione attribuita dalla legge alla Corte di Cassazione, quale organo supremo della giustizia che assicura l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale e il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni (art. 65 del R.D. 30 gennaio 1941 n. 12), induce a superare
8 l'opinione espressa in precedenza, specie in considerazione dell'apparente consolidarsi dell'orientamento manifestato dalla giurisprudenza di legittimità. Va, peraltro, considerato che la natura amministrativa sia degli atti di esecuzione forzata, sia degli atti che precedono e legittimano l'esecuzione (la cartella di pagamento e, eventualmente,
l'intimazione ad adempiere di cui all'articolo
50 del D.P.R. n. 602 del 1973), non esclude che il giudizio sulla loro validità e legittimità sia demandato al giudice ordinario, in virtù dei poteri riconosciuti mediante il richiamo normativo agli istituti dell'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, e, dunque, sia quando si discute del diritto di procedere all'esecuzione forzata (nei limiti in cui sia consentita, in tale materia, l'opposizione all'esecuzione: art. 57 del D.P.R. n. 602 del
1973) sia quando vengono in questione vizi formali ovvero ragioni di invalidità o illegittimità di singoli atti del procedimento di riscossione coattiva, si tratti di atti esecutivi in senso stretto o di atti meramente
9 propedeudici. Del resto, la giurisdizione del giudice ordinario è stata affermata, ove si agisca per il recupero di crediti estranei all'ambito di giurisdizione delle commissioni tributarie (art. 2 del D.Lgs. n. 56 del 1992), anche in relazione ai vizi degli atti successivi alla formazione del titolo, e, in particolare, alle irregolarità formali della cartella di pagamento, onde è plausibile ritenere che l'intera fase della riscossione coattiva sia subordinata, riguardo al rispetto delle norma che la regolano, al sindacato del giudice ordinario, senza possibilità che avverso gli atti in essa compresa possa essere adito il giudice amministrativo, e, salva la competenza attribuita agli organi della giurisdizione tributaria dall'articolo 2 del D.Lgs n. 546 del
1992 (che, riguardo agli atti impugnabili e in relazione ai soli crediti tributari, si estende, a decorrere dal 12 agosto 2006 e salva la previsione dell'articolo 5 c.p.c per i giudizi pendenti, anche all'iscrizione di ipoteca e al fermo amministrativo: v. art. 35 comma 26 quinquies del D.L. 4 luglio 2006 n. 223,
10 convertito, con modificazioni, in legge 4 agosto 2006 n. 248). Val bene a questo punto richiamare le circostanze rilevanti per la decisione e cioè in particolare il fatto che l'odierna opponente ha ricevuto in data
25/09/2023 la notifica da parte della
[...]
di un pignoramento Controparte_1
di crediti verso terzi fondato sul mancato pagamento di svariate cartelle esattoriali.
Avverso tale iniziativa la stessa opponente ha proposto l'azione giudiziale che ci occupa eccependo l'inesistenza della pretesa creditoria azionata in suo danno in conseguenza degli innumerevoli vizi di natura formale e sostanziale che affliggevano l'atto riscossivo in avversione. Invero in ordine ai motivi di contestazione dedotti va immediatamente rilevato come l'opposizione in commento alla luce delle considerazioni di carattere generale sopra esplicate appaia in primo luogo rientrare nell'alveo normativo di cui all'art. 617 c.p.c. in forza di essa essendosi denunziati vizi formali dell'atto impugnato in tal modo sostanziandosi nel suo ambito un
11 motivo di gravame afferente il quomodo dell'esecuzione. A commento alle doglianze attinenti i vizi formali dell'azione espropriativa in argomento va rilevato come parte opponente abbia contestato la procedura esecutiva intrapresa in suo pregiudizio dall'esecutante deducendo l'esistenza di vizi di natura formale che avrebbero avuto a suo dire l'effetto di renderla giuridicamente inefficace. Nel merito chiarita la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere la controversia in commento occorre ricordare come la
[...]
nella qualità di Agente Controparte_1
della riscossione abbia in virtù di un atto di pignoramento di crediti verso terzi notificato il
25/09/2023 azionato esecutivamente in danno della un asserito credito di euro Pt_5 Pt_2
109.000,00. Avverso tale iniziativa quest'ultima ha appunto proposto l'opposizione che ci occupa deducendo in primo luogo l'illegittimità del pignoramento nonché degli atti ad esso prodromici in conseguenza delle irregolarità formali e
12 sostanziali che li affliggevano. Va altresì chiarito che nell'ambito, della giurisdizione ordinaria, la natura propriamente esecutiva del provvedimento esclude la competenza del
Giudice di Pace, appartenendo la stessa unicamente al Tribunale. Il provvedimento detto (pignoramento di crediti verso terzi per quel che qui rileva), infatti, come evidenziato, peraltro, anche dalla sedes materiae delle norme che regolamentano ciascuno, trova la sua esclusiva collocazione funzionale nell'ambito della "espropriazione forzata", ovverosia della procedura di riscossione coattiva del credito, quante volte (beninteso) la notifica e/o la conoscenza del
"provvedimento" non costituisca (come specificamente va escluso nel caso) solo
“l'occasione” per impugnare (innanzi al giudice avente giurisdizione in base alla natura tributaria, previdenziale, sanzionatoria, ordinaria del credito e, se rilevante, al valore dello stesso) la stessa pretesa creditoria
("titolo") che il concessionario intende (solo) realizzare coattivamente. La competenza in
13 questione, conseguentemente, nel vigente assetto istituzionale della giurisdizione civile ordinaria, va riconosciuta (ratione materiae) soltanto al "tribunale" perché solo questo giudice, per l'art. 9 c.p.c., è altresì esclusivamente competente per l'esecuzione forzata. Nel merito a commento delle doglianze espresse dall'opponente occorre ricordare come qualora l'Agente della
Riscossione intendesse agire mediante un atto di pignoramento di crediti verso terzi ai sensi dell'art. 72-bis, del D.P.R. n. 602/1973, il provvedimento notificato al contribuente e al terzo pignorato debba contenere l'indicazione degli atti precedentemente notificati e l'entità del presunto credito per cui si intende procedere. In mancanza, l'atto sarà nullo per difetto di motivazione. Non è, dunque, sufficiente per l'Agente della Riscossione specificare l'entità del credito con la generica dicitura “Euro….per tributi/entrate”, senza alcun riferimento alle sottese cartelle di pagamento intimazioni di pagamento, avvisi di accertamento o avvisi di addebito. Il
14 pignoramento presso terzi, in sostanza, deve contenere l'elenco dei prodromici atti che sono stati notificati al contribuente. Inoltre, qualora l'Agente della Riscossione dovesse in sede giudiziale produrre l'elenco degli atti che assume siano alla base del pignoramento, detto elenco non gode di fede privilegiata di cui godono i fatti accertati dal pubblico ufficiale. Sul punto l'orientamento della Corte di Cassazione (si veda sentenza n. 26519/2017)
è perentorio e univoco: “L'atto di pignoramento presso terzi eseguito dall'agente di riscossione ai sensi del D.P.R. n. 602 del
1973, art. 72-bis in sede di esecuzione esattoriale, sebbene preordinato alla riscossione coattiva di crediti erariali, non acquisisce per ciò stesso la natura di atto pubblico, ai sensi e per gli effetti degli artt.
2699 e 2700 cod. civ., conservando invece quella di atto processuale di parte. Consegue che l'attestazione ivi contenuta delle attività svolte dal funzionario che ha materialmente predisposto l'atto (nella specie, concernente l'allegazione di un elenco contenente
15 l'indicazione delle cartelle di pagamento relative ai crediti posti in riscossione) non è assistita da fede pubblica e non fa piena prova fino a querela di falso. La Cassazione ha, sul punto, evidenziato che “l'atto di pignoramento presso terzi, anche quando è predisposto nelle forme previste dall'art. 72 bis D.P.R. n. 602 del 1973, in tema di esecuzione esattoriale, ha la natura di atto esecutivo e, quindi, di atto processuale di parte. Giova altresì ricordare come la fidefacienza di cui all'art. 2700 c.c. sia riservata ai soli atti pubblici. Risulta, quindi, infondata l'affermazione secondo la quale l'atto di pignoramento dell'Agente della
Riscossione goda di fede privilegiata, per quanto concerne l'attività compiuta per la sua redazione, inclusa l'allegazione dei documenti ivi menzionati, fino a querela di falso. Si tratta, infatti, di un atto avente natura esecutiva, un atto processuale di parte e non di un atto pubblico, al quale è riservata la fidefacienza di cui all'art. 2700 c.c. Infatti, la
Suprema Corte distingue fra l'attività volta
16 alla notificazione dell'atto, relativamente alla quale l'agente riscossore assume in effetti le vesti di pubblico ufficiale, da quella relativa alla stesura dello stesso, con riferimento alla quale egli agisce nella qualità di soggetto privato, come si desume dall'art. 49, comma
3, del D.P.R. 602/1973. In conclusione, non potendo attribuirsi fede pubblica all'attestazione relativa alle attività svolte dal funzionario preposto alla redazione dell'atto di pignoramento, si deve ritenere corretta l'affermazione secondo la quale debba essere rigorosamente provata l'effettiva allegazione delle cartelle esattoriali richiesta dall'art. 543
c.p.c. Pertanto, qualora l'
[...]
. in sede di contestazione Controparte_1
non riesca a dimostrare di aver allegato l'elenco degli atti esecutivi posti alla base del pignoramento, il Giudice dovrà dichiarare l'illegittimità dell'azione esecutiva intrapresa da parte della Controparte_2
per difetto di motivazione. Giova
[...]
aggiungere a tal proposito come l'atto riscossivo oggetto del presente giudizio appaia
17 viziato anche dalla mancata indicazione del procedimento di computo degli interessi e delle singole aliquote su base annuale. Il pignoramento di crediti verso terzi infatti così come le cartelle esattoriali e le intimazioni di pagamento ad esso prodromiche devono considerarsi nulli almeno nella parte, relativa, agli interessi, se non contengono l'indicazione della base di calcolo degli interessi, ossia, omettano di indicare, in modo dettagliato, come si è arrivati a tale calcolo, non specificando le singole aliquote prese a base delle varie annualità. Non competono, al contribuente, infatti, indagini per ricostruire l'operato dell'Ufficio e decifrare un computo degli interessi criptico e non comprensibile.
L'obbligo di una congrua, sufficiente ed intellegibile motivazione non può essere riservata ai soli avvisi di accertamento, anche alla cartella di pagamento all'intimazione di pagamento e conseguentemente al pignoramento di crediti verso terzi devono ritenersi, comunque, applicabili i principi di ordine generale indicati per ogni
18 provvedimento amministrativo. Ora, nel caso in esame, l'atto impugnato non ha, in alcun modo, esplicitato il conteggio degli interessi, posti a ruolo, con aliquote, periodo e tassi applicati. Tale omissione comporta, pertanto,
l'illegittimità dell'atto riscossivo, almeno, relativamente alla parte indicativa degli interessi. Occorre aggiungere ancora a commento dei motivi di gravame sottoposti dall'opponente all'attenzione di questo decidente come in materia, la Suprema Corte abbia precisato che, in tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, comma 1, seconda parte, del D.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve, anche in omaggio al principio di cd. vicinanza della prova, ritenersi ritualmente consegnata, stante la presunzione di
19 conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il contribuente dimostri di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione. Inoltre, la Suprema
Corte ha precisato che, in tema di avviso di accertamento, l'art. 60 del D.P.R. n. 600 del
1973, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall'art. 139, comma 2,
c.p.c., anche ove l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte. In particolare, l'art. 60 D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, per le notifiche degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, fa espresso rinvio alle norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ma ha previsto specifiche modifiche, nel caso la notifica venga eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte, prevedendo che il
20 messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso ovvero deve indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto e, nel caso il consegnatario non sia il destinatario dell'atto o dell'avviso, prevedendo alla lett. b) bis, che il messo consegni o depositi la copia dell'atto da notificare in busta sigillata, su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo deve dare notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata. Secondo
l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità basato sulle pronunce della Corte Costituzionale n. 258 del
22 novembre 2012 relativa all'art. 26, comma
3 (ora 4), del D.P.R. n. 602 del 1973 e n. 3 del
2010 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 140 c.p.c., nella parte
21 in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione il tenore letterale della disposizione configura la raccomandata informativa come un adempimento essenziale del procedimento di notifica, sicchè è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa, non essendone sufficiente la sola spedizione. Orbene, nella fattispecie in esame, in riferimento agli atti prodromici fondanti l'atto di pignoramento impugnato, l Controparte_2
, non ha prodotto la
[...]
documentazione necessaria a comprovarne l'avvenuta notificazione nei confronti del debitore opponente, non essendovi in atti la relata di notifica e/o l'avviso di ricevimento della raccomandata a.r., come previsto dall'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.
22 602 che prescrive l'onere per l'esattore di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione di notifica o l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta. Secondo quanto riconosciuto dalla Suprema Corte,
l'estratto di ruolo è la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore attraverso l'intimazione di pagamento, contenente tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l'ammontare della pretesa creditoria. Ne consegue che esso munito della dichiarazione di conformità all'originale resa dal collettore delle imposte costituisce idonea prova dell'entità e della natura del credito portato dall'intimazione di pagamento ivi indicata, sicchè il concessionario non è obbligato ad allegare la copia integrale dell'intimazione di pagamento, ma resta, comunque, tenuto a fornire la prova della regolare notificazione della stessa intimazione di pagamento, mediante la produzione della relata di notifica
23 o dell'avviso di ricevimento della raccomandata a.r. Occorre altresì ricordare a commento dell'ulteriore motivo di opposizione che se come nel caso di specie il vizio denunciato involga il quomodo dell'azione esecutiva, la competenza spetta sempre e comunque al tribunale, essendo esclusa la competenza del giudice di pace per ogni giudizio di opposizione agli atti esecutivi, per quanto disposto dagli artt. 9, secondo comma,
617, comma primo e secondo, 480 terzo comma, e 27, secondo comma, cod. proc. civ.
Piace a tal proposito ricordare come la
Suprema Corte abbia statuito l'applicabilità non solo agli atti processuali ma anche alle notifiche degli atti sostanziali quale certo è la cartella esattoriale degli istituti del codice di rito affermando che "L'applicazione alle notifiche degli avvisi di accertamento delle norme del processo civile, in base all'art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, comporta quale logica necessità, l'applicazione del regime delle nullità e delle relative sanatorie, con la conseguenza che la
24 proposizione del ricorso del contribuente produce l'effetto di sanare la nullità della notificazione dell'avviso di accertamento, per raggiungimento dello scopo dell'atto, ex art. 156 cod. proc. civ. Tuttavia, tale sanatoria determina soltanto il venir meno dell'interesse del destinatario a denunciare lo specifico vizio, ma non esplica alcun effetto sui requisiti di validità ed esistenza dell'avviso di accertamento, non potendo, quindi, impedire il decorso del termine di decadenza previsto dalla legge per l'esercizio della potestà impositiva, eventualmente maturato precedentemente al fatto sanante. Ritenuto ancora a commento delle doglianze espresse dall'opponente come in tema di azione di accertamento negativo di un debito, spetti all'asserito debitore provare l'insussistenza dei presupposti del diritto di credito azionato nei suoi confronti;
che inoltre, è noto che il principio posto dall'art. 2697 cod. civ.
(secondo il quale chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento) ha riguardo ai soli
25 fatti che determinano il sorgere del diritto vantato mentre la prova delle condizioni negative, ossia delle circostanze idonee ad impedire la nascita o il perdurare di tale diritto fa carico al soggetto passivo della pretesa. Che tale circostanza implica che il giudice dell'opposizione è tenuto, a verificare se in concreto sia stato fatto valere come titolo esecutivo un documento che non rientra tra quelli indicati dall'art. 474 c.p.c. Nel caso in esame l'istante, negando la sussistenza di un valido titolo esecutivo, ha introdotto una richiesta di accertamento negativo della pretesa e dell'esistenza del titolo nel quale tale pretesa è incorporata, tale valutazione appare certamente consentita al giudice dell'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
ritenuto che
allorquando il titolo esecutivo come nella fattispecie in esame sia di formazione stragiudiziale il debitore attraverso l'opposizione all'esecuzione può giustificare la sua azione con tutti i mezzi in base ai quali avrebbe potuto resistere alla domanda del creditore ove questi avesse
26 promosso un processo ordinario di condanna anziché iniziare direttamente l'esecuzione per cui il debitore può pertanto far valere non solamente le cause di estinzione del credito
(adempimento prescrizione ecc.) ma anche i vizi genetici o sopravvenuti del negozio fonte del rapporto obbligatorio. Ritenuto ancora esaminando l'ulteriore censura sollevata dall'opponente come l'atto da notificarsi a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) debba essere necessariamente munito della firma digitale e che la notifica può essere validamente provata solo se le copie cartacee delle relative ricevute di accettazione (RdA) ed avvenuta consegna (RdAC) siano munite d'idonea attestazione di conformità, apposta da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Che più in particolare, la notifica a mezzo P.E.C. di un semplice file in formato .pdf privo di firma digitale non può ritenersi 'solamente' nulla, ma tali mancanze ne determinano addirittura l'inesistenza. Ritenuto pertanto che in applicazione di tali principi, la notificazione di un atto a mezzo P.E.C. in un formato privo di
27 firma digitale e dell'attestazione di conformità da parte di un pubblico ufficiale è inidoneo a garantire con certezza il suo autore e la sua integrità e che pertanto la notifica a mezzo
P.E.C. di un semplice file in formato pdf privo di firma digitale e di attestazione di conformità è una modalità d'esecuzione del tutto estranea al modello processuale. A commento a questo punto dell'eccezione di prescrizione del credito azionato proposta dall'opponente che ha l'effetto di far ricadere la vicenda in commento nell'alveo normativo di cui all'art. 615 c.p.c. a sostegno dell'azione oggi intrapresa piace rilevare come gli atti in avversione si inseriscano nell'annosa questione giuridica inerente l'applicabilità o meno dell'art. 2953 c.c. alle cartelle di pagamento notificate dall'Agente di Riscossione e cristallizzatesi, per mancata opposizione, in un credito irretrattabile. Non risulterà sconosciuta ai più la teoria, di scuola prettamente giurisprudenziale, secondo la quale all'irretrattabilità del credito censito nella cartella di pagamento non opposta nei
28 termini si applicherebbe l'effetto del citato art. 2953 c.c. Secondo tale impostazione, dal c.d. “passaggio in giudicato” della cartella esattoriale, discenderebbe la trasformazione della prescrizione propria dei crediti in quella ordinaria, indipendentemente dalla natura degli stessi. Sicché, anche laddove il credito si prescriva per sua natura in un termine più breve, quest'ultimo si trasformerebbe in decennale per applicazione analogica della norma. L'impostazione de qua ha trovato conferma in diversi precedenti giurisprudenziali, soprattutto nell'ambito delle
Commissioni Tributarie Provinciali, ed è stata recentemente avallata dalla giurisprudenza di molti giudici ordinari. Secondo tale filone giurisprudenziale, infatti, il termine da osservare per la prescrizione dei crediti di qualsivoglia natura è quello ordinario decennale, “vertendosi in tema di crediti cristallizzati nel loro ammontare e nella loro esigibilità al momento della notifica delle cartelle presupposte”. Conforme a tale ricostruzione è il costante orientamento della
29 Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi, in base al quale, “la cartella di pagamento non impugnata nei termini di Legge e, come tale, divenuta definitiva, è soggetta al termine decennale di prescrizione da quando è stata notificata”. In senso diametralmente opposto si è espressa, invece, la gran parte della giurisprudenza ordinaria civile di primo grado, ritenendo assolutamente inapplicabile l'art. 2953 c.c. alla cartella di pagamento, non rivestendo, quest'ultima, la medesima natura giuridica della sentenza, pur accomunandola in taluni peculiari aspetti. Ad esempio, la sentenza 6 marzo 2014, n. 509 emessa dal
Tribunale di Brindisi, ha sancito che “la cartella esattoriale non è titolo giudiziale ed è regolata dallo stesso termine di prescrizione del credito da essa portata. Pertanto, la prescrizione della cartella esattoriale è decennale solo qualora ci si trovi dinanzi ad una sentenza passata in giudicato (c.d. actio iudicati si veda l'art. 2953 c.c.). In tal caso il termine di prescrizione muta da quello ordinario precedente (breve quinquennale)
30 previsto per il singolo tributo in quello decennale. Con la sentenza in rassegna viene compiuto un ulteriore passo in avanti nell'interpretazione della norma, atteso che la stessa si pone in totale distonia rispetto al punto di vista interpretativo che aveva indotto invece altri giudici di merito alla soluzione opposta, e risulta altresì innovativa se comparata alle altrettante decisioni in materia, ancorché conformi nella parte dispositiva. Difatti, tale orientamento sanciva l'inapplicabilità in via analogica dell'art. 2953 cit. alle cartelle esattoriali, in vista della sua specialità nell'ordinamento giuridico. La tesi esposta appare condivisibile. L'art. 2953 cit., infatti, dispone che “i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni”. La norma riferisce, cioè, il dedotto effetto giuridico esclusivamente e tassativamente al passaggio in giudicato della sentenza. Né, peraltro, l'ordinamento
31 giuridico italiano prevede una norma analoga che alleghi il medesimo effetto giuridico ad altri atti, men che meno alla c.d. irretrattabilità della cartella di pagamento.
Stando al tenore della predetta disposizione,
l'effetto de quo risulterebbe, piuttosto, limitato alle ipotesi di condanna al pagamento dei crediti accertati da una sentenza passata in giudicato. In tal caso e per effetto della sentenza, si assiste ad una vera e propria novazione oggettiva del credito, la cui natura diviene irrilevante ai fini della determinazione del termine prescrizionale, avendo il provvedimento natura di titolo di credito efficace, ex legge, per dieci anni. Di converso, la cartella di pagamento è atto che differisce dalla sentenza, essendo piuttosto uno strumento, analogo al precetto privatistico, per esigere i crediti in concessione ad ed alle altre analoghe società di CP_3
recupero. Per di più, l'art. 2953 c.c. che è norma speciale non potrebbe applicarsi in via analogica ad altre fattispecie diverse dalla sentenza, con la conseguente inapplicabilità
32 dell'art. 12 preleggi. La Corte di Cassazione escluse espressamente tale possibilità, evidenziando, di converso, che “la norma dell'art. 2953 c.c. non può essere applicata per analogia oltre i casi in essa stabiliti, onde al riconoscimento del diritto, da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere, non può essere riconosciuto altro effetto che quello interruttivo della prescrizione propria del diritto medesimo”.
Tale principio, ad oggi non è stato mai messo in discussione se non da sparute sentenze di merito, la cui motivazione è apparsa a dir poco emblematica e sfuggente. Tali ultime risultano, peraltro, in contrasto con alcune più recenti pronunce della Corte di Cassazione, secondo la quale, “la notifica della cartella di pagamento non costituisce il primo atto con il quale viene esercitato il potere di accertamento, atteso che tale potere ha già trovato compiuta attuazione nella emissione dell'atto impositivo (avviso di accertamento) divenuto definitivo per mancata opposizione
(fatto incontestato) qualificandosi, pertanto,
33 la cartella come atto consequenziale meramente esecutivo che assolve alla funzione di precetto (consistendo nell'accertamento del mancato pagamento del debito tributario e nell'intimazione al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata), e si colloca in quanto atto della procedura esecutiva in un momento successivo a quello della definizione del rapporto giuridico sostanziale di natura tributaria”. A ciò si aggiunga che l'ingiunzione fiscale, in quanto espressione del potere di auto accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato: la decorrenza del termine per l'opposizione, infatti, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, ma solo l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito (qualunque ne sia la fonte, di diritto pubblico o di diritto privato), con la
34 conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 cod. civ. ai fini della prescrizione. Da ciò, discenderebbe, sempre secondo la giurisprudenza di Legittimità, che “una volta divenuto definitivo l'atto di accertamento (ed esaurito quindi l'esercizio del potere impositivo (a fronte del quale sta il diritto del contribuente alla determinazione di una imposta "giusta" ex art. 53 Cost.), la pretesa vantata dalla Amministrazione finanziaria si cristallizza nel diritto soggettivo di credito, il cui esercizio (corrispondente ora al potere di riscossione a fronte del quale sussiste soltanto la esigenza che le modalità di esecuzione coattiva non si traducano in una un'inammissibile vessazione del contribuente) rimane assoggettato, in assenza di diversa specifica previsione normativa, all'ordinario termine di prescrizione dei diritti ex artt. 2934 ss. c.c. Sicché, nell'interpretazione maggioritaria, l'art. 2953 cit. è applicabile solo laddove il diritto di credito sia divenuto definitivo in seguito ad una pronuncia giurisdizionale passata in giudicato;
35 diversamente, dovrà applicarsi la prescrizione breve. Infatti, la Corte a Sezioni Unite, in materia di sanzioni amministrative, ha di recente osservato che “il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 cod. civ., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta "actio iudicati", mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall'art. 20 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario”. Risulta, quindi, parzialmente condivisibile l'orientamento di parte della giurisprudenza di merito che lega la mancata applicazione del termine di cui all'art. 2953 cit. esclusivamente all'assenza di
36 analogia tra la cartella di pagamento non opposta e la sentenza passata in giudicato. A tal proposito, il Tribunale di Brindisi aveva, infatti, affermato che “la cartella esattoriale non opposta non può assimilarsi ad un titolo giudiziale, e, pertanto, non può applicarsi al credito ivi contenuto la prescrizione decennale conseguente ad una sentenza di condanna passata in giudicato, ex art. 2953 c.c. La perentorietà del termine fissato dall'art. 24 comma 5 d.l.vo n. 46/99 determina effetti analoghi al giudicato ma, in assenza di un'espressa previsione legislativa in tal senso, non possono ritenersi del tutto equiparabili al giudicato di formazione giudiziale. In senso conforme, si era pronunciato, ad esempio, il
Tribunale di Torino, secondo il quale “la cartella esattoriale può essere assimilata all'ingiunzione fiscale che, in quanto espressione del potere di accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo, e, pur cumulando in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, risulta priva dell'attitudine ad
37 acquistare efficacia di giudicato: ne consegue che la decorrenza del termine per l'opposizione, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, con conseguente inapplicabilità degli effetti del giudicato sulle prescrizioni brevi (art. 2953 c.c.)”. Del medesimo tenore è la sentenza del Tribunale di Cosenza. Secondo una nota pronuncia del
Tribunale cosentino, infatti, “non può ritenersi che il termine sia decennale in conseguenza della mancata opposizione avverso le cartelle, perché questa produce il solo effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non rende applicabile, ai fini della prescrizione, l'art. 2953 c.c., che riguarda solo le pronunce giudiziali, solo queste idonee al giudicato”. L'orientamento sopra riportato appare parzialmente condivisibile, poiché, a prescindere dalla non assimilabilità della cartella di pagamento alla sentenza, gli effetti dell'art. 2953 c.c. non possono e non devono mai essere applicati in via analogica, trattandosi di norma speciale, come chiarito
38 dalla stessa Corte di Cassazione. Proprio in tale direzione, si pone la Suprema Corte, laddove, nel riformare il proprio precedente giurisprudenziale, espressamente evidenzia che “alla luce di un più approfondito esame della materia, non può che ritenere che solo il credito derivante da una sentenza passata in giudicato si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953
c.c. (che in quanto norma di carattere eccezionale, non può estendersi per analogia a casi semplicemente assimilabili), mentre, se la definitività del credito non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile, vale il termine di prescrizione di cinque anni previsto dalla norma specifica”. Pertanto, nella vicenda che ci occupa il pignoramento impugnato non appare titolo valido per la riscossione di somme. Piace a tal riguardo ricordare infatti come il titolo esecutivo possa venire a mancare nel corso del processo d'esecuzione e tale caducazione che può essere dedotta in ogni stato e grado del giudizio e che deve essere rilevata anche
39 d'ufficio determina automaticamente l'illegittimità dell'esecuzione forzata per il venir meno del suo fondamentale presupposto processuale. Pertanto deve ritenersi operativa nella specie la estinzione della obbligazione pecuniaria collegata alla conseguente azione esecutiva. Divenuto giuridicamente inesistente l'atto presupposto e quindi nullo il titolo esecutivo le cartelle esattoriali ed il successivo atto di pignoramento da esso supportate divengono improduttivi di effetti. Nella specie riferendosi i crediti azionati a sanzioni scaturenti dal mancato pagamento di tributi da parte dell'opponente oltre cinque anni orsono il relativo diritto di procedere ad esecuzione forzata da parte dell'Agente di
Riscossione appare prescritto. Alla luce di tali emergenze processuali va quindi accolta l'opposizione apparsa rivestita del necessario pregio e per l'effetto dichiarato nullo ed improduttivo di effetti giuridici il pignoramento in avversione. Le spese di lite liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.
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P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
dichiara l'inefficacia giuridica dell'atto di pignoramento impugnato;
condanna l'opposta al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 2.500,00 oltre I.V.A. C.P.A. e spese generali da distrarsi in favore del procuratore antistatario di parte opponente.
AGRIGENTO 29/05/2025
IL GIUDICE
Gerlando Lo Presti Seminerio
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